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LE LEGGI
(dal 494 a.C. al 643 d.C.)
LEGES SACRATE (494 a.C.)
liberazione dai debiti;
creazione dei Tribuni della Plebe, inviolabili, godevano di 3 diritti:
a) IUS AUXILI: potevano aiutare un plebeo in difficoltà;
b) IUS COERCITIONIS: potevano far rispettare le leggi favorevoli alla plebe;
c) IUS INTERCESSIONIS: diritto di veto.
LEX PUBLILIA (471 a.C.)
Vengono istituiti i Comizi Tributi (assemblee della plebe).
LEGES DUODECIM TABULAE (451-449 a.C.)
E' il primo codice di leggi scritte. Fu compilato dai Decemviri Legibus Scribundi. Era basato sul principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.
LEGES VALERIAE ORATIAE (449 a.C.)
Stabiliscono che i Plebisciti (le deliberazioni dei Comizi Tributi) hanno valore legislativo esclusivamente per la plebe.
LEX CANULEIA (445 a.C.)
Promulgata dal tribuno Canuleio.
IUS CONNUBI: riconosce la validità giuridica del matrimonio tra patrizi e plebei;
creava i tribuni militari con potestà consolare, perciò anche un plebeo sarebbe potuto diventare un console.
LEX PUBLILIA (339 a.C.)
Stabilisce che le deliberazioni dei Comizi Tributi (Plebisciti) valgono per la totalità della popolazione salvo sanzione del Senato.
LEGES LICINIAE SEXTIAE (336 a.C.)
Promulgate dai due tribuni della plebe Licinio Stolone e Sestio Laterano, sancivano che:
nessun cittadino poteva possedere più di 500 iugeri di agro pubblico;
era permesso ai plebei l'accesso a tutte le cariche tranne quella religiosa.
PETELEIA PAPIRIA (326 a.C.)
E' un provvedimento che vieta di fare schiavo o di vendere il debitore insolvente.
LEX UGULNIA (300 a.C.)
Concedeva il sacerdozio anche ai plebei.
LEX ORTENSIA (287 a.C.)
Promulgata dai due dittatori plebei Publilio Filone e Quinto Ortensio, rendeva i Plebisciti validi per tutto il popolo romano senza possibilità di alcuna sanzione da parte del Senato.
LEX PROVINCIAE
Costituzione particolare per ogni provincia.
LEX AGRARIA (133 a.C.)
Fatta promulgare da Tiberio Gracco.
Proibiva a ciascun cittadino di conservare più di 500 iugeri dell'agro pubblico;
stabiliva che le terre riprese dallo Stato fossero ridistribuite fra i cittadini più poveri.
Mirava a:
a) risollevare le sorti dell'agricoltura italiana;
b) riformare la classe dei piccoli proprietari;
c) allontanare dalla città una grande massa di disoccupati;
d) liberare dalla miseria buona parte dei poveri.
LEX FRUMENTARIA (123 a.C.)
Fatta promulgare da Caio Gracco. Assicurava ai nullatenenti delle distribuzioni semigratuite di frumento.
RIFORMA DELL'ESERCITO (104 a.C.)
Istituita da Caio Mario. Ammetteva nell'esercito proletari volontari che ricevevano uno stipendio. Così l'esercito nazionale divenne esercito di mestiere.
Mario fu costretto ad attuarla in seguito alla scomparsa della classe dei piccoli proprietari, principale fonte di reclutamento dell'esercito romano.
LEX APULEIA DE MAIESTATE (100 a.C.)
La prima è stata emanata da Apuleio e stabiliva che chiunque avesse leso la maestà del popolo romano avrebbe potuto subire delle pene (ad es. l'esilio).
LEX IULIA DE CIVITATE (90 a.C.)
Fu emanata da Lucio Giulio Cesare e dava la cittadinanza romana a tutti i confederati.
LEX PLAUTIA PAPIRIA (89 a.C.)
La cittadinanza romana viene concessa a tutti i confederati che si recassero a Roma entro 60 giorni.
LEX POMPEIA (88 a.C.)
Viene concesso lo IUS LATII alla Gallia Transalpina.
LEX SULPICIA (87 a.C.)
Emanata da Cinna, distribuiva gli Italici in 36 tribù.
LEGES CORNELIAE (82 a.C.)
Riforma di Silla.
Portò il numero dei senatori da 300 a 600, con carica vitalizia;
stabilì che le proposte presentate ai Comizi dovevano ottenere la preventiva approvazione del Senato;
stabilì che le giurie penali fossero formate solo ed esclusivamente da senatori;
lasciò ai tribuni solo lo IUS INTERCESSIONIS (diritto di veto);
separò il potere civile da quello militare.
LEX GABINIA (67 a.C.)
Il tribuno Aulo Gabinio conferì a Pompeo il comando supremo nella lotta contro i pirati che infestavano il Mar Mediterraneo.
LEX MANILIA (66 a.C.)
Il tribuno C. Manlio conferì a Pompeo il comando della guerra mitridatica.
LEX TRIBUNICIA (52 a.C.)
Promulgata da Cesare, conserva la richiesta di candidatura a qualche magistratura da parte di una persona assente (PETITIO ABSENTIS).
LEX IULIA MUNICIPALIS (45 a.C.)
Stabilì che i municipi avevano gli stessi diritti di Roma.
LEX DE URBE AUGENDA (45 a.C.)
Promulgata da Giulio Cesare, riguardava il rinnovamento edilizio di Roma.
LEX MAIESTATIS LESAE (31 d.C.)
Apertura dei tribunali di lesa maestà da parte di Seiano, sotto Tiberio. Emanavano condanne a morte ed alla confisca dei beni a carico di chiunque non avesse portato rispetto alla persona del sovrano.
LEX DE IMPERIO VESPASIANI (69 d.C.)
Emessa da Vespasiano, conferiva all'imperatore l'autorizzazione a compiere qualsiasi atto che si fosse mostrato utile per il progresso e per la tutela dello Stato.
ISTITUZIONI ALIMENTARI (96-98 d.C.)
Ideate e attuate prima da Nerva, poi anche da Traiano. Sancì che:
gli agricoltori potevano ottenere in prestito il denaro necessario per operare trasformazioni e miglioramenti fondiari;
i genitori poveri potevano allevare i propri figli contando sugli interessi derivanti dalle somme prestate agli agricoltori.
EDITTO PERPETUO (137-138 d.C.)
Promulgato da Adriano, conteneva gli editti di pretori, edili e proconsoli.
COSTITUTIO ANTONINIANA (212 d.C.)
Concedeva la cittadinanza romana alla totalità degli abitanti liberi dell'impero.
EDITTO DEI PREZZI (301 d.C.)
Provvedimento preso da Diocleziano. Venivano fissati i prezzi di circa 1000 merci per tutto l'impero. Fu abrogato l'anno successivo in quanto determinò la scomparsa dei prodotti dai mercati, l'aumento dei prezzi e lo sviluppo del mercato nero.
EDITTO DI TOLLERANZA (313 d.C.)
Promulgato da Costantino, prevedeva la libertà religiosa per tutti, non solo per i Cristiani.
CONCILIO DI NICEA (325 d.C.)
E' stato convocato da Costantino. Dichiarata ortodossa la dottrina riguardante il dogma della divinità di Cristo.
EDITTO DI TESSALONICA (380 d.C.)
Emanato da Teodosio, proclamava il Cristianesimo la religione ufficiale dello Stato e riconosceva la sua supremazia sulla chiesa universale.
EDITTO DI TEODORICO
Manteneva in vigore il diritto barbarico (mitigato con i principi della giurisprudenza romana) per gli Ostrogoti, il diritto romano per i Latini.
EDITTO DI GIUSTINO (524 d.C.)
Editto di persecuzione contro gli Ariani.
CORPUS IURIS CIVILIS (528-529 d.C.)
Venne emanato da Giustiniano, era un codice di 12 libri, in cui la commissione presieduta da Triboniano raccolse tutte le leggi da Adriano in poi.
PRAMMATICA SANZIONE (554 d.C.)
Estese anche in Italia il CORPUS IURIS CIVILIS. Comportò il ritorno dell'impero sotto un'unica legge.
EDITTO DI ROTARI (643 d.C.)
Disuguaglianza sociale fra le classi degli arimanni (guerrieri), aldii (semiliberi) e schiavi;
fissava pene diverse in base alla classe a cui apparteneva il colpevole.
inviolabilità del domicilio;
protezione dell'individuo e dei suoi averi;
la faida (diritto di vendetta) era sostituita dal guidrigildo (indennità pecuniaria).
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