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CESSIONE DEL CONTRATTO
Se è possibile, come abbiamo visto, cedere sia i crediti che i debiti, anche se questi ultimi con una maggiore difficoltà dei primi proprio per la 121c25b loro natura, sarà anche possibile cedere le obbligazioni contenute e sorte da contratti purchè non ancora eseguite.
Questi tipi di contratti "cedibili" vengono definiti dal Codice Civile come contratti a prestazioni corrispettive, comunemente detti bilaterali, nei quali sorgono obbligazioni interdipendenti e reciproche fra le parti contraenti.
Ovviamente, la cessione del contratto non può avvenire e non avviene mai senza la volontà del cedente a farlo.
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