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IL DIRITTO DEI TRATTATI

diritto



il diritto dei trattati


il diritto dei trattati e la sua codificazione

Da un punto di vista quantitativo la parte di gran lunga preponderante delle regole di diritto internazionale è costituita da regole di natura pattizia o convenzionale.

L'opera di codificazione a riguardo compiuta dalle Nazioni Unite ha avuto inizio in ambito della Commissione del diritto internazionale che dalla sua prima sessione (1949) aveva incluso nell'ordine del giorno dei suoi lavori il diritto dei trattati. Tuttavia la sua attenzione si concentrò su di essi solo a partire dal 1961, adottando in particolare nel '66 un progetto di articoli trasmesso alla assemblea generale.

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con risoluzione del '66 decise di convocare una apposita conferenza diplomatica, la Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto dei trattati, sulla base del progetto elaborato dalla commissione. La conferenza si tenne a Vienna in 2 sessioni dal '68 al '69 adottando con votazione a maggioranza (ampia) il testo di una convenzione sul diritto dei trattati, aperta alla firma immediatamente. Tale convenzione è entrata in vigore nel 1980 con la trentacinquesima ratifica.

Essa si applica unicamente ai trattati conclusi dopo la sua entrata in vigore, non retroattività che non esclude che norme corrispondenti a qielle in essa contenute non siano di per sé già vincolanti nella qualità di norme di diritto internazionale generale consuetudinario, indipendentemente dunque dal fatto che uno stato sia parte della convenzione stessa.




la nozione di trattato

Denominazioni equivalenti: trattato, convenzione, patto, accordo, protocollo, atto, dichiarazione, statuto, carta, scambio di note, scambio di lettere, etc.

E' opportuno distinguere la nozione generale di trattato da quella fissata dalla convenzione di Vienna:

Definizione generale: consiste nella convergenza di manifestazioni di volontà di due o più Stati, ciascuno dei quali consente, nei confronti dell'altro o degli altri, ad osservare come obbligatorie le regole di condotta contenute nel documento scritto o in due o più documenti scritti tra loro connessi.

Definizione della Convenzione di Vienna: accordo internazionale concluso in genere in forma scritta tra stati e regolato dal diritto internazionale, sia esso incorporato in uno strumento unico o in due o più strumenti connessi, qualunque sia la sua denominazione particolare.

Da tale definizione si desume che è possibile addivenire ad accordi non regolati dal diritto internazionale, bensì da un diritto interno (ad esempio uno stato stipula con un altro un normale contratto di diritto privato per prendere in locazione un immobile nel territorio del secondo).

Pacifica in generale la conclusione di un trattato attraverso lo scambio di proposta e accetazione.

Esistono anche trattati cui non è applicabile la citata Convenzione di Vienna. Si tratta dei trattati conclusi tra Stati e altri soggetti del diritto internazionale o tra altri soggetti del diritto internazionale e degli altri accordi stipulati senza la forma scritta.

Per i primi va tenuta presente la convenzione sul diritto dei trattati tra stati e organizzazioni internazionali e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali di Vienna del 1986, confermativa della capacità giuridica internazionale delle organizzazioni interngovernative.

Per quanto attiene invece alla stipulazione di trattati in forma diversa da quella scritta non esiste alcuna norma internazionale che ne vieti la conclusione, ma evidentemente di tratta di ipotesi assolutamente eccezionali per chiare esigenze probative. Anzi una sentenza arbitrale ha dichiarato contrario agli usi internazionali contrarre verbalmente impegni di tale natura e importanza.

La pubblicità del testo non costituisce invece un requisito essenziale perchè si abbia trattato internazionale, nessuna norma lo impone, tranne che in alcuni ordinamenti interni costituzionali in cui si prescrive, a tutela dei diritti degli organi parlamentari e dei cittadini, che il testo dei trattati sia pubblicato in raccolte nazionali ufficiali.

Esiste una procedura di registrazione e di pubblicazione internazionale dei trattati avente catattere esclusivamente pattizio prevista all'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite. Registrazione da presentare presso il segretariato della organizzazione e pubblicato a sua cura. Conseguenza della mancata registrazione è l'impossibilità di invocare il trattato davanti ad un organo delle Nazioni Unite, rimanendo sempre salva la validità e l'efficacia della convenzione non registrata.


la redazione del testo del trattato attraverso negoziati tra stati

Il punto di partenza della formazione di un trattato si ha con l'elaborazione e la redazione del suo testo che in un momento successivo ciascuno stato potrà assumere come vincolante.

Tale fase preparatoria si svolge per lo più, ma non necessariamente, attraverso negoziati o trattative tra stati.

Può avvenire che l'apertura di un negoziato costituisca già l'attuazione di un precedente obbligo convenzionale (pacta de negotiando o pacta de contraendo o accordi preliminari).

Altrimenti l'iniziativa del negoziato è presa da uno o più stati interessati alla sua apertura dopo un preventivo accertamento attraverso i normali canali diplomatici della disponibilità delle parti.

Gli stati estranei al negoziato possono, qualora tale eventualità dia espressamente ammessa nel testo del trattato o ciò sia accettato dalle parti già contraenti, divenire parti del trattato mediante loro atto di adesione.

In genere è fissata una intesa preliminare sulla procedura da seguire nel negoziato, ma non indispensabilmente. Di solito nel quadro di grandi conferenze diplomatiche internazionali, più che in quelle bilaterali o ristrette, è sempre elaborato un regolamento di procedura o regolamento interno, in genere da parte dello stato o organizzazione intergovernativa cui si deve la iniziativa della conferenza.


l'adozione del testo

La fase preparatoria di formazione del trattato è di solito conclusa con l'adozione del testo del trattato da parte degli stati che hanno partecipato alla sua elaborazione.

Segue la fase della stipulazione del trattato, ossia della manifestazione del consenso degli stati ad assumere come vincolanti, ciascuno rispetto agli altri, la regolamentazione del testo predisposto.


L'adozione del testo, se in linea di principio richiederebbe il consenso di tutti gli stati partecipanti al negoziato (così dispone la convenzione di Vienna) può essere orientata anche a procedure di voto a maggioranza (sopratutto se è grande il numero di stati coinvolti). Ai sensi della Convenzione di Vienna l'adozione del testo di un trattato in una conferenza internazionale si effettua con la maggioranza dei due terzi degli stati presenti e votanti, a meno che questi decidano, con la stessa maggioranza, di applicare una regola diversa.


la struttura formale e la lingua dei trattati

Elementi ricorrenti dei trattati:

TITOLO : nel qual è inserita la denominazione prescelta, quale che sia (trattato, convenzione, accordo, etc.), dalle parti elaboranti. Esso serve ad indicare sommariamente la materia del trattato. Un tempo il titolo era tradizionalmente seguito da una invocazione alla Divinità;

PREAMBOLO : che costituisce la parte introduttiva del testo del trattato dove, se si tratta di accordo bilaterale, si enunciano in forma concisa i motivi che hanno spinto i due stati a partecipare al negoziato, altrimenti in trattati multilaterali l'enunciazione è molto più ampia. Qualora un trattato multilaterale non sia passibile di perfezionamento senza la partecipazione di tutti gli stati che hanno partecipato al negoziato solitamente non manca mani la elencazione degli stati partecipanti, altrimenti si evita la enumerazione delle possibili parti;

DISPOSITIVO : detto anche parte precettiva del trattato nel quale è specificata la regolamentazione materiale e i diritti e obblighi da essa discendenti;

PARTE FINALE : ivi si raccolgono delle disposizioni dette clausole finali o protocollari relative ai tempi e modi con cui dovrà essere espresso il consenso degli stati, l'entrata in vigore del trattato, la sia applicazione territoriale e temporale, la durata o i modi per porre termine al trattato, gli stati che potranno divenirne parti (se accordo multilaterale), rserve, clausole in materia di emendamenti o di revisione, designazione e compiti del depositario, ai testi di riferimento nel caso di trattati in più lingue.


Vediamo appunto il problema della lingua del testo del trattato.

Alle origini evidentemente era il latino. A cominciare dal XVIII secolo prevalse la lingua francese. Da vari decenni a questa parte tali usi sono stati abbandonati.

Se il trattato è bilaterale è diffuso l'uso di redigere il testo in entrambe le lingue delle parti.

Se trattasi di convenzione multilaterale di predispone di solito il testo in una pluralità, tendenzialmente tutte, le le lingue degli stati coinvolti. Tutte considerate parimenti autentiche.

Infatti il testo del trattato istitutivo della organizzazione delle Nazioni Unite, ad es., stabilisce che i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo dello statuto fanno ugualmente fede, ed analoghe disposizioni si trovano nei trattati elaborati dalle grandi conferenze diplomatiche, con l'aggiunta degli ultimi anni dell'arabo. Ugualmente più lingue autentiche sono stabilite per gli atti delle Comunità europee, rimanendo il trattato in un unico esemplare.


la firma e gli altri mezzi di autenticazione del testo

Abbiamo visto che la stipulazione è l'atto conclusivo della formazione di un trattato attraverso la quale viene manifestato il consenso del singolo stato ad obbligarsi al contenuto convenzionale.

Spesso tra l'adozione di un trattato e la sua stipulazione intercorre un lasso di tempo assai lungo. In questo intervallo si tempo spesso si alternano alla rappresentanza degli stati eventualmente firmatari persone diverse,e per evitare che il testo originalmente adottato subisca modifiche, e per dare assicurazione in tale senso, si procede alla cosiddetta autenticazione

Ai sensi della convenzione di Vienna il testo di un trattato è certificato come autentico e definitivo:

a) secondo la procedura prevista nel testo medesimo o concordata dagli stati partecipanti alla elaborazione;

b) in mancanza di tale procedura per mezzo della firma ad referendum o della parafratura da parte dei rappresentanti di questi stati.

Si noti comunque che la autenticazione non è un passaggio necessario nell'iter formativo del trattato. Serve ad assicurare autenticità e definitività alla conclusione delle trattative ma non è ancora consenso o stipulazione.


il consenso dello stato ad obbligarsi: forme semplificate e solenni per la sua espressione

Stipulazione: espressione o manifestazione del consenso degli stati ad obbligarsi.

Dal punto di vista del diritto internazionale generale non è soggetta a prescrizioni di ordine formale e nella prassi si riscontrano varie procedure. Può esserci invece un accordo in tale senso nel trattato stesso.

Non è dunque da escludere una stipulazione per comportamento concludente, confermato anche dalla giurisprudenza internazionale.

La libertà di scelta è ancora confermata dalla Convenzione di Vienna laddove dispone che il consenso di uno stato ad essere vincolato da un trattato può essere espresso con la firma, lo scambio degli strumenti costituenti un trattato, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, o con ogni altro mezzo convenuto.


Nella pratica delle relazioni internazionali si distinguono peraltro due principali forme di espressione del cons 939c22j enso ad obbligarsi ad un trattato: la forma semplificata e la forma solenne.

La forma semplificata di stipulazione si realizza attraverso la firma del testo del trattato da parte del rappresentante dello stato, e talvolta la firma potrà avere duplice funzione di autenticazione e di stipulazione. Come stabilito dalla convenzione di Vienna può essere lo stesso trattato a prevedere che la firma apposta abbia tale effetto. Un'altra forma semplificata può essere quella dello scambio dei documenti.

La forma solenne di stipulazione di un trattato si manifesta attraverso una apposita ed a sé stante dichiarazione scritta, denominata ratifica o accettazione o approvazione, anche questa ai sensi della convenzione di Vienna può essere prevista per il consenso dal trattato o richiesta qualora il trattato fosse stato in precedenza firmato con riserva di ratifica dal rappresentante dello stato.

Alla ratifica sono equiparate l'accettazione e l'approvazione.

Benchè non espressamente prevista dalla convenzione di Vienna anche la notifica può essere espressione di consenso in virtù del principio della libertà di forma. Ossia una comunicazione da parte dello stato del completamento delle procedure prescritte dal suo diritto interno (costituzionale) per la validità della manifestazione del suo consenso a vincolarsi.


l'adesione o accessione con effetto stipulativo

Si tratta di un modo di stipulazione che ricorre nei casi in cui il trattato multilaterale, in genere atto unitario, ha carattere aperto, ossia quando gli stati che hanno redatto e adottato il testo ritengono vi sia interesse ad allargare a determinati altri stati o a tutti la possiblità di obbligarsi, se lo vorranno, tramite un apposito atto denominato appunto adesione o accessione

Il carattere aperto con possibiltà di adesione o accessione può essere previsto anche dal trattato stesso o per la volontà di tutte le parti come precisato dalla convenzione di Vienna.

Adesione o accessione: costituiscono il modo con cui uno stato rimasto estraneo alle trattative che hanno condotto alla redazione del testo del trattato manifesta il suo consenso ad obbligarsi a quest'ultimo. Si tratta di un apposito documento scritto che talvolta può fare riserva di successiva ratifica. Ciò comporta che di per sé nel caso il documento non vale adesione ma semplicemente come dichiarazione di intenzione.

In ogni caso tale modo di stipulazione deve essere previsto nel trattato da stipulare o concesso dalle parti di esso, escludendosi la esistenza di una regola generale conferente ad ogni stato un diritto soggettivo alla adesione di determinati trattati multilaterali chiamati da alcuni generali.


le persone abilitate a rappresentare lo stato nella formazione dei trattati: i pieni poteri

Ovviamente nella formazione di un trattato e nella sua successiva stipulazione intervengono materialmente delle persone fisiche, le quali devono essere dotate di poteri di rappresentanza dello stato per cui operano.

Tale qualità è attestata tradizionalmente di fronte agli altri stati da un apposito documento chiamato nella prassi diplomatica pieni poteri. Si tratta di un documento, ai sensi della Convenzione di Vienna, emamante dall'autorità competente di uno stato e designante una o più persone quali rappresentanti dello stato per la negoziazione, l'adozione, o l'autenticazione del testo di un trattato, per esprimere il consenso dello stato ad essere vincolato da un trattato o per compiere ogni altro atto relativamente a un trattato.

Come disposto dalla convenzione di Vienna la presentazione dei pieni poteri non è però necessaria quando la qualità di rappresentante risulti dalla pratica degli stati o da altre circostanze.

D'altra parte mentre un tempo la presentazione dei pieni poteri era sempre richiesta oggi non più.

Lo art. 7 della convenzione di Vienna enumera inoltre tre categorie di persone che, in ragione delle loro funzioni, sono considerate dal diritto internazionale come abilitate a rappresentare lo stato o in tutte le fasi di formazione del trattato o soltanto in quella di redazione e adozione del testo, senza essere tenute alla presentazione dei pieni poteri:

Si tratta delle seguenti persone:

i capi di stato, i capi di governo e i ministri degli affari esteri, per tutti gli atti relativi alla conclusione di un trattato (si dice che il capo di stato è titolare dello jus repraesentationis omnimodae);

i capi di missione diplomatica, per l'adozione del testo di un trattato ;

i rappresentanti accreditati degli stati ad una conferenza internazionale o presso un'organizzazione internazionale o uno dei suoi organi, per l'adozione del testo di un trattato in questa conferenza, questa organizzazione o questo organo.


L'atto compiuto da persona che non può essere considerata come abilitata a rappresentare uno stato è privo di efficacia giuridica, a meno che esso sia in seguito confermata da questo stato. La ratifica è poi uno strumento spesso utilizzato dagli stati per non impegnarsi in modo aperto e formale in certe trattative politicamente delicate.


lo scambio o il deposito delle espressioni del consenso dello stato ad obbligarsi

Nel caso di trattati bilaterali il consenso delle parti perfezionante la convenzione può avvenire:

al momento della firma dei plenipotenziarii

lo scambio di note, e allora il perfezionamento dell'accordo si ha per avvenuto nel momento in cui la nota di accettazione della proposta venga a conoscenza dello stato proponente.

Se la stipulazione avviene in forma solenne il perfezionamento del trattato avviene nel momento dello scambio degli strumenti di ratifica attestati da un apposito processo verbale.

L'identificazione del trattato in ogni caso avviene per tradizione con la data della firma del trattato.

Nel caso di trattati multilaterali è oggi usato l'espediente tecnico del deposito dell'originale del trattato presso il ministero degli affari esteri di uno degli stati che hanno partecipato al negoziato (di solito lo stato che ha ospitato la conferenza) ovvero presso la organizzazione intergovernativa sotto i cui auspici il trattato è stato adottato. Lo stesso per gli strumenti di ratifica, approvazione, accettazione e adesione, se ciò è previsto dalla procedura. Il depositario deve informare gli stati già parti del trattato e quelli aventi qualità per divenirlo degli atti, notificazioni e comunicazioni relative al trattato stesso.

Si dice in tale caso che il trattato è stato aperto alla firma presso il depositario, trattato che è identificato dalla data di apertura.

Il perfezionamento del trattato si ha quando al depositario pervenga l'ultima delle manifestazioni del consenso degli stati ad obbligarsi richiesta per l'entrata in vigore del trattato.


l'entrata in vigore dei trattati

Con l'espressione entrata in vigore si intende il momento iniziale di operatività e di efficacia della regolamentazione incorporata nel testo del trattato.

Ai sensi della convenzione di Vienna un trattato entra in vigore secondo le modalità fissate dalle sue disposizioni o tramite accordo tra gli stati che hanno partecipato al negoziato. In mancanza di tali disposizioni o di tale accordo, un trattato entra in vigore nel momento in cui il consenso ad essere vincolato dal trattato è stato stabilito per tutti gli stati che hanno partecipato al negoziato.

Nei grandi trattati multilaterali non mancano mai però le disposizioni protocollari che stabiliscono la entrata in vigore del trattato sin dal momento in cui un numero limitato e predeterminato di stati abbia prestato il consenso. Per gli stati che aderiscono in un secondo momento il trattato avrà efficacia dal momento della prestazione del loro consenso (formazione progressiva del trattato e frazionamento del tempo della sua entrata in vigore).


Può darsi il caso dunque che uno stato abbia firmato un trattato ma che questo non entri in vigore prima del verificarsi di un fatto specifico. Cosa avviene se quello stato firmatario si opera affinché tale condizione non si realizzi oppure in altro modo impedisca l'efficacia del trattato ?

Bisogna dire che non si può dimostrare con certezza l'esistenza di una regola di diritto internazionale generale con un contenuto simile a quello del nostro ordinamento interno sulla condizione sospensiva o altra regolamentazione con la stessa ratio. Nella convenzione di Vienna invero c'è una regola (art. 18) che sembra quindi essere non la trasposizione di una norma consuetudinaria, bensì rispondere ad esigenze di sviluppo progressivo : uno stato deve astenersi da atti che priverebbero un trattato dal suo oggetto e del suo scopo quando ha manifestato il proprio consenso anche con riserva di ratifica. Viene in mente il principio di buona defe nel comportamento di ogni contraente.

Si noti infine che per i trattati che debbono essere eseguiti in particolari condizioni di urgenza può stabilirsi fra le parti l'applicazione provvisoria del trattato stesso, la quale però viene a cessare con la notifica, dello stato voncolatosi provvisoriamente, agli altri, della sua intenzione di non divenire parte del trattato.

il valore obbligatorio delle disposizioni finali relative alle forme di stipulazione

Ovviamente le disposizioni finali o protocollari del testo di un trattato non possono intendersi vincolanti lo stato ad esprimere il consenso ad impegnarsi. Il loro valore obbligatorio va intenso nel senso che se uno stato intende vincolarsi può farlo solamente nei modi previsti dalle disposizioni stesse.

Tali disposizioni come noto possono riguardare l'autenticazione del testo, lo stabilimento del consenso, le modalità o la data di entrata in vigore, applicabili dal momento della adozione del testo.


le riserve nei trattati

Talora avviene che la partecipazione di uno stato ad un trattato avviene con riserva espressa anteriormente o contestualmente al momento della sua manifestazione di consenso.

La convenzione di Vienna definisce la riserva come:

una dichiarazione unilaterale, quale che sia il suo contenuto o la sua denominazione, fatta da uno stato quando firma, ratifica, accetta, approva un trattato o vi aderisce, tramite la quale esso intende escludere o modificare l'effetto giuridico di certe disposizioni del trattato nella loro applicazione a se stesso.

Per esempio con una riserva uno stato può, a certe condizioni, escludere l'applicazione del trattato a una determinata porzione del suo territorio o a certe categorie di persone o escludere la applicazione di determinate clausole.

Diverse dalle riserve sono le dichiarazioni e le dichiarazioni interpretative che non intendono escludere o modificare determinate disposizioni del trattato. Nella prassi tuttavia la differenza è molto sottile. Soprattutto quando un trattato vieti le prime e permetta le seconde si può assistere al camuffamento di una riserva sotto forma di dichiarazione interpretativa.

Le riserve sono concepibili solo nei trattati multilaterali, altrimenti si tratta di rigetto di un testo e proposizione di un altro. Nei trattati multilaterali possono essere ammesse dal trattato stesso oppure no, e non vi sono problemi inentrambi i casi. Qualora invece il trattato non stabilisca alcunchè sulla ammissibilità di riserve ci si domanda se uno stato che le abbia formulate possa divenire parte della convenzione.

Su tale problema si scontrano due opposti indirizzi:

Secondo il criterio della integrità dei trattati conditio sine qua non della proposizione di una riserva è la accettazione della stessa da parte di tutti gli stati contraenti (anche implicita).

Secondo il criterio della flessibilità anche in caso di mancata accettazione o di opposizione di alcuni stati, lo stato che ha avanzato la riserva diviene ugualmente parte del trattato. Parte del trattato però nei soli confronti degli o dello stato accettante la sua riserva.

Sia la prassi internazionale che il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia (reso per il caso delle riserve alla convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio) propendono per il secondo criterio. La ratio di tale decisione è stata individuata nella vocazione universale delle Nazioni Unite sotto il cui auspicio si è svolta la convenzione. Questione di opportunità politica insieme alla constatazione della assenza di una regola generale che consideri inammissibile la proposizione di una riserva ad un trattato da parte di uno stato contraente in mancanza di espresso divieto di riserve da parte della convenzione stessa.

L'unico limite deriva dalla valutazione della compatibilità di oggetto, contenuto e scopo della riserva con quelli del trattato.


le riserve nella convenzione di vienna

D'altra parte a favore del criterio di flessibilità si possono leggere anche le disposizioni in materia di riiserva contenute nella convenzione di VIenna.

La convenzione di Vienna ha ritenuto ammissibili le riserve apposte ad un trattato salvo che :

a) la riserva sia vietata dal trattato;

b) che il trattato disponga che solo delle riserve determinate, fra le quali non risulta quella proposta, possano essre fatte;

c) che la riserva sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato.

Vi sono poi dei requisiti formali per cui la riserva non può essere espressa in termini troppo vaghi o ampi così da non permetterne la delimitazione di portata e significato, come accade quando essa è espressa in relazione per es. al diritto interno costituzionale e ai suoi principi, o ancora che richiami il non contrasto con consuetudini internazionali vigenti in ambito locale dello stato proponente.

La accettazione di tutte le parti è dunque richiesta dove, o è resa obbligatoria dal trattato stesso, o risulta essere essenziale al contenuto della convenzione o per la partecipazione di un esiguo numero di parti. Ancora, importante, laddove si tratti di un atto costitutivo di una organizzazione internazionale, salva diversa disposione dello statuto o accettazione dell'organo competente della organizzazione medesima.



Si comprende da quanto detto che sussiste una presunzione di accettazione della riserva qualora non venga formulata una obiezione alla riserva stessa entro 12 mesi dalla sua notificazione.

Riserve e obiezioni possono essere ritirate in ogni momento.


Riguardo la procedura per la riserva, la accettazione della stessa, l'obiezione alla riserva, è richiesta la forma scritta e la comunicazione agli stati contraenti e a quelli aventi la qualità per divenire parti della convenzione. Se è formulata al momento della firma sotto riserva di ratifica deve essere confermata con questa e si dà per apposta al momento della ratifica stessa.


la regola pacta sunt servanda e i c.d. accordi internazionali non vincolanti

Con il noto brocardo si formula la regola generale consuetudinaria a fondamento del carattere obbligatorio dei trattati.

La Convenzione di Vienna la riformula nel modo seguente: Ogni trattato in vigore vincola le parti e deve essere eseguito da esse in buona fede.

La regola pacta sunt servanda si applica anche ai cosiddetti accordi internazionali non vincolanti ?

No. Per accordi internazionali non vincolanti si intende testi non considerati obbligatori dagli stati redigenti e variamente denominati (gentleman's agreements come in seno alle Nazioni Unite i criteri di ripartizione tra gruppi geografico politici dei seggi di determinati organi, regole di fair play). Non si tratta di convenzioni giuridiche. Possono col tempo trasformarsi in norme cosuetudinarie col tempo o trasposte in trattato.

i trattati e gli stati terzi

L'efficacia della regola pacta sunt servanda è evidentemente limitata agli stati che abbiano stipulato il pactum che è entrato in vigore. Un trattato non crea nè obblighi né diritti per uno stato terzo senza il suo consenso (così la convenzione di Vienna formulando altre norme generali consuetudinarie anche espresse così: pacta non obbligant nisi gentes inter quas inita, pacta tertiis neque nocent neque prosunt).

Ciò non impedisce che però nel trattato venga formulata una norma che è già in realtà presente nell'ordinamento giuridico internazionale come regola generale consuetudinaria, ma qui il suo carattere obbligatorio dipende dall'essere regola generale e non dalla convenzione fra stati.


Esistono tuttavia situazioni dove si è discussa seriamente la possibilità che da un trattato provengano effetti giuridici a favore o contro uno stato terzo non parte di esso.


TRATTATI CON EFFETTI GIURIDICI A FAVORE DI STATI TERZI

Ad esempio lo statuto delle Nazioni Unite prevede che anche uno stato che non sia membro delle stesse può sottoporre al Consiglio di sicurezza o alla Assemblea Generale una controversia di cui esso è parte alla condizione di accettare preventivamente, ai fini di tale controversia, gli obblighi di regolamente pacifico previsti dallo statuto. Ancora settore ricco di esempi è quello in materia di comunicazioni internazionali, in particolare sulla navigazione dove talvolta si impone ad uno stato di accordare libertà di navigazione a favore di tutte le nazioni.

Il problema è quello di stabilire se in capo a tali stati terzi sorgano dei diritti soggettivi internazionali (di libertà ma, abbiamo visto, anche di azione, proposizione giudiziaria) perchè in tal caso sarebbe derogata la regola generale pacta sunt servanda che fa riferimento solo alle parti contraenti il pactum.

La risposta, anche della giurisprudenza internazionale è negativa. Non si crea un diritto soggettivo in capo al terzo. Gli obblighi descritti nella convenzione possono essere fatti valere solo dalle parti (nel caso specifico dello statuto delle Nazioni Unite lo stato nel decidere di rimettersi alla Corte perdeva il suo carattere di Terzo divenendo, seppure condizionatamente, parte). Affinchè un diritto soggettivo si formi in capo ad un terzo occore, dice la giurisprudenza, che non solo la volontà di creare un vero e proprio diritto in capo alterzo sia manifestato dalle parti, ma anche che tale volontà incontri la accettazione inequivoca dello stato terzo, che però, a questo punto, una volta accettato il conferimento, è esso stesso un contraente (non è più terzo).


TRATTATI CON EFFETTI GIURIDICI CONTRO STATI TERZI

Tanto meno possono ammettersi trattati con tale effetto. Invero taluni hanno cercato di sostenere che in talune ipotesi ciò sia possibile. Si tratterebbe di diritti localizzati su una certa porzione di territorio che assumerebbero una sorta di carattere permanente così che le parti istituenti potrebbero farli valere nei confronti di qualsiasi stato che in seguito si fosse annesso un tale territorio. Si è a proposito evocata la nozione privatistica della successione, altre volte quella della servitù reale. Ma la stessa varietà e diversità delle costruzioni dottrinali a sostegno si tali ipotesi dimostra la loro debolezza e comunque esse non sono confortate dalla prassi internazionale (vedi caso delle isole Aland per il patto di smilitarizzazione impegnante la Russia a favore di Francia e Gran Bretagna che la Svezia tentò di opporre alla Finlandia, stato successore nella sovranità delle isole


In ogni caso dunque per attribuire diritti o obblighi ad uno stato tramite trattato occore o che ne divenga parte (è l'unico modo se si attribuisce un obbligo) o che si costituisca una nuova convenzione di cui sia parte quello stato.


i trattati e i terzi nella convenzione di vienna

Le conslusioni ora esposte sono state confermate dalla convenzione di VIenna sul diritto dei trattati.

In essa allo art. 34 è esposto il principio generale per cui un trattato non crea né obblighi né diritti per uno stato terzo senza il suo consenso.

In caso di previsione di obblighi a carico di uno stato terzo essa dispone allo art. 35 che una disposizione di un trattato può imporre un obbligo a carico di uno stato terzo soltanto se le parti al trattato intendono creare l'obbligo per mezzo di questa disposizione e se lo stato terzo accetta espressamente per iscritto questo obbligo.

In caso di previsione di diritti soggettivi a favore di uno stato terzo lo art. 36 pone lo stesso principio salvo che in tale eventualità il consenso dello stato terzo si presume fintanto non vi sia indicazione contraria, a meno che il trattato non richieda necessariamente anche qui l'adesione espressa scritta del terzo.

Tuttavia nella pratica è da notare che difficimente si configura la possibilità di attribuire ad uno stato terzo un diritto soggettivo assolutamente favorevole, che non comporti cioè alcun correlativo obbligo.


Per quanto attiene invece alla revoca o alla modificazione degli obblighi e dei diritti dello stato terzo sembrerebbe in aromonia con i principi generali dell'efficacia dei trattati stabilire il necessario consenso anche dello stato terzo. Tuttavia la lettera della convenzione di Vienna pare propendere per la libertà delle parti di modificare o revocare il diritto conferito ad un terzo anche dopo la adesione salvo che pattiziamente non fosse stabilita la necessità del suo consenso.


l'applicazione dei trattati

E' pacifica la libertà delle parti di determinare, di solito nelle clausole finali o protocollari del trattato, l'ambito temporale o territoriale di applicazione della regolamentazione pattizia, così come i criteri valevoli in caso di trattati successivi regolanti la stessa materia.

In materia di applicazione temporale fondamentale è il principio della non retroattività dei trattati per cui le disposizioni non vincolano una parte per quanto concerne un atto o un fatto anteriore alla data di entrata in vigore del trattato riguardo questa parte o alla situazione che aveva cessato di esistere a tale data.

In materia di applicazione territoriale la convenzione di Vienna dispone che un trattato vincola ciascuna delle parti rispetto all'insieme del suo territorio.

Circa la applicazione di trattati successivi relativi alla stessa materia si avrà innanzitutto riguardo a quanto disposto dalla convenzione e possono allora darsi i seguenti casi:

un trattato precisa che esso è subordinato ad un altro anteriore o successivo, oppure che non deve essere considerato incompatibile con esso. Allora in caso di divergenza fra le disposizioni dei due trattati prevalgono quelle delle convenzioni anteriori o posteriori cui il trattato ha fatto riferimento come a lui sovraordinate;

se tutte le parti del trattato anteriore sono anche parti del trattato posteriore le disposizioni del primo si applicano in quanto compatibili (non contraddittorie) con quelle del secondo;

quando le parti del trattato anteriore non sono tutte parti al trattato posteriore, nelle relazioni fra uno stato parte a entrambi i trattati e un altro parte ad uno solo di essi si applicheranno le disposizioni della convenzione cui erano entrambi contraenti.


l'interpretazione dei trattati e la natura delle regole ad essa applicabili

L'interpretazione consiste nella determinazione del significato da attribuire alle espressioni untilizzate dalle parti nel testo di un trattato, e costituisce un problema che sta alla base della parte maggiore delle controversie internazionali.

Il problema consiste nella determinazione delle regole di interpretazione vigenti nel diritto internazionale. Gli autori non condividono la dottrina, anche autorevole (ciò dimostra la incertezza in materia), la quale ritiene che nel diritto internazionale manchino regole generali consuetudinarie sulla interpretazione dei trattati. Infatti al di là di strumenti logici che risalgono al diritto romano si può individuare un certo numero di regole generali obbligatorie. Tale è anche la opinione della Commissione del diritto internazionale e della Conferenza di Vienna sul diritto dei trattati.

La convenzione di Vienna detta così, dall'art. 31 allo art. 33, disposizioni relative alla interpretazione dei trattati.

Si noti che le norme di diritto internazionale sulla interpretazione dei trattati (siano esse regole generali o contenute esclusivamente nella convenzione di Vienna) devono essere seguite anche dai giudici nazionali nel dirimere controversie interne. La nostra Cassazione non l'ha sempre fatto, benché talvolta e giustamente, abbia ribadito che il giudice di un ordinamento, nell'interpretare una norma propria di un altro ordinamento, bene opera adottando i criteri ermeneutici propri di quest'ultimo.

Si noti anche che talune convenzioni internazionali hanno sottolineato la importanza di criteri comuni di interpretazione allo scopo di promuovere la uniformità della applicazione del diritto internazionale stesso. Al proposito appare necessario rammentare un particolare meccanismo adottato dai trattati istitutivi delle Comunità europee. I giudici interni cui si presentino problemi di interpretazione delle norme dei trattati e del diritto da loro derivato sospendono il procedimento e sottopongono la questione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, rimanendo vincolati alla decisione di questa.


la regola generale di inerpretazione

La convenzione di Vienna sui trattati distingue fra la regola generale di interpretazione (art. 31) e i mezzi complementari di interpretazione (art. 32).

Regola generale di interpretazione, art. 31:

un trattato deve essere interpretato in buona fede secondo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo.

In primis essa sottolinea il cosiddetto metodo testuale di cui si può avere esempio di applicazione nel parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del '89 sulla convenzione in materia di privilegi e immunità delle Nazioni Unite. In tale convenzione si dispone che i membri di comitati o commissioni creati in seno alle nazioni unite godono dei privilegi e delle immunità previsti nel testo nel corso della durata della loro missione, ivi compreso il tempo del viaggio. Il problema era di stabilire se per missioni si debbano inendere sempre degli spostamenti così da escludere privilegi e immunità in assenza di spostamento. Il problema verte allora sul significato del termine mission nelle due lingue autentiche (inglese e francese). La Corte ha ritenuto di discostarsi dal significato etimologico del termine (dal latino e indicante il concetto di spostamento) per adeguarlo ad una accezione più ampia comprendente in generale qualsiasi incarico conferito.

In secondo luogo si fa riferimento nella regola generale al contesto, che va inteso nel senso più ampio, comprendente, oltre al testo, il preambolo, gli allegati e anche ogni accordo (anche un protocollo interpretativo) intervenuto fra tutte le parti in occasione della conclusione del trattato.

Ancora da ricordare il metodo teleologico che evidentemente si basa sullo scopo del trattato, applicato al problema del debito estero della Germania del 1953, dove si riconosce che scopo del trattato era quello non solo di rimborsare i creditori, ma di fare ciò in armonia con la ripresa economica tedesca. Ripresa economica, anzi, che venne ritenuta una finalità del trattato stesso per cui si ritenne coerente la rinuncia da parte dei creditori stranieri ad una parte importante del loro credito in cambio della fissazione delle condizioni di pagamento per le somme ancora dovute. In materia di metodo teleologico è fondamentale quanto disposto da un tribunale arbitrale del 1986, secondo il quale il posto che l'interprete deve accordare allo scopo di un trattato è eminentemente variabile e dipende in larga misura dalla natura del trattato stesso. Nei trattati normativi o istituzionali conclusi tra un numero elevato di stati e per una durata indeterminata lo scopo del trattato si distacca facilmente dalle finalità perseguite da ciascuno dei contraenti originari e acquista una autonomia oggettiva. Nei trattati bilaterali ogni parte persegue il suo proprio interesse e il fine comune delle due parti si riassume nella conciliazione di questi interessi per via di compromesso.

Vi sono ancora i metodi interpretativi di tipo soggettivo per cui un termine può essere inteso in un senso particolare se è stabilito che tale era la intenzione delle parti, tenendo conto, oltre che del contesto del trattato, anche dei seguenti fattori:

di ogni accordo ulteriore intervenuto fra le parti riguardo la interpretazione del trattato o l'applicazione delle sue disposizioni;

di ogni pratica ulteriormente seguita nell'applicazione del trattato per mezzo della quale risulti l'accordo delle parti circa la interpretazione del trattato.

(es. delimitazione della frontiera marittima Guinea - Guinea Bissau).

Infine il metodo storico evolutivo richiamato dalla Corte internazionale di giustizia in riferimento allo art. 22 ove si parla di condizioni del mondo moderno, di benessere e sviluppo, di sacramissione di civilizzazione, termini che assumono un valore relativo in evoluzione.


i mezzi complementari di interpretazione

L'art. 32 della Convenzione di Vienna ammette in casi determinati il ricorso a mezzi complementari o ausiliari di interpretazione, in particolare ai lavori preparatori e alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, al fine di confermarne il significato. Ciò può avvenire quando la applicazione dello art. 31 lascia il significato oscuro ed ambiguo oppure conduce ad un risultato che è amnifestamente assurdo o irragionevole.

Ivi per lavori preparatori (travaux préparatoires) si intende i dati (proposte, rapporti, resoconti di seduta, dichiarazioni di voto o altro ancora) relativi ai negoziati che hanno portato alla adozione del testo di un trattato.

Si noti che possono venire in considerazione solo i lavori fatti a titolo ufficiale e durante i negoziati stessi e che consistano effettivamente in dati accessibili e conosciuti da tutte le parti. Non sono tali allora progetti di articoli isolati, documenti o processi verbali di riunioni segrete che non siano stati conosciuti sa tutti gli stati contraenti al momento della conclusione del trattato, non potendo servire da indizio di intenzioni comuni e di definizioni aventi l'accordo delle parti.

Vi sono poi altri mezzi complementari non citati espressamente dalla convenzione di Vienna ma che vengono usati dalla pratica internazionale. Alcuni di essi sono riassunti in formule latine, ed infatti più che di principi normativi si tratta di criteri di logica giuridica di antica origine:

le limitazioni di sovranità fra gli stati non si presumono (subordinato sempre al criterio teleologico in materia di diritti dell'uomo per cui nel caso di dubbio si sceglie il significato più favorevole all'individuo);

expressio unius est exclusio alterius (a proposito per es. di una concessione mineraria la previsione espressa di un determinato territorio e delle sue acque territoriali non si estende anche alla piattaforma continentale, non espressamente indicata);

ut res magis valeat quam pereat (in pratica un principio di conservazione, per cui nel dubbio si scelga l'interpretazione che abbia ragione d'essere avendo effetti piuttosto che quella che renderebbe inutile la interpretazione stessa).


l'interpretazione dei trattati autenticati in due o più lingue

E' un fenomeno oggi frequentissimo la redazione dei trattati in più lingue tutte autentiche con la applicazione dello art. 33 della convenzione di Vienna:

quando un trattato è stato autenticato in due o più lingue, il suo testo fa fede in ciascuna di queste lingue, a meno che il trattato disponga o che le parti convengano che in caso di divergenza un testo determinato prevarrà (par. 1).

I problemi sorgono in caso di divergenza fra un testo e l'altro.

Il par. 4 infatti dispone che all'infuori del caso in cui prevalga un testo ai sensi del par. 1 quando il confronto fra due testi autentici fa apparire una differenza di significato che la applicazione degli art. 31 e 32 non permette di eliminare, si adotterà il significato che, tenuto conto dell'oggetto e dello scopo del trattato, concilia meglio i due testi.

Il che vuol dire, come conforta la giurisprudenza, che se un testo nella lingua A permette due interpretazioni e il testo nella lingua B ne permette una sola, si dovrebbe scegliere questa, sempre però in armonia con lo scopo del trattato. E può realizzarsi il caso che la interpretazione che meglio concilia i due testi sia la meno conforme alla realizzazione delle finalità del trattato. In tali casi la tendenza giurisprudenziale è quella di preferire, anche attraverso forzature, il senso più conforme agli scopi della convenzione.


l'interpretazione di trattati istitutivi di organizzazioni internazionali ad opera delle stesse organizzazioni

L'interpretazione dei trattati nelle modalità appena viste è di regola compito della parti stesse dei trattati, le quali però possono accordarsi per deferire, in caso di controversia, la interpretazione ad una istanza arbitrale o giudiziaria internazionale. Talvolta è lo stesso trattato a disporre ciò.

Nell'ambito delle organizzazioni internazionali la competenza per la interpretazione dei loro trattati istitutivi è di solito attribuita dal medesimo trattato ad un organo giudiziario dell'organizzazione stessa

Può trattarsi:

di un organo indipendente come per es. la Corte di Giustizia delle Comunità Europee;

di un organo deliberativo della stessa organizzazione, come per il caso del Fondo Monetario Internazionale e della Banca per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

Il problema diventa scottante qualora si debba decidere se, anche in assenza di una espressa disposizione in tal senso nel trattato istitutivo, possa riconoscersi a determinate istituzioni di una organizzazione internazionale la competenza a intepretare il trattato con valore vincolante per gli stati membri della organizzazione stessa.

A riguardo la pratica degli stati non fornisce ancora sufficienti elementi per fare ritenere sorata una regola generale consuetudianria.


l'emendamento o revisione dei trattati

Vige la regola generale della libertà delle parti di un trattato di emendare o rivedere l'accordo di comune intesa.

Ciò è confermato dalla convenzione di Vienna dove allo art. 39 si dispone che all'accordo che emenda un trattato si applicano, salvo che il trattato non disponga diversamente, le regole sulla conclusione e sulla entrata in vigore dei trattati enunciata nella parte seconda della convenzione di Vienna.

Molto spesso è lo stesso trattato a regolare la sua revisione. In paritcolare si noti che, soprattutto quando esso contenga allegati di natura tecnica, una convenzione può prevedere due distinti meccanismi di emendamento:

uno ordinario per l'insieme delle sue disposizioni;

uno semplificato per gli allegati, che può consistere, per esempio, nell'accettazione automatica dopo un certo termine riservato ad eventuali obiezioni, delle deliberazioni di un gruppo di esperti.


Ma nel caso che un trattato non disponga la convenzione di Vienna ha dettato alcune regole suppletive in tema di emendamento di trattati multilaterali, precisamente allo art. 40:

ogni proposta diretta ad emendare un trattato multilaterale nelle relazioni fra tutte le parti deve essere notificata a tutti gli stati contraenti, e ciascuno di essi ha diritto di prendere parte:

a) alla decisione sul seguito da dare a questa proposta;

b) al negoziato e alla conclusione di ogni accordo avente l'oggetto di emendare il trattato.

Infine ogni stato avente qualità per divenire parte al trattato ha ugualmente qualità per divenire parte del trattato come emendato.

Capita di conseguenza nella pratica che alcuni stati che avevano aderito alla convenzione originaria non accettino la sua revisione. In tal caso essi non divengono parte del nuovo trattato ed è possibile opporgli solo il contenuto del vecchio. Inoltre in specie se uno stato diviene parte del trattato dopo l'emendamento è considerato parte del trattato come emendato nei confronti delgi aderenti alla revisione, e parte del trattato originario nei confronti degli stati che hanno rifiutato di aderire alla modificazione.


E' tuttavia difficile applicare tali regole suplettive ai trattati istitutivi di organizzazioni internazionali, per le difficoltà di funzionamento di una organizzazione internazionale che applichi diverse discipline per i diversi stati.

In genere esse prevedono il procedimento di emendazioni disponendo o la necessità dell'accordo unanime per la revisione (organizzazioni minori come la Comunità Europea), oppure l'emendamento a maggioranza che così approvato entra in vigore per tutti gli stati membri (organizzazioni maggiori: per le Nazioni Unite la maggioranza richiesta è quella dei 2/3, compresi tutti i membri permanenti del consiglio di sicurezza).


la modificazione di un trattato multilaterale tra alcune delle sue parti

E' necessario distinguere la fattispecie dell'emendamento o revisione, che mira a modificare il trattato nei confronti di tutti, salva lo loro possibilità di non aderire all'emendamento (carattere di globalità), dalla diversa fattispecie delle modificazioni dirette fin dall'inizio a variare la regolamentazione per solo alcune della parti di un trattato.

Tale autonoma fattispecie è infatti contemplata distintamente dall'altra nella Convenzione di Vienna allo art. 41.


Il problema riguardo tale fattispecie è quello della sua stessa ammissibilità. E' certamente ammessa tale modificazione se è lo stesso trattato a prevederla, ed è certamente esclusa se il trattato la vieta.

Se il trattato infine non dispone alcunché, sia la Convenzione di Vienna al citato articolo che la prassi internazionale propendono per la ammissibilità, ad alcune condizioni:

l'accordo modificativo non porti pregiudizio al godimento dei diritti discendenti dal trattato per le altre parti, né all'esecuzione dei loro obblighi;

ancora l'accordo modificativo non si riferisca ad una disposizione la cui deroga risulti incompatibile con la piena ed effettiva realizzazione dell'oggetto e dello scopo del trattato stesso.




Si ricordi ancora lo art. 58 della Convenzione di Vienna che permette alle parti di un trattato multilaterale di accrodarsi tra loro anche per sospendere temporaneamente inter se l'applicazione del trattato.


le disposizioni generali in materia di nullità, estinzione e sospensione dei trattati

Si distingue la :

nullità di un trattato (è inidoneo ab origine a produrre effetti);

estinzione o sospensione del trattato (cessazione, definitiva o temporanea della idoneità del trattato a produrre effetti).


A proposito la Convenzione di Vienna, nella sua parte V, stabilisce le tre situazioni in cui viene colpita la forza giuridica di un trattato, esprimendo il principio della tipicità di tali casi

Bisogna premettere che sebbene alcune di queste situazioni influenti sulla validità o efficacia di un trattato sembrino coincidere con quelle solitamente previste dal diritto privato interno degli stati (ad es. i tradizionali vizi del consenso come l'errore, il dolo, la violenza), la disciplina internazionale a riguardo non può che divergere viste le sue caratteristiche (mancanza di organi giudiziari che possano essere aditi anche in mancanza di consenso di tutte le parti e tutte le peculiarità di un ordinamento in cui i soggetti sono stati e non individui).


La convenzione di Vienna affronta poi il cosiddetto problema della divisibilità dei trattati. Di regola infatti una causa di nullità, estinzione o di sospensione va invocata riguardo all'intero trattato. Tuttavia se essa riguarda alcune clausole determinate il vizio può colpire solo queste purché:

le clausole siano separabili dal resto del trattato per quanto attiene la loro esecuzione;

risulti dal trattato o sia altrimenti stabilito che l'accettazione delle clausole in questione non ha costituito per le parti una base essenziale del loro consenso ad essere vincolate al trattato nella sua interezza;

non sia ingiusto continuare ad eseguire quanto rimane del trattato;

non si tratti di nullità per violenza o per contrasto con norme imperative del diritto internazionale generale, ché in tale caso viene a cadere la convenzione tutta.

Se si tratta poi di dolo o corruzione dipende dallo stato che agisce invocare la nullità dell'intero trattato o solo di una parte (in tal caso alle condizioni appena viste).


Allo art. 45 la Convenzione di Vienna stabilisce poi che uno stato non può invocare una causa di nullità, di estinzione o di sospensione di un trattato, qualora, dopo avere avuto conoscenza dei fatti:

a) ha esplicitamente accettato di considerare che, a seconda dei casi, il trattato è valido, resta in vigore o continua ad essere applicabile;

b) deve ritenersi, a causa della sua condotta, che abbia prestato acquiescenza, a seconda dei casi, alla validità del trattato o al suo mantenimento in vigore o in applicazione.

Tale norma però non vale, e quindi il vizio della convenzione è sempre invocabile, qualora si tratti di:

nullità per violenza;

per contrasto con norme imperative del diritto internazionale generale;

nel caso di estinzione o sospensione per impossibilità sopravvenuta.


Si noti che alcune cause di nullità dei trattati attengono alla validità o ai requisiti sostanziali di validità del procedimento mediante il quale il trattato è stato posto in essere. Ci si riferisce ai cosiddetti vizi del consenso, nel nover dei quali è da ricomprendere anche il seguente:



le cause di nullità:

I. la violazione delle disposizioni di diritto interno sulla competenza a concludere trattati

SI tratta di un vizio del consenso derivante dalla irregolare formazione, dal punto di vista di un ordinamento nazionale, della volontà che poi lo stato ha dichiarato all'esterno. Infatti dal punto di vista storico, con il passaggio dalla monarchia assoluta allo stato moderno il treaty-making power fu man mano subordinato alla autorizzazione o alla approvazione di altri organismi costituzionali (generalmente organi legislativi), almeno per certe categorie di trattati, oppure alla collaborazione di altri soggetti.

Ora non si può dire che il diritto internazionale determini, sia pure indirettamente, l'organo competente ad esprimere valido consenso ai trattati. Ciò rimane nell'ambito del diritto interno.

La normativa della Convenzione di Vienna ha dovuto conciliare le due esigenze: quella del rispetto dell'ordinamento giuridico di ogni stato dettante le regole in materia di competenza e quella di tutelare l'affidamento prestato in buona fede dagli attri stati davanti alla manifestazione di volontà di determinati organi di stati stranieri.

Si dispone quindi che la nullità del trattato per violazione di diritto interno in merito alla competenza a concludere trattati è ammessa alle condizioni:

che la violazione sia stata manifesta e riguardi una regola del diritto interno di importanza fondamentale (manifesta come evidente allo stato estero in buona fede);

che in caso di restrizione particolare dei poteri del rappresentante, tale restrizione sia stata notificata, prima della espressione del cons 939c22j enso, agli altri stati partecipanti al negoziato.

ii.     l'errore

Una regola del diritto internazionale generale consuetudinaria, recepita nella codificazione, dispone che la nullità possa essere vantata per i tradizionali vizi del consenso: errore, dolo e violenza, traducentesi tutti in una divergenza fra volontà dichiarata e quella che sarebbe stata la volontà reale del soggetto senza l'intervento deformante del vizio.


L'errore è una falsa rappresentazione della realtà (in cui incorrono una sola parte o più parti di un trattato).

Condizioni per fare valere l'errore ai fini della nullità:

che l'errore riguardi un fatto o una situazione che questo stato supponeva esistere al momento in cui il trattato è stato concluso;

che l'errore costituisca la base essenziale del consenso di questo stato ad essere vincolato dal trattato (errore determinante);

che lo stato che vuole fare valere l'errore non vi abbia contribuito o non fosse nelle condizioni di avvedersere facilmente (errore scusabile).

E' esclusa dunque ogni rilevanza all'errore di diritto internazionale (errore ostativo), che verte sulla manifestazione esteriore di una volontà regolarmente formatasi. Se l'errore è relativo alla redazione del testo ancora siamo fuori dalla fattispecie esaminata. Esiste però la possibilità di una procedura di correzione, qualora gli stati firmatari o contraenti o il depositario constatino che il testo del trattato contiene un errore.

La maggiore parte degli errori valevoli come vizio del consenso cadono nella pratica su situazioni geografiche.


iii.    il dolo e la corruzione

La convenzione di Vienna (art. 49) definisce il dolo come la condotta fraudolenta di uno stato che ha partecipato al negoziato la quale ha indotto un altro stato a concludere il trattato stesso.

Specificazione di tale norma la definizione di corruzione ex art. 50 che si verifica qualora l'espressione del cons 939c22j enso di uno stato ad essere vincolato ad un trattato sia stata ottenuta per mezzo della corruzione di un suo rappresentante tramite l'azione diretta o indiretta di un altro stato che ha partecipato al negoziato.


iv. la violenza

Per violenza si intende la minaccia di un male ingiusto e difficilmente resistibile date le cisrcostanze. Occorre però in tale sede distinguere:

la violenza esercitata sul rappresentante di uno stato;

la violenza esercitata sullo stato stesso attraverso la minaccia o l'impiego della forza contro la sua integrità o indipendenza politica.

Fino alla seconda guerra mondiale si era ritenuto che solo la prima forma di violenza fosse idonea a causare la nullità di un trattato (spartizione della Polonia del 1772 fra Austria, Prussia e Russia).

E' interessante ricordare invece un episodio della seconda guerra mondiale sulla modalità di annessione della cecoslovacchia da parte della Germania. Giunto il Presidente Cecoslovacco Hacha insieme al suo ministro degli esteri, questi fu constretto a firmare l'atto di incorporazione sotto la minaccia dell'invazione armata e della distruzione di Praga.

Anche avvenimenti come questo spinsero ad accogliere anche questa seconda accezione di violenza nella convenzione di Vienna, che molti stati sostennero essere già norma di diritto generale consuetudinario.

Importante tenere presente che a seguito del fenomeno della decolonizzazione molti stati fra i paesi in via di sviluppo hanno insistito per inserire nella convenzione la sanzione di nullità anche dei trattati conclusi attraverso pressioni di natura economica (violenza economica). Altri stati sostennero invece che una tale prevsione avrebbe negativamente influito sulla sicurezza e stabilità dei rapporti internazionale. Fu adottata una soluzione di compromesso, inserendo come allegato all'atto finale della Conferenza (e quindi senza vincolare immediatamente le parti) una condanna al ricorso della minaccia o all'impiego di tutte le forme di pressione, militare, politica, economica, da parte di qualsiasi stato, al fine di costringere un altro stato a compiere un atto qualunque legato alla conclusione di un trattato, in violazione dei principi dell'uguaglianza sovrana degli stati e della libertà del consenso.


v.    nullità per contrasto del trattato con norme imperative del diritto internazionale generale (jus cogens)

Si ha nullità anche qualora l'oggetto e lo scopo del trattato che le parti hanno inteso realizzare siano incompatibili con una norma del diritto internazionale cui non è concessa alcuna deroga.

In pratica viene posta una gerarchia fra le norme consuetudinarie e proprio qui sta la difficoltà di individuare in pratica quali siano tali norme inderogabili del diritto internazionale generale, tanto più che la società inernazionale è priva di un apparato legislativo. Infatti la definizione della convenzione di Vienna è astratta e tautologica.

Per rimendiare a ciò si è posta la condizione per una norma internazionale che voglia considerardi cogens, imperativa, che essa sia considerata tale dalla comunità internazionale nel suo insieme (per evitare controversie proprio nella individuazione di tali norme inderogabili). Inoltre la convenzione di Vienna prevede che le controversie relative alla applicazione o alla interpretazione degli articoli in materia di jus cogens (dal 53 al 64) possano venire da una parte sottoposte alla giurisdizione della Corte internazionale di giustizia (ma non tutti furono d'accordo su tale competenza obbligatoria che faceva, secondo la motivazione del rifiuto alla firma da parte della Francia, della Corte un legislatore internazionale per la discrezionalità conferitagli).




le cause di estinzione di un trattato:

i.  i termini di durata e il diritto di denuncia o recesso

E' frequente il caso in cui le clausole finali o protocollari di un tratttato dispongano in merito alla sua durata e al diritto di una parte di denunciare il trattato o di recedervi (termini equivalenti di cui il II è preferito per i trattati multilaterali e per quelli istitutivi delle organizzazioni internazionali).

Si tratta di una possibilità pacificamente ammessa.

Quando invece un trattato risulti concluso senza limiti di durata è normalmente previsto in modo esplicito il diritto delle parti di denunciare il trattato, facendo di conseguenza venir meno il vigore della regolamentazione pattizia incorporata nel testo.

Disposizioni sulla durata si trovano inoltre nei trattati istitutivi di organizzazioni internazionali: C.E.C.A. è prevista la durata di 50 anni; N.A.T.O. prevede il diritto di recesso dopo 20 anni; F.M.I. prevede il diritto di recesso in ogni momento. Contrapposto al diritto di recesso o denuncia troviamo il potere di esclusione del membro, come nella Carta delle Nazioni Unite dove si dispone la possibilità da parte dell'Assemblea generale, su proposta del Consiglio di sicurezza, di espellere un membro che abbia violato persistentemente i principi sanciti nella Carta istitutiva della Organizzazione.

Il principio espresso dalla convenzione di Vienna in merito al caso in cui un trattato non contenga disposizioni in materia di durata e di possibilità di recesso o denuncia, prevede la non ammissibilità del recesso se non quando:

sia stabilito che era intenzione delle parti di ammettere la possibilità di una denuncia o recesso;

che il diritto di recesso o denuncia possa essere dedotto dalla natura del trattato.

L'esempio più noto è quello delle Nazioni Unite dove peraltro invece si dispone che l'ONU non intende costringere alcun stato a proseguire nella sua collaborazione con la organizzazione.

In ultimo ci si può chiedere se continui a produrre effetti un trattato multilaterale quando a seguito di più denunce, il numero delle sue parti scenda al di sotto di quello che era stato previsto come necessario per la sua entrata in vigore. La convenzione di Vienna riguardo dispone che a meno che il trattato disponga diversamente, un trattato multilaterale non prende fine per il solo motivo che il numero delle parti scenda al di sotto del numero necessario per la sua entrata in vigore.


ii. abrogazione ad opera delle parti

E' sempre inteso che il medesimo procedimento che aveva dato origine alla regolamentazione pattizia incorporata nel testo di un trattato può in seguito portare alla estinzione della regolamentazione stessa.

E' norma consuetudinaria internazionale quella che richiede la convergenza delle manifestazioni di volontà di tutte le parti ad un trattato.

Sono possibili le seguenti modalità:

un nuovo trattato espressamente dichiara che il primo cessa di avere vigore (accordo abrogativo espresso o clausola abrogativa espressa). Di solito il nuovo trattato disciplina diversamente la materia precedente;

l'abrogazione avviene in modo tacito o implicito.Tutti gli stati parte del primo trattato ne concludono uno nuovo riguardante la medesima materia e risulta impossibile applicare contemporaneamente le norme di entrambi i trattati. Giudizio di incompatibilità spesso arduo da effettuare.

La convenzione di Vienna esclude invece la possibilità di attribuire effetti abrogativi di un trattato multilaterale anteriore ad accordi conclusi inter se tra alcune soltanto delle parti di tale trattato.


iii.    recesso per violazione del trattato ad opera della controparte

Si tratta della trasposizione internazionale del noto principio contrattualistico indimplenti non est adimplendum. Dottrina e pratica infatti confermano la regola generale che consente ad una parte di sciogliersi da un trattato, nel caso di una sua violazione sostanziale ad opera di un'altra parte.

Una violazione è definita sostanziale quando si tratti di un ripudio del trattato non autorizzato dalla convenzione stessa o la violazione di una disposizione essenziale per realizzare l'oggetto e lo scopo del trattato.


E' necessario però distinguere il caso del trattato bilaterale e multilaterale:

Trattato bilaterale: una violazione sostanziale ad opera di una delle parti autorizza l'altra ad invocare la violazione come motivo per mettere fine al trattato o sospenderne la sua applicazione in tutto o in parte.

Trattato multilaterale: qui bisogna distinguere fra le misure prese di fronte alla violazione da tutte le parti e quelle che può prendere una singola parte.

Tutte le parti possono sospendere in tutto od in parte il trattato nei confronti dell'autore della violazione e anche fra loro.

La singola parte può invocare solamente la sospensione della applicazione del trattato nei confronti della parte autrice della violazione, o nei confronti degli altri solo se il fatto della violazione ha determinato una situazione radicalmente diversa modificante i rapporti con le altre parti.


Esiste però un limite a questa possibilità di deteriminare l sospensione degli effetti in caso di violazione di altro contraente: il limite è costituito in materia di disposizioni relative alla protezione della persona umana contenute nei trattati a carattere umanitario. Se una parte viene meno l'altra non può fare altrettanto.


iv.   impossibilità sopravvenuta

Lo scioglimento del trattato per impossibilità sopravvenuta è disciplinato nella convnezione di Vienna allo art. 61 intitolato "sopravvenienza di una situazione che rende l'esecuzione impossibile".

Al par.1 è codificata una pacifica norma di diritto internazionale: una parte può invocare l'impossibilità di eseguire un trattato come motivo per prvi fine o per recedervi se questa impossibilità deriva dalla scomparsa o distruzione definitiva di un oggetto indispensabile all'esecuzione di questo trattato. Se l'impossibilità è temporanea, essa può essere invocata soltanto come motivo per sospendere l'applicazione del trattato.

Ad es. un mutamento di sovranità del territorio se il trattato imponeva obblighi in relazione a quel territorio sul quale lo stato obbligato non ha più giurisdizione.

Si noti che se la impossibilità fosse preesistente al trattato saremmo dinnanzi ad un caso di nullità per errore.

Come esempio invece di sospensione temporanea per impossibilità si cita la intransibilità di un canale o la sospensione delle relazioni diplomatiche se queste erano indispensabili per la applicazione del trattato.

Al par. 2 troviamo invece una innovazione per gli autori discutibile:

l'impossibilità di esecuzione non può essere invocata da uno stato se essa deriva da una violazione, ad opera della parte che la invoca, sia di un obbligo del trattato, sia di ogni altro obbligo internazionale nei confronti di ogni altra parte del trattato.

Discutibile in quanto sarebbe fuori posto in un contesto che non affronta il problema della responsabilità degli stati. Infatti la impossibilità della esecuzione paralizza in ogni caso la applicazione del trattato e casomai saranno le circostanze in ui è avvenuta a richiedere riparazione in virtù della responsabilità dello stato che ha violato i propri obblighi.


v.    il mutamento fondamentale delle circostanze

La commissione del diritto internazionale ha ammesso la esistenza nel diritto internazionale del principio correntemente denominato rebus sis stantibus, pur limitando necessariamente il campo di azione della regola e definendo le condizioni nelle quali è legittimo invocarla.

Si tratta di una regola generale dunque e non di clausola implicita di ogni trattato (questa è una finzione giuridica cui si ricorreva nel passato).

Tale regola limita in pratica la regola pacta sunt servanda di fronte a trasformazioni radicali delle circostanze che avevano accompagnato la conclusione di un trattato.

La convenzione di Vienna l'ha presentata in una forma che vuole sottolineare il suo carattere eccezionale:

un mutamento fondamentale di circostanze che si è verificato rispetto a quelle esistenti al momento della conclusione di un trattato e che non era stato previsto dalle parti non può essere invocato come motivo per porre fine al trattato o per recedervi, a meno che:

l'esistenza di queste circostanze abbia costituito una base essenziale del consenso delle parti ad essere vincolate al trattato;

questo cambiamento abbia per effetto di trasformare radicalmente la portata degli obblighi che restano da eseguire in virtù del trattato.

Deve trattarsi di un mutamento radicale e oggettivo, e a tale fine non rileva un semplice mutamento di politica dello stato. Ma può trattarsi anche di mutamento del diritto internazionale vigente (controversie per zone di pesca).

L'art. 62 della convenzione di Vienna prevede inoltre un ulteriore limite, non permettendo in ogni caso la invocazione della regola se si tratta di:

una convenzione che stabilisce una frontiera;

se si tratta di un mutamento che dipende dalla parte che lo invoca ai fini dello scioglimento del trattato (per violazione di un obbligo disposto dal trattato o per violazione del diritto internazionale).

Talvolta può configurarsi inoltre una semplice sospensione del trattato.


la sospensione dell'applicazione di un trattato

La sospensione può verificarsi per casi espressamente stabiliti dal trattato, oppure per consenso di tutte le parti dello stesso, ed ancora in altri casi stabiliti da regole generali, in pratica negli stessi casi che provocano la estinzione ma con particolari caratteristiche di temporaneità.

A differenza con l'estinzione la sospensione può intervenire per accordo tra alcune sue parti soltanto.



le conseguenze della nullità, dell'estinzione e della sospensione della applicazione dei trattati

La nullità di un trattato ha la conseguenza di far cessare ab initio o ex tunc la forza giuridica delle disposizioni racchiuse nel suo testo, ex art. 69 della convenzione di Vienna. Nel caso di trattato multilaterale le conseguenze della nullità si producono solamente tra lo stato il cui consenso a vincolarsi era viziato e le altre parti.

Esiste poi quella che nel diritto privato è chiamata la ripetizione dell'indebito. Se sono stati compiuti atti in virtù di un trattato nullo, (anche, e come specificamente disposto allo art. 71, per contrasto con norma imperativa), ciascuna parte può richiedere nella misure del possibile il ripristino della situzione originaria, come se il trattato non fosse mai stato stipulato. Cosa che però non può essere chiesta dallo stato che ha visto la causa della nullità nel proprio atto di dolo, corruzione o violenza.

L'estinzione di un trattato, a differenza della nullità, opera ex nunc, cioè dal momento in cui si verifica. A meno che il trattato o le parti dispongano diversamente libera le parti dall'obbligo di eseguire il trattato, ma non porta pregiudizio ai diritti, obblighi o situazioni giuridiche delle parti sorte dal trattato fino a quel momento.

In caso di denuncia o recesso di uno stato rispetto ad un trattato multilaterale, le conseguenze operano nelle relazioni di questo stato e ciascuna delle parti a partire dal momento in cui hanno effetto la denuncia o il recesso.



La sospensione libera dagli obblighi e cancella i diritti solo nell'arco di tempo in cui opera lasciandoli impregiudicati per gli evenutali periodi anteriori o posteriori. Si noti che durante tale periodo di sospensione le parti devono astenersi da ogni atto tendente ad ostacolare la ripresa dell'applicazione del trattato.


il modo di operare delle cause di nullità, estinzione o sospensione dei trattati

Il problema consiste nello stabilire se le conseguenze correlate alla nullità, all'estinzione o alla sospensione di un trattato debbano:

reputarsi discendere automaticamente dal fatto che una delle parti al trattato abbia affermato la sua volontà di invocarle;

oppure se viceversa tali conseguenze debbano reputarsi discendere soltanto dal previo esperimento di una procedura intesa a constatare, con il concorso di tutte le altre parti al trattato o con l'intervento di un'istanza imparziale, l'effettiva ricorrenza della situazione fatta valere da un parte e il fatto che essa rientri in uno degli schemi di nullità, estinzione o sospensione.

Il problema è da risolvere tenendo presenta la struttura e i caratteri della comunità internazionale ove non esiste un giudice che possa decidere una controversia se tutte le parti non concordano per attribuirgli la giurisdizione.

La conferenza di Vienna, con soluzioni accolte a grandissima maggioranza, ha tentato di compiere un compromesso tra divergenti posizioni,

da un lato cercando di evitare un ricorso arbitrario a cause di invalidità, estinzione o sospensione;

dall'altro non legando troppo rigidamente gli stati ad un meccanismo giudiziario obbligatorio di regolamento delle controversie.

L'art. 65 dispone che la parte che invoca una causa di nullità, estinzione o sospensione deve notificare la sua pretesa alle altre parti, indicando la misura che intende prendere riguardo al trattato e le relative ragioni. Se, trascorso un termine che salvo il caso di particoalre urgenza non può essere inferiore a un periodo di tre mesi a partire dalla data di ricevimento della notificazione, nessuna parte ha fatto opposizione, la parte che ha fatto la notificazione può prendere la misura contemplata. Se invece una obiezione viene mossa le parti in disaccordo dovranno cercare una soluzione attraverso i mezzi indicati dallo art. 33 della Carta delle Nazioni Unite (negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni, ad accordi e ad ogni altro mezzo pacifico).

Se le parti anche in questo caso non riescono a raggiungere un accordo un articolo particolarmente innovativo, l'art. 66 della convenzione, prevede sia la competenza obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia per le controversie relative alla applicazione o alla interpretazione delle disposizioni in materia di jus cogens, sia la possibilità di ricorso ad una procedura di conciliazione, contemplata in allegato alla convenzione di Vienna, per le controversie sulla applicazione o interpretazione di qualunque altro articolo in tema di nullità, estinzione o sospensione dei trattati.

Si tratta di una innovazione importante ma, se si eccettuano le controversie concernenti lo jus cogens, il contrasto tra le parti potrebbe persistere anche dopo l'esperimento della procedura di conciliazione, in quanto le raccomandazioni e il rapporto della commissione di conciliazione non hanno carattere vincolante.


gli effetti della guerra sui trattati

L'insorgere di un conflitto armato tra due o più stati può esercitare una vaira influenza sui trattati di cui gli stati sono parte, in base a norme generali di diritto internazionale.

E' raro che il trattato stesso disponga per tale evenutalità e può accadere invece che alcuni trattati siano stati stipulati proprio nella eventualità di un conflitto armato.

Al di fuori di tali due casi il diritto internazionale generale prevede che lo scoppio di un conflitto fra più stati abbia unicamente l'effetto di sospendere l'applicazione del trattato bello durante, e se si tratta di convenzione bilaterale, il conflitto armato fra le due parti estingue aadirittuta il trattato.

Vi è incertezza invece sulla sorte dei trattati bilaterali che legano uno stato neutrale e uno belligerante.

Es. nel trattato di pace fra le potenze alleate e l'Italia del '47 le predette potenze potevano, entro sei mesi dalla entrata in vigore del trattato, notificare all'Italia i trattati bilaterali con essa conclusi prima della guerra di cui desideravano il mantenimento o la rimessa in vigore. I trattati non oggetto di notifica dovevano invece essere ritenuti abrogati.


i trattati tra stati e organizzazioni inernazionali e fra organizzazioni internazionali

In conseguenza della sempre maggiore conclusione di trattati fra organizzazioni internazionali e fra queste e gli stati (accordi di sede sulla presenza e il funzionamento delle organizzazioni nel territorio di uno stato, accordi di cooperazione) dopo la conclusione del trattato di Vienna del '69 la Commissione del diritto iternazionale affrontò la materia e il testo del suo progetto fu adottato come Convenzione sul diritto dei trattati fra stati ed organizzazioni internazionali e fra organizzazioni internazionali, sempre a Vienna nel 1986. Essa si applica solo ed esclusivamente ai soggetti menzionati, e per quelli che dià erano parte della convenzione sul diritto dei trattati del '69 rimane quest'ultima a disporre.

D'altra parte la convenzione del '86 si rifà in tutto e per tutto a quella precedente tranne per alcune innovazioni formali:

L'atto con il quale una organizzazione internazionale manifesta sul piano internazionale il suo consenso ad essere vincolata da un trattato è denominato atto di conferma formale (corrispondente alla ratifica di uno stato).

I pieni poteri sono definiti come un documento rilasciato dall'organo competente di una organizzazione internazionale.

Si sottolinea che la capacità di diritto internazionale di una organizzazione è disciplinata dalle sue regole interne, tuttavia la organizzazione non può invocare tali regole per giustificare la mancata esecuzione di un trattato, a meno che non sussista una causa di nullità per violazione delle regole dell'organizzazione sulla competenza a concludere i trattati.

Infine importante innovazione di ordine procedurale riguarda la soluzione obbligatoria delle controversie sulla applicazione o l'interpretazione delle cause di nullità per contrasto con lo jus cogens. La competenza è ancora obbligatoria per le controversie tra uno o più stati e per quelle fra questi e le organizzazioni si prevedono una procedura di arbitrato (regolata in allegato) e una di richiesta di parere consultivo alla Corte internazionale di giustizia, con parere che si dispone sarà accettato come decisivo da tutte le parti della controversia.


la successione degli stati nei trattati

Il cosiddetto problema della successione degli stati:

i vari fenomeni di estinzione di stati o di formazione di nuovi stati fanno sorgere il problema della sorte dei trattati in vigore precedentemente al loro prodursi.

Il problema è stato profondamente sentito in seguito al fenomeno della decolonizzazione e della nuova indipendenza di molti stati in via di sviluppo.

A riguardo in seguito al progetto della Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite una conferenza convocata dalla medesima organizzazione ha adottato la convenzione sulla successione degli stati in materia di trattati del 23 agosto 1978. Tale convenzione tuttavia non aveva nel '90 ottenuto l'adesione dei 15 paesi, necessaria per la sua entrata in vigore.

Di conseguenza oggi la materia rimane regolata dal diritto consuetudinario e la convenzione stessa rileva nella misura in cui ha codificato il diritto internazionale generale vigente.

In materia di diritto generale è da richiamare subito il principio fondamentale della cosiddetta mobilità delle frontiere dei trattati:

quando una porzione del territorio di uno stato diviene parte del territorio di un altro stato, i trattati che vincolano il primo stato cessano di valere per la porzione del territorio su sui questo non esercita più la sua sovranità e, invece, valgono anche per essa i trattati di cui è parte il secondo stato.

La regola incontra una eccezione nel caso che risulti dal trattato o sia accertato altrimenti che la applicazione del trattato a quel territorio sarebbe incompatibile con l'oggetto e con lo scopo del trattato o muterebbe radicalmente le condizioni del suo funzionamento.

La regola vale ovviamente nel caso di annessione di uno o più stati da parte di un altro stato


Ma il problema della successione si incontra ancora quando si formano nuovi stati indipendenti oppure qualora uno o più stati si uniscano oppure uno o più stati si separino da un altro.


la successione nei trattati per i nuovi stati indipendenti

Nella pratica in tema di successione di trattati si è assistito a tre atteggiamenti principali:

Un gruppo di stati (ristretto a Israele, Algeria e Alto Volta, ora Burkina Faso) ha seguito la cosiddetta teoria della tabula rasa: ciascuno di essi sostiene di non potersi ritenere giuridicamente vincolato da trattati ed accodi che il suo governo non ha sottoscritto.


Per evitare problemi di successione nei trattati nei casi di nuova indipendenza è allora invalsa la pratica di stipulare dei cosiddetti accordi di devoluzione, tra lo stato nuovo e il suo predecessore, sulla base dei quali il primo si assume diritti e obblighi pattizi che fino al momento della indipendenza spettavano al secondo. Nonostante pareri anche autorevoli (es. Segretario delle Nazioni Unite nel '51 per la Giamaica) che hanno asserito l'efficacia immediata degli obblighi e dei diritti del trattato in successione per l'accordo di devoluzione, incontriamo una larga prassi contraria:


L'accordo di devoluzione non darebbe luogo di per sé all'automatica applicazione alla Stato successore di accordi internazionali che erano applicabili al territorio già del paese colonizzatore. Per alcuni paesi la continua applicazione del trattato è richiesta da parte dello stato neoindipendente un passo ulteriore: e cioè l'invio di una dichiarazione all'altra parte contraente o al depositario che specifica la volontà del governo di nuova indipendenza di essere considerato parte dell'accordo in questione al posto de vecchio stato. (posizione della Repubblica di Indonesia suceduta alle Indie Olandesi). Ma a proposito è importante la posizione della Gran Bretgna riguardo ai numerosi contratti di devoluzione da essa stipulati, per essa l'accordo di devoluzione è vincolante per le parti contraenti ma non per le parti che avevano concluso accordi con lo stato predecessore, in armonia del principio pacta tertiis neque nocent neque prosunt.


Altro atteggiamento rilevabile nella pratica internazionale (di diversi stati africani) è il ricorso alla emanazione di dichiarazioni internazionali di vario contenuto e tenore circa la successione nei trattati conclusi dallo stato predecessore. Spesso in essi si stabilisce un periodo di riflessione nel corso del quale gli stati di nuova indipendenza si riservano di decidere sulle sorti dei trattati in questione, oppure si dispone per la loro applicazione temporanea senza che ciò comporti (come anche è stato codificato nella Convenzione di Vienna del '78) la automatica accettazione a divenire parte dei vecchi trattati.


Tutte le posizioni appena viste testimoniano che probabilmente non esiste ancora una regola di diritto internazionale generale secondo la quale gli stati nuovi succederebbero nei diritti e negli obblighi derivanti dai trattati stipulati dai loro predecessori.

Mancanza testimoniata anche:

dalla prassi del Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale si preoccupa di provocare le dichiarazioni dei paesi di nuova indipendenza riguardo l'intenzione o meno di succedere nei vecchi trattati, cosa che non sarebbe necessaria nel caso di esistenza di norme generali vigenti;

dalla Convenzione di Vienna del '78 laddove dispone che uno stato di nuova indipendenza non è tenuto a mantenere in vigore un trattato né a divenirne parte per il solo fatto che alla data della successione di stati il trattato era in vigore per il territorio a cui tale successione ha riguardo.


come si può allora realizzare la continuità dei trattati rispetto ai nuovi stati ?

La convenzione di Vienna del 1978, all'art. 24 dispone che:

Un trattato bilaterale che, alla data della successione di stati, era in vigore riguardo al territorio cui si riferisce la successione di stati, è considerato come in vigore tra uno stato di nuova indipendenza e l'altro stato parte :

a) se essi hanno espressamente convenuto in tal senso;

b) se a causa della loro condotta si deve considerare che essi abbiano tra loro convenuto in tal senso.

In altre parole dopo la indipendenza vi deve essere qualche atto di novazione fra lo stato di nuova indipendenza e l'altra parte contraente.

Si tratta evidentemente di accordi di accordi, ossia di accoridi aventi come solo oggetto l'applicazione di altri trattati, e che dunque si prestano a formarsi tacitamente assai di frequente.

Nel caso di trattati multilaterali, coerentemente con la teoria di chi nega l'esistenza in materia di regole generali, la continuità nei diritti e negli obblighi rispetto agli stati nuovi si verifica, oltre che mediante ordinari atti di adesione, anche mediante la pratica delle dichiarazioni di successione notificate al depositario del trattato. Tale dichiarazione ha (secondo la pratica della Oraganizzazione delle Nazioni Unite) effetto retroattivo alla data dell'acquisto della indipendenza, a meno che il trattato disponga diversamente o che sia altrimenti stabilito o che ancora la entrata in vigore del trattato fosse stabilita in un tempo posteriore all'acquisto della indipendenza.

La differenza fra la adesione e la dichiarazione di successione sta proprio nel fatto che la adesione non ha effetto retroattivo, cosicché quest'ultima è stata preferita da quegli stati di nuova indipendenza che desideravano sottolineare politicamente il distacco dal precedente governo coloniale, sia pure a prezzo di una breve interruzione dell'applicazione dell'accordo.



la successione nell'unione (o fusione) o separazione (o scissione o separazione) di stati

In caso di unione o fusione di stati la pratica internazionale sembra indicare che i trattati precedenti l'unione continuino a restare in vigore, ma ciascuno nell'ambito territoriale per cui esso valeva prima dell'unione stessa (come per es. sostenuto dalla Repubblica Araba Unita, fusione di Egitto e Siria).

La Convenzione di Ginevra del '78 accoglie tale principio ponendo però due eccezioni:

accordo in senso contrario;

l'applicazione del trattato allo stato successore sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato.

Va però sottolineato che l'elemento di difficile individuazione è se si sia effettivamente verificata una unione o fusione di stati e non una successione per la quale si è visto si applicano norme diverse (pag. 71).

In caso di separazione di parti di uno stato in più stati nuovi, la convenzione di Vienna del 1978 accoglie la regola per cui, salvo gli stessi casi visti per l'unione, si deve ritenere che i trattati stipulati dallo stato predecessore continuino a valere per gli stati successori, a meno che il loro originario ambito spaziale di applicazione escluda il territorio di uno o più di essi. Tuttavia nonostante tale presa di posizione nella prassi sussitono dubbi, vista la pratica degli stati successori di esprimere esplicite prese di posizione. La regola della convenzione può allora considerarsi semplicemente nel quadro di una tendenza di sviluppo progressivo.


la successione degli stati e i trattati di confine e i cosiddetti trattati localizzati

Sia la pratica internazionale che la dottrina, ed anche la convenzione di Vienna del '78, allo art. 11, sono concordi che il verificarsi di una successione di stati non ha di regola alcuna influenza sui trattati che ne definiscono i confini e (ma in questo secondo caso la questione è incerta) neppure sugli obblighi e i diritti stabiliti da un trattato e relativi al regime di una frontiera.


Ancora si rileva una tendenza pratica, non unanime però, a considerare insensibili alle successione i trattati cosiddetti localizzati o istitutivi di regimi oggettivi (come nel caso visto del disarmo delle Isole Aaland). Al proposito la convenzione di Vienna del '78 prevede che una successione di stati non ha effetto sugli obblighi relativi all'uso di un qualsiasi territorio o sulle restrizioni al suo uso, che siano stabiliti per mezzo di un trattato a favore di qualsiasi territorio di un altro stato e siano considerati come "attaccati" (attachées, attached) ai territori in questione.

Ma tale continuità può però spiegarsi diversamente se non in base alla succitata regola. Per il formarsi di accordi taciti o di consuetudini locali, o ad un peculiare fenomeno di innesto di una consuetudine ad un accordo.



Il termine trattato deriva dal verbo latino Tractare e trahere: tirare con forza e continuità, lavorare e maneggiare, tracciare dei solchi.

Ci si chiede come possa considerardi autentico e definitivo un testo firmato ad referendum, ossia con riserva della successiva conferma da parte dei componenti organi dello stato che il plenipotenziario rappresenta.

Parafratura: sottoscrizione effettuata non per esteso da parte del plenipotenziario.

Conseguenze di quanto sopra: 1. l'accettazione della riserva di uno stato fa divenire lo stato esprimente la riserva parte del trattato nei confronti dello stato accettante; 2. anche l'obiezione non impedisce che lo stato obiettore e quello esprimente la riserva divengano parti del trattato uno nei confronti dell'altro a meno che l'intenzione contraria non sia espressamente manifestata dallo stato obiettore. Ossia la obiezione da sola non ha lacun effetto giuridico diverso dalla accettazione; 3. l'atto di consenso contenente la riserva ha effetto solo nel momento in cui almeno un altro stato accetta la riserva medesima.

Il parere consultivo della corte internazionale dei diritti dell'uomo dispone invece che in tale materia la convenzione entri comunque in vigore anche per lo stato manifestante riserve.

curiosamente il parere consultivo della commissione internazionale pare appoggiare la Svezia in virtù di un preteso diritto pubblico europeo così privo di fondamento che fu necessario subito dopo un nuovo trattato in cui la Finlandia si assumesse a suo carico l'obbligo di smilitarizzazione.

Anzilotti.

Ovviamente se nel trattato è contenuta una disposizione già appartenente al diritto generale internazionale consuetudianario, quale che sia la sorte del trattato, tale disposizione generale rimane vigente e obbligatoria.

Come esempio i jus cogens la comunità internazionale è d'accordo nell'individuare la norma generale che vieta l'uso della minaccia e della forza nelle relazioni internazionali. Non riuscito invece il tentativo di far considerare il principio per cui uno stato non poteva concludere trattati relativi al territorio dove fosse iniziato un processo di liberazione internazionale. Secondo la Guinea Bisseau ciò deriverebbe come corollario dal principio di autodeterminazione dei popoli, ma il Tribunale arbitrale non considerò quella norma come corollario di quel principio.

Sebbene di rado i trattati dispongano riguardo alla sospensione degli stessi, ciò di regola avviene per quelli istitutivi di organizzazioni internazionali, come sanzione alla inadempienza di una singola parte. Per es. la Carta delle Nazioni Unite dispone la possibilità di sospendere dall'esercizio dei diritti e dei privilegi di membro della Assemblea Generale (su proposta del Consiglio di sicurezza) lo stato parte della organizzazione contro cui sia stata intrapresa un'azione preventiva o coercitiva.

Sebbene sia discussa la natura giuridica del processo di unificazione italiana si ritiene in dottrina che i trattati stipulati dagli stati preunitari italiani si estinsero con l'annessione da parte del Regno di Sardegna, i cui trattati si ritennero così valere per tutto il territorio del nuovo stato.

Ancora a seguito della recente unità tedesca (Berlino, 31 agosto 1990) i trattati che legavano la germania federale si estendono alla Germania intera, mentre quelli della ex Germania democratica dovranno essere esaminati dai contraenti per decidere la evenutale constinuazione.






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