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NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE

ragioneria



LEZIONE di RAGIONERIA CORSO PROGREDITO DEL 03







“NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE”















NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE



Introduzione



Il Dottor Bagli, professionista di Riccione, ha iniziato la sua attività nel 1986. A quel tempo il bilancio era fatto in maniera più semplice rispetto ad ora, e si componeva in sostanza di una lista di costi e ricavi, attività e passività, che ognuno depositava come voleva.

In base alla Quarta Direttiva CEE sono state introdotte modifiche rilevanti in Italia. In questa riforma l’interesse tutelato è quello dei soci e dei terzi nel rapporto con le società, con le imprese, con la contabilità.

Considerando che i conti annuali devono riferire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella determinata finanziaria e del risultato economico della società, la Commissione ha introdotto un quadro di riferimento omogeneo in campo europeo e si è quindi stabilito un contenuto minimo dell’allegato, della relazione sulla gestione e del bilancio.

Questa Direttiva è stata accolta nel nostro Codice Civile, nel titolo relativo alle società, in diversi articoli.

L’esito qual è?

Un bilancio con una forma predeterminata dal punto di vista di conti patrimoniali e conti economici, “il tema dei numeri” rappresentato dalla nota integrativa, e un allegato al bilancio rappresentato dalla relazione sulla gestione che ha una funzione più prospettica e descrittiva dell’attività della società.

La nota integrativa ha quindi una funzione esplicativa dei numeri; il lettore del bilancio non può interpretarlo, non può valorizzare l’azienda e non può capire come questa ha operato fino a quel momento se non legge la nota integrativa.

Per redigere la nota integrativa dobbiamo tenere ben presente il PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA e far sì che il contenuto minimo sia sufficiente a comprendere integralmente il bilancio.

Prima di iniziare a spiegare la nota integrativa, bisogna partire dando dei cenni penali e civili riguardanti gli esiti di una nota integrativa o di una redazione sul bilancio compilata male o insufficientemente.

In particolare possono essere d’aiuto gli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile che riguardano la falsità in bilancio.

La fattispecie penale dice che chiunque, per trarre per sé un ingiusto ulteriore profitto, faccia un’inesatta o colposa o dolosa compilazione del bilancio od ometta la nota integrativa, il bilancio, le relazioni o le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, provoca danni ai soci e/o ai terzi, e si può imbattere in conseguenze di natura penale.

Dal punto di vista civilistico, una delle situazioni classiche che si determina riguarda la controversia tra soci.

Se ad esempio una società è composta di quattro soci e uno di questi è l’amministratore della società, cosa succede quando litigano?

I tre soci possono avviare nei confronti dell’amministratore un’azione di responsabilità oppure possono impugnare il bilancio e accusare l’amministratore di averlo redatto in maniera non chiara e non veritiera. Ovviamente l’amministratore che redige il bilancio è il soggetto che rischia di più.

Esistono inoltre delle sentenze che fanno capire che bisogna andare oltre ai contenuti minimi previsti e al principio della chiarezza per la redazione del bilancio, ed è quindi, ad esempio, sanzionato il comportamento di colui che non ha inserito in nota integrativa il dettaglio degli oneri diversi di gestione. Siccome questa voce nel bilancio di riferimento è particolarmente importante, il giudice dice che bisogna darne conto anche se la legge non lo prevede espressamente.

In un’altra sentenza, volendo dare un ulteriore esempio, è spiegato il fatto che i contenuti della nota integrativa devono essere strettamente correlati ai numeri presenti in bilancio.

Questa sentenza deriva da una contestazione che verteva non tanto sul fatto che il risultato economico non fosse veritiero, ma piuttosto sul fatto che in nota integrativa le quote d’ammortamento indicate erano diverse da quelle indicate in bilancio.

Il perito, in sede tribunale, disse che bastava giustificare questa diversità come un errore materiale, ma il giudice ribatté dicendo che non sussisteva errore materiale e che in questo caso la nota integrativa non era chiara perché non corrispondeva ai numeri indicati all’interno del bilancio. Non bisogna, dunque, dare per scontato che la redazione della nota integrativa, sia una cosa di poco conto e di semplice descrizione; può apportare infatti delle conseguenze non immediatamente visibili. Ci sono, ad esempio, casi in cui si richiede di rivedere cinque bilanci precedenti per riuscire a capire dove sta l’errore.

La nota integrativa è utile anche nei rapporti banche-aziende, quando ad esempio queste ultime si rivolgono allo sportello bancario per richiedere un fido.

Fino a qualche anno fa non era abitudine per le banche richiedere di vedere i bilanci delle aziende, poiché la banca era conscia di un sistema economico che basava buona parte del suo sostegno soprattutto su un’economia che si sosteneva quasi autonomamente; questo perchè c’era più domanda che offerta quindi l’imprenditore godeva della possibilità di non mostrare il bilancio alle banche. Questo era congiunto anche ad un altro fatto: il direttore di filiale aveva più potere di adesso.

Qual è la situazione attuale?

Ora sta prevalendo una concezione deterministica della concessione del fido. Quando arriva il bilancio in banca, se è già classificato CEE resta così com’è salvo magari qualche chiarimento o spiegazione sulle voci che lo compongo 747j91h no; oppure se arriva un altro tipo di bilancio c’è qualcuno in banca che lo classifica. Tale bilancio viene poi inserito in un programma in grado di emettere giudizi di cui la banca necessita in quella prima fase.

La nota integrativa non è presa effettivamente in considerazione da molti, questo dipende da una mancanza di preparazione delle strutture interne del sistema bancario. Ciò che conta molto, con l’ufficio crediti o con i soggetti che devono erogare il finanziamento, è la fiducia di cui gode lo studio che presenta il cliente.

La nota integrativa non è ancora molto considerata dalle banche un po’ per motivi di tempo e un po’ perché le banche sono dotate di programmi che emettono automaticamente il giudizio una volta inserito il bilancio.

Così a volte in una situazione senza problemi redigere una buona nota integrativa sembra una perdita di tempo perché si ha l’impressione che manchi lo scopo.

Da qualche anno la considerazione dei bilanci è aumentata negli Istituti Bancari e sta cambiando anche la considerazione del bilancio depositato.

Un bilancio redatto e non depositato non è destinato al pubblico ma ad un soggetto specifico in virtù di un rapporto privato, quindi non rientra nelle conseguenze penali di falso in bilancio. Nel tempo si arriverà però a sovrapporre in maniera esatta il bilancio depositato, la capacità di credito riconosciuta e la posizione dell’azienda sul mercato. Nel momento di piena maturazione avremo anche una capacità di credito delle aziende che sarà basata soprattutto sulla capacità di reddito piuttosto che sul “mattone” come avviene ora.



La nota integrativa

Art. 2427


La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella

conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;

Questo è un punto fondamentale perché chiede di spiegare da cosa dipendono i valori messi in bilancio.

In sintesi la regola base è quella del minore tra il costo e il presunto valore di realizzo, può però succedere che, un immobile, o per leggi di rivalutazione, che in Italia erano presenti in passato, o per altri motivi, venga acquistato a € 100.000 e venga iscritto a bilancio con un valore € 150.000. Bisogna quindi specificare tutte le rivalutazioni e i cambiamenti che sono intervenuti specificando anche i motivi, poichè chi legge il bilancio deve essere in grado di notare il criterio di valutazione usato nelle varie voci dello stesso.

In generale le valutazioni oggi, in materia di bilancio, sono molto difficili e critiche, perché il processo d’armonizzazione a livello contabile ed europeo ha introdotto un criterio di valutazione alternativo ispirato alla logica del FAIR VALUE, vale a dire il valore equo di un elemento patrimoniale attivo o passivo che identifica il corrispettivo al quale un bene può esser scambiato o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, con una transazione equa (questa è una delle tante interpretazioni).

Il FAIR VALUE è ancora quasi sconosciuto nella realtà locale ma anche in generale, poiché c’è sempre un gap di qualche anno tra colui che fa le riforme e chi le applica; questo perché l’impresa di solito applica determinati concetti, nel momento in cui è obbligata a farlo e inoltre esiste una vera e propria difficoltà mentale nell’ abituarsi ai cambiamenti se non sono obbligatori.

Per altre società, invece, proiettate verso l’esterno, in ambito europeo o che si confrontano con aziende che sono già a questo tipo d’applicazione, la situazione si presenta in maniera molto diversa.

Questo punto della nota integrativa è normalmente messo in cima ma non è detto che le informazioni richieste in questo punto non possano essere contenute in altre parti quindi per sapere com’è stato valutato un bene o un’attività non ci si può limitare a leggere la prima pagina.


2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio;

Questo punto è collegato al primo e spiega a cosa sono dovute le variazioni numeriche riguardanti le immobilizzazioni; si tratta quindi di un punto descrittivo che giustifica inoltre le alienazioni. Inoltre si specifica per ciascuna voce delle immobilizzazioni, costo, rivalutazioni, svalutazioni e ammortamenti. In particolare gli ammortamenti riguardano processi contabili in base ai quali il costo di un bene a fecondità ripetuta viene fatto gravare come costo negli esercizi nei quali partecipa alla produzione del bene. Si deve precisare che contabilmente è opportuna la costituzione di un fondo svalutazioni, il quale in sede di redazione dello stato patrimoniale dovrà venire portato, unitamente al fondo ammortamento, in diminuzione del valore dell’immobilizzazione cui si riferisce. Questo permette un’agevole predisposizione della nota integrativa su questo argomento.

Questo punto della nota integrativa ha la funzione, dunque, di esplicare ulteriormente il dettaglio della formazione dei valori delle immobilizzazioni.

E’ un punto omettibile nella forma abbreviata di bilancio.

A proposito delle forme di bilancio (forma abbreviata o forma ordinaria), l’art. 2435 bis del C.C. dà dei parametri numerici connessi all’attivo dello Stato Patrimoniale, ai ricavi e ai dipendenti, dati i quali una società può essere collocata tra quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata e quelle che lo devono redigere in forma ordinaria (quella che prevede il bilancio nelle sue tre parti fondamentali: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa più relazione sulla gestione) che è quella completa prevista dagli articoli del C.C.

La forma abbreviata non obbliga la relazione sulla gestione salvo un’informazione aggiuntiva sulle azioni e riduce le parti della nota integrativa da compilare.

I parametri sono:

- l’attivo dello stato patrimoniale non deve superare € 3.125.000;

- ricavi che non devono superare € 6.250.000;

- dipendenti che non devono superare le cinquanta unità.

Se sono superate due soglie per due anni consecutivi, la società deve passare a redigere un bilancio in forma ordinaria. Sostanzialmente tutte le società medio – piccole possono godere della forma abbreviata.


3) la composizione delle voci: “costi d’impianto e d’ampliamento e: ”costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

Anche questo punto è omettibile nella forma abbreviata.

La capitalizzazione o meno di queste voci, non direttamente tangibili e di natura immateriale, sono scelte dell’imprenditore, almeno fino ad ora.

Perché un soggetto dovrebbe capitalizzare la pubblicità?

Si ammortizzano, ad esempio, in tre anni successivi, i costi della pubblicità relativi ad un anno, poiché gli effetti di quei costi sostenuti per pubblicità sono visibili, non nel momento in cui si sostengono ma in più esercizi successivi; si dice allora che ricadono nel futuro.

Quando queste voci di cui si parla in questo punto n. 3 vengono capitalizzate, si deve spiegare in nota integrativa come sono composte, perché sono iscritte a bilancio e la modalità utilizzata per ammortizzarle, tutto ciò con l’obiettivo di tutelare l’interesse dei soci e dei terzi secondo il principio della chiarezza.


3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, (2)[di durata indeterminata] (3) facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, (4) al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio [e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione] (5);

Questo punto chiede di evidenziare i motivi per i quali si è proceduto ad una riduzione di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali (ad es. avviamento), nonché la misura delle riduzione.


le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;

E’ previsto che per tutti gli incrementi e diminuzioni delle voci di patrimonio netto (max 3 anni indietro), dei fondi e del trattamento di fine rapporto, oltre che per le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo, si indichi come si siano venute a formare tali variazioni e come queste siano state utilizzate.

Queste informazioni possono essere rese mediante un apposito prospetto che visualizzi il saldo iniziale, l’incremento o decremento e il saldo finale, prospetto integrato inoltre dalle motivazioni e dalle cause che hanno determinato la variazione.

In particolare per il patrimonio netto è previsto un prospetto delle variazioni a parte, che consente una chiara informazione verso l’esterno e che sta acquisendo sempre più importanza specie nei riguardi del settore bancario.

Negli Stati Uniti, invece, questo tipo di prospetto è parte integrante del bilancio d’esercizio, dei prospetti fondamentali che costituiscono il financial statement poiché il pubblico di riferimento di un bilancio d’esercizio di una tipica azienda statunitense è diverso dal nostro.

L’azienda caratteristica degli Stati Uniti è la public company quindi, la partecipazione dei risparmiatori al patrimonio netto, e cioè al capitale di una società di questo genere, è una partecipazione più allargata.

Il pubblico di riferimento è molto più vasto e il finanziatore più importante è il piccolo risparmiatore, quindi l’attenzione anche da parte degli amministratori nella pubblicazione e nell’illustrazione della composizione della variazione del patrimonio netto, è un’attenzione molto forte.

In Europa è diverso tranne che in alcune aree del mondo Anglosassone. Si spera così in una maggiore apertura, per il futuro, del patrimonio netto delle nostre aziende, quando si darà più importanza al piccolo risparmiatore e alle S.p.A.




5) l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate , indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l’importo del patrimonio netto , l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

Nella nota integrativa vanno indicate solo le partecipazioni riferite alle imprese controllate e collegate; il requisito del controllo e del collegamento è indicato nel Codice Civile all’art. 2359, dove viene specificato cosa si intenda per società controllate e collegate.

Una società si dice CONTROLLATA ai sensi dell’articolo 2359 C.C. quando un’altra società possiede la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria e ha in corso particolari vincoli contrattuali tali da esercitare un’influenza dominante.

Una società si dice COLLEGATA ai sensi dell’articolo 2359 C.C. quando un’altra società esercita su di essa un’ influenza notevole e risulta quindi in possesso di almeno 1/5 dei voti, per società non quotate in borsa e 1/10 dei voti se la società e quotata sui mercati azionari.

Lo scopo della norma è quello di ottenere le informazioni necessarie per verificare la correttezza delle valutazioni effettuate in bilancio, nonché quello di conoscere gli effettivi legami di partecipazione dell’impresa, che non traspaiono nei documenti contabili.

Ad esempio, se una società possiede il 30% di un’altra società che ha un patrimonio netto di 100 mila euro, significa che la quota ideale di netto è pari a 30 mila euro; se a suo tempo la società è stata pagata 70 mila, allora sarà iscritta in bilancio per un ammontare pari a questo valore.

Da questo punto deve discendere, dunque, l’informazione e la giustificazione del perché è rimasta iscritta a 70mila euro, tutto ciò sempre nel riferimento ad un’ottica posta a tutela dei soci e dei terzi.


6) distintamente per ciascuna voce,l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;

Vengono descritti tre parametri:

a) All’interno del bilancio abbiamo diverse classificazioni dei crediti e debiti

  • Entro l’esercizio e oltre l’esercizio (entro i 12 mesi e oltre i 12 mesi);
  • All’interno del gruppo degli oltre 12 mesi , appartengono anche quelli superiori ai cinque anni;

Questa ripartizione dei debiti e dei crediti esiste solo nel bilancio ordinario mentre non è prevista nel bilancio in forma abbreviata, la cui nota integrativa presenta una situazione cumulata dei debiti e dei crediti.

L’informazione dei crediti e dei debiti superiori ai cinque anni, deve essere dettagliata per due motivi: per un ordine temporale degli impegni della società e per avere una classificazione, in sede di analisi di bilancio, su quelli che sono gli impegni a breve, medio o lungo termine;


b) garanzia reale

Colui che ha una garanzia reale su di un bene ha diritto di privilegio sui proventi della vendita di quel bene per il soddisfacimento del proprio credito rispetto ai terzi creditori; l’aggettivo “reale” vuol dire che attiene direttamente a quel determinato bene.

Un esempio classico è l’immobile.

L’ipoteca, garanzia reale su di un bene immobile, fa si che il creditore ipotecario, cioè colui che ha prestato materialmente dei soldi è si è fatto quindi rilasciare garanzie ipotecarie dal debitore, nel momento in cui viene venduto il bene su cui è stata posta l’ipoteca, è il primo a vedere soddisfatto il suo credito nei confronti del debitore.

Da ciò si può, quindi, capire l’importanza dell’informazione sulle garanzie reali soprattutto nei confronti dei terzi, i quali, leggendo il bilancio, hanno un riscontro numerico sulle voci riguardanti le immobilizzazioni e i titoli mentre, guardando la nota integrativa, sono in grado di capire se su quegli immobili grava un’ipoteca o se sui titoli gravano dei pegni.

È un’informazione molto importante ai fini della chiarezza e della “ripetuta”  tutela dei soci e dei terzi.


c) Le aree geografiche

Hanno anche queste una notevole importanza, specie per quanto riguarda i crediti, in quanto possono identificare un’idea del rischio della non riscossione dei crediti appunto.

Per essere più chiari, è ovvio che un conto è riavere dei soldi nell’ambito di, ad esempio, 50km o comunque nell’ambito nazionale, diverso è se si vantano crediti verso territori internazionali ( Iran, Iraq, piuttosto che Russia o Stati Uniti).

Risulta, dunque, rilevante sapere come è ripartito geograficamente il monte crediti.

La ripartizione per aree geografiche è uno dei criteri ripresi in tutti i principi contabili e all’interno dei principi contabili internazionali è uno dei criteri fondamentali con cui viene richiesta la rappresentazione delle informazioni, proprio perché si ritiene particolarmente significativo conoscere la localizzazione dei rischi per attività economica d’impresa a seconda delle diverse aree geografiche.

Ci sono anche alcuni principi dedicati in modo particolare al cosiddetto “Segmet reporting”, e cioè alla reportistica organizzata per segmenti, dove uno di questi segmenti strategici rilevanti è proprio quello dell’area geografica, oltre alla divisione per settori di attività.

In questo punto 6) della nota integrativa troviamo da un lato una sorta di cautela nella valutazione dei crediti, che deve già risultare dai numeri del bilancio con appositi stanziamenti, dall’altro un’informazione per i terzi interessati alla società, volta a specificare e a motivare i crediti che quella determinata azienda ha nei confronti dell’esterno.

E’ chiaro che il terzo può valutare in maniera migliore una società che deve riscuotere un credito di 1000 euro tra cinque anni da un cliente di Bologna piuttosto che un’altra società che deve riscuotere sempre 1000 euro tra cinque anni, però da un cliente Russo.

Molto dipende dall’analista che esamina il bilancio e dalle proiezioni che si danno sulle diverse aree geografiche.

Pensando ai fondi comuni di investimento, anche qui le aree geografiche giocano un ruolo fondamentale poiché, se si deve decidere se comprare azioni presso una società piuttosto che un’altra, si devono fare delle valutazioni rispetto alla rischiosità dell’operazione anche e non solo a livello geografico.

Si può quindi capire l’importanza delle aree geografiche considerate un vero e proprio criterio di valutazione.

Bisogna anche dire, inoltre, che è più facile vendere in determinati territori piuttosto che in altri, per cui per incrementare la soglia dei ricavi e quindi dei crediti, talvolta alcuni manager e alcuni amministratori, sono incentivati a stipulare dei contratti in aree “ geograficamente a rischio”, dove il contraente sa benissimo che ha anche un’opponibilità inferiore in caso d’insolvenza.

L’impresa non può essere mai valutata di per se stessa come un nucleo distaccato dal resto, la sua valutazione dipende anche da fattori estranei ad essa, uno di questi è sicuramente la certezza o per contro l’instabilità del fattore Paese.

Il fatto di vantare crediti in un territorio a rischio comunque può penalizzare l’impresa nei confronti del sistema bancario, ma è altrettanto vero che le zone dove c’è il maggior rischio sono le zone dove si possono avere gli utili maggiori.

Questo anche secondo il principio del maggior rischio maggior utile, ripreso anche nella normativa di Basilea 2 , laddove la banca è costretta, o ad aver riserve per affrontare rischi particolari o ad aumentare il rendimento degli investimenti verso aziende che hanno reddito basso.

È chiaro che se la banca presta dei soldi ad un soggetto che non presenta alcun rischio ed è classificato al massimo grado, può accontentarsi di un margine molto basso come utile, margine calcolato come differenza tra quello che costa il denaro alla banca e il prezzo a cui lo vende; mentre invece se presta soldi ad un soggetto a rischio, lo scarto tra quello che paga la banca per approviggionarsi e l’interesse che ritrae per averlo prestato deve essere molto alto, perché deve compensare il rischio con l’utile derivante dal prestito.

Ci si aspetta quindi che una azienda che abbia venduto molto in zone ad alto rischio abbia margini di contribuzione molto alti, perché paradossalmente la sua valutazione dipende dall’aspettativa dei redditi futuri; a redditi alti dovrebbe corrispondere un’aspettativa di redditi futuri altrettanto alta, questo perché l’azienda si è esposta ad un rischio patrimoniale maggiore, investendo in aree cosiddette particolari e di non facile penetrazione.

Per contro un’azienda con bassi margini e senza rischi sui crediti avrà una valutazione diversa, nel senso che si porrà l’attenzione su altri elementi quali l’assenza di rischi e il raggiungimento di una certa sicurezza. Alla fine si dovrebbe comunque arrivare ad un risultato comune e cioè ad un mercato perfettamente omogeneo.

In un mercato come questo, come si collega il rischio con il maggior rendimento dell’impresa?  Facciamo un esempio:

Ipotizziamo che la vendita di un prodotto porti all’imprenditore un margine del 30%, e ipotizziamo inoltre di avere ricavi per 200 mila euro; il margine ottenuto dall’imprenditore su quel prodotto sarà quindi pari a 60 mila euro. Se si immagina di avere circa 40 clienti, visto che i ricavi ammontano a 200 mila euro, l’imprenditore deve avere da ciascun cliente 50 mila euro. Può a questo punto permettersi di perdere un cliente. Se invece il margine non fosse del 30% ma bensì del 10% allora significa che l’imprenditore potrebbe perdere anche cinque clienti.

Si tratta di un rapporto tra margine sulle vendite fatte all’estero e rischio percentuale potenziale sulla totalità dei crediti che l’imprenditore ha maturato in quella determinata area.

E’ una valutazione dell’imprenditore, il quale è disposto a rischiare all’estero poiché pensa di non perdere più del 10% dei sui crediti. Se perdesse infatti il 10% sui ricavi pari a 200 mila euro, perderebbe una somma pari a 20 mila euro e avrebbe quindi alla fine un utile pari a 40 mila euro.

Nel mercato domestico guadagnerebbe invece 30 mila euro, ed è per questo, quindi, che l’imprenditore sarà portato a scegliere il mercato estero poiché nonostante la perdita, avrebbe comunque un margine più alto.

Nel caso citato è presente, comunque, un problema di raccordo tra equilibrio economico ed equilibrio finanziario. Chi propone un’idea imprenditoriale di questo genere ha più in mente l’equilibrio economico, e difficilmente ci si preoccupa di quello che è poi l’equilibrio di cassa.

Il flusso di cassa è importante perché da un lato, permette di avviare l’attività, dall’altro è comunque il “fabbisogno” che permette all’imprenditore di coprire le eventuali perdite.

Il lato finanziario è, dunque, essenziale e si può addirittura affermare che è una delle cause di crisi prevalente. Esistono diversi aspetti da tenere in considerazione e l’imprenditore deve porsi delle domande fondamentali per la vita finanziaria dell’azienda:

L’azienda guadagna?

L’azienda tra quanto comincerà a guadagnare?

Finanziariamente cosa significano i due scenari?

Alla fine di questo percorso l’imprenditore può fare delle scelte.

Questo  perché l’azienda può avere dei guadagni, ma se ha inoltre clienti che pagano a tre anni, dopo due anni l’azienda cessa la sua attività. L’imprenditore non si è, nella pratica, preoccupato che quell’impiego fosse coperto da un’adeguata fonte, che poteva essere di capitale proprio o di capitale sociale.

E’ per questo motivo che il rendiconto finanziario risulta essere di fondamentale importanza, anche se non è previsto dalla normativa italiana in maniera esplicita ma è consigliato dai principi contabili internazionali.

Quando si esplicita , nella teoria, il fatto che è necessario dare un rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale finanziaria, ci si rende conto che lo stato patrimoniale non è adeguato a dare questo tipo di informazione per cui è necessario recuperare queste informazioni in un documento di natura finanziaria.

Il rendiconto finanziario una sintesi di cosa è successo all’interno dell’azienda; esso pone in evidenza le variazioni subite, nel periodo considerato, dell’aggregato costituito dalla differenza tra il capitale circolante lordo e le passività correnti, con la finalità di rappresentare il contributo fornito dalla gestione corrente alla dinamica finanziaria dell’impresa,

E’ ovvio che tale compito non può essere assolto dallo stato patrimoniale il quale ci fornisce una semplice fotografia statica della situazione e non dinamica come invece fa il rendiconto finanziario. Il rendiconto finanziario, dunque, chiarisce in modo esplicito , come si sono formati i flussi monetari e dove si sono impiegate le risorse monetarie.

Tale prospetto finanziario è quindi la risposta chiara alla domanda che fa l’imprenditore al professionista: “dove sono andati a finire i miei soldi ?”.    

La posizione finanziaria netta non esiste intuitivamente nella mente dell’imprenditore, va spiegata e analizzata attraverso l’aiuto del professionista commercialista.

Le informazioni finanziarie non sono previste nella nota integrativa ma la prassi contabile è quella di integrare il bilancio d’esercizio con un’informativa supplementare, non obbligatoria, che prevede dei documenti come appunto il rendiconto finanziario e il prospetto delle variazioni nei conti del patrimonio netto.

Alcuni bilanci pubblicati nei siti delle principali aziende, inoltre, propongo il rendiconto finanziario puntando l’attenzione a volte anche su due o tre aspetti diversi, proponendo il rendiconto che evidenzia il capitale circolante netto oppure quello per flussi di cassa.

Si può affermare che le banche sono i soggetti a cui il bilancio interessa maggiormente.

In Italia, infatti, non esiste un mercato del capitale di rischio così sviluppato per avere famiglie o piccoli investitori che si interessino dei bilanci delle società in cui andranno ad investire.

Da un po’ di anni a questa parte, per le banche, i bilanci sono diventati di fondamentale importanza, e anche se non chiedono espressamente alla società di vedere il rendiconto finanziario, vogliono comunque essere in grado di capire l’andamento futuro. Questo è un aspetto che sta acquisendo via via sempre più rilevanza poiché, mentre prima contavano specialmente le garanzie, ora conta anche la capacità dell’impresa di restituire il finanziamento ricevuto dalla banca.

Uno degli errori che più comunemente vengono fatti da parte degli imprenditori è quello di considerare l’aumento del fatturato come un automatico miglioramento della situazione finanziaria.

Nove volte su dieci questo non avviene, e addirittura l’aumento del fatturato, cioè delle vendite, comporta degli impieghi di capitale, sotto forma di debiti, di crediti, di magazzino e di investimenti, i quali non sempre riescono a essere coperti dagli utili sulle vendite nei tempi esatti.

Immaginiamo un imprenditore che prevede un incremento del 10% annuo del capitale nel momento in cui si rivolge ai mercati esteri.

Come va a finire negli impieghi nelle rimanenze, negli impieghi nei crediti , negli impieghi dell’Iva a credito se si fanno esportazioni?

Esistono aziende in Italia a cui lo stato deve risarcire migliaia di euro di IVA, in quanto, come è noto, le aziende che esportano lo fanno senza IVA, mentre se comprano in Italia pagano l’imposta sul valore aggiunto. Si tratta di vere e proprie strozzature del sistema finanziario.

Il credito Iva è un credito che non si smobilizza anche se esigibile, e molte aziende hanno problemi finanziari notevoli, soprattutto di solvibilità, appunto perché sono esposte verso lo Stato di centinaia di migliaia di euro di credito Iva.

Il credito Iva verso lo Stato è un credito che l’impresa autodetermina unilateralmente, e lo Stato ha 4 anni di tempo per verificarlo. È un credito, in taluni casi, cedibile, ma deve però prima essere accertato e valutato.

Ci sono dei casi in cui si può chiedere rimborso Iva allo stato senza controllo e in modo anticipato e lo Stato anticipa, dunque il credito, chiedendo come garanzia una fideiussione.


E’ importante riuscire a valutare le condizioni finanziarie della società, altrimenti pur guadagnando molto, un’azienda può trovarsi senza denaro liquido.

L’impresa può permettersi di perdere all’inizio e anche in certe fasi della sua vita, ma deve sapere che prima o poi comincerà a guadagnare e questa capacità di guadagno deve essere correlata alla sua capacità finanziaria.

In conclusione, l’azienda che non segue la propria dinamica finanziaria, rischia il fallimento, ed è paradossalmente difficile vedere fallire un’azienda perché è in perdita.

Un esempio ne è l’azienda “Giacomelli”, la cui crisi era dovuta non ai prodotti bensì a problemi finanziari enormi all’interno dell’azienda.


6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio;

Per le variazione nei cambi valutari che si sono verificate successivamente alla chiusura dell’esercizio al comma n. 6-bis, il legislatore ha previsto che la nota integrativa indichi gli eventuali effetti, purchè significativi.

Le variazioni nei cambi possono infatti incidere pesantemente, negativamente o positivamente, sulle espressioni quantitative dei valori di bilancio.

Quando conosciute prima dell’approvazione del bilancio, e se provocano variazioni rilevanti e apprezzabili, vanno comunicate ai soci da chi redige i conti annuali e li esprime nei documenti informativo – comunicazionali.




6-ter) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine;

Riguarda la contabilizzazione delle operazioni pronto conto termine, ossia crediti e debiti relativi alle operazioni di compravendita con l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

Tali crediti e debiti vanno indicati in nota integrativa distintamente per ogni voce riportando anche il relativo ammontare.

Quindi trattasi sempre di informazioni aggiuntive sulla struttura finanziaria della società e sugli obblighi che non appaiono immediatamente evidenziabili dai numeri di bilancio.


7) la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” e della voce “altri fondi dello stato patrimoniale”, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce “altre riserve”;

Questo settimo punto dell’articolo del codice civile vuole significare il rinvio della competenza o l’accertamento della competenza di costi e ricavi rispetto al bilancio in corso.

Il testo dell’articolo in questo punto parla di ammontare apprezzabile, il cui concetto deve essere riferito non tanto all’importo della voce in sé, quanto alla complessiva entità del patrimonio.

E’ noto che i risconti attivi sono costi pagati in via anticipata ma in parte di competenza dell’esercizio futuro; in pratica si sceglie che quel costo non ha ancora esaurito la sua utilità (stesso principio della capitalizzazione) nonostante lo si sia già sostenuto.

Al contrario il risconto passivo è un ricavo realizzato in via anticipata ma in parte di competenza dell’esercizio futuro.

Per quanto riguarda i ratei invece sappiamo che il rateo attivo è un ricavo che si riscuoterà nel futuro esercizio ma che in parte è di competenza di questo esercizio; analogamente il rateo passivo è un costo che si pagherà nel futuro ma di competenza di questo esercizio.

Nella nota integrativa si deve quindi rendere noto ai soci e ai terzi i meccanismi per cui si siano evidenziati ratei o risconti attivi o passivi al di là della semplice informazione contabile.

Tutto ciò quando l’ammontare è apprezzabile ossia quando l’utile viene fortemente influenzato da questa voce di bilancio.

Vedremo che la stessa cosa vale per le componenti straordinarie di bilancio, in un prossimo punto dell’articolo 2427, le quali quando sono di dimensioni sensibili devono in qualche modo essere spiegate all’interno della nota integrativa, anche se dal punto di vista dei flussi la gestione straordinaria si vedrebbe molto meglio nel rendiconto finanziario.


7-bis) le voci del patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;

Anche qui si parla di voci del netto (al punto 4 si parlava di voci del netto in base all’indicazione della formazione e della utilizzazione delle varie voci) richiedendone un’esposizione di tipo analitico. Le voci del patrimonio netto vengono, quindi, specificate in un apposito prospetto nel quale si vuole indicare:

origine;

possibilità di utilizzazione che possono sostanzialmente esplicarsi in tre punti: aumento di capitale, copertura di perdita o redistribuzione ai soci;

distribuibilità;

utilizzazione in precedenti esercizi;

Il motivo principale per cui si forniscono questo tipo di informazioni sono da rapportarsi all’esigenza di monitorare il finanziamento dell’azienda mediante mezzi propri.

Per spiegare questo punto facciamo un esempio.

Ipotizziamo di avere un patrimonio netto di 1000 euro con un capitale sociale di 100 euro e un totale di riserve pari a 900 euro così suddivise: una quota di riserva legale pari a 100 euro e una quota di riserve di utili accantonati di 800 euro. La quota riguardante le riserve di utili accantonati è interamente disponibile in quanto nessuna legge la vincola, allo stesso tempo però non è distribuibile, perché si ipotizza che nell’attivo nella voce riguardante le immobilizzazioni immateriali non ammortizzate vi sia un ammontare pari a 600 euro.

Ciò significa che si hanno 800 euro disponibili, dei quali però solo 200 possono essere distribuiti. Questo perché la norma, a tutela dei terzi, impone di non distribuire utili se non si sono coperti gli investimenti in immobilizzazioni immateriali.

Dunque in questo punto si dà conto proprio di quanto spiegato sopra ossia dell’origine e della possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle voci che compongono il patrimonio netto.

Il dettaglio sulla composizione delle varie riserve può essere una forma eventuale di tutela verso le politiche di bilancio, un modo quindi per dare trasparenza agli accantonamenti che vengono fatti all’interno del patrimonio netto e così facendo scongiurare la possibilità di destinare fondi secondo politiche di bilancio che possono poi creare problemi in futuro.

Queste informazioni assieme a tutte le altre danno un quadro globale della società.

Una società non va mai giudicata in base alle singole voci di bilancio, poiché i numeri di per sé non sono sufficienti se non si sa che cosa esattamente rappresentano.


8) l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale distintamente per ogni voce;

Nel caso di iscrizioni di interessi passivi ed altri oneri finanziari anziché nel conto economico, nei valori dell’attivo dello stato patrimoniale (ad esempio: interessi su mutui per costruzione di un fabbricato industriale, relativamente a rate scadute anteriormente alla sua entrata in funzione nel processo produttivo), occorre indicarne in nota integrativa l’ammontare distintamente per ogni voce. Le voci interessate da tale operazione sono:

commesse pluriennali;

immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie;

rimanenze

Ipotizzando un sistema di valutazione a costi, questo ottavo punto ci dice che esistono alcune norme che permettono di imputare gli interessi passivi direttamente al costo del bene.

Facciamo anche qui un esempio:

Un’azienda possiede due immobili che costano entrambe 500 euro.

Uno di questi immobili è stato costruito con mezzi propri, l’altro attraverso finanziamento ricevuto dalla banca. L’immobile costruito attraverso mezzi propri viene inscritto in bilancio per un ammontare pari a 500 euro, ossia il reale valore del bene, l’altro immobile, ottenuto attraverso finanziamenti ricevuti dalla banca è iscritto a bilancio per un ammontare pari a 600 euro. In realtà i due immobili hanno lo stesso fair value ma il secondo è iscritto in bilancio con un valore di 600 euro in quanto vi sono compresi 100 euro di interessi da versare alla banca per il finanziamento ricevuto. Oltre ai costi diretti, quindi, si imputano anche altri oneri di tipo indiretto.


9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Per impegni non risultanti dallo stato patrimoniale si parla di quegli impegni che non hanno rilevanza nello stato patrimoniale ma dovrebbero altresì comparire nei conti d’ordine.

Uno di questi impegni può essere per esempio la fideiussione.

La fideiussione è un contratto per il quale un terzo soggetto garantisce al creditore che se il debitore non adempie al pagamento dovuto, sarà lui stesso (terzo) a procedere all’adempimento e all’estinzione del debito per conto del debitore .

Questo si concretizza materialmente attraverso una lettera della banca indirizzata al creditore, su carta intestata munita di data, protocollo, codice degli estensori, testo della fideiussione, firma e timbro.

Può altresì concretizzarsi attraverso una semplice lettera da parte del terzo al creditore, il quale procederà alle dovute verifiche presso la banca di competenza.

Sul concetto di fideiussione si esplica la gran parte delle contestazioni dovute al caso parmalat, nel quale oltre ai reati di falso in bilancio, sussistono anche reati legati al non controllo dei documenti delle fideiussioni attuate.

E’ un esempio, quindi, di come l’esistenza di determinate norme quali l’obbligo di accompagnare al bilancio la nota integrativa o di attenersi nella compilazione di questo ai principi contabili, la facoltà di supportare il bilancio con altri sistemi informativi quali la relazione sulla gestione e la presenza di società di revisione, non garantiscano l’inesistenza assoluta di truffatori (vedi appunto il caso parmalat).

La normativa italiana ha introdotto due leggi per quanto riguarda la prevenzione dai rischi di cui sopra:

- Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 che, con tutte le sue successive modifiche, ha introdotto all’interno dell’azienda una grande attenzione ai controlli delle procedure.

Per effetto di questo decreto e delle sue successive modifiche, sono state introdotte delle procedure di comportamento all’interno dell’azienda che devono obbligatoriamente essere seguite, altrimenti, l’azienda o più precisamente l’operatore incaricato, è punibile di un reato in quanto non è stato in grado di prevenire il rischio concreto dell’inesistenza della fideiussione.

- La legge sulla privacy, forzatura del nostro sistema, che solo adesso comincia ad essere materialmente utilizzata, serve a tutelare in un certo modo i terzi e i soci. Questo perché non si può pensare la legge sulla privacy solo come concetto di tutela della riservatezza ma anche come tutela della sicurezza dei dati: un azienda che ha milioni di fatturato e non ha sistemi di back up e di sicurezza sui sistemi informatici è un’azienda senza prospettive di vita. Si può quindi affermare che la legge sulla privacy mette a riparo l’azienda dai rischi della perdita di dati importanti.

Tornando al punto nove dell’articolo 2427 sul contenuto della nota integrativa, si deve aggiungere una precisazione importante: la fideiussione o comunque questi impegni di cui si parla, non rientrano all’interno dello stato patrimoniale nelle voci dell’attivo o del passivo poiché non rappresentano né un debito né un credito.

D’altro canto però questi impegni dovrebbero comparire nei conti d’ordine, conti presenti in calce allo stato patrimoniale sotto forma di scritture molto simili alla partita doppia, che hanno un ruolo importantissimo proprio perché evidenziano il sistema delle garanzie dei rischi di un’azienda.

Si tratta in pratica di note che evidenziano fideiussioni, avvalli o comunque altri tipi di garanzie, di rischi o di impegni che vengono sopportati dall’azienda, e possono, in certi casi, indicare le regole di attuazione legate ai contratti di leasing.

Purtroppo i conti d’ordine sono spesso molto trascurati in Italia e, ogni tanto, sono fonte di accesi dibattiti.

Bisogna dire inoltre che gli impegni cui si fa riferimento in questo punto, potrebbero essere impegni di natura contrattuale e non finanziaria i quali possono essere espressi solo ed unicamente in maniera descrittiva.

Questa informazione andrebbe dunque recuperata all’interno della relazione della gestione, nella quale, uno degli aspetti più importanti a livello informativo attiene alla situazione economico patrimoniale e finanziaria prospettica.

La nota integrativa porta il risvolto numerico di questo tipo di impegni mentre nella relazione sulla gestione si recupera il dettaglio dei motivi per cui è nato tale tipo di impegno.


10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni risulta obbligatoria solamente se assume un grado di significatività nella lettura ed interpretazione del bilancio, ossia nel caso in cui possa risultare utile all’intellegibilità del bilancio e all’analisi della gestione imprenditoriale.

La suddivisione deve avvenire per categorie di attività (suddivisione qualitativa) e per aree geografiche (suddivisione territoriale).

Per quanto riguarda le categorie di attività, si può eseguire la suddivisione proposta dal legislatore tributario in modo da omogeneizzare il lavoro per fini civili e tributari oppure si può eseguire una suddivisione indicando:

i settori merceologici di attività;

le tipologie di prodotti;

le tipologie di clientela;

Per quanto riguarda invece le aree geografiche la suddivisione è lasciata alla discrezione dell’operatore economico, che individuerà il parametro più significativo.

Può essere ad esempio una suddivisione per regioni, per stati o raggruppamenti territoriali di stati o per continenti.


11) l’ammontare dei proventi da partecipazioni, indicate nell’articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;

Per ammontare dei proventi di partecipazioni diversi dai dividendi si intende:

proventi da vendita di diritti di opzione non esercitati;

assegnazione di azioni della partecipata in sede di aumento di capitale sociale gratuito

assegnazione di azioni gratuite come provento in considerazione della futura assegnazione di maggiori dividendi totali da parte della partecipata;

utili derivanti da partecipazioni in consorzi, joint-ventures, associazioni temporanee d’imprese ecc . ;

crediti d’imposta sui dividendi (se spettanti);

L’ammontare dei proventi da partecipazioni dipende comunque da ogni singolo bilancio.

Se queste voci compaiono all’interno del bilancio allora vanno evidenziate anche in nota integrativa.


12) degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell’articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

In nota integrativa deve essere fatta una suddivisione degli interessi passivi finanziari e degli altri oneri finanziari, indicati nell’art. 2425 del codice civile, in modo da evidenziare quelli sostenuti per:

prestiti obbligazionari;

debiti vs/ banche



altri (finanziatori, privati, leasing, terzi, fornitori, ecc . )


13) la composizione delle voci : “proventi straordinari” e “oneri straordinari” del conto economico quando il loro ammontare sia apprezzabile:

La finalità di questo punto è quella di raffigurare l’incidenza sull’andamento economico della gestione straordinaria, per cui si rende opportuno iscrivere in note integrativa anche un commento in ordine alla natura e ai criteri di quantificazione dei proventi e oneri straordinari, per giustificarne l’iscrizione e indicarne le motivazioni economiche.


14) Un apposito prospetto contenente:


a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;


b) l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

Per questo punto bisogna fare delle precisazioni importanti.

La riforma del bilancio, ha modificato le strutture dei prospetti di stato patrimoniale e conto economico, anche e prevalentemente in relazione alle imposte, ossia all’evidenziazione e alla trasparenza all’interno dei documenti di stato patrimoniale e conto economico, della differenziazione tra imposte correnti, dell’esercizio, anticipate e differite, tutto ciò in relazione ai fondi.

Sappiamo che, l’utile o la perdita di esercizio, vengono identificati nel bilancio attraverso il criterio della competenza. E’ chiaro quindi che anche le imposte andrebbero evidenziate nel bilancio in base al medesimo criterio.

Il problema nasce nel momento in cui talune voci di ricavo e talune voci di costo che vengono evidenziate nel bilancio civilistico non hanno rilevanza di tipo fiscale.

Dal punto di vista fiscale ad esempio ci sono dei costi che non sono deducibili tout court, tali costi vengono normalmente iscritti a bilancio d’esercizio ma fiscalmente vengono ripresi a tassazione si procede cioè ad una variazione in aumento di questi costi.

In particolare in questo punto è richiesta la redazione di un apposito prospetto, dal quale devono risultare la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate e l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio relative a perdite di esercizio o le motivazioni della mancata iscrizione.

Praticamente è preferibile predisporre due prospetti, nel primo dei quali rilevare le imposte differite e anticipate, che vanno a coordinarsi con le altre disposizioni civilistiche in materia, e nel secondo invece porre in rilievo l’entità delle imposte anticipate che hanno attinenza con le perdite dell’esercizio o di precedenti esercizi.

Facciamo degli esempi:


Esempio 1

Supponiamo di avere 100 euro di ricavi e 80 euro di costi, ottenendo così un utile civilistico di 20 euro. Ipotizziamo inoltre che all’interno dei costi ci siano 10 euro che sono deducibili tout court cioè del tutto.

Fiscalmente, quindi, si dichiarano 20 euro di utile civilistico più 10 euro di variazione in aumento, ottenendo un utile imponibile pari a 30 euro sul quale calcolare le imposte di competenza dell’esercizio. La norma fiscale esaurisce il suo effetto nell’esercizio preso in considerazione poiché le imposte calcolate sono interamente di competenza dell’esercizio.

Se la norma fiscale producesse il suo effetto non solo sull’esercizio preso in considerazione ma anche su esercizi successivi vi sarebbe uno spostamento della competenza al futuro e quindi si produrrebbero effetti non solo nel bilancio in considerazione ma anche su bilanci futuri.

A questo punto entra in gioco il sistema delle imposte differite e anticipate.


Esempio 2

Supponiamo di avere 100 euro di ricavi e 80 euro di costi interamente deducibili. Ipotizziamo inoltre di avere una plusvalenza di 60 euro ottenendo così un utile imponibile di 80 euro.

Si può decidere di pagare tutte le imposte nell’esercizio preso in considerazione ( la legge consente di farlo) oppure si può decidere di ripartire il carico di imposta in più esercizi.

In particolari casi si può spostare fiscalmente la plusvalenza su più esercizi.

Non c’è dubbio che dal punto di vista civilistico la plusvalenza in esame, vada iscritta nel bilancio a cui si riferisce ma fiscalmente può essere ripartita su 3 esercizi tassando 20 euro quest’anno, 20 l’anno prossimo, e 20 l’anno successivo ancora.

A questo punto devono essere fatte delle rettifiche alle imposte altrimenti si sposterebbe agli esercizi successivi l’onere relativo all’imposizione sulla plusvalenza civilistica relativa all’esercizio in considerazione.

L’utile dell’esercizio in considerazione non sarebbe quindi corrispondente a realtà, poiché all’interno di quell’utile ci sarebbe la plusvalenza piena (60 euro) senza che questa sia gravata da tutte le imposte bensì solo dalla parte relativa all’anno preso in considerazione; questo perché ho ripartito le imposte su quella plusvalenza per più esercizi (per la precisione tre esercizi).

La norma spiega che si devono accertare le imposte differite aprendo un apposito fondo imposte, attraverso il quale si accertano imposte differite su 40 euro come voce di costo e si apre un debito per fondo imposte differite sempre di 40 euro.

Se non si accertassero le imposte di competenza dell’esercizio in cui matura la plusvalenza e ci si limitasse a spostare l’imposizione su più esercizi, si aumenterebbe l’utile civilistico relativo all’anno in considerazione, diminuendo così l’utile civilistico degli anni successivi.

In questo punto dell’articolo 2427 è richiesta, dunque, la redazione di un apposito prospetto, dal quale devono risultare la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate e l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio relative a perdite di esercizio o le motivazioni della mancata iscrizione.

Praticamente si devono predisporre due prospetti: nel primo si evidenzieranno le imposte differite e anticipate, che vanno a coordinarsi con le altre disposizioni civilistiche in materia, nel secondo, invece, si metterà in rilievo l’entità delle imposte anticipate che hanno attinenza con le perdite dell’esercizio o di precedenti esercizi.

Si può, dunque, affermare che l’imposta differita è quell’imposta che viene calcolata e accertata laddove siano presenti differenze temporanee nell’imponibile fiscale.

Quindi l’imposta differita si ha tipicamente in quei casi in cui la tassazione di una  componente positiva di reddito viene rinviata a più esercizi successivi.

Per quanto riguarda invece l’imposta anticipata la legge permette di dedurre i costi sostenuti in un esercizio in più esercizi successivi. Se si facesse questo però si graverebbe l’esercizio in considerazione di troppe imposte e gli anni successivi si godrebbe invece di detrazioni fiscali maggiori. Si accerta allora un ricavo per imposte anticipate.

Qual è per cui la differenza tra imposte differite e anticipate ai fini contabili?

Le imposte differite si devono accertare sempre le imposte anticipate solo se si ha la ragionevole certezza che nel futuro si avranno dei redditi imponibili. Questo perché l’imposta differita è un debito prudenziale che si accertano mentre l’imposta anticipata è un credito virtuale su imposte che si risparmieranno successivamente nella misura in cui vi saranno degli utili.

Il prospetto richiesto in nota integrativa serve a precisare e spiegare questo tipo di dinamica.


15) numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

E’ d’obbligo nella nota integrativa indicare il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria.

La legge però non indica né come calcolare il numero medio dei dipendenti né l’ambito temporale a cui si deve fare riferimento; lascia così il punto alla libera interpretazione dell’imprenditore.

Nella maggior parte dei casi si fa la media tra dipendenti ad inizio anno e dipendenti a fine anno.

All’interno della relazione sulla gestione inoltre si danno informazioni oltre che sulla numerosità dei dipendenti anche sul tipo di attività da essi svolte; si recuperano quindi alcuni aspetti critici riguardanti la gestione del personale..


16) l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;

E’ d’obbligo evidenziare in nota integrativa l’ammontare dei compensi spettanti a:

componenti del consiglio di amministrazione (o amministratore unico) oppure soci amministratori ( di società personali);

componenti del collegio sindacale (ove esistente);

L’importo da evidenziare è in forma cumulativa, facendo riferimento a ciascuna categoria e si riferisce ai compensi maturati anche se non erogati.


17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l’esercizio;

Le società il cui capitale sociale è costituito da azioni e cioè le società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative per azioni, sono obbligate ad inserire nella nota integrativa informazioni relative al numero e al valore nominale delle azioni, suddivise per categoria, nonché al numero ed al valore nominale delle nuove azioni sottoscritte nell’esercizio.

E’ opportuno quindi predisporre un prospetto relativo ai movimenti (aumenti e diminuzioni di capitale sociale) che hanno interessato le varie categorie di azioni, prospetto che integrerà quelli relativi alle variazioni e composizione del patrimonio netto.


18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;


19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative.

Si deve integrare la nota integrativa con le informazioni relative all’emissione di altri titoli (strumenti finanziari) ovvero dare ulteriore specificazione sulle fonti di finanziamento dell’impresa.

Con la nozione “strumenti finanziari”, prevista non in generale ma dal codice civile, si è introdotto un nuovo concetto: adesso le società possono infatti dotarsi di strumenti finanziari non più tipicizzati ed è quindi lasciato alla fantasia delle parti coinvolte l’emissione di strumenti finanziari diversi da quelli previsti.

E’ chiaro che in nota integrativa bisogna dare conto di ciò.

Anche i punti 20) e 21) della nota integrativa apportano un nuovo concetto derivante dalla riforma del diritto societario riguardante i patrimoni destinati. Tuttavia sia i nuovi strumenti finanziari sia i patrimoni destinati non hanno ancora avuto larga applicazione (sono stati introdotti da due anni).

La nota integrativa relativamente agli strumenti finanziari e ai patrimoni destinati deve essere particolarmente chiara ed esplicativa: da una parte perché trattandosi di strumenti non tipicizzati mancano del riferimento normativo, dall’altra perché i patrimoni destinati comportano delle variazioni di responsabilità o di destinazione di talune attività o passività rispetto al soddisfacimento dei debiti societari.

Si può aggiungere, relativamente agli strumenti finanziari, l’informazione derivante dall’articolo 2427-bis dove si specifica in maniera particolareggiata il concetto di fair value applicato agli strumenti finanziari.

L’articolo 2427-bis vuole dare un informazione sulla reale consistenza delle poste attive degli strumenti finanziari presenti nel bilancio della società, poiché essendo il concetto di strumenti finanziari molto ampio, è necessario avere oltre che una esposizione in senso contabile anche un’esposizione più descrittiva.

Sono contenuti  previsti soprattutto per le banche e i grandi gruppi e non per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata.


22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio.

Questo punto accoglie le informazioni riguardanti il contratto di leasing finanziario, col quale sono trasferiti all’utilizzatore, in parte prevalente, i rischi e i benefici derivanti dall’utilizzo del bene.

Il leasing finanziario è trattato dal punto di vista contabile come un leasing operativo simile al noleggio; in pratica il canone pagato viene considerato come godimento di beni di terzi.

Siccome però il leasing finanziario è una modalità di acquisto del bene, è sostanzialmente diverso dal leasing operativo, e si può spiegare come modalità di finanziamento alternativa al mutuo.

Ecco perché in nota integrativa è stato introdotto un prospetto, non facile dal punto di vista della compilazione, nel quale al di là della rappresentazione contabile utilizzata (canone di leasing per competenza considerato come godimento di beni di terzi) viene spiegato cosa sarebbe stato se fosse stato contabilizzato come un acquisto di bene finanziato con il leasing.

Attraverso il prospetto vanno confrontate due voci: il valore di bilancio del bene acquistato attraverso un contratto di leasing (il quale non si vede nella singola voce di bilancio) e il valore del bene se fosse stato acquistato e ammortizzato con i criteri normali.

E’ un timido tentativo del legislatore di adeguare la contabilizzazione del contratto di leasing ai principi contabili internazionali.

Secondo i principi contabili internazionali infatti il criterio da usare è quello del leasing finanziario, in Italia però non si è avuto in un certo senso il coraggio di recepire il principio nella sua totalità ed ecco perché è necessaria la spiegazione derivante dal punto 22) della nota integrativa.
































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