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LA CESSIONE DEL DEBITO
Anche i debiti, così come abbiamo visto per i crediti, possono essere ceduti al altri soggetti liberandosi delle obbligazioni assunte o in parte o completamente. Infatti le conseguenze, in questo 636c22g caso, prodotte dalla cessione sono di due diversi tipi:
il debitore entra nel nuovo rapporto obbligatorio affiancandosi al vecchio debitore (cumulativo);
il nuovo debitore entra nel rapporto obbligatorio sostituendosi completamente al vecchio (privativo).
Le figure negoziali di cessione del credito sono:
la delegazione = nel caso in cui Tizio è debitore di Caio ma creditore di Alfio, può disporre che la propria obbligazione si sposti sul rapporto transitivo tra Alfio che deve pagare la prestazione a Tizio, perlomeno per lo stesso valore della prestazione.
l'espromissione = nel caso in cui Tizio è debitore di Caio ed un terzo soggetto, introducendosi nel rapporto di obbligazione, si fa carico di pagare spontaneamente il debito di Tizio a Caio assumendosi la responsabilità (Es. Novazione, ecc.);
l'accollo = nel caso in cui un soggetto va spontaneamente da un altro soggetto chiedendo lui di accollarsi il proprio debito tramite un contratto.
In tutti i casi l'obbligazione del nuovo debitore può aggiungersi a quella del vecchio ed in questo caso avremo la cessione cumulativa, o può sostituirsi in tutto e per tutto con il nuovo debitore, e si avrà, invece, una cessione liberatoria o privativa, solo nel caso, però, in cui il debitore lo disponga di sua volontà.
Con la sostituzione del nuovo con il vecchio debitore cadono anche tutte le garanzie prestate da quest'ultimo a meno che non consenta espressamente il mantenimento di tali garanzie.
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