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ATTI IN FRODE AI CREDITORI - GARANZIE PERSONALI DELLE OBBLIGAZIONI

giurisprudenza



ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Fino al IV sec. a.C. contro inadempimento prolungato c'era possibilità di rivalsa sulla persona ( con Legis Actio per manus iniectionem), dall'età preclassica crebbe la prassi di un'esecuzione patrimoniale che sfociò nella bonorum venditio.

Il patrimonio del debitore era l'estrema garanzia contro l'in 848j94i adempimento a tutela dei creditori.

A tutela del patrimonio la Lex Aelia Sentia del 4 d.C. sancì la nullità delle manomissioni dei servi in frode ai creditori. Ma ancor prima il pretore aveva cominciato a tutelare il credito con:


DENEGATIO ACTIONIS per le obbligazioni contratte dal debitore con lo scopo di accrescere il passivo: al terzo creditore si denegava l'actio contro il bonorum emptor.




IN INTEGRUM RESTITUTIO OB FRAUDEM su istanza del curator bonorum in contraddittorio col terzo che avesse acquistato un bene o un vantaggio dal debitore; con esso si revocavano gli atti di diminuzione del patrimonio. Era un rimedio annuale.

Nel caso di alienazione, ad es, (che era l'ipotesi più comune) , si procedeva nel modo

seguente: una volta avviato il procedimento della bonorum venditio, con missio in

possessionem in favore di un creditore, proscriptio, intervento degli altri creditori e nomina

di curator bonorum e magister bonorum.

Il curator bonorum, in contradditorio col terzo che aveva acquistato un bene dal debitore,

proponeva l'istanza di in integrumn restituito; il pretore, se ne ravvisava gli estremi,

emanava il decreto relativo (che assolveva la funzione di iudicium rescindens); il magister

bonorum da canto suo, nel predisporre le condizioni per la bonorum venditio, considerava il

bene alienato ( e per cui il pretore aveva ammesso l'in integrum restituitio come se fosse

ancora compreso nel patrimonio del debitore

Cosicché una volta effettuata la bonorum venditio con l'assegnazione del patrimonio del

debitore ad un bonorum emptor, questo avrebbe recuperato la cosa alienata presso

l'acquirente giovandosi dell' in integrum restituito, in precedenza concessa al curator

bonorum e pertanto esercitando , in funzione di iudicium rescissorium, un'actio ficticia "

come se l'alienazione non vi fosse stata"


INTERDICTUM FRAUDATORIUM si concedeva al singolo creditore dopo la bonorum

venditio . Era rivolto a chi avesse acquistato un diritto del debitore causando una riduzione

dell'attivo . Era restitutorio e giovava a tutti i creditori che avevano partecipato alla procedu-

ra concorsuale. Era un rimedio annuale ( di tempo utile = dal dì in cui l'istanza avrebbe potu-

to essere proposta).


Ognuno dei tre rimedi richiedeva la sussistenza di 3 REQUISITI:

EVENTUS DAMNI : l'atto del debitore doveva veramente pregiudicare i diritti dei creditori, lesivo al punto tale che il patrimonio del debitore non era sufficiente a soddisfare. carattere oggettivo


CONSILIUM FRAUDIS : l'atto doveva essere stato compiuto dal debitore con la volontà dell'eventus damni. carattere soggettivo



SCIENTIA FRAUDIS : il terso acquirente doveva essere a conoscenza del consilium fraudis. Da quest'ultimo requisito si prescindeva nel caso che il terzo ricevesse gratuitamente dal debitore. carattere soggettivo.

Giustiniano fonderà l'in integrum restituito ob fraudem e l'interdictum fraudatorium e ne farà l' Actio Pauliana revocatoria.( nel ns. cod art. 2901-2904)

GARANZIE PERSONALI

DELLE

OBBLIGAZIONI


La garanzia costituita dal patrimonio del debitore ( esecuzione patrimoniale) fu considerata solo a partire dal IV/III se. a.C.: prima di allora si pretendeva all'atto della costituzione del vincolo l'intervento di garanti ( che si obbligavano col debitore ad adempiere la stessa prestazione) si suole parlare in tali casi di GARANZIE PERSONALI DELLE OBBLIGAZIONI


Ai garanti si continuerà a ricorrere specie per evitare che il patrimonio del debitore non fosse sufficiente (quindi anche dopo l'introduzione della BONORUM VENDITIO) Per lo stesso motivo si tutelarono la fiducia cum creditore, il pegno e l'ipoteca come garanzie. MA I ROMANI PREFERIRONO SEMPRE LE GARANZIE PERSONALI. Infatti ognuno aveva parenti ed amici ed i garanti divenivano condebitori: data la rigidità dell'esecuzione tutto sommato si trattava di una solida garanzia.


STIPULAZIONI IN GARANZIA


LA SPONSIO

Prototipo della stipulatio era la garanzia personale più antica ( sino a tutta l'età classica).

Si compiva verbis e garantiva solo le obbligazioni verbis. Dapprima doveva essere prestata subito dopo la promissio principale del debitore intervenendo lo sponsor ( o sponsores ) quali adpromissores accanto al promissor. Era riservata ai cives ( iuris civilis) e si estingueva con la morte dello sponsor.

Una lex Publilia tra il IV e III sec. a.C. diede allo sponsor, contro il debitore che non rimborsasse entro sei mesi quanto da lui versato, la manus iniectio pro iudicato ( L.A. per manus iniectionem pro iudicato , che venne poi meno)

Con l'avvento del processo formulare la tutela era assicurata all' ACTIO DEPENSI quindi lo sponsor non poteva più agire direttamente in via esecutiva; al simplum se il debitore ammetteva di dover pagare, altrimenti al duplum.


LA FIDEI PROMISSIO

Venne introdotta nella prima età preclassica ed era una stipulatio effettuata con il verbo "fideipromittere" : quindi fruibile ai NON cives = iuris gentium.

Ad essa NON fu estesa l'actio depensi di regresso contro il debitore principale. Inoltre ad essa ed alla sponsio era rivolta la LEX FURIA DE SPONSU legge repubblicana tra il III e II sec. a. C. a tutela dei garanti:

Le garanzie assunte in suolo italico cessavano dopo 2 anni, ossia trascorsi due anni dall'assunzione della garanzia i garanti sarebbero stati liberati;

le garanzie offerte da più sponsores e fideipromissores erano divisibili in PARTE VIRILES. Si parla a tal proposito di BENEFICIUM DIVISIONIS. Ossia tra essi in parti uguali = ciascuno poteva solvere una parte soltanto.


Nell'ultima età repubblicana venne introdotta la più importante tra le stipulazioni di garanzia:


LA FIDEIUSSIO

Anch'essa era una stipulatio col verbo fideiubere. Era accessibile a cives e non cives. NON le furono estese la Lex Publila e la Lex Furia , ma le obbligazioni da fideiussione passavano agli eredi sia dal lato passivo ( ed è questa la novità) che attivo.


Garantiva ogni tipo di obbligazione(es le obligationes ex delicto) , non solo quelle verbis e poteva essere prestata a distanza di giorni dall'atto che aveva originato l'obbligazione garantita pure in luoghi diversi.

Questa possibilità di tempo e luogo fu poi estesa in età classica anche a sponsio e fideipromissio.


Età classica non ebbe beneficium divisionis fino ad Adriano che con un'epistola, EPISTULA DIVI HADRIANI, la rese, la prestazione, divisibile fra i fideiussori (dello stesso credito) che potessero adempiere.


Sponsio, fideipromissio e fideiussio creavano una solidarietà elettiva passiva (il creditore poteva scegliere fra debitore e garanti , perché tra debitore principale e garanti sarebbero stati tenuti in solidum verso il creditore). Comunque restavano delle differenze tra debitore e garanti:


ACCESSORIETA' delle garanzie presupponevano l'esistenze dell'obbligazione principale; le garanzie erano nulle se nullo fosse stato il contratto (principio non originario, basti pensare al vincolo da certa verba in età arcaica ). In eguali circostanze la fideiussio sarebbe stata invece valida, sponsio e fideipromissio erano valide pure in taluni casi nei quali il debitore principale non si era obbligato validamente ( es. se il pupillo o la donna si fossero obbligati " sine tutoris auctoritate"

NULLITA' di stipulazioni di garanzia superiori all'importo del debito, valide se prestate per meno

ESTINZIONE dell'obbligazione accessoria come conseguenza dell'estinzione del debito principale , con la sola eccezione relativa al PACTUM DE NON PETENDO IN PERSONAM. Non era vero il contrario, infatti l'obbligazione principale si estingue solo se quella accessoria viene meno per un fatto che investe tutto il rapporto, (come in generale le obbligazioni solidali:

solutio

acceptilatio

novazione

litis contestatio

pactum de non petendo in rem


Invece l'obbligazione principale NON si estingueva se l'obbligo di garanzie si era estinto

per confusione , capitas deminutio, pactum de non petendo in personam; e neppure per

quanto riguarda sponsio e fideipromissio se l'obbligazione di garanzia si era estinta per

decorso di un biennio o per morte dei garanti.


La litis contestatio estingueva l'obbligazione per tutti perché l'actio ex stipulatu è di strictum ius. Quindi il creditore avrebbe potuto agire una volta sola contro il debitore o il garante. Per questo il creditore faceva attenzione a perseguire quello più solvibile fra i due. E' da porre , in relazione all'effetto estintivo della litis contestatio, il ricorso alla così detta FIDEIUSSIO INDEMNITATIS per la quale il fideiussore si obbligava a pagare niente più di quanto il creditore non fosse riuscito a conseguire dal debitore principale.

La litis contestatio contro il debitore non avrebbe in tal caso precluso l'azione contro il fideiussore, contro il quale peraltro l'azione avrebbe potuto essere promossa solo dopo aver agito, anche esecutivamente contro il debitore principale. Il risultato era quello che nel diritto giustinianeo si realizzava in virtù del beneficium excussionis


Se c'erano più ganti c'era a loro vantaggio il beneficium divisionis così si derogava al principio della solidarietà passiva (ossia l'adempimento per l'intero), ciascuno avrebbe dovuto adempiere ad una sola parte; tutti i garanti nei casi di sponsio e fideipromissio e solo quelli solvibili per fideiussio.


TUTELA

Per lo sponsor, per agire in via di regresso, c'era L'ACTIO DEPENSI.


Per il fideipromissor e il fidiussor non c'era un'actio specifica. Ma essendo il rapporto in genere inquadrato nel mandato, si concedeva l'ACTIO MANDATI CONTRARIA

In età classica venne escogitata un'ulteriore tutela per il creditore:



Per i debiti in denaro, al garante che si fosse offerto di pagare per il debitore prima della litis, eventualmente anche rinunciando al beneficium divisionis, il creditore cedeva la propria azione nei confronti del debitore stesso, nominandolo cognitor o procurator in rem suam.

L'espediente consistette nel considerare l'adempimento come il pagamento per il trasferimento del credito ( ossia un prezzo di vendita credito) e non come una solutio in luogo del debitore. Il trasferimento seguiva ad un accordo tra le parti che utilizzava a favore del garante il BENEFICIUM CEDENDARUM ACTIONUM.


Nb: In qualche testo è prospettata come un obbligo del creditore ( sanzionato verosimilmente con la DENEGATIO ACTIONIS) che riguardava caso del fideiussore che dichiari di voler rinunciare al beneficium divisionis e pagare l'intero. Oppure dove si fa obbligo al creditore che abbia anche garanzie reali, di cedere al garante che paghi il debito, l'actio pigneraticia in rem.


Alla lunga fra le diverse stipulazioni di garanzie prevalse la fideiussio, per il suo carattere di perpetuità , ossia durava senza limiti di tempo e si trasmetteva ai suoi eredi, e per la fruibilità a garanzia di qualsivoglia obbligazione sia civili che naturali.


STIPULAZIONI IN GARANZIA

NEL DIRITTO POSTCLASSICO.

In età postclassica resta solo la fideiussione a garanzia personale dei crediti.In età giustinianea non è estranea al processo di riforma che toglierà valore estintivo assoluto alla litis contestatio, ossia la forma negherà alla litis l'effetto di estinguere l'obbligazione per tutti i condebitori solidali, quindi non comportando più l'esercizio dell'azione contro il garante l'estinzione del creditore verso il debitore principale alla cessione.

Alla cessione dell'azione quale strumento di regresso, si potè procedere anche dopo la litis contestatio e persino dopo la sentenza contro il garantito. A parte ciò fu generalizzato il beneficium cedendarum actionum.

Sorse prue una sorta di BENEFICIUM EXCUSSIONIS, con lo scopo preciso di indennizzare il garante.

Giustiniano riconobbe ad ogni garante, convenuto in giudizio rima del debitore principale, il diritto di pretendere che venisse prima "escusso" il debitore principale (cioè che il creditore agisse prima contro costui anche in via esecutiva ),e quindi i fideiussori avrebbero potuto sì rimanere debitori, ma solo nel caso in cui e nella misura in cui il debitore escusso non era stato nelle condizioni di poter adempiere.




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