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DELITTO D'ONORE (IV)
Proprio dal tribunale dell'Areopago, cui fa parte per abitudine ed è identificato ancora oggi il diritto di giudicare i 929i88j reati di sangue, è ordinato chiaramente di non punire per omicidio colui che, sorpreso un adultero con la propria moglie, si faccia giustizia in tal modo. E il legislatore ha ritenuto così legittime queste leggi per le donne maritate che ha stabilito lo stesso diritto anche per le concubine, che pur sono degne di minore stima. È chiaro invero che, se avesse avuto per l'adulterio commesso con donne sposate una pena più grave di questa, l'avrebbe applicata. Ora però, non essendo in grado di ricuperarne per quelle una più rigida di questa, ritenne utile che ci fosse la stessa anche nel caso delle concubine.
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