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PARTE SETTIMA - RESCIGNO, RAPPORTO OBBLIGATORIO.L'ADEMPIMENTO

diritto



PARTE SETTIMA RESCIGNO__________ ______ ____ __________ ______ ____ _____IL RAPPORTO OBBLIGATORIO.L'ADEMPIMENTO

L'obbligazione è il rapporto giuridico,in virtù del quale il debitore,è tenuto ad un comportamento,consistente nel dare,fare o non fare nei confronti del soggetto del creditore.Nel rapporto possono anche trovarsi pluralità di soggetti.In questo rapporto vi sono i caratteri tipici del rapporto giuridico:relatività e mediatezza del potere attribuito dalla legge.La pretesa è riconosciuta al creditore nei confronti di uno o più debitori,i quali è necessario che debbano collaborare perché il creditore consegua il bene della vita e soddisfi il suo interesse.L'obbligazione si traduce in vincolo della libertà che incide non sulla persona ma sul patrimonio(fu soppresso l'istituto dell'arresto per debiti).La categoria delle obbligazioni allora si restringe ai doveri di cui il creditore possa ottenere,anche in via coattiva,l'adempimento,e che determinano a carico del debitore,la responsabilità di tutti i suoi beni.Determinatezza dei soggetti:Il rapporto corre tra soggetti determinati,ma può darsi,mentre il rapporto si va costituendo,che il vincolo sai già posto a carico di un soggetto quando ancora non è determinato il creditore(promessa al pubblico,vincolante per l'autore appena resa pubblica).In altre ipotesi manca la determinazione dei soggetti attivo e passivo,ma sono fissati i criteri per individuarli.Infine vi sono casi di alternatività tra più soggetti determinati,dei quali uno solo assumerà posizione attiva o passiva del rapporto(nel contratto a favore di terzo,il creditore del promettente sarà il terzo o lo stipulante).Patrimonialità della prestazione.Interesse del creditore:Può mancare anche la determinazione attuale dell'oggetto dell'obbligazione,ma sono stabiliti i criteri per giungere ad individuazione.Per oggetto si intende il bene della vita che il creditore mira a conseguire mediante condotta del debitore:deve avere caratteri di liceità,possibilità,determinatezza o determinabilità.La prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica,è necessaria la patrimonialità.Significa che deve esser apprezzabile in termini di sacrificio patrimoniale del debitore e utilità del creditore.La legge,invece non richiede che l'interesse abbia natura patrimoniale.Il vincolo posto alla libertà dell'obbligato può essere dunque ordinato anche alla soddisfazione di un interesse non patrimoniale.Che abbia natura patrimoniale o non l'interesse,è necessario nella costituzione del rapporto e nella vita dell'obbligazione,in quanto il suo esaurirsi,l'impossibilità che venga soddisfatto,incidono modificando il rapporto o estinguendolo.Liberazione del debitore e soddisfazione dell'interesse del creditore:La legge tiene anche conto dell'eventuale interesse del creditore a che il debitore esegua personalmente la prestazione,e quando l'interesse non sussista o non meriti protezione,è possibile l'adempimento di un terzo.L'interesse del debitore è la liberazione dal vincolo:di qui le norme della cooperazione,il riconoscimento dell'interesse a liberarsi personalmente mediante adempimento dell'obbligo.Perciò il creditore può rifiutare la remissione accordatagli dal creditore 636d33g e può manifestare opposizione all'adempimento che un terzo voglia fare del debito.Interesse alla liberazione ed interesse alla liberazione mediante adempimento:Ciò mette in luce come si estingue il rapporto obbligatorio.L'estinzione avviene in due momenti:la soddisfazione dell'interesse del creditore e la conseguita libertà dell'obbligato.I due momenti si realizzano a pieno con l'adempimento del debitore che esegua la prestazione.In taluni casi l'estinzione si verifica con l'attuazione del solo interesse del debitore ad essere liberato,o di quello del creditore a ricevere.Esistono quindi estinzioni realizzate con realizzazione dell'interesse del creditore senza adempimento dell'obbligato e viceversa.Le cause estintive di obbligazione meramente satisfattorie e meramente liberatorie tuttavia non pregiudicano l'altro momento che non fu realizzato.Abbiamo segnalato adempimento del terzo,pagamento al creditore apparente e offerta reale per sottolineare che il sistema riconosce ipotesi di dissociazione di finalità e di interessi a cui è ordinato il rapporto:la soddisfazione del creditore da un lato e la liberazione dell'obbligato dall'altro.Dovere di correttezza nei soggetti dell'obbligazione:Le disposizioni preliminari poste ad apertura del libro delle obbligazioni si esauriscono in 3 norme:l'elenco delle fonti;il principio della necessaria patrimonialità della prestazione contrapposta all'interesse del creditore anche a carattere non patrimoniale,e la regola della correttezza imposta a entrambi nello svolgimento e nell'esecuzione del rapporto(l'originaria norma comprendeva il rinvio ai principi della solidarietà corporativa).Correttezza e buona fede appartengono alle clausole generali e sono molto importanti.Il comportamento secondo correttezza è imposto ad entrambi,mentre il criterio specifico per valutare la condotta dell'obbligato è "la diligenza del buon padre di faimiglia",e la diligenza richiesta dalla natura dell'attività se si tratti di obbligazione inerente ad attività professionale.Al dovere di correttezza si aggiungono quelli di informazione dell'altra parte,di avvertimento,di richiesta di istruzioni.Di rilevanza è l'obbligo del creditore di evitare o ridurre i danni a lui provocati dall'inadempimento del debitore(duty to minimize).La situazione economica delle parti può influenzare nascita o persistenza di obbligazione,quando l'obbligo ha radice nella solidarietà familiare.Al di fuori di questi ha carattere eccezionale la possibilità che vengano dal giudice considerate le condizioni economiche per collegarvi nascita o estinzione dell'obbligo,mentre la situazione economica del debitore può facilitare l'adempimento.In materia di fatto illecito,il giudice po' condannare ad equa indennità a vantaggio del danneggiato,l'ncapace che sia autore del danno,quando il danneggiato non abbia potuto ottenere risarcimento della persona tenuta alla sorveglianza,e l'opportunita di imporre l'equo indennizzo e la misura vengono decise dal giudice,in considerazione della condizione economica delle parti.La condizione può inoltre influire sulla scelta della forma di riparazione che il giudice dispone a carico dell'autore del fatto e a vantaggio del danneggiato,così la riparazione di un danno permanente alla persona può essere disposta in forma di rendita vitalizia;su richiesta del danneggiato il giudice può condannare alla riparazione per equivalente o alla reitegrazione in forma specifica,esclusa però se risulti troppo onerosa per il debitore.La condizione delle parti,in particolare quella del debitore è priva di influenza quando si debba valutare l'inadempimento e la responsabilità che ne consegue.Il mutamento delle condizioni del debitore che metta in pericolo l'esecuzione di prestazione,incide sull'obbligazione attraverso la concessione di strumenti di autotutela al creditore,se il debitore diviene insolvente,egli decade nel termine e il creditore può immediatamente richiedere l'adempimento.Adempimento del debitore o del terzo:Il modo normale d'estinzione d'obbligazione è l'adempimento del debitore,cioè esecuzione di prestazione dell'obbligato nei confronti del creditore.Ciò abbiamo detto che si risolve in due momenti essenziali.L'adempimento ha natura meramente esecutiva di un obbligazione già esistente a suo carico;la giustificazione dello spostamento patrimoniale che si verifica con questo,deve quindi riportarsi alla ragione per cui il vincolo si costituì e venne approvato dall'ordinamento.Il destinatario d'adempimento è il creditore o il suo rappresentante legale o volontario.Fuori da quaste ipotesi non sono legittimati a ricevere soggetti diversi dal creditore,e l'adempimento ricevuto da un soggetto non legittimato libera il debitore se il creditore lo ratifica o ne approfitta:lo stesso criterio è applicato in caso di adempimento fatto al creditore legalmente incapace.E' liberatorio per l'obbligato anche l'adempimento fatto in buona fede in confronto di un terzo che "appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche":La norma sul creditore apparente,configura una causa estintiva dell'obbligazione che realizza solo la liberazione dell'obbligato,mentre rimane insoddisfatto l'interesse del creditore.Per la validià dell'adempimento dell'obbligato non sono richiesti requisiti di capacità o volontà,ma la volontà ha rilievo quando il debitore abbia sulla stessa persona debiti di diversa specie.Circa la natura di atto e secutivo e l'estraneità dell'adempimento agli schemi di autonomia negoziale,riguardano l'adempimento dell'obbligato mediante esecuzione di prestazione:non sono invece riferibili alla'adempimento di terzo estraneo al rapporto e alla esecuzione di prestazione diversa da quella dovuta.L'adempimento del terzo è possibile anche contro volontà del creditore,quando egli non abbia interesse alla personale esecuzione;e anche contro la volontà del debitore quando il creditore non tenga conto dell'opposizione d aquello manifestata.La configurazione vale per l'adempimento diretto del terzo;indiretto è quando il terzo,anziché adempiere il debito,lo assume in confronto del creditore mediante contratto,modificando così soggettivamente il rapporto.Natura di contratto ha anche la prestazione in luogo di adempimento.L'obbligaizone originaria,si estingue solo quando la prestazione convenuta in luogo dell'adempimento venga eseguita,e se si tratta di credito ceduto,quando il credito sia riscosso.Nel caso di in esecuzione,torne ad essere dovuta la prestazione originaria,ma permane l'effetto estintivo delle garanzia prestate dai terzi.Luogo e tempo d'adempimento-Quietanza:Perché l'adempimento sia esatto,è necessario che sia indirizzato al creditore o alla persona legittimata a riceverlo per volontà del creditore o della legge,ed è necessario sia fatto nel tempo e nel luogo stabiliti.Se le modalità noj sono stabilite dall'accordo valgono le seguenti regole:l'obbligazione di consegnare una cosa determinata si adempie nel luogo ove essa si trovava al sorgere dell'obbligazione;quella che ha ad oggetto una somma di denaro al domicilio del creditore alla scadenza;ogni altra obbligazione al domicilio del debitore,sempre al momento della scadenza.Se non sono stabilite modalità circa il tempo dell'adempimento,il creditore può esigere prestazione immediatamente,ma la legge attribuisce in materia larghi poteri al giudice,che in mancanza di accordo fissa il termine necessario secondo usi o per natura della prestazione;egli può anche fissare il termine rimesso alla volontà del debitore,e su domanda dell'obbligato che vuole liberarsi stabilisce il tempo che era rimesso alla volontà del creditore;il debitore può anche riottenere il pagamento fatto prima della scadenza.Quietanza:Il creditore che riceve pagamento deve rilasciare quietanza al debitore,su ichiesta ed a spese di quello,e deve consentire alla liberazione dei beni delle garanzie e da ogni vincolo che li grava.L'adempimento,in linea di principio ha efficacia estintiva dell'obbligazione;ma quando al pagamento si accompagna la surrogazione di un terzo,nei diritti del creditore soddisfatto,l'adempimneto si risolve nella modificazione soggettiva del rapporto,che perciò continua tra soggetti diversi.Mora del creditore.Offerta reale:Significa ritardo.Si verifica quando il creditore senza legittimo motivo rifiuta di ricevere il pagamento,o non presta cooperazione necessaria per rendere possibile l'adempimento.Gli effetti della mora si verificano nel giorno dell'offerta,che deve essere reale se l'obbligazione ha per oggetto somma di denaro,titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore;con intimazione a prenderne possesso se l'obbligazione ha ad oggetto la consegna di un immobile.Se il creditore rifiuta l'offerta reale,o non si presenta a ricevere prestazione offerta per intimazione o a prendere possesso,il debitore può eseguire il deposito delle somme presso la cassa depositi e prestiti o un istituto di credito,o delle cose mobili diverse da denaro presso un pubblico stabilimento di deposito.Eseguito il deposito,quando esso sia accettato dal creditore o riconosciuto valido con sentenza definitiva,il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dall'obbligazione che si estingue.Questo vuol dirsi con la causa estintiva meramente liberatoria.Gli effetti della mora del creditore,oltre che nell'obbligo di risarcire i danni e di pagare le spese di conservazione e custodia,consistono nella cessazione dell'obbligo degli interessi e dei frutti non percepiti dal debitore,e nella incidenza,sul creditore,del rischio della impossibilità della prestazione che sopravvenga per causa non imputabile al debitore.




CAUSE ESTINTIVE DIVERSE DALL'ADEMPIMENTO E MODIFICHE DI RAPPORTO:Come fatti estintivi diversi da adempimento,la legge considera novazione,remissione,compensazione,confusione,impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.Si considerano anche l'adempimento di terzo e il pagamento in buona fede al creditore apparente,ma anche l'esecuzione coattiva del creditore sul patrimonio del debitore inadempiente e la liberazione coattiva del debitore mediante offerta seguita d adeposito o da intimazione al creditore in mora.Nell'esecuzione coattiva e nell'adempimento del terzo riceve soddisfazione l'aspettativa del creditore mentre l'obbligato non tiene il comportamento dovuto;nel pagamento al creditore apparente e nella liberazione coattiva a seguito dell'offerta al contrario,l'obbligato esegue la prestazione,ed è l'interesse del creditore a rimanere ancora insoddisfatto.Remissione e compensazione:La remissione ha natura negoziale ed è atto unilaterale con cui il creditore rinuncia la credito,la dichiarazione del creditore indirizzata all'obbligato estingue il rapporto quando giunge a conoscenza di quello,salvo che il debitore dchiari,in congruo termine di non volerne profittare.La compensazione riceve struttura negoziale,più precisamente contrattuale,quando si tratti di quella volontaria.Ma le ipotesi più frequenti,quella legale e giudiziale,si verificano al di fuori della volontà dei soggetti,per il fatto che le persone sono obbligate l'una verso l'altra;in tal caso la compensazione si opera ed i debiti si estinguono per le qualità corrispondenti,quando essa sia fatto valere dalla parte e dal giorno della coesistenza dei debiti.Perchè si verifichi la compensazione legale,è necessario che i debiti siano omogenei,liquidi ed esigibili,cioè che abbiano ad oggetto somme di denaro o cose fungibili dello stesso genere,che se ne possa subito richiedere l'adempimento;ma la compensazione può essere dichiarata dal giudice(giudiziale)per la parte di debito riconosciuta esistente anche quando il debito sia omogeneo ed esigibile ma non anche liquido,sempre che si tratti di debito di "facile e pronta liquidazione".LA compensazione volontaria rimessa all'autonomia negoziale delle parti,può essere operata anche tra debiti che non rivestano i caratteri descritti.La compensazione legale e giudiziale si verifica qualunque sia il titolo dei debiti,ma alcuni non possono esser materia di compensazione(crediti di restituzione da spoglio violento od occulto del possesso,crediti impignorabili)Nella pratica degli affari,vi sono figure contrattuali in cui il meccanismo della compensazione serve a realizzare la stessa ragione economica del contratto(conto corrente,col quale le parti si obbligano ad annotare in conto i crediti derivanti da reciproche rimesse,considerandoli inesigibili ed indisponibili fino a chiusura del conto)Confusione:Questa estinzione si verifica quando le qualità di creditore edebitore,si riuniscono nella stessa persona;questo evento assume rilevanza di per sé,alla stregua di un mero fatto,prescindendo perciò dalla volontà e consapevolezza dei soggetti,anche quando alla base dell'adempimento vi è atto di autonomia negoziale.L'estinzione per confusione che non pregiudica i diritti dei terzi mentre vale a liberarli dalle garanzie da essi prestate,si giustifica poiché vengono a coincidere nella stessa persona il vincolo a prestare e l'interesse a ricevere.In relazione all'interesse talvolta,la legge esclude la confusone nonostante l'avvenuta unione delle qualità.Rapporto unisoggettivo:Eccezionali figure di riduzione di rapporto ad una sola persona sono la titolarità del credito e il debito,che hanno suggerito la disciplina del rapporto unisoggettvo,applicata alle varie ipotesi di persistenza del rapporto al di là del temporaneo concentrarsi in un solo soggetto delle due posizioni.Ne rimangono fuori i rapporti in cui appare un solo soggetto,ma a lui fanno capo interessi sostanziali e posizioni formali distinte(contratto con sé stesso o società con un solo socio).Nella disciplina della confusione,si trova regolata la riunione delle qualità di fideiussore e di debitore,accadimento che non estingue la fideiussione sempre che il creditore abbia interesse a conservare la garanzia.Impossibilità sopravvenuta della prestazione:Per causa non imputabile al debitore produce l'estinzione dell'obbligazione quando sia definitiva e totale;se è solo temporanea il debitore non risponde del ritardo,se è parziale il debitore si libera con l'eseguire la prestazion per la parte rimasta possibile.Alla impossibilità è parificato lo smarrimento della cosa determinata che il debitore si tenuto a prestare;alla parziale impossibilità la legge parifica il deterioramento o il perimento da cui residui alcunché suscettibile di essere utilmente prestato.SE la temporanea impossibilità dura fino a quando il debitore non può più ritenersi obbligato a prestare,si ha l'estinzione dell'obbligazione(lo stesso per la cosa smarrita).L'impossibilità deve essere sopravvenuta al costituirsi dell'obbligazione,in quanto se fosse originaria impedirebbe la stessa costituzione del rapporto.Estinta l'obbligazione,il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che causò l'impossibilità,e può pretendere dal debitore ciò che egli consegui a titolo di risarcimento.Questa pretesa,sostituisce al rapporto estinto,un rapporto con un oggetto diverso,e si parla di surrogazione reale.L'impossibilità di prestazione in contratto a prestazioni corrispettive provoca risoluzione del contratto.Novazione:Con essa viene sosituita all'obbligazione precedente o originaria che si estingu,una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso(novazione oggettiva)o con diversità di soggetti(novazione soggettiva).Per la novazione soggettiva attiva(novazione per mutamento del creditore)la legge non detta regole;per la soggettiva passiva vi è rinvio al regime delle operazioni economiche che attuano il trasferimento di debiti(delegazione,estromissione,accollo).Per il trasferimento di crediti,la strumento normale è la cessione volontaria di credito con la quale si realizza la successione a titolo particolare nel lato attivo del rapporto.Per trasferire i debiti privati,si avvalgonodella delegazione,dell'espromissione o dell'accollo.L'istituto della novazione,riceve applicazioni sempre più ridotte negli ordinamenti moderni,e la ragione è la normale inclinazione dei privati a conservare i rapporti piuttosto che estinguerli.Essa non è un negozio destinato ad assolvere funzione estintiva della vecchie e costitutiva della nuova obbligazione,essa è piuttosto un effetto che discende da atti di diversa natura.Perchè la novazione si verifichi è necessaria la obiettiva modificazione del rapporto quanto al titolo o all'oggetto e deve trattarsi di modificazione non accessoria.Se non vi è sostanziale mutamento di uno degli elementi indicati,non è sufficiente la volontà delle parti per attuare la novazione;al contrario,anche la modifica di carattere non accessorio è compatibile con la conservazione del rapporto,e si chiede in quei casi chiara volontà di estinzione dell'obbligazione originaria.Modifiche meramente accessorie,inidonee produrre effetti novativi,sono il rilascio o il rinnovo di un documento,l'apposizione o l'eliminazione di un termine,l'aumento del canone locatizio;anche l'iscrizione di in credito nel conto corrente nega carattere novativo al rapporto.La tendenza ad ammettere in limiti ristretti l'efficacia novativa delle modifiche,che devono essere non accessorie e accompagnate dall'intenzione di estinzione dell'obbligazione precedente,si giustifica anche per la conseguenza,grave sotto l'aspetto economico che è propria dell'istituto:se non vi è espresso patto contrario,esa estingue le garanzie reali prestate dal debitore o dal terzo per il credito originario.La validità della novazione,dipende dalla validità dell'obbligazione originaria che viene novata;l'inesistenza dell'obbligazione primitiva si riflette sulla novazione e ne determina la nullità.Se l'obbligazione originaria deriva da negozio annullabile,la novazione è valida quando il debitore,nell'assumere il nuovo debito conosceva il vizio del titolo.Questa dunque si risolve in una convalida dell'atto da cui nacque il debito.Se la novazione riguarda un'obbligazione nascente da contratto impugnabile per azione di rescissione o risoluzione,spetta ugualmente come prime al giudice valutare se il comportamento del debitore non importi rinuncia all'impugnativa.Modifiche soggettive dell'obbligazione---Surrogazione per pagamento:Le modificazioni soggettive possono riurdare il creditore o il debitore.Il mutamento del soggetto è compatibile con la conservazione del rapporto,perciò il sistema non disciplina la novazione soggettiva attiva,e disciplina il trasferimento del debito nel segno dell'indifferenza sul punto della novazione o della continuazione del rapporto.Per quanto riguarda le modificazioni che riguardano il soggetto attivo dell'obbligazione,si colloca la surrogazione per pagamento,prevista in favore del terzo che paghi il debito altrui o che fornisca al debitore i mezzi perpagare il creditore.LA surrogazione avviene in 3 ipotesi:per volontà del creditore che riceve il pagamento,per volontà del debitore che prende a mutuo la somma(deve indicare nell'atto di mutuo la destinazione e nella quietanza la provenienza della somma):"di diritto"ossia prescindendo dalla volontà dei soggetti,stabilito dalla legge.La surogazione è parziale se il pagamento riguarda una parte del debito,costituisce in capo al soggetto surrogato un diritti eguale e derivato da quello del creditore soddisfatto,ed assistito dalle stesse garanzie reali e personali,Acquisto derivato si realizza nella cessione dei crediti,negozio diretto al trasferimento volontario a titolo oneroso o gratuito della situazione attiva del rapporto obbligatorio(avviene successione a titolo particolare tra vivi).Cessione del credito:Essa ha natura di contratto,e suo oggetto possono essere i crediti che non abbiano carattere strettamente personale e pei quali non esista divieto di legge.Se la cedibilità è stata esclusa dalla volontà delle parti,non può esser opposta al cessionario che ignorava il patto al tempo della cessione.I soggetti del contratto sono il cedente e il cessionario(chi trasferisce e chi acquista il credito);non è richiesto consenso del debitore ceduto,ma è necessario che sia a conoscenza dell'avvenuta cessione:il trasferimento di credito è efficace nei suoi confronti quando gli è stato notificato,in mancanza di notifica o di accettazione il debitore si libera col pagare all'antico creditore,salvo che il cessionario provi l'effettiva conoscenza che il debitore ceduto ebbe della cessione.Il consenso del debitore non è necessario alla perfezione della cessione,a differenza di ciò che nel trasferimento di debito è stabilito per l'adesione del creditore.Il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione,la garanzia dell'esistenza del credito e l'esclusione della responsabilità per insolvenza del debitore ceduto sono effetti naturali della cessione,e possono essere impediti mediante apposita convenzione.Factoring:Le norme sulla cessione dei crediti,sono state applicate nella nostra giurisprudenza in materia di factoring,istituto che la pratica italiana degli affari cerca di riprendere dall'esperienza americana.In esso si ha una complessa negoziazione che trasferisce al factor i crediti già maturati,o che matureranno dalle forniture eseguite a terzi dall'imprenditore e riportate in un elenco approvato dal factor.Il ricorso al factoring è utile ai creditori di modeste dimensioni economiche verso soggetti con scarsa sollecitudine a pagare come lo Stato o gli enti pubblici,in questa prospettiva si spiega il fondo rotativo.Delegazione,estromissione,accollo:Hanno notevoli differenze di struttura,in quanto schemi legali apprestati per interessi economici diversi.Nella delegazione,il debitore assegna al creditore un nuovo debitore che si obbliga verso il creditore.Nell'operazione abbiamo tre soggetti e possiamo distinguervi distinti negozi,nella maggior parte dei casi,il delegante assegna come nuovo debitore un soggetto che è già vincolato nei suoi confronti da una preesistente obbligazione così con una sola operazione si consegue il soddisfacimento di più interessi.Nell'espromissione il terzo assume l'obbligazione verso il creditore concludendo il negozio con lui senza delegazione del debitore originario.Nell'accollo la convenzione diretta all'assunzione del debito è stipulata tra vecchio e nuovo debitore,e il creditore rende irrevocabile l'acquisto del nuovo soggetto obbligato,con l'aderirvi.Così,il debitore può convenire con un terzo che questi assuma,in senso economico il debito,senza però attribuire alcun diritto al creditore e senza che venga modificata l'obbligazione:si parla qui di accollo semplice(assicurazione della responsabilità civile)il quale ha caratteristica di avere efficacia circoscritta tra le parti della convenzione e quindi mancanza di azione diretta del creditore in confronto del terzo che assume l'obbligazione.Nella delegazione,estromissione ed accollo ad efficacia esterna,l'assunzione del debito avviene invece di fronte al creditore,e ne risulta perciò mutato l'elemento soggettivo del rapporto.Effetto naturale dell'assunzione è la responsabilità cumulativa del nuovo e dell'originario debitore,anche quando la responsabilità del vecchio rivesta carattere sussidiario.Il debitore originario è liberato solo se in quel senso vi sia espressa dichiarazione del creditore,o se la liberazione costituiva condizione dell'accordo stipulato tra terzo e debitore.Il regime delle eccezioni opponibili al nuovo debitore è ugale,sia che dall'assunzione discenda responsabilità cumulativa dei soggetti,sia che si verifichi effetto privativo(liberazione dell'originario debitore).E' possibile nella delegazione e nellì'accollo la costituzione di un'obbligazione,in capo ad un nuovo obbligato,radicalmente staccata dai rapporti di base che pure è destinata ad attuare ed esaurire.La astrazione che così si realizza(astratta o pura dell'obbligo)rende questi schemi negoziali preziosi nella pratica.La liberazione del debitore originario,fatto meramente eventuale,è considerata dalla legge con riguardo a tre punti:Con la liberazione si estinguono le garanzie prestate in suo favore da terzi,se a mantenerle non è il terzo che ebbe a costituirle;L'estinzione delle garanzie rimane ferma anche quando per nullità o annullamento della nuova obbligazione,si ricostituisce il rapporto obbligatorio col debitore liberato:la liberazione è esclusa quando il terzo era insolvente già al tempo in cui assunse il debito in confronto del delegatario o stipulò l'accollo col debitore originario ponendo come condizione l'evento della liberazione.Accollo:L'assunzione del debito altrui di cui abbiamo parlato è volontaria.Ma vi sono ipotesi nel sistema in cui il trasferimento di debiti si produce per previsione legale distinta dalla libertà dei soggetti(accollo ex lege).Vi sono allora figure di accollo semplice o legale(l'obbligazione a carico di un soggetto,di rilevare il debitore del peso di un debito,non conferisce alcuna azione al creditore).Quando il creditore acquista un diritto verso il soggetto estraneo al rapporto,si hanno fgure di assunzione privativa legale o cumulativa.Le ragioni per cui la legge dispone il trasferimento del debito con cumulo delle responsabilità possono esser ravvisate ora nella trasmissione dell'interesse per cui nacque il debito o per rafforzare la garanzia del creditore per ragioni analoghe a quelle base della fideiussione.

L'INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE E LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

Dall'obbligazione,fino a sua estinzione,deriva una responsabilità che incide sull'intero patrimonio del debitore,dei beni presenti e futuri.Nell'obbligazione appaiono dunque connessi il dovere di prestare e la responsabilità per il caso di inadempimento.La distinzione del debito dalla responsabilità viene ricordata perché rappresenta un significativo memento nella storia del pensiero giuridico.L'inadempimento apre al creditore,come mezzo per conseguire quanto gli è dovuto la via della esecuzione forzata,con intervento di organi statali,ciò che non è stato prestato con la cooperazione del debitore.Secondo la norma fondamentale relativa all'inadempienza il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno,se non prova che questo o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.La dottrina e la pratica parlano,a proposito di questa regola,di responsabilità contrattuale,e ne contrappongono il regime a quello della responsabilità da fatto illecito.Il regime delle obbligazioni non riguarda solo quelle nate da contratti,ma tutte quelle già costituite o correnti tra soggetti determinati,quale che sia la fonte.La responsabilità da fatto illecito,invece è quella che nasce tra soggetti che sino a quel momento non erano legati da alcun rapporto giuridico,a seguito dell'atto lesivo commesso da uno all'altro,e consiste appunto nell'obbligo di riparare il dannoLa resp.per fatto illecito deriva dalla violazione in concreto commessa da un soggetto nei riguardi di un altro;quella per inadempimento nasce dalla violazione di una specifica obbligazione che stringeva i soggetti di un determinato rapporto.Costituzione in mora del debitore:Essa si fa mediante intimazione o richiesta scritta,non è necessaria,producendosi allora gli effetti della mora senza bisogno di costituzione,se il debito deriva da fatto illecito,o quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere,o se è scaduto il termine di un'obbligazione che doveva adempiersi al domicilio del creditore.La mora è possibile rispetto alle obbligazioni di dare e a quelle di fare:l'effetto principale della mora è di spostare sul debitore il rischio della impossibilità della prestazione che sopravvenga al ritardo,per causa a lui non imputabile;il debitore è liberato quando prova che l'oggetto sarebbe per lui perito ugualmente presso il creditore.Carattere oggettivo dell'impossibilità ed impegno del debitore:L'inadempimento sussiste per il solo fatto chela prestazione dovuta sia rimasta ineseguita e,sin che essa sia astrattamente possibile,non vi è giustificazione per il debitore,per quanto intenso sia lo sforzo che egli ha impegnato nell'adempiere.Solo l'oggettiva impossibilità della prestazione consente indagine delle cause che l'hanno determinata e quindi anche del contegno del debitore,poiché questi deve fornire la prova che l'inadempimento o ritardo sono derivati da causa a lui non imputabile(forza maggiore,caso fortuito,eventi naturali).A volte,il debitore per giustificare l'inadempimento il "privilegio di coscienza".La diligenza del debitore nell'inadempimento,clausole di esonero e di limitazione della responsabilità:LA regola della Diligenza del buon padre di famiglia ha indotto la dottrina a configurare 2 categorie di obbligazioni:da un lato quelle di diligenza(dette anche di mezzi)dall'altro quelle dette di risultato per le quali dettata la severa regola della responsabilità oggettiva per inadempimento,mentre per la prima varrebbe il principio della diligenza(obblighi di insegnamento,medico,avvocato).La differenza tra i due tipi si coglie sul terreno della prova,in quanto in quelle di mezzi dovrebbe essere il creditore a fornire la prova della negligenza dell'obbligato,mentre in quelle di risultato sarebbe tenuto il debitore,rimasta inseguita la prestazione,a dover provare la causa estranea che gli rese impossibile adempiere.Inadempimento e causa non imputabile:Viene così considerato ogni fatto che il debitore,usando lo sforzo della diligenza,non avrebbe potuto impedire o evitare.Al di là di questi limiti è ingiustificata la pretesa del creditore,e perciò inesigibile il sacrificio del debitore.Esonero e limitazioni della responsabilità:Le regole generali della diligenza e della non imputabilità subiscono deroghe in taluni rapporti,nel senso di aggravamento o attenuazione,Alleggerimento della posizione del debitore per la responsabilità è disposta in ragione della gratuità della prestazione,stabilisce la legge che la responsabilità per colpa è valutata con minore rigore.Aggravamento si verifica invece nei casi in cui la responsabilità viene esclusa solo da specifiche cause non imputabili come il caso fortuito,o si estende anche al fortuito se il debitore poteva sottrarre la cosa dovuta sostituendola con una propria;o si richede al debitore la prova della ragione specifica che a causato l'inadempimento o dell'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno.Una preventiva esclusione o limitazione della responsabilità può esser pattuita dai soggetti del rapporto,ma senza riguardo ad ipotesi di dolo o colpa grave,né i fatti del debitore o suoi ausiliari chi importano violazione di doveri di ordine pubblico.Ad agevolare la prova liberatoria per il creditore inadempiente servono le presunzioni di fortuito.Responsabilità per fatto di ausiliari:La responsabilità del debitore si estende ai fatti dolosi o colposi di terzi di cui egli s'avvalga nell'adempimento d'obbligazione.La legge usa il termine ausiliari per indicare altri soggetti impiegati nell'attività di eseguire la prestazione.La loro presenza fa sorgere diretta responsabilità dell'ausiliario in confronto del creditore.Il risarcimento di danni per inadempimento o ritardo:Essi provocano a carico del debitore il risarcimento del danno.La legge riduce i fatti che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento,che fossero prevedibili al tempo in cui sorse l'obbligazione;che non siano stati provocati da colpa del creditore,o non fossero da lui evitabili con l'adozione dell'ordinaria diligenza.Larga discrezionalità è riconosciuta al giudice dove sia certa l'esistenza del danno ma imprecisato l'ammontare;il giudice apprezza e liquida il danno secondo equità.Clausola penale-Caparra confirmatoria:Preventiva liquidazione del danno per inadempimento o ritardo si può realizzare dai soggetti del rapporto mediante una clausola penale,essa opera anche in mancanza di danno o danno risarcibile.Il risarcimento è limitato alla prestazione promessa con la clausola,ed è dovuto a prescindere dalla prova del danno sofferto,ma il giudice può ridurre la penale se l'obbligazione principale è stata in parte eseguita o se l'ammontare della penale è eccessivo.La caparra confirmatoria data alla conclusione del contratto(denaro o cose fungibili)assolve la funzione di spinta all'adempimento,e opera la liquidazione convenzionale del danno già prima dell'eventuale adempimento.Garanzia patrimoniale ed egual diritto dei creditori:I principi fondamentali in tema di responsabilità patrimoniale sono due:Il debitore risponde all'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni;i creditori hanno ugual diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore.Entrambi conoscono due eccezioni:alla prima importano deroga i casi di responsabilità limitata stabiliti dalla legge e alla seconda salvo le cause legittime di prelazione:sono cause di preferenza,privilegi,il pegno e le ipoteche.La garanzia patrimoniale è considerata dalla legge sotto un duplice profilo,della attuazione della rispondenza del debitore quando manchi l'adempimento e della conservazione della responsabilità patrimoniale prima e prescindendo dall'eventuale inadempimento.Ci occupiamo dei modi di preventiva tutela(vi appartengono anche pensioni legali come la decadenza dal termine del debitore divenuto insolvente,il diritto del creditore alla integrazione e sostituzione delle garanzie divenute insufficienti,e il diritto a sospendere la prestazione nei contratti corrispettivi se le mutate condizioni dell'altro contraente mettono in pericolo la controprestazione.Conservazione della garanzia patrimoniale:azione surrogatoria e revocatoria,il sequestro conservativo:LA surrogatoria presuppone la negligenza o l'inerzia del debitore nell'esercizio dei diritti patrimoniali che gli spettano.Il creditore si sostituisce al debitore e agisce in suo nome in giudizio o fuori,nel primo caso realizzando sostituzione processuale;per effetto dell'azione la sfera patrimoniale del debitore si accresce,o se ne impedisce la diminuizione.L'azione non giova al creditore,essa ha funzione meramente conservativa.La revocatoria è rimedio contro gli atti dispositivi compiuti dal debitore in frode dei creditori.La revoca degli atti fraudolenti può esser chiesta ove ricorra una serie di condizioni:che l'atto sia pregiudizievole pei creditori,che il debitore conoscesse il pregiudizio arrecato con l'atto alle ragioni dei creditori;per gli atti a titolo oneroso,che il terzo contraente fosse consapevole del danno attuale o potenziale.L'azione che deve esercitarsi nel termine di prescrizione di 5 anni dal negozio,serve ad ottenere al creditore la dichiarazione di inefficacia dell'atto nei suoi confronti:inefficacia relativa o inopponibilità dell'atto.La disciplina della revocatoria tiene conto dell'interesse del creditore danneggiato ma manche dell'interesse di terzi che abbiano acquistato a titolo oneroso,direttamente dal debitore a o da suo avente causa.La revoca dell'atto oneroso,non può pronunciarsi quando il terzo acquirente dal debitore non fu partecipe alla frode.Il sequestro conservativo,può esser chiesto sui beni del debitore,o sui beni del terzo acquirente ove sia stata intentata l'azione revocatoria dal suo acquisto,quando il creditore abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio cerdito.Cause di prelazione-Principi generali:LA parità dei creditori è derogata quando sussista a favore di un creditore una legittima causa di prelazione.Sono preferiti i titolari di credito privilegiati e di crediti garantiti da pegno o da ipoteca(si parla per questi di diritti reali di garanzia,per sottolineare il carattere di immediatezza e assolutezza che li rende opponibili a tutti).Essi si risolvono in potere verso altri creditori e nella legittima pretesa verso gli organi pubblici ad ottenere soddisfazione con priorità confronto agli altri,a vedere rispettata la graduatoria fissata dalla legge tra gli stessi creditori assistiti da prelazione.Regola comune a privilegio,pegno ed ipoteca è quella che vincola le somme dovute all'assicuratore,per la perdita o deterioramento della cosa,al pagamento dei crediti garantiti secondo grado,realizzando cos'"surrogazione dell'indennità della cosa".Per pegno ed ipoteca oltre alla regola sulla sostituizione e integrazione di garanzia se la cosa si deteriora,è posto il divieto del patto commissorio(questo con cui si conviene il passaggio al creditore della proprietà del ben dato in pegno o ipotecato,nel caso di inadempimento).Esistono varie forme di elusione del divieto,con uso di negozi destinati ad assolvere stessa funzione(sotto forma di patto di riscatto)e la nullità del contratto viene dalla frode alla legge;la norma imperativa elusa posta nell'interesse del debitor è appunto il divieto del patto commissorio.Pegno,ipoteca e privilegi si traducono in preferenza di crediti che ne sono assistiti.Diritto di retenzione:Forma eccezionale di autotutela non appartenente alle cause di prelazione.Può aversi anche su cose soggette a privilegio,e i risolve in semplice eccezione personale che il creditore può far valere contro la pretesa di restituzione del bene,il possesso del bene è intanto conservato legittimamnte fino a soddisfazione del credito per rimborso spese.Il privilegio:Può esser generale su tutti i beni mobili del creditore,o speciale su determinati beni mobili o immobili.Il generale sui mobili non ha efficacia in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sui beni,mentre prevale sui diritti dei terzi acquistati posteriormente il privilegio speciale sui mobili.LA ristretta efficacia del privilegio generale deriva dalla mancanza di pubblicità dei privilegi(riconoscibilità sociale del fatto).La pubblicità viene raggiunta nel pegno attraverso lo spossamento del soggetto che costituisce il pegno(debitore o un terzo).La cosa o il documento chene conferisce la disponibilità esclusiva può esser consegnata al creditore o ad un terzo.Ma la necessità dello spossamento è grave limite alla utilità pratica dell'istituto.Il creditore che riceve la cosa è tenuto a custodirla e non può disporne,salvo pegno che abbia ad oggetto denaro o altre cose fungibili,convertendosi allora l'obbligo della restituzione della cosa,nella restituzione di cose dello stesso genere e quantità.In pegno possono esser dati beni mobili,universalità di mobili,crediti ed altri diritti aventi ad oggetto beni mobili.Il creditore non può vendere la cosa e può chieder al giudice che la cosa gli sia assegnata in pagamento fino a concorrenza del debito.Le ipoteche:LA pubblicità che manca nei privilegi e si realizza con lo spossamento nel pegno,nell'ipoteca si attua a mezzo di un sistema di conoscibilità legale del vincolo.Essa si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari e l'iscrizione ha efficacia dichiarativa e costitutiva del vincolo stesso.Oggetto d'ipoteca possono essere beni immobili,l'usufrutto dei beni stessi,il diritto di superficie,il diritto del concedente e quello dell'enfiteuta,le rendite dello stato i beni mobili registrati.Le fonti si dividono in ipoteche legali,giudiziali e volontarie.Nella giudiziale il provvedimento del giudice è solo il titolo per iscriverla sui beni immobili del debitore,e anche sui beni che gli pervengono dopo la condanna.Quella volontaria,oltre che per contratto può concedersi per dichiarazione unilaterale del costituente,non può essere concessa per testamento.Il negozio di concessione dell'ipoteca è formale e si richiede atto pubblico o scrittura privata.L'ipoteca dunque prende grado dal momento dell'iscrizione e il grado è determinato dal num.d'ordine delle iscrizione.Eccezione al principio a proposito del trasferimento d'ipoteca,concessa da un partecipante alla comunione,dai beni ipotecati a quelli a lui assegnati insede di divisione;qui si ha una sostituzione del bene che costituisce oggetto di diritto.Una surrogazione del soggetto si verifica quando il creditore,garantito da ipoteca su uno o iù immobili,si trovi perdente perché sul loro prezzo si è soddisfatto un creditore anteriore,ma la ipoteca di quest'ultimo si estendeva ad altri beni.Gli effetti dell'ipoteca si riassumono nel diritto del creditore di espropriare i beni vincolat anche in confronto del terzo acquirente,e di essere soddisfatto con preferenza rispetto agli altri creditori sul prezzo ricavato dall'espropriazione.La legge si sofferma a regolare l'efficacia rispetto al terzo acquirente che abbia trascritto il titolo di acquisto e non sia personalmente obbligato verso il debito garantito e rispetto al terzo datore.Al terzo acq.è riconosciuta la facoltà di rilascio o di liberazione dai beni ipotecati,il quale si esegue con dichiarazione resa nella cancellerai del tribunale competente per la espropriazione,entro 10 giorni dalla data di pignoramento.La liberazione dei beni dalle ipoteche iscritte anteriormente all'acquisto,si consegue dal terzo acquirente attraverso una complessa procedura conclusa col deposito del prezzo stipulato,o del valore dichiarato se il prezzo non era determinato.Si può procedere ad una riduzione delle ipoteche,limitando l'iscrizione ad una sola parte di beni o diminuendo la somma quando il vincolo creato con l'ipoteca ecceda l'obbligazione garantita.L'estinzione dell'ipoteca si ha per cancellazione,consentita dalle parti interessate o ordinata con sentenza con la mancata rinnovazione,con l'estinguersi dell'obbligazione,in virtù del carattere accessorio della garanzia;col perimento del bene.Rispetto ai beni acquistati dai terzi,l'ipoteca s'estingue pure per prescrizione,col decorso di 20 anni dalla trascrizione del titolo d'acquisto.Esecuzione forzata:Per conseguire ciò che gli è dovuto il creditore può far espropriare i beni del debitore,o beni di un 3 che siano vincolati da garanzia del credito,o che siano oggetto d'acquisto revocato per frode a danni del creditore.L'espropriazione si realizza in 3 fasi:pignoramento,vendita forzata,attribuizione del ricavato al creditore o distribuizione tra creditori se siano oiù d'uno.Il pignoramento determina l'inefficacia delle alienazioni e di atti che importano limiti di indisponibilità in confronto del creditore pignorante ed anche degli atti anteriori al pignoramento se prima di quest'ultimo non siano stati adempiuti gli oneri di pubblicità quali la trascrizione delle alienazioni di immobili o mobili registrati,la notifica o l'accettazione delle cessioni di crediti.I diritti di 3 che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante sono in opponibili anche all'acquirente nella vendita forzata..Le regole sulla vendita forzata si applicano all'asseganzione forzata del bene o di un credito,che puòesser chiesta dal creditore sino alla concorrenza del debito.Per le obbligazioni di consegnare una cosa determinata,le obbligazioni da fare e di non fare è possibile l'esecuzione forzata in forma specifica,che ottiene la creditore non già un equivalente della soddisfazione mancata ma il bene o risultato di un'attività umana che gli erano dovuti,mediante consegna o rilascio della cosa determinata attraverso l'esecuzione a spese dell'obbligato dell'attività dedotta nell'obbligazione di fare,con la distruzione a spese dell'obbligato di ciò che era stato fatto in violazione di un obbligo di non fare.La legge stabilisce che di fronte al rifiuto di contrattare,quando sia possibile e non lo vieti il contratto,possa ottenersi dal giudice una sentenza che tiene e il luogo del contratto e ne produce effetti.

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE;ALTERNATIVE;SOLIDALI;INDIVISIBILI

Nel codice civile sono dettate norme particolari per alcune specie di obbligazioni,con riguardo all'oggetto della prestazione(obbligazioni pecuniarie e alternative);o con riguardo ai soggetti(obbligazioni solidali e indivisibili).In ordine alla fonte possiamo distinguere obbligazioni derivanti da contratto,da fatto illecito,nate da atti e fatti che non sono né contratti né fatti illeciti.In ordine alla prestazione distinguiamo quelle di fare da quelle di non fare.In quelle di dare ha importanza la distinzione a seconda che la consegna o la restituzione abbia ad oggetto cosa certa e determinata o una cosa determinata solo nel genere(la distinzione si avverte soprattutto riguardo agli eventi che provocano sopravvenuta impossibilità di prestazione).Rispetto all'obligazione di consegnare una cosa determinata è strumento l'obbligazione di custodirla,come su quelle di fare che incidono sull'altrui persona o beni sono strumentali gli obblighi di sicurezza relativi alla incolumità e integrità di persona e beni.La stretta inerenza alla persona di un determinato creditore non consente mutamento del soggetto nel corso del rapporto,nel caso del debitore impedisce l'intervento di un terzo diretto ad adempiere.Pecuniarie-il debito di interessi: E la forma più frequente d'obbligazione nell'economia contemporanea,un tipico debito pecuniario che si ha ad esmpio nell'obbligazione nascente da fatto illecito,cioè nel risarcimento del danno,poiché la regola è appunto la riparazione per equivalente.Problemi tipici sono dati dal mutare nel tempo del valore della moneta,in quanto la storia frequentemente ha conosciuto fenomeni di svalutazione monetaria.Il nostro sistema accoglie infatti il principio nominalistico,col quale termine si indica il diritto dell'obbligato ad estinguere il debito di somma con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.Molte obbligazioni sono sttratte al principio della norma.Il principio si traduce nella insensibilità del debito pecuniario al mutato valore della moneta.Nel quadro dell'armonizzazione dei sistemi economici dei paesi appartenenti alla comunità europea;si colloca la recente istituzione della moneta unica Euro.La garanzia più efficace contro le oscillazioni di valore della moneta si ottiene dai privati mediante clausole che prevedono l'adeguamento del debito di somma al valore della moneta al tempo del pagamento,usando come parametro il valore di una moneta straniera o dell'oro o di una merce o del costo della vita.(più rassicurante in quanto accertato su base locale o nazionale).Per queste vie,il debito di somma che è un'obbligazione di valuta assume un'oggetto determinabile,destinato ad essere concretamente determinato al tempo del pagamento servendosi del parametro scelto dai soggetti e raffrontando i valori al tempo in cui il debito fu assunto e nel momento in cui viene estinto.Nelle obbligazioni di valore contrapposti quelli di valuta,la moneta viene in considerazione solo nel momento in cui il debito deve essere liquidato,o costituisce uns semplice modo di apprezzare la prestazione,e quindi il sacrificio del debitore e l'utilità del creditore.La svalutazione è da comprendere nel novero di quegli accadimenti straordinari e imprevedibili che nei contratti a prestazioni corrispettive a esecuzione continuata o periodica o differita possono rendere eccessivamente onerosa la prestazione di una delle parti e hanno per rimedio la risoluzione per eccessiva onerosità.Alla categoria delle obbligazioni pecuniarie appartiene il debito degli interessi.Gli interessi dei capitali sono indicati dalla legge,per esempio,tra i frutti civili che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia.L'opinione tradizionale sottolinea la natura fecondità del denaro,cioè l'attitudine a produrre nuova ricchezza,e ne trae giustificazione dall'indicato corrispettivo.La disciplina attuale della materia considera come normale conseguenza del godimento del denaro altrui,la produzione di interessi corrispettivi,ma allo stesso tempo appresta sanzioni e rimedi quando la necessità costringa la persona ad un sacrificio sproporzionato.La legge penale punisce,chi,fuori dai casi previsti dall'art.643,si fa dare o promettere sotto ogni forma,per sé o peraltri,in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altre utilità,interessi o latri vantaggi usurari.La tutela generale contro l'approfittamento dello stato di bisogno,si persegue in primo luogo con l'azione generale di rescissione per lesione,indirettamente attraverso il divieto del patto commissorio e con la riduzione degli interessi alla misura del saggio legale.La regola è che i crediti di denaro che siano liquidi ed esigibili e cioè determinati nell'ammontare e suscettibili di immediato esercizio,producono interessi di pieno diritto,salva diversa previsione della legge o delle parti;ma solo dalla costituzione in mora decorrono gli interessi dei crediti per fitti e pigioni..Dal giorno della mora del debitore gli interessi sono dovuti nelle obbligazioni pecuniarie anche seprima non erano dovuti,e indipendentemente dalla prova di un danno sofferto dal creditore per il ritardo;se l'interesse convenuto per il tempo sino alla mora era superiore a quello legale,amche gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura(più concreta importanza al fenomeno della svalutazione monetaria).Obbligazioni alternative:Essa è semplice quando ha ad oggetto una sola prestazione che il debitore deve eseguire,o più di una che devono esser tutte eseguite(cumulative).Si chiama alternativa l'obbligazione in cui siano dedotte due prestazioni,essa si concentra in virtù di una scelta,e la scelta è fatta dal debitore quando non sia attribuita al creditore o ad un terzo.La decadenza della facoltà di scelta dell'obbligato o del creditore che non vi proceda nel termine assegnato,determina il passaggio all'altro soggetto del rapporto,mentre l'inerzia del terzo viene supplita dal giudice.L'impossibilità originaria di una delle due prestazioni o sopravvenuta per causa non imputabile concentra l'obbligazione sulla prestazione ancora possibile.Il regime della impossibilità colposa di una delle due prestazioni e della sopravveniente impossibilità di tutte,tiene conto dell'attribuizione della facoltà di scelta all'uno o all'altro soggetto del rapporto.Diversa è l'ipotesi in cui l'obbligazione ha per oggetto una specifica determinata prestazione e tuttavia il debitore ha la facoltà di liberarsi prestando alcunché di diverso.La facoltà gli è conferita dalla legge.Nelle facoltative solo l'eventuale impossibilità della prestazione dedotta nel rapporto incide sulla sorte del rapporto medesimo.Obbligazioni solidali e indivisibili:L'attenzione si sposta ai soggetti del rapporto.Si ha solidarietà attiva o passiva quando nel rapporto vi sono più creditori o più debitori(per la pativa ciascuno dei condebitori può esser costretto all'adempimento per la totalità,e che adempiendo,liberi gli altri).Per la attiva ciascuno dei creditori possa pretendere l'adempimento dell'intera obbligazione.Se la prestazione è divisibile e l'obbligazione non è solidale,ciascuno dei condebitori è tenuto solo al pagamento della sua parte di debito e il contitolare del credito può richieder solo la sua parte.Ma se la prestazione è indivisibile per natura la ripartizione di debito o credito non è più possibile e si torna al regime delle obbligazioni solidali.




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