REALTA' SOCIALE E ORDINAMENTO GIURIDICO
Il DIRITTO è necessità e conquista
dell'uomo; è l'insieme delle norme giuridiche.
NORMA GIURIDICA
è la regola
atta a disciplinare il comportamento dell'uomo ed a regolare e prevenire liti.
Sono infatti imposizioni esterne, comandi che operano nei confronti di tutti i
componenti della Società.
Sono strumenti con i 131b11b quali si valuta una
condotta.
Il linguaggio delle norme è prescrittivo e
non descrittivo, in quanto comunica valutazioni che vietano o permettono
comportamenti; non descrive eventi o
emozioni.
-) STRUTTURA
Precetto: Comando contenuto nella norma
Sanzione: Reazione che l'ordinamento
minaccia in caso di inosservanza del
Precetto
-)
CARATTERISTICHE:
Generalità: le norme si
rivolgono alla generalità dei soggetti e non a soggetti specifici
Astrattezza: la norma disciplina una situazione-tipo
non un caso concreto
Obbligatorietà: i consociati sono
tenuti all'osservanza della norma e questa è
Infatti
garantita dalla sanzione
SANZIONE:
momento essenziale di tutte le norme
giuridiche; è la reazione che l'ordinamento
minaccia in caso di violazione delle norme.
La sanzione può essere
positiva o negativa:
·
Positiva:
conseguenza favorevole derivante dall'osservanza di talune
Regole
·
Negativa:
conseguenza favorevole inflitta all'autore della violazione
1)
realizzazione coattiva della situazione dettata dalla re-
gola
2)
condanna al pagamento in denaro
La sanzione non può mai
identificarsi con la privazione della libertà.
Attraverso la sanzione si
manifesta l'indispensabilità della forza per la osservanza della
regola; questo non identifica il diritto
con l'imposizione, tanto è vero che la
forza non opera nel momento in cui la regola viene dettata, ma nel caso in cui
essa non venga osservata.
Il diritto infatti non è
legittimo se l'osservanza delle regole è dovuta allo autoritarismo.
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Le circostanze previste da una norma
possono costituire:
-) Fattispecie astratta: situazione tipizzata nella regola. Sempre
uguale a se stessa
-) Fattispecie concreta: si realizza concretamente di volta in volta
con sempre di-
stinte modalità.
Abbiamo su detto che, mediante le regole,
si controlla il comportamento dei membri di una comunità.
Sono regole di condotta quelle che
valutano in modo immediato un comportamento.
La norma sui diritti e doveri dei coniugi
è regola di condotta perché riguarda un comportamento che esiste anche senza la
norma, me che senza di essa non può essere giudicato.
Distinguere le regole giuridiche da
quelle sociali e/o morali non è semplice; infatti, il diritto che
previene i conflitti
sociali ha anche un contenuto morale perché l'osservanza delle sue regole non
sarebbe possibile, se
mancasse il consenso morale di fondo.
Si passa dalla MORALE al DIRITTO quando le questioni relative alle violazioni
sono così rilevanti da non poter essere affidate all'iniziativa spontanea e da richiedere uno stabile apparato, una specifica
procedura.
Senza ETICA non v'è DIRITTO; Diritto e
Morale sono quindi complementari.
Le stesse norme giuridiche a volte dettano
regole valide anche sul piano religioso o morale; a queste ultime, a volte, il
Diritto attinge per dettare comportamenti obbligatori
(vedi
"Correttezza e Buona Fede").
Il Diritto non definisce la Norma, la
Regola e il principio, ma li presuppone.
Ogni enunciato che faccia parte di un
testo che è fonte del Diritto è una DISPOSIZIONE.
Ogni interpretazione di una disposizione
esprime la NORMA, una proposizione prescrittiva con la quale si valuta una
condotta.
L'ARTICOLO è la partizione interna di una
LEGGE e serve unicamente per indicare a
Quale
Enunciato contenuto in una legge si intende fare riferimento (es.: Codice
Civile - Regole e Principi sono entrambi Norme.
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articoli - unica legge).
Ogni
capoverso dell'Art. è definito COMMA.
Ogni
Art. può contenere una o più disposizioni ed esprimere quindi una o più
norme;
è
anche possibile che una disposizione sia ricavabile non da un unico articolo,
ma dalla combinazione di più articoli.
La
Regola è una norma che richiede un insieme sufficientemente specifico di
comportamenti per la sua soddisfazione.
La norma secondo la quale è obbligatoria
una determinata vaccinazione è regola e può essere o no rispettata.
Il "Principio" è norma che impone la
massima realizzazione di un valore. Sua caratteristica è la non definibilità in
astratto delle fattispecie alle quali è applicabile: esso è sempre applicabile
ad una nuova fattispecie.
Il Principio si afferma non con un'unica
soluzione.
In tal senso il principio è norma aperta ad una molteplicità
di soluzioni.
La norma che dica "occorre tutelare la
salute di ciascuno" enuncia un principio, poiché non soltanto esiste una
pluralità di comportamenti che sono in grado di attuarlo, ma, soprattutto,
ciascun comportamento protegge, a diversi livelli, la salute.
Ogni Regola è riconducibile almeno ad un
Principio.
La regola riguarda comportamento e lo
valuta; questo, se valutato positivamente, costituisce un modo di realizzare il
principio.
La Regola è quindi una scelta tra le
molteplici opportunità di realizzazione del principio.
Il Principio connette una serie di regole
tra loro e ciascuna ha un proprio ruolo nella
Attuazione
del principio.
I principi non devono essere confusi con
le clausole generali.
Esempi di clausole generali sono: il buon
costume; l'ordine pubblico.
La clausola generale è un frammento vago
di una disposizione dalla quale si deve ancora ricavare un significato
applicabile e, soltanto dopo aver risolto tale problema, la norma si può dire
individuata.
____°_____
CLASSIFICAZIONE
DELLE NORME GIURIDICHE:
In
base al Contenuto:
*) NORME PRECETTIVE: contengono un comando (433)
*) NORME PROIBITIVE: contengono un divieto (1471)
*) NORME PERMISSIVE: concedono ai soggetti particolari
facoltà, garantite dallo
ordinamento (832)
In
base al Comando:
*) NORME DEROGABILI: sono applicabili salvo che la volontà
dei privati non disponga
diversamente
Possono essere:
- DISPOSITIVE: (1815 co. 1) regolano un rapporto la-
sciando le parti libere di disciplinar-
lo
diversamente.
- SUPPLETIVE: disciplinano un
rapporto in mancanza
di volontà delle parti.
*) NORME INDEROGABILI: non lasciano libertà di scelta ai privati;
se sono violate,
spetta al soggetto interessato chiedere al giudice di ap-
plicare le sanzioni previste.
La norma inderogabile èIMPERATIVA qualora il principio
ad essa riferibile ponga dei limiti di autoregolamentazio-
ne del
privato per salvaguardare l'interesse generale.
La violazione di una norma imperativa provoca la nullità
dell'atto
Le norme giuridiche sono collegate tra
loro e riunite in un sistema normativo uni-
Tario o
gerarchicamente disposto, chiamato ORDINAMENTO GIURIDICO, che deve
Essere:
-) coerente con se stesso (non è
possibile avere 2 o più norme contraddittorie
tra loro)
-)
unitario per la certezza del diritto (per dare la possibilità al singolo
di conoscere
con sicurezza ciò che la legge
detta). Non sempre è raggiungibile; infatti, la nor-
ma è suscettibile di varie interpretazioni,
che da una parte evitano l'invecchia-
mento precoce della norma,
dall'altra, a volte, non ne garantiscono la piena cer-
tezza.