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L'imprenditore comm.le che si trovi in stato di insolvenza viene sottoposto a una delle procedure
fallimentari previste dalla legge: fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata,
liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Queste vengono chiamate concorsuali perché tutti i debitori concorrono e sono in
contrapposizione a quelle individuali proposte dal singolo creditore verso il debitore inadempiente;
.
Sono dette procedure perché sono formalità previste dalla legge.
Caratteristiche delle procedure concorsuali:
. Concorsualità: il patrimonio del fallito è messo a disposizione di tutti i debitori; nel
fallimento è sufficiente che il creditore riesca a dimostrare in qualunque modo di essere
creditore. Tutti i creditori concorrono a parità di condizioni (principio par condicio
creditorum): è vietato che alcuni creditori siano pagati prima di altri o in percentuale
superiore. Eccezioni a questo principio: i creditori che vantano una causa legittima di .
prelazione (il loro credito è garantito da garanzia reale o ha un privilegio di legge).
I creditori privilegiati vengono pagati prima di tutti; gli altri vengono detti chirografari (chiros:
documento; risultano da un documento)
. Universalità: il fallimento colpisce tutti i beni e 747f54h i diritti che rientrano nel patrimonio del
fallito (pignoramento generale); il debitore privato dei suoi beni, non ha il potere di
amministrarli. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni
presenti e futuri.
. Ufficiosità: il fallimento può essere dichiarato d'ufficio; quindi nel fallimento la procedura
può essere aperta anche senza che vi sia stata alcuna iniziativa da parte dei creditori; questo
perché il fallimento persegue anche finalità di interesse pubblico.
Fallimento: legge 16/03/1942 n. 267
Sono soggetti al fallimento gli imprenditori che esercitano un'attività comm.le (situazione
soggettiva) esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori.
Il fallimento può essere dichiarato solamente nei confronti del debitore che sia imprenditore
comm.le. non possono essere assoggettati a fallimento il piccolo imprenditore, l'imprenditore
agricolo e l'artigiano. Il fallito risulta dalla conservatoria dei registri. Sono soggettèa
amministrazione controllata le imprese pubbliche, le banche e le assicui~oni, mentre i più
grandi insediamenti industriali sono soggetti ad amministrazione straordinaria.
L'imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito (situazione oggettiva). Lo
stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il
debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Inadempimento e insolvenza sono due concetti distinti: l'inadempimento riguarda una o più
obbligazioni, l'insolvenza è invece una situazione generale che mina lo stato di salute
dell'impresa. Lo stato di insolvenza non viene meno per il semplice fatto che l'imprenditore abbia
cessato la propria attività. Anche l'imprenditore cessato può fallire se il fall è dichiarato entro un
anno dalla cessazione (analogamente avviene per l'imprenditore defunto).
Il Tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale e effettiva dell'impresa dichiara
con sentenza il fallimento. La dichiarazione può dipendere dall'iniziativa dei creditori, dello
stesso debitore, del pubblico ministero o anche d'ufficio.
Il tribunale prima della sentenza deve in ogni caso convocare il debitore per evitare che un
imprenditore possa essere dichiarato fallito senza nemmeno sapere che è in corso un
procedimento di fallimento contro di lui.
Dopo che il tribunale ha raccolto gli elementi sufficienti (fase di istruttoria fallimentare) prende
la sua decisione che può essere il-rigetto dell'istanza di fallimento o la sentenza dichiarativa di
fallimento (iscrizione al reg. imprese).
Il debitore può proporre opposizione allo stesso tribunale; con ciò però non sono sospesi gli
effetti della sentenza che è immediatamente esecutiva.
Effetti per il fallito:
. Effetti patrimoniali: spossessamento del fallito; l'intero suo patrimonio viene amministrato
dal curatore fallimentare nominato dal tribunale nella sentenza dichiarativa. Beni che
fanno eccezione: strettamente personali, stipendi, compensi e pensioni necessari. Se
l'imprenditore vende un bene ricompresso nel fallimento l'atto di vendita è inefficace. In
tutte le liti processuali chi sta in giudizio è il curatore (spossessamento processuale).
. Effetti personali: limitazioni al diritto di corrispondenza (la posta del fallito deve essere
indirizzata al curatore) e di circolazione (il fallito non può allontanarsi dalla sua residenza
senza l'autorizzazione del giudice delegato); leggi speciali precludono al fallito l'elettorato
attivo e passivo, l'assunzione di cariche di amministratore e l'iscrizione in certi albi.
Effetti per i creditori:
apertura del concorso secondo regole di parità di trattamento: i creditori devono far valere il
proprio credito esclusivamente nell'ambito del fallimento (non potranno proporre un'azione
individuale); il credito viene valutato dal giudice delegato e se sufficientemente documentato, viene
ammesso allo stato passivo della procedura.
I crediti chirografari sono ammessi al passivo per il capitale, le spese e gli interessi maturati fmo
alla sentenza dichiarativa. Non vengono riconosciuti gli interessi successivi (il fallimento sospende
il corso degli interessi). Per i crediti privilegiati, invece, maturano interessi anche dopo la
sentenza.
Effetti sui rapporti giuridici pendenti (contratti):
. Il fallimento determina lo scioglimento automatico del contratto se esiste un rapporto
fiduciario tra i contraenti, per cui il fallito non può essere sostituito dal curatore; oppure la
prosecuzione è esclusa dal fatto che il curatore dovrebbe esercitare attività d'impresa. Es:
contratti di mandato, di commissione...
. La prosecuzione del contratto nella persona del curatore si ha quando la legge ha ritenuto
conveniente per la massa dei creditori dar corso al rapporto. Es: contratto di assicurazione
per il fallimento dell'assicurato, contratto di locazione di immobili..
. Quando si ha la sospensione del contratto questo rimane inattivo fmché il curatore non
dichiari espressamente di voler subentrare o di voler recedere. Es: contratto di vendita non
ancora eseguito da parte di entrambi i contraenti. Fallimento del compratore: il venditore può
chiedere di dar ugualmente esecuzione al contratto, ma il suo credito per il prezzo dovrà
essere insinuato nel fallimento; se il venditore non chiede di dare esecuzione al contratto il
curatore deve dichiarare se intende proseguire o recedere. Fallimento del venditore: il
curatore può scegliere tra eseguire il contratto o recedere; se recede il compratore non può
richiedere il risarcimento. .'
Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori:
il fallimento produce effetti anche su atti giuridici (contratti, pagamenti..) compiuti dal fallito
prima della sentenza dichiarativa che impoveriscono il proprio patrimonio; oppure il fallito può
pagare un creditore a discapito degli altri.
Per evitare tutto questo il curatore può proporre un'azione giudiziaria detta revocatoria
fallimentare con cui può chiedere che il giudice dichiari inefficace l'atto nei confronti della massa
dei creditori. La domanda sarà accolta se l'atto è stato compiuto entro un certo periodo prima
della dichiarazione di fallimento e se il convenuto (persona contro cui è fatta questa azione) era a
conoscenza dello stato di insolvenza del debitore. Questo deve essere provato dal curatore, ma per
certi atti si presume. Sarà il convenuto a dover dare prova della propria ignoranza dello stato di
insolvenza.
Se la domanda viene accolta il tribunale dichiara l'inefficacia dell'atto; i creditori potranno
soddisfarsi anche sui beni rientrati nel patrimonio del debitore restituiti dal convenuto.
Stato di insolvenza - indici riIevatori: chiusura improvvisa dei locali, irreperibilità del debitore...
l'insolvenza non è esclusa dal fatto che l'attivo sia superiore al passivo (es: ci possono essere
crediti, ma di lontano realizzo); in tal caso l'insolvenza è costituita non da un deficit patrimoniale
ma dalla perdurante mancanza di denaro liquido per far fronte ai debiti correnti; un'insolvenza
temporanea è solo segno di una crisi passeggera.
GLI ORGANI DEL FALLIMENTO:
. Tribunale fallimentare: emette la sentenza dichiarativa; nomina giudice delegato e curatore
fallimentare; definisce le cause che derivano dal fallimento; decide i reclami; liquida il
compenso al curatore e dichiara la chiusura della procedura.
. Giudice delegato: dirige operazione e controlla il curatore; nomina comitato dei creditori e
gli esperti (periti estimatori. avvocati...); adotta provvedimenti urgenti; autorizza il curatore alla
vendita beni mobili e immobili; verifica i crediti e ne dispone l'ammissione allo stato passivo.
. Curatore: organo di diretta amministrazione del patrimonio fallimentare; subentra nella
posizione del fallito, ma non ne diventa rappresentante; attività finalizzata a realizzare
l'interesse della massa dei creditori che rappresenta in ogni rapporto contrattuale o
processuale; è controllato dal giudice delegato e deve essere da questo autorizzato per gli
atti di straordinaria amministrazione; i curatori sono iscritti agli albi di commercialisti. avvocati o
ragioniere; assume la qualità di pubblico ufficiale, deve prendere immediatamente contatto
con il fallito; entro un mese deve presentare una relazione al giudice delegato (cause e
circostanze fall.; diligenza del fallito; ogni fatto di rilevanza penale; atti già impugnati dai
creditori...); una copia va al pubblico ministero; le somme che il curatore incassa sono
depositate su un conto intestato alla procedura vincolato a un mandato di pagamento
emesso dal giudice delegato; le operazioni di amministrazione sono registrate in un libro-
giornale vidimato dal giudice delegato; alla fine deve presentare il rendiconto della gestione
. Comitato dei creditori: nominato dal giudice delegato; composto da 3 o 5 membri; è un
organo consultivo (deve esserne richiesto il parere, che però non è vincolante)
FASI
1. acquisizione e conservazione dell'attivo:
formalità: apposizione sigilli ai beni del fallito; redazione inventario (elencazione verbalizzata
dal cancelliere, di tutti i beni del fallito, fatta dal curatore - può chiedere che un perito
estimatore assista l'inventario; presa in consegna dei beni del fallito con potere di
amministrarli (avviene con l'iscrizione presso pubblico reg. immobiliare della sentenza);
contestualmente il curatore può prendere possesso della contabilità e delle scritture a fini
civilistici e tributari; si effettua l'elenco dei creditori.
2. accertamento del passivo (verifica crediti): ,# ' -
inizia con "avviso ai creditori con raccomandata in cui viene comunicato il termine entro il
quale si deve depositare la domanda di insinuazione allo stato passivo; all'udienza fissata
per la verifica il giudice delegato esamina le insinuazioni, ammettendo o escludendo ogni
credito allo stato passivo e determinando lo stato passivo definitivo; questo può essere
modificato se il creditore escluso Qbbia proposto opposizione o se una o più insinuazioni
sono proposte oltre il termine (sono ammesse insinuazioni tardive). La stessa procedura per i
creditori che vantano diritti reali sulle cose mobili possedute dal fallito (devono fomire prova
del diritto di proprietà o comunque del titolo).
3. liquidazione dell' attivo (vendita beni fallimentari):
i beni mobili sono venduti direttamente dal curatore previa autorizzazione del giudice
delegato che ne fissa le modalità; i beni immobili possono essere venduti con procedura
giudiziaria dell'incanto e quindi con gara pubblica davanti al delegato, il quale con
l'ordinanza di vendita, ne stabilisce il luogo, la data e le modalità; la gara si chiude con
l'aggiudicazione disposta dal giudice a favore del maggior offerente. Se lo ritiene più
vantaggioso il giudice può disporre la vendita senza incanto. Rientra in questa la fase
"attività di recupero dei crediti del fallito (atti che incrementano il patrimonio).
4. ripartizione dell'attivo:
periodicamente il curatore deve presentare un progetto di riparto parziale ai creditori
dell'attivo già liquidato, che-va depositato in cancelleria; se entro 10 gg non giungono
osservazioni viene dichiarato. esecutivo, altrimenti decide il giudice delegato. Quando la
liquidazione è completata il curatore presenta il piano di riparto finale che si ispira al
principio della parità di trattamento. Prima però il curatore deve presentare il rendiconto
della gestione, depositato in cancelleria insieme al libro-giornale per dar modo ai terzi di
controllare le spese della procedura e l'operato del curatore. Se non ci sono contestazioni il
giudice approva il rendiconto; il tribunale liquida il compenso al curatore in base di una
tariffa ministeriale che fa riferimento all'entità dell'attivo e del passivo della procedura.
P5. chiusura fallimento: -- -
può avvenire per:
. insussistenza di passivo (non è stata presentata alcuna insinuazione - di norma
perché i creditori hanno rinunciato a far valere il proprio credito)
. integrale pagamento dei debiti e delle spese di procedura (il ricavato è superiore al
passivo ammesso)
. compiuta ripartizione dell'attivo (la percentuale di pagamento ai creditori è quella
massima consentita dall'attivol
. insufficienza di attivo (se il fallimento non ha acquisito beni)
con la chiusura vengono meno gli effetti propri della sentenza dichiarativa. Ma il fallito può
chiedere il concordato fallimentare:
accordo tra fallito e creditori sottoposto all'approvazione del tribunale e sotto la sorveglianza di
curatore e giudice delegato. Il fallito deve offrire il pagamento integrale dei creditori privilegiati e ~"",
delle spese. e il pagamento dei credi tori chirografari in una % ritenuta idonea dal tribunale. Il fallito ~~r:
si impegna a pagare i creditori nella misura indicata e deve descrivere le garanzie che può offrire
per il pagamento proposto. Il concordato infatti presuppone "intervento di un terzo che funge da
garante (con fideiussione) o da assuntore (se assume i debiti). Una volta che sia stato fatto il
controllo dei requisiti sostanziali e formali il tribunale emana la sentenza di omologazione con cui
vengono fissate le modalità di pagamento; con il questo si ha l'immediata riabilitazione civile del
fallito.
Il concordato fallimentare va tenuto distinto da quello preventivo perché mentre quest'ultimo mira
a evitare l'apertura di un fallimento, il concordato fallimentare presuppone che il fallimento sia già ".~
stato dichiarato. ~'it
Il fallimento del socio non determina il fallimento della società anche se il socio è illimitatamente
responsabile; il suo curatore dovrà chiedere ala società la liquidazione della sua quota il cui
controvalore verrà acquisito al fallimento.
Il fallimento di società di persone determina il fallimento dei soci illimitatamente responsabili;
possono essere dichiarati falliti anche "ex socio (con presupposto che lo stato di insolvenza risalga
un'epoca precedente dalla sua uscita dalla società) e i soci che risultano illimitatamente
responsabili in linea di fatto (socio accomandante che ha violato il divieto di ingerénza).
Il patrimonio della società (massa sociale) va tenuto distinto da quello dei singoli soci (massa
personale). I creditori sociali devono prima soddisfarsi sulla massa sociale; i creditori personali non
possono concorrere sulla massa sociale.
Il fallimento delle società di capitali non comporta il fallimento dei soci e degli amministratori; si ha
un'unica massa sociale (attiva e passiva). Se si prova che il fallimento è causato dagli
amministratori o dai sindaci si può procedere ad un' azione di responsabilità. Per le soc.
cooperative è prevista la liquidazione coatta amministrativa. Il fallimento di tale società non
compo,rta il fallimento dei soci ma possono essere obbligati a versare i fondi necessari per pagare i
debiti. E possibile il concordato fallimentare.
Il fallimento non costituisce di per sé un reato; i reati fallimentari possono essere commessi dal fallito
o da amministratori. sindaci. curatore. amministratore di fatto.. il più comune è la bancarotta.
Bancarotta semplice - quando il fallito ha tenuto uno o più comportamenti (con colpa) non
diligenti: spese eccessive. operazioni rischiose e imprudenti, astensione dal richiedere il proprio
fallimento. non adempimento di un concordato, tenuta errata delle scritture contabili.
Bancarotta fraudolenta - quando il comportamento è stato fatto con frode (dolo. intenzione): atti
di diminuzione del patrimonio (simulazioni di vendita). distruzione o falsificazione delle scritture,
pagamenti a fa';lore di un solo creditore.
La bancarotta fraudolenta è punita con reclusione da 3 a 10 anni. quella semplice da 6 mesi a 2
anni.
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