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I SINGOLI CONTRATTI - ALIENAZIONI A TITOLO ONEROSO - VENDITA

diritto



I SINGOLI CONTRATTI

A) ALIENAZIONI A TITOLO ONEROSO


1 - VENDITA


Art. 1470 c.c. – NOZIONE. La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo


È necessaria la forma scritta per la validità della vendita di beni immobili o diritti reali immobiliari (art. 1350 c.c.) e per la vendita di eredità (art. 1543 c.c.).




La vendita è un contratto consensuale ad efficacia reale.


Il trasferimento dell’oggetto venduto si verifica, di regola, alla conclusione del contratto, per effetto del semplice consenso manifestato dalle parti (VENDITA CON EFFETTO REALE IMMEDIATO), affinché ciò accada è necessario che l’oggetto esista nel patrimonio del venditore e sia individuato, occorre inoltre che le parti vogliano il trasferimento immediato.

In caso contrario la vendita avrà immediatamente solo EFFETTI OBBLIGATORI, il venditore è obbligato a procurare al compratore l’acquisto, che si verificherà in un momento successivo (VENDITA OBBLIGATORIA), ciò accade nei seguenti casi:

Art. 1378 c.c. – TRASFERIMENTO DI COSA DETERMINATA SOLO NEL GENERE. Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo all’altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere

Art. 1472 c.c. – VENDITA DI COSA FUTURA. Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti separati. Qualora le parti non hanno voluto concludere un contratto aleatorio la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza

Art. 1478 c.c. – VENDITA DI COSA ALTRUI. Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento  in cui il venditore acquista la proprietà della stessa

Art. 1523 c.c. – PASSAGGIO DELLA PROPRIETA’ E DEI RISCHI. Nella vendita a rate con riserva di proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata del prezzo, ma assume i rischi fin dal momento della consegna

VENDITA SOTTOPOSTA A TERMINE O A CONDIZIONE


VENDITE DI BENI AL CONSUMO


Per CONSUMATORE si intende qualsiasi persona fisica che acquisti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (disposizioni applicabili anche ai contratti di permuta, somministrazione, fornitura di beni di consumo da produrre o fabbricare su richiesta del consumatore).


La conformità del bene al contratto deve essere valutata tenendo conto oltre che delle sue qualità e prestazioni abituali anche delle dichiarazioni pubbliche fatte in proposito dal produttore (in particolare dalla pubblicità, salvo che non potesse conoscerla con l’ordinaria diligenza).


Se la riparazione e la sostituzione sono eccessivamente onerose, o comunque il debitore non vi provvede entro un congruo termine, o se la sostituzione o la riparazione hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore, questi può, a sua scelta, chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.


Sono inoltre ampliati i termini per la denunzia del difetto (2 mesi) o quello di prescrizione dell’azione per difetti non dolosamente occultati dal venditore (24 mesi). È inoltre nullo ogni patto rivolto ad escludere o limitare preventivamente la garanzia.


OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE


Art. 1476 c.c. -    OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL VENDITORE. Le obbligazioni principali del venditore sono:

Quella di consegnare la cosa al compratore;

Quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto;

Quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa


La garanzia pe 757j91h r evizione è dovuta dal venditore sia nell’ipotesi che egli non abbia fatto acquistare perché questa non gli apparteneva, sia nell’ipotesi che abbia trasferito una proprietà gravata da vincoli o diritti altrui non previsti nel contratto (uguale garanzia per diritti reali diversi dalla proprietà).


Art. 1490 c.c. – GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta si immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa


La garanzia non è dovuta se al momento del contratto, il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. Tali vizi devono essere denunziati entro OTTO GIORNI dalla scoperta, l’azione si prescrive dopo un anno dalla consegna.


Art. 1492 c.c. – EFFETTI DELLA GARANZIA. Nei casi indicati dall’art. 1490 il compratore può richiedere a sua scelta la risoluzione del contratto (AZIONE REDIBITORIA) ovvero la riduzione del prezzo (AZIONE ESTIMATORIA) salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto, se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata egli non può domandare che la riduzione del prezzo


Art. 1497 c.c. – MANCANZA DI QUALITA’. Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purchè il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’art. 1495


In alcuni casi l’azione di garanzia per i vizi o per difetto di qualità della cosa venduta può concorrere con l’azione di annullamento per errore. Quest’ultima azione non è assoggettata al termine di decadenza e alla prescrizione breve dell’art. 1495 c.c., ma richiede che l’errore fosse riconoscibile da venditore al momento della conclusione del contratto; in seguito all’annullamento il danno deve essere valutato in relazione all’interesse negativo.


In caso di inadempimento relativo all’ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ del venditore l’acquirente, se non era a conoscenza dei difetti del diritto in capo al venditore, può:

CHIEDERE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO Se ignorava il difetto del diritto in capo al venditore; avrà diritto al risarcimento del danno.

CHIEDERE UNA RIDUZIONE DI PREZZO. Se la cosa è solo parzialmente altrui o se è solo gravata da diritti di godimento di terzi, qualora si possa ritenere che egli avrebbe acquistato lo stesso. Avrà comunque diritto al risarcimento del danno.

Art. 1516 c.c. – ESECUZIONE COATTIVA PER INADEMPIMENTO DEL VENDITORE. Se la vendita ha per oggetto beni fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dell’art. precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione, il compratore può fare acquistare senza ritardo le cose,  a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell’articolo precedente. Il compratore ha diritto alla differenza tra l’ammontare della spesa occorso per l’acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno


Nel caso in cui il compratore conosceva il difetto in capo al venditore, egli potrà chiedere la RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, la RIDUZIONE DEL PREZZO, oltre al risarcimento del danno, ma solo se subisce l’EVIZIONE. In quanto il suo acquisto consapevole fa presumere che egli abbia accettato di acquistare un diritto condizionato.


LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

Obbligo principale del compratore consiste nel pagamento del prezzo, di solito nel luogo dove la merce sarà consegnata. Se il prezzo non è esattamente determinato deve essere per lo meno determinabile.


Art. 1474 c.c. – MANCANZA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO. Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è  stabilito per atto della pubblica autorità, si presume che le parti abbiano volto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore. Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina. Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo


TIPOLOGIE DI VENDITA in relazione ai beni:


VENDITA IMMOBILIARE


Art. 1547 c.c. – VENDITA A MISURA. Quando un determinato immobile è venduto con l’indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell’immobile è inferiore a quella indicata nel contratto. Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha la facoltà di recedere dal contratto qualora l’eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata


Art. 1548 c.c. – VENDITA A CORPO. Nel caso in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell’immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto. Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento


VENDITA DI COSE MOBILI


Art. 1510 c.c. – LUOGO DELLA CONSEGNA In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa. Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dell’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore. (VENDITA CON SPEDIZIONE)


Le parti possono accordarsi affinchè la consegna avvenga all’arrivo (VENDITA CON CONSEGNA ALL’ARRIVO), in tal caso il venditore risponde dei danni dovuti alla colpa del vettore, il quale agisce come suo ausiliario (art. 1228 c.c.). Il rischio del perimento fortuito è invece a carico del compratore, se la cosa già gli appartiene


Per la determinazione del prezzo e della sopportazione delle spese possono essere previste due clausole.

CIF (cost, insurance, freight). In questo caso costo, assicurazione e nolo sono compresi nel prezzo di vendita, quindi sono a carico del venditore.

FOB (free on board).  Le spese di assicurazione e trasporto non sono comprese nel prezzo e restano quindi a carico del compratore


Nel caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla compravendita di cose mobili la legge concede due rimedi:


Art. 1517 c.c. – RISOLUZIONE DI DIRITTO. La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all’altro, nelle forme di uso, la consegna della cosa o il pagamento del prezzo, se l’altra parte non adempie la propria obbligazione. La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenti per ricevere preventivamente la cosa offerta, ovvero non l’accetti. Il contraente che intende valersi della risoluzione di diritto deve darne comunicazione all’altra entro otto giorni dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione si osservano le disposizioni sulla risoluzione per inadempimento


Art. 1515 c.c. – ESECUZIONE COATTIVA PER INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE. Se il compratore non adempie l’obbligazione di pagare il prezzo, il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui. La vendita è fatta all’incanto a mezzo di persona autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa, nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell’ora in cui la vendita sarà eseguita. Se la cosa ha prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità, ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal tribunale. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita. Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno


Art. 1516 c.c. – ESECUZIONE COATTIVA PER INADEMPIMENTO DEL VENDITORE. Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo correte a n orma del terzo comma dell’art. precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione, il compratore può far acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell’articolo precedente. Dell’acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore. Il compratore ha diritto alla differenza tra l’ammontare della spesa occorsa per l’acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno


VENDITA DI DOCUMENTI


Se la vendita ha per oggetto merci in viaggio o depositate in magazzini generali e rappresentate da duplicato della lettera di vettura, da una polizza di carico o da una fede di deposito, il venditore si libera dell’obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce.


EVENTUALI CLAUSOLE CONTRATTUALI


TIPICHE DELLA VENDITA

Art. 1520 c.c. – VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore. Se l’esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi è liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore. Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nel termine indicato, la cosa si considera di suo gradimento.


Art 1521 c.c. – VENDITA A PROVA. La vendita a prova si presume fatta sotto condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso a cui è destinata. La prova si deve eseguire nel termine secondo le modalità stabiliti dal contratto e dagli usi


Art 1522 – VENDITA SU CAMPIONE O TIPO CAMPIONE. Se la vendita è fatto su campione, s’intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto. Qualora però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare approssimativamente la qualità, si può domandare la risoluzione soltanto se la difformità dal campione sia notevole. In ogni caso l’azione è soggetta alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’art. 1495


ATIPICHE


PATTO DI RISERVATO DOMINIO

Detta clausola differisce il trasferimento della proprietà al momento in cui il prezzo sia completamente pagato. Il trasferimento è quindi sottoposto a condizione sospensiva.

La cosa è consegnata al compratore, il quale potrà utilizzarla subito, ma dovrà astenersi da ogni atto volto a ledere il riservato dominio, che costituisce la garanzia del venditore.


Art. 1523 c.c. – PASSAGGIO DELLA PROPRIETA’ E DEI RISCHI. Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata del prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna


La proprietà riservata al venditore gli consente di rivendicare la cosa, se il prezzo non viene pagato, ad esclusione che sulla cosa stessa si possono soddisfare altri creditori del compratore. Per l’opponibilità a questi ultimi occorre però che il patto di riservato dominio risulti da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (art. 1524 c.c.). Se la vendita ha per oggetto macchine del valore superiore a 15.49€, la riserva di proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purchè il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto presso la cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina e su di essa sia apposto un apposito contrassegno.


Il mancato pagamento di una sola rata non da luogo alla risoluzione del contratto, se essa non supera l’ottava parte del prezzo, e non determina neppure la perdita del beneficio del termine rispetto alle rate successive


Art. 1526 c.c. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Se la risoluzione del contratto ha luogo  per inadempimento del compratore, il compratore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso, per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. Qualora si convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l’indennità convenuta. La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquistata al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti


DIRITTO DI PRELAZIONE

Col patto di prelazione una parte promette di preferirla all’altra nella stipulazione di un contratto di vendita, se deciderà di vendere.


Prima di alienare a un terzo il venditore dovrà quindi interpellare l’avente diritto alla prelazione. se ciò non venisse fatto l’alienante si rende responsabile dei danni: l’avente diritto alla prestazione non potrà pretendere di riscattare la cosa dal terzo acquirente, perché il patto di prelazione ha efficacia solo tra le parti (EFFICACIA OBBLIGATORIA


Ci sono dei casi in cui la prelazione è legale, e quindi i diritti acquisiti sono opponibili ai terzi acquirenti e ai suoi aventi causa (EFFICACIA REALE

La prelazione spettante al coerede nel caso che un altro coerede voglia vendere a un esstraneo la sua quota di eredità o parte di essa;

Nella vendita del fondo rustico, la prelazione spettante all’affittuario o al proprietario coltivatore diretto del fondo confinante;

Nella locazione di immobili urbani utilizzati per svolgere attività commerciali ed artigiane che abbiano rapporti diretti col pubblico la prelazione spetta al conduttore;

La prelazione dello Stato nel caso di alienazione di cose di interesse artistico, archeologico o etnografico


RISCATTO CONVENZIONALE


Art 1500 c.c. – PATTO DI RISCATTO. Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono. Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l’eccedenza


Art. 1502 c.c. – TERMINE. Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella dei beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale. Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare


La vendita con patto di riscatto è sottoposta a condizione sospensiva risolutiva potestativa, la quale consiste nella dichiarazione di riscatto da parte del venditore, unita alla restituzione del prezzo e di altri rimborsi:


Art. 1503 c.c. – ESERCIZIO DEL RISCATTO. Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimo fatto per la vendita. Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia richiesta reale entro otto giorni dalla scadenza del termine. Nella vendita di immobili l dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, pena la nullità


Il riscatto ha efficacia reale, è opponibile al terzo al quale il compratore abbia alienato la cosa nel frattempo.


Il patto di riscatto deve essere distinto dal PATTO DI RETROVENDITA, il quale obbliga il compratore a rivendere al venditore, se questi lo chiederà. Si tratta di un contratto preliminare unilaterale, che ha effetto solo tra le parti.


2 – VENDITA A TERMINE DI TITOLI DI CREDITO


Art. 1531 c.c. – INTERESSI, DIVIDENTI E DIRITTO DI VOTO. Nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore. Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna


È una vendita nella quale il pagamento del prezzo e la consegna dei titoli sono rinviati entrambi a certa data (in Borsa: giorno della liquidazione).


Diventa così possibile effettuare operazioni di acquisto o di vendita, per speculare sulle variazioni delle quotazioni, anche se non si dispone attualmente di denaro o titoli.


3 - RIPORTO


Art. 1548 c.c. – NOZIONE. Il riporto è il contratto per il quale il riportato tra sferisce in proprietà al riportatore i titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso il rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta


Art. 1549 c.c. – PERFEZIONE DEL CONTRATTO. Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli.


È quindi un contratto reale, utilizzato anche nelle borse valori.


Il riporto può essere utilizzato da chi possiede dei titoli per procurarsi un finanziamento. In tal caso il finanziatore sarà garantito dai titoli e si farà promettere una remunerazione in denaro (INTERESSE DI RIPORTO) da aggiungersi al rimborso del prezzo.


Può anche darsi che sia prevalente la necessità del portatore di procurarsi la disponibilità temporanea dei titoli. In tal caso il contratto disporrà che il rimborso del prezzo si diminuito in certa misura: la differenza (DEPORTO) costituirà in compenso per il riportato. Se infine si conviene che il prezzo sia rimborsato senza aumenti e diminuzioni il RIPORTO È ALLA PARI


Art 1550 c.c. – DIRITTI ACCESSORI E OBBLIGHI INERENTI AI TITOLI. I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato. Il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore


4 - PERMUTA


Art. 1552 c.c. – NOZIONE. È un contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o altri diritti, da un contraente all’altro


Si evince quindi che i beni scambiati sono uno misura del valore dell’altro.


Art. 1553 c.c. – EVIZIONE. Il permutante, se ha sofferto l’evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.


Art. 1554 c.c. – SPESE DELLA PERMUTA. Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali


Art. 1555 c.c. – APPLICABILITA’ DELLE NORME SULLA VENDITA. Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili



5 – CONTRATTO ESTIMATORIO


Art. 1556 c.c. – NOZIONE. Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel tempo stabilito


Questo tipo di contratto è utilizzato da chi vuole avere la disponibilità di merce per venderla, ma senza accollarsi il rischio che rimanga invenduta. Ciò accade solitamente nel commercio di giornali e oggetti preziosi.


Vediamo ora le posizioni delle parti:

TRADENS (venditore)

ACCIPIENS (acquirente)

Trattandosi di contratto reale il tradens adempie al suo obbligo consegnando le cose all’accipiens.

Si accolla il rischio del perimento delle cose pure se avvenuto per causa a lui non imputabile (art. 1557 c.c. IMPOSSIBILITA’ DI RESTITUIRE

Con la consegna non riceve subito il prezzo delle cose, dovendo aspettare l’esito dell’attività dell’accipiens. Le cose potrebbero infatti non essere, o essere solo in parte, vendute.

Deve pagare il prezzo di stima al tradens, ma può liberarsi da tale obbligo restituendo in tutto o in parte le cose al tradens.

Pur rimanendo proprietario delle cose sino a quando non siano vendute dall’accipiens, non può disporne sino a quando non gli siano restituite (Art. 15582 c.c. DISPONIBILITA’ DELLE COSE

I suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finchè non ne sia stato pagato il prezzo al tradens. (Art. 15581 c.c. DISPONIBILITA’ DELLE COSE


5 – CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE


Art. 1559 c.c. – NOZIONE. La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose


Per lo più l’entità della somministrazione non è determinata fin dall’inizio in quantità fissa, può infatti essere determinata la misura della singola fornitura, lasciando indeterminata la durata del contratto, oppure va determinata con riferimento al fabbisogno della parte che vi ha diritto.


Art. 1560 c.c. – ENTITA’ DELLA SOMMINISTRAZIONE. Qualora non sia determinata l’entità della somministrazione, si intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo e alla conclusione del contratto. Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l’intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all’avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo voluto. Se l’entità della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno ed è stabilito un quantitativo minimo, l’avente diritto alla somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso


Il contratto presenta alcune caratteristiche che lo rendono rilevante dal punto di vista giuridico:

UNICITA’ DELLA FONTE CONTRATTUALE. Pur potendo essere le prestazioni ripartite nel tempo, se non continue, non sarà necessario stipulare un nuovo contratto ad ogni prestazione.


Art. 1562 c.c. - PAGAMENTO DEL PREZZO. Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all’atto delle singole prestazioni in proporzione di ciascuna di esse. Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d’uso


Art. 1569 c.c. – CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO. Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione


Art. 1564 c.c. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l’altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l’inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti

Art. 1565 c.c. – SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE. Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l’inadempimento è di lieve entità, il somministrante può sospendere l’esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso


Possono essere inoltre previste particolari clausole tra cui:


Art. 1566 c.c. – PATTO DI PREFERENZA. Il patto con cui l’avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, è valido purchè la durata dell’obbligo non ecceda il termine di cinque anni. Se è convenuto un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni. L’avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza


Art. 1567 c.c. – ESCLUSIVA A FAVORE DEL SOMMINISTRANTE. Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l’altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano l’oggetto del contratto


Art. 1568 c.c. – ESCLUSIVA A FAVORE DELL’AVENTE DIRITTO ALLA SOMMINISTRAZIONE. Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell’avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui la esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto. L’avente diritto alla somministrazione, che assume l’obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l’esclusiva, risponde dei danni in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato


N.B.

 
La figura del concessionario esclusivo per la rivendita non va confusa con quella dell’agente o del commissionario. Il primo infatti supporta i rischi relativi, l’agente o il commissionario invece promuovono o concludono vendite per conto del mandante e perciò non assumono il rischio degli affari trattati


Il CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE (FRANCHISING) è il contratto con il quale una grande impresa concede a un’impresa minore di entrare a far parte della sua catena di distribuzione.

L’IMPRENDITORE AFFILIATO si gioverà della pubblicità e dell’assistenza tecnica offerta dall’affiliante, oltre che della possibilità di  utilizzare marchi conosciuti e promuovere la vendita di prodotti già diffusi tra il pubblico

L’AFFILIANTE invece avrà diritto a una percentuale sulle vendite.


Tale contratto deve essere redatto per iscritto, pena la nullità. La legge precisa inoltre alcuni obblighi precontrattuali di reciproca informazione e richiede che il testo del contratto, e gli allegati informativi, sia sottoposto all’affiliante dall’affiliato ameno trenta giorni prima della sottoscrizione.


Se il contratto è a tempo determinato la durata stabilita deve essere tale da consentire all’affiliato l’ammortamento dell’investimento e deve essere comunque non inferiore a tre anni.


L’affiliante di regola è impegnato a non dare altre concessioni nella medesima zona e per lo più l’affiliato si impegna a sua volta a non trattare beni o servizi in concorrenza con quelli del concedente.


B) LA DONAZIONE


Art. 769 c.c. – DEFINIZIONE. La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte(donante) arricchisce l’altra(donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto, o assumendo verso la stessa una obbligazione


Elementi caratterizzanti di questo contratto sono il TITOLO  GRATUITO (incremento del patrimonio altrui senza l’ottenimento di alcun corrispettivo) e la conclusione dettata da SPIRITO DI LIBERALITA’(intenzione di arricchire una persona con il conseguente proprio impoverimento). Elemento essenziale della donazione è quindi proprio l’ANIMUS DONANDI (arricchimento dell’altra parte senza corrispettivo).


Il contratto deve essere stipulato per atto pubblico alla presenza di due testimoni, in mancanza è nullo. Tale disposizione non vale per le donazioni di modico valore (modicità valutata anche in relazione alle condizioni economiche del donante) che si perfezionano con la semplice consegna.


I motivi sono rilevati se illeciti solo se sono stati la causa determinante che abbia spingo il donante a compiere l’atto di liberalità.


Art. 771 c.c. – DONAZIONE DI BENI FUTURI. La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati. Qualora oggetto della donazione sia un’universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall’atto non risulti una diversa volontà


Alla garanzia per evizione il donante è tenuto se:

L’evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;

Lo ha espressamente promesso come garanzia;

Si tratta di donazione remuneratoria o modale.


Alla garanzia per i vizi egli è tenuto:

Se l’ha espressamente promesso;

Se è stato in dolo.


REVOCA

La donazione può essere revocata per due ragioni:

Ingratitudine del donatario

Nel caso in cui quest’ultimo abbia commesso gravi crimini contro il donate o i suoi familiari (ex tentato omicidio), o si sia reso colpevole di ingiuria contro il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui

Sopravvenienza di figli


Art. 805 c.c. – DONAZIONI IRREVOCABILI. Non possono revocarsi per causa d’ingratitudine, ne per sopravvenienza di figli, le donazioni remuneratorie e quelle obnuziali


DIVERSE FIGURA DI DONAZIONE


DONAZIONI DIRETTE


DONAZIONE REMUNERATORIA

Art. 770 c.c. – DONAZIONE REMUNERATORIA. È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione di meriti del donatario o semplicemente per speciale rimunerazione. Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi


DONAZIONE MODALE

Art. 793 c.c. – DONAZIONE MODALE. La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. La risoluzione per inadempimento dell’onere, se prevista nell’atto di donazione, può essere domandata dal garante o dai suoi eredi


DONAZIONI INDIRETTE

Di rilevante importanza è il NEGOZIO MISTO CON DONAZIONE. È stato stabilito che esso rientra nella categoria delle donazioni dirette. Con questo termine si vogliono considerare tutte le donazioni che si realizzano attraverso un mezzo diverso da quello abituale (ex. Vendita a prezzo irrisorio di un immobile, remissione di un debito, contratto a favore del terzo).


Il codice civile richiama espressamente questa categoria stabilendo che anch’esse sono soggette a collazione (art. 737 c.c.) e l’art. 809 c.c. estende anche agli altri atti di liberalità le regole relative alla donazione limitatamente alla disciplina della revocazione per causa d’ingratitudine.





C) CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DI COSE


1 – LOCAZIONE


Art. 1571 c.c. – NOZIONE. La locazione è il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso il corrispettivo di un prezzo


La locazione può avere ad oggetto beni immobili (appartamento, magazzino) e mobili (animali, automobili) e non richiede generalmente una forma particolare, fatto salvo per quanto previsto nella locazione di immobili per durata superiore ai nome anni, in questo caso è necessaria la forma scritta.


OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

Art. 1575 c.c. – OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL LOCATORE. Il locatore deve:

Consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;

Mantenerla in stato da servire all’uso convenuto;

Gestirne il pacifico godimento durante la locazione


Il locatore ha quindi l’obbligo di compiere tutte le riparazioni necessarie, fuorchè quelle di piccola manutenzione, idonee a mantenere la cosa in uno stato ottimale. Se la durata di tali riparazioni supera i VENTI GIORNI il conduttore ha diritto a un’equa riduzione del canone.

Il locatore inoltre deve astenersi dal compiere sulla cosa innovazioni che potrebbero limitarne il godimento per il conduttore (DIVIETO DI INNOVAZIONE


Art. 1587 c.c. – OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL CONDUTTORE. Il conduttore deve;

Prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato dal contratto o per l’uso che altrimenti può desumersi dalle circostanze;

Dare il corrispettivo nei termini convenuti


Il conduttore è responsabile contrattualmente del deterioramento della cosa locata salvo che non provi che esso sia a lui non imputabile.


Art. 1588 c.c. – PERDITA  E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA. Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa


GARANZIEL’interesse del conduttore al pacifico godimento della cosa richiede tutela nei confronti del locatore ma anche nei contro eventuali molestie di terzi:


art. 1585 c.c. – GARANZIA PER MOLESTIE. Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l’uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima. Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio

Tale articolo concede quindi azione diretta al conduttore nei confronti dei molestatori di fatto. Tale azione, di manutenzione, è solitamente a tutela del possesso, ma concessa eccezionalmente al conduttore che non è possessore ma detentore della cosa.


Art. 1586 c.c. – PRETESE DA PARTE DEI TERZI. Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni. Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore  è tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve essere estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi

Il conduttore può agire con l’azione di reintegrazione nel caso in cui venga spogliato della cosa in modo violento o clandestino. Ma questa possibilità è concessa solo nel caso in cui la cosa gli sia stata consegnata. In questo si manifesta il CARATTERE PERSONALE DEL DIRITTO DEL CONDUTTORE


Se la cosa è alienata a un terzo, questi è tenuto a rispettare la locazione, purché abbia data anteriore certa al suo acquisto, ovvero il conduttore avesse già la detenzione della cosa.


Art. 1599 c.c. – TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA. Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data certa anteriore all’alienazione della cosa. La disposizione del comma precedente non si applica alle locazioni di beni mobili non iscritti nei pubblici registri, se l’acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede. Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione. L’acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l’obbligo verso l’alienante


DURATA

Per quanto concerne la durata la locazione può essere a tempo determinato o indeterminato.


Art. 1573 c.c. – DURATA DELLA LOCAZIONE. Salvo diverse norme di legge (artt. 1607;1627 c.c.), la locazione non può stipularsi per tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo più lungo o perpetuo, è ridotta al termine suddetto


La locazione per un tempo determinato cessa alla scadenza, senza che sia necessaria la disdetta. Tuttavia la locazione si ha per tacitamente rinnovata se, scaduto il termine, il conduttore rimane ed è lasciato, nella detenzione della cosa. La locazione a tempo indeterminato cessa per effetto della DISDETTA, cioè una dichiarazione di recesso di una delle parti, comunicata all’altra con congruo preavviso


RESTITUZIONE


Art. 1590 c.c. – RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA. Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di  manutenzione. Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento della cosa dovuti a vetustà. Le cose mobili devono essere restituite nel luogo dove sono state consegnate


Art. 1591 c.c. -  DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE. Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno


TIPOLOGIE DI BENI LOCABILI


LOCAZIONE FINANZIARIA o LEASING FINANZIARIO

Contratto atipico per realizzare un’operazione di finanziamento a medio lungo termine. L’imprenditore che abbia necessità di un bene strumentale, in luogo di procurarsi il finanziamento necessario all’acquisto, può rivolgersi a un impresa di leasing, dopo essersi accordato con il fornitore, la quale acquisterà il bene su sua indicazione e  glielo concederà in uso dietro il pagamento di un canone periodico, calcolato per rientrare del capitale investito, oltre che di un premio per il rischio di anticipata obsolescenza.

Tutte le opere di manutenzione e riparazione sono a carico dell’imprenditore, come pure la responsabilità per eventuali vizi della cosa.

Al termine del contratto l’imprenditore potrà scegliere se restituire il macchinario, ed eventualmente rinnovare il leasing su un altro di maggiore innovazione, oppure ritirare il macchinario precedente pagando un prezzo di riscatto. Quest’ultima ipotesi è conveniente nel caso in cui le innovazioni sono disgiunte dal macchinario, e quindi integrabili in quello già acquistato.


LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

La locazione degli immobili deve essere accompagnata da una regolamentazione prevista da legge speciale, tale normativa, LEGGE 392/1978 fa riferimento sia gli immobili urbani destinati ad uso abitativo, ad uso alberghiero e infine commerciale.





IMMOBILI UTILIZZATI COME ABITAZIONE

Art. 1 L. 392/1978 – la durata della locazione avente per oggetto immobili urbani per uso abitazione non può essere inferiore a quattro anni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto una locazione senza determinazione di tempo la durata si intende convenuta per quattro anni. Il disposto del comma precedente non si applica quando si tratti di locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria


Art. 3 L. 392/1978 il contratto si rinnova per un periodo di quattro anni se nessuna delle parti comunica all’altra, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo. La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza

Il recesso del locatore è ammesso quando intende destinare l’immobile a uso proprio o del coniuge o dei parenti prossimi, ovvero intenda ricostruirlo o ristrutturarlo, e ancora nelle ipotesi in cui il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune ovvero non occupi continuativamente l’immobile senza giustificato motivo. Il locatore può inoltre dare disdetta quando intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili oltre a quello a uso abitativo oltre a quello adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto un DIRITTO DI PRELAZIONE. Tale diritto ha efficacia obbligatoria salvo il caso in cui sia espressamente previsto dal contratto (efficacia reale).


Il conduttore può sempre recedere anticipatamente per gravi motivi, mentre il locatore è obbligato ad attendere il termine di scadenza del contratto.


La disciplina circa la durata minima non è applicabile ad alcuni rapporti di locazione specificati dalla legge, tra cui gli alloggi destinati esclusivamente per finalità turistiche.


Per la validità del canone pattuito fra le parti è richiesta la forma scritta. Ove questa non sia adottata, ma il rapporto sia istaurato di fatto, la misura del canone è determinata dal giudice in misura non superiore a quella dei contratti-tipo definiti mediante gli accordi in sede locale cui si è accennato sopra.


Art.6 L. 392/1978 – in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l’altro coniuge se tra i due si sia stato così convenuto

Anche il convivente more uxorio succede nel contratto di locazione.


La DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (392/1978) introdusse i principi dell’EQUO CANONE, con lo scopo di limitare l’autonomia nella sua determinazione da parte dei locatori:

Il canone non poteva essere superiore al 3,85% del valore dell’immobile (canone calmierato);

I contratti avevano durata minima 4+4.


L’equo canone non era remunerativo per i locatori e molti immobili rimasero così sfitti, avendo influssi negativi anche sull’edilizia. Un provvedimento normativo del 1992 svincolava gli immobili di nuova costruzione mentre per quelli meno recenti la locazione poteva prevedere un maggior canone, purché la contrattazione venisse assistita dalle associazioni rappresentanti le due parti contrattuali.

La L. 431/1998 abroga la L. 391/1997 per quanto  riguarda la locazione degli immobili a uso abitativo. Questa nuova norma disciplina inderogabilmente la durata e non il canone. Il contratto di locazione previsto è il 4+4, il locatore può tuttavia svincolare a quest’obbligo stipulando i contratti, redatti su appositi formulari, conclusi tra associazioni rappresentanti i locatori e i conduttori; in questo caso la durata diviene 3+2, in questo caso il canone deve avere un importo inferiore.


Possono essere inoltre previste PRESCRIZIONI DI NATURA REGIONALE che fanno riferimento a usi specifici (ex. Contratto d locazione per studenti) concedenti al locatore delle particolari agevolazioni fiscali.


IMMOBILI URBANI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO

L’art. 27 L. 392/1978 stabilisce che la durata usuale non può essere inferiore a SEI ANNI e rinnovo automatico alla scadenza, salva l’eventuale disdetta comunicata a mezzo raccomandata al meno 12 MESI prima della scadenza (FACOLTA’ DI DINIEGO del locatore che indente utilizzare l’immobile per fini attinenti la sua persona e la sua famiglia) se gli immobili sono adibiti alle seguenti attività:

Industriale, commerciale, artigiana;

Turistiche.

Diversamente se adibiti ad uso alberghiero, in questo caso la durata minima deve essere di NOVE ANNI, il rinnovo automatico può essere interrotto mediante disdetta anticipata comunicata a mezzo raccomandata almeno 18 MESI prima della scadenza.


In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo a tali immobili, quando ciò non avvenga per inadempimento, disdetta o recesso del conduttore, quest’ultimo ha diritto a un’indennità pari a 18 MENSILITA’ dell’ultimo canone corrisposto, per le attività alberghiere l’indennità è pari a 21 MENSILITA’, tale previsione è volta a indennizzarlo per la perdita dell’avviamento.


Il collegamento fra il rapporto di locazione e l’attività produttiva esercitata si manifesta nella seguente regola:

art. 36 L.392/1978 il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purchè venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente,può agire contro il medesimo se il cessionario non adempia le obbligazioni assunte


Il conduttore ha inoltre diritto di prelazione, secondo quanto disposto dall’art. 38 L.392/1978, che il locatore che intenda trasferire l’immobile a titolo oneroso deve darne comunicazione al conduttore mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario; in tale atto devono essere indicati gli elementi essenziali della cessione (prezzo, e altre condizioni contrattuali). Dalla ricezione di tale atto il conduttore ha tempo 60 GIORNI per esercitare il suo DIRITTO DI PRELAZIONE, offrendo uguali condizioni a quelle comunicategli. Da tale data, il conduttore deve versare l’importo stabilito entro 30 GIORNI

Il conduttore il quale diritto di prelazione è stato violato, può esercitare il c.d. RISCATTO (sentenza risolutiva del giudice mediante la quale gli viene conferito l’immobile).


2 - AFFITTO


Art. 1615 c.c. – GESTIONE E GODIMENTO. Quando la cosa ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l’affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell’interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa


Appare chiaro che l’affitto si differenzia dalla locazione per l’oggetto, che in questo caso si configura come un bene produttivo, ossia in grado di produrre frutti. Tali beni sono di solito quelli rurali(cosa di per sé in grado di produrre frutti) e le aziende(complessi coordinato di beni organizzato per una funzione produttiva).

Esso inoltre è un contratto a titolo oneroso


Art. 1617 c.c. – OBBLIGHI DEL LOCATORE. Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in stato da servire all’uso e alla produzione a cui è destinata


Art. 1620 c.c. – INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA’ DELLA COSA. L’affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché  esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all’interesse della produzione


Entrambe le parti possono recedere, se non hanno pattuito la durata del contratto di affitto, dando all’altra parte congruo preavviso. Inoltre l’affitto si scioglie per interdizione, inabilitazione o insolvenza dell’affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia. Nel caso di morte dell’affittuario, il locatore e gli eredi dell’affittuario possono, entro tre mesi, recedere dal contratto mediante disdetta  comunicata all’altra parte con preavviso di sei mesi.


È rilevante sottolineare che norme particolari valgono per l’AFFITTO DI FONDI RUSTICI


3 - COMODATO


Art. 1803 c.c. – NOZIONE. Il comodato è il contratto col quale una parte(COMODANTE) consegna all’altra(COMODATARIO) una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito


Art. 1804 c.c. – OBBLIGAZIONI DEL COMODATARIO. Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.


Il comodatario risponderà del deterioramento solo se questo è a lui imputabile, e non conseguenza del normale uso della cosa.

Inoltre egli è tenuto a restituire l’oggetto, salvo diversa pattuizione delle parti, non appena il comodante glielo richieda.



D) CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA

1 - APPALTO


Art. 1655 c.c. – NOZIONE. L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro


Affinché l’appaltatore possa assumersi la gestione è necessario che sia un imprenditore, un artigiano o un piccolo imprenditore.


APPALTO

La fabbricazione è intrapresa su specifica richiesta del committente.


COMPRAVENDITA DI COSA FUTURA

La cosa da fabbricarsi rientra nell’ordinaria produzione di serie del venditore.

L’appalto è fondato sulla fiducia nelle qualità dell’impresa appaltatrice, perciò l’esecuzione dell’opera o del servizio non può essere dato in subappalto senza il consenso del committente (art. 1656 c.c.).


POSIZIONI DELLE PARTI


APPALTATORE

COMMITTENTE

Art. 1658 c.c. – FORNITURA DELLA MATERIA PRIMA

Materia prima necessaria a compiere l’opera deve essere fornita dall’appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi

Art. 1660 c.c. – VARIAZIONI NECESSARIE AL PROGETTO

Se per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte è necessario approvare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni di prezzo. Se l’importo della variazione supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore può recedere da contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un equa indennità. Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere da contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.

Art. 1659 c.c. – VARIAZIONI CONCORDATE DEL PROGETTO

L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute se il committente non le autorizza. L’autorizzazione si deve provare per iscritto. Anche quando le modificazioni siano state autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo dell’intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione

Art. 1668 c.c. -  CONTENUTO DELLA GARANZIA PER DIFETTI E VIZI DELL’OPERA

Il committente può chiedere che le difformità o i vizi dell’opera siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto

Art. 1663 c.c. – DIFETTI DELLA MATERIA

L’appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne la regolare esecuzione

. Art. 1662 c.c. – VERIFICA NEL CORSO DI ESECUZIONE DELL’OPERA.

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno

Art. 1669 c.c. – ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura alla lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal concepimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

Art. 1665 c.c. – VERIFICA E PAGAMENTO DELL’OPERA

Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l’opera compiuta. La verifica deve esser fatta dal committente appena l’appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire. Se, nonostante l’invito fattogli dall’appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro breve termine, l’opera si considera accettata. Se il committente riceve sena riserve la consegna dell’opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica. Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l’opera è accettata dal committente.

Art. 1667 c.c. – DIFFORMITA’ E VISI DELL’OPERA

L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purchè, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore.


2 - TRASPORTO


Art. 1678 c.c. – NOZIONE. Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro


La normativa civilistica si applica anche ai trasporti per via di acqua, di aria, ferroviaria e postale quando non derogate dal leggi speciali.


TRASPORTO PUBBLICO


Art. 1679 c.c. – SERVIZI PUBBLICI DI LINEA. Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa(obbligo legale a contrarre), secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell’atto di concessione e rese note al pubblico(parità di trattamento). I trasporti devono eseguirsi secondo l’ordine delle richieste; in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore. Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque vi faccia richiesta. Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime è nulla, e alla causa difforme è sostituita la norma delle condizioni generali


TRASPORTO DI PERSONE


Il vettore ha l’obbligo di trasportare il viaggiatore a destinazione nel tempo stabilito ed a tenerlo indenne dai danni alla persona e alle cose che reca con sé. Il trasporto può essere a titolo oneroso, gratuito o di cortesia.


Art. 1681 c.c. – RESPONSABILITA’ DEL VETTORE. Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del contratto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio o della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore. Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito


Nel caso di TRASPORTI CUMULATIVI, ogni vettore è responsabile nell’ambito del proprio percorso. Tuttavia il danno per il ritardo o per l’interruzione del viaggio si determina in ragione dell’intero percorso.


È necessario precisare che il TRASPORTO GRATUITO è diverso dal TRASPORTO DI CORTESIA, in quanto nel primo il vettore, pur non ottenendo un corrispettivo, agisce per un interesse proprio (ex. Farsi pubblicità), nel secondo caso invece il vettore lo fa senza interessi, al solo fine di aver soddisfazione per il compimento di un atto amichevole


TRASPORTO DI COSE


Il vettore si obbliga con il mittente a trasportare nel tempo stabilito una o più cose dal luogo di partenza a quello di destinazione ed in favore del mittente stesso o di un terzo (si configura come contratto a favore del terzo), i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore, in quest’ultimo caso, spettano al destinatario solo dal momento in cui egli ne chiede consegna la vettore

Il trasporto di cose è un contratto consensuale e  non reale. Il vettore può chiedere al mittente il rilascio di un documento, la LETTERA DI VETTURA, il cui duplicato può invece essere richiesto dall’emittente al vettore. Detti documenti servono per provare il trasporto, ma se rilasciati all’ordine, possono essere trasferiti mediante girata ad altri soggetti come titoli di credito.


POSIZIONI DELLE PARTI

VETTORE:

Deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel modo, termine e luogo pattuiti nel contratto o definiti secondo gli usi;

È responsabile per la perdita e avaria delle cose consegnateli dal momento in cui le riceve dal mittente fino a quando non le consegna al destinatario;

Ciascun vettore risponde nell’ambito del proprio percorso (trasporto comulativo);

Le azioni contro di lui si prescrivono entro un anno.

MITTENTE:

Deve indicare precisamente al vettore il nome del destinatario e il luogo, nonché dare una descrizione approfondita della merce e degli estremi necessari per eseguire la merce;

Può sospendere il trasporto e indicare un luogo diverso per il trasporto, salvo il rimborso al vettore;

Deve corrispondere il compenso pattuito.

DESTINATARIO:

È beneficiario dei diritti nascenti dal contratto di trasporto dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, ne richiede la consegna al vettore;

Se accetta senza riserva le cose consegnategli fa estinguere le azioni contro il vettore, tranne quelle per colpa grave e dolo;

Ha diritto di accertare a sue spese, prima della consegna, l’identità e lo stato delle cose trasportate, e a chiedere il rimborso spese al vettore nel caso in cui sussista perdita o avarizia di merce.


4 - DEPOSITO


Art. 1766 c.c. – NOZIONE. Il deposito è il contratto mediante il quale una parte(depositario) riceve dall’altra(depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura.


Art. 1767 c.c. -  GRATUITA’ DEL DEPOSITO. Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti


Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia, se però esso è a titolo oneroso la responsabilità è valutata con maggior rigore.

Egli tra l’altro non può servirsi della cosa depositata, infatti è tenuto anche alla restituzione dei frutti, né darla ad altri, senza il consenso del depositante, salvo che circostanze eccezionali richiedano una differente modalità di custodia, il depositario deve darne però notizia al depositante appena possibile


Art. 1771 c.c. – RICHIESTA DI RESTITUZIONE E OBBLIGO DI RITIRARE LA COSA. Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che si convenuto un termine nell’interesse del depositario. Il depositario può chiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine a favore del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa


Il depositante dovrà pagare il compenso eventualmente pattuito e rimborsare al depositario le spese per la custodia al momento del ritiro (art. 1781 c.c.)


Se un terzo, adducendo di avere la proprietà o altro diritto sulla cosa, chiede al depositante la restituzione, questi, dopo averne data subito notizia al depositante, deve attendere che la controversia fra costui e il terzo venga risolta da magistrato, mantenendo nel frattempo una posizione di assoluta imparzialità (art.1777c.c.)


Art. 1782 c.c. – DEPOSITO IRREGOLARE. Se il deposito ha per oggetto una quantità di denaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità. In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo


DEPOSITO IN ALBERGO

Il codice prevede due tipi di responsabilità dell’albergatore:

Per le cose portate in albergo (art. 1783 c.c.). Rientrano in questa categoria:

le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio;

le cose  di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un ausiliario assumono la custodia, fuori dall’albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio;

le cose di cui l’albergatore, un membro della famiglia o un ausiliario assumono la custodia sia dentro che fuori l’albergo, per un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio.

In questo caso l’albergatore è responsabile sino all’equivalente di CENTO volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata. È illimitata se il fatto è dovuto a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari


Per le cose dategli in custodia (art. 1784 c.c.). Rientrano in questa categoria:

le cose che gli sono state date in custodia;

le cose che ha rifiutato di custodire e aveva l’obbligo di accettare (carte valori, denaro contante, oggetti di valore)

In questo caso l’albergatore è responsabile illimitatamente


DEPOSITO NEI MAGAZZINI GENERALI


I magazzini generali sono imprese che provvedono alla custodia e alla conservazione di merci e derrate, con la facoltà di rilasciare, ai depositanti che ne facciano richiesta, titoli di credito rappresentativi delle merci depositate: FEDI DI DEPOSITO e NOTE DI PEGNO


Art. 1787 c.c. – RESPONSABILITA’ DEI MAGAZZINI GENERALI. I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l’avarizia, è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell’imballaggio


IL SEQUESTRO CONVENZIONALE


Art. 1798 c.c. – NOZIONE. Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più persone affidano a un terzo (sequestratario) una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita


Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dalle parti, in mancanza si applicano le regole sul deposito ed eventualmente quelle sul mandato (artt. 1799, 1800 c.c.).


Art. 1802 c.c. – COMPENSO E RIMBORSO DELLE SPESE DEL SEQUESTATARIO. Il sequestratario ha diritto a compenso, se non è pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e amministrazione della cosa




E) CONTRATTI DI COOPERAZIONE DELL’ATTIVITA’ GIURIDICA ALTRUI


1 - MANDATO


Art. 1703 c.c. – NOZIONE. Il mandato è il contratto mediante il quale una parte si obbliga a compiere uno o più  atti giuridici per conto dell’altra


Il mandato si perfeziona con l’accordo delle parti, si ritiene però che esso debba rispettare la forma ad substantiam prevista per la conclusione del negozio per il quale è conferito.


Il mandato può essere stipulato per compiere uno o più atti determinati (MANDATO SPECIALE) o tutti gli atti giuridici nell’interesse del mandante (MANDATO GENERALE



Art. 1704 c.c. – MANDATO CON RAPPRESENTANZA. Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante si applicano le norme relative alla rappresentanza


Art. 1705 c.c. – MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA. Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario (azione surrogatoria), può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, salvo che ciò possa è pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni seguenti

Il mandatario senza rappresentanza dovrà trasmettere al mandante gli acquisti fatti e le somme ottenute, mentre il mandante dovrà rimborsargli le spese e somministrargli i mezzi necessari per l’adempimento delle obbligazioni assunte verso i terzi. La trasmissione dei diritti e obblighi giuridici in capo al mandante comporta però la sopportazione di maggiori costi fiscali e crea il rischio che, avvenuto il trasferimento in capo al mandatario, i suoi creditori possano assoggettare il bene a esecuzione forzata prima che esso sia effettivamente trasferito al mandante.


Art. 1707 c.c. – CREDITORI DEL MANDATARIO. I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni su beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistato in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa antecedente al pignoramento, ovvero,  trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti nei pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la data di trascrizione dell’atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo


A questo tipo di mandato ricorrerà chi non voglia apparire di fronte al terzo, per paura che ciò pregiudichi un’equa trattativa e qualora il terzo acconsenta a trattare solo col mandatario.


OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO (artt. dal 1710 al 1718 c.c.)

Il mandatario deve usare la diligenza del buon padre di famiglia nell’esecuzione del mandato, se il mandato è gratuito la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

Non può farsi sostituire nell’incarico se non autorizzato.

Egli non può eccedere i limiti posti al mandato, l’atto che esorbita il mandato resta a carico del mandatario salvo il caso in cui il mandante lo ratifichi.

Deve comunicare tempestivamente al mandante l’esecuzione del mandato.

Il mandato congiuntivo non ha effetto se non è accettato da tutti i mandatari.

Deve rendere conto del suo operato al mandante e rimettergli ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Nel caso in cui non consegni le somme dovuto al mandante alla data concordata è tenuto al pagamento degli interessi legali.

Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e determinare eventuale loro deterioramento o avarizia per tutelare gli interessi del mandante stesso.

Ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari conclusi.


OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE (artt. dal 1719 al 1721 c.c.)

Deve somministrare al mandatario i mezzi necessari per consentirgli l’esecuzione del mandato.

Deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dalla data in cui sono state fatte e pagargli il compenso pattuito.

Deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a casa dell’incarico.

Può revocare il mandato ma solo se esso non è nell’interesse del mandatario (se il mandato è collettivo la revoca deve provenire da tutti i mandanti).


ESTINZIONE DEL MANDATO (artt. da 1722 a 1730 c.c.)


Il rapporto di mandato ha carattere personale, poiché è fondato sulla fiducia.


Art. 1722 c.c. – CAUSE DI ESTINZIONE. Il mandato si estingue:

Per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell’affare per il quale è stato conferito.

Per revoca da parte del mandante.

Se tuttavia il mandato era speciale, a titolo oneroso e conferito a tempo determinato la revoca ingiustificata obbliga il mandate a risarcire il danno.

Per rinunzia del mandatario.

Ma se la rinunzia è senza giusta causa il mandatario sarà obbligato al risarcimento del danno

Per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa non si estingue, se l’esercizio dell’impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.


Il mandato a favore conferito nell’interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo  che sia diversamente stabilito o che ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per morte o sopravvenuta incapacità del mandante.


2 - COMMISSIONE


Art. 1731 c.c. – NOZIONE. Il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario


La provvigione del commissionario deve essere determinata dalle parti contrattualmente, nel caso in cui manchi tale specificazione si fa riferimento agli usi del luogo dove è concluso l’affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equità.


Il committente può revocare l’ordine di concludere sino a quando il commissionario non l’abbia concluso, in questo caso al quest’ultimo spetta una provvigione parziale, comprensiva delle spese sostenute e dell’opera prestata.


Art. 1736 c.c. – STAR DEL CREDERE. Il commissionario che in virtù di un patto o di uso, è tenuto allo “star del credere” risponde nei confronti del committente per l’esecuzione dell’affare. In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione,  a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determinista secondo gli usi del luogo dove è concluso l’affare. In mancanza vi provvede il giudice secondo equità


Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti da listini di borsa, mercuriali o che sia stabilito per atto della pubblica autorità, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario può:

Fornire egli stesso al prezzo suddetto le cose che dovrebbe comprare;

Acquistare per sé le cose che dovrebbe vendere;

salvo in ogni caso il suo diritto alla provvigione.


3 - SPEDIZIONE


Art. 1737 c.c. – NOZIONE. Il contratto di spedizione è un mandato(senza rappresentanza) col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le obbligazioni accessorie


Lo spedizioniere non si obbliga a trasportare le merci ma ad organizzare la spedizione.


POSIZIONE DELLE PARTI


SPEDIZIONIERE

È tenuto a osservare le istruzioni del committente e in mancanza a operare secondo il migliore interesse del medesimo;

La sua retribuzione di determina, in mancanza di accordo delle parti, secondo le tariffe professionali, e in mancanza secondo gli usi del luogo dove avviene la spedizione;

Non è tenuto ad assicurare le cose spedite


COMMITTENTE

Può revocare l’ordine di spedizione, finchè lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto;

Salvo patto contrario deve retribuire lo spedizioniere secondo le tariffe o gli usi;

Ha gli stessi obblighi del mandante;


4 – AGENZIA


Art. 1742 c.c. – NOZIONE. Col contratto di agenzia una parte assume stabilente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento della stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile


Art. 1743 c.c. – DIRITTO DI ESCLUSIVA. Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo degli affari di più imprese in concorrenza tra loro


il contratto di agenzia può essere a termine oppure a tempo indeterminato, in quest’ultimo caso ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso all’altra parte nel termine stabilito, che non può essere inferiore alla misura stabilita dall’art. 1750 c.c.:

Fino al primo anno di contratto preavviso 1 MESE

Per il secondo anno preavviso  2 MESI

Per il terzo anno preavviso 3 MESI

Per il quarto anno preavviso 4 MESI

Per il quinto anno preavviso 5 MESI

Dal sesto anno preavviso 6 MESI


Alla cessazione del rapporto, che on sia dovuta a grave inadempienza dell’agente o al suo recesso ingiustificato, a questo  è dovuta un indennità, qualora egli abbia apportato avviamento al proponente, o in considerazioni del valore delle provvigioni che egli viene a perdere sugli affari con la clientela da lui procurata (art. 1751 c.c.), questo in considerazione della dipendenza economica dell’agente nei confronti del preponente che il diritto di esclusiva comporta


AGENTE

L’agente è un imprenditore o un lavoratore autonomo e si distingue dal lavoratore subordinato anche quando a quest’ultimo sia affidato lo svolgimento dello stesso tipo di attività.

Se egli conclude i contratti in nome e per conto (mandato con rappresentanza) del preponente sarà RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO


Art. 1748 c.c. – DIRITTI DELL’AGENTE. Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito. L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al  preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.

Salvo che dia diversamente pattuito la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

Se il preponente e il terzo si accordano di non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, a una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente. L’agente non ha diritto al rimborso delle spesi di agenzia


5 - MEDIAZIONE


Art. 1754 c.c. – MEDIATORE. È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza


Art. 1755 c.c. – PROVVIGIONE. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per mezzo del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione di questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità


Art. 1756 c.c. – RIMBORSO DELLE SPESE. Salvo patti contrari il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite, anche se l’affare non è stato concluso


L’attività di mediatore è riservata a coloro che siano iscritti in appositi ruoli tenuti presso la Pubblica Amministrazione al fine di controllare il possesso dei requisito prescritti dalla legge e il rispetto delle regole disciplinari, la sanzione amministrativa in caso di mancata inscrizione può variare da 516,00€ a 2.065,00€

Ciò vale sia che l’attività sia periodica che continua, se è svolta in base a incarichi a titolo oneroso per la conclusione di affari relativi a immobili od aziende.

In mancanza di tale iscrizione il mediatore non ha diritto al compenso ed è obbligato a restituire quanto eventualmente ricevuto a questo titolo.


Il mediatore è imparziale, il suo ruolo è semplicemente quello di mettere in relazione le parti, cercando di facilitare la conclusione del contratto (il mandatario agisce per conto del mandante e rappresenta gli interessi di quest’ultimo), inoltre non è obbligato ad adoperarsi per procurare l’affare, in quanto la provvigione sarà dovuta solo se la conclusione del contratto avviene per l’intervento del mediatore. Tanto è vero che il cliente non è tenuto a concludere l’affare segnalatogli e, salvo patto contrario, può cercare altre occasioni.


Il mediatore ha inoltre uno specifico obbligo di comunicazione alle parti sull’affare, oltre che quelli di conservare i campioni di merci vendute sopra campione, rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati con l’indicazione della serie e del numero, annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula con suo intervento e rilasciare a ognuna parte una copia sottoscritta da lui di ogni annotazione.


F) CONTRATTI DI CREDITO E BANCARI


1 – MUTUO (contratto di credito)


Art. 1813 c.c. – NOZIONE. Il mutuo è il contratto col quale una parte(mutuante) consegna all’altra(mutuario) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità

Poiché lo scopo del mutuo è di consentire l’utilizzazione di denaro e beni fungibili da parte del mutuario, le cose stesse passano in proprietà al mutuario.


Il mutuo si presume oneroso, il corrispettivo per la temporanea possibilità di utilizzare il capitale è costituito dagli interessi:


Art. 1815 c.c. -  INTERESSI. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’art. 1284. Se sono convenuti interessi usurai, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi


Sono usurai gli interessi che superano il tasso medio praticato per operazioni della stessa natura dalle banche o dagli intermediari finanziari abilitati, aumentato della metà

Non è di regola consentito pattuire che gli interessi producano interessi (ANATOCISMO, Art. 1283 c.c.).


Se il mutuario non adempie l’obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto, al fine di ottenere subito la restituzione



2 – FIDEIUSSIONE (contratto di credito)


Art. 1936 c.c. – NOZIONE. È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza


La volontà di voler prestare fideiussione deve essere espressa. La fideiussione può garantire la totalità del credito o solo una parte, inoltre può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura, purché venga stabilito un l’importo massimo garantito.


Se manca l’obbligazione garantita la fideiussione è priva di causa; essa non può eccedere l’importo dovuto dal debitore principale, né può essere prestata a condizioni più onerose. L’invalidità dell’obbligazione si riflette normalmente sulla fideiussione, mentre l’estinzione dell’obbligazione principale estingue la fideiussione.


Fideiussore e debitore principale sono obbligati in solido, il creditore può chiedere il pagamento all’uno o all’altro indistintamente, salvo che sia convenuto diversamente (le parti possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione preventiva del debitore principale)


Art. 1950 c.c. – REGRESSO CONTRO IL DEBITORE PRINCIPALE. Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione. Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui. Il fideiussore ha inoltre diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento, se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale. Se il debitore è incapace, il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio


CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA


Il garante si impegna a pagare al garantito non appena questi, dichiarato l’inadempimento del debitore principale, ne faccia richiesta, restando esclusa la possibilità di rifiutare il pagamento in base a eccezioni relative all’obbligazione garantita (se la garanzia ha ad oggetto il pagamento di una penale in caso di inadempimento di una fornitura si parla di PERFORMANCE BOND)


3 – ANTICRESI (contratto di credito)


Art. 1960 c.c. – NOZIONE. L’anticresi è il contratto con cui il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinchè il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale






4 – CONTO CORRENTE ORDINARIO (contratto di credito)


Art. 1823 c.c. – NOZIONE. Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto. Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s’intende rinnovato a tempo indeterminato


Periodicamente un correntista trasmette all’altro un estratto del conto; se esso non viene contestato nel termine pattuito, o in quello usuale, si intende approvato. L’approvazione non esclude tuttavia il diritto di impugnare il conto per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni.


Non è possibile comprendere in detto conto corrente i crediti che non sono soggetti a compensazione.


Art. 1833 c.c. – RECESSO DAL CONTRATTO. Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima. In caso di interdizione, inabilitazione, insolvenza o di morte di una delle due parti, ciascuna di esse o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto. Lo scioglimento del contratto impedisce l’inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza periodica corrispondente alla chiusura del conto Se non è definita, ogni sei mesi.


5 – CONTO CORRENTE BANCARIO (contratto bancario)

È il contratto col quale la banca ed il cliente (correntista) decidono di utilizzare in conto corrente i crediti scaturenti da rapporti di deposito, apertura di credito o altre operazioni bancarie.


Art. 1852 c.c. – DISPOSIZIONE DAL PARTE DEL CORRENTISTA. Qualora il deposito, apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito


Detto conto corrente si differenza dal c.d. ordinario perchè presenta delle peculiarità:

Il correntista può esigere in ogni momento il saldo;

Avviene comunque anche se ha ad oggetto diversi rapporti;

Se vi sono più intestatari, essi sono responsabili in solido per il saldo del conto;


i contratti bancari sono anche regolati dal TUB (Testo Unico in materia Bancaria e creditizia)


6 – DEPOSITO BANCARIO (contratto bancario)


Art. 1834 c.c. – DEPOSITO DI DENARO. Nei depositi di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi. Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto


Si tratta di un’ipotesi di DEPOSITO IRREGOLARE perché la banca acquista la proprietà delle somme depositate.


Il deposito può essere:

A scadenza fissa. È stabilito un termine per la restituzione;

Deposito libero. Il cliente può ritirare il denaro in qualsiasi momento;

Con preavviso. È stabilito un termine di preavviso prima del ritiro della somma depositata.


Il deposito può accompagnarsi a un CONTRATTO DI CONTO CORRENTE, dove il correntista effettua una serie di versamenti e prelievi, salvo patto contrario è previsto che essi si eseguano nella sede della banca dove è costituito il rapporto.


Si può anche decidere che il rapporto di conto corrente sia regolato da un DEPOSITO DI RISPARMIO, in tal caso:

La banca rilascia un LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO;

I versamenti e i prelevamenti devono essere annotati sul libretto, che firmato dall’impiegato, fa piena prova dei rapporti bancari tra banca e depositante;

Tale libretto è nominativo;

Libretto al portatore e nominativo pagabile al portatore: può essere pagato al portatore anche se diverso dal depositante ma la banca è responsabile se adempie al portatore con dolo o colpa grave.


7 – APERTURA DI CREDITO (c.d. FIDO) (contratto bancario)


Art. 1842 c.c. – NOZIONE. L’apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo o a tempo indeterminato


È necessario fare una distinzione, tra il caso che l’apertura di credito sia a:

TEMPO DETERMINATO. La banca si obbliga a tenere a disposizione la somma per un periodo stabilito e può recedere prima della scadenza del termine solo per giusta causa. Il recesso opera immediatamente ma la banca deve concedere al cliente un termine di almeno 15 giorni per restituire le somme utilizzate.

TEMPO INDETERMINATO. La banca tiene a disposizione la somma per un periodo non stabilito dal contratto, le parti possono quindi recedere, salvo patto contrario, purché siano un preavviso di 15 giorni.


L’art. 1843 (utilizzazione del credito) prevede inoltre due tipi di apertura di credito:

IN CONTO CORRENTE. Il cliente può alternare prelievi e versamenti ed emettere anche assegni ordinando alla banca di pagare a terzi nei limiti del credito concesso;

SEMPLICE. Il cliente può effettuare solo prelievi e non alternarli a versamenti.


Mediante l’apertura di credito il cliente potrà assicurarsi i mezzi finanziari necessari per intraprendere un operazione, non correrà quindi il rischio di vedersi mancare il credito, e pagherà gli interessi solo dal momento in cui preleverà le somme.


La banca concede l’apertura di credito fidandosi della serietà del cliente o richiedendo delle garanzie:

APERTURA ALLO SCOPERTO. La banca non richiede garanzie;

APERTURA CON GARANZIE (art. 1844 c.c.). il cliente concede garanzie reali o personali a garanzia del credito; le garanzie sono date per tutta la durata del rapporto e non si estinguono prima  della sua fine per il solo fatto che il cliente cessa di essere debitore della banca; se la garanzia diviene insufficiente la banca può richiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante; in mancanza può ridurre l’importo del fido o recedere dal contratto.


8 – ANTICIPAZIONE BANCARIA (contratto bancario)


Art. 1846 c.c. – DISPONIBILITA’ DELLE COSE DATE IN PEGNO. Nell’anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci, la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le stesse cose sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto


L’anticipazione può essere di due tipi:

PROPRIA. La banca non può disporre delle cose date in pegno e deve restituirle alla scadenza del contratto;

IMPROPRIA. La banca può disporre delle cose date in pegno quando non siano state individuate o le è stata data facoltà di disporne.


9 – SCONTO BANCARIO (contratto bancario)


Art. 1858 c.c. – NOZIONE. Lo sconto è il contratto col quale una banca(scontante), previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente(scontatario) l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso


Art. 1859 c.c. – SCONTO DI CAMBIALI. Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata. Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte o munite di clausole “senza accettazione”


Appare chiaro quindi che, in ogni caso, la cessione è sempre PRO SOLVENDO, colui che ha presentato i titoli di credito alla banca per lo sconto rimane obbligato fino a che il debitore principale non salda l’importo del debito stesso (S.B.L : salvo buon fine).



9 – SERVIZI BANCARI (contratto bancario)


Le banche svolgono solitamente una serie di servizi connessi con l’attività da loro svolta. Ricordiamo:

DEPOSITO DI TITOLI DI AMMINISTRAZIONE – DEPOSITO DI TITOLI A DOSSIER (art. 1838 c.c.)

Chi è possessore di oggetti preziosi o titoli, raramente li tiene presso di sé, per il pericolo di sottrazione o furto. Solitamente si tende ad affidarli alle banche o a imprese specializzate. Dette si obbligano non solo a custodirli, ma anche ad amministrarli per conto del cliente usando i diritti relativi ai titoli stessi.


La BANCA quindi:

Deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l’attribuzione di premi o per il rimborso del capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli;

Se vi è possibilità all’esercizio del diritto di opzione relativamente a altri titoli deve chiedere istruzioni al cliente;

Deve osservare l’ordinaria diligenza per le operazioni ad essa affidate;


Il CLIENTE

Ha diritto ad ottenere l’accredito delle somme riscosse;

Deve corrispondere alla banca un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi e rimborsare le spese fatte per l’amministrazione e il deposito dei titoli


SERVIZIO DI CASSETTE DI SICUREZZA


Art. 1939 c.c. – CASSETTE DI SICUREZZA. Nel servizio della cassette di sicurezza, la banca risponde verso l’utente per l’inidoneità e la custodia dei locali, e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito.


Il codice civile stabilisce che:

La responsabilità della banca in caso di furto è prevista, salvo che provi il caso fortuito.

Ogni cassetta è munita di una doppia chiave, una in possesso del depositante, l’altra della banca.

Anche se l’intestatario non paga più il canone, la banca non può aprire la cassetta senza averlo avvisato, con autorizzazione del Tribunale e l’assistenza del notaio (art. 1841 c.c.)

In caso di morte dell’intestatario la cassetta può essere aperta solo con il consenso di tutti gli eredi o, in caso di disaccordo, con le modalità stabilite dall’autorità giudiziale (art.1840 c.c.)


G) CONTRATTI ALEATORI

1 – CONTRATTO DI ASSICURAZIONE


Art. 1882 c.c. – NOZIONE. L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro(assicurazione contro i danni), ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana(assicurazione sulla vita)

L’assicurazione è un CONTRATTO SINALLAGMATICO CORRISPETTIVITA’), perché al pagamento del premio consegue da parte dell’assicuratore l’obbligo al risarcimento dell’eventuale sinistro o danno alla vita previsto contrattualmente, inoltre è DI DURATA, infatti la sopportazione del rischio da parte dell’assicuratore perdura nel tempo, ma non ha efficacia retroattiva tra le parti. Essa è inoltre un contratto ALEATORIO, perché il rapporto di valore fra i premi che saranno complessivamente pagati dall’assicurato e quanto dovrà essere eventualmente pagato dall’assicuratore è inizialmente incerto.


L’ASSICURATORE può essere:

Un ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO

Operanti sotto la vigilanza dello Stato (I.S.V.A.P)

 
Una SOCIETA’ PER AZIONI

Una MUTUA ASSICURATRICE

La vigilanza statale ha  lo scopo di assicurare una gestione corretta e l’esistenza di riserve e cauzioni adeguate ai rischi assunti.


STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Avviene attraverso lo scambio di proposta e accettazione. Se la proposta proviene all’assicurato per iscritto si considera ferma, cioè, non può essere revocata per 15 o 30 giorni(quando occorre una visita medica) per consentire all’assicuratore di valutare il rischio (art. 1887 c.c.).

L’assicurato nella proposta all’assicuratore deve evitare dichiarazioni reticenti o inesatte. Il rischio appartiene infatti alla sua sfera personale, e la sua valutazione può essere compiuta solo con una collaborazione completa. La violazione di quest’onere è causa di annullamento del contratto stesso, se il contraente ha agito con dolo o colpa grave.

Il contratto deve essere provato per iscritto, pena la nullità (art. 1888 c.c.).

La polizza può essere all’ordine o al portatore con la conseguente possibilità del suo trasferimento, e relativa cessione del credito nei confronti dell’assicuratore, ad altro soggetto

All’assicurato spetta il documento su cui è  stato scritto il contratto (POLIZZA) e può chiederne all’assicuratore duplicati i copie.

Di solito i contratti di assicurazione sono per adesione stipulati da agenti di assicurazione.


L’art. 1891 prevede una POLIZZA STIPULATA PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA. In questo caso lo stipulante è una persona diversa dall’assicurato, ma mentre l’assicurato beneficherà della prestazione assicurativa, lo stipulante dovrà adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione. Il beneficiario del contratto potrà essere tanto un soggetto già individuato, quanto un soggetto non ancora individuato ma individuabile in relazione alla prestazione che l’assicurazione deve eseguire.


L’IMPORTO DELL’INSIEME DEI PREMI che l’impresa assicuratrice addebiterà agli assicurati è calcolato sommando le SPESE DI GESTIONE all’UTILE DELL’ASSICURATORE ai PAGAMENTI PREVISTI AGLI ASSICURATI


ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

Nell’assicurazione contro i danni l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro.


Ci sono diversi tipi di assicurazione contro i danni:

DI COSE. Beni o crediti dell’assicurato

DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE

DANNI ALLE PERSONE. Infortunio o malattie


L’assicurazione contro i danni si basa sul PRINCIPIO INDENNITARIO

L’assicurato deve avere un interesse, anche futuro al risarcimento del danno.

L’assicuratore deve pagare il danno realmente sofferto e non una somma superiore. Può però pagare il lucro cessante, se si è espressamente obbligato (art. 1905 c.c.).

L’assicuratore deve pagare il valore delle cose che avevano al tempo del sinistro, anche se è stato convenuto  un premio superiore al momento della stipula del contratto.

L’assicurato deve avvisare del danno l’assicuratore entro tre giorni dal sinistro e fare il possibile per diminuirlo o evitarlo.

In caso di mancato avviso o salvataggio l’assicuratore non risponde del danno se l’omissione è stata dolosa. Ha invece diritto a una riduzione negli altri casi in relazione al pregiudizio sofferto


Altre ipotesi relative all’assicurazione contro i danni:

Art. 1907 c.c. – ASSICURAZIONE PARZIALE. Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione delle parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto (regola proporzionale)

Art. 1916 c.c. – DIRITTO DI SURRUGAZIONE DELL’ASSICURATORE. L’assicuratore che ha pagato è surrogato nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Non ci si può avvalere della surrogazione in caso di danno biologico subito dall’assicurato e, salvo il caso  di dolo, quando il danno è stato causato da domestici o parenti conviventi dell’assicurato, compreso il coniuge.

Art. 1919 c.c. – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI. Ci si è assicurati presso più assicurazione  con contratti diversi per lo stesso rischio. L’assicurato non può ottenere dagli assicuratori una somma complessiva superiore al danno subito.

Art. 1911 c.c. – COASSICURAZIONE. Più assicuratori si assumono pro quota il  rischio assicurato. Ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota.

Art. 1918 c.c. – ALIENAZIONE DELLE COSE ASSICURATE. Non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione, infatti l’acquirente diviene il nuovo assicurato. L’acquirente o l’assicuratore hanno dieci giorni per recedere dal contratti. Nel caso di trasferimento di veicoli l’assicurato può far trasferire l’assicurazione su altro veicolo o natante di sua proprietà.


ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE


Art. 1917 c.c. – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE. Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti colposi. L’assicuratore ha la facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione al loro rispettivo interesse. L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore


Nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione delle automobili, dei veicoli a motore e delle imbarcazioni a motore, il terzo danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore, oltre che contro il danneggiato.


ASSICURAZIONE SULLA VITA

Con il contratto di assicurazione sulla vita, verso pagamento di un premio, si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana.


Il pagamento del capitale o della rendita è subordinato al verificarsi di un determinato evento che può essere:

Morte dell’assicurato o di un terzo (ASSICURAZIONI PER CAUSA DI MORTE);

Sopravvivenza dell’assicurato o del terzo ad una età determinata dal contratto (ASSICURAZIONI PER IL CASO DI VITA);

Morte o sopravvivenza ad una certa età dell’assicurato (ASSICURAZIONI MISTE)


Non vige il principio indennitario perché non si è ritenuto di poter quantificare a priori il valore della vita umana.


ASSICURAZIONE PER IL CASO DI MORTE

ASSICURAZIONE A VITA INTERA. L’assicuratore si impegna a pagare una somma alla morte di una persona, in qualunque momento essa avvenga, contro il pagamento di un premio annuo vitalizio o temporaneo.

ASSICURAZIONE TEMPORANEA. La prestazione dell’assicurazione è dovuta solo se la morte interviene prima di un certo termine.


ASSICURAZIONE PER IL CASO DI VITA

ASSICURAZIONE DI UN CAPITALE DIFFERITO. L’assicurato ottiene il pagamento di un determinato capitale dopo un numero prefissato di anni, alla condizione che sia ancora in vita.

ASSICURAZIONE DI UNA RENDITA VITALIZIA DIFFERITA. L’assicuratore, contro il versamento di un premio unico, si impegna a pagare al beneficiario una rendita vitalizia a partire da un certo termine iniziale.


L’assicurazione può essere stipulata SULLA VITA DI UN TERZO, è necessario però il consenso per iscritto del terzo come requisito di validità dell’assicurazione contratta per il caso della sua morte. La somma verrà pagata alla morte del terzo.


ASSICURAZIONE A FAVORE DEL TERZO

La somma è pagata al beneficiario in seguito alla morte o al raggiungimento dell’età dell’assicurato.

La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto o con dichiarazione successiva scritta comunicata all’assicuratore.

Il beneficio può essere revocato se il beneficiario ha dichiarato di non volerne profittare

La designazione del beneficio non ha effetto se il beneficiario attenta alla vita dell’assicurato.


Nel caso in cui l’assicurato non paghi il premio per il primo anno, l’assicuratore non può agire subito per l’esecuzione del contratto, ma deve aspettare sei mesi dal giorno della scadenza del primo premio (art.1924 c.c.). L’assicurato che non voglia aspettare il termine stabilito può RISCATTARE LA POLIZZA e ottenere una quota di quanto versato, se invece non vuole perdere parte di quanto versato, ma d’altra parte non vuole continuare a pagare il premio, può ottenere la RIDUZIONE DELLA POLIZZA (art.1925 c.c.)


2 – RENDITA VITALIZIA

La rendita vitalizia è la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili per la durata della vita di una persona.


Art. 1872 c.c. – MODI DI COSTITUZIONE. La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione del capitale. La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabiliti dalla legge per tali atti


Se l’impegno è assunto a titolo oneroso, il contratto è aleatorio, perché una parte acquista un bene o un capitale contro l’impiego di eseguire una prestazione la cui onerosità è inizialmente incerta, essendo incerta la durata della vita umana


La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona. Essa può costruirsi anche per la durata della vita di più persone. Se essa è costituita a favore di più persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario.


La rendita vitalizia non è da confondere con la RENDITA PERPETUA,  quest’ultima infatti non è aleatoria.


Art. 1861 c.c. – NOZIONE. Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all’altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa quantità di beni fungibili, quale corrispettivo dell’alienazione di un immobile (RENDITA FONDIARIA) o della cessione di un capitale (RENDITA SEMPLICE). La rendita perpetua può essere costituita anche quale onere della alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale


In ogni caso ha garanzia immobiliare. Il debitore può liberarsi pagando la somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell’interesse reale.


H) CONTRATTI DIRETTI A REDIMERE CONTRVERSIE


1 - TRANSAZIONE


Art. 19650 c.c. – NOZIONE. La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare, o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e contestazione delle parti


Presupposto quindi della transazione è l’esistenza di una lite o di un conflitto di pretese, se una parte ha ritenuto opportuno chiudere la controversia per transazione, non potrà successivamente riaprirla adducendo che il suo buo diritto era così chiaramente fondato da escludere ogni incertezza.


Non si può transigere su diritti indisponibili, come quelli attinenti allo stato e alla capacità delle persone o ai rapporti di famiglia, ne è possibile transigere su un contratto illecito, perché l’illiceità di questo si rifletterebbe sulla transazione stessa.


La forma ad probationem è quella scritta, mentre se la transazione è inerente beni immobili la forma è scritta ad substantiam.


La transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti (art. 1969 c.c.). L’impugnazione per errore di fatto sulla situazione controversa è ammessa solo quando l’errore riguardi la falsità o l’esistenza di documenti, la nullità del titolo relativamente al quale si è stipulata la transazione, l’esistenza di una sentenza passata in giudicato che avesse già deciso la lite.


La transazione differisce sia:

Dalla RINUNCIA TOTALE o PARZIALE, poiché in questo caso vi è una concessione unilaterale;

Dal NEGOZIO DI ACCERTAMENTO, col quale le parti definiscono l’esatta interpretazione di una clausola contrattuale;

Dal RICONOSCIMENTO, che si configura come un negozio di accertamento unilaterale, quando una parte aderisce alle pretese della controparte.

2 – CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI


Si inquadra nella figura del mandato conferito nell’interesse dle mandatario.


Art. 1977 c.c. – NOZIONE. La cessione dei beni è il contratto con il quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartire fra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti


Lo scopo del contratto è quello dunque di evitare l’esecuzione forzata, sostituendovi un modo convenzionale di liquidazione dei beni del debitore insolvente, con il vantaggio di una maggiore speditezza ed economia.


Art. 1978 c.c. – FORMA. La cessione dei beni deve farsi per iscritto, pena la nullità. Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le norme agli art. 1264 e 1265


Ai creditori cessionari non è attribuita la proprietà dei beni, ma solo di venderli e di rivalersi sul ricavato. Il loro operato può essere controllato dal debitore che ha inoltre diritto a un rendiconto alla fine dalla liquidazione o alla fine di ogni anno se pluriennale, anche se egli non può disporre dei beni ceduti.


Venduti i beni, i creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti. Il residuo spetta al debitore.


Art. 1985 c.c. – RECESSO DAL CONTRATTO. Il debitore può recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento. Il debitore è tenuto al rimborso delle spese si gestione


I) DIVISIONE

Con il contratto di divisione i partecipanti a una comunione la sciolgono, attribuendo a ciascuno, in luogo del diritto di quota, un diritto esclusivo di valore corrispondente.


Art. 762 c.c. – OMISSIONE DI BENI EREDITARI. L’omissione di uno o più beni ereditari non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa


Art. 763 c.c. – RESCISSIONE DAL CONTRATTO. La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto. La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all’entità della quota ad esso spettante. L’azione si prescrive in due anni dalla divisione


Art. 761 c.c. – ANNULLAMENTO PER VIOLENZA O DOLO. La divisione può essere annullata quando è l’effetto di violenza o di dolo. L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o il dolo è stato scoperto


I condividenti si devono reciproca garanzia per l’evizione.










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