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IL GOVERNO

diritto



IL GOVERNO


Il governo è un organo complesso formato dal presidente del consiglio, dai ministri e dal consiglio dei ministri. E' il motore di tutta l'attività dello stato ed è formato da un numero ridotto di persone, che rappresentano una maggioranza parlamentare + o meno omogenea (no minoranze). E' un organo di parte in quanto esprime la volontà delle forze politiche di maggioranza che lo sostengono con la fiducia. Per quanto riguarda la costituzione essa si limita ad indicare in modo generico le funzione delle singole componenti del governo:

Al presidente del consiglio spetta la direzione della politica generale del governo oltre alla promozione e al coordinamento delle attività dei ministri;

Al consiglio dei ministri compete la responsabilità dell'attività collegiale che vi si svolge mentre ministri sono ritenuti responsabili degli atti dei loro dicasteri.



I governi italiani dal 1948 ai giorni nostri sono stati caratterizzati da instabilità: ci sono stati infatti ben 52 governi dal48 al 2002 e la durata dei governi è stata in media inferiore all'anno: questo a causa della scarsa omogeneità programmatica dei partiti che facevano parte della maggioranza. I problemi di instabilità e di ingovernabilità dipendono dal sistema elettorale, dal pluripartitismo e dalla mancanza di razionalizzazione.


La struttura del governo

Oltre ai tre organi previsti dalla costituzione non si esclude la presenza di altri; infatti l'art.95 stabilisce che è la legge che provvede all'ordinamento della presidenza del consiglio, e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Gli organi possono essere distinti in due gruppi:

Organi necessari: ne fanno parte presidente del consiglio, ministri e il  consiglio dei ministri. Si tratta di organi obbligatori costituzionalmente garantiti, il che significa che le loro attribuzioni non possono essere assegnate da altri.


Il presidente del consiglio: dirige la politica generale del governo e ne è responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo promovendo e coordinando l'attività dei ministri.

Secondo la costituzione il presidente del consiglio è in una posizione di supremazia rispetto ai ministri poiché li sceglie come suoi collaboratori,  ne dirige e ne vigila l'attività ed è responsabile per tutti gli atti eseguiti dal governo. Questa supremazia però non consiste in un'effettiva superiorità gerarchica in quanto esso non può impartire loro ordini giuridicamente vincolanti ne li può revocare una volta scelti e sostituirli con altri di propria iniziativa, egli può solo promuovere e coordinare la loro attività. Le funzioni del presidente del consiglio:

Direzione della politica generale del governo: il compito principale del presidente del consiglio è quello di redigere il programma di governo, comunicare alle camere la composizione di governo, chiedere la fiducia e presentare alle camere i disegni di legge, oltre ad esercitare le facoltà attribuite dalla costituzione (art.72);

Mantenimento dell'unità d'indirizzo politico e amministrativo del governo: egli coordina l'attività dei ministri in merito agli atti che riguardano la politica genera 222b13c le di indirizzo. In particolare può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al consiglio dei ministri nella riunione immediatamente successiva. Poiché in Italia i governi in genere sono di coalizione i ministri si sentono + rappresentanti del proprio partito che del governo inteso unitariamente: da ciò deriva che si viene a mancare la fiducia tra presidente del consiglio e un ministro, non avendo il primo la facoltà di revocarlo è come se venisse a mancare il rapporto di fiducia con il partito al quale il ministro appartiene e di conseguenza o i partiti della coalizione governativa riescono a ricomporre l'alleanza o si giunge ad una crisi di governo per dimissioni del presidente del consiglio stesso o per uscita della maggioranza del partito dissenziente.

Promozione dell'attività dei ministri: può indirizzare ai ministri le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni del consiglio dei ministri, nonché quelle connesse con la propria responsabilità di direzione della politica generale. Può anche promuovere verifiche sul funzionamento dei pubblici uffici e in casi di particolare rilevanza può chiedere al ministro competente relazioni e verifiche amministrative sul suo operato.

Rapporti con il presidente della repubblica: controfirma. È l'organo di collegamento costituzionale con il capo dello stato per cui sottopone al presidente della repubblica le leggi per la promulgazione e i disegni di legge da presentare alle camere e controfirma tutti gli atti del presidente della repubblica che hanno valore legislativo o espressamente indicati dalla legge. Inoltre presiede la maggior parte dei comitati interministeriali e gestisce in via esclusiva taluni settori nell'ambito delle strutture della presidenza del consiglio dei ministri, oltre a rappresentare il governo di fronte agli altri organi costituzionali.

Rapporti con gli organi costituzionali, con le istituzioni comunitarie con le regioni, gli enti locali e le confessioni religiose. Svolge la funzione di raccordo con il parlamento, con gli altri organi costituzionali e le diverse confessioni religiose, promuove i giudizi di legittimità dinnanzi alla corte costituzionale, promuove l'azione del governo nei rapporti con le regioni, promuove e coordina l'azione del governo per assicurare la tempestiva attuazione delle politiche comunitarie e infine presiede la conferenza stato-città e autonomie locali.


I ministri e i ministeri. I ministri sono nominati con decreto dal presidente della repubblica su proposta del presidente del consiglio e svolgono congiuntamente e contemporaneamente due funzioni diverse:

Da una parte sono organi burocratici che dirigono un particolare settore della pubblica amministrazione;

Dall'altra in quanto membri del consiglio dei ministri svolgono funzioni politiche cioè partecipano all'attuazione dell'indirizzo politico del governo.

Il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri sono determinati dalla legge. La direzione di un ministero può anche essere assunta dal presidente del consiglio o dal titolare di un altro dicastero: in questi casi si parla di titolarità assunta ad interim.

I ministri sono responsabili per gli atti esclusivamente propri per gli atti formalmente del capo dello stato e che hanno controfirmato e per gli atti dei loro sottoposti che possono comunque ricondursi alla volontà del ministro. La loro responsabilità può essere:

Politica: collegiale per gli atti compiuti nell'ambito del consiglio dei ministri ed individuale per gli atti compiuti da ciascun ministro nell'esercizio del suo ufficio;

Giuridica: civile per violazione di diritti soggettivi come da codice civile, penale per reati commessi nell'ambito delle loro funzioni e per reati comuni.

Accanto ai ministri capi dei rispettivi ministeri, vi sono anche i ministri senza portafoglio che fanno parte del consiglio dei ministri pur non essendo a capo di alcun ministero: essi sono titolari di dipartimenti presso la presidenza del consiglio e svolgono le funzioni loro delegate dal presidente del consiglio al quale spetterebbero. Il motivo originale dell'introduzione di questa figura è stato di consentire ai partiti minori delle coalizioni governative di disporre di maggiori presenze nell'ambito del consiglio senza però alterare il numero dei ministri. I ministri senza portafoglio sono nove: affari regionali, funzione pubblica, pari opportunità, politiche comunitarie, rapporti con il parlamento, riforme istituzionali e devoluzione, innovazione e tecnologie, attuazione del programma di governo, italiani nel mondo. Con il decreto legge del 99 sono stati riformati la struttura e i compiti dei ministeri nell'ambito + generale della riorganizzazione dell'amministrazione centrale dello stato: con lo stesso decreto è stato ridotto a 12 il numero dei ministeri attraverso il riordino, la soppressione e la fusione dei 18 ministeri preesistenti. Successivamente però sono stati ripristinati il ministero della sanità e il ministero delle comunicazioni e oggi il numero dei ministeri è di 14 tra cui: ministero degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, difesa, economia e finanze, infrastrutture e dei trasporti.


Il consiglio dei ministri: è costituito dal presidente del consiglio e dai ministri con o senza portafoglio ed è un organo collegiale convocato e presieduto dallo stesso presidente. Le sue funzioni sono:

Funzione di indirizzo politico e amministrativo del paese: determina la politica generale del governo e l'indirizzo generale dell'azione amministrativa;

Decisioni di politica normativa del governo: delibera sui disegni di legge di iniziativa governativa e sui decreti legge e legislativi;

Determinazione dell'atteggiamento del governo nei rapporti con le regioni: sono ad esempio ad esso sottoposti la proposta al presidente della repubblica di scioglimento di un consiglio regionale, la promozione della questione di legittimità di una legge regionale davanti alla corte costituzionale;

La soluzione delle divergenze e dei conflitti di attribuzione fra i ministri.

In generale tutte le principali decisioni devono essere prese collegialmente e devono essere discusse e approvate: le riunioni del consiglio dei ministri non sono pubbliche, non è ammessa la stampa e i resoconti non sono pubblicati.


Organi eventuali:


I vice presidenti del consiglio: il presidente del consiglio può proporre al consiglio dei ministri di attribuire a uno o è ministri le funzioni di vice presidente. Se ciò avviene in caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente del consiglio la supplenza spetta al vice presidente o qualora siano + di uno a quello + anziano per età; se non è stato designato alcun vice presidente la supplenza spetta o al ministro designato dal presidente stesso o al ministro + anziano di età.


I sottosegretari di stato e i vice ministri. I sottosegretari non sono contemplati dalla costituzione ma dall'art.10 di una legge: essi sono incaricati di coadiuvare i ministri e di esercitare le funzioni che sono loro delegate con decreto dal ministro e la loro nomina costituisce il primo atto ufficiale del nuovo governo. Essi non fanno però parte del consiglio dei ministri e alle riunioni non possono sostituire i ministri. Il numero dei sottosegretari non è fisso ma definito volta per volta e a un ministro può anche essere attribuito + di un sottosegretario. Tra i sottosegretari un ruolo particolare spetta al sottosegretario alla presidenza del consiglio che ha l'incarico di verbalizzare le sedute del consiglio.

La qualifica di viceministro deve essere attribuita con decreto del presidente della repubblica su proposta del presidente del consiglio a non + di 10 sottosegretari di stato: è necessario che ai sottosegretari siano conferite deleghe relative all'intera area di competenza di uno o + dipartimenti o direzioni generali. I dipartimenti sono strutture in cui sono articolati molti ministeri e che si occupano di grandi aree omogenee relative alle materie di competenza del ministero. Le direzioni generali sono invece articolazioni che prevedono l'ufficio del segretario generale che opera alle dirette dipendenze del ministro con compiti di coordinazione dell'azione amministrativa, elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del ministro. Nell'attuale governo sono stati nominati due vice ministri per il ministero dell'economia e delle finanze e uno per il ministero delle attività produttive, per quello dell'istruzione dell'universi e della ricerca e per quello delle infrastrutture e dei trasporti. I viceministri hanno la possibilità di partecipare senza diritto di voto e previo invito del presidente del consiglio d'intesa con il ministro competente alle sedute del consiglio dei ministri.


I comitati interministeriali: si tratta di organi collegiali ristretti ai quali sono attribuiti poteri soprattutto consultivi oppure deliberanti cioè sostitutivi del consiglio per specifiche questioni per le quali sono stati appositamente istituiti. Gli eventuali poteri deliberanti debbono fondarsi su una legge preventiva che stabilisce le materie sulle quali devono pronunciarsi.


Il consiglio di gabinetto: ha il compito di assistere il presidente del consiglio e il vice presidente nella loro attività politica ferme restando le attribuzioni del consiglio dei ministri. E' composto da ministri designati dal presidente del consiglio sentito il consiglio dei ministri.


La formazione del governo

La formazione del governo in Italia avviene attraverso due fasi:

La nomina del presidente del consiglio e dei ministri da parte del presidente della repubblica.

Fasi:

Consultazioni: il presidente della repubblica appena si è aperta la crisi di governo inizia le consultazioni cioè riceve secondo un ordine stabilito e separatamente varie personalità politiche. Si tratta di due gruppi di personalità: personalità che esprimono direttamente la volontà dei partiti di cui sono espressione e personalità che per gli incarichi pubblici precedentemente ricoperti godono di particolare autorevolezza (presidenti di camera e senato ex presidenti della repubblica). Le consultazioni hanno la funzione di fornire al capo dello stato utili elementi per la scelta del presidente della repubblica. Dalle elezioni del 94 è stata introdotta la prassi di designare da parte delle forze politiche concorrenti, il proprio candidato alla presidenza prima che i cittadini siano chiamati ad esprimere il loro voto nelle elezioni politiche, per cui la scelta del capo dello stato della persona a cui affidare l'incarico è quasi obbligata. Se al termine delle consultazioni il capo dello stato non ha ancora idee chiare sulla scelta del possibile presidente del consiglio si può procedere ad un secondo giro di consultazioni o anche conferire un mandato esplorativo a una personalità politica di prestigio incaricandola di procedere ad altri incontri con le forze politiche e di riferirgli i risultati.

Conferimento dell'incarico: ultimate le consultazioni il presidente della repubblica procede ad attribuire l'incarico di formare il nuovo governo alla personalità che a suo avviso ha la maggiore possibilità di ricevere la fiducia. Il presidente del consiglio incaricato accetta con riserva l'incarico e procede ad una serie di consultazioni con due obiettivi: concordare con i partiti della possibile maggioranza un programma politico comune e concordare con gli stessi partiti la ripartizione dei ministeri e la designazione dei ministri. Se il presidente del consiglio incaricato non riesce nel suo intento scioglie negativamente la riserva e rinuncia all'incarico. Il presidente della repubblica procede quindi a nuove consultazioni ovvero decide per lo scioglimento anticipato delle camere se ritiene che non sia possibile formare nessun'altra maggioranza. Qualora invece il presidente incaricato riesca a formare un gruppo di ministri capace a suo avviso di ottenere la fiducia in parlamento dovrà presentarsi al presidente della repubblica per sciogliere positivamente la riserva e dichiararsi pronto ad assumere il governo.

Nomina e giuramento: il presidente della repubblica successivamente procede alla nomina del presidente del consiglio con suo decreto controfirmato dallo stesso capo del governo appena nominato e subito dopo, su formale proposta del presidente del consiglio, nomina con decreto controfirmato dal neo presidente i ministri. Una volta nominati sia il presidente sia i ministri prestano giuramento nelle mani del presidente della repubblica e questo giuramento costituisce un'espressione del dovere di fedeltà che incombe su coloro che svolgono funzioni pubbliche. Da questo momento entrano in carica e sostituiscono il governo precedente.


La presentazione alle camere del neonominato governo per riceverne la fiducia.

Con la nomina e il giuramento il governo è formalmente investito dei suoi poteri e può esercitarli; da un punto di vista politico però il governo deve ancora ottenere la fiducia delle camere. Per fiducia si intende l'atto con cui il parlamento aderisce al programma politico del governo. Dopo la nomina e il giuramento il governo deve presentarsi entro 10gg davanti a ciascuna camera, deve quindi illustrare il proprio programma politico in base al quale ogni camera deciderà se votare o meno la fiducia mediante voto palese per appello nominale. La fiducia accordata sulla base di un documento (mozione) presentato dai parlamentari della maggioranza impegna il governo a seguire l'indirizzo politico e il programma esposto dal neo presidente del consiglio nelle cosiddette indicazioni programmatiche davanti al parlamento. Il voto di investitura del parlamento è in linea di massima scontato in quanto al momento della formazione del governo ci si è già assicurati che esiste una maggioranza di partiti che lo appoggeranno: in questo caso si dice che il governo entra nella pienezza dei suoi poteri. Nel caso in cui il consenso fiduciario del parlamento è mancato si dice che si tratta di governi nati con la sfiducia che sono obbligati a presentare immediatamente le dimissioni. Continuano però a funzionare per il disbrigo degli affari correnti fino alla formazione di un nuovo governo.


La responsabilità politica e la crisi di governo

Il governo è soggetto sia a responsabilità politica diffusa nei confronti di tutti i cittadini che hanno il diritto di critica sia a responsabilità politica istituzionalizzata nel senso che risponde permanentemente di fronte al parlamento dell'indirizzo politico perseguito. In caso di disaccordo tra parlamento e governo quest'ultimo deve presentare le dimissioni per voto di sfiducia o per scelta autonoma. La responsabilità politica del governo è secondo la costituzione del presidente del consiglio per la politica generale del governo e dei ministri, collegialmente per gli atti del consiglio dei ministri e individualmente per gli atti dei loro ministeri.


Questione di fiducia

il governo per difendere il suo indirizzo politico può essere costretto a porre la questione di fiducia su una sua proposta che il parlamento in sede di discussione intende modificare al di la di quelli che sono gli obiettivi prefissati. Ponendo la questione di fiducia il governo avverte espressamente il parlamento che il rifiuto della sua proposta equivale a una disapprovazione del suo indirizzo politico e obbliga il parlamento a votare in blocco la sua proposta, o l'articolo in discussione, decadendo in tal modo tutti gli emandamenti che erano già stati discussi o accertati. Il voto contrario del parlamento costringe il governo a dimettersi.


La crisi di governo

Il governo resta in carica finchè non si verifica un fatto che mette in gioco la sua responsabilità politica ovvero finchè non inizia una nuova legislatura o viene meno il suo presidente. Si distinguono:

Crisi parlamentare: sono quelle determinate da mozione di sfiducia del parlamento. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della camera e non può essere messa in discussione prima di 3gg dalla sua presentazione. E' prevista dalla costituzione ma nella maggior parte dei casi in italia non si è arrivati a tale mozione perché i governi sui quali è stata posta hanno preferito dimettersi prima di giungere a una votazione.

Crisi extraparlamentare: si ha quando, a causa di un qualunque fatto politico, al di fuori di una formale decisione del parlamento, il governo presenta le dimissioni. Questo tipo di crisi evita al governo di presentarsi alle camere per confrontarsi in un dibattito aperto con il parlamento sulle questioni politiche che hanno portato alla crisi ed evita al governo dimissionario di sottoporti a un voto.

Una volta aperta la crisi il governo dimissionario in attesa della formazione di un nuovo governo resta in carica per l'ordinaria amministrazione: si esclude che esso possa prendere decisioni politiche di rilievo e che possa emanare decreti che comportino aumenti di spese o di entrate, salvo i casi di urgenza.


La responsabilità penale del governo

Attiene ai reati ministeriali cioè a particolari reati comuni commessi dal presidente del consiglio o dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni. Il presidente del consiglio dei ministri e i ministri anche se cessati dalla carica sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del senato o della camera dei deputati secondo le norme stabilite con legge costituzionale. La responsabilità per i reati ministeriali non compete al governo come organo collegiale ma ai singoli ministri per il principio della responsabilità penale individuale. Per procedere penalmente nei confronti di un ministro si deve seguire la procedura seguente:

Qualora un pubblico ministero, nel corso di un'indagine riscontri che un ministro potrebbe essere coinvolto in un reato deve trasmettere gli atti ad un collegio di 3 giudici (tribunale dei ministri) appositamente costituito presso il tribunale del capoluogo di distretto della corte d'appello territorialmente competente a giudicare i ministri.

Il collegio dei 3 giudici svolge una serie di indagini preliminari a carico del ministro e dopo aver sentito il pubblico ministero può: archiviare l'accusa se ritiene sia infondata o chiedere l'autorizzazione a procedere trasmettendo gli atti con una relazione motivata, al presidente della camera competente a concederla e se il ministro non è parlamentare, al senato.

La camera competente, in seguito alla relazione scritta ricevuta può decidere in base a valutazioni politiche: di concedere l'autorizzazione a procedere o di negare l'autorizzazione a procedere a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Se l'autorizzazione è stata concessa il processo contro il ministro si svolge davanti al giudice ordinario.


Le attribuzioni del governo

Il governo come detentore del potere esecutivo, svolge le funzioni di indirizzo politico e quelle amministrative o esecutive in senso stretto e come partecipe della funzione legislativa, quella normativa.


Funzione di indirizzo politico

Il governo guida e indirizza la politica generale del paese, l'andamento dell'economia, i rapporti con gli altri stati. e per fare ciò opera in stretta collaborazione con il parlamento nella scelta dei modi e degli strumenti attraverso i quali dovrà svolgersi concretamente la sua attività. Vi rientrano: l'iniziativa legislativa, l'approvazione dei decreti legge.

Funzione amministrativa o esecutiva

Il governo inteso come organo collegiale come pure i singoli ministri che sono a capo di un ministero, sono al vertice della pubblica amministrazione.


Funzione normativa

Il potere legislativo spetta al parlamento ma al governo sono comunque riconosciute alcune funzioni di tipo normativo consistenti nel potere di emanare atti aventi forza di legge e regolamenti. Si parla comunque di atti aventi forza di legge e non di leggi a significare che il potere di legiferare compete sempre e comunque al parlamento. I limiti di tale funzione sono dettati dalla costituzione stessa.

I decreti legislativi: sono atti aventi forza di legge emanati dal governo in base a una delega del parlamento. Il parlamento può delegare quindi, seguendo certi criteri, l'esercizio del proprio potere legislativo al governo. La delega di norma riguarda l'emanazione di norme su materie tecniche e particolarmente complesse nei confronti delle quali si ritiene che il governo, con i suoi ministri e i suoi uffici che hanno particolare competenza tecnica sia maggiormente in grado di svolgere un lavoro veloce e qualificato. In genere la deleghe riguardano la stesura e l'emanazione di nuovi codici civili. Nella legge delega del parlamento devono essere determinati con precisione:

L'oggetto: la materia che il governo deve disciplinare;

I tempi massimi entro i quali il governo deve emanare il decreto legislativo cioè la durata della delega;

I principi e i criteri direttivi ai quali il governo si deve attenere in modo che la disciplina finale della materia sia condizionata dalla scelta del parlamento.

Non si tratta quindi di una delega in bianco in quanto il parlamento non può attribuire al governo pieni poteri in materia legislativa. La delega può però riguardare più oggetti distinti, suscettibili di una disciplinati distinta: in questo caso il governo può esercitarla con + atti successivi per uno o + degli oggetti indicati. Quando la legge delega viene approvata il governo affida ad un ministro competente la definizione del testo del decreto: quest'ultimo deve essere sottoposto al consiglio dei ministri nel suo complesso per la discussione e l'approvazione. L'emanazione di un decreto legislativo spetta poi al presidente della repubblica che qualora lo ritenga costituzionalmente illegittimo può chiedere il riesame dell'atto: se l'esecutivo lo ripresenta, deve comunque emanarlo. Ogni atto normativo delegato deve contenere l'indicazione nel preambolo della legge di delegazione e degli adempimenti eventualmente prescritti. Una volta emanato, il decreto deve essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale ed entra in vigore di norma dopo 15gg di vacatio legis. Se il decreto non è conforme alla legge di delega e quindi viola indirettamente anche l'art.76 entra comunque in vigore ma potrà essere sottoposto al giudizio della corte costituzionale che potrà dichiararlo incostituzionale. Le camere possono sempre, con l'approvazione di una norma successiva, revocare la delega prima dell'emanazione del decreto legislativo.


I decreti legge: il governo può in casi straordinari di necessità e urgenza, adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge. Questi decreti a differenza di quelli legislativi necessitano della conversione in legge del parlamento.

Presupposti: potrebbero essere ad esempio la necessitò di reperire rapidamente fondi per far fronte ai disastri di un terremoto o di un'alluvione oppure la necessità di affrontare un improvviso problema di ordine pubblico. La valutazione dell'esistenza dei presupposti dovrebbe essere sottoposta al controllo politico del parlamento in sede di conversione ma in realtà si tratta il + delle volte di un controllo solo formale, in quanto la maggioranza del parlamento è la stessa che forma il governo. La corte costituzionale per cercare di ridurre il ricorso alla decretazione d'urgenza ha rivendicato a sé il potere di accertare in sede di giudizio di legittimità costituzionale l'esistenza della necessità e urgenza. Il decreto legge non può:

Conferire delega legislativa;

Provvedere alle materie indicate nell'art.72;

Rinnovare un decreto legge del quale sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due camere;

Regolare rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;

Ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dal corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti inoltre, devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico omogeneo e corrispondente al titolo. Dal momento in cui il decreto è stato deliberato dal consiglio dei ministri ed è stato emanato dal presidente della repubblica esso viene pubblicato sulla gazzetta ufficiale con la denominazione di decreto legge, l'indicazione della data dell'emanazione da parte del capo dello stato e di un numero di ordine. Entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in quanto le ragioni di urgenza che ne giustificano l'emanazione non permettono di aspettare il periodo di 15gg di vacatio legis.

Conversione: il governo lo stesso giorno in cui ha emanato il decreto, deve presentarlo alle camere che anche se sciolte devono essere appositamente convocate e riunirsi entro 5gg; entrambe le camere devono decidere sulla conversione del decreto in legge entro 60gg. Quando un decreto legge viene convertito si usa citare anche la legge di conversione. Se non fosse convertito ovvero se le camere non decidessero entro i 60gg il decreto legge decadrebbe e perderebbe efficacia retroattivamente. Nel periodo in cui il decreto è stato in vigore ha però prodotto effetti che dovrebbero annullarsi a causa della mancata conversione. Il parlamento però per convalidare tali effetti, può regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.


I regolamenti governativi

Sono atti normativi che non hanno forza di legge: non possono modificare né essere in contrasto con un legge ordinaria o con atti aventi forza di legge. I regolamenti sono emanati dal governo ed emanati con decreto dal presidente della repubblica. Se vengono emanati regolamenti illegittimi essi sono ugualmente efficaci ma possono essere disapplicati dal giudice ordinario o annullati dal giudice amministrativo. Si distinguono:

Regolamenti esecutivi se contengono modalità di attuazione di una legge;

Regolamenti integrativi se completano la disciplina di una legge;

Regolamenti indipendenti cioè autorizzati dalla legge stessa a disciplinare materie che non sono regolate per legge e su cui il governo ha ampia libertà finchè il parlamento non provvede;

Regolamenti di organizzazione: necessari all'organizzazione degli uffici pubblici come i ministeri;

Regolamenti di delegificazione: si tratta di regolamenti detti delegati che sono emanati dal governo su specifica delega del parlamento attuata con legge. Con essa si autorizza a disciplinare una certa materia precedentemente regolata dalla legge e si stabilisce che all'entrata in vigore del regolamento, saranno abrogate le leggi precedenti in materia.






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