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I DIRITTI SEMPLICI DI GARANZIA

giurisprudenza



I DIRITTI SEMPLICI DI GARANZIA

Oltre alle garanzie reali delle obbligazioni (pegno ed ipoteca), che coinvolgono direttamente il patrimonio del debitore, esistono altre forme di garanzia che vengono definite semplici perché non riguardano direttamente il patrimonio del debitore ma quello di un terzo che si presta per 636e45g il debitore stesso a sua garanzia.

Le principali forme di garanzia semplici sono:


la FIDEIUSSIONE

Si costituisce per contratto e a norma dell'art. 1936 un terzo (fideiussore) si obbliga con il creditore per l'adempimento di una obbligazione altrui (debitore principale).

Questo rapporto non è di natura trilaterale ma rimane bilaterale in quanto riguarda esclusivamente il creditore con il fideiussore.

La garanzia è personale perché non riguarda direttamente il patrimonio del debitore ma quello del terzo impegnato tramite questo contratto.

Non da luogo ad alcun diritto di tipo reale ma riguarda tutto il patrimonio del fideiussore a norma dell'art. 2740 cod. civ..



Un tempo era una operazione da chiedersi esclusivamente e preferibilmente ad un soggetto amichevole, oggi, invece, l'operazione avviene esclusivamente tramite operazione bancaria.

La fideiussione costituisce un obbligazione accessoria, caratteristica questa comune a tutti i diritti di garanzia reale.

La garanzia sussiste fin quando esiste l'obbligazione principale e da questa dipendenza deriva il fatto che la fideiussione non può eccedere quanto è dovuto al creditore dal debitore ne può essere prestata a condizioni più onerose.

La fideiussione è invalida se invalida è l'obbligazione principale, sia che l'invalidità riguardi un vizio di forma che un vizio di contenuto.

La garanzia di fideiussione può anche essere suddivisa tra più soggetti fideiussori ai quali bisognerà pretendere solo il credito loro proporzionatamente spettante.


l'AVALLO

Comunemente si definisce l'avallo come fideiussione cambiaria, cioè come garanzia prestata per una cambiale, anche se sostanzialmente la fideiussione e l'avallo sono entrambe obbligazioni di garanzie semplici ma con caratteristiche nettamente diverse.

La differenza tra avallo e fideiussione è che la prima ha una forma di autonomia al punto che è sempre valida anche se l'obbligazione principale è nulla per un qualsiasi motivo che non sia un vizio di forma.

Il soggetto che garantisce si chiama avallante, la persona, invece, a cui giova la garanzia prestata si chiama avallato.

Come ogni forma di obbligazione cambiaria, l'avallo richiede una forma scritta per la sua validità.


il MANDATO DI CREDITO

Il mandato di credito è il contratto, a norma dell'art. 1958 cod. civ., che avviene tra due soggetti: uno A che si obbliga con uno B a far credito ad un terzo C.

Il soggetto mandante può revocare l'incarico dato ma deve rispondere degli eventuali danni arrecati alla controparte del contratto.

Questo tipo di contratto differisce sostanzialmente da quello di mandato perché, a differenza di quest'ultimo, il soggetto attivo agisce in maniera autonoma e con propria volontà rispetto al mandato in cui il soggetto agisce per conto e volontà del soggetto mandatario.







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