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ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - LEGGE 25/06/1865 n.2359 (LEGGE FONDAMENTALE)

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ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'



L'espropriazione è la privazione forzata del diritto di proprietà o di altro diritto reale, fatta per motivi di pubblico o generale interesse. L'istituto dell'espropriazione è regolato dal codice civile e da leggi speciali. Il diritto di proprietà privata, pur essendo tutelato, è posto in subordine agli interessi della collettività. Infatti l'art.832 del codice civile recita: "Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico", e all'art.834 aggiunge: "Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarato, e contro il pagamento di una giusta indennità. Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali".

Il riconoscimento e la dichiarazione di pubblica utilità, l'individuazione dei soggetti interessati all'espropriazione e dei beni oggetto della medesima, la designazione delle autorità preposte all'iter espropriativi, la definizione delle procedure di espropriazione e dei criteri di determinazione dell'indennità sono materia di leggi speciali.



LEGGE 25/06/1865 n.2359 (LEGGE FONDAMENTALE)


La prima legge dello Stato italiano in materia di espropriazione è la legge n.2359 del 25/06/1865 (legge fondamentale), che è valida ancora oggi per tutte le espropriazioni compiute da privati e anche per quelle compiute da enti pubblici, ove non siano da applicare altre leggi speciali.

La dichiarazione di pubblica utilità è pronunciata per legge, per decreto del presidente della Repubblica, per decreto ministeriale o per decreto prefettizio. L'espropriante è lo stesso esecutore dell'opera: può essere lo Stato, un Ente pubblico o un privato. L'espropriato è il più delle volte, un privato, ma può essere anche un Ente pubblico o lo Stato. Oggetto di espropriazione può essere qualsiasi bene, immobile o mobile, materiale o immateriale, che risulti indispensabile alla realizzazione dell'opera di pubblica utilità. La procedura espropriativi individua due momenti significativi ai fini della determinazione dell'indennità: il momento della dichiarazione di pubblica utilità e il momento dell'esproprio. Per quanto riguarda le indennità, la legge prevede i seguenti possibili casi:

l'espropriazione totale; 

l'espropriazione parziale;

l'occupazione temporanea;

l'imposizione di servitù permanente.

Si presenta inoltre la necessità di una stima nel caso della retrocessione del bene al proprietario espropriato.


Espropriazione totale


Si ha espropriazione totale quando un proprietario viene privato integralmente di un suo fondo. Per l'art.39 della legge, l'indennità è pari al giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione di compravendita. Secondo una corretta interpretazione della norma, per giusto prezzo deve intendersi il valore di mercato del bene secondo i prezzi correnti al momento dell'espropriazione, considerato nelle condizioni in cui si trovava al momento della dichiarazione di pubblica utilità, senza trascurare la sua eventuale suscettività ad un ordinario miglioramento. Non possono essere considerati nella stima del giusto prezzo né l'aumento di valore che sarebbe derivato al bene espropriato dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità, né le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che risultino essersi eseguite, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, allo scopo di ottenere una maggiore indennità. La legge non impone alcun particolare procedimento estimativo, ma lascia al perito incaricato della stima la facoltà di scelta del procedimento più adeguato.


Espropriazione parziale


Secondo l'art.40 della legge, in caso di espropriazione parziale l'indennità consiste nella differenza fra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'intero immobile prima dell'occupazione e il giusto prezzo che potrà avere la sua parte residua dopo l'occupazione. Tale criterio di determinazione dell'indennità individua il valore complementare della parte espropriata rispetto al fondo integro. L'individuazione del valore complementare è sempre necessaria per esplicita disposizione di legge e va comunque formalizzata,anche se l'espropriazione riguarda una parte esigua e marginale del fondo.

L'espropriazione parziale arreca sempre un pregiudizio al fondo, la realizzazione dell'opera di pubblica utilità può, invece, arrecare un vantaggio alla parte residua del fondo. Tale vantaggio si traduce in un incremento determinabile di valore fondiario. Per evitare che il vantaggio, se grande, riduca eccessivamente o vanifichi l'indennità effettiva, questa non potrà in alcun caso essere inferiore alla metà di quella determinata secondo l'art.40. Se si verifica che il vantaggio è maggiore di ¼ dell'indennità ex art. 40 e che quest'ultima è maggiore di ¼ del valore del fondo ante-esproprio, il proprietario può abbandonare all'espropriante l'intero immobile, contro un'indennità stimata a norma dell'art.39. L'espropriante può esimersi dall'espropriazione totale pagando un'indennità effettiva pari ai ¾ dell'indennità determinata secondo l'art.40.


Occupazione temporanea


Per l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità possono essere occupati temporaneamente terreni. L'occupazione temporanea non può avvenire per i terreni fabbricati né per quelli recintati da muri. Essa non comporta il trasferimento della proprietà all'ente esecutore dell'opera, ma fa nascere a favore di questo un diritto reale di godimento, per il quale deve essere corrisposta un'indennità.

Secondo l'art.68 della legge, interpretato in chiave estimativa, l'indennità di occupazione temporanea deve essere determinata tenendo conto:

della perdita dei frutti pendenti e dell'eventuale soprassuolo arboreo;

dei mancati redditi durante il periodo di occupazione;

delle spese necessarie a ripristinare le condizioni primitive del fondo al termine dell'occupazione;

del danno conseguente ad una diminuzione transitoria o permanente di reddito, se il ripristino della situazione primitiva richiede tempi lunghi o non è possibile.

Secondo l'art.39 della legge, l'indennità deve essere pagata prima dell'occupazione. Ammesso che siano prevedibili tutte le future perdite e spese del fondo occupato, esse dovranno essere accumulate al momento dell'occupazione con l'uso di un saggio medio commerciale, cosicché l'ammontare dell'indennità può essere indicato dalla seguente espressione:


Ind= Fp + Vs + Ra* (q^n - 1) / ( i * q^n) + Sp* 1 /q^n + D* 1 / q^n

Essendo: Fp = frutti pendenti; Vs = valore soprassuolo; Ra = reddito annuo perduto durante il periodo d'occupazione; Sp = spese di ripristino; D = danno per diminuzione transitoria o permanente di reddito alla fine dell'occupazione; n = durata dell'occupazione.


Poiché non è sempre possibile valutare preventivamente tutti gli elementi da cui dipende l'indennità, e poiché la legge consente il raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti, la soluzione più pratica consiste nel pagamento di un acconto al momento dell'occupazione, seguito da un conguaglio al termine della medesima.


Imposizione di servitù permanente


Se dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità un fondo viene gravato da servitù, o viene a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto, al suo proprietario aspetta un indennizzo. Sono indennizzabili non solo i danni dovuti alla realizzazione dell'opera, ma anche quelli dovuti alla sua esistenza e al suo esercizio, purchè perduranti, anche se si manifestano con intermittenza legata al ritmo di esecuzione dei lavori di manutenzione. L'indennizzo corrisponderà all'ammontare del danno valutato secondo la buona tecnica estimativa.


Retrocessione e vendita degli immobili espropriati


A norma degli art. 60 e 63, modificati dal decreto legge 11/3/1923 n. 691, se l'opera di pubblica utilità non è stata eseguita nei tempi stabiliti o il fondo espropriato non ha avuto la destinazione prevista, il proprietario espropriato può ottenere la retrocessione (restituzione).Egli dovrà pagare un prezzo corrispondente al valore di mercato del bene al momento della retrocessione 555d33f ; tale valore non potrà superare l'ammontare dell'indennità ricevuta al momento dell'espropriazione, a meno che l'espropriante non abbia eseguito opere che hanno aumentato il valore del bene. Gli immobili espropriati, che non servono più all'esecuzione dell'opera pubblica, possono essere posti in vendita all'espropriante, e i vecchi proprietari esproprianti hanno diritto di prelazione dell'acquisto.


LEGGE 15/01/1885 n.2892 (LEGGE DI NAPOLI) E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI


Un'epidemia di colera scoppiata a Napoli nel 1884 provocò un gran numero di vittime nelle zone più malsane della città e rese necessario l'esproprio di molti stabili degradati, per abbatterli e risanare interi quartieri. Il Comune avrebbe dovuto sostenere un grande onere finanziario per il pagamento delle indennità, se queste fossero state determinate a norma dell'art.39 della legge fondamentale.Per ridurre l'onere a carico del Comune, fu promulgata la legge 15/01/1885 n.2892, che all'art.13 stabilisce: "L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valor venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio, purchè essi abbiano data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione. In difetto di tali fitti accertati, l'indennità sarà fissata sull'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati".

Per valor venale si intende il valore di mercato; per fitti coacervati dell'ultimo decennio, di data certa, si intende la somma aritmetica dei canoni riscossi dai proprietari, anno per anno, nel decennio precedente l'entrata in vigore della legge; se anche uno solo dei canoni risulta indeterminato, alla somma dei canoni si sostituisce la somma degli imponibili degli ultimi dieci anni; trattandosi di espropriare dei fabbricati, gli imponibili erano le rendite catastali determinate secondo le disposizioni del Catasto edilizio urbano allora in vigore.


Se i fitti hanno data certa, l'indennità risulta quindi: Ind = (Vo + 10 Ca) / 2


Se i fitti non hanno tutti data certa, l'indennità risulta invece: Ind = (Vo + 10 R.C.) / 2


Al criterio della legge di Napoli fecero in seguito riferimento numerose altre leggi, fra le quali ricordiamo:

la legge ferroviaria del 7/ 7/1907 n.429;

la legge 17/ 5/1928 n.1094 per la costruzione di strade statali;

la legge 23/ 6/1927 n.1630 per la costruzione di aeroporti.


Tali leggi sono rimaste in vigore, e quindi il criterio dell'indennità secondo l'art.13 della legge di Napoli continua a sussistere nel nostro ordinamento giuridico: è pertanto necessario studiarne anche in contesti diversi da quelli che si presentarono nella città di Napoli.


Nell'espropriazione totale di fondi rustici, se questi non sono stati continuamente affittati nel decennio precedente l'espropriazione o i fitti non sono di data certa, l'indennità risulta: Ind = (Vo + 10 R.D.) / 2


L'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni di cui parla l'art.13 è, infatti, il reddito dominicale. Non esiste decennio in cui i redditi dominicali dei terreni siano rimasti costanti. Per 10 R.D. sarebbe, quindi, errato intendere 10 volte l'ultimo R.D. aggiornato, mentre è corretto intendere la somma aritmetica dei R.D. degli ultimi 10 anni, ciascuno aggiornato secondo il coefficiente applicato nell'anno di riferimento.


La legge di Napoli non contempla il caso dell'espropriazione parziale, che nella città non si poneva, mentre si presenta con frequenza nelle zone interessate dalla legge ferroviaria e delle altre citate. La determinazione di tale indennità non può che basarsi sul disposto combinato dell'art.13 della legge 2892 e dell'art.40 della legge 2359. Si avrà allora: Ind = (Vo + 10 R.imp.) / 2 - (V'o + 10 R.imp.') / 2


essendo: Vo = valore di mercato del fondo intero; V'o = valore di mercato del fondo residuo dopo l'esproprio; R.imp. = rendita catastale o reddito dominicale del fondo intero; R.imp.' = rendita catastale o reddito dominicale del fondo residuo.


LEGGE 12/2/1958 (LEGGE PER LA CLASSIFICAZIONE E LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE DI USO PUBBLICO)


Secondo l'art.23, "l'indennizzo è determinato nella misura corrispondente alla media del valor venale e dell'imponibile netto catastale capitalizzato ad un tasso dal 3.50 e il 7% a seconda delle condizioni del fondo e della località".

Per le espropriazioni totali si avrà allora: Ind = (Vo + R.imp ./0.035÷0,07) / 2


e, per le espropriazioni parziali: Ind = (Vo + R.imp ./0.035÷0,07) / 2 - (V'o + R.imp.'/0.035÷0,07) / 2


Anche questa legge non è stta mai abrogata e continua a valere nel nostro ordinamento giuridico.

LEGGE 22/10/1971 n.865 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, MODIFICAZIONI E LIMITAZIONI


Mentre le espropriazioni per opere di pubblica utilità da eseguirsi da privati continuano ad essere regolate dalla legge fondamentale, per le espropriazioni compiute da Enti pubblici incomincia, a partire dal 1971, un periodo di radicali trasformazioni, che, attraverso una lunga serie di leggi e di sentenze, culmina, allo stato attuale, in una normativa complessa e tuttora provvisoria. Un esame cronologico appare quindi indispensabile per la comprensione e l'applicazione di tale normativa.


La legge 22/10/1971 n.865, più semplicemente nota come "legge per la casa"; introduce un nuovo criterio per la determinazione dell'indennità di esproprio (artt.16 e 17) e dell'indennità di occupazione temporanea (art.20). L'indennità viene calcolata sulla base dei valori agricoli medi dei terreni determinati anno per anno dagli uffici tecnici erariali.


La legge 27/6/1974 n.247 estende il criterio di determinazione dell'indennità della legge 865/1971 a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere e di interventi da parte degli Enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali.


La legge 28/1/1977 n.10, recante "norme per l'edificabilità dei suoli" ma più nota come "legge Bucalossi", modifica col suo art.14 il meccanismo della legge 865/1971. Il criterio rimane comunque quello di basare l'indennità sui valori agricoli medi, la cui determinazione non è più agli Uffici tecnici erariali ma ad apposite Commissioni provinciali.


La legge 3/1/1978 n.1 stabilisce che le opere pubbliche, il cui progetto sia stato approvato dalla Regione, dalla Provincia o dal Comune, sono implicitamente da considerare di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Per esse, quindi, non occorre più una separata dichiarazione di pubblica utilità né un apposito decreto per l'occupazione d'urgenza dei terreni.




Con sentenza del 25/1/1980 n.5, la Corte Costituzionale dichiara illegittimi i criteri di determinazione delle indennità di esproprio e di occupazione temporanea di cui agli artt.16 e 20 della legge 865/1971 e 14 della legge 10/1977, ma la legge 29/7/1980 n.385, nota come "legge tampone", stabilisce che i criteri dichiarati incostituzionali possono valere per la determinazione di un'indennità provvisoria, da conguagliarsi secondo i criteri definitivi che saranno stabiliti da una nuova legge organica in materia. Con sentenza del 19/71971 la Corte Costituzionale nuovamente dichiara illegittimi i criteri di determinazione delle indennità degli artt.16 e 20 della legge 865 e 14 della legge10, nonché lo stesso criterio dell'indennità provvisoria e del conguaglio stabilito dalla legge tampone. Successive sentenze della Corte di Cassazione hanno poi puntualizzato che il criterio di determinazione dell'indennità della legge 865 modificato dalla legge 10 è, sempre in via provvisoria, applicabile alle aree agricole, mentre è da considerarsi illegittimo per le aree a vocazione  edificatoria, per le quali l'indennità deve essere determinata secondo i criteri della legge fondamentale.


La legge 8/8/1992 n.359 stabilisce all'art. 5bis che, fino all'emanazione di un'organica disciplina in materia, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è pari alla media del valore venale e del redito dominicale rivalutato moltiplicato per dieci, con riduzione del 40% dell'importo così determinato. La riduzione non si applica se, in qualsiasi momento prima che sia stato concluso l'iter della procedura di esproprio, il proprietario acconsente alla cessazione volontaria.

Il decreto legislativo 30/12/1992 n.504, disciplinante l'applicazione dell'ICI (imposta comunale sugli immobili), stabilisce all'art.16 che l'indennità viene ridotta in relazione all'eventuale minor valore denunciato nell'ultima dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta. Nel caso, invece, che il valore risulti superiore, "l'indennità sarà maggiorata di una quota pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità".


Ai fini della distinzione fra aree agricole e aree edificabili non vale in assoluto la perimetrazione urbana effettuata dai Comuni, né la destinazione delle aree indicata dai Piani regolatori. La Corte Costituzionale, nelle sentenze del 30/7/1984 n.231 e del 21/12/1985 n.355, ha affermato e ribadito che anche le aree esterne alle zone edificate possono essere considerate edificabili, se non ricorrono i presupposti oggettivi, quali: l'esistenza di strade pubbliche di collegamento con il nucleo urbano, la presenza di servizi pubblici necessari alla vita cittadina, l'esistenza di una domanda a scopo edificatorio congiunta ad una edificazione già iniziata. La legge 359/1992 conferma tale principio.


NORMATIVA ATTUALE DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER OPERE E INTERVENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI


Espropriazione di aree agricole


Entro il 31 gennaio di ogni anno un'apposita Commissione provinciale determina, nell'ambito delle singole regioni agrarie, il valore agricolo medio, riferito al precedente anno solare, dei terreni considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura praticati. All'espropriando viene offerta un'indennità provvisoria che comprende:


il valore dei terreni coltivati, calcolato moltiplicando la loro superficie per il valore agricolo medio delle corrispondenti qualità di coltura;

il valore dell'area occupata da fabbricati o da altri manufatti, calcolato moltiplicando la sua superficie per il valore agricolo medio della qualità di coltura prevalente nel fondo;

il valore, stimato a parte, dei boschi d'alto fusto;

il valore di costo di ricostruzione dei fabbricati o di altri manufatti, tenendo conto del loro stato di conservazione, purché non abusivi o posti in regola con avvenuta sanatoria;

la somma pagata dall'espropriando per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.


Se l'espropriando non accetta l'indennità provvisoria, gli viene offerta una indennità definitiva stimata dalla Commissione provinciale sulla base del valore agricolo reale dei terreni, con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato. Tale indennità, non più basata sui valori agricoli medi ma su quelli reali del fondo espropriato, in caso di espropriazione totale viene a corrispondere al valore di mercato del fondo, mentre in caso di espropriazione parziale dovrà considerare anche la complementarità dei terreni occupati rispetto alla totalità del fondo. La Commissione deve, in definitiva, stimare l'indennità secondo i principi della legge fondamentale, sia pure sulla base del solo valore agricolo.

Se l'espropriando non accetta nemmeno l'indennità stimata dalla Commissione, ha 30 giorni di tempo per presentare ricorso alla Corte d'Appello.

Se l'espropriato accetta l'indennità provvisoria, l'espropriazione si trasforma in una cessione volontaria: sostanzialmente si addiviene ad una compravendita, per la quale il proprietario è esentato dal pagamento dell'INVIM e riceve un prezzo che costituisce l'indennità effettiva.


Espropriazione di aree edificate o a suscettività edificatoria


Per l'espropriazione di fabbricati urbani, l'indennità di espropriazione totale o parziale è quella prevista rispettivamente dagli artt.39 e 40 della legge 2359/1865. se i fabbricati risultano abusivi e non sanati, la stima dell'indennità viene fatta con riguardo al solo valore dell'area.

Per l'espropriazione di aree edificabili, l'indennità è quella stabilita dalla legge 8/8/1992 n.359, pari alla media tra il valor venale dell'area (Vo) e il suo reddito dominicale rivalutato e moltiplicato per dieci, con riduzione del 40% dell'importo determinato.

Si avrà quindi: Ind = (Vo + 10R.D.) * 0.60 / 2


Alla riduzione del 40% non si dà luogo se il proprietario acconsente alla cessione volontaria.





Occupazione temporanea d'urgenza (legittima)


Non è necessario alcun decreto per le opere pubbliche il cui progetto sia stato approvato dalla Regione, dalla Provincia o dal Comune, poiché per esse i lavori sono implicitamente da considerare urgenti e indifferibili. La sua durata massima legittima, che per la legge fondamentale è di due anni più due di proroga, è stata portata a cinque anni dalla legge 865/1971 (art.20).

Per le aree agricole l'indennità è pari, per ogni anno intero di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione e, per ciascun mese o frazione di mese d'occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua. Per precisa disposizione dell'art.20, l'indennità di espropriazione alla quale far riferimento è quella determinata a norma dell'art.16, cioè l'indennità provvisoria. Per le aree edificabili, invece, si deve far riferimento alla legge fondamentale. Questa prevede, come si è detto, che l'indennità d'occupazione d'urgenza corrisponda agli interessi semplici al saggio legale calcolati sull'indennità di espropriazione per il tempo di durata dell'occupazione.


Occupazione illegittima


Se l'occupazione si protrae oltre il termine massimo di cinque anni senza che sia stato emesso il decreto di espropriazione, l'occupazione diventa illegittima. Se, nel frattempo, l'opera di pubblica utilità è stata eseguita o anche semplicemente intrapresa, l'acquisizione dei terreni da parte dell'Amministrazione espropriante diventa irreversibile, e al proprietario spetta un indennizzo che non ha più la natura dell'indennità di esproprio, ma assume quella di vero e proprio risarcimento di danni per occupazione abusiva.

Per la sentenza della Corte di Cassazione del 4/2/1982 n.1755, l'indennizzo da corrispondere al proprietario deve essere determinato come somma delle seguenti componenti:


gli interessi semplici al saggio legale sull'ammontare di quella che sarebbe stata l'indennità di esproprio, da calcolarsi per tutto il tempo di durata dell'occupazione legittima;

il valore di mercato degli immobili al termine del periodo di occupazione legittima, o il loro valore complementare, in caso di occupazione parziale;

gli interessi semplici al saggio legale sulla somma delle precedenti componenti, calcolati per il tempo intercorrente fra il termine dell'occupazione legittima e il momento del pagamento dell'indennizzo.


Il diritto di risarcimento per occupazione abusiva si prescrive entro 5 anni dalla scadenza del periodo di occupazione legittima. Esso si prescrive anche se l'Amministrazione espropriante offre una qualche indennità per l'occ. abusiva; l'ammontare dell'indennità può essere contestato, ma, per un'area edificabile, il proprietario non può pretendere una somma che sia superiore alla media tra il valore venale e il reddito dominicale moltiplicato per dieci.


LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE

La legge 865 del 1971 disciplina l'espropriazione disposta per la realizzazione di una delle seguenti opere :

per la realizzazione di programmi di interventi finanziari in favore dell'edilizia residenziale pubblica;

per l'acquisizione delle aree urbane cittadine riservate all'edilizia popolare e economica;

per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (fognature, reti: idrica, elettrica, dei gas, etc.) e secondaria (scuole materne, asili nido, etc.);

per la realizzazione di "singole opere pubbliche";

per il risanamento degli agglomerati urbani;

per la ricostruzione di edifici o quartieri danneggiati o distrutti dalla guerra o da calamità naturali;

per l'acquisizione delle aree destinate all'espansione dell'abitato dai piani regolatori comunali;

per l'acquisizione degli immobili necessari per la costruzione di parchi nazionali.

La previsione di legge è "tassativa".

La procedura è ispirata a criteri di maggior speditezza rispetto a quella della legge del 1865 e si può così sintetizzare:

i soggetti legittimati a promuovere l'espropriazione depositano nella segreteria del Comune nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare, una relazione esplicativa dell'opera o dell'intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali e dalle planimetrie dei piani urbanistici vigenti;

il sindaco, entro 10 giorni comunica agli esproprianti l'avvenuto deposito;

nei 15 giorni successivi gli interessati possono depositare nella segreteria del Comune osservazioni scritte;

nei 15 giorni successivi il Sindaco trasmette gli atti, con le eventuali osservazioni del Comune, al Presidente della Giunta Regionale il quale, entro 30 giorni dal ricevimento, dichiara, ove occorra, con decreto, la pubblica utilità nonché l'indifferibilità e urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione. Nello stesso decreto indica anche la misura dell'indennità da corrispondere agli espropriati;

la l. 28-1-77 n. 10 prevedeva che l'indennità venisse determinata nella misura del valore agricolo medio della più redditizia tra le culture prevalenti nella regione agraria in cui il suolo ricadeva. Se i suoli rientrano nel centro edificato, tale valore andava moltiplicato per un coefficiente predeterminato (art. 14). Per le aree edificate o urbanizzate, al valore così ottenuto doveva essere aggiunto il valore delle opere esistentì, tenendo conto dei loro stato di conservazione; quando infine l'area fosse di proprietà di un coltivatore diretto, l'indennità veniva triplicata. Tale norma è stata dichiarata illegittima con la sentenza 31-1-80 della Corte Costituzionale, come illegittimo è stato dichiarato, con la sentenza n. 223 dei 1983, il sistema transitorio introdotto dalla L. 29-7-80, n. 385 e prorogato con successive leggi. Oggi, la materia è regolata dalla Legge n. 2359/1865;

nei 30 gg. dalla comunicazione del decreto, gli interessati possono o vendere il bene all'espropriante o accettare l'indennità; se l'indennità non è accettata (e il silenzio dell'espropriato equivale a mancata accettazione) il Presidente della Giunta regionale rimette la determinazione della indennità ad una apposita commissione istituita presso l'Ufficio Tecnico Erariale (U.T.E.). Contro la determinazione è ammessa opposizione alla Corte d'appello ex art.19.A seguito di detta sentenza, l'espropriato è legittimato ad adire la Corte d'appello per la liquidazione dell'indennità ove il provvedimento espropriativo sia stato emanato e da esso sia infruttuosamente decorso il tempo ragionevolmente occorrente per la stima dell'indennità;

decorsi i 30 gg. dal decreto, il Presidente della Giunta Regionale ordina il pagamento dell'indennità accettata o il deposito dell'indennità non accettata presso la Cassa depositi e prestiti;

effettuato il pagamento o il deposito, l'espropriante richiede al presidente della Giunta regionale il decreto di espropriazione, da emanarsi nei 15 giorni dalla richiesta, cui va allegata la prova del pagamento o del deposito.















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