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Il Bilancio d'esercizio - Principi di redazione

ragioneria



Il Bilancio d'esercizio



Definizione: (Titolo IX "Del bilancio", artt. 2423-2435bis) art 2423: Il bilancio d'esercizio è un documento che deve essere redatto dagli amministratori ed è composto da Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa.



Finalità del bilancio: è la rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio. (codice civile)

Tale finalità viene perseguita tramite i postulati del bilancio d'esercizio che sono: clausola generale e principi di redazione del bilancio.

Nel Framework dello IASB la finalità del bilancio d'esercizio è "to give a fair presentation of the state of affairs and performance of a business, so that users of financial statements can make good decisions IAS1) (trad. "fornire informazioni sulla situazione patrimoniale finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari di un'entità che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori nell'assumere decisioni di carattere economico").




Il bilancio deve essere redatto almeno una volta all'anno, anno sociale che spesso coincide cn solare.

3.1 Clausola generale: art 2423,comma 2

Il bilancio d'esercizio deve essere redatto con chiarezza (fair presentation) e deve rappresentare in modo veritiero e corretto (true and far view) la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

La clausola generale garantisce la discrezionalità agli amministratori nella redazione dei bilanci (discrezionalità tecnica).

Il principio di chiarezza implica il rispetto degli schemi di bilancio, il divieto di raggruppamento di voti, il divieto di compensi di partite.

Per quanto riguarda il principio di rappresentazione veritiera e corretta, si usa l'aggettivo veritiero perche il bilancio non può contenere una verità oggettiva. Il richiamo alla correttezza può essere considerato sia in senso teorico che comportamentale.




3.2 Principi di redazione








Codice civile art.2423 bis.

Principio della prudenza; della continuità della gestione; della prevalenza della sostanza sulla forma; di competenza economica; della valutazione separata delle voci; della costanza di applicazione dei criteri di valutazione.


  • PRUDENZA:

Principio della prudenza occorre essere prudenti durante le stime di fine esercizio, non iscrivendo in bilancio gli utili non ancora realizzati, se non nei casi previsti in modo esplicito; iscrivere in bilancio le perdite e i rischi anche se solo presunti, purché la presunzione sia fondata.


  • CONTINUIT AZIENDALE:

Principio di continuità della gestione: La valutazione di un bene aziendale deve essere avvenire ipotizzando la continuazione dell'attività (e non la liquidazione) dell'azienda stessa. Tale principio ha portata applicativa in quanto influenza notevolmente il risultato del processo di valutazione.


  • SOSTANZA ECONOMICA DELL'OPERAZIONE:

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma: Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati tenendo conto della loro "funzione economica". Occorre pertanto individuare la sostanza economica delle operazioni al di là degli aspetti formali (es. il leasing che è nella note integrativa).


  • COMPETENZA ECONOMICA:

Principio di competenza economica: per determinare il risultato economico d'esercizio, i costi e i ricavi devono essere attribuiti all'esercizio al quale competono economicamente, indipendentemente dal momento in cui avvengono incassi e pagamenti ad essi relativi. Ad esempio gli incassi dello scorso anno potrebbero essere ricavi di quest'anno. (nello IASB, l'atto di mettere in relazione costi e ricavi è detto correlazione. Ad es. il costo di un macchinario per questo principio viene ripartito su 10 anni: questa voce è detta ammortamento.)


  • Principio della valutazione separata delle voci: principio correlato a quello di chiarezza e prudenza. Stabilisce il divieto di compensare utili e perdite relativi a poste pertinenti voci diverse degli schemi di bilancio.

  • Principio della costanza di applicazione dei criteri di valutazione: è correlato al principio della rappresentazione veritiera e corretta e al postulato della neutralità. Consente di poter comparare i bilanci di più esercizi; consente di pervenire ad un corretto calcolo del risultato economico dell'esercizio stesso; è prevista la possibilità di derogare alla costanza dei criteri di valutazione in casi eccezionali.









3.3 Modifiche a bilancio d'esercizio:


Recepimento della quarta direttiva europea


Con il D.lgs. 127/1991 di recepimento della Quarta direttiva CEE si realizza un'ampia riforma contenente norme che riguardano:

Introduzione della clausola generale e dei principi di redazione del bilancio;

Individuazione di schemi obbligatori di stato patrimoniale e di conto economico;

Introduzione della nota integrativa;

Ampliamento dei criteri di valutazione delle poste patrimoniali;

Ampliamento della relazione degli amministratori sulla gestione aziendale.

Recepimento del sistema delle deroghe che prevede l'obbligo di derogare in casi eccezionali a tutte le disposizioni disciplinanti la materia del bilancio se l'applicazione sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta. Tale disposizione non deve essere applicata se non per casi eccezionale e con le motivazioni indicate nella nota integrativa.


Con il D.lgs. del 17 gennaio 2003 n.6 è stata approvata una profonda riforma del diritto societario con l'obiettivo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa comunitaria. Le novità introdotte riguardano soprattutto le società. La riforma ha avuto a oggetto, tra vari punti:

Affermazione del principio di "prevalenza della sostanza sulla forma";

Rappresentazione delle operazioni di locazione finanziaria;

Eliminazione delle interferenze fiscali;



Obiettivo: armonizzazione tra codice civile e principi contabili internazionali.


Direttiva 65/2001 e decreto legge 394/2003

La direttiva 65/2001 introduce

il principio secondo cui gli Stati membri possono imporre o autorizzare la valutazione a fair value degli strumenti finanziari

alcune informazioni aggiuntive nella nota integrative e nella relazione sulla gestione.

Il D.lgs.394/2003 ha introdotto l'obbligo di inserimento di informazioni aggiuntive nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.


Direttiva 51/2003 e decreto legge 32/2007

La direttiva 51/2003 ha avuto come obiettivo la modernizzazione del contenuto della quarta direttiva, per garantire la comparabilità di contenuto e criteri di valutazione, del bilancio d'esercizio in un contesto sempre più aperto e dinamico.

Il D.lgd. 32/2007 ha recepito solo le diposizioni obbligatorie, intervenienti sulle discipline relative alla relazione della gestione e alla relazione di revisione, al fine di rendere sempre più trasparente il sistema di informazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato. Si applica alla stragrande maggioranza delle imprese italiane.








3.4 I principi contabili


Non hanno niente a che vedere con i principi di redazione del bilancio. Essi sono come "le buone regole della ragioneria e dell'economia aziendale sulla corretta tenuta del bilancio."

Alla statuizione dei principi contabili è preposto l'OIC (organismo italiano dei contabili) che ha sostituito la CNDC-CNR.

La loro funzione è quella di interpretare e chiarificare il contenuto delle disposizioni normative, integrare la disciplina civilistica, dove essa possa essere carente. Eventualmente sostituire le norme giuridiche con le regole dettate dai principi contabili, se specificatamente previsto dalla disciplina civilistica. Le società non quotate non hanno l'obbligo di seguire tali principi, mentre a quelle quotate la Consob ha fatto esplicita raccomandazione dell'adozione dei principi contabili.






3.5 L'OIC


L'organismo italiano di contabilità è una fondazione che ha sostituito la Commissione nazionale per la statuizione dei principi contabili, composta dai membri nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri. Per la predisposizione di tali principi si deve uniformare per quanto possibile ai principi dello IASB.

Le funzioni principali che svolge sono

l'emanazione dei principi contabili per la redazione dei bilanci per i quali non è prevista l'applicazione dei bilanci internazionali;

promuovere la cultura contabile;

coadiuvare il legislatore nell'emanazione della normativa in materia contabile e connessa;

fornire supporto in relazione all'applicazione degli IAS/IFRS;

svolgere un ruolo di collaborazione e di stimolo nei confronti dello IASB;

operare in stretto contatto con l'EFRAG.








3.6 La disciplina fiscale


Dal 1971, mediante dei decreti legislativi emanati dal Governo in base ad una legge delega dell'anno precedente, il sistema tributario fu riformato.


Dal 1999 al 2001, ci sono state importanti modifiche.


Nel 2003 con la legge del 7 aprile n.80, il Parlamento ha delegato il Governo ad attuare una integrale riforma del sistema dei tributi statali secondo criteri di semplificazione degli adempimenti, riduzione della pressione fiscale e armonizzazione coi sistemi tributari europei.

Il DPR del 22 dicembre 1986 n.917 fu modificato con il D.lgs. 12 dicembre 2003 n.344 e con il D.lgs. 18 novembre 2005 n.247.


Il bilancio costituisce la base di riferimento anche per la normativa tributaria per la quantificazione del reddito imponibile. Le società di capitali sono soggette a due imposte:

  • IRES (imposta sul reddito della società)
  • IRAP (imposta regionale sulle attività produttive).

Spesso il sistema tributario, in Italia, ha inciso sul sistema informativo di bilancio.

È interessante capire se l'implementazione dell'IAS/IFRS possa trovare maggiori punti di contatto con la normativa fiscale rispetto la regolamentazione civilistica. Il codice civile infatti impone una certa prudenza per la valutazione delle poste di bilancio. Il Fisco, al contrario ha interesse che gli amministratori non scrivano valutazioni troppo basse all'attivo allo scopo di sottrarre a tassazione una parte del reddito.

L'origine delle interferenze fiscali nel bilancio d'esercizio era ascrivibile all'art.75,4° comma del previgente TUIR. Con esso, il bilancio d'esercizio era inquinato da elementi che non avevano alcuna giustificazione economico-civilistico; il principio di derivazione del reddito imponibile restava disatteso.

Col D.lgs. 17 gennaio 2003 n.6, grazie a degli articoli sul disinquinamento fiscale del bilancio, sono stati abrogati gli effetti distortivi delle disposizioni precedenti sull'informativa di bilancio.


Le dispositive legislative finora emanate, pur liberando il bilancio dalla iscrizione di rettifiche di valore e accantonamenti eseguiti per mere finalità tributarie, non hanno realizzato una vera e propria separazione tra aspetti civilistici e fiscali della materia.
















3.7 I criteri di valutazione


L'articolo 2426 del C.C. detta i criteri che devono essere seguiti per la valutazione di alcune voci che devono essere inserite in bilancio, con particolare riferimento a:


  • Immobilizzazioni in generale: esse sono iscritte
    • al costo di acquisto (comprende anche costi accessori)
    • o al costo di produzione (comprende anche tutti i costi imputabili al prodotto).

Il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro

residua possibilità di utilizzazione.

L'immobilizzazione che alla data della chiusura dell'esercizio risulti durevolmente di valore inferiore rispetto al costo di acquisto o di produzione deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può accadere nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata;


  • Partecipazioni.: le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate oltre che secondo il criterio del costo, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423 bis.

  • Costi di impianto e di ampliamento e costi di ricerca, sviluppo e pubblicità; quelli aventi unità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni.

  • Avviamento; può essere iscritto nell'attivo con in consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.

  • Dissagio su prestiti; deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;

  • Crediti; devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;

  • Attività e passività in valuta ad eccezione delle immobilizzazioni devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.

Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole.








  • Rimanenze, titoli e attività finanziarie non immobilizzate;: sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione.

Il costo dei beni fungibili, le rimanenze, può essere calcolato:

    • con il metodo della media ponderata = il valore viene calcolato sommando gli acquisti moltiplicati per i relativi costi e dividendo tale sommatoria per le quantità complessive dei beni acquistati;
    • con il FIFO  quello del primo entrato, primo uscito = si assume che i primi acquisti di merci e prodotti siano i primi venduti, per cui in magazzino restano le quantità relative agli ultimi acquisti; la valutazione avviene ai costi di acquisto più recenti;
    • con il LIFO quello ultimo entrato, primo uscito = si assume che gli acquisti più recenti siano i primi ad essere venduti, per cui il magazzino è valutato sulla base degli acquisti più remoti.


  • Lavori in corso su ordinazione
  • Attrezzature industriali e commerciali e materie prime, sussidiarie e di consumo


































3.8 Stato Patrimoniale




Lo stato patrimoniale è un documento di sintesi atto a fornire la rappresentazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda.

È composto da due elenchi:

  • quello delle fonti, da cui tutto proviene. Gli impegni verso il proprietario sono detti patrimonio netto e sono dati dalla differenza tra attività e passività, dunque dalla somma del capitale originariamente conferito e degli utili. Gli impegni verso terzi sono delle obbligazioni e sono detti passività.
  • quello risorse che sono sotto il controllo dell'azienda. Nei paesi della Common Law, per iscrivere una risorsa a stato patrimoniale è sufficiente trarne beneficio, mentre nei paesi della Civil Law, è necessario esercitare la proprietà su la risorsa in questione.

Lo stato patrimoniale, se redatto correttamente deve essere sempre a pareggio. Ciò è garantito dal patrimonio netto, ovvero la somma che l'impresa deve corrispondere ai proprietari. (art 2424)






Schema di stato patrimoniale

Lo schema di stato patrimoniale è a sezioni divise e contrapposte.


Il criterio di classificazione dell'attivo è il criterio finanziario della liquidità, che presuppone una suddivisione in due raggruppamenti:

  • attività immobilizzate
  • attività circolanti o correnti

Tale criterio è formalizzato dal principio della destinazione.


Il criterio della classificazione del passivo è il criterio della determinazione delle poste, che presuppone una suddivisione i due raggruppamenti:

  • fondi rischi e oneri
  • debiti

A questi si accompagnano altre due voci, indicate separatamente:

  • fondo di trattamento di fine rapporto
  • ratei e risconti passivi







ATTIVITÀ

A) CREDITI VERSO SOCI X VERSAMENTI  ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIÀ RICHIAMATA

B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:

1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO;

2) COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITÀ;

3) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO;

4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI, DIRITTI SIMILI;

5) AVVIAMENTO;

6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI;

7) ALTRE.

TOTALE

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

1) TERRENI E FABBRICATI;

2) IMPIANTI E MACCHINARIO;

3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI;

4) ALTRI BENI;

5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI.

TOTALE

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, CON SEPARATA INDICAZIONE PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:

1) PARTECIPAZIONI IN:

a) IMPRESE CONTROLLATE

b) IMPRESE COLLEGATE

c) IMPRESE CONTROLLANTI

d) ALTRE IMPRESE

2) CREDITI:

a) VERSO IMPRESE CONTROLLATE

b) VERSO IMPRESE COLLEGATE

c) VERSO IMPRESE CONTROLLANTI

d) VERSO ALTRI

3) ALTRI TITOLI

4) AZIONI PROPRIE, CON INDICAZIONE ANCHE DEL VALORE NOMINALE    COMPLESSIVO.

TOTALE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. RIMANENZE

1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO;

2) PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI;

3) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE;

4) PRODOTTI FINITI E MERCI

5) ACCONTI

TOTALE

II. CREDITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:

1) VERSO CLIENTI;

2) VERSO IMPRESE CONTROLLATE;

3) VERSO IMPRESE COLLEGATE;

4) VERSO CONTROLLANTI;

4-bis) CREDITI TRIBUTARI;

4-ter) IMPOSTE ANTICIPATE;

5) VERSO ALTRI

TOTALE

III. ATTIVITÀ FINANZIARIE, CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI:

1) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE;

2) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE;

3) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLANTI;

4) ALTRE PARTECIPAZIONI;

5) AZIONI PROPRIE, CON INDICAZIONI ANCHE DEL VALORE NOMINALE COMPLESSIVO;

6) ALTRI TITOLI

TOTALE

IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE:



1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI;

2) ASSEGNI;

3) DENARO E VALORI IN CASSA

TOTALE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (c)

D. RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISSAGIO SU PRESTITI.

PASSIVO

A. PATRIMONIO NETTO:

I. CAPITALE

II. RISERVA DA SOVRAPREZZO DELLE AZIONI

III. RISERVE DA RIVALUTAZIONE

IV.RISERVA LEGALE

V.RISERVE STATUTARIE

VI. RISERVA PER AZIONI IN PORTAFOGLIO

VII.ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE

VIII.UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO

IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

TOTALE

B. FONDI PER RISCHI E ONERI:

1) PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI;

2) PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE

3) ALTRI

TOTALE

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D. DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE  PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:

1) OBBLIGAZIONI

2) OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

3) DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI

4) DEBITI VERSO BANCHE

5) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

6) ACCONTI

7) DEBITI VERSO FORNITORI

8) DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO

9) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE

DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE

DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI

DEBITI TRIBUTARI;

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE;

ALTRI DEBITI

TOTALE

E. RATEI E RISCONTI,CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI.

MACROCLASSE,CLASSE, VOCE E SOTTOVOCE


2.8 Conto economico




Il conto economico è una rendicontazione dei flussi di costi e di ricavi riferiti ad un periodo di riferimento. È composto da due elenchi:

quello dei costi, costituito da risorse già consumate;

quello dei ricavi, costituito da fonti generate.

La differenza tra costi e ricavi può essere iscritta nello stato patrimoniale come Utile. (art 2425)






Lo schema di conto economico è in forma scalare.

Ciò al fine di:

  • operare una distinzione tra gestione ordinaria e straordinaria;
  • evidenziare separatamente i risultati della gestione finanziaria;
  • evidenziare separatamente i risultati della gestione fiscale.







CONTENUTO DEL CONTO ECONOMICO


A) VALORE DELLA PRODUZIONE

  1. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI;
  2. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI;
  3. VARIAZIONI DI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE;
  4. INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI;
  5. ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO D'ESERCIZIO

TOTALE


B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI;

7. PER SERVIZI;

8. PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI;

9. PER IL PERSONALE;

a) SALARI E STIPENDI;

b) ONERI SOCIALI;

c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO;

d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI;

e) ALTRI COSTI

10. AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI;

a) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI;

b) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI;

c) ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI;

d) SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE;

11. VARIAZIOI DELLE RIMANENZE DI  MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI;

12. ACCANTONAMENTI PER RISCHI

13. ALTRI ACCANTONAMENTI;

14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE;


TOTALE

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)





C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE;

16. ALTRI PROVENTI FINANZIARI;

a) DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI DA IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATIE E DI QUELLI DA CONTROLLANTI;

b) DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI;

c) DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI;

d) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI;

17. INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI;

17-BIS. UTILI E PERDITE SU CAMBI.

TOTALE (15+16-17+17-BIS)




D. RETTIFICHE DI VALORE, DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

18. RIVALUTAZIONI:

a) DI PARTECIPAZIONI

b) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI;

c) DI TITOLI ISCRITTI ALL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI;

19. SVALUTAZIONI:

a)  DI PARTECIPAZIONI

b) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI;

c) DI TITOLI ISCRITTI ALL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI;

TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)



E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20. PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N.5);

21. ONERI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N.14), E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI.

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E):

22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE;

23. UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO






2.9 Il concetto di comprehensive income


È sorta negli ultimi anni la necessità di pubblicare il reddito complessivamente prodotto nell'esercizio e detto comprehensive income. Si giustifica la sua nascita con l'idea che tutte le informazioni rilevanti debbano essere messe a disposizione dei lettori.


Nell'approccio tradizionale si dovrebbero includere nel conto economico solo gli utili realizzati.

Nel corso dell'esercizio possono verificarsi delle variazioni di valore che vanno a influire inevitabilmente sul patrimonio netto, che è uguale alla differenza tra attività e passività. Le variazioni rilevate nei valori di attività e passività hanno un importante contenuto informativo.

Lo IASB mette l'accento sulle definizioni e le misurazioni di attività e passività più che sulle definizioni e le misurazioni di costi e ricavi.


Ciò ha determinato l'introduzione di un ulteriore prospetto di rendicontazione:

  • Statement of total recognized gains and losses, usato nel UK, che nella terminologia dello IAS 1 viene detto prospetto SORIE. Esso richiede che nelle note di bilancio vengano riportatele variazioni di capitale e le distribuzioni utili ai proprietari;
  • Statement of changes in equità, prospetto delle variazioni di patrimonio netto, che include tutti gli elementi del SORIE, nonché le transazioni con gli azionisti.

Nel 2006 lo IASB ha proposto di sostituire alla presentazione del conto economico la presentazione di un prospetto SORIE.








2.10 Le note al bilancio


Le note al bilancio sono quelle parte della relazione annuale in cui vengono riportate tutte le informazioni rilevanti non contenute in altri prospetti.


Secondo lo IAS1 le note devono:

  • Presentare le informazioni sui criteri di formazione del bilancio e i principi contabili specifici utilizzati per registrare le transazioni e gli eventi significativi;
  • Indicare le informazioni richieste dagli IFRS che non sono presentate altrove;
  • Fornire informazioni aggiuntive che non sono presentate nei prospetti di bilancio ma sono rilevanti per fornire una presentazione attendibile.

Le note sono presentate in maniera sistematica. Per ogni voce del prospetto di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario deve esservi il rinvio alla eventuale informativa nelle note.




2.11 La nota integrativa


La nota integrativa è un documento che fornisce informazioni analitiche dei dati sintetici contenuti nel conto economico e nello stato patrimoniale.


L'art. 2427 stabilisce che la nota integrativa deve contenere:


i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

  1. i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni-ammortamenti, le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio, il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
  2. la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento", e "costi di ricerca, di sviluppo, e di pubblicità", nonché le ragioni dell'iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

3bis. La misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata;

  1. le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare per le voci dl patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
  2. l'elenco delle partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio; la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
  3. distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e di debiti di durata residua superiore a 5 anni , e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;

6bis. Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;

6ter. Distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;

  1. la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi", e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve".
  2. l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
  3. gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
  4. se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
  5. l'ammontare dei proventi da partecipazioni, diversi da dividendi;
  6. la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
  7. la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
  8. un apposito prospetto contenente:
    • la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate e differite;
    • l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti;
  9. il numero medio dei dipendenti ripartito per categorie;
  10. l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
  11. il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;
  12. le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

22. le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti  all'esercizio.



IL SISTEMA DEI BILANCI


INF.OBBLIGATORIA

-BILANCIO D'ESERCIZIO

-RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

-RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

-RELAZIONE DEI REVISORI


INF.VOLONTARIA

-RENDICONTO FINANZIARIO

-BILANCIO SOCIALE E AMBIENTALE

-BILANCIO DEL CAPITALE INTELLETTUALE



2.12 Il rendiconto finanziario


È un documento che mostra le disponibilità liquide e i flussi di cassa in entrata e in uscita dall'impresa nel periodo in esame.

Le direttive UE e il codice civile non lo regolamentano, ma molte imprese hanno incluso di recente il rendiconto finanziario nei bilanci. È importante perché negli altri documenti sono contenuti informazioni statiche, alla data di chiusura del bilancio. È possibile che un'impresa, pur essendo redditizia, rimanga priva di liquidità nel breve periodo o che un'impresa operi in perdita pur avendo abbondanti disponibilità liquide.

Lo IASB ha proposto uno schema di rendiconto finanziario, che poi ha subito diverse modifiche.


2.13 La relazione degli amministratori sulla gestione


È una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata, edesauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione.

Contiene:

  • le attività di ricerca e sviluppo
  • i rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti;
  • fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
  • l'evoluzione prevedibile della gestione.


2.14 Ulteriori obblighi di informativa


Informativa del settore Per comprendere le performance, i progressi e le prospettive di un'impresa è necessario esaminare ed interpretare le diverse parti che la compongono. Ciò è possibile tramite l'informativa del settore.

Lo IASB ha stabilito due diversi schemi di informativa settoriale:

  • per settore di attività;
  • per settore geografico.

L'informativa del settore deve essere redatta secondo i principi contabili usati per il bilancio.

Lo schema deve riportare:

  • ricavi del settore;
  • risultato del settore;
  • valore contabile delle attività e delle passività del settore;
  • una riconciliazione tra le informazioni relative ai segmenti oggetto di informativa e gli importi totali aggregati riportati nel bilancio.

Le attività operative cessate


Un'attività operativa cessata di un'impresa è una componente dell'impresa che viene dismessa in misura totale o comunque significativa. Bisogna distinguere le attività operative  cessate e le attività destinate a perdurare per facilitare le proiezioni sui flussi di cassa, sulla redditività e sulla situazione finanziaria dell'impresa.

L'IFRS5 spiega come presentare un'attività operativa cessata nello stato patrimoniale e quali informazioni pubblicare.


L'utile per azione (eps)


È un importante indicatore sintetico della performance di un'impresa, utile agli investitori e agli altri utilizzatori dei bilanci.

Mette in relazione l'utile d'esercizio dell'impresa con il numero di azioni emesse.

L'utile per azione (EPS) viene spesso utilizzato per calcolare il prezzo/utile, o P/E ratio.

Lo IAS 33, Utile per azione, stabilisce che l'EPS deve essere presentato nelle due forme: base e diluito.


I bilanci intermedi


Il bilancio annuale è per certi aspetti poco pratico, perché si riferisce a un periodo lungo. Periodicamente si redigono dei bilanci intermedi, che permettono di valutare i progressi dell'impresa nel corso dell'esercizio. La pubblicazione di bilanci intermedi è obbligatoria per le società quotate nella maggior parte dei mercati azionari.

Lo IAS 34 si riferisce ai bilanci intermedi e ne stabilisce i contenuti minimi: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, prospetto sintetico delle variazioni delle poste di patrimonio netto, note informative specifiche.








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