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ORIGINE - Unione europea e comunità europee

diritto



ORIGINE - Unione europea e comunità europee

18 Aprile 1951 Trattato di Parigi: si ebbe l'istituzione della Comunità Europea del Carbone e dell' Acciaio "CECA" primo passo per la costruzione dell'edificio europeo);




25 Marzo 1957 Trattato di Roma si ebbe l'istituzione di altre 2 comunità: Comunità Economica Europea ( che dal 1° novembre 1993 divenne CE cioè Comunità europea) e la  Comunità Europea dell'Energia Atomica. Inizialmente facevano parte della comunità 6 stati:Belgio,Francia,Germania,Italia,Lussemburgo, Paesi Bassi.

trattati che hanno istituito la comunità europea:

Atto Unico Europeo

   Trattato sull' Unione Europea, Maastricht 7 febbraio 1992 questo ha aggiunto accanto al I pilastro (costituito dalla Comunità), il II pilastro (costituito da politica estera e sicurezza comune) e il III pilastro (costituito da Giustizia e Affari Interni)

   Trattato di Amsterdam 2 ottobre 1997 questo ha aggiunto al III pilastro anche cooperazione di polizia e giustizia in materia penale

Trattato di Nizza 26 Febbraio 2001;

29 ottobre 2004 con la firma del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, la sua entrata in vigore che comporterà l'abrogazione sia del Trattato sull'Unione Europea, sia del trattato istitutivo la Comunità Europea, è prevista per il 1° Novembre 2006;

Il termine singolare comunità non deve trarre in inganno poiché al suo interno in realtà vivono 2 comunità distinte, le quali hanno però come membri gli stessi stati ed operano per mezzo delle medesime istituzioni e ciò dimostra che siamo in presenza di un medesimo ente, almeno sul profilo internazionale;

cittadinanza dell'unione prevista da Trattato di Maastricht nell'art. 17 - 22 Presupposto per la cittadinanza europea è dunque la cittadinanza di uno stato membro; mentre la corte di giustizia europea stabilisce che i modi di acquisto e di perdita della doppia cittadinanza è competenza di ciascuno stato membro;


Consiglio europeo e le istituzioni politiche

Gli organi della comunità europea si distinguono in 2 categorie

Le istituzioni: sono l' insieme degli organismi e delle norme e consuetudini fondamentali su cui si basa un'organizzazione politica, una comunità sociale. Per organismi non s'intende solo i più importanti ma anche quelli che determinano gli scopi che l'organizzazione intende raggiungere e ne determina anche i mezzi Sono istituzioni:

parlamento europeo:

Competenze:

partecipa all'attività normativa

potere di controllo politico sulla commissione

ruolo fondamentale, insieme al consiglio, per l'adozione del bilancio ruolo minore in relazione al terzo pilastro.

Composizione:attualmente è composto da 732 seggi ripartiti tra i vari stati proporzionalmente in base alla popolazione dei paesi membri.

Il trattato CE prevede che l'elezione del parlamento avvenga in modo diretto ed a suffragio universale, ma ciò non è possibile per i diversi modi in cui sono tenute le elezioni nei vari paesi membri. Alcune regole uniformi sono state comunque dettate nell'atto risalente all'ottobre 1976:

rappresentanti eletti per 5 anni

la data di elezione deve cadere nel lasso di tempo compreso tra il giovedì mattina e la successiva domenica sera

lo spoglio può iniziare solo quando vengono chiusi tutti i seggi dello stato membro in cui gli elettori hanno votato per ultimi.

Le delibere avvengono a maggioranza assoluta almeno che diversamente disposto

Consiglio istituito nel 1974, riunisce i capi di stato e di governo degli stati membri nonché il presidente della commissione. I capi di stato e di governo più il presidente della commissione sono assistiti dai ministri incaricati degli affari esteri e da un membro della commissione. Si riunisce almeno 2 volte all'anno, sotto la presidenza del capo dello stato, o del consiglio, dello stato membro che esercita la presidenza del consiglio. All'interno gli stati membri analizzano le questioni di maggiore importanza per l'Unione al fine di raggiungere una soluzione unanime. Nella normativa europea non è stabilito il modo in cui il Consiglio europeo deliberi, ed in mancanza di una precisa disciplina si assume che deliberi all'unanimità. Solitamente le delibere sono prese senza voto almeno che non ci si trovi di fronte ad un'opposizione netta. Il consiglio collabora con il parlamento solo in quanto gli trasferisce, alla fine di ogni riunione, un resoconto nonché annualmente una relazione sui progressi dell' Unione.

Poteri principali del consiglio sono:

potere normativo di carattere primario;

potere di adottare atti in relazione al secondo e al terzo pilastro;

Formazione del Consiglio Attualmente il consiglio è costituito da 15 soggetti poiché 15 sono gli stati membri. Nelle riunioni del consiglio di regola intervengono i ministri degli esteri per la discussione di questioni generali e riguardanti il secondo pilastro, altrimenti partecipano i ministri competenti per la materia all'ordine del giorno. La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per 222h75c una durata di sei mesi secondo l'ordine stabilito dal Consiglio.

Metodo di delibera x alcune delibere è sufficiente la MAGGIORANZA del Consiglio; x altre è richiesta l'UNANIMITà (in caso di assenza non si può raggiungere l'unanimità almeno che non sia stata disposta un delega per il voto). L'aumentare degli stati membri a richiesto l'introduzione della maggioranza qualificata (Per avere una maggioranza qualificata si devono ottenere232 voti su 321 e maggioranza deve rappresentare almeno il 62% della popolazione) con ponderazione del voto: Voto Ponderato : al voto di ogni paese è attribuito un valore in base alla quantità della popolazione;

COREPER : un comitato che,previsto dall'art. 207, costituisce una replica minore del consiglio, non adotta formalmente atti ma la gran parte della discussione avviene nel suo ambito e poi trasmette al consiglio l'indicazioni dei punti all'ordine del giorno che possono essere decisi senza confronto poiché si è già raggiunto un accordo nell'ambito minore;

COMITATI COMPETENTTI PER MATERIA: Oltre al comitato che è permanente esistono altri enti un po' evanescenti poiché non direttamente previsti dal trattato ma che sono stati creati per consentire uno svolgimento più efficace dell'attività legislativa e sono i comitati competenti per materia. I compiti affidati a questi organi sono molto importanti poiché il coreper svolge una funzione troppo generale per poter davvero redigere tutti gli atti normativi sono quindi i comitati competenti per materia che redigono gli atti che inviano al coreper e questo successivamente li invia al Consiglio dei ministri.

Commissione:

Poteri principali della commissione sono:

potere di adottare norme esecutive di atti del Consiglio su delega del medesimo;

- potere esclusivo di far proposte di atti normativi;

- potere esecutivo;

- potere di controllo sul rispetto degli obblighi comunitari da parte degli stati membri.

Composizione della commissione:la commissione è un organo con carattere sovrannazionale, cioè con carattere veramente comunitario rappresentante quindi l'organizzazione internazionale della comunità europea, poiché i soggetti che lo formano siedono a titolo personale e non hanno funzione rappresentativa degli stati di derivazione. Attualmente i membri della commissione sono uno per ogni stato per un totale di 25, il numero potrebbe essere modificato.

Nomina del presidente e costituzione della commissione: . Consiglio:Delibera a maggioranza qualificata e nomina il Presidente della commissione; 2. Parlamento Approva il Presidente della commissione; 3. Consiglio(in composizione ordinaria) Presidente della commissione A maggioranza qualificata, seguendo le indicazioni di ogni stato adotta l'elenco delle persone che intende nominare come commissari; 4. Parlamento Deve approvare collettivamente la lista dei commissari unitamente al presidente; 5. il Consiglio: a maggioranza qualificata conclude la procedura con l'atto formale di nomina della commissione.

La costituzione per l'Europa cambierà il modo di costituzione della commissione: il presidente verrà sempre scelto per primo ma questa volta tramite elezione da parte del parlamento. I membri della commissione verranno invece nominati dal Consiglio. La commissione così formata dovrà comunque avere l'approvazione del Parlamento. Con la Costituzione per l'Europa nascerà anche un nuovo soggetto: ministro per la politica estera e la sicurezza comune ( PESC) il quale diviene commissario ma in realtà è il vicepresidente della commissione scelto dal Consiglio.

La ripartizione delle competenze tra i membri, è compito del presidente della commissione. La commissione spesso delibera senza voto.

Analisi Poteri della Commissione


potere esecutivo Si concretizza nel controllo dell'attuazione e del rispetto del diritto comunitario

2. potere di raccomandazione attraverso questo la commissione può invitare qualcuno a fare qualcosa possono essere indirizzate per esempio al consiglio dei ministri. Ci sono casi specifici che richiedono le raccomandazioni della commissione altrimenti la commissione può emanare qualsiasi raccomandazione nei confronti di qualsiasi soggetto. Le raccomandazioni sono atti vincolanti.

3. potere legislativo secondo il principio della separazione dei poteri essendo già in possesso del potere esecutivo il potere legislativo non dovrebbe appartenergli, ma questo non viene liberamente esercitato, ma è vincolato:

- potere d'iniziativa derivatogli dalla commissione

- partecipazione della commissione all'iniziativa legislativa

- la commissione in alcuni casi detiene addirittura un potere autonomo legislativo

4. Attuazione dei poteri delegati la commissione è dotata di un potere di rappresentanza sia esterna che interna, la prima viene fatta attraverso la figura del presidente della commissione.

Corte di Giustizia: affiancata a partire dal 1989 dal tribunale di primo grado. La presenza della corte di giustizia tra le istituzioni comporta un aggravamento della già poco chiara distinzione tra istituzioni politiche e giudiziarie all'interno del modello comunitario: poiché la corte di giustizia in alcuni casi ha supplito anche ad alcune funzioni degli organi politici. Tale intromissione in materie politiche ha comportato un certo timore degli stati per l'attivismo della corte la quale così facendo elaborava degli obblighi che gli stati erano, dunque, obbligati a rispettare. Da ciò deriva la limitazione dell'attività della corte di cui all'Art 46 Tr UE dove si vieta l'azione sulle materie di politica estera e sicurezza comune. Con il trattato di Amsterdam la corte ha acquisito invece competenze rispetto ai ricorsi proposti dagli stati membri o dalla commissione inerenti la legittimità delle decisioni- quadro e di quelle adottate nell'ambito del 3° pilastro. La corte è anche responsabile in via pregiudiziale per le questioni inerenti l'interpretazione e legalità degli atti proposti dai giudici degli stati che abbiano fatto dichiarazione per accettare anche tale competenza della corte

Composizione della Corte di Giustizia

La composizione della corte di giustizia è data dall'art 223 Tr CE il quale stabilisce che giudici ed avvocati generali debbano essere scelti tra personalità che garantiscano indipendenza e professionalità; gli stessi vengono nominati, per 6 anni, di comune accordo dagli stati membri ( ogni stato nomina un proprio giudice, ma vengono incaricati formalmente dall'insieme dei governi per garantirne l'indipendenza ).

L'imparzialità è di nuovo ribadita e rafforzata con l'art 2 del protocollo sullo statuto della Corte, che obbliga i giudici a prestare giuramento d'imparzialità e indipendenza.

La presenza di un giudice per ogni stato è utile in 2 casi:

- ricorsi portati di fronte alla corte di giustizia dal giudice ordinario

- nel caso in cui lo stato sia parte in causa

Accanto ai giudici operano gli avvocati generali previsti dall'art 222 Tr CE; questi hanno il compito di presentare conclusioni motivate delle cause che secondo lo statuto richiedono intervento. Gli avvocati generali sono 8 e come i giudici sono nominati dai governi degli stati di comune accordo, l'incarico dura 6 anni ed è rinnovabile.

Durante il loro mandato i giudici sono chiamati a nominare il presidente della corte il cui incarico dura 3 anni con possibilità di rinnovo.

La Corte di giustizia è composta di un giudice per Stato membro: operi in sezioni, che attualmente sono , ma può operare anche in grande sezione ( grande camera) o con seduta plenaria. L'attività della corte è disciplinata dallo statuto mentre il regolamento di procedura è adottato dalla stessa corte ed è sottoposto all'approvazione del consiglio con maggioranza qualificata.

- Corte dei conti: è un'istituzione posta al controllo dei conti; è composta di 15 membri che siedono a titolo personale, nominati per 6 anni dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata previa consultazione del parlamento europeo.

Produce dichiarazione di affidabilità dei conti e legittimità delle operazioni;

Testimonia spese ed entrate e la corretta gestione dei fondi.


Organi ordinari


Relazioni tra le istituzioni politiche

I trattati hanno creato un sistema di ripartizione delle competenze tra le varie istituzioni, secondo le quali ciascuna svolge la sua funzione specifica nella struttura della comunità nel rispetto delle funzioni delle altre istituzioni, sanzionando qualunque violazione di detta regola.

La Corte di giustizia ha ideato un principio di "leale cooperazione" tra le istituzioni, dato che i trattati prevedevano principi simili solo in relazione agli stati e non alle istituzioni.

Esempio di cooperazione sono gli accordi tra istituzioni per integrare la disciplina dei trattati.


Procedure per l'adozione degli atti normativi comunitari

Non esiste una regola generale all'interno dei trattati che stabilisca un'unica procedura legislativa. Si possono tuttavia delineare ben 9 procedure diverse all'interno dell'operato della comunità. Il problema della mancanza di un procedura univoca deriva dal fatto che nel 1957 quando nacque la CE non fu posto alcun obbiettivo legislativo.

Il principale organo legislativo è il Consiglio;

commissione opera unitamente al consiglio: si esclude il parlamento e si lascia l'iniziativa legislativa nelle mani di due organi politici,

Procedura di consultazione Consultazione significa che commissione e consiglio operano insieme ma devono consultare anche il parlamento nel loro operato; In questo caso è importante il rapporto tra il consiglio e la commissione,se il consiglio non accetta l'atto per realizzarsi ha bisogno dell'unanimità, mentre se sono d'accordo il consiglio vota a maggioranza;

- Procedura di cooperazione:si tratta della procedura più utilizzata ma allo stesso tempo anche la più sofisticata, è a sua volta divisa in 3 procedimenti:

a. procedimento base

b. procedimento di cooperazione

c. procedimento di codecisione

- Procedimento d'assenzo: Nel caso della volontà d'adesione di altri stati non basta che gli altri accettino ma vi è bisogno dell'assenso del parlamento

- iniziativa legislativa commissione- parlamento;

- iniziativa legislativa consiglio- commissione.




Il finanziamento della comunità e le procedure di bilancio


Il finanziamento della comunità avviene completamente mediante risorse proprie; tale sistema è determinato dal consiglio su proposta della commissione e dopo aver consultato il parlamento ed infine deve essere accettato dagli stati membri in base alle loro norme costituzionali.

Le entrate provengono da:

somme percepite al momento dell'importazioni da paesi non comunitari ( dazi)

I.V.A.

aliquota applicata al PIL di ogni stato

la procedura di bilancio è descritta all'art 272 tr. CE


Il mediatore

Con il trattato di Maastricht è stata introdotta la nuova figura del Mediatore: abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi persona fisica o giuridica con cittadinanza europea, riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari salvo la corte di giustizia e il tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro azioni.


Il sistema europeo delle banche centrali e la banca centrale europea


1° gennaio 1994 nasce l'istituto monetario europeo con il ruolo di preparare la terza fase dell'unione economica e monetaria che è caratterizzata dall'adozione di una moneta unica.

È stato in seguito istituito il Sistema europeo delle banche centrali ( SEBC) composto dalla Banca Centrale Europea (BCE) e dalle banche centrali degli stati membri. Il consiglio della BCE è composto da: Comitato esecutivo BCE + governatori banche nazionali. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente + Vicepresidente + 4 membri ( nominati dagli stati membri), il loro mandato dura 8 anni senza possibilità di essere rieletti.





Il ruolo delle istituzioni politiche per la politica estera e di sicurezza comune e per la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale


La cooperazione tra gli stati nel settore della politica estera e di sicurezza comune nonché di polizia giudiziaria in materia penale hanno carattere intergovernativo; i compiti più significativi sono attribuiti al Consiglio.

Per il secondo ed il terzo pilastro il consiglio delibera all'unanimità.

Per il secondo pilastro le astensioni non impediscono l'adozione dell'atto ed inoltre è prevista anche un'astensione costruttiva con la quale uno stato si astiene motivando la sua presa di posizione ma allo stesso momento rende la decisione effettiva nei confronti dell'unione.

La presidenza rappresenta l'unione per ciò che riguarda la politica estera e di sicurezza comune.

Il segretario generale del consiglio è definito alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza comune ed è detto anche " Monsieur PESC".


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

introdotto nel 1989 per alleviare il carico giudiziario della corte. Qui sono indicati i principi relativi all'istituzione, composizione,organizzazione del tribunale. Le caratteristiche dei membri e la procedura per la loro nomina sono le stesse che per la corte; mentre il numero dei componenti è rimesso allo statuto della corte, sono cmq presenti un giudice per stato.

Competenze del Tribunale di I Grado

impugnazione di atti

ricorsi in carenza

azioni per responsabilità extracontrattuale della comunità

cause relative ai funzionari

esame di questioni pregiudiziali sollevate da giudici nazionali ( ma solo in materie determinate dallo statuto)


Le decisioni del tribunale di primo grado sono impugnabili di fronte alla Corte per soli motivi di diritto e ciò garantisce un'unità d'indirizzo.

L'impugnazione è concessa a

oggetto che sia rimasto parzialmente o totalmente soccombente

stati membri e alle istituzioni della comunità anche se non intervenuti in tribunale

chi è intervenuto in giudizio limitatamente alle decisioni che li tocca direttamente

L'impugnazione è ammessa se è fondata su:

o   mezzi relativi all'incompetenza del tribunale

o   vizi relativi la procedura dinanzi al tribunale recanti pregiudizio al ricorrente

o   violazione del diritto comunitario da parte del tribunale

Art 61 dello Statuto della Corte di Giustizia stabilisce che la corte che accoglie l'impugnazione può statuire o rinviare la causa al tribunale di primo grado; questo passaggio s'impone nel caso in cui sia necessario provvedere a nuovi accertamenti.



Ricorsi per infrazione

È una tra le principali attività della Corte e consiste nell'analisi dei ricorsi nei confronti di uno stato membro per la violazione di obblighi posti da norme comunitarie.

I ricorsi possono essere proposti da:

commissione (art 226 tr CE)

altro stato membro (art 227 tr CE):ciò accade solo di rado poiché anziché promuovere direttamente un ricorso gli stati membri preferiscono indurre la commissione a procedere, che esprime un parere motivato; lo stato può comunque adire alla corte nel caso in cui la commissione non abbia espresso un suo parere entro 3 mesi dalla domanda.

La violazione di obblighi è solitamente segnalata alla commissione da persone fisiche o giuridiche; solitamente oggetto della violazione è la mancata attuazione di una direttiva ma l'intervento della corte si ha solo se le violazione sono considerate sostanziali.

le lettere di contestazione sono spesso emanate per stimolare lo stato ad adempiere, queste non sono pubblicate, di fatti il ricorso alla corte è visto come rimedio estremo ed è per questo che non esiste un termine prestabilito entro il quale debba essere esperita l'azione per l'accertamento dell'inadempimento di uno stato.

Nel caso d'inadempimento di un obbligo da parte di uno stato dopo la scadenza di un termine lo stato non viene liberato dal rischio di giudizio, poiché può essersi venuta a formare con il ritardo una responsabilità verso gli altri stati

In deroga ai principi di cui agli articoli 226 - 227 la commissione, o qualsiasi stato membro può adire direttamente alla corte ove ritenga che uno stato membro faccia un uso abusivo dei poteri della facoltà di applicare disposizioni nazionali giustificate da esigenze relative la protezione dell'ambiente e dell'ambiente di lavoro. Nel momento in cui la commissione accerta la violazione di un obbligo da parte di un altro stato membro questo è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. Tale esecuzione deve essere iniziata immediatamente e conclusa in tempi rapidi.

La corte vieta che uno stato membro i cui diritti siano stati violati possa utilizzare contromisure nei confronti degli altri stati; tale posizione deriva dal fatto che queste misure finirebbero per incidere su situazioni soggettive di persone fisiche alle quali non è imputabile l'inadempimento.



Impugnazione di atti comunitari


Sono impugnabili:

atti adottati congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio

Che non siano:

raccomandazioni

pareri

 
atti del Consiglio

atti della Commissione

atti della BCE


atti del Parlamento che producano effetti nei confronti di terzi

Sono legittimati a promuovere il ricorso:

gli stati membri

alcune istituzioni comunitarie: il Consiglio;la Commissione;il Parlamento;

la BCE e la Corte dei conti ( ma solo per salvaguardare i propri interessi)

le persone fisiche o giuridiche, possono proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti o contro le decisioni che la riguardano direttamente ed individualmente.

Il ricorso deve essere proposto entro 2 mesi a decorrere, secondo i casi da:

pubblicazione dell'atto

notificazione dell'atto al ricorrente

in mancanza di notificazione, dal giorno in cui il ricorrente ne è venuto a conoscenza

I ricorsi degli stati membri, delle istituzioni e della BCE sono proposti alla Corte.

I ricorsi delle persone fisiche o giuridiche sono diretti al Tribunale.

Nel caso un ricorso venga presentato davanti ad entrambe le istanze giudiziarie entrambe possono sospendere la propria attività , ma il Tribunale può addirittura declinare la decisione alla Corte.

Nel caso di un atto non impugnabile da persona fisica o giuridica, questa ha la possibilità di far valere la legittimità del medesimo davanti al giudice nazionale. In questo caso si può far valere l'illegittimità di un regolamento.

Una volta trascorso il termine d'impugnabilità la persona non può più far valere l'illegittimità nel corso di un procedimento davanti a giudice nazionale.

I mezzi d'impugnazione sono enunciati dall' art 230:

Incompetenza

Violazione delle forme sostanziali

Violazione del Trattato CE o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione

Sviamento di potere ( adozione di un atto che persegua fini non consentiti)


Ricorso in carenza

Art 232 permette a persone fisiche e giuridiche di adire direttamente alla Corte di giustizia per far costatare un violazione, nel caso in cui gli organi competenti si astengano dal pronunciarsi. Questa disposizione si riferisce all'ipotesi in cui l'astensione avvenga in violazione del trattato CE, non è quindi attuabile nel caso in cui l'istituzione astenendosi abbia esercitato un proprio potere discrezionale.

Legittimati i promuovere il ricorso sono

la banca centrale nei settori di proprio interesse

le istituzioni della comunità ma non la corte

gli stati membri

qualsiasi persona fisica o giuridica

per far si che il ricorso sia eseguibile occorre che all'istituzione in causa sia preventivamente richiesta di agire; se nel termine di 2 mesi da tale richiesta l'istituzione non ha agito, entro un nuovo termine di 2 mesi si può proporre il ricorso

Competenza in via pregiudiziale

Obiettivo: far si che le norme comunitarie siano interpretate in modo uniforme e corretto dai giudici nazionali ed altresì che sia valutata nello stesso modo la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie.

Si riconosce come obbligo di adire alla Corte di Giustizia Europea solo al giudice di ultima istanza, mentre gli altri hanno la facoltà ma non l'obbligo di rivolgersi alla Corte; questo perché quando il procedimento conduce ad una sentenza impugnabile la causa potrebbe essere decisa dal giudice d'impugnazione senza che l'interpretazione di una norma comunitaria acquisti importanza. Nel caso del giudice di ultima istanza l'uniformità dell'interpretazione della norma ai fini della decisione della causa può essere assicurata soltanto attribuendo la competenza alla corte.

Per ciò che riguarda la competenza sulla legittimità degli atti la corte ha precluso tale attività ai giudici che non siano di ultima istanza qualora essi non ritengano di considerare legittimo l'atto d'altra parte essi non hanno il potere di dichiarare invalidi gli atti delle istituzioni comunitarie poiché è possibile un punto di vista divergente tra i giudici dei vari stati.

La corte ha previsto che il giudice nazionale che nutra gravi dubbi sulla validità di una norma adottata da un'istituzione può sospendere l'applicazione di un provvedimento nazionale che dia attuazione ad una norma comunitaria qualora sottoponga alla stessa corte la questione di legittimità dell'atto e qualora ricorrano gli estremi d'urgenza.

L'art 234 sottolinea inoltre il fatto che il giudice nazionale debba essere cosciente della rilevanza della questione d'interpretazione e sollevarla solo quando lo reputi necessario per emanare la sua sentenza: tale affermazione ha però sollecitato i giudici nazionali a fare più rinvii, così che si è assistito ad un mutamento di giurisprudenza: solitamente gli stati sottopongono all'attenzione della corte più problemi d'applicazione che di interpretazione spetta quindi alla Corte di estrarre dal complesso degli elementi forniti dal giudice nazionale gli elementi di diritto comunitario che richiedono interpretazione. Occorre quindi che i giudici nazionali forniscano alla Corte tutti gli elementi necessari che vengono inviate insieme all'ordinanza presso la Cancelleria della Corte di giustizia. Il rinvio può essere disposto anche dal giudice nazionale d'ufficio.

Nell'art 234 è implicito che il giudice nazionale che abbia sollevato una questione di legittimità o d'interpretazione sia vincolato a rispettarla; la dichiarata invalidità di un atto sebbene abbia come unico destinatario il giudice che ha sollevato la questione costituisce per qualsiasi altro motivo sufficiente per considerare quell'atto non valido.


Altre competenze

Il principale è quello volto a far valere la responsabilità extracontrattuale della Comunità per l'ottenimento del risarcimento dei danni.

Il ricorso può essere proposto da persone fisiche o giuridiche quindi di fronte al Tribunale di primo grado.

Tale responsabilità può essere causata da qualsiasi atto compiuto dalla Comunità anche da un atto normativo purchè naturalmente si tratti di un atto illegittimo; l'azione di responsabilità non è proponibile nei confronti della comunità qualora il danno sia cagionato da uno stato membro anche se compiuto in esecuzione di una norma comunitaria.

Anche se simili l'azione di responsabilità differisce dall'azione d'annullamento in quanto non tende ad ottenere la semplice eliminazione di un atto determinato, bensì il risarcimento del danno causato dall'istituzione.

Spetta ai giudici nazionali decidere sulle controversie relative a Contratti conclusi con la Comunità.

È competenza del tribunale di primo grado il contenzioso tra Comunità e loro funzionari.

Sono di competenza del Tribunale di primo grado le cause che le persone fisiche o giuridiche possono promuovere in base a regolamenti che attribuiscono una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi.


I confini del diritto comunitario


Il limite del diritto comunitario sembra trovarsi in relazione al secondo e al terzo pilastro cioè quando si deve confrontare e cooperare con il diritto internazionale; l' Art 47 Tr UE esclude invece tale limitazione.

Art 42: alcune attività che attengono alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale possono essere assoggettate alla normativa comunitaria a seguito di una decisione presa dagli stati membri. Tale disposizione è state definita passerella poiché senza postulare una modifica dei trattati consente il transito di certi oggetti dal campo del diritto internazionale a quello del diritto comunitario. In tema secondo pilastro vi è un collegamento diverso tra cooperazione tra stati sul piano internazionale e normativa comunitaria


Cooperazione rafforzata


non sempre le norme comunitarie si applicano uniformemente a tutti gli stati membri; tale fenomeno è stato messo in rilievo per la prima volta con l'accordo sulla politica sociale contenuto nel trattato di Maastricht del 1992 (poi abrogato nel trattato di Amsterdam): le norme di tale accordo e quelle fondate sul medesimo erano da ritenere norme comunitarie ma non venivano applicate al Regno Unito.

Per effetto del trattato di Amsterdam questo effetto si produce rispetto all'intero titolo IV della parte terza del trattato CE " visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone" che non risulta per Danimarca, Regno Unito e Irlanda come diritto comunitario. Si determina così che al momento dell'interpretazione le norme assumano significati diversi se si applicano o meno a certi stati, compromettendo così l'interpretazione uniforme della normativa comunitaria.

Il fenomeno un questione assumerà maggiore importanza quando verranno applicate le norme del trattato di Amsterdam e del trattato sull'Unione Europea relative alla cooperazione rafforzata che prevede un gruppo di stati membri, almeno 8, che perseguano, da soli, obbiettivi dell'Unione Europea non realizzabili applicando le norme dei trattati; la cooperazione rafforzata viene appunto utilizzata solo in ultima istanza.

La cooperazione rafforzata è prevista all'art 43 tr UE.

La cooperazione rafforzata è aperta a tutti gli stati membri, e a ciascuno è consentito partecipare ad una cooperazione già avviata.



Altri casi di applicazione differenziata della normativa comunitaria


L'art 299 tr CE consente deroghe e pone limiti all'applicazione della normativa comunitaria in relazione a parti del territorio si Stati membri:

dipartimenti francesi d'oltremare

le isole Normanne

l'isola di Man

mentre il trattato non si applica:

alle isole Faeroer

alle zone di sovranità del Regno Unito

a Cipro

alle isole Aland

Gli atti normativi che stabiliscono un'applicazione differenziata possono trovare una giustificazione nella diversità delle situazioni di fatto che esiste fra gli stati; l'applicazione di un atto normativo ad un solo stato o una deroga per il medesimo possono costituire tecniche per disciplinare situazioni diverse in modo sostanzialmente identico; un equivalente potrebbe essere una normativa per tutta la Comunità ma con presupposti d'applicazione propri solo di alcuni stati. Deroga più nota è quella in relazione al passaggio alla terza fase dell' Unione economica, disciplinata dall'art 121 tr. CE, caratterizzata dall'adozione della moneta unica; un protocollo del trattato di Maastricht stabilisce che " a meno che il Regno unito notifichi al Consiglio che esso intende passare alla terza fase, esso non ha nessun obbligo di farlo".

L'art 121 prevede i requisiti per passare alla terza fase.

Il controllo di questi requisiti fu effettuato dal Consiglio a maggioranza qualificata nel maggio 1998 e la terza fase ebbe inizio il 1° gennaio 1999; gli stati che non riuscirono a soddisfare tali requisiti sono detti stati membri con deroga.


Accordi fra stati membri in materie attinenti alla normativa comunitaria

Gli accordi tra stati, anche se conclusi all'interno della comunità, vengono regolati dal diritto internazionale. Questi accordi solitamente non vincolano tutti gli stati membri o comunque non in maniera uniforme.

Ciò non significa che per le stesse materie non vi possa essere un intervento della comunità; non per tutte queste materie sono state iniziate trattative e conclusi accordi.

I 2 accordi più importanti sono stati:

Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1986 per le competenze giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Convenzione di Roma 19 giugno 1980 sulla legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali

Le disposizioni del trattato non impongono agli stati membri alcun obbligo di partecipare ad accordi che siano eventualmente adottati.

Art 65: consente al Consiglio di adottare misure per la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenze giurisdizionali, le regole enunciate nella convenzione di Bruxelles sono con questo mezzo divenute norme comunitarie applicabili nei rapporti tra gli stati membri fuorchè la Danimarca.


L'impatto del diritto comunitario oltre i propri confini


La massa di norme di diritto comunitario, in continuo aumento, si pongono come modello al legislatore nazionale anche quando non è direttamente vincolato a rispettarle.

Una particolare forma d'impatto del diritto comunitario si ha con la discriminazione a rovescio ( i cittadini di uno stato godono di un trattamento meno favorevole che avrebbe un cittadino degli stati membri in quello stato). Sta al giudice nazionale decidere su tale questione; la Corte ha quindi precisato che il diritto comunitario non ostacola che il giudice nazionale controlli la compatibilità con la propria costituzione di una norma interna che sfavorisca i lavoratori nazionali rispetto ai cittadini di altri Stati membri, qualora i detti lavoratori nazionali si trovino in una situazione priva di qualsiasi connessione con quelle contemplate dal diritto comunitario.


Le competenze normative della Comunità europea


Nel trattato CE non vi è indicazione esplicita delle competenze normative della comunità.

Le competenze della Comunità sono quindi desumibili dall'insieme delle molteplici regole che attribuiscono alla comunità certe funzioni nei vari campi nei quali si prospetta l'attività; ma l'art 308 prevede che qualora ve ne sia bisogno per raggiungere certi obbiettivi regola competenze che vanno oltre a quelle specificatamente previste.

L'esigenza di ampliare il campo d'intervento della comunità si è avuta dopo l'instaurazione del mercato comune poiché dopo di questa molte azione compiute dai singoli stati avrebbero avuto un significato molto ristretto; sicché per attuare nuove politiche si è posta l'esigenza di creare basi giuridiche specifiche adottando modifiche del trattato CE, e ciò è accaduto con l'atto Unico Europeo e quindi con il Trattato di Maastricht e quello di Amsterdam.

L'atto di un'istituzione comunitaria che eccede la competenza della comunità è illegittimo; qualora adottato con il consenso di tutti gli stati membri si potrebbe postulare un accordo tra gli stessi il quale non sarebbe però conforme al Trattato CE e potrebbe risultare creato in violazione di alcune norme costituzionali degli stati membri. Resta la considerazione che quando un atto sia adottato dal Consiglio con voto unanime e comunque senza obiezioni circa le competenze della comunità difficilmente la corte ravviserà un difetto di competenza.


Competenze esclusive e competenze concorrenti


Nel trattato CE non è posta nessuna differenza tra le competenze esclusive e quelle concorrenti con gli stati membri. Solo nell'art 5 introdotto con il trattato di Maastricht per l'elaborazione del principio di sussidiarietà che viene avanzata tale distinzione.

La corte di giustizia aveva già individuato, invece, le materie di competenza esclusiva, in questi casi non solo le norme comunitarie prevalgono rispetto alle norme degli stati membri, ma risulta illecita una normativa nazionale adottata fuori dalle circostanze già indicate. Il carattere esclusivo delle competenze della comunità presuppongono una normativa comunitaria ben sviluppata altrimenti si verrebbe a determinare una situazione di vuoto normativo.

La corte ha affermato il carattere esclusivo delle competenze relative alla politica commerciale e per la pesca.

Quest'ultima fa parte della materia dell'agricoltura alla quale è stata riconosciuta un margine di competenza anche degli stati membri.

La Commissione ha cercato di estendere l'ambito delle competenze esclusive, sostenendo l'esistenza di un blocco di competenze esclusive organizzato attorno alle quattro libertà fondamentali e ad alcune politiche comuni indispensabili all'istituzione del mercato interno o suoi corollari. Il concetto di competenza esclusiva utilizzato dalla Commissione è diverso da quello ideato dalla corte dato che non si riferisce a materie quanto invece agli imperativi della libera circolazione e quindi piuttosto a limiti di contenuto che la normativa nazionale verrebbe ad incontrare.


Principio di sussidiarietà

La sussidarietà consente che l'azione della comunità entro i limiti delle sue competenze sia ampliata laddove le circostanze lo richiedano, e ristretta laddove non sia più giustificata.

È da notare che tale principio non è applicabile nelle materie di competenza esclusiva della comunità; nei loro confronti è applicabile solo il paragrafo 3 dello stesso articolo relativo alla proporzionalità: concerne sia l'esistenza di un'attività normativa comunitaria sia le modalità seguite per svolgerla. Il rispetto di tale principio può richiedere che il Consiglio non emani una normativa inutile oppure che esso adotti un atto normativo che lasci maggiore libertà ai suoi destinatari.

Quando una normativa tocca una materia concorrente sia il principio di sussidiarietà sia quello di proporzionalità operano in maniera restrittiva per limitare l'esercizio della competenza legislativa comunitaria; il criterio di sussidiarietà implica un'analisi comparativa tra ciò che lo stato potrebbe fare per raggiungere l'obbiettivo posto e ciò che invece può fare la comunità.

Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto nel 1993 un accordo per l'applicazione del principio di sussidiarietà, la parte essenziale regola la procedura per l'adozione di atti. La commissione deve giustificare ogni proposta con il principio di sussidiarietà, allo stesso modo ogni emendamento del Parlamento o del consiglio devono contenere la stessa giustificazione. Inoltre la commissione è tenuta a redigere un rapporto annuale sul rispetto del principio di sussidiarietà.


Il sistema comunitario delle fonti


Le fonti del diritto comunitario sono delineate in modo identico nel trattato CE e CEEA; questi si limitano a definire quale sono gli atti adottabili dalle istituzioni senza enunciare alcuna gerarchia, ma ciò non significa che tutti gli atti abbiano lo stesso valore, ciò è vero solo in line di principio. Un atto va considerato superiore ad un altro quando il secondo è posto ad applicazione del primo.

Principi generali e accordi internazionali , sono fonti subordinate ai trattati poiché attengono la usa applicazione e che sono invece da considerare sovraordinate agli atti delle istituzioni poiché incidono sulla loro validità.



Trattato- costituzione

Sia il trattato CEEA che il trattato CE hanno natura giuridica di accordo internazionale, ma allo stesso momento operano all'interno del sistema come l'insieme delle norme poste al livello più elevato, si può quindi dire che costituisce la carta costituzionale di una comunità di diritto. Il fatto che trattato CEEA e trattato CE costituiscano le norme fondamentali dell'ordinamento comunitario comporta, per la loro interpretazione l'utilizzo di metodi diversi da quelli usati per interpretare gli accordi internazionali, la corte ha elaborato un metodo sostanzialmente uguale a quello adottato dai giudici interni per l'interpretazione delle norme costituzionali: tale interpretazione produce un effetto diretto sui soggetti.

La corte ha solitamente considerato effetti diretti solo in senso verticale costruendo situazioni giuridiche attive tra persone fisiche e giuridiche nei confronti degli stati membri.

La produzione di effetti orizzontali cioè che stabiliscano obblighi di persone fisiche e giuridiche nei confronti di altre è prevista solo in alcuni casi particolari.

effetto diretto: elaborato dalla Corte di Giustizia solo per quelle norme dotate di 3 caratteristiche:

chiarezza

precisione

incondizionatezza


Principi generali

nel trattato CE un riferimento esplicito ai principi generali comuni ai diritti degli stati membri è contenuto soltanto per la materia della responsabilità extracontrattuale della comunità. I principi generali contribuiscono a dare elementi per interpretare le norme comunitarie e per integrare il contenuto.

I diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto di cui la corte garantisce l'osservanza. Parlando degli atti delle istituzioni si deve considerare la regola della motivazione: La motivazione è solitamente inserita nel preambolo dell'atto e costituisce elemento fondamentale per l'interpretazione dell'atto



Regolamenti

Sono la forma più completa di normativa comunitaria;

sono obbligatori in tutti i loro elementi;

sono definiti come direttamente applicabile: cioè le disposizioni dei regolamenti operano senza che occorra un atto interno di attuazione, ma deriva la sua applicabilità dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

sono anche direttamente efficaci a far sorgere situazioni soggettive per le persone fisiche e giuridiche;

sono accompagnati dai regolamenti d'esecuzione per permettere di attuare gli stessi all'interno dei vari stati;

altra caratteristica dei regolamenti è la portata generale: si rivolgono all'intera comunità sia agli stati che ai singoli cittadini ma a livello europeo può essere interessante solo per alcuni cittadini o alcuni stati

Le decisioni


atto obbligatorio in ogni sua parte per i soggetti che ne sono destinatari:l'obbligatorietà indica che gli stati non devono intervenire per darle applicabilità;

la presenza di destinatari indica che si tratta di un atto a portata specifica cioè indirizzata a determinati soggetti ( stati e singoli);

la notificazione deve essere fatta ai destinatari: può essere fatta allo stato o ad un privato:che può comunque chiedere l'osservanza;

le decisioni indirizzate allo stato hanno effetto diretto verticale.


Direttive


Atto che vincola gli stati solo per il risultato lasciando libero nei mezzi;

possono essere indirizzate a tutti gli stati membri, e traggono efficacia dalla pubblicazione nella GU;

possono essere indirizzate solo ad alcuni stati e hanno effetto dalla notifica;

si distinguono in:

   a mezzi liberi: la libertà è condizionata dal raggiungimento dell'obbiettivo ma vengono scelte dagli stati. Obbiettivo della scelta è la loro efficacia.L'unico divieto è quello di emanare leggi contrarie alle direttive stesse;

   dettagliate: non si può più parlare di direttiva è comunque vincolante ma il nomen iuris non è valido.Il problema si pone nel caso in cui l'organo che ha prodotto una direttiva dettagliata non poteva in realtà farlo

Per ciò che riguarda l'effetto diretto orizzontale, non sembra ammissibile ( secondo la corte di giustizia)

perché equiparerebbe le direttive alle decisioni

perché indirizza solo gli stati

viene così introdotta una nuova teoria detta dell'effetto indiretto: presenta tutti quei casi in cui le direttive hanno un effetto:

obbligo d'interpretazione conforme : si deve interpretare le norme statali conformemente alla direttiva comunitaria

a. anche se non decaduta

b. ha effetto anche orizzontale

impedire l'applicazione di norme statali in conflitto con la direttiva

responsabilità dello stato

a. diritto privato

b. mancata attuazione direttiva

c.   nesso causale tra violazione del diritto e mancata attuazione





Gli atti non vincolanti



Sono:

      raccomandazioni: non sono vincolanti ma sono utili soprattutto per interpretare delle norme il giudice ordinario ha però l'obbligo di seguire l'interpretazione espressa nella raccomandazione


       pareri: sono opinioni chieste ad organi competenti e sono:

- facoltativi. Si possono chiedere o meno

- obbligatori. Vanno chiesti ma non si devono per forza seguire

- vincolante. Vanno chiesti e seguiti

- parere consultivo per la conclusione di accordi internazionali elementi fondamentali competenze e conformità

parere del parlamento per accordi di associazione


Gli atti atipici o non nominati



Sono :

       delibere che sono necessarie per il passaggio alla terza fase dell'unione economica;

       gli accordi interistituzionali quando producono effetti giuridici, sono conclusi per attuare il principio di cooperazione tra le istituzioni o perché tali effetti sono stabiliti da una norma specifica.



Norme comunitarie e norme italiane


Il diritto comunitario è preminente su quello statale e ciò non deriva da norme costituzionali degli stati membri bensì deriva dalla costruzione della comunità come ente superiore le cui regole s'impongono per forza propria.

Per ciò che riguarda i rapporti fra norme comunitarie e norme interne si è potuto quindi parlare di una concezione monista della Corte: nel senso che, secondo la corte, le prime operano per effetto della loro appartenenza all'ordinamento comunitario e si integrano con le seconde, prevalendo su di esse in caso di contrasto.

L'obbligo di applicare una norma comunitaria a preferenza di una norma interna opera non solo in presenza di regolamenti ma anche di norme con effetti diretti; l'attribuzione di effetti diretti ad una norme comunitaria ha spesso avuto la funzione di farla imporre su una norma interna.

Nel caso in cui la norma comunitaria non sia però dotata di efficacia la sua applicazione non è più preferibile a quella della norma dello stato membro,ed il conflitto può essere anche colo apparente poiché con una interpretazione della norma interna la stessa può essere adattata alla norma comunitaria.

Nel caso in cui il contrasto tra norma interna e norme comunitaria non sia superabile a livello interpretativo, mancano nell'ordinamento strumenti interpretativi utili per assicurare l'adempimento degli obblighi posti dalle norme che non siano direttamente applicabili o che non producono effetti e ad escludere l'applicabilità delle norme interne con esse contrastanti. Spetterà ad ogni stato membro ad eliminare le norme contrastanti.



La prospettiva della Corte costituzionale


la Corte costituzionale non accetta il modello monista elaborato dalla Corte di Giustizia e cerca continuamente motivazioni per dimostrare la propria preminenza.

In caso di conflitto il diritto comunitario dovrà prevalere e la norma interna verrà disapplicata, cioè messa da parte, ma non abrogata poiché a svolgere tale azione era il giudice ordinario e ciò permetteva di apprezzarne immediatamente gli effetti. La ragione di tale soluzione sembra rintracciabile in una sorta di riserva garantita all legge comunitaria con l' Art 11 Cost. che assicura alla normativa comunitaria uno spazio proprio in cui la legge non può entrare.

La non intromissione del diritto italiano nella sfera comunitaria è possibile solo finché la normativa comunitaria in questione sia direttamente applicabile, ma non in relazione a direttive e decisioni poiché in questo caso il legislatore nazionale deve far si che vi sia una norma interna conforme alle norme comunitarie.

Nel caso di norma comunitaria non direttamente applicabile il contrasto della legge con la normativa comunitaria non da luogo alla disaplicazione della legge italiana.

La Corte avrebbe in alcuni casi anche altre competenze

I. relativa al contrasto di leggi con norme comunitarie: le competenze di valutare quelle situazioni della legge statale che si assumano costituzionalmente illegittimi, in quanto dirette ad impedire o pregiudicare l'osservazione del trattato;

II. potersi pronunciare in via principale su ricorso del governo qualora fosse fatto valere il contrasto tra la delibera di un Consiglio regionale ed una noma comunitaria anche se direttamente applicabile o produttrice di effetti diretti.


L'attuazione della normativa comunitaria


Il trattato CE è entrato in Italia tramite una legge detta ordine di esecuzione che serve ad incorporare il trattato internazionale all'interno dell'ordinamento italiano e lo stesso è accaduto per tutti i trattati successivi: tale legge ha dato attuazione ad alcuni obblighi posti nello stesso trattato ed inoltre è idonea a giustificare l'applicabilità di regolamenti comunitari o di qualsiasi altro atto con effetto diretto.

Le leggi hanno carattere ordinario e devono quindi essere approvate dal parlamento.

In caso di atti che non hanno effetti diretti vi è bisogno di una normativa interna di attuazione, è per questo che spesso si producevano ritardi nell'applicazione dei medesimi poiché si doveva sempre comunque seguire le regole del procedimento legislativo proprio di ogni stato.

Una procedura che rende più agevole tale procedimento d'integrazione è la così detta legge la Pergola che ha previsto un procedimento detto legge comunitaria

La stessa legge è stata modificata con la legge 11/2005 la quale può scegliere tra diversi modi di attuare gli obblighi comunitari in particolare quelli posti dalle direttive.

   attuazione della legge comunitaria:cioè contiene direttamente norme di adattamento agli obblighi comunitari (nella pratica ha assunto scarsa rilevanza);

   delegificazione: Meccanismo che può essere utilizzato in caso di materie già disciplinate con legge ma non coperte da riserva assoluta;

   atto amministrativo:si tratta dell'attuazione di una direttiva in via amministrativa possibile solo se non esiste riserva di legge (nei casi più semplici);

   delega al governo: utilizzata molto frequentemente.


Il ruolo della legislazione regionale


il diritto comunitario non disciplina le competenze regionali, ma allo stesso momento si deve verificare se le materie di legislazione esclusiva riconosciute alle regioni dalla costituzione vanno a coincidere con quelle comunitarie.

Secondo la legge la Pegola le regioni non potevano dare attuazione alle direttive nelle materie di competenza concorrente se non dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva alla notifica della direttiva; questa è stata modificata nel 1998 stabilendo che le regioni invece potessero dare attuazione alle direttive indipendentemente.

Se le regioni concludessero accordi internazionali questi vincolerebbero lo stato poiché sono solo gli stati che hanno di questi poteri di fatti le regioni non possono concludere trattati ma possono prenderne parte.

Legge 131/2003 si prevede l'intervento degli organi nazionali:

inadempimento ( intervento del governo al massimo livello)

pericolo per l'unità nazionale ( ministro competente per materia

uniformità di applicazione

tutela d'interessi fondamentali



Le relazioni esterne della comunità


Le relazioni esterne alla comunità vengono disciplinate con diritto internazionale, ma sono oggetto di norme comunitarie per determinare competenze della comunità e degli stati membri.


Gli accordi relativi alla politica commerciale

la Comunità può concludere accordi internazionale in:

politica commerciale,

accordi di associazioni,

modalità della cooperazione con stati terzi ed organizzazioni internazionali nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

La corte ha altresì affermato che la natura aperta della politica commerciale comprenderebbe anche il commercio dei servizi ma limitatamente alle forniture transfrontaliere.

Per ciò che concerne la proprietà intellettuale rientra nell'ambito della politica commerciale solo per il divieto d'immissione di merci contraffatte.

Gli stati possono inoltre partecipare ad accordi internazionali quando concernono materie oltre l'ambito della politica commerciale e se non sono di competenza esclusiva della comunità; la conclusione del medesimo accordo deve avvenire con la partecipazione sia della Comunità sia degli Stati (accordi misti).

Gli stati parteciperanno alla conclusione di trattati anche nei casi in cui siano tenuti al finanziamento, partecipano anche all'accordo istitutivo dell' Organizzazione mondiale del commercio.



Gli accordi di associazioni

l'art 310 tr CE riconosce la stipulazione di accordi di associazione come competenza esclusiva della comunità: la comunità può concludere con uno o più stati membri o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari."

Gli accordi di associazioni

sono in alcuni casi stati misti cioè conclusi con la partecipazione di tutti gli stati membri;

hanno in genere un oggetto più ampio della politica commerciale, ma allo stesso momento vi sono delle caratteristiche comuni che portano alla formazione dei consigli di associazione;

si distinguono anche in quanto possono essere diretti a preparare un'adesione dello stato associato, ma non sempre ciò accade.


Gli accordi nelle altre materie di competenza comunitaria

La comunità ha competenza ad adottare atti normativi, ma nel caso in cui allo stesso momento non vi fosse una competenza parallela a concludere accordi si verrebbe a creare un duplice inconveniente:

la comunità non potrebbe integrare la propria normativa con accordi con stati non membri

le iniziative degli stati membri sul piano internazionale condurrebbero a conclusioni configgenti con la normativa comunitaria

ogni qualvolta la comunità ha adottato delle disposizioni contenenti, sotto qualsiasi forma, norme comuni, gli stati membri non hanno più il potere di contrarre con gli stati terzi obbligazioni che incidano su dette norme. la capacità della comunità a concludere accordi non può essere limitata al caso in cui la stessa abbia adottato norme comunitarie nell'ambito di una politica comune e allo stesso momento impone agli stati di facilitare tale attività.

In tema di servizi la competenza della comunità risulta esclusiva quando essa ha incluso nei suoi atti legislativi clausole relative al trattamento da riservare ai cittadini di paesi terzi o ha conferito espressamente alle proprie istituzioni una competenza a negoziare con paesi terzi..



La conclusione degli accordi secondo il trattato CEEA


La Comunità può impegnarsi mediante la conclusione di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, un organizzazione internazionale o un cittadino di uno stato terzo. Nel momento in cui alcuni poteri sono attribuiti alla comunità gli stati membri non possono più imporre a quest'ultima obblighi che limitano l'esercizio delle prerogative ormai ad essa aspettanti e quindi sottratte dalla sfera della sovranità nazionale.


Procedura per concludere gli accordi comunitari


In alcuni casi il potere di concludere accordi spetta alla commissione: questa ha un potere generale di concludere accordi nell'ambito del trattato CEEA. Gli accordi cono conclusi dalla commissione con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

L'esigenza di determinare a chi spetti la competenza di concludere un accordo si pone in relazione alle varie fasi per la sua formazione: innanzitutto rispetto alla negoziazione; per risolvere il problema della competenza basterà che l'oggetto sia indicato in modo sommario, e tale determinazione è preferibile compierla all'inizio di un negoziato poiché vi è il rischio che il negoziato sia condotto da chi non è competente e quindi inutilmente.

Anche una volta adottato il testo dell'accordo resta la possibilità per la corte di pronunciarsi prima che il consenso della Comunità sia definitivamente espresso

Gli accordi conclusivi degli stati prima di divenire membri della comunità


può accadere che prima di diventare membro della comunità uno stato abbia concluso un accordo con stati terzi i cui obblighi risultano incompatibili con quelli risultanti con norma comunitarie; così per non trovarsi di fronte alla necessità di violare o gli obblighi posti dagli accordi o quelli comunitari è stato concesso di rispettare gli obblighi posti da precedenti accordi. Si configura così un limite alle norme comunitarie poiché la loro portata deve considerarsi subordinata al rispetto delle regole contenute negli accordi in questione.

Nel caso delle materie di competenza esclusiva comunitaria è accaduto che l'accordo continuasse a vincolare formalmente gli Stati membri ma questi operassero sostanzialmente nell'attuazione dell'accordo per conto della comunità.


Gli accordi misti


accordo misto :quando l'oggetto di un accordo ricade in parte nella competenza esclusiva della Comunità e in parte nella competenza propria solo degli stati membri per concludere un accordo occorre la partecipazione di entrambe.

Se non partecipassero entrambe il trattato avrebbe effetto solo parziale poiché produrrebbe effetto solo nel campo di appartenenza del concludente.

Quando viene concluso un accordo misto, gli obblighi e i diritti che spettano rispettivamente alla Comunità e agli stati membri non sono sempre distinti sul piano internazionale.

A rigore l'esecuzione delle materie che rientrano nell'ambito delle competenze concorrenti potrebbe essere compiuta indifferentemente da entrambe, ma solitamente la ripartizione risulta da un accordo interno

Gli effetti che gli accordi conclusi producono nell'ordinamento comunitario


gli accordi conclusi dalla Comunità vincolerebbero sul piano internazionale anche gli stati membri.

l'accordo una volta concluso dalla comunità produce effetti nell'ordinamento comunitario, ponendo agli stati membri ed alle istituzioni della comunità europea l'obbligo di attuarne le disposizioni.

Anche a proposito degli accordi della comunità si pone il problema dell'invocabilità delle stesse disposizioni da parte dei singoli; la corte non ha ancora avuto occasione di precisare se da un accordo possano derivare obblighi per persone fisiche o giuridiche. L'effetto diretto viene ricollegato dalla Corte all'accordo e viene configurato come un aspetto della sua interpretazione. La corte ha prospettato che la disposizione di un accordo sia invocabile dai singoli nella Comunità e non invece nello Stato Terzo parte dell'accordo.

In molti ordinamenti gli effetti diretti di un accordo sono subordinati all'emanazione di una normativa specifica e che inoltre i giudici dello stato terzo potrebbero dare una soluzione restrittiva circa l'invocabilità delle sue disposizioni ; l'assenza di reciprocità deriverebbe solo da una mancanza di rispetto degli obblighi posti dall'accordo.

Alcuni accordi conclusi dalla Comunità prevedono procedimenti per la produzione di norme giuridiche, anche gli atti così prodotti i cui effetti derivano dall'accordo sono efficaci nell'ordinamento comunitario.

Il fatto che gli accordi vincolanti la comunità producono effetti nell'ordinamento comunitario in forza dell'art 300 del trattato CE implica che gli atti normativi comunitari debbano conformarsi a tali accordi; un atto normativo che non rispetti gli obblighi posti da un accordo deve quindi ritenersi illegittimo.


La rilevanza del diritto internazionale generale


L'art 307 impone un limite all'attività normativa comunitaria.

Nonostante nel trattato manchino riferimenti a fonti di diritto internazionale diverse dagli accordi è però logico ritenere che per questi valgano principi similari. Nei rapporti fra stati membri, le norme di diritto internazionale generale che non abbiano carattere cogente sono derogabili a mezzo di accordi, e quindi in base al Trattato CE.

Nel caso in cui si tratti di obblighi posti da una norma di diritto internazionale generale nei confronti di Stati Terzi, si configura un limite alla legittimità degli atti normativi comunitari.







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