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La proprietà e il possesso
La proprietà è il diritto reale per eccellenza, in mancanza di una definizione, ci rifacciamo all'art.832 del c.c. "il proprietario ha il diritto di godere e di disporre dell 636h77g e cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico".
Il diritto di proprietà si acquista a modo originario o derivativo.
I principali modi d'acquisto a titolo originario sono l'occupazione (delle cose res nullius), l'invenzione (delle cose smarrite), l'usucapione (per il possesso continuativo e duraturo del bene) e accessione (per l'unione di un bene ad un altro).
Le azioni a difesa della proprietà sono l'azione di rivendicazione, l'azione negatoria e il regolamento di confini e l'apposizione di termini.
Il possesso, nonostante non sia un diritto, ma una situazione di fatto, è tutelato dall'ordinamento giuridico ed è definito dall'art.1140 "un potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale". Caratteristica che lo distingue dalla detenzione è l'animus (intendimento di tenere quella cosa determinata).
Le azioni a difesa del possesso sono l'azione di reintegrazione (concessa anche al detentore) e l'azione di manutenzione.
Un particolare tipo d'azione a difesa della proprietà e del possesso è l'azione di nunciazione: (a) denuncia di nuova opera, (b) denuncia di danno temuto.
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