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APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI
TITOLO
I
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Presupposto
dell'imposta
1.
Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di
redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo
6.
Art. 2 - Soggetti passivi
1.
Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non
residenti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini delle imposte sul reddito si considerano residenti le persone che
per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della
popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la
residenza ai sensi del codice civile.
2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini
italiani cancellati da 131b14b lle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in
Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con
decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3 - Base imponibile
1.
L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i
residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli
prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati
nell'articolo 10, nonchè della deduzione spettante ai sensi dell'articolo
10-bis.
2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati
nell'articolo 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al
coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in
cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
c) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;
d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli
stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di
famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista
dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
Art. 4 - Coniugi e figli
minori
1.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione
separata:
a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli
articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi
per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi
dell'articolo 210 dello stesso codice. I proventi dell'attività separata di
ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare;
b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli
articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro
ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell'articolo
171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono
imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia
stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;
c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei
genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se
vi è un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta a un solo genitore i
redditi gli sono imputati per l'intero ammontare.
Art. 5 - Redditi prodotti in
forma associata
1.
I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice
residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio,
indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore
dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto
pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto
pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo
d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o
alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite
all'unanimità o a maggioranza;
b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle
società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di
attività commerciali;
c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche
per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle
società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto
fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior
parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione
o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è
determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base
all'attività effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice
civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla
dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare,
che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro
nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La
presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con
l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da
atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del
periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari
partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle
quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che
le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro
effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel
periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di avere
prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i
parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Art. 6 - Classificazione dei
redditi
1.
I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi
fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi
di lavoro autonomo; e) redditi d'impresa; f) redditi diversi.
2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di
cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma
assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di
redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte,
costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono
redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali
interessi sono maturati.
3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da
qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati
redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a
tali redditi.
Art. 7 - Periodo di imposta
1.
L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde
un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3
dell'articolo 8 e nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11.
2. L'imputazione dei redditi al periodo d'imposta è regolata dalle norme
relative alla categoria nella quale rientrano.
3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni
relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d'imposta in
cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati
separatamente a norma degli articoli 17 e 18, salvo il disposto del comma 3
dell'articolo 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo
16, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.
Art. 8 - Determinazione del
reddito complessivo
1.
Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che
concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di
imprese commerciali di cui all'articolo 79 e quelle derivanti dall'esercizio di
arti e professioni.
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di
cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni
di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si
sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita
dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che
eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica
nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle
derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice
sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di
imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per
l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si
applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 79. Si applicano le
disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 102 e, limitatamente alle società in
nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 1-ter del
citato articolo 102.
Art. 9 - Determinazione dei
redditi e delle perdite
1.
I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono
determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei
successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che
rientrano nella stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i
proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio
del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più
prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti
o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni
e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti in società o in
altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale delle azioni
e dei titoli ricevuti se negoziati in mercati italiani o esteri.
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi
considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i
beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo
in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel
tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa
riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha
fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle
camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti
d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa
riferimento ai provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale è determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati
regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi
rilevati nell'ultimo mese;
b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o
quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in
proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente ovvero, per le
società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei
conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere
a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe
caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in
mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a
titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano
costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti
in società.
Art. 10 - Oneri deducibili
1.
Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri
sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili
che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai
consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica
amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di
grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati
nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a
carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o
di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione
d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi
che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del
contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli
destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed
effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei
suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell'autorità giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione
modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare
il reddito in anni precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a
disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione
della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per
la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi
versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo
1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i
contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non
superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a
lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi
di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un
importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata
alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento
del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel
precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia
costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti
entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano
istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e
se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due
anni. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene
conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di
cui all'articolo 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2
della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito
dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono
fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite
percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della
condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche
complementari.
e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo
complessivo non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli
anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a
lire 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007.
Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo
12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per
l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo
complessivamente stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso
gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo
1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle
organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26
febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato;
h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di
legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani
adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a
favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa
cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della
legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22
novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993,
n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per
l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni
contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono
state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.
Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del
comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del
codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino
all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai
servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui
alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone
indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta
la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando
l'importo complessivamente stabilito.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle
società semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei
singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini
della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote
costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro
successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito
dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative
pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale
dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al
periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione
alla quota di possesso di detta unità immobiliare. [...]. Sono pertinenze le
cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o
classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari
adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione
principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a
titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano
abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se
dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.
Art. 10-bis - Deduzione per
assicurare la progressività dell'imposizione
1.
Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14
e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo
di 3.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di
cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera
a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di
cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con
quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di
cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è
aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto
dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di
lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui
all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari
a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate
nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito
del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e
l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la
deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la
deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si
computano le prime quattro cifre decimali
Art. 11 - Determinazione
dell'imposta
1.
L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli
oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la
progressività dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote
per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento.
1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi
di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non
superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta. Se, alle
medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono
superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta
netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500
euro
2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e
13-bis.
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al
contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma
3-bis, se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta
netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in
diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di
chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
3-bis. Il credito di imposta spettante a norma dell'articolo 14, per la parte
che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 105, è riconosciuto come credito limitato ed è escluso
dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si
considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed è portato in
detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli
utili per i quali è attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare
di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo
comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi
di imposta ammesse in diminuzione.
3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di cui al comma 3 bis, il
contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5
dell'articolo 14.
Art. 12 - Detrazioni per
carichi di famiglia
1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
2) lire 961.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 30.000.000 ma non
a lire 60.000.000;
3) lire 889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 60.000.000 ma non
a lire 100.000.000;
4) lire 817.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 100.000.000;
b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi
e gli affidati o affiliati, nonché ogni altra persona indicata nell'articolo
433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni
alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria,
complessivamente lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e
285,08 euro a decorrere dal 1° gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno
diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da
ciascuno; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di
età inferiore a tre anni. Per l'anno 2001 l'importo di lire 516.000 è aumentato
a lire 552.000, ovvero a lire 616.000 quando la detrazione sia relativa ai
figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi
lire 100.000.000. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro è
comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia
relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo
non superi 51.645,69 euro. A decorrere dall'anno 2002 la misura della
detrazione è stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti
casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro
con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a
41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo
non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con
almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai
periodi precedenti è aumentata a 774,69 euro.
2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed
effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati
del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è
successivamente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera
a) del comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo figlio e per gli
altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b).
3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone
alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche
le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze
diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa
Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della
Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri
deducibili.
4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal
mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste.
Art. 13 - Altre detrazioni
1.
Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli
articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47,
comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione
dall'imposta lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500
euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500
euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500
euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700
euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000
euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di
cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta
lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000
euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000
euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000
euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500
euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500
euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700
euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000
euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di
lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui
all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 29.400
euro;
b) 126 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.400 euro ma non a 31.000
euro;
c) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 32.000
euro.
4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro.
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