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ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE DELLO STATO

diritto



ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE DELLO STATO

L'organizzazione costituzionale dello stato è la parte centrale della seconda parte della Costituzione: è l'elemento funzionale alla prima parte della costituzione, passibile di revisione entro determinati limiti.

Sono presenti tutti gli organi costituzionali ovvero tutti quegli organi di vertice che concorrono a determinare l'indirizzo politico-istituzionale dell'intero ordinamento. Svolgono funzioni costituzionali che controbilanciano le funzioni di altri poteri pubblici.

Forma di governo determinata da GOVERNO e PARLAMENTO ed è garantita dal PRESIDENTE 737d32h DELLA REPUBBLICA. CORTE COSTITUZIONALE. La MAGISTRATURA svolge invece una funzione di garanzia all'esercizio dei diritti fondamentali. Altri organi a RILEVANZA COSTITUZIONALE o ausiliari, svolgono funzioni costituzionali ma non concorrono a garantire le funzioni costituzionali di vertice e sono: consiglio di Stato, corte dei Conti o taluni organi che concorrono in alcune funzioni fondamentali come il CNEL. Il CSM rispetto alla Magistratura nel suo complesso non è organo costituzionale.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO 29/1993

L'adesione politica comporta il venir meno dell'imparzialità. Il dirigente amministrativo è sensibile alla logica di appartenenza e quindi nell'esercizio delle proprie funzioni si ritroverebbe a privilegiare colui che appartiene allo stesso schieramento e a nulla valgono le situazioni di controllo che si legano all'applicazione concreta della regola. Il controllo interno di gestione è infatti una logica che opera all'interno di una direttrice di stampo aziendalista e che non si può trasferire in ambito amministrativo, o per la realizzazione di un interesse pubblico.



Il potere si svolge su una serie di relazioni governo-parlamento basate sulla fiducia; il soggetto che sovrintende a questo meccanismo è il Capo dello Stato [non capo dell'esecutivo].

Nell'elezione del capo dello stato vi concorrono le maggioranze e le minoranze, salvo poi derogare dopo molti tentativi, per non bloccare la costituzione di un organo così importante.

E' neutrale: distante dal sistema politico, super-partes e garante dei rapporti fra le forze politiche. Non ha poteri di indirizzo politico ed è un organo normalmente sottratto alle responsabilità.


Art.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.


Sotto il profilo delle funzioni che può e deve esercitare è una figura neutra e di garanzia;

la possibilità di essere una figura garante la da, innanzitutto, il sistema e le modalità di selezione del capo dello stato che rientrano nelle fattispecie che vedono il parlamento in seduta comune. E' inoltra l'unica fattispecie in cui il parlamento è aggregato ai delegati ragionali, dunque non è un organo elettivo che si propone nelle stesse forme per l'esercizio di altre funzioni. Esercita SOLO quella funzione.

La Costituzione stabilisce, inoltre, un quorum strutturale ovvero una maggioranza qualificata [maggioranza dei 2/3 dei COMPONENTI]. Logica della maggioranza qualificata è ravvisabile nella riforma della Costituzione ed è una logica utilizzata per l'elezione degli organi di garanzia. Nell'elezione del capo dello stato vi concorrono maggioranze e minoranze, in quanto essendo potere neutro deve essere ben visto sia delle maggioranze che dalle minoranze, salvo poi a derogare dopo più tentativi.

Non ha poteri politici ed è un organo sottratto alle responsabilità. Non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. Non IRRESPONSABILE ma non responsabile.

Si assiste alla TRASLAZIONE DELLA RESPONSABILITA' attraverso l'istituto della

CONTROFIRMA MINISTERIALE: atti che si pongono in essere devono essere passibili di responsabilità, traslazione della responsabilità, o al presidente del consiglio o al ministro competente e/o proponente, onde evitare che il capo dello stato sia condizionato o condizionabile.

Le uniche due responsabilità del capo dello Stato sono :

  • attentato alla Costituzione
  • alto tradimento

Per quanto concerne l'alto tradimento è ravvisabile quando il capo dello Stato stabilisce rapporti con stati stranieri comunicando qualcosa che metta in forse la sicurezza del proprio stato.

L'attentato alla Costituzione è più ampia come nozione, benché non siano indicate le fattispecie, sono ovviamente rintracciabili nell'esercizio delle sue funzioni costituzionali. [Esempio: nomina dei 5 giudici costituzionali; la costituzione non prevede una potere sostitutivo a tali funzioni qualora il capo dello stato non li nomini crea una sospensione nel funzionamento di un organo costituzionale].

Sotto il profilo dell'organizzazione costituzionale è un ORGANO COSTITUZIONALE.

TIPOLOGIA DELL'ORGANO: MONOCRATICO; unico organo di vertice monocratico, super-partes e neutro.

FUNZIONI: essendo un organo neutro le sue funzioni non sono prevalentemente di tipo presidenziale, sue proprie, svolge un ruolo di collegamento con gli altri organi costituzionali (salvo pochissimi casi: potere di grazia, nomina dei giudici costituzionali, nomina dei senatori a vita) con i quali comunica:

sotto il profilo della costituzione dell'organo: attraverso la nomina e ciò accade nei riguardi della corte costituzionale;

sotto il profilo della presidenza dell'organo: attraverso la presidenza del CSM;

rispetto al governo: ha un potere di nomina non esercitabile pienamente in quanto condizionato da una serie di eventi di natura elettorale, ad esempio quando nomina il PRIMO MINISTRO.

La situazione più delicata viene a crearsi quando può accadere quando la nomina del Primo Ministro avviene durante la legislatura. In tal caso spetta al Capo dello Stato, previe consultazioni, valutare la possibilità della prosecuzione della legislatura attraverso la valutazione dell'esistenza o meno di una maggioranza parlamentare. Ha inoltre potere di veto sulla composizione del governo rispetto ai componenti non graditi sul profilo morale e culturale.

rispetto al parlamento:  attraverso la promulgazione delle leggi (atto presidenziale sia dal punto di vista formale che sostanziale);

In questo dialogo con il parlamento il Presidente della Repubblica è dotato del potere di rinvio: a sua discrezione può esercitare una sorte di sospensiva della funzione legislativa attraverso l'istituto della rinuncia alla promulgazione, quando rinvia una delibera legislativa alle camere sottolinea gli aspetti di quella delibera che configgono con talune disposizioni costituzionali, ciò però non costringe le camere a modificare la disposizione in virtù delle raccomandazioni giunte dal capo dello stato.

Dialoga

  1. con la Corte Costituzionale: nel momento costitutivo;
  2. con le forze politiche parlamentari: quando si compone il governo, con l'autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge, con l'emanazione di decreti e regolamenti, con la promulgazione delle leggi e con la nomina dei cinque senatori a vita;
  3. con la Magistratura: essendo uno dei tre membri di diritto dell'organo di alto governo della magistratura (procuratore generale e presidente della Cassazione, presidente del CSM, carica formale perché delega il vice presidente eletto).

SINTESI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

organo monocratico, super partes e perciò neutrale

attività di collegamento agli organi costituzionali, attività di garanzia e controllo, di rappresentanza

Requisiti dell'eleggibilità [cittadino italiano - 50 anni - godimento diritti civili e politici]

Incompatibilità con ogni altra carica

Dovere di fedeltà parte dall'atto di giuramento alle Camere nel momento in cui si insedia.

Durata della carica: 7 anni

Cause di decadenza: cessazione alla fine del mandato, eventuali dimissioni, infermità permanente, attentato alla Costituzione o alto tradimento

Responsabilità personale: sospensione della procedibilità penale per la durata del mandato;


Art.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.


Prerogative: INSINDACABILITA' E DOTAZIONE PATRIMONIALE PERSONALE.

Tipologie di poteri:

o    Potere di controllo: esercitabile nei riguardi delle leggi attraverso il rinvio;

o    Potere di garanzia: presiede CSM;

o    Potere di influenza: attraverso l'invio di messaggi alle camere;

o    Potere di intermediazione politica: si manifestano nell'esercizio del potere di nomina del Presidente del Consiglio e di fronte a crisi di governative;

o    Potere di costituzione degli organi costituzionali: potere di nomina che ha su Corte Costituzionale, dei cinque senatori a vita

o    Potere di convocazione in via straordinaria delle camere, di scioglimento delle camere previe valutazioni dei presidenti delle Camere, di indizione di tutti i tipi di referendum, in particolare il referendum abrogativo;

o    Potere di ratifica dei trattati internazionali;

o    Potere di grazia e di commutazione delle pene;







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