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LA MAGISTRATURA
PARLAMENTO FA LE LEGGI
GIUDICI LE APPLICANO
MAGISTRATURA POTERE GIUDIZIARIO
La Magistratura è un organo costituzionale composto dall'insieme dei giudici a cui è affidata la funzione giurisdizionale, ovvero l'applicazione delle norme giuridiche.
Applica la regola generale ad un caso concreto, e decide come deve essere risolta una situazione giuridica attraverso l'emanazione di una sentenza, cioè una decisione che è obbligatoria per i destinatari.
I principi che assicurano l'imparzialità e l'indipendenza della Magistratura e i principi diretti a disciplinare il funzionamento dell'attività giurisdizionale sono:
L'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza alcuna distinzione;
L'assunzione dei giudici avviene tramite concorso pubblico, riservato ai laureati in giurisprudenza, con una selezione dei candidati con criterio di scelta trasparente;
L'indipendenza dei magistrati avviene secondo
l'art. 107 Cost. l'assenza di gerarchia tra magistrati (nessun giudice può
imporre ad un altro giudice)
i giudici non possono essere trasferiti dalla loro sede
senza il loro consenso per evitare che sia bloccata
un'inchiesta a seguito del trasferimento forzato del
giudice
l'art. 104 Cost. la carriera dei giudici è sottoposta alla valutazione di un
organismo indipendente, il consiglio superiore della
Magistratura;
L'imparzialità viene assicurata con l'obbligo per i giudici di astenersi dai processi dai processi nei quali abbiano interessi relativi all'esito della controversia.
Il giusto processo (art. 111 Cost.)
L'art. 111 Cost. riguardava l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e la facoltà di impugnazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.
In seguito ad una riforma, a tali principi vennero aggiunti quelli noti come "principi del giusto processo" (incentrato sul contraddittorio delle due parti, in condizioni di parità, sottoposto alla decisione di un giudice imparziale).
PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO
sostanziale processuale ordinamentale
PRINCIPALI DIRITTI SUL GIUSTO PROCESSO ACCUSATORIO
indipendenza la parità delle la formazione della la durata del
e imparzialità parti davanti prova mediante il procedimento a
del giudici. al giudice. contraddittorio fra carico dell'imputato
le parti. e dell'indagato.
La Costituzione stabilisce che tutti i provvedimenti del giudici devono essere motivati.
Qualora la motivazione non è ritenuta corretta dai destinatari della sentenza, è presente il doppio grado della giurisdizione, dove le parti possono chiedere di far riesaminare il caso da un giudice diverso da quello precedente.
L'attività giurisdizionale è divisa in tre settori: civile, penale, amministrativo.
Il processo.
È la procedura durante la quale le parti interessate e il giudice cercano di ricostruire lo svolgimento dei fatti e di individuare le norme giuridiche da applicare al caso in esame; il processo si conclude con una sentenza che è vincolante per le parti.
Per quanto riguarda i tempi, in Italia spesso sono molto lunghi, a volte sono necessari diversi anni.
Il processo civile.
Questo tipo di processo riguarda le controversie che sorgono tra privati.
Si attiva su un'iniziativa di una parte, ISTANZA
si avvia, ATTO DI CITAZIONE
la parte che intende procedere in giudizio ATTORE
cita in giudizio un'altra parte CONVENUTO
davanti al giudice.
L'atto di citazione viene consegnato
al convenuto: questi può decidere
se costituirsi in giudizio
o non costituirsi in giudizio. CONTUMACE
(il processo continuerà
ugualmente anche in sua assenza).
Le parti si incontrano davanti al giudice UDIENZA
nel palazzo di giustizia.
Nella prima udienza il giudice
cerca di mettere d'accordo
le due parti TENTATIVO DI
CONCILIAZIONE
Se riesce, il processo è concluso,
altrimenti continua attraverso udienze successive,
dove le parti precisano le argomentazioni,presentano documenti
o chiedono di sentire testimoni.
Dopodichè emana una SENTENZA.
che deve essere adeguatamente motivata e rispettata.
Se la sentenza non è condivisa da una o entrambe le parti,
possono chiedere il riesame ad un altro giudice.
La competenza.
La competenza del giudice dipende dal valore della causa e dal tipo di materia (oggetto della controversia).
Il processo penale
Il processo penale è finalizzato a punire i colpevoli di un reato, applicando le sanzioni previste dalla legge.
È il pubblico ministero che è obbligato a procedere nei confronti dei presunti colpevoli, qualora fosse a conoscenza di un
REATO qualsiasi azione commessa da un soggetto in violazione
di una norma che prevede una sanzione penale.
L'azione penale inizia in seguito ad una NOTIZIA DI REATO, che può essere un rapporto di polizia o una denuncia fatta da un cittadino.
Quando il PM è a conoscenza del reato, deve obbligatoriamente procedere a individuare il presunto responsabile.
Il PM incarica la polizia giudiziaria di fare alcune indagini sull'indiziato, dopodichè è previsto che questi siano informati attraverso l'avviso di garanzia.
Sulla base delle prove raccolte, il PM può decidere di archiviare il caso o di attivare il processo penale che si svolgerà poi davanti all'autorità giudiziaria.
Il consiglio superiore della Magistratura
CSM
La Costituzione ha stabilito un organo autonomo e indipendente detto CSM.
È un organo composto da 24 membri di nomina elettiva e 3 che ne fanno parte di diritto.
16 eletti dai giudici primo presidente
3
procu. della cassazione
8 eletti dal
parlamento presidente della Rep.
(che presiede il CSM)
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