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LA SUCCESSIONE - Le successioni mortis causa

diritto



LA SUCCESSIONE

A) Le successioni mortis causa

Con la morte della persona non viene meno solo la persona fisica, ma vengono meno anche i rapporti giuridici che facevano capo ad essa, questo perché la morte provoca la fine della capacità giuridica e sorge il problema circa la sorte dei rapporti giuridici che facevano capo al defunto. Tale considerazione appare tuttavia intollerabile per il grande pregiudizio che comporta, per questa ragione si è stabilità il diritto successorio.


I rapporti giuridici che facevano capo al defunto dovranno essere imputati ai suoi parenti più stretti, o meglio, ai membri della sua famiglia, nel rispetto del senso comune che vede l'affetto familiare rivolto principalmente a coniuge e ai figli, poi a genitori, fratelli e così di seguito. Questi soggetti saranno, se vorranno, eredi del defunto e ne continueranno la personalità, sostituendosi come titolari nelle posizioni giuridiche del deceduto stesso.


La successione può essere di due tipi:



SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE. Viene determinato l'erede, ossia colui il quale subentra in tutti i rapporti trasmissibili facenti capo al de cuius al momento della morte (art. 456 ss c.c.).


SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE. Viene determinato il legato, colui il quale subentra in uno o più specifici rapporti facenti capo al de cuius (art. 649 ss c.c.).


PATTI SUCCESSORI


Sono le convenzioni stipulate tra due o più soggetti con cui si dispone della propria successione, o i patti con cui un futuro erede o legatario dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi.

Si tratta quindi di convenzioni in base alle quali si dispone di diritti derivanti da future successioni.


Art. 458 c.c. - DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI. Fatto salvo quanto disposto negli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con la quale taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi


I patti successori possono essere di tre categorie:

ISTITUTIVI. Quando per contratto ci si impegna a disporre del proprio patrimonio dopo la morte a favore di una determinata persona.

DISPOSITIVI. Quando si dispone di diritti che possono pervenire al soggetto da una futura successione.

RINUNCIATIVI. Quando si rinuncia a successioni non ancora aperte.


Le donazioni mortis causa sono nulle in quanto equiparate ai patti successori, mentre sono valide quelle inter vivos anche se sottoposte a condizione risolutiva.


PATTI DI FAMIGLIA


Art. 768 bis c.c. - NOZIONE È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce in tutto o in  parte le proprie quote, ad uno o più discendenti


Il patto di famiglia è un contratto che realizza un patto successorio lecito stipulato tra un imprenditore, da un lato, e i suoi discendenti, il coniuge e gli altri legittimari, dall'altro, con il quale lo stesso imprenditore trasferisce l'azienda a uno o più discendenti, senza che il coniuge e gli altri legittimari possano, dopo la sua morte, rimettere in discussione il patto chiedendo la collazione o la riduzione delle disposizioni testamentarie. La quota altrui di partecipazione all'eredità viene suddivisa tra denaro e altri beni immobili e poi liquidata all'apertura della successione (in caso contrario patto impugnabile nel termine di un anno).


È un negozio inter vivos e costituisce un atto di liberalità del disponente, esso deve essere concluso mediante atto pubblico e può essere integrato, modificato o sciolto con contratto successivo.


APERTURA DELLA SUCCESSIONE


Art. 456 c.c. - APERTURA DELLA SUCCESSIONE. La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto


Un EVENTO GIURIDCO, l'apertura della successione, è CONTEMPORANEO (in quanto scaturisce immediatamente) ad un EVENTO NATURALE: la morte.


Con l'espressine "aprire la successione" ci si riferisce alla possibilità che nuovi soggetti si sostituiscano al defunto, subentrando nei suoi rapporti giuridici.


Art. 457 c.c. - DELAZIONE DELL'EREDITA'. L'eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, del tutto o in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari


La successione si apre quindi in base a un titolo, detto VOCAZIONE, che consenta di stabilire le regole per individuare i successori e i loro poteri, e può consistere nel TESTAMENTO (successione testamentaria) o nella LEGGE (successione legittima).


È necessario operare qui una prima distinzione, l'art. 457 parla infatti di delazione.

VOCAZIONE. Titolo in base al quale si apre la secessione. Testamento o legge.

DELAZIONE. Consiste nella messa a disposizione del patrimonio del defunto ai chiamati all'eredità.


CAPACITA' DI SUCCEDERE


La capacità di succedere si configura come l'idoneità a essere soggetto di rapporti successori. Essa spetta alle persone fisiche nate o concepite al tempo dell'apertura della successione. Tuttavia sono capaci di succedere anche le società, le persone giuridiche, le associazioni, le fondazioni e tutti gli enti muniti di personalità giuridica, anche se non riconosciuti.


INDEGNITA' (art. 463 c.c.)


È la situazione di chi avendo compiuto atti gravi contro il de cuius quando questi era in vita è escluso dalla successione. Essa non si configura come un'incapacità di succedere in quanto l'indegno può acquistare i diritti derivanti dalla successione, salvo poi l'obbligo di restituirli.

L'indegnità non si verifica automaticamente all'avvalersi dei casi previsti dall'art. 463, ma è necessaria la domanda di parte e una sentenza, costitutiva, che la accerti. Tale sentenza ha efficacia retroattiva. Inoltre egli non ha diritto all'usufrutto o alla amministrazione dei beni che la legge accorda ai genitori.

I casi in cui  un soggetto sia dichiarato indegno sono:

OMICIDIO, TENTATO OMICIDIO o ISTIGAZIONE AL SUICIDIO. Se commessi contro la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, un discendente o un ascendente stesso della medesima.

CALUNNIE. Rivolte contro dette persone denunciate ingi 323c22d ustamente per un reato punibile con l'ergastolo o la reclusione per un tempo minimo di tre anni oppure per aver testimoniato falsamente contro di loro imputati per i predetti reati.

ATTENTATO ALLA VOLONTA' DI TESTARE. Qualora il soggetto abbia usato violenza o dolo contro il soggetto della cui successione si tratta.

SOPPRESSIONE, ALTERAZIONE, FALSIFICAZIONE, OCCULTAMENTO dell'atto testamentario.


RIABILITAZIONE DELL'INDEGNO


Proprio perché l'indegnità non è una forma di incapacità, l'indegno può essere riabilitato.


ART. 466 c.c. - RIABILITAZIONE DELL'INDEGNO. Chi è incorso in indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento. Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa di indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria


PROBLEMA DELLA DELAZIONE SUCCESSIVA


Sulla successione testamentaria il de cuius dispone che determinati diritti giuridicamente trasferibili, all'atto della sua morte, facciano capo ai soggetti da lui preposti (successione testamentaria) o stabiliti per legge (successione legittima). Tuttavia può capitare che i soggetti preposti non possano o non vogliano accettare l'eredità. Tale problematica di attribuzione di tali diritti viene risolta mediante la predisposizione civilistica di due istituti, quello della sostituzione (se colui che sostituisce l'istituito è determinato nel testamento) e la rappresentanza (se il soggetto il quale succede in luogo all'istituito non è determinato).


LA SOSTITUZIONE


Art. 688 c.c. - CASI DI SOSTITUZIONE ORDINARIA. Il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona nel caso in cui il primo non possa o non voglia accettare l'eredità. Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua volontà diversa


Affinché si abbia sostituzione è quindi necessario che:

DOPPIA ISTITUZIONE. Il testatore nomina due eredi nella successione allo stesso diritto.

ISTITUZIONE SUCCESSORIA. Gli eredi non sono chiamati per entrare in possesso contemporaneamente dell'eredità, ma in ordine successivo, prima uno poi l'altro.


LA RAPPRESENTAZIONE


Art. 467 c.c. - NOZIONE. La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questo non può o non vuole accettare l'eredità o il legato. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale


La rappresentazione si applica nella successione legittima ma anche in quella testamentaria, solo qualora il testatore non abbia determinato l'identità della persona da sostituire nel caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità.


Inoltre i rappresentanti succedono in iure proprio, e non come eredi del rappresentato, in quanto possono succedere anche in caso di rifiuto di quest'ultimo. La rappresentazione pertanto "ha luogo in infinito", con ciò significa che la quota determinata viene suddivisa nei numero dei "rami" dei discendenti; detta regola è fondata sul fatto che se il testatore non ha disposto diversamente, la successione deve avvenire per stirpi.


ACCRESCIMENTO


Art. 674 c.c. - ACCRESCIMENTO TRA COEREDI. Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazioni di beni o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri. Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore di tutti gli istituiti nella quota medesima. L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore. È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione


Le condizioni affinché avvenga l'accrescimento sono quindi:

CONIUCTIORE. Che più eredi siano istituiti nell'universalità dei beni o in una stessa quota, senza determinazioni di parti o in parti uguali.

CONIUCTIO VERBIS. Che siano istituiti eredi con lo stesso testamento.


L'accrescimento consiste in un'espansione della quota attribuita al coerede (o colleggiatario); esso procura perciò un acquisto unico accresciuto, e non già un secondo acquisto distinto e autonomo. Ciò implica la non necessità di un atto di accettazione distinto e separato, e inoltre che, se l'eredità è già stata accettata, l'acquisto per accrescimento è automatico.


EREDITÀ GIACENTE


Con la morte del de cuius, il chiamato all'eredità non acquista ipso iure la qualità di erede, stante la necessità di una manifestazione di volontà diretta in tal senso: quindi fra la morte del de cuius e l'eventuale accettazione può intercorrere del tempo durante il quale il patrimonio del defunto si trova sprovvisto di un titolare.


Per evitare che il patrimonio del defunto rimanga abbandonato a se stesso e resti privo di tutela giuridica, è predisposto l'istituto dell'eredità giacente, che prevede la nomina di un curatore da parte dell'autorità giudiziaria con il compito di curare gli interessi dell'eredità fino al momento in cui quest'ultima non venga accettata o, in mancanza dell'accettazione, non sia devoluta allo Stato.

I presupposti della fattispecie di giacenza, pertanto, sono:

  • mancanza di accettazione da parte del chiamato;
  • mancanza di immissione nel possesso di parte o di tutti i beni ereditari;
  • nomina del curatore che rappresenta l'inizio della "giacenza".

POTERI DEL CHIAMATO PRIMA DELL'ACCETTAZIONE


Art. 460 c.c. - POTERI DEL CHIAMATO PRIMA DELL'ACCETTAZIONE Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio. Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si sia provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità


ACQUISTO DELL'EREDITA' E DEL LEGATO


Art. 459 c.c. - ACQUISTO DELL'EREDITA'. L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione


L'acquisto dell'eredità non è automatico, esso presuppone l'ACCETTAZIONE da parte dell'erede, che potrebbe non avere alcun interesse, economico o morale, a conseguire l'eredità. Inoltre tale acquisto retroagisce sino al momento in cui è stata aperta la successione, questo al fine di garantire continuità nella titolarità del patrimonio del de cuius.


L'accettazione dell'eredità è obbligatoria (ACQUISTO EX LEGE) qualora:

Art. 527 c.c. - SOTTRAZIONE DEI BENI EREDITARI. I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunciarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinuncia


CHIAMATO ALL'EREDITÀ È NEL POSSESSO DEI BENI(Art. 485 c.c.). Qualora l'erede in possesso dei beni al momento dell'apertura della successione non provveda a farne l'inventario entro TRE MESI. Una volta decorso tale termine senza che l'inventario sia stato predisposto egli è considerato erede puro e semplice.


Art. 478 c.c. - RINUNCIA CHE COMPORTA ACCETTAZIONE. La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso un corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione


L'ACCETTAZIONE è espressione della titolarità di un diritto potestativo, esercitato mediante un atto unilaterale non ricettizio attraverso il quale il chiamato all'eredità dichiara la sua volontà di acquistare o rifiutare l'eredità.

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni, tuttavia chiunque ne abbia interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine minore entro il quale il chiamato dovrà dichiarare se accetta o meno l'eredità . Nel caso in cui il chiamato deceda senza aver esercitato il suo diritto, questo si trasmette ai suoi eredi. Questo trova spiegazione nella natura patrimoniale del diritto di accettazione, che quindi si trasmette col patrimonio del defunto.



MODI DI ACCETTAZIONE


L'accettazione si configura come un semplice atto di adesione all'ordinamento successorio preposto dal testatore e preordinato dalla legge.


Art. 474 c.c. - MODI DI ACCETTAZIONE. L'accettazione può essere espressa o tacita


ACCETTAZIONE TACITA (art. 476 c.c.) quando il chiamato all'eredità compia un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede (comportamento concludente). Come nel caso in cui paghi i debiti del de cuius.


ACCETTAZIONE ESPRESSA (art. 475 c.c.) quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla, oppure ha assunto il titolo di erede.


Non rientrano in ipotesi di accettazione:

Gli atti conservativi, di vigilanza e amministrazione temporanea, poiché rientrano nei poteri spettanti al chiamato prima dell'accettazione.

La registrazione del testamento e la denuncia di successione.

Il fatto che il chiamato, già coabitante con il de cuius, abbia continuato ad usarne l'abitazione, dopo aver rinunciato all'eredità.


TIPI DI ACCETTAZIONE

Art. 470 c.c. - ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE E ACCETTAZIONE COL BENEFICIO D'INVENTARIO. L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o con beneficio d'inventario. L'accettazione con beneficio d'inventario può farsi nonostante qualsiasi divieto del testatore


ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE

Nel quale caso l'erede accetta provocando la confusione del suo patrimonio con quello del de cuius. Di conseguenza sarà responsabile per i debiti che gravano sull'eredità anche se sono superiori all'attivo ereditario.


SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO DA QUELLI DELL'EREDE

Tuttavia può capitare che il patrimonio del de cuius sia in attivo, mentre quello dell'erede in passivo, questo comporterebbe una lesione degli interessi dei creditori medesimi, in quanto in seguito all'accettazione dovrebbero concorrere con i creditori dell'erede.

A loro tutela è stato preposto l'istituto della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede. I creditori e i legatari del de cuius acquistano un titolo di preferenza sui beni del patrimonio del deceduto rispetto ai creditori dell'erede. Detta separazione non impedisce ai creditori e legatari del de cuius di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.

I creditori del de cuius hanno la facoltà di esercitare la separazione entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione, ma non sono obbligati a farlo tutti insieme. Chi si avvarrà di detto diritto prenderà il nome di CREDITORE SEPARATISTA, i soli a giovarsi delle conseguenze, e la separazione  sarà a CARATTERE PARTICOLARE, ossia varrà solo per i beni per i quali essa è stata richiesta (immobili e mobili registrati mediante trascrizione nel registro immobiliare, mobili mediante provvedimento del pretore).

Se i beni del de cuius sono sufficienti a soddisfare tutti i creditori allora i creditori separatisti si preferiranno agli altri, che invece dovranno poi concorrere con i creditori dell'erede; mentre se detti beni non sono sufficienti si determina quanto spetterebbe a ciascun creditore se tutti i beni fossero stati separati, su tale valore potranno rivalersi i creditori separatisti, mentre gli altri concorreranno per il residuo con i creditori dell'erede.


ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D'INVENTARIO

Dichiarazione, resa con atto pubblico e trascritta entro un mese presso l'ufficio dei registri immoniliari, con la quale l'erede dichiara di accettare con beneficio di inventario, evitando così la confusione tra il suo patrimonio e quello del de cuius. In tal modo l'erede risponderà dei debiti e dei legati ereditari nella misura dell'attivo dell'eredità, e non anche con il suo patrimonio personale. Il fatto che non avvenga detta confusione comporta anche che l'erede conserva verso l'eredità tutti i doveri e obblighi che aveva verso il defunto (ex. Crediti nei suoi confronti). I creditori dell'eredità inoltre potranno soddisfarsi sul patrimonio ereditario a preferenza (cioè prima) dei creditori dell'erede.

Nel caso in cui egli si trovi già nel possesso dei beni ereditari impone di dichiarare l'accettazione con beneficio d'inventario entro un termine massi di tre mesi, in caso contrario di considera un'accettazione pura e semplice.


Tale tipo di accettazione è obbligata per particolari soggetti:

Minori o interdetti

Minori emancipati o inabilitati

Persone giuridiche, associazioni e fondazione. Ne sono escluse le società commerciali.


Alla dichiarazione di accettazione deve precedere/seguire l'INVENTARIO DEI BENI, che deve essere effettuato entro il termine massimo di un mese dall'apertura della successione, ossia un'operazione di carattere prevalentemente contabile che serve a determinare l'attivo e il passivo del patrimonio ereditario. Se l'inventario è stato fatto successivamente andrà registrato nel registro delle successioni.

Il beneficiario avrà l'onere di saldare le obbligazioni negative contratte dal de cuius, anche se nel limite dell'attivo dell'eredità. Egli potrà scegliere tra pagare creditori e legatari:

MAN MANO CHE SI PRESENTANO. I creditori rimasti insoddisfatti hanno diritto di regresso, nel limite del valore dei legati;

SECONDO PROCEDURA CONCORSUALE. In modo tale da assicurare parità di trattamento e soddisfazione proporzionale (procedura obbligatoria nel caso di richiesta di uno o più creditori).

RILASCIANDO TUTTI I BENI A CREDITORI E LEGATARI. In questo caso viene nominato un curatore che provveda alla liquidazione e al pagamento secondo procedura concorsuale.


Il beneficio  d'inventario decade qualora l'erede:

Alieni i beni ereditari senza autorizzazione

Sia imputabile di omissioni o infedeltà nell'inventario

Sia imputabile di comportamento lesivo nei confronti dei creditori o nel caso in cui non segua le procedure previste per il saldo dei crediti di essi.


PETIZIONE D'EREDITÀ


Azione esercitabile dall'erede che, in seguito all'accettazione dell'eredità, può richiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti i beni o parte dei beni ereditari a titolo di erede, o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi


La petizione d'eredità ha:

FUNZIONE RECUPERATORIA (è volta a rientrare nel possesso dei beni ereditari).

CARATTERE REALE (è esperibile nei confronti di chiunque possieda beni ereditari senza titolo).

IMPRESCRITTIBILE (salvo gli effetti dell'usucapione)


RINUNCIA DELL'EREDITA'


Art. 519 c.c. - DICHIARAZIONE DI RINUNCIA. La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni. La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finchè, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente


La rinuncia all'eredità si configura quindi come una negozio giuridico solenne, unilaterale e non ricettizio attraverso il quale il chiamato dichiara di voler rinunciare al diritto di accettare l'eredità. La rinuncia può essere effettuata sino a quando il diritto di accettare non sia prescritto, e si può revocare la rinuncia solo entro il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità.

La rinuncia è "actus legitimus", non sopporta quindi l'apposizione di termini e condizioni ed ha efficacia retroattiva.


Per determinare gli effetti della rinuncia è essenziale distinguere tra:

SUCCESSIONE LEGITTIMA. Si ha un accrescimento a favore di coloro che avrebbero concorso con il rinunciante, sempre che non vi sia rappresentante. Se il rinunciante è solo l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.

SUCCESSIONI TESTAMENTARIE. Se il testatore non ha disposto una sostituzione e non c'è rappresentazione, vi sarà accrescimento o devoluzione agli eredi legittimi


Il rinunciante può IMPUGNARE LA RINUNCIA solo se è l'effetto di violenza o di dolo. Il termine di prescrizione è di cinque anni dal giorno di cessata violenza o da quando è stato scoperto il dolo. Si ammette la possibilità di impugnazione per errore ostativo ma è esclusa quella per errore vizio. I creditori del rinunciante, se danneggiati dalla rinunzia, possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e in luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfare i loro crediti; tale possibilità si prescrive in cinque anni.


B) La successione Legittima


Art. 565 c.c. - CATEGORIA DELLE SUCCESSIONI. Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato nell'ordine e secondo le regole stabilito nei presenti titoli


La successione legittima interviene qualora il de cuius non provveda a predisporre il testamento, oppure quando quest'ultimo non disponga per tutto il patrimonio.


LA SUCCESSIONE DEI PARENTI


Art. 566 c.c. -  SUCCESSIONE DEI FIGLI LEGITTIMI E NATURALI. Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali, in parti uguali


È necessario specificare che la presenza dei congiunti(coniugi) esclude il diritto successorio dei parenti più lontani, se questi successori mancano, l'eredità si devolve allo stato. Secondo questo principio è regolata la successione dei parenti, classificati in tre ORDINI SUCCESSORI:

I. Discendenti. Corrisponde alla famiglia nuova formata con il matrimonio e la procreazione. Comprende i figli e i discendenti dei figli.

II. Ascendenti, fratelli e sorelle. Corrisponde alla famiglia d'origine.

III. Altri parenti collaterali fino al 6° grado.


Ciascun ordine esclude il successivo, e all'interno di ciascun ordine il grado prossimo esclude quello successivo. Più parenti dello stesso ordine e dello stesso grado concorrono all'eredità in parti uguali


Si tratta di stabilire la divisione di quote in relazione al grado dei parenti e ai loro reciproci rapporti:


I figli, sia legittimi che naturali (riconosciuti), succedono all'eredità nella stessa misura, salvo per la possibilità, garantita ai figli legittimi di esercitare la FACOLTA' DI COMMUTAZIONE.

Tale facoltà si configura come l'esclusione dei figli naturali, esercitata dai figli legittimi, dalla comunione ereditaria dietro corresponsione di somme di denaro o immobili corrispondenti alla loro porzione ereditaria. L'effetto giuridico è la cessazione della comunione dei beni ereditari. I figli naturali possono tuttavia opporsi, nel qual caso decide il giudice, il quale autorizzerà la commutazione solo quando vi siano ragioni sufficienti per giustificarla nel caso concreto. È prevista una garanzia per evizione e l'azione di rescissione per lesione


I figli incestuosi hanno invece diritto a una rendita vitalizia pari alle rendite della quota di eredità alla quale avrebbero diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta, hanno inoltre diritto a ottenere la capitalizzazione di questo assegno..


LA SUCCESSIONE DEL CONIUGE


Art. 583 c.c. - SUCCESSIONE DEL SOLO CONIUGE. In mancanza di figli legittimi o naturali, ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità


In altre parole il coniuge consegue tutta l'eredità solo nel caso in cui non vi siano parenti di primo o secondo ordine (discendenti o ascendenti), in caso contrario conseguirà una quota più o meno grande dell'eredità.


Art. 581 c.c. - CONCORSO DEL CONIUGE CON I FIGLI. Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre con un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi


Questi diritti spettano anche al coniuge separato, salvo che la separazione sia stata a lui addebitata (o sia stata addebitata a entrambi i coniugi con sentenza passata in giudicato), nel caso invece ne sia stato riconosciuto responsabile, avrà diritto a un ASSEGNO VITALIZIO, se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.  L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e numero degli eredi legittimi e non è comunque di entità superiore a quella prestazione alimentare che gli era dovuta.


SUCCESSIONE DEL FIGLIO NATURALE


Se muore il figlio naturale, in mancanza di suoi figli o di coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto, o del quale è stato dichiarato figlio. Se entrambi i genitori l'hanno riconosciuto l'eredità spetterà per metà, ad entrambi. Se, infine, un genitore ha legittimato il figlio e l'altro invece non vi ha provveduto, costui è escludo dalla successione


SUCCESSIONE DELLO STATO


In caso di mancanza del coniuge o di parenti entro il sesto grado, l'eredità è devoluta allo Stato, che acquista il diritto senza bisogno di accettazione, rispondendo di debiti e legati non oltre il valore dell'attivo ereditario stesso.


C) La successione testamentaria


Art. 587 c.c. - TESTAMENTO. Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale


L'elemento fondamentale della successione testamentaria è il testamento, considerato come strumento  dichiarativo delle volontà ultime del de cuius (colui che è deceduto, il testatore), quindi come strumento che consente la piena esplicazione della personalità umana, attraverso il rispetto della sua autonomia di scelta anche dopo la morte.


Il testamento è un negozio giuridico:

PERSONALE. Perché non può essere redatto da un rappresentante né può far dipendere da un terzo l'indicazione dell'erede o la determinazione della quota di eredità. Per quanto riguarda il legato si può affidare all'erede onerato o ad un terzo la scelta del legatario fra più persone o enti determinati dal testatore o la determinazione equitativa dell'oggetto o della quantità del legato.

UNILATERALE. In quanto istituzione d'erede e accettazione dell'eredità costituiscono due negozi giuridici unilaterali che non si fondo in un negozio bilaterale.

NON RICETTIZIO. La circostanza per la quale la persona destinataria di essa ne sia venuta a conoscenza e il momento non producono effetto sull'efficacia dell'atto, che detto acquista in seguito alla morte del de cuius.

FORMALE. Per la sua validità sono necessarie le forme previste per legge.


Inoltre è sempre revocabile e modificabile dal suo autore


Art. 679 c.c. - REVOCABILITA' DEL TESTAMENTO. Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto




All'interno di un testamento è necessario fare una prima distinzione tra CONTENUTO

DI NATURA NON PATRIMONIALE. Inerente obblighi di carattere morale; riconoscimento o legittimazione del figlio naturale, riabilitazione dell'indegno; nomina di un curatore speciale o esecutore del parlamento; indicazione di un tutore o di un protutore.

DI NATURA PATRIMONIALE. Istituzione di uno o più eredi eventualmente accompagnata dall'attribuzione di uno o più legati.


La volontà del testatore in merito al suo patrimonio è soggetta tuttavia a dei limiti, volti a tutelare i rapporti familiari. Non è infatti possibile diseredare i propri parenti più stretti; appare quindi chiaro che il testatore può disporre del suo patrimonio, ma solo nel limite di una quota determinata dalla legge e detta "disponibile", mentre il resto del suo patrimonio deve essere riservato a determinate categorie di soggetti, detti legittimari (coniuge e parenti).


Si considerano nulle le disposizioni successorie contenute nei contratti o che siano interdipendenti con disposizioni successorie altrui; sono nulli quindi:

FATTI SUCCESSORI CONFERMATIVI

TESTAMENTI CONGIUNTI RECIPROCI (c.d. unitari);

CONDIZIONI DI RECIPROCITA'

La nullità dei patti successori dispositivi/rinuciativi è stata stabilità al fine di imporre un divieto alla contrattazione immorale di diritti derivanti dalla morte altrui.


SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE


SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE. Viene determinato l'erede, ossia colui il quale subentra in tutti i rapporti trasmissibili facenti capo al de cuius al momento della morte (art. 456 ss c.c.).


SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE. Viene determinato il legato, colui il quale subentra in uno o più specifici rapporti facenti capo al de cuius (art. 649 ss c.c.).


ELEMENTI ESSENZIALI


VOLONTA'. Deve essere "completa e definitiva", in quanto deve compiutamente manifestarsi nel testamento; l'erede o il legatario devono essere comunque determinati o determinabili, pena la nullità della disposizione (annullabilità assoluta, prescrizione nel termine di cinque anni). Inoltre essa deve essere "spontanea" quindi non condizionata da precedenti obbligazioni del testatore, fatti salvi gli obblighi morali o comunque personali. Vi è inoltre divieto espresso dei patti successori.

Si ritengono vizi della volontà l'errore, quando sia stato l'elemento determinante che ha portato il testatore a disporre, la violenza, è necessario infatti verificare se essa ha effettivamente  condizionato il de cuius e il dolo, evincendo se raggiri e artifizi abbiano avuto effettiva efficacia sulla volontà del soggetto.

CAUSA. La morte del testatore ha rilevanza sull'aspetto concernete l'efficacia di questo negozio giuridico. Il testamento è perfettamente valido sin dal momento  della sua redazione, ma acquisirà efficacia solo dopo la morte del de cuius. È in questo senso che deve intendersi l'espressione "negozio mortis causa". I motivi illeciti hanno rilevanza solo se sono stati la ragione unica che ha spinto il de cuius a disporre.

SOGGETTO. Per ciò che concerne il testamento è necessario avere la capacità di testare. L'art. 501 cod. civ. stabilisce che possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. L'incapacità di testare è quindi conseguenza dell'incapacità di agire prevista dalla legge. Non hanno la possibilità di disporre del proprio patrimonio quindi i minori d'età, l'interdetto per infermità mentale e chi è in stato di incapacità transitoria di intendere e di volere nel momento in cui si è fatto testamento.

FORMALISMO TESTAMENTARIO . implica che solo le disposizioni contenute e espresse nel testamento possono avere effetto. Questo non vuol dire che, nel manifestare le sue ultime volontà, il testatore non possa rinviare a fatti e dati esterni alla scheda testamentaria (volontà dichiarata "per relationem", esempio legato di una somma di denaro pari alla quota di partecipazione a una società.).

FORMA. La forma del testamento deve essere quella per atto pubblico o per scrittura privata.


LA FORMA


Il testamento è un negozio solenne, le forme previste dalla legge sono:

· TESTAMENTO ORDINARIO

PER ATTO PUBBLICO (del notaio o ufficiale a ciò predisposto), e può esser:

TESTAMENTO PUBBLICO (art. 603 c.c.). È redatto per iscritto dal notaio, dopo che il testatore, in presenza di due testimoni, gli ha dichiarato la sua volontà. Il notaio da poi lettura dell'atto al testatore e ai testimoni, che se corrisponde alle volontà precedentemente dichiarate sottoscrivono, insieme al notaio.

TESTAMENTO SEGRETO (art. 604-607 c.c.). Il testatore sottoscrive una SCHEDA TESTAMENTARIA che viene sigillata dal notaio e deve essere sottoscritta dal testatore. Può in essa non essere indicata la data. Al momento della consegna, che avviene alla presenza di testimoni, il notaio rilascia un ATTO DI RICEVIMENTO. Chi non sa leggere ne scrivere non può redigere testamento segreto. L'atto è conservato dal notaio e può essere ritirato in qualsiasi momento.

PER SCRITTURA PRIVATA

OLOGRAFO (art. 602 c.c.). Il testamento olografo è redatto, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore. Detto atto presenta il vantaggio della rapidità e semplicità di stesura (apposizione codicilli).


TESTAMENTI SPECIALI. Sono testamenti redatti in circostanze particolari, come epidemie o guerre. Il testamento può essere ricevuto, con forme semplificate, non solo dal notaio ma da alte persone che rivestono determinate cariche. Tali atti perdono efficacia trascorsi tre mesi dalla fine della situazione eccezionale


ELEMENTI ACCIDENTALI


CONDIZIONE SOSPENSIVA O RISOLUTIVA. Sono apponibili al testamento purchè non siano illecite o impossibili, in tal caso si considerano come non apposte (regola "sabiana"), a meno che non siano state l'unico elemento determinante che abbia portato il de cuius a disporre.

TERMINE. Nella disposizione a titolo universale esso si considera come non apposto, conservando intatta la validità delle altre disposizioni contenute nell'atto. È possibile apporre un termine al legato.

MODO. Tanto all'istituzione di erede che di legato può essere apposto un onere, ossia un comportamento determinato per realizzare un interesse di natura ideale, per attribuire un beneficio a un'intera categoria di persone o a una persona indeterminata


INVALIDITA DEL TESTAMENTO


Il testamento invalido può essere nullo o annullabile.

AZIONE DI NULLITA'. Puramente dichiarativa,  è imprescrittibile e trova fondamento in:

Vizi rilevanti di forma (mancato rispetto delle disposizioni di legge: mancanza dell'autografia, della forma per iscritto);

Presenza di patti successori dispositivi-rinunciativi;


La nullità della disposizione testamentaria non può essere fatta valere da chi abbia confermato la disposizione o l'abbia volontariamente eseguita, salvo il caso in cui tale disposizione fosse illecita, in tal caso la sua conferma non può avere effetto sanante.


AZIONE DI ANNULLAMENTO. Deve essere esercitata entro un termine quinquennale ed è basata su:

Vizi minori di forma;

Incapacità di agire del testatore;

Violenza, errore o dolo;


IL LEGATO


È una disposizione testamentaria a titolo particolare in base alla quale un soggetto succede in uno o più rapporti specifici e determinati. Il legatario non diviene erede del defunto, per questa ragione non risponde dei debiti che derivano dal legato oltre il suo valore.

L'acquisto del legato avviene IPSO IURE, ovvero senza che l'accettazione sia necessaria, ma è pur sempre possibile rinunciare, solo che per la rinuncia non è previsto alcun termine; per questa ragione è possibile rivolgersi all'autorità giudiziaria affinchè fissi un termine entro il quale il legatario dichiari la sua decisione.


Distinguiamo due tipologie di legato:

DI SPECIE. Quando l'oggetto del legato è un diritto di proprietà su una cosa o un altro diritto già appartenente al defunto. In tal caso il diritto si trasferisce automaticamente al legatario all'apertura della successione, e il possesso del bene può essere domandato all'onerato anche se ne sia stato dispensato dal testatore.

DI QUANTITA' O DI GENERE. Il legatario acquista un diritto di credito nei confronti dell'erede di equal valore a quanto stabilito dal de cuius. Se il testatore non dispone in proposito la prestazione è a carico di tutti gli eredi, in caso contrario solo dell'onerato. Se l'adempimento è posto a carico di un altro legatario (detto SUBLEGATARIO), questo vi è tenuto solo entro i limiti di ciò che ha conseguito


REVOCA DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE


Il testamento, a differenza degli altri negozi giuridici, può essere facilmente revocato, tale possibilità è frutto della sua particolare natura di atto di ultima volontà. Sulla base di questo e secondo quanto preposto dall'art. 679 c.c. non è possibile apporre alcuna limitazione al potere di revoca delle disposizioni testamentarie.


Tradizionalmente si distinguono tre modalità di revoca:

REVOCA ESPRESSA (Art. 680 c.c.). Ossia con la predisposizione di un testamento di datazione successiva nel quale si dichiari esplicitamente di voler abrogare le disposizioni antecedenti, ovvero con un atto ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni, con  il quale il testatore afferma di voler revocare, totalmente o parzialmente, la disposizione anteriore.

REVOCA TACITA (Art. 682 c.c.). Effettuabile con un testamento posteriore contenente disposizioni contrastanti con quello anteriore, oppure ritirando il testamento segreto dalle mani del depositario.

REVOCA PRESUNTA (Art. 682 c.c.). Può avvenire per distruzione o lacerazione del testamento olografo oppure per alienazione o trasformazione della cosa legata. In entrambi i casi è possibile provare una volontà diversa del testatore.

REVOCA DI DIRITTO O PER SOPRAVVENIENZA DI FIGLI Il precedente testamento è revocato qualora sopravvenga dopo la compilazione un discendente legittimo (anche postumo) di cui il testatore ignorava l'esistenza, ovvero in caso di adozione o legittimazione successiva al matrimonio, oppure in seguito al riconoscimento del figlio. Il testamento non decade nel caso in cui il suo autore avesse provveduto al caso che esistessero o sopravvivessero figlio o discendenti di esso.


ESECUTORE TESTAMENTARIO


L'esecutore è colui incaricato di eseguire le disposizioni testamentarie.


Art. 700 c.c. - FACOLTA' DI NOMINA E DI SOSTITUZIONE. Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione. Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario


Art. 701 c.c. - PERSONE CAPACI DI ESSERE NOMINATE. Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno piena capacità di obbligarsi. Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario


I suoi compiti ineriscono:

Amministrazione della massa ereditaria, prendendo possesso per non più di un anno dei beni che ne fanno parte, salvo diversa volontà del testatore. L'esecutore deve però consegnare all'erede i beni che non sono necessari alla sua gestione.

Rappresentanza processuale attiva e passiva per le questioni relativa all'eredità sorte nel periodo della sua gestione.

Può far apporre i sigilli quando i chiamati all'eredità siano incapaci di ricevere o persone giuridiche.

Può procedere alla divisione dei beni quando sia stato incaricato dal testatore.


Art. 709 c.c. - CONTO DELLA GESTIONE. L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno. Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli altri eredi e verso i legatari. Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune. Il testatore non può esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione


D) La successione necessaria

La successione necessaria non si configura come una tipologia a sé stante di successione, la sua disciplina è infatti inserita nella parte generale sulle successioni. È chiaro da questo che dette regole intervengono sia nel caso in cui sia stato preposto testamento (successione testamentaria) sia qualora la successione sia legittima. Con la successione necessaria infatti non v'è un terzo tipo di vocazione, ma si è voluto garantire un diritto a determinati soggetti, indipendentemente dall'acquisto della qualifica di erede


Art. 536 c.c. - LEGITTIMARI. Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono:

a) Il coniuge

b) I figli legittimi e naturali

c)  Gli ascendenti legittimi


Essa di norma si verifica qualora:

sia un testamento, ma con esso il testatore abbia leso la quota di coloro che avevano diritto ad una parte dell'eredità o a una parte dei beni ereditari, i LEGITTIMARI.

Quando non sia stato predisposto un testamento, ma il de cuius abbia leso i diritti dei legittimari con delle donazioni fatte in vita.


La legittimi non è quindi volta a far valere il titolo di erede, ma solo il diritto a una porzione di beni di un certo valore. Questo ha rilevanza nel caso di azione di riduzione:

LEGITTIMARIO NON E' EREDE. Agirà facendo valere un suo diritto, indipendentemente dalle disposizioni ereditarie che non lo riguardano. Non dovrà nemmeno accettare l'eredità per agire.

LEGITTIMARIO E' EREDE. Ed è stato leso nella sua quota, agisce sempre per reintegrare la quota, ma in qualità di erede, con tutti i vantaggi e svantaggi derivanti da ciò.


Per puntualizzare:

SUCCESSIONE NECESSARIA. Si indicano così i diritti sui beni del defunto che spettano a categorie determinate dall'art. 536 c.c.;

LEGITTIMARIO PRETERMESSO. È il soggetto che è stato completamente escluso dalla successione con testamento, successione che è andata a totale vantaggio di altri soggetti;

DIRITTO ALLA LEGITTIMA. Non indica il diritto a succedere quando manchi un testamento, ma il diritto dei legittimari alla quota dei beni ereditari loro destinati per legge;

INTANGIBILITA' DELLA LEGITTIMA. Il testatore non può disporre della quota riservata ai legittimari.

LEGITTIMARI E QUOTE LORO RISERVATE


Dalla lettura dell'art. 536 c.c. si evince che i legittimari sono:

Il coniuge;

I figli legittimi e naturali;

Gli ascendenti legittimi.


È ora necessario stabilire le quote riservate loro per legge:


Art. 537 c.c. - RISERVA A FAVORE DEI FIGLI LEGITTIMI E NATURALI. Salvo quanto disposto dall'art. 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, a loro è riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali. I figli legittimi possono soddisfare in beni immobili ereditari o in denaro la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze patrimoniali e personali


Art. 538 c.c. - RISERVA A FAVORE DEGLI ASCENDENTI LEGITTIMI. Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo di patrimonio, salvo quanto disposto dall'art. 544. In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dal'art. 569 c.c


Art. 529 c.c. - RISERVA A FAVORE DEL CONIUGE. A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salvo le disposizioni dell'art. 542 per il caso di concorso dei figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli


Art. 542 c.c. - CONCORSO DI CONIUGE E FIGLI. Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio e un altro terzo spetta al coniuge. Quando i figli, legittimi o naturali, sono più d'uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuato in parti uguali. Si applica il terzo comma dell'art. 537


Art. 544 c.c. - CONCORSO DI ASCENDENTI LEGITTIMI E CONIUGE. Quando chi muore non lascia né figli legittimi né naturali, ma ascendenti legittimi e coniuge, a quest'ultimo è riservata metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto. In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita secondo i criteri previsti dall'art. 569


Art. 569 c.c. - SUCCESSIONE DEGLI ASCENDENTI. A colui che muore senza lasciare né prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti di linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti di linea materna. Se però gli ascendenti non sono di uguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea


Riassumendo la suddivisione delle quote avviene nel seguente modo:

ESISTENZA DI UN SOLO FIGLIO (no coniuge e no ascendenti)

½ quota figli

½ quota disponibile

ESISTENZA DI PIU' FIGLI (no coniuge e no ascendenti)

2/3 quota dei figli, da suddividere in maniera egualitaria

1/3 quota disponibile

ESISETENZA ASCENDENTI LEGITTIMI (no coniuge e no figli)

1/3 quota ascendenti, da suddividere in maniera paritaria tra ascendenti materni e paterni

2/3 quota disponibile

ESISTENZA DEL CONIUGE (no figli e no ascendenti)

½ quota coniuge

½ quota disponibile

ESISTONO CONIUGE E UN FIGLIO (no ascendenti)

1/3 quota coniuge

1/3 quota figlio

1/3 quota disponibile

ESISTONO IL CONIUGE E PIU' FIGLI ( no ascendenti)

½ quota figli

¼ quota coniuge

¼ quota disponibile

ESISTONO SOLO IL CONIUGE E GLI ASCENDENTI (no figli)

½ quota coniuge

¼ quota ascendenti

¼ quota disponibile


CALCOLO DELLA LEGITTIMA


Per  determinare il valore della quota disponibile


Art. 556 c.c. DETERMINAZIONE DELLA PORZIONE DISPONIBILE. Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendo i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate dagli art. 747 e 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.


TOTALE DEL PATRIMONIO

Massa di tutti i beni che appartenevano al defunto prima della morte

DEBITI

Si sottraggono i debiti

= RELICTUM

= patrimonio netto lasciato dal de cuius

+ DONAZIONI

+ donatum avvenute in vita

=RIUNIONE FITTIZIA

= quota disponibile


Per valutare se c'è stata violazione della legittima è necessario considerare le IMPUTAZIONI EX SE, ossia le donazioni e i legati conferiti anteriormente a ciascun legittimario.


È inoltre rilevante sottolineare che il testatore può fare un'attribuzione che dovrà essere calcolata ai fini della legittima (LEGATO IN CONTO LEGITTIMA), oppure potrà proporsi di tacitare il legittimario, escludendolo dal partecipare in qualità di erede alla comunione e alla divisione ereditaria (LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA); in quest'ultimo caso al legittimario è data la scelta di chiedere la legittima, e rinunciare al legato, o di richiedere il legato, rinunciando così alla legittima.


VIOLAZIONE DELLA LEGITTIMA, ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RIDUZIONE


È l'azione concessa al legittimario che ha visto ledere, in tutto o in parte, la sua quota di legittima a causa delle disposizioni testamentarie o delle donazioni effettuate dal defunto. Con questa azione si tende ad ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni, allo scopo di reintegrare la quota di legittima.


L'azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.


I soggetti riconosciuti a proporre l'azione di riduzione, detti LEGITTIMATI ATTIVI,sono  i legittimari lesi del tutto o in parte nella loro quota di legittima, i loro eredi o aventi causa. Il diritto alla legittima può essere trasmetto per atto tra vivi o mortis causa ed è irrinunciabile finchè il donante è in vita.


Sono invece LEGITTIMATI PASSIVI coloro i quali sono stati beneficiati dalla disposizione lesiva.


La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legati, salvo diversa disposizione del testatore. Potrebbe tuttavia accadere che, nonostante le riduzioni delle disposizioni testamentarie, non si giunga a integrare la quota di legittima, in questo caso si procederà alla riduzione delle donazioni, cominciando dall'ultima e risalendo a quelle anteriori





AZIONE DI RESTITUZIONE


I legittimati passivi (beneficiari o aventi causa di essi) possono restituire spontaneamente i beni ai legittimati attivi, ma nel caso ciò non avventa è possibile, per il legittimato attivo, esperire l'azione di restituzione, il cui scopo è far conseguire il pieno possesso dei beni al soggetto il cui diritto alla legittima risulta leso.


Se la mancata restituzione della cosa risulta impossibile per cause imputabili ai donatari, sorgerà un diritto di credito del legittimato nei loro confronti, ma se questo risulterà insolvente saranno gli eredi e gli altri donatari anteriori a sopportare le conseguenze di questa insolvenza.


Nel caso in cui l'azione sia esperita contro gli aventi causa dei beneficiari, si provvederà ad agire contro i terzi, agendo dall'ultima alienazione e, se necessario, procedendo a ritroso alle precedenti. È però necessario, prima di agire contro i terzi acquirenti, escutere prima il donatario. È consentito al terzo acquirente liberarsi dell'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in denaro.


Per quanto riguarda i beni mobili, il possesso in buona fede vale titolo.


E) Comunione e divisione dell'eredità


COMUNIONE EREDITARIA


Si ha comunione dell'eredità quando più persone, per effetto di una vocazione congiuntiva, acquistano l'eredità. Si delinea così la figura del coerede titolare "pro quota" dell'asse ereditario insieme a tutti gli altri eredi. Si tratta quindi della titolarità di una quota ideale di beni ereditari, e non di una parte di questi,  che prospetta la figura di un'ordinaria comunione di beni che non riguarda solo la proprietà, ma una pluralità di diritti di natura eterogenea (diritti che rappresentano il patrimonio ereditario).


L'erede che intende alienare la propria quota dovrà consentire agli altri coeredi di esercitare il loro DIRITTO DI PRELAZIONE, dando loro notifica della proposta di alienazione con l'indicazione del prezzo. Se entro il termine di due mesi il diritto di prelazione non viene esercitato, allora l'erede potrà disporre liberamente della sua quota di eredità. Nel caso di mancata notificazione i coeredi hanno diritto di riscattare la quota sia nei confronti dell'acquirente che dei suoi aventi causa mediante il RETRATTO SUCCESSORIO, cioè appunto il diritto di riscatto della quota conseguente alla mancata notifica dell'intenzione di alienare.


I coeredi sono tenuti al pagamento dei debiti senza vincolo di solidarietà fra loro, il testatore può disporre diversamente, ma può far valere questa disposizione solo nei rapporti interni fra gli eredi, non nei confronti di terzi.

DEBITO PER SUA NATURA INDIVISIBILE. Il creditore chiederà la prestazione al coerede in grado di eseguirla.

DEBITO GARANTITO DA IPOTECA. Il coerede al quale sia attribuito tal bene può vedersi costretto a pagare oltre la parte a lui incombente, allo scopo di evitare l'esecuzione ipotecaria. In tal caso egli potrà ripetere l'eccedenza dai coeredi entro i limiti della responsabilità di ciascuno.


DIVISIONE EREDITARIA


È la facoltà attribuita a ciascun coerede di chiedere la cessazione della comunione ereditaria.


Art. 713 c.c. - FACOLTA' DI DOMANDARE LA DIVISIONE. I coeredi possono sempre domandare la divisione. Quando però tutti gli eredi istituiti o parte di essi siano minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato. Egli può anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio. Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi conseguenze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore




La divisione ereditaria può essere di tre tipi:


AMICHEVOLE. Quando i coeredi raggiungono un accordo sulle modalità della divisione stipulando il relativo contratto.

GIURIZIARIA. È promossa da uno o più coeredi che preferiscano adire all'autorità giudiziaria per giungere alla divisione. Si svolge attraverso distinte fasi:

a)    Formazione della massa ereditaria;

b)    Stima dei beni secondo il fair value;

c)    Formazione delle proporzioni spettanti a ciascun erede;

d)    Assegnazione o attribuzione delle proporzioni.

TESTAMENTARIA. Avviene secondo le modalità e nelle proporzioni stabilite dal testatore. È nulla se non vi sono compresi alcuni coeredi o istituiti.


COLLAZIONE


Art. 737 c.c. - SOGGETTI TENUTI ALLA COLLAZIONE. I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati. La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile


Se il de cuius ha fatto una donazione a uno dei legittimari la legge presume che in questo modo egli abbia voluto attribuirgli un'ANTICIPAZIONE SULLA SUCCESSIONE, senza modificare, in rapporto agli altri appartenenti a questo gruppo di prossimi congiunti, la ripartizione stabilita nel testamento o derivante dalle norme sulla successione legittima. Perciò in sede di divisione ereditaria, il bene donato deve essere conferito alla massa da dividere tra i figli, loro discendenti e coniugi


Non sono oggetto di collazione i beni attribuiti ai figli, discendenti e coniuge con patto di famiglia.


La collazione può avvenire per:

COLLAZIONE IN SENSO STRETTO O IN NATURA. In tal caso si restituisce alla massa lo stesso bene che si è ricevuto (beni immobili)

COLLAZIONE PER IMPUTAZIONE. In tal caso il coerede donatario imputa alla propria quota il valore che i beni donati avevano al momento dell'apertura della successione. Tale imputazione potrà avvenire sino alla concorrenza della sua quota complessiva (beni immobili e mobili).





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