|
|
CREDITI,DISPONIBILITA' LIQUIDE,RATEI E RISCONTI
I crediti sono esposti nello schema di stato patrimoniale nelle attività alla voce A(crediti verso soci),alla voce B2(immobilizzazioni finanziarie)e nella voce C(attivo circolante). Secondo il Codice civile i crediti devono essere valutati al presumibile realizzo. L'esposizione dei crediti a tale valore può comportare una riduzione del valore nominale degli stessi 111d36b la c.d. perdita su crediti che può essere causata per esempio:
Ecco perché i crediti devono altresì essere esposti al netto delle svalutazioni eventualmente effettuate. I principi contabili nazionali a riguardo suggeriscono di procedere alla svalutazione mediante accantonamento in apposito fondo denominato"fondo rischi su crediti" che in sede di bilanci viene portato a rettifica crediti. In conto economico la svalutazione crediti è una componente negativa che va inserita nella voce B.10.d o se i crediti sono immobilizzazioni finanziarie nella voce D.19.b. .
Il fondo verrà utilizzato nei successivi esercizi a copertura delle perdite che si manifesteranno.
Il fisco considera totalmente deducibile la svalutazione crediti e in ammette in deduzione anche l'accantonamento a fondo rischi su crediti in misura del 5% del valore totale dei crediti
Circa le disponibilità liquide esse sono iscritte nell'attivo circolante dello stato patrimoniale e si dividono in:
Ratei e risconti vanno considerati al netto del disaggio su prestiti se attivi/(voce D stato patrimoniale)e dell'aggio su prestiti se passivi(voce E stato patrimoniale).
Per quanto riguarda i crediti e disponibilità liquide i principi internazionali le considerano attività finanziarie e perciò sono valutati al fair value eccetto il caso di crediti detenuti fina a scadenza in questo caso devono essere valutati al costo ammortizzato. Anche in tal caso i crediti vanno iscritti al netto di eventuali svalutazioni.
Per gli IFRS infine i ratei e risconti vanno assimilati a poste attive liquidabili a breve
OPERAZIONI IN VALUTA
Il Codice civile stabilisce che le poste in valuta estera sia esse di lungo che di medio-lungo termine devono essere iscritte in stato patrimoniale nella voce attività /passività in valuta al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili /perdite su cambi devono essere imputati a conto economico tra i proventi o gli oneri finanziari.
Per lo IAS 21 le posizioni in valuta estera si deve distinguere:
le posizioni in valuta estera monetarie vanno valutate al tasso di cambio vigente alla data di redazione del bilancio
le posizioni in valuta estera non monetaria devono essere mantenute al cambio storico ossia al tasso di cambio in essere alla data dell'operazione se l'operazione è valutata al costo storico. In caso di valutazione dell'operazione al fair value il cambio è quello vigente al momento della determinazione dei valori(cambio corrente)
indipendentemente dal tipo di tasso applicato tutte le differenze positive/negative derivanti dal cambio,vanno iscritte a conto economico
DEBITI
I debiti vanno iscritti nella voce D,che si articola poi in 14 sottovoci,del passivo dello stato patrimoniale . secondo i principi contabili nazionali i debiti sono obbligazioni a pagare un ammontare determinato,di solito ad una data prestabilita e vanno valutati al loro valore nominale.
Per gli IAS i debiti vanno iscritti in un'unica voce(sono tutti uguali) e rappresentano passività finanziarie e come tali vanni valutati al fair value. Gli IAS circa gli aggi e disaggi su prestiti stabiliscono che vanno portati in decremento incremento del prestito stesso.
COSTO DEL LAVORO
Secondo il Codice civile i costi del lavoro vanni iscritti in conto economico alla voce B.9. i debiti per trattamento di fine rapporto e per quiescenza ed obblighi simili vanno invece iscritti nel passivo dell stato patrimoniale rispettivamente alle voci Conto economico B.1
Il TFR è poi regolato dall'art.2120 del Codice civile.
Per quanto riguarda gli IAS è differente la modalità di determinazione del TFR e dividono il costo del lavoro in 5 tipologie di costi:
I FONDI RISCHI ED ONERI
Secondo il Codice civile i fondi rischi ed oneri vanno iscritti alla voce B del passivo dello stato patrimoniale e si dividono in:
I principi nazionali in merito distinguono le passività che danno luogo a tali fondi in:
Le passività certe danno origine ai fondi per oneri o fondi spese i cui relativi accantonamenti vanno iscritti tra la voce B.13 del conto economico "altri accantonamenti".
Le passività potenziali danno origine ai fondi rischi i cui relativi accantonamenti vanno iscritti alla voce B.12 del conto economico "accantonamenti per rischi"
I fondi non previsti dalle norme tributarie non sono deducibili.
Anche gli IAS prevedono i fondi ma con la differenza rispetto ai principi nazionali che non c'è distinzione tra fondi oneri o spese e fondi rischi esistono solo i fondi oneri e questo perché gli IAS non ammettono l'iscrizione in bilancio di passività potenziali ma se ne da notizia nelle note di commento
PATRIMONIO NETTO
Il Codice civile stabilisce che il patrimonio netto va iscritto nella voce A del passivo dello stato patrimoniale. Inoltre il Codice civile stabilisce che ogni voce del patrimonio netto e relative variazioni devono essere spiegate analiticamente in appositi prospetti.
Non esiste uno IAS che si occupa di tale voce di stato patrimoniale
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2024