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PROGRAMMA DEL CORSO - FONTI - INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

diritto



PROGRAMMA DEL CORSO


Obiettivo del corso è la conoscenza, da parte degli studenti, dei concetti fondamentali del diritto privato, soprattutto per ciò che concerne la disciplina del contratto quale strumento principale delle relazioni economiche.

A tal fine, dopo l'illustrazione delle nozioni indispensabili per acquisire il lessico base del diritto - diritto oggettivo e diritto soggettivo, fonti del diritto e loro interpretazione, situazioni e rapporti giuridici, fatti e atti giuridici - il corso si concentrerà sulla materia oggetto del Codice Civile (e delle principali Leggi Speciali) secondo il seguente schema di massima.

Il Primo Libro del Codice Civile: Persone Fisiche e Persone Giuridiche

Il Terzo Libro del Codice Civile: i Beni, la Proprietà e gli altri diritti sulle cose



Il Quarto Libro del Codice Civile: Le Obbligazioni e le loro Fonti (con particolare attenzione alla disciplina del Contratto in Generale - formazione, requisiti, validità, invalidità -, dei Contratti Tipici, dei Contratti Atipici e "Nuovi" e dei Contratti d'Impresa)

Il Quinto Libro del Codice Civile (nozioni di base in tema di Impresa e Società)

Il Sesto Libro del Codice Civile (nozione di Responsabilità Patrimoniale, Sistema delle Prove, Tutela dei diritti)

FONTI


Disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi)

Indicazione delle fonti. Sono fonti del diritto:

1) le leggi

2) i regolamenti

3) le norme corporative

4) gli usi

NB: ordine gerarchico!


ma -> il c.c. è del 1942, e molto è cambiato:


Costituzione (1948)

a) è "rigida" (C.138), vincola il legislatore

b) influisce sulle fonti e modifica art. 1 preleggi

Leggi

leggi (in senso formale: due camere + Pres. Rep.);

decreti legislativi (governo, su delega parlamento)

decreti legge (governo + conversione)

leggi regionali (su materia di competenza)


Regolamenti

Governo (regolamenti di esecuzione: norme applicative di

leggi)

Regioni

Province

Comuni


Norme corporative (ord. corp. abr.; norme residuali)

Usi

fonte sussidiaria - vale solo se a) richiamo da altra fonte; b) la materia non è regolata da altra fonte, e se  sussistono elementi oggettivi e soggettivi (pratica costante e uniforme seguita dai consociati con la convinzione che essa sia vincolante e obbligatoria)

non è uso quello "di fatto" (es. regalo di Natale).

no uso contra legem, no abrogazione "per desuetudine"

uso normativo uso negoziale

Gli usi giuridici o normativi si distinguono da quelli negoziali o interpretativi perché mentre i primi costituiscono fonte sussidiaria del diritto nelle materie in cui manca del tutto la disciplina legislativa (usi praeter legem) ovvero, in materie regolate da leggi o regolamenti, i secondi costituiscono mezzi di interpretazione della volontà ambiguamente espressa dai contraenti o di integrazione della medesima con la clausola che, abitualmente praticata nella zona, si presume voluta dalle parti anche se non espressamente richiamata.

Cass., 21-11-1983, 6948/1983

La configurabilità di un uso normativo richiede due requisiti, l'uno - di natura oggettiva - consistente nella uniforme e costante ripetizione di un dato comportamento, l'altro - di natura s 333c23d oggettiva o psicologica - consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, di modo che venga a configurarsi una norma - sia pure di rango terziario, in quanto subordinata alla legge ed ai regolamenti - avente i caratteri della generalità e della astrattezza; l'esigenza del requisito soggettivo deve reputarsi imprescindibile, posto che altrimenti si ridurrebbe il fenomeno consuetudinario al rango della mera prassi (nell'affermare tale principio la suprema corte ha escluso la natura di uso normativo delle norme bancarie uniformi emanate dall'Abi, qualificandole come usi negoziali ex art. 1340 c.c., perché imposte al cliente in base ad una prassi, sia pure ineludibile in quanto richiesta dall'istituto bancario mediante clausole uniformi e predisposte). Cass., sez. I, 11-11-1999, 12507

uso normativo uso interpretativo (c.c. 1368)


Unione Europea

il Consiglio della Comunità emana

Regolamenti, con immediata efficacia e prevalenza su diritto interno

Direttive, volte ad armonizzare le legislazioni; in alcuni casi sono self-executing

Inoltre, il  29.10.04, a Roma, è stato firmato il "Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa" (non in vigore, per la mancata ratifica di Francia e Olanda).


QUINDI -> L'art. 1 preleggi va riletto così

1) Costituzione (e leggi costituzionali)

2) Trattato, regolamenti, direttive UE

3) Leggi dello Stato e delle Regioni

4) Regolamenti

5) Norme corporative (ove ancora in vigore)

6) Usi (normativi)

rapporti fra le norme ed efficacia nel tempo


le fonti sono in ordine gerarchico

la legge entra in vigore con la pubblicazione sulla G.U., dopo 15 gg. (salvo eccezioni) (Cost. 73, prel. 10)

la legge posteriore deroga alla precedente

la legge viene abrogata (prel. 15)

esplicitamente

implicitamente (da fonte grado pari o superiore successiva, da referendum)

la legge speciale deroga alla legge generale

non esiste l'abrogazione per desuetudine (uso contra legem)

la legge non è retroattiva (salva esplicita disposizione, non in materia penale)

l'illegittimità costituzionale della norma è dichiarata solo dalla Corte Cost.


Fonti di cognizione


Gazzetta Ufficiale - Bollettino Ufficiale della Regione (cronologico)


raccolte private (cronologiche e/o sistematiche): Lex, Le Leggi, Cd-Rom, Banche dati internet



INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE


norma giuridica = regola di comportamento condizionata


-> fattispecie astratta    (proposizione generale, situazione tipo)

chi causa un danno con colpa deve risarcirlo


-> fattispecie concreta (situazione pratica)

Mario ha aperto distrattamente l'ombrello e ha colpito Marta




norma giuridica = qualificazione normativa di comportamenti


"ogni fattispecie   riceve certe qualifiche"

cioè

"ogni comportamento determina certi effetti"

il proprietario. può impedire l'accesso al fondo

chi trova una cosa.. deve consegnarla al proprietario

chi rompe.. paga


a seconda che sia lecito, obbligatorio, vietato


Il lavoro del giudice sussunzione consiste nel riportare la fattispecie concreta a quella astratta, e nel formulare un giudizio (sillogismo)


LEGGE (premessa maggiore) -> chi rompe paga

CASO (premessa minore) -> Marco ha rotto la bicicletta di Romeo

DECISIONE (conclusione) -> Marco deve pagare 200 $ a Romeo



OPERAZIONE COMPLESSA:

la regola giuridica è frutto del concorso di diversi FORMANTI


Legislatore Giurisprudenza Dottrina


Il legislatore formula la disposizione normativa (il testo), alla quale occorre attribuire un significato, mediante l'interpretazione (che mira a ricostruire la regola, la norma).


CRITERI DI INTERPRETAZIONE (prel. 12)


interpretazione letterale (ogni parola può avere più di un significato es. c.c.810: beni=cose; art. 2740: beni=cose+diritti    bisogna tener conto del contesto)

interpretazione logica (il significato deve essere coerente con lo scopo - la ratio - della disposizione): intenzione del legislatore

(principio di razionalità: non è un soggetto fisso e storicizzato; soggetto ideale, coerente, costituzionalmente corretto, rispettoso dei trattati, efficiente, razionale, giusto: interpretazione evolutiva

interpretazione estensiva: la ratio consente di applicare la norma a casi diversi da quelli letteralmente richiamati

interpretazione sistematica: l.'o.g. è un sistema (coerente al suo interno o almeno nelle sue parti)

interpretazione analogica: (analogia legis) il sistema è completo; il giudice non può rifiutare la soluzione → il giudice stabilisce una regola concreta per quel caso applicando la ratio prevista per casi simili (no penale, no leggi eccezionali)

princìpi generali dell'o.g.: (analogia iuris) pr. Costituzionali (uguaglianza, tutela dir. fondamentali.); princìpi. ricavabili come sintesi di norme e istituti (es. affidamento)



PROVENIENZA DELL'INTERPRETAZIONE


legislatore -> interpretazione autentica


studiosi -> interpretazione dottrinale

suggeriscono soluzioni, studiano problemi, scrivono manuali, formano i futuri giudici e avvocati.

giudice -> interpretazione giudiziale

formalmente: la giurisprudenza non è fonte del diritto

vincolanti solo

decisioni di illegittimità Corte Cost.

per la corte di rinvio, la decisione della Cass.

in realtà: i sistemi a "diritto scritto" (civil law, europa continentale)

e quelli "consuetudinari" (common law,  paesi anglossassoni)

tendono a CONVERGERE


in particolare: NON è possibile conoscere e descrivere il diritto italiano senza fare

riferimento al precedente giurisprudenziale

(es. diritto riservatezza, diritto identità personale, danno alla salute)


ASPETTI GENERALI DEL DIRITTO PRIVATO


Di cosa si occupa?   rapporti fra soggetti (individui ed enti, privati e pubblici)

su un piano di parità

-> rapporti personali, familiari, patrimoniali

-> organizzazione di enti privati


Quali sono le fonti? quelle viste in precedenza, e in particolare


Costituzione (princìpi fondamentali e parte prima)

persone, rapporti familiari, proprietà, iniziativa economica.

Codice civile  

Codice: raccolta delle norme giuridiche che disciplinano una determinata materia; è formalmente una legge

Codificazione: movimento politico culturale (dal XVII sec.) mirante a riordinare la selva di regole che governavano la vita dei cittadini.

Ideale: sistematicità, stabilità, uguaglianza dei soggetti, validità sul territorio dello Stato

Tappe: 1804 Code Civil Français (C. Napoléon)

Italia

Conosce il C.N. durante la conquista napoleonica e fino al 1814, poi i vari Regni e Ducati adottano propri codici fino al

1865 - Codice civile unitario (+ cod. commercio 1965, 1882)

I libro Delle persone

II libro Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni

II libro Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose

1942 - Codice civile vigente (unificato)

I libro Delle persone e della famiglia

II libro Delle successioni

III libro Della proprietà

IV libro Delle obbligazioni

V libro Del lavoro

VI libro Della tutela dei diritti

mutato il baricentro

-> dalla PROPRIETÀ al CONTRATTO e all'IMPRESA

-> dalla RENDITA al PROFITTO


Leggi speciali (sempre più numerose, coeve o successive al c.c.)

Usi (normativi, contrattuali, interpretativi)

Equità (giustizia del caso concreto; non è fonte del diritto, ma viene talvolta

Richiamata)

Diritto internazionale privato (l. 218/95, interviene se una parte in causa è

straniera o se si tratta di beni situati all'estero; stabilisce in particolare la normativa - interna o estera - applicabile)

CATEGORIE GENERALI


Il diritto è relazione: la prescrizione determina un rapporto giuridico, e pone i destinatari in una situazione giuridica

Es. il venditore deve consegnare la cosa al compratore


Ciascun destinatario della disposizione si trova in una

situazione giuridica soggettiva (attiva, vantaggio; passiva, svantaggio)

il cui contenuto può essere descritto attraverso molteplici concetti


dovere: la norma impone di tenere un certo comportamento, di fare (obbligo)

di non fare (divieto)

es. il compratore deve pagare il prezzo

l'usufruttuario non può cambiare la destinazione economica del bene

facoltà la norma consente al soggetto di tenere lecitamente un certo comportamento

es. il locatario può servirsi della cosa locata

potere: la norma consente al soggetto di compiere efficacemente un atto

es. il proprietario può vendere la cosa

nel caso di locazione, il proprietario cede la facoltà di usare la cosa, non il potere di venderla

soggezione posizione di chi subisce le conseguenze del potere altrui

es. i comproprietari subiscono (soggezione) la decisione di uno di loro che fa valere il potere di sciogliere la comunione

pretesa: posizione correlativa all'obbligo; la norma attribuisce un dovere in

vista della realizzazione dell'interesse del portatore della pretesa

es. pretesa del creditore/obbligo del debitore

onere: comportamento non imposto, ma necessario per ottenere un vantaggio

es. onere della prova (art. 2697)

potestà: potere legato a funzione o ufficio, conferito per la tutela di interessi non propri

es. potestà dei genitori




DIRITTO SOGGETTIVO

la norma assicura al soggetto la possibilità di soddisfare un

proprio interesse, economico o morale


contenuto complesso e variabile a seconda dei casi

pretese, facoltà, poteri, immunità - ma anche doveri (ed. obblighi del proprietario, correttezza del creditore.)


definizione accettabile: potere per la tutela primaria e diretta del proprio interesse




classificazione diritti soggettivi


assoluti (erga omnes)relativi (verso qualcuno determinato)

proprietà  credito


della personalità ↔ patrimoniali

vita, onore, privacy  proprietà, credito pecuniario


nb: le due classificazioni si combinano: proprietà (assoluto, patrimoniale); credito (relativo, patrimoniale); vita (assoluto, non patrimoniale); fedeltà coniuge (relativo, non patrimoniale)


diritti potestativi al titolare è attribuito un potere, non una pretesa

cui corrisponde una soggezione non un obbligo;

il titolare modifica a proprio vantaggio la situazione

giuridica della controparte

es. c.c. 874, muro sul confine; 1111, scioglimento comunione;

prelazione; riscatto




il concetto di diritto di credito porta a quello di obbligazione

→ vincolo che lega il debitore al creditore (obbligo/dovere - pretesa)

c.c. 1174/5 contenuto patrimoniale



ACQUISTO DEI DIRITTI

TITOLARITÀ

del diritto o dell'obbligo -> relazione di appartenenza


TITOLO = fonte dell'acquisto


I diritti si acquistano a titolo

-> originario

-> derivativo

in questo caso, nessuno può trasmettere ad altri più di quello che egli abbia



ESTINZIONE DEI DIRITTI


Rinunzia (diritti disponibili)

Abbandono (della cosa, ma v. responsabilità)

Prescrizione (non opera per dir. persona, proprietà, nullità contratto)


ALTRE POSIZIONI TUTELATE


Interessi diffusi (risalgono a categorie, classi sociali, collettività)

sono tutelabili con difficoltà con strumenti privatistici,

ma vedi tutela del consumatore: es. artt. 136 ss. ­- e spec.artt. 139 ss. -, cod. cons. (prima, art. 1469 sexies, c.c.)





Aspettative legittime (diritto in formazione, sottoposto a condizione)





Situazioni di fatto (sono talvolta oggetto di tutela, v. possesso)

FATTI e ATTI GIURIDICI

Fatto giuridico: ogni fatto al quale una norma giuridica collega un

determinato effetto

es. nascita -> acquisto capacità giuridica

comportamento illecito -> risarcimento

alluvione -> modifica proprietà fondi




-> in senso stretto (p.d.v. oggettivo,

"accadimenti": nascita, morte, caduta di un albero, ecc.)

FATTI GIURIDICI

-> atti (comportamenti umani, aspetto

"soggettivo", rilevanza della volontà: contratto, matrimonio, testamento, ecc.)

NB: gli atti umani nei quali la volontà non conta sono "atti materiali"(meri fatti)


Diversa prospettiva:


-> leciti

ATTI GIURIDICI (comportamenti giuridicamente rilevanti in quanto imputabili

alla persona)

-> illeciti



Atti illeciti (nb. siamo in diritto civile; la sanzione fondamentale è il risarcimento)



-> manifestazioni di volontà

Atti leciti (esercizio di autonomia/disposizione propri interessi)

-> dichiarazioni di conoscenza (confessione; giuramento, riconoscimento figlio naturale)


Classificazione Atti

Unilaterali    Bi-plurilaterali

procura   contratto


Patrimoniali  Non patrimoniali

Contratto   matrimonio


Tra vivi  Mortis causa

Contratto   testamento


NB da non confondere ATTO-COMPORTAMENTO con ATTO-DOCUMENTO


NEGOZIO GIURIDICO


Manifestazione di volontà diretta a costituire, regolare, estinguere rapporti giuridici


Matrimonio= n.g. non patrimoniale

Contratto= negozio giuridico patrimoniale

Testamento= n.g. mortis causa



"supercategoria", di origine tedesca (BGB 1900), non ripresa nel nostro c.c.,

ma appartenente alla nostra cultura giuridica, e utile per la comprensione

dei fenomeni e lo sviluppo di interpretazioni sistematiche ed analogiche.


Il nostro codice disciplina separatamente


IV libro (e non solo)   CONTRATTO

(le cui norme si applicano agli atti unilaterali fra vivi

con contenuto patrimoniale: c.c. 1324)


I libro MATRIMONIO


II libro   TESTAMENTO


IV libro  PROCURA


Per ognuno di questi vengono stabiliti requisiti, effetti, validità, invalidità, ecc.

In particolare vengono stabilite regole legate alla capacità; alla forma; ai profili di validità della volontà e ai rimedi contro i vizi di questa.


TUTTAVIA, molti concetti sono propri di tutti gli atti, e giustificano il richiamo all'idea di negozio come categoria unificante, ad es.


-> capacità/incapacità

validità/invalidità

efficacia/inefficacia

nullità/annullabilità

sono concetti spendibili in tutti i campi"negoziali" seppur con regole spesso diverse

(es.: inganno: annullabile in contratto, non le nozze; motivo: irrilevante nel contratto, rilevante nel testamento.)


In particolare:


L'atto può essere valido ma inefficace (es. vendita cosa altrui)

invalido ma efficace (es. contr. annullabile,

fino all'annullamento)


inoltre: l'efficacia dipende dalla legittimazione (potere di compiere l'atto)

la legittimazione può derivare dalla titolarità o dalla rappresentanza


il titolare compie atti attinenti alla propri sfera (vendo la mia macchina)

il rappresentante compie atti che incidono sulla sfera del rappresentato

(in assemblea, voto anche per il condomino che mi

ha delegato)


NB fonte della rappresentanza (art. 1387) può essere

volontà del rappresentato (procura, atto unilaterale)

legge (es. rappresentanza dei genitori, del tutore, del curatore fallimentare)

Per le collettività (associazioni, comitati, società) e le istituzioni private (fondazioni) o pubbliche (Stato, altri enti) -> RAPPRESENTANZA ORGANICA

Cioè: l'ente agisce tramite il suo organo, che ha il potere di compiere gli atti (non v'è duplicità di soggetti)


SOGGETTI


ORDINAMENTO GIURIDICO come


insieme di regole per il gruppo sociale


cioè insieme di prescrizioni

(qualificazioni normative di comportamenti)


il destinatario è sempre l'uomo


sistema di composizione di conflitti di interesse


portatore di interesse può essere:

Il singolo o il gruppo

chi "tiene il comportamento", e pure

colui al quale (ente, minore, ecc.) il rapporto giuridico è

imputato, riferito


di diritti/obblighi

quindi SOGGETTO GIURIDICO

di attività giuridica


ogni ORD. GIUR. individua i propri SOGGETTI

Stato Persone

Chiesa Fedeli

Sport Tesserati

ONU Stati Aderenti

I soggetti del nostro O.G. sono (in prima battuta, e salvo precisazioni)

-> Persone Fisiche -> Persone Giuridiche

persone fisiche

Art. 1 c.c. : capacità giuridica [attitudine ad essere titolari di diritti e di obblighi, cioè, soggetti di diritto]: si acquista con la nascita


TUTTI gli esseri umani (Cost. 22)

[stranieri, art. 16 prel., reciprocità, non vale per i diritti

fondamentali]


cap. giur. speciali: lavoro (l.spec., 15 anni, di regola)

matrimonio (c.c. 84, 16 anni)

riconoscimento figlio naturale (c.c. 250, 16 anni)


nascituro o non concepito. se ne parla in tema di successioni (462, 1° co.)

di donazioni (784, c.c.)

ma tutto subordinato alla nascita


PROBLEMA determinazione momenti capacità

Nascita (acquisto) Morte (perdita)

individuo vitale l. trapianti (578/93).

(docimasia polmonare) (morte cerebrale)

(commorienza c.c. 4)

(morte presunta) ....

|



scomparsa.. assenza morte presunta (48 ss.)

progressivamente il patrimonio va verso gli eredi

conservazione possesso temporaneo eredità


Luoghi (importanti per le relazioni giuridiche, es. notifiche, sedi

giudiziarie competenti..)

domicilio (c.c. 43)

generale, speciale/elettivo

residenza (c.c. 43, 2° co.)

dimora   " "


Art. 1 c.c.: capacità d'agire [attitudine a compiere atti giuridici]


Cioè. a 18 anni si possono compiere atti

validamente (prima, annullabilità)

relativamente ai propri interessi (prima,

valida la procura a soggetto capace di

intendere e volere, c.c. 1389)

capacità d'agire

acquisto: 18 anni


perdita formale interdizione giudiziale (c.c. 414)

interdizione legale (c.p. 32)

limitazione formale: amministrazione di sostegno (c.c. 404);

inabilitazione (c.c. 415).

perdita "di fatto" incapacità naturale (c.c. 428)


ATTENZIONE: atti illeciti conta la "capacità naturale"

(intendere e volere, c.c. 2046)

minore, interdetto, possono essere in colpa, quindi responsabili dei propri atti illeciti

molti illeciti prescindono dalla colpa, e il problema non si pone neppure


Minore potestà dei genitori (c.c.316) comporta (sotto sorveglianza

Trib. Min.)

diritto/dovere di mantenere, istruire, educare.

potere/dovere di amministrare i beni (amm. ordinaria; straordinaria: controllo giudice tutelare)

rappresentanza legale (c.c.320)

usufrutto legale sui beni (per le necessità della famiglia, e di tutti i figli, c.c. 324)

sanzione: decadenza potestà, ecc. (c.c.330 ss.)


importante: intervento  "soft" del giudice (c.c.316; v. anche c.c. 145)



"anticipi" di capacità

lavoro: se il minore lavora, può esercitare i diritti collegati

matrimonio a 16 anni (emancipazione)

riconoscimento figlio naturale (16 anni)

consenso al proprio riconoscimento (16 anni)

interruzione gravidanza (in certi casi, anche senza assenso genitori, con provvedimento del giudice)

consenso per eventi della vita familiare (16 anni)

adozione (consenso a 14 anni, parere a 12)

in più. validità atti vita quotidiana (in via diretta, o con presunzione di procura dei genitori)


Amministrazione di sostegno (nuovi artt. 404 ss., c.c.) chiunque, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi

provvedimento elastico, "ritagliato" dal giudice sulle esigenze del beneficiario

alcuni atti possono essere compiuti solo dall'amministratore

altri atti richiedono l'assistenza dell'amministratore

per tutti gli altri atti il beneficiario conserva la capacità di agire, e comunque può compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana


Interdetto giudiziale maggiorenne infermo di mente


Posizione:

essenzialmente come minore, ma il tutore ha meno poteri

dei genitori

non può compiere alcun atto, né patrimoniale, né non patrimoniale (ma la sentenza può determinare gli atti di ordinaria amministrazione che l'interdetto può compiere da solo o con l'assistenza del tutore: nuovo art. 427, c.c.).


Interdetto legale sano, ma condannato a ergastolo o

reclusione > 5 anni


pena accessoria: non può compiere atti patrimoniali


Inabilitato malattia mentale non grave, abuso sostanze,

prodigalità, sordomutismo o cecità in assenza di

sufficiente educazione


obiettivo: salvaguardare il patrimonio familiare

nomina di curatore che assiste negli atti di straordinaria amministrazione (ma la sentenza può indicare alcuni atti di straordinaria amministrazione che l'inabilitato può compiere da solo: nuovo art. 427, c.c.).


persone giuridiche


Art. 2740. Responsabilità patrimoniale. - Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.


ciascuno, nella propria attività giuridica, "rischia tutto"!


il diritto offre però la possibilità di

vincolare delle risorse a uno scopo

**creando un patrimonio autonomo**


la "collettività" risponde ex art. 2740

ma i singoli appartenenti al gruppo rischiano solo quanto investito


la P.G.  

è titolare di propri rapporti giuridici cioè

ha propri crediti e debiti

ha un proprio ordinamento interno (statuto)

ha propri organi (decisionali, di rappresentanza.)

ha una propria legittimazione processuale


i singoli sono soggetti "esterni", ed hanno

rapporti "da persona e persona" con la collettività

es.

il socio deve pagare le quote

non può ripetere quanto versato all'associazione

il socio è soggetto allo statuto





classificazione delle P.G.


se guardiamo agli obiettivi possiamo distinguere


gruppi miranti al lucro   (tendenzialmente: V libro)

gruppi non miranti al lucro   (tendenzialmente: I libro)


però:

cooperative, mutue assicuratrici

V libro, ma scopo mutualistico


soggetti del I libro

se di fatto esercitano attività d'impresa,

sono assoggettate alle norme sull'imprenditore





se guardiamo all'attribuzione di personalità possiamo distinguere


enti personificati (autonomia patrimoniale perfetta)

associazioni riconosciute (I libro)

fondazioni (riconosciute, I libro)

comitati (se riconosciuti, I libro)

società di capitali (V libro)


enti non personificati

ass. non riconosciute (I libro)

comitati n.r. (I libro)

società di persone (V libro)


l'assenza di autonomia patrimoniale perfetta non impedisce una certa separazione del patrimonio del gruppo da quello dei singoli

in maniera attenuata, c'è comunque uno "schermo" tra singolo e gruppo

es.

ass. non riconosciuta c'è un fondo patrimoniale indivisibile (c.c. 37); per le obbligazioni risponde il fondo, e le persone che hanno agito (c.c. 38) - non gli associati


società di persone c'è un patrimonio, ma rispondono anche i soci che hanno agito (gli altri possono essere esonerati (c.c.2270); esiste l'escussione preventiva del patrimonio sociale (c.c. 2271); il creditore particolare del socio incontra limiti nell'aggressione ai beni della società (c.c. 2270)

tipologia


persone giuridiche pubbliche (Stato, Regioni, Comuni, ecc.)


persone giuridiche private


fondazioni  (non profit; p.g.)

associazioni riconosciute   (non profit; p.g.)

comitati ric.    (non profit; p.g.)


associazioni non riconosciute (non profit; no p.g.)

comitati n.r.    (non profit; no p.g.)


società commerciali

di persone (profit; no p.g.)

s. semplice

s. in nome collettivo

s. in accomandita semplice

di capitali (profit, p.g.)

s. per azioni

s. a responsabilità limitata

s. in accomandita per azioni

s. cooperative e mutue assicurative (scopo mutualistico; p.g.)


in più, nuove figure quali (il legislatore interviene con vari scopi, di intervento sociale, ecc.)

associazioni di volontariato (l.266/91)

ONLUS (l. l.460/97)

Cooperative di solidarietà sociale (l.381/91)

Enti di promozione sociale (l.383/2000)

Caratteristiche fondamentali delle p.g.


Elemento materiale risorse e persone unite per un certo scopo

a)    Pluralità di individui (può mancare nelle fondazioni)

b)    Patrimonio (danaro, beni)

c)    Scopo determinato da Atto costitutivo (oggetto sociale, ecc.)

d)    Regole interne (Statuto: + elastico nel I libro; + rigido nel V)

e)    Organi: decisionali, rappresentativi

f) Denominazione, sede


Elemento formale determina l'acquisizione della personalità

a)    Iscrizione nel registro delle p.g. c/o Prefettura o Regione (I libro)

b)    Iscrizione registro imprese (V libro)


Inoltre

Pubblicità: registro p.g. c/o prefettura (I libro); registro imprese (V libro)

Controlli: governo e magistratura (I libro); magistratura + autority (es. Consob, antitrust) (V libro)

I BENI


III Libro: Della Proprietà si apre con la Nozione di "bene"


810. Nozione. Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.



"il concetto è circolare"

"beni" = "cose che possono formare oggetto di diritti"

"cose che possono formare oggetto di diritti"= "beni"


allora??


I ci deve essere una "cosa", cioè

parte del mondo materiale, esterna alla persona: reputazione non è "cosa"

luna è "cosa"

automobile è "cosa"

energia è "cosa" (c.c. 814)


II diritto => soluzione conflitti

oggetto di diritti => cosa su cui può sorgere conflitto

risorsa scarsa => conflitto

risorsa scarsa => valore economico (economia &diritto)

quindi: cosa è bene se utile e scarsa

es.: energia elettrica

del fulmine: è cosa, non è bene

prodotta dall'uomo: è bene

es.: etere ("supporto onde hertziane") diventa scarso con libertà di antenna


III "può formare": anche in futuro

Res nullius appropriazione

Cose future se ne può disporre prima che esistano

CLASSIFICAZIONI DEI BENI


Nb. => sempre funzionali all'individuazione delle regole operative


1) Beni mobili e beni immobili (+beni mobili registrati)

criterio tutti "mobili" tranne quelli "immobili" (c.c. 812)

finalità regole in tema di appropriazione; possesso; forma contratti; esistenza sistema di pubblicità; garanzie, ecc.


2) Universalità di mobili (c.c. 816)

criterio uguale appartenenza e destinazione unitaria (biblioteca, gregge, ecc.; azienda, eredità)

finalità facilità traffici; regole in tema di possesso


3) Pertinenze (c.c. 817 ss.)

criterio destinazione durevole a servizio o ornamento

finalità facilità traffici

nb: la cosa composta (separando gli elementi perde la propria integrità)


4) Cose generiche e cose specifiche

criterio determinate per quantità, numero, misura

oppure con propria identità

finalità molteplici in materia contrattuale: serve a determinare l'oggetto dell'accordo, le obbligazioni, i rischi.

nb: cosa generica diventa specifica con individuazione


5) Cose fungibili e infungibili

sostituibilità o meno con uguale quantità e qualità

finalità: nei rapporti contrattuali (es. prestito bicicletta; prestito denaro)

6) Cose consumabili e inconsumabili

criterio fecondità semplice o ripetuta

finalità rapporti contrattuali; usufrutto (c.c. 995; 996)


7) Frutti naturali e civili (820 ss.)

criterio fonte di produzione dei frutti

finalità appartenenza, disponibilità, regole sull'indebito.




ATTENZIONE:

BENI, nel linguaggio del legislatore può voler dire di più

art. 2740; c.c. 320; c.c. 375.

beni = diritti (reali, di credito) = sostanze (c.c. 587)


e, più ampiamente, nel linguaggio giuridico

bene=interesse protetto dal diritto (proprietà, integrità fisica, onore, ecc.)


Beni pubblici


Art. 42 Cost.

i beni possono appartenere allo Stato, agli altri enti pubblici, a persone fisiche, a enti privati.


però


Proprietà pubblica (c.c. 822 ss.) Proprietà privata (c.c. 832)


BENI PUBBLICI (regime: leggi speciali)

(appartenenza a Stato o enti p. + destinazione p.u. o pubblico servizio)


Beni demaniali (c.c. 822 s.s.) - d. naturale/artificiale

Inalienabili

Sfruttamento possibile tramite "concessione"

Non soggetti a usucapione


Beni patrimonio indisponibile (c.c.826)

Stessi limiti dei beni demaniali ma, secondo qualcuno, soggetti a usucapione

Occupabile la selvaggina


Beni patrimonio disponibile (c.c. 826, 830)

Proprietà ordinaria

VI LIBRO del Codice Civile

Delle tutela dei diritti


Esigenze di certezza => pubblicità


Pubblicità notizia (conoscibilità)

interdizione su atto di nascita (c.c.423)

pubblicazioni matrimoniali (c.c. 93)


Pubblicità costitutiva (validità)

ipoteca (iscrizione c.c. 2808)

sistema tavolare


Pubblicità dichiarativa (efficacia, opponibilità)

cambio di residenza (c.c. 44)

registro imprese (c.c. 2188, 2296, 2298.)

registri immobiliari (trascrizione

c.c. 2643 ss.)



Esistono vari registri, con molteplici funzioni

(notizia, dichiarativa, costitutiva)

registri immobiliari

registri dei beni mobili registrati

registri persone giuridiche

registro imprese

registri stato civile


PUBBLICITÀ IMMOBILIARE (Italia)


quali beni?

beni immobili


quali vicende?

tutte quelle che influiscono sui diritti reali

alcune vicende relative a crediti


quali atti (c.c. 2643; 2645-bis, ss.)?

contratti, atti unilaterali, vicende delle successioni

mortis causa, costituzione fondo patrimoniale

che influiscono su d.r.

taluni contratti preliminari (c.c. 2645-bis)

contratti di locazione > 9 anni

atti di liberazione o cessione di fitti e pigioni

non scaduti per + 3 anni

domande giudiziali, sentenze, transazioni


quali effetti (c.c. 2644)?

in Italia vale il principio consensualistico (c.c.1376)

pubbl. imm., serve solo a opponibilità:

v. ipotesi "doppia alienazione immobiliare"

però: c.c. 2652, n. 6 pubblicità sanante"


quali modalità?

registri a base personale

continuità trascrizioni



SISTEMA TAVOLARE (TN, BZ, GO, TS, comuni UD, BL)

base reale  pubblicità costitutiva


LE PROVE


Regola generale (c.c. 2697)

Chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provarne i fatti che ne sono a fondamento


Eccezione: inversione onere prova (es. alcune ipotesi di r.c.; promesse di pagamento, ecc.)


MEZZI DI PROVA

prove documentali

atto pubblico (c.c.2699, ss.)

scrittura privata autenticata o non autenticata (c.c.2702 ss.)

documento magnetico - documento informatico (l.59/97, d.p.r. 445/2000, d.lgs. 82/2005)


altri mezzi di prova

testimoni (c.c. 2721 ss.)

confessione (c.c.2730 ss.)

giuramento (c.c. 2736, ss.)

presunzioni (c.c.2727)

CERTEZZA NEL TEMPO




PRESCRIZIONE

estinzione del diritto per il decorso del tempo

tutti i diritti si prescrivono tranne

diritti della persona (poiché indisponibili)

azione di rivendicazione (a difesa della proprietà)

azione di nullità del contratto


decorrenza: dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (2935)


sospensione: l'orologio si ferma (2941/1), ad es. perché creditore e debitore si sposano fra loro


interruzione: l'orologio si azzera (2943) con l'esercizio del diritto


durata:

10 anni (regola, 2946)

5 o meno (prescr. brevi, 2947 ss.)

20 anni (diritti reali: es. 954, superficie)


PRESCRIZIONI PRESUNTIVE (2954 ss.)

ATTENZIONE

in certe situazioni, si presume che il debito sia stato pagato, o sia comunque estinto, quindi decorso il termine (breve) la prestazione non può più essere richiesta; ma non è normale prescrizione

il giuramento o la confessione consentono al creditore di far valere il proprio credito


DECADENZA estinzione del diritto per inerzia, in maniera assoluta e senza possibilità di sospensione; di regola, termine breve (es. 8 giorni: c.c. 2697)





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