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Lavoro parasubordinato - Lavoro a progetto

diritto



Lavoro parasubordinato

La collaborazione nell’attività produttiva che si realizza attraverso forme di lavoro autonomo caratterizzate dalla natura prevalentemente personale della prestazione, dalla continuatività e dalla coordinazione è stata tradizionalmente inquadrata dalla dottrina e dalla giurisprudenza nella c.d. parasubordinazione. I lavoratori parasubordinati sono caratterizzati dal fatto di trovarsi, rispetto ai committenti in una condizione di dipendenza socio-economica analoga a quella dei lavoratori subordinati. Per tale motivo, nell’ottica di fornire ai lavoratori parasubordinati una tutela minimale, il legislatore ha esteso ad essi alcuni istituti propri del lavoro subordinato, primo tra i quali il processo del lavoro. La n. 533/73 (riforma del processo del lavoro) ha esteso la disciplina delle controversie individuali di lavoro anche ai "rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato" (art. 409 c.p.c).

Gli elementi essenziali del lavoro parasubordinato previsti dall’art. 409 c.p.c. sono, pertanto, la continuità della prestazione, nonché la natura coordinata e prevalentemente personale di essa.


  • continuità, nel senso che esso - se pure eventualmente fondato su più contratti - deve avere stabilità e durata nel tempo (restano escluse le prestazioni uniche ed occasionali);
  • coordinazione, che comporta l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal datore, il collegamento con i fini da questo perseguiti e - compatibilmente con l'autonomia professionale del lavoratore - la sottoposizione all'ingerenza ed alle direttive del datore stesso;

personalità della prestazione, che deve prevalere sull'aspetto imprenditoriale, il carattere prevalentemente personale della prestazione si deve intendere non solo sotto il profilo quantitativo, cioè come prevalenza rispetto alla prestazione di eventuali collaboratori o dipendenti, ma anche qualitativo e cioè con riferimento al rilievo della prestazione personale nella gestione della propria organizzazione.



Lavoro a progetto L’esigenza di una disciplina più organica delle prestazioni rientranti nel fenomeno della parasubordinazione si è tradotta nella previsione, da parte del D.Lgs. 276/2003,di una nuova tipologia contrattuale, il lavoro a progetto a cui devono essere ricondotti tu 636h72g tti i rapporti ex art. 409 c.p.c. L’obiettivo perseguito è duplice:

evitare l’utilizzazione delle collaborazione coordinate e continuative in funzione elusiva e frodatoria della normativa a tutela del lavoro subordinato;    - estendere alcune tutele fondamentali (maternità, malattia ed infortunio, sicurezza del lavoro) ai collaboratori coordinati e continuativi.

Nel rapporto di lavoro a progetto il lavoratore assume l’obbligo di eseguire prestazioni di lavoro riconducibili alla realizzazione di uno o più progetti specifici, o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente ed indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. L’individuazione da parte del committente di uno o più progetti specifici, o programmi di lavoro o fasi di esso, è essenziale: se nel contratto manca questo riferimento, il giudice può considerare il contratto di lavoro a progetto una forma di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione dell’accordo.

Progetto: attività funzionalmente collegata a un certo risultato che può essere connessa all’attività principale o accessoria dell’impresa;


Programma: attività connessa a un risultato solo parziale che dovrà essere poi integrato da altre lavorazioni per ottenere un risultato finale completo.


Le collaborazioni coordinate e continuative non ancorate ad un progetto, ad un programma o fase di esso, non tramontano definitivamente, ma restano applicabili per alcune categorie espressamente citate dalla legge:

le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;

i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati con la P.A.; nell’ambito delle associazioni sportiva dilettantistiche; con i componenti degli organi di amministrazione e controllo di società; con i pensionati di vecchiaia.

Non riconducibili al lavoro a progetto sono anche le prestazioni occasionali di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e con un compenso lordo non superiore a 5 mila euro.    Forma e contenuti del contratto: il contratto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare, ai fini della prova (ad probationem e non ad substantiam, ne deriva che in difetto non si verifica né nullità né tantomeno conversione in rapporto di lavoro subordinato, per cui il contratto a progetto rimane valido), i seguenti elementi:

durata della prestazione di lavoro: può essere determinata (indicata specificamente) o determinabile in quanto il rapporto dura finché non sia stato realizzato il progetto, il programma o la fase di lavoro;

individuazione e descrizione del progetto o programma di lavoro, o fase di esso;

corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese;

forme di coordinamento tra lavoratore a progetto e committente sull'esecuzione (quindi, anche la previsione di un orario di lavoro, quando sia necessario per il conseguimento dell’obiettivo contrattualmente individuato) della prestazione lavorativa, che in ogni caso non potranno essere tali da pregiudicare l’autonomia del collaboratore;

eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto (oltre a quelle previste in applicazione delle norme relative all'igiene e sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro).


Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del contratto.


Il D.Lgs. 276/2003 prevede una maggior tutela, rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative, del lavoratore in caso di malattia, infortunio e gravidanza:

la malattia e l'infortunio del lavoratore comportano solo la sospensione (senza erogazione del corrispettivo) del rapporto che però non è prorogato e cessa alla scadenza indicata nel contratto o alla fine del progetto, programma o fase di lavoro. Il committente può comunque recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto (quando determinata) ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile.

la gravidanza comporta la sospensione del rapporto e la proroga dello stesso per 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

Sono stati inoltre previsti a favore del lavoratore:

facoltà di svolgere la propria attività per più committenti (salvo diversa previsione del contratto individuale). Permane però l’obbligo di fedeltà e riservatezza, pertanto il collaboratore non po’ svolgere la sua attività in concorrenza con i committenti; inoltre non può diffondere notizie relative all’attività svolta dal committente né arrecarvi un pregiudizio;

diritto a essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del lavoro a progetto.


Pare, infine, opportuno ricordare che il D.Lgs. 276 del 2003 ha confermato l’applicabilità delle norme in materia di processo del lavoro nonché degli istituti dell’invalidità delle rinunzie e delle transazioni (art. 2113 c.c.) e dell’art. 429 c.p.c. che prevede per i crediti da lavoro, in caso di condanna del datore di lavoro, il risarcimento del danno da svalutazione monetaria ed il pagamento degli interessi di mora sulle somme rivalutate. Costituzione e svolgimento del rapporto

Anche per questa fattispecie trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’art. 1, L. 296/2006 (comunicazione ai Centri per l’impiego entro il giorno antecedente a quello d’instaurazione mediante documentazione recante data certa di trasmissione).

Adempimenti del datore di lavoro

All’atto di costituzione del rapporto il datore deve:

  1. comunicare l’assunzione al Centro per l’impiego, utilizzando il modello C/ASS o analoga modulistica recante data certa di trasmissione in uso presso i centri per l’impiego;
  2. inviare denuncia nominativa all’INAIL;
  3. iscrivere il lavoratore sul libro matricola (la cui tenuta è obbligatoria solo per i collaboratori soggetti all’assicurazione antinfortunistica);
  4. predisporre il libro o i fogli paga sui quali indicare le retribuzioni erogate (la cui tenuta è prevista solo per i collaboratori soggetti all’assicurazione antinfortunistica).

Con nota del 2 gennaio 2001 il Ministero del lavoro ha chiarito l’obbligo di tenuta dei libri obbligatori in vigore per i lavoratori subordinati ad eccezione del libro presenze.

L’obbligo assicurativo

Il committente ha l’obbligo di assicurare il lavoratore parasubordinato, qualora svolga attività c.d. protette, presso l’INAIL; il carico derivante dall’applicazione del premio sarà distribuito per 2/3 sul committente e per 1/3 sul collaboratore.

Contribuzione obbligatoria

Come stabilito dalla L. 335/1995 i lavoratori parasubordinati hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata lavoratori autonomi istituita presso l’INPS. L’onere di tale adempimento grava sul collaboratore. Con la legge finanziaria per il 2008, sono state stabilite nuove aliquote contributive per i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata:

la prima, destinata a tutti coloro che non risultino assicurati a forme pensionistiche obbligatorie, oltre alla gestione separata, è pari al 24,50% (24% per invalidità, vecchiaia e superstiti, più l’aliquota aggiuntiva dello 0,50% per l’indennità di malattia, maternità e per gli assegni per il nucleo familiare);

la seconda, del 17%, per tutti i rimanenti soggetti iscritti alla gestione separata, siano essi lavoratori già pensionati oppure già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie.


La ripartizione dell’onere contributivo è confermata nella misura di 1/3 per il collaboratore e 2/3 per il committente. E’ data la possibilità agli assicurati di riscattare 5anni di collaborazioni coordinate e continuative, precedenti l’inizio dell’assicurazione. Il riscatto viene pagato in base all’aliquota contributiva vigente al momento della domanda ed è a completo carico del lavoratore.

Il contributo alla Gestione separata va versato all’INPS con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo alla corresponsione dei compensi. A partire dal 2005 i sostituti d’imposta tenuti al rilascio dei modelli CUD, hanno l’obbligo di trasmettere in via telematica all’INPS  i dati retributivi e contributivi per mezzo del modello EMENS.

Prestazioni previdenziali

Ai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata INPS, soggetti all'aliquota contributiva del 24,50% e che non sono iscritti in altre gestioni pensionistiche, sono riconosciuti l’indennità di maternità, l’indennità di malattia e l’assegno per il nucleo familiare.

Indennità di maternità: alle madri lavoratrici, iscritte alla gestione separata dell’Inps, spetta un’indennità di maternità per i 2 mesi antecedenti la data del parto ed i 3 mesi successivi alla stessa data. Per il diritto all’indennità di maternità è necessario che risultino accreditate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti il periodo di maternità. L’indennità di maternità spetta anche in caso di adozione o affidamento, nel caso in cui il bambino sia nato morto o sia deceduto dopo il parto o qualora ci sia una interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione.
E’ prevista anche una indennità di paternità. Infatti, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, il lavoratore padre iscritto alla gestione separata dell’Inps ha diritto all’indennità di paternità per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto o del periodo residuo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice.
L’indennità spetta, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile comprese le festività, nella misura dell’80% di 1/365 del reddito derivante da collaborazione coordinata e continuativa o derivante da lavoro libero professionale prodotto nei 12 mesi precedenti l’astensione per maternità. La stessa è corrisposta dall’Inps a domanda (Mod. MAT/GEST.SEP) dell’interessato corredata dalla certificazione richiesta.

Congedo parentale: a decorrere dal 1° gennaio 2007 per i lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata, con esclusione dei soggetti titolari di pensione o iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, che abbiano titolo all’indennità di maternità, per gli eventi intervenuti dalla medesima data, di un congedo parentale, limitatamente ad un periodo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.

Assegno per il nucleo familiare: gli iscritti alla gestione separata è estesa la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare prevista per i lavoratori dipendenti. L’assegno viene corrisposto dall’Inps dietro presentazione di apposita domanda dell’interessato. La domanda deve essere presentata con il modello ANF/GEST. SEP.

La malattia: a decorrere dal 1° gennaio 2007, per i lavoratori a progetto e per le altre categorie assimilate, iscritti alla gestione separata e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la corresponsione di un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’ INPS entro il limite massimo pari ad 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro; in ogni caso la stessa potrà coprire una durata non inferiore a 20 giorni nel corso dell’anno solare, con esclusione delle malattie aventi durata inferiore a 4 giorni. I lavoratori saranno soggetti, sia per quanto riguarda la presentazione delle certificazioni che per la reperibilità nelle fasce alle stesse regole previste per le altre categorie di lavoratori. Per la predetta prestazione si devono applicare i requisiti contributivi e reddituale previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura di detta prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità di degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente.

Indennità di malattia a seguito di ricovero ospedaliero: per beneficiare di tale indennità è richiesto di:

non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né essere pensionati;

essere iscritti alla gestione separata con il pagamento del contributo addizionale dello 0,50%;

far valere almeno 3 mensilità contributive accreditate nei 12 mesi precedenti la data d’inizio della degenza ospedaliera.

Il requisito reddituale richiesto è quello di possedere , nell’anno precedente, un reddito individuale non superiore al 70% del massimale contributivo.

L’indennità spetta per ogni giorno di degenza e viene corrisposta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare nella misura calcolata dividendo per 365 il massimale contributivo e moltiplicando il risultato per le seguenti percentuali:

8% quando il soggetto può far valere, nei 12 mesi precedenti la data d’inizio della degenza ospedaliera, da 3  a 4 contributi mensili accreditati anche se non continuativi;

12% quando il soggetto può far valere, nei 12 mesi precedenti la data d’inizio della degenza ospedaliera, da 5 a 8 contributi mensili accreditati anche se non continuativi;

16% quando il soggetto può far valere, nei 12 mesi precedenti la data d’inizio della degenza ospedaliera, da 9 a 12 contributi mensili accreditati anche se non continuativi.


Il trattamento fiscale

Dal 1° gennaio 2001 il reddito derivante da tale forma di lavoro è stato in tutto e per tutto assimilato a quello da lavoro dipendente.

Parimenti è insorto in capo al sostituto d’imposta l’obbligo di effettuare il conguaglio d’imposta, entro il mese di febbraio, per tutte le somme corrisposte dal 1°gennaio al 12 gennaio dell’anno successivo, ancorché in occasione della fine del rapporto, se precedente.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato, in ordine al regime fiscale delle collaborazioni co.co., che:

  1. non concorrono alla formazione del reddito da assoggettare a tassazione da parte del sostituto d’imposta, i contributi previdenziali versati alla gestione separata ed i premi assicurativi INAIL (per la quota a carico del lavoratore);
  2. sono applicabili i regimi fiscali delle trasferte, stock-option e le erogazioni liberali fino a € 258,23;
  3. la certificazione CUD dovrà essere consegnata al lavoratore con le stesse modalità previste per i lavoratori dipendenti.

La cessazione del rapporto

Il rapporto può cessare per:

  • scadenza termine
  • realizzazione del progetto o programma anche prima della scadenza
  • malattia o infortunio che proseguono oltre i termini
  • giusta causa
  • recesso delle parti nel rispetto del preavviso disciplinato dal contratto

Qualunque sia la causa il committente è tenuto a:

operare il conguaglio d’imposta in occasione dell’ultima erogazione;

comunicare la cessazione del rapporto assicurativo all’INAIL;

annotare la cessazione sul libro matricola.



Lavoro occasionale

Nel nostro ordinamento possono essere distinte diverse forme di lavoro occasionale. Antitutto vi sono le collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 (definite anche come mini co.co.co.). Rientrano in tale tipologia le attività di lavoro autonomo svolte sotto forma di collaborazioni coordinate ma senza la necessaria riconduzione ad un progetto, programma o fase di esso.
Tali collaborazioni debbono svolgersi, nel corso del medesimo anno solare e con il medesimo committente, per una durata non superiore a 30 giorni e con un ammontare di compenso che non superi i 5.000 euro. Gli adempimenti previsti per le c.d. «mini co.co.co.» sono i medesimi di un rapporto di lavoro a progetto. Pertanto, da un lato, il lavoratore è tenuto all'iscrizione presso la gestione separata Inps e, dall'altro, il committente è onerato di taluni adempimenti quali l'effettuazione della comunicazione del rapporto al centro per l'impiego nonché procedere all'iscrizione del rapporto nei libri obbligatori. Per quanto concerne l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché la D.N.A, questi sono confermati anche dalla circolare Inail 18 marzo 2004, n. 22 con riferimento alle nuove collaborazioni, incluse quelle di cui all'art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 (resta inteso che tale obbligo sussiste ove il lavoratore sia effettivamente esposto ai rischi legati alle attività protette previste dall'articolo 1 del testo unico, D.P.R. n. 1124/1965 - o se, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvale, non in via occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti).

Vanno invece distinte dalle mini co.co.co, le prestazioni lavorative riconducibili alla fattispecie del contratto d'opera disciplinato dall'art. 2222 cod. civ. in quanto svolte, anche in maniera occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione né di collaborazione. In questo caso, mancando sia una forma di coordinamento tra l'attività del lavoratore e quella del committente sia l'inserimento funzionale del lavoratore medesimo nell'organizzazione aziendale, non sussiste alcun obbligo assicurativo INAIL indipendentemente dalla durata della prestazione e dall'importo del compenso stabilito dalle parti (possono invece essere dovuti i contributi all'Inps nel caso in cui il lavoratore abbia superato la soglia dei 5.000 euro di reddito annui e, di conseguenza, abbia l'obbligo di iscrizione alla gestione separata).
Infine, nel nostro ordinamento vi è un ulteriore rapporto denominato occasionale, ossia quello inerente prestazioni di tipo accessorio di cui agli artt. 70 e segg. D.Lgs. n. 276/2003. La legge disciplina tanto le tipologie di attività che possono essere rese nella modalità accessoria (ad es. piccoli lavori domestici) nonché i soggetti che possono rendere tali prestazioni rese senza vincolo di subordinazione (soggetti a rischio di esclusione sociale, non entrati ancora nel mondo del lavoro, ovvero che sono in procinto di uscirne).
La caratteristica peculiare del lavoro accessorio è il pagamento del lavoratore attraverso dei buoni del valore di 10,00 euro ciascuno. Tale istituto è in fase di limitata applicazione sperimentale in alcune province. In linea generale, il lavoro accessorio non comporta alcun onere aggiuntivo nei confronti dell'utilizzatore della prestazione lavorativa.
I contributi INPS e INAIL, pari rispettivamente al 13% e al 7% del valore nominale del buono, vengono versati dal concessionario gestore dei buoni. Diverso è, invece, il discorso con riferimento alle imprese familiari in quanto per esse trova applicazione la normale disciplina contributiva ed assicurativa del lavoro subordinato (come espressamente specificato nell'art. 72 comma 4-bis D.Lgs. n. 276/2003).





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