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LA costituzione della societa' per azioni

diritto



LA costituzione della societa' per azioni


2) La stipulazione dell'atto costitutivo

A pena di nullità della società, l'atto costitutivo deve avere la forma dell'atto pubblico.

Modi di stipulazione dell'atto costitutivo.

Il codice prevede 2 metodi per stipulare l'atto costitutivo: la formazione simultanea e la costituzione pe 757i82h r pubblica sottoscrizione.

Pubblica sottoscrizione: i promotori dell'iniziativa redigono e rendono pubblico un programma in cui vi sono le caratteristiche principali della società che si vuole costituire; chi intende aderire all'iniziativa sottoscrive le azioni e versa i tre decimi del conferimento in denaro; successivamente i promotori convocano l'assemblea dei sottoscrittori, in cui gli intervenuti stipulano l'atto costitutivo.

Formazione simultanea: la stipulazione avviene davanti a un notaio con la presenza di tutti i soci fondatori. A questo metodo si ricorre anche quando i fondatori vogliono rivolgersi al mercato finanziario, collocando le azioni nel pubblico dei risparmiatori. Al mercato finanziario si ricorre dopo la costituzione della società, usando l'intermediazione di un consorzio di collocamento formato da istituti bancari.

Il contenuto dell'atto costitutivo.

a) Il nome, la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, il n° delle azioni sottoscritte da ognuno.

b) La denominazione della società, la sede sociale e le eventuali sedi secondarie. La denominazione non deve avere il nome dei soci (se si vuole si), ma è obbligatorio che abbia la sigla della società: s.p.a..



c) L'oggetto sociale, cioè l'attività economica che la società deve svolgere. Le spa possono svolgere sia attività commerciali che non. Solo se le svolgono sono assoggettate al fallimento e alle altre procedure concorsuali. L'oggetto sociale, delimitando il settore di attività della società, delimita anche il rischio che gli azionisti assumono entrando in società.

d) L'ammontare del capitale sottoscritto (quello che si impegnano a effettuare) e versato (conferimento effettuato).

e) Il valore nominale e il n° delle azioni e se queste sono nominative o al portatore.

f) Il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura (immobili, macchinari, brevetti, aziende.). I conferimenti devono essere in denaro se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il loro valore e i criteri di valutazione eseguiti; la relazione deve essere allegata all'atto costitutivo, deve anche essere controllata nei 6 mesi successivi alla costituzione da amministratori e sindaci. Se la stima di quest'ultimi è eccessiva, bisogna ridurre proporzionalmente il cap. sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Il socio può però versare la differenza in denaro o recedere dalla società.

g) Le regole secondo le quali gli utili devono essere ripartiti. L'assemblea è libera di decidere se e in che misura distribuire gli utili ai soci se l'atto costitutivo non dispone nulla.

h) La misura della partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori e ai soci fondatori.

i) Il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società.

l) Il numero dei componenti del collegio sindacale.

m) La durata della società.

n) L'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Lo statuto.

Assieme all'atto costitutivo può essere redatto lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società: anche se redatto in un atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato.




3) Altri adempimenti

a) Il capitale sociale deve essere sottoscritto per intero (se nell'atto costitutivo è indicato un cap. di 1 miliardo, la società non si può costituire se i soci versano solo 900 milioni);

b) Almeno i tre decimi dei conferimenti in denaro devono essere versati prima della stipulazione dell'atto costitutivo presso una banca.Gli amministratori possono chiedere ai soci il versamento dei decimi rimanenti: se il socio non adempie a questa richiesta, gli amministratori possono far vendere le sue azioni a suo rischio e per suo conto; se la vendita non può aver luogo, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio moroso.

c) Alcune volte, per costituire una spa, bisogna ottenere autorizzazioni amministrative: ad esempio la costituzione di una spa che abbia per oggetto l'attività bancaria deve avere l'autorizzazione della Banca d'Italia.


4) L'omologazione dell'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese

Il notaio che ha redatto l'atto o gli amministratori o i singoli soci debbono depositare l'atto costitutivo presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della società. Inizia così il giudizio di omologazione di competenza del tribunale, che deve verificare che l'atto costitutivo sia regolare. Se il tribunale da un giudizio positivo, ordina con decreto l'iscrizione della società nel registro delle imprese; altrimenti rifiuta l'omologazione della società.

Efficacia dell'iscrizione.

Se la società non è iscritta nel registro delle imprese la spa non viene ad esistenza neppure come società irregolare. Non esiste una spa irregolare.

Prima dell'iscrizione i soci non possono emettere e vendere azioni, né possono godere del beneficio della responsabilità limitata, al punto che le obbligazioni assunte in nome della società sono considerate obbligazioni personali di chi le ha assunte.

La pubblicazione sul Busarl.







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