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IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
Capo
II
REDDITI FONDIARI
Art. 22 - Redditi fondiari
1.
Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel
territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di
rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.
2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi
agrari e redditi dei fabbricati.
Art. 23 - Imputazione dei
redditi fondiari
1.
I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il
reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di
proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito 545b12f
dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso.
I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se
non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della
conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per
morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e
non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito
di imposta di pari ammontare.
2. Nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale
sull'immobile o di coesistenza di più diritti reali su di esso il reddito
fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la
parte corrispondente al suo diritto.
3. Se il possesso dell'immobile è stato trasferito, in tutto o in parte, nel
corso del periodo di imposta, il reddito fondiario concorre a formare il
reddito complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo
possesso.
Art. 24 - Reddito dominicale
dei terreni
1.
Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio
ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole
di cui all'articolo 29.
2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che
costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi
non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla
lettera c) del comma 2 dell'articolo 51.
Art. 25 - Determinazione del
reddito dominicale
1.
Il reddito dominicale è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo
stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe
di terreno.
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti
l'esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti
e dei mezzi di produzione o nell'organizzazione e strutturazione aziendale, e
comunque ogni dieci anni.
3. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze, previo
parere della Commissione censuaria centrale e può essere effettuata, d'ufficio
o su richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e per
singole qualità e classi di terreni. Prima di procedervi gli uffici tecnici
erariali devono sentire i comuni interessati.
4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo
prospetto delle tariffe d'estimo.
4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in
serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro
di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della
tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.
Art. 26 - Variazioni del
reddito dominicale
1.
Dà luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della
qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggiore reddito.
2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione: a) la
sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore
reddito; b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale
esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato
cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici
interessanti le piantagioni.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti
intenzionali o da circostanze transitorie.
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del
classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono
attribuire qualità o classi già esistenti nel comune o nella sezione censuaria,
si applicano le tariffe più prossime per ammontare fra quelle attribuite a
terreni della stessa qualità di coltura ubicati in altri comuni o sezioni
censuarie, purché in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti
terreni risultano di rilevante estensione o se la loro redditività diverge
sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si
istituiscono per essi apposite qualità e classi, secondo le norme della legge
catastale.
5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle
colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, può essere in ogni tempo
disposta con decreto del Ministro delle finanze, su richiesta della Commissione
censuaria distrettuale o d'ufficio e in ogni caso previo parere della
Commissione censuaria centrale, l'istituzione di nuove qualità e classi in
sostituzione di quelle esistenti.
Art. 27 - Denuncia e
decorrenza delle variazioni
1.
Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo
26 devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale.
Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui
le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve
essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio
dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel
comma 1 dell'articolo 26 e hanno effetto da tale anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono
verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'articolo 26 se la denuncia è stata
presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata
presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.
4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell'articolo
26 hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 28 - Perdite per
mancata coltivazione e per eventi naturali
1.
Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come
coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per
un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il
reddito dominicale, per l'anno in cui si è chiusa l'annata agraria, si
considera pari al trenta per cento di quello determinato a norma dei precedenti
articoli.
2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il trenta per cento del
prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle
tariffe d'estimo, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è verificata la
perdita, si considera inesistente. L'evento dannoso deve essere denunciato dal
possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero,
se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima
dell'inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata all'ufficio
tecnico erariale, che provvede all'accertamento della diminuzione del prodotto,
sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio
delle imposte.
3. Se l'evento dannoso interessa una pluralità di fondi rustici gli uffici
tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri
soggetti nell'interesse dei possessori danneggiati, sentiti gli ispettorati
provinciali dell'agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone
danneggiate e all'accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono
agli uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi le corografie
relative alle zone delimitate, indicando le ditte catastali comprese in detta
zona e il reddito dominicale relativo a ciascuna di esse.
4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da
particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue l'una all'altra
in modo da formare un unico appezzamento. La contiguità non si considera
interrotta da strade, ferrovie e corsi di acqua naturali o artificiali
eventualmente interposti.
Art. 29 - Reddito agrario
1.
Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei
terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione
impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di
attività agricole su di esso.
2. Sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal
terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di
strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla
produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione
stessa insiste;
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di
prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino
nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che
abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli
animali allevati su di esso.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il
numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere
occorrenti a seconda della specie allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel
comma 2 dell'articolo 24.
Art. 30 - Imputazione del
reddito agrario
1.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a
formare il reddito complessivo dell'affittuario, anziché quello del possessore,
a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.
2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'articolo 5, il
reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato
per la quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l'affittuario deve
allegare alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli
associati dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno
e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo
associato o l'indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo
sia ripartito in parti uguali.
Art. 31 - Determinazione del
reddito agrario
1.
Il reddito agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo
stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale.
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni
dell'articolo 25. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle
previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale.
3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 26 e 27
valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in
forma associata le denunce di cui all'articolo 27 possono essere presentate
anche dall'affittuario o da uno degli associati.
4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle
colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del
comma 4-bis dell'articolo.
Art. 32 - Perdite per
mancata coltivazione e per eventi naturali
1.
Nelle ipotesi previste dall'articolo 28 il reddito agrario si considera
inesistente.
Art. 33 - Reddito dei
fabbricati
1.
Il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile
da ciascuna unità immobiliare urbana.
2. Per unità immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre
costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le
aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si
considerano parti integranti delle unità immobiliari.
3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione,
le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi
i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli articoli
8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze. Non si considerano, altresì,
produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate
licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o
ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del
provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata.
3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di
cui all'articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui
è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, non concorre a
formare il reddito del contribuente se d'importo non superiore a lire 50 mila.
Art. 34 - Determinazione del
reddito dei fabbricati
1.
Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante
l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge
catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a
destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta.
2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o
particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per
sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacità di reddito delle
unità immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione è disposta con
decreto del Ministro delle finanze previo parere della Commissione censuaria centrale
e può essere effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli
uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.
3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe,
ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui è stato notificato il nuovo
reddito al possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione o notificazione
avviene oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento
dell'acconto d'imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno successivo.
4. Il reddito delle unità immobiliari non ancora iscritte in catasto è
determinato comparativamente a quello delle unità similari già iscritte.
4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto
forfetariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di
cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di
locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di
Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la
riduzione è elevata al 25 per cento.
[4-ter.abrogato]
[4-quater.abrogato]
Art. 35 - Variazioni del
reddito dei fabbricati
1.
Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare
differisce dalla rendita catastale per almeno il cinquanta per cento di questa,
l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del
comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso
classamento dell'unità immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione
speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il reddito
lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi
contratti; in mancanza di questi, è determinato comparativamente ai canoni di
locazione di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello
stesso fabbricato o in fabbricati viciniori.
2. Se la verifica interessa un numero elevato di unità immobiliari di una zona
censuaria, il Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria
centrale, dispone per l'intera zona la revisione del classamento e la stima
diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare.
Art. 36 - Decorrenza delle
variazioni
1.
Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma
dell'articolo 35 hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio
in cui si sono verificati i presupposti per la revisione.
Art. 37 - Fabbricati di nuova
costruzione
1.
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito
complessivo dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è
destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Art. 38 - Unità immobiliari non
locate
1.
Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle
adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o
all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli
stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal
possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione,
il reddito è aumentato di un terzo.
Art. 39 - Costruzioni rurali
1.
Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o
porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al
possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate:
a) all'abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla
custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei
lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che
le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività
esercitate;
b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo
29 e di quelli occorrenti per la coltivazione;
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per
la coltivazione;
d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e
alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del
comma 2 dell'articolo 29.
Art. 40 - Immobili non
produttivi di reddito fondiario
1.
Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad
imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio
di arti e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili
utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o
dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad
imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali
anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto
disposto nell'art. 77, comma 1.
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