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GLI ORGANI DEL FALLIMENTO

diritto



L'imprenditore comm.le che si trovi in stato di insolvenza viene sottoposto a una delle procedure

fallimentari previste dalla legge: fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata,

liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Queste vengono chiamate concorsuali perché tutti i debitori concorrono e sono in

contrapposizione a quelle individuali proposte dal singolo creditore verso il debitore inadempiente;

.

Sono dette procedure perché sono formalità previste dalla legge.

Caratteristiche delle procedure concorsuali:

. Concorsualità: il patrimonio del fallito è messo a disposizione di tutti i debitori; nel

fallimento è sufficiente che il creditore riesca a dimostrare in qualunque modo di essere

creditore. Tutti i creditori concorrono a parità di condizioni (principio par condicio

creditorum): è vietato che alcuni creditori siano pagati prima di altri o in percentuale

superiore. Eccezioni a questo principio: i creditori che vantano una causa legittima di .

prelazione (il loro credito è garantito da garanzia reale o ha un privilegio di legge).

I creditori privilegiati vengono pagati prima di tutti; gli altri vengono detti chirografari (chiros:

documento; risultano da un documento)

. Universalità: il fallimento colpisce tutti i beni e 747f54h i diritti che rientrano nel patrimonio del

fallito (pignoramento generale); il debitore privato dei suoi beni, non ha il potere di

amministrarli. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni



presenti e futuri.

. Ufficiosità: il fallimento può essere dichiarato d'ufficio; quindi nel fallimento la procedura

può essere aperta anche senza che vi sia stata alcuna iniziativa da parte dei creditori; questo

perché il fallimento persegue anche finalità di interesse pubblico.

Fallimento: legge 16/03/1942 n. 267

Sono soggetti al fallimento gli imprenditori che esercitano un'attività comm.le (situazione

soggettiva) esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori.

Il fallimento può essere dichiarato solamente nei confronti del debitore che sia imprenditore

comm.le. non possono essere assoggettati a fallimento il piccolo imprenditore, l'imprenditore

agricolo e l'artigiano. Il fallito risulta dalla conservatoria dei registri. Sono soggettèa

amministrazione controllata le imprese pubbliche, le banche e le assicui~oni, mentre i più

grandi insediamenti industriali sono soggetti ad amministrazione straordinaria.

L'imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito (situazione oggettiva). Lo

stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il

debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Inadempimento e insolvenza sono due concetti distinti: l'inadempimento riguarda una o più

obbligazioni, l'insolvenza è invece una situazione generale che mina lo stato di salute

dell'impresa. Lo stato di insolvenza non viene meno per il semplice fatto che l'imprenditore abbia

cessato la propria attività. Anche l'imprenditore cessato può fallire se il fall è dichiarato entro un

anno dalla cessazione (analogamente avviene per l'imprenditore defunto).

Il Tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale e effettiva dell'impresa dichiara

con sentenza il fallimento. La dichiarazione può dipendere dall'iniziativa dei creditori, dello

stesso debitore, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

Il tribunale prima della sentenza deve in ogni caso convocare il debitore per evitare che un

imprenditore possa essere dichiarato fallito senza nemmeno sapere che è in corso un

procedimento di fallimento contro di lui.

Dopo che il tribunale ha raccolto gli elementi sufficienti (fase di istruttoria fallimentare) prende

la sua decisione che può essere il-rigetto dell'istanza di fallimento o la sentenza dichiarativa di

fallimento (iscrizione al reg. imprese).

Il debitore può proporre opposizione allo stesso tribunale; con ciò però non sono sospesi gli

effetti della sentenza che è immediatamente esecutiva.

Effetti per il fallito:

. Effetti patrimoniali: spossessamento del fallito; l'intero suo patrimonio viene amministrato

dal curatore fallimentare nominato dal tribunale nella sentenza dichiarativa. Beni che

fanno eccezione: strettamente personali, stipendi, compensi e pensioni necessari. Se

l'imprenditore vende un bene ricompresso nel fallimento l'atto di vendita è inefficace. In

tutte le liti processuali chi sta in giudizio è il curatore (spossessamento processuale).

. Effetti personali: limitazioni al diritto di corrispondenza (la posta del fallito deve essere

indirizzata al curatore) e di circolazione (il fallito non può allontanarsi dalla sua residenza

senza l'autorizzazione del giudice delegato); leggi speciali precludono al fallito l'elettorato

attivo e passivo, l'assunzione di cariche di amministratore e l'iscrizione in certi albi.

Effetti per i creditori:

apertura del concorso secondo regole di parità di trattamento: i creditori devono far valere il

proprio credito esclusivamente nell'ambito del fallimento (non potranno proporre un'azione

individuale); il credito viene valutato dal giudice delegato e se sufficientemente documentato, viene

ammesso allo stato passivo della procedura.

I crediti chirografari sono ammessi al passivo per il capitale, le spese e gli interessi maturati fmo

alla sentenza dichiarativa. Non vengono riconosciuti gli interessi successivi (il fallimento sospende

il corso degli interessi). Per i crediti privilegiati, invece, maturano interessi anche dopo la

sentenza.

Effetti sui rapporti giuridici pendenti (contratti):

. Il fallimento determina lo scioglimento automatico del contratto se esiste un rapporto

fiduciario tra i contraenti, per cui il fallito non può essere sostituito dal curatore; oppure la

prosecuzione è esclusa dal fatto che il curatore dovrebbe esercitare attività d'impresa. Es:

contratti di mandato, di commissione...

. La prosecuzione del contratto nella persona del curatore si ha quando la legge ha ritenuto

conveniente per la massa dei creditori dar corso al rapporto. Es: contratto di assicurazione

per il fallimento dell'assicurato, contratto di locazione di immobili..

. Quando si ha la sospensione del contratto questo rimane inattivo fmché il curatore non

dichiari espressamente di voler subentrare o di voler recedere. Es: contratto di vendita non

ancora eseguito da parte di entrambi i contraenti. Fallimento del compratore: il venditore può

chiedere di dar ugualmente esecuzione al contratto, ma il suo credito per il prezzo dovrà

essere insinuato nel fallimento; se il venditore non chiede di dare esecuzione al contratto il

curatore deve dichiarare se intende proseguire o recedere. Fallimento del venditore: il

curatore può scegliere tra eseguire il contratto o recedere; se recede il compratore non può

richiedere il risarcimento. .'

Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori:

il fallimento produce effetti anche su atti giuridici (contratti, pagamenti..) compiuti dal fallito

prima della sentenza dichiarativa che impoveriscono il proprio patrimonio; oppure il fallito può

pagare un creditore a discapito degli altri.

Per evitare tutto questo il curatore può proporre un'azione giudiziaria detta revocatoria

fallimentare con cui può chiedere che il giudice dichiari inefficace l'atto nei confronti della massa

dei creditori. La domanda sarà accolta se l'atto è stato compiuto entro un certo periodo prima

della dichiarazione di fallimento e se il convenuto (persona contro cui è fatta questa azione) era a

conoscenza dello stato di insolvenza del debitore. Questo deve essere provato dal curatore, ma per

certi atti si presume. Sarà il convenuto a dover dare prova della propria ignoranza dello stato di

insolvenza.

Se la domanda viene accolta il tribunale dichiara l'inefficacia dell'atto; i creditori potranno

soddisfarsi anche sui beni rientrati nel patrimonio del debitore restituiti dal convenuto.

Stato di insolvenza - indici riIevatori: chiusura improvvisa dei locali, irreperibilità del debitore...

l'insolvenza non è esclusa dal fatto che l'attivo sia superiore al passivo (es: ci possono essere

crediti, ma di lontano realizzo); in tal caso l'insolvenza è costituita non da un deficit patrimoniale

ma dalla perdurante mancanza di denaro liquido per far fronte ai debiti correnti; un'insolvenza

temporanea è solo segno di una crisi passeggera.




GLI ORGANI DEL FALLIMENTO:

. Tribunale fallimentare: emette la sentenza dichiarativa; nomina giudice delegato e curatore

fallimentare; definisce le cause che derivano dal fallimento; decide i reclami; liquida il

compenso al curatore e dichiara la chiusura della procedura.

. Giudice delegato: dirige operazione e controlla il curatore; nomina comitato dei creditori e

gli esperti (periti estimatori. avvocati...); adotta provvedimenti urgenti; autorizza il curatore alla

vendita beni mobili e immobili; verifica i crediti e ne dispone l'ammissione allo stato passivo.

. Curatore: organo di diretta amministrazione del patrimonio fallimentare; subentra nella

posizione del fallito, ma non ne diventa rappresentante; attività finalizzata a realizzare

l'interesse della massa dei creditori che rappresenta in ogni rapporto contrattuale o

processuale; è controllato dal giudice delegato e deve essere da questo autorizzato per gli

atti di straordinaria amministrazione; i curatori sono iscritti agli albi di commercialisti. avvocati o

ragioniere; assume la qualità di pubblico ufficiale, deve prendere immediatamente contatto

con il fallito; entro un mese deve presentare una relazione al giudice delegato (cause e

circostanze fall.; diligenza del fallito; ogni fatto di rilevanza penale; atti già impugnati dai

creditori...); una copia va al pubblico ministero; le somme che il curatore incassa sono

depositate su un conto intestato alla procedura vincolato a un mandato di pagamento

emesso dal giudice delegato; le operazioni di amministrazione sono registrate in un libro-

giornale vidimato dal giudice delegato; alla fine deve presentare il rendiconto della gestione

. Comitato dei creditori: nominato dal giudice delegato; composto da 3 o 5 membri; è un

organo consultivo (deve esserne richiesto il parere, che però non è vincolante)

FASI

1. acquisizione e conservazione dell'attivo:

formalità: apposizione sigilli ai beni del fallito; redazione inventario (elencazione verbalizzata

dal cancelliere, di tutti i beni del fallito, fatta dal curatore - può chiedere che un perito

estimatore assista l'inventario; presa in consegna dei beni del fallito con potere di

amministrarli (avviene con l'iscrizione presso pubblico reg. immobiliare della sentenza);

contestualmente il curatore può prendere possesso della contabilità e delle scritture a fini

civilistici e tributari; si effettua l'elenco dei creditori.

2. accertamento del passivo (verifica crediti): ,# ' -

inizia con "avviso ai creditori con raccomandata in cui viene comunicato il termine entro il

quale si deve depositare la domanda di insinuazione allo stato passivo; all'udienza fissata

per la verifica il giudice delegato esamina le insinuazioni, ammettendo o escludendo ogni

credito allo stato passivo e determinando lo stato passivo definitivo; questo può essere

modificato se il creditore escluso Qbbia proposto opposizione o se una o più insinuazioni

sono proposte oltre il termine (sono ammesse insinuazioni tardive). La stessa procedura per i

creditori che vantano diritti reali sulle cose mobili possedute dal fallito (devono fomire prova

del diritto di proprietà o comunque del titolo).

3. liquidazione dell' attivo (vendita beni fallimentari):

i beni mobili sono venduti direttamente dal curatore previa autorizzazione del giudice

delegato che ne fissa le modalità; i beni immobili possono essere venduti con procedura

giudiziaria dell'incanto e quindi con gara pubblica davanti al delegato, il quale con

l'ordinanza di vendita, ne stabilisce il luogo, la data e le modalità; la gara si chiude con

l'aggiudicazione disposta dal giudice a favore del maggior offerente. Se lo ritiene più

vantaggioso il giudice può disporre la vendita senza incanto. Rientra in questa la fase

"attività di recupero dei crediti del fallito (atti che incrementano il patrimonio).

4. ripartizione dell'attivo:

periodicamente il curatore deve presentare un progetto di riparto parziale ai creditori

dell'attivo già liquidato, che-va depositato in cancelleria; se entro 10 gg non giungono

osservazioni viene dichiarato. esecutivo, altrimenti decide il giudice delegato. Quando la

liquidazione è completata il curatore presenta il piano di riparto finale che si ispira al

principio della parità di trattamento. Prima però il curatore deve presentare il rendiconto

della gestione, depositato in cancelleria insieme al libro-giornale per dar modo ai terzi di

controllare le spese della procedura e l'operato del curatore. Se non ci sono contestazioni il

giudice approva il rendiconto; il tribunale liquida il compenso al curatore in base di una

tariffa ministeriale che fa riferimento all'entità dell'attivo e del passivo della procedura.


P5. chiusura fallimento: -- -

può avvenire per:

. insussistenza di passivo (non è stata presentata alcuna insinuazione - di norma

perché i creditori hanno rinunciato a far valere il proprio credito)

. integrale pagamento dei debiti e delle spese di procedura (il ricavato è superiore al

passivo ammesso)

. compiuta ripartizione dell'attivo (la percentuale di pagamento ai creditori è quella

massima consentita dall'attivol

. insufficienza di attivo (se il fallimento non ha acquisito beni)

con la chiusura vengono meno gli effetti propri della sentenza dichiarativa. Ma il fallito può

chiedere il concordato fallimentare:

accordo tra fallito e creditori sottoposto all'approvazione del tribunale e sotto la sorveglianza di

curatore e giudice delegato. Il fallito deve offrire il pagamento integrale dei creditori privilegiati e ~"",

delle spese. e il pagamento dei credi tori chirografari in una % ritenuta idonea dal tribunale. Il fallito ~~r:

si impegna a pagare i creditori nella misura indicata e deve descrivere le garanzie che può offrire

per il pagamento proposto. Il concordato infatti presuppone "intervento di un terzo che funge da

garante (con fideiussione) o da assuntore (se assume i debiti). Una volta che sia stato fatto il

controllo dei requisiti sostanziali e formali il tribunale emana la sentenza di omologazione con cui

vengono fissate le modalità di pagamento; con il questo si ha l'immediata riabilitazione civile del

fallito.

Il concordato fallimentare va tenuto distinto da quello preventivo perché mentre quest'ultimo mira

a evitare l'apertura di un fallimento, il concordato fallimentare presuppone che il fallimento sia già ".~

stato dichiarato. ~'it

Il fallimento del socio non determina il fallimento della società anche se il socio è illimitatamente

responsabile; il suo curatore dovrà chiedere ala società la liquidazione della sua quota il cui

controvalore verrà acquisito al fallimento.

Il fallimento di società di persone determina il fallimento dei soci illimitatamente responsabili;

possono essere dichiarati falliti anche "ex socio (con presupposto che lo stato di insolvenza risalga

un'epoca precedente dalla sua uscita dalla società) e i soci che risultano illimitatamente

responsabili in linea di fatto (socio accomandante che ha violato il divieto di ingerénza).

Il patrimonio della società (massa sociale) va tenuto distinto da quello dei singoli soci (massa

personale). I creditori sociali devono prima soddisfarsi sulla massa sociale; i creditori personali non

possono concorrere sulla massa sociale.

Il fallimento delle società di capitali non comporta il fallimento dei soci e degli amministratori; si ha

un'unica massa sociale (attiva e passiva). Se si prova che il fallimento è causato dagli

amministratori o dai sindaci si può procedere ad un' azione di responsabilità. Per le soc.

cooperative è prevista la liquidazione coatta amministrativa. Il fallimento di tale società non

compo,rta il fallimento dei soci ma possono essere obbligati a versare i fondi necessari per pagare i

debiti. E possibile il concordato fallimentare.

Il fallimento non costituisce di per sé un reato; i reati fallimentari possono essere commessi dal fallito

o da amministratori. sindaci. curatore. amministratore di fatto.. il più comune è la bancarotta.

Bancarotta semplice - quando il fallito ha tenuto uno o più comportamenti (con colpa) non

diligenti: spese eccessive. operazioni rischiose e imprudenti, astensione dal richiedere il proprio

fallimento. non adempimento di un concordato, tenuta errata delle scritture contabili.

Bancarotta fraudolenta - quando il comportamento è stato fatto con frode (dolo. intenzione): atti

di diminuzione del patrimonio (simulazioni di vendita). distruzione o falsificazione delle scritture,

pagamenti a fa';lore di un solo creditore.

La bancarotta fraudolenta è punita con reclusione da 3 a 10 anni. quella semplice da 6 mesi a 2

anni.





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