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La rappresentanza - Rappresentanza diretta e indiretta

diritto



La rappresentanza

Se l'attività giuridica dovesse essere compiuta esclusivamente e personalmente dal soggetto interessato, grave sarebbe l'intralcio che verrebbe arrecato alle relazioni giuridiche.

La rappresentanza è appunto l'istituto per cui ad un soggetto ( rappresentante) è attribuito un apposito potere di sostituirsi ad un altro soggetto ( rappresentato) nel compimento di attività giuridica per conto di quest'ultimo e con effetti diretti nella sua sfera giuridica.


Rappresentanza diretta e indiretta

Perché si abbia la figura della rappresentanza vera e propria, o rappresentanza diretta, non basta una persona che agisca per conto di un'altra persona: essa deve agire in nome di quest'altra persona, dichiarare in sostanza che non compie l'atto per sé, ma in nome dell'interessato. Deve quindi spendere il nome di esso.

Se una persona agisce nell'interesse altrui, ma non dichiara di agire nel nome altrui, si ha la cosiddetta rappresentanza indiretta.

La differenza principale sta nella produzione degli effetti giuridici.

Infatti nel caso della rappresentanza diretta, gli effetti si producono direttamente e immediatamente nella sfera del rappresentato; nella rappresentanza indiretta, invece, chi fa la dichiarazione acquista i diritti e diventa correlativamente soggetto degli obblighi nascenti dal negozio, ed occorrerà un altro negozio per trasmettere gli effetti dell'atto nel patrimonio del rappresentato.



Il compimento di questo ulteriore negozio è un obbligo per il rappresentante indiretto.


Negozi per i quali è esclusa la rappresentanza

Per natura, non in tutti i negozi è ammessa la rappresentanza: è esclusa in quelli di diritto familiare; nel testamento e nel matrimonio.


Fonte della rappresentanza

È chiaro che una persona, per agire in maniera efficace e valida in nome altrui, deve averne il potere. Questo potere può essere conferito dalla legge, o da un singolo privato.

La rappresentanza legale ricorre in determinati casi, ad esempio quando il soggetto è un minore, oppure quando è interdetto.

Tutt'altra cosa è la rappresentanza volontaria.

Intanto, per conferire ad una persona la rappresentanza bisgogna compiere un negozio, detto procura. Perciò il rappresentante volontario si chiama procuratore.

La procura va distinta dal mandato. Con la prima infatti si deve rendere noto a terzi che egli è da me autorizzato ad agire in mio nome.

Il mandato invece è un contratto che regola i rapporti interni tra il mandante e il mandatario e disciplina i loro obblighi reciproci. Inoltre il mandato stesso può essere accompagnato da una procura e può quindi essere con o senza rappresentanza, diretta o indiretta, mentre, a sua volta, la procura può essere rilasciata in esecuzione di un negozio diverso dal mandato.

La procura può essere tacita o espressa..

Per quanto ne riguarda i requisiti della procura, siccome per effetto della rappresentanza le conseguenze della'atto compiuto dal procuratore si ripercuotono direttamente sul patrimonio del rappresentato, occorre in primo luogo la capacità legale del rappresentato.

La procura può essere speciale, cioè concernente un solo affare determinato, o può essere generale, cioè riguardare tutti gli effetti del rappresentato.

Per poter trattare con un terzo, il rappresentante deve far vedere la procura.

Poiché la procura è conferita nell'interesse del rappresentato, quest'ultimo può modificarne l'oggetto e togliere al rappresentante il potere che gli era stato conferito.

Quest'atto prende il noome di revoca della procura. Come la nomina, anche la revoca è un atto unilaterale.

La revoca e la modifica della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.

Come già visto prima i terzi in buona fede possono fare affidamento sulla vecchia procura, in quanto sono autorizzati a ritenere, in mancanza di idoneo avviso, che il potere di rappresentanza sussista ancora.

In base al principio dell'affidamento un negozio concluso da un rappresentante revocato con un terzo in buona fede resta valido, con la conseguente produzione di effetti giuridici


Vizi della volontà e stati soggettivi nel negozio rappresentato

Domanda: per stabilire se la volontà si è formata rettamente, se l'acquisto è stato compiuto in malafede o in buona fede, si deve tener conto della volontà e della situazione psicologica del rappresentato o del rappresentante? La risposta è agevole: poiché il negozio rappresentativo sorge dalla volontà del rappresentante, è alla persona del rappresentante che, di solito deve aversi riguardo.

Il negozio concluso dal rappresentante sarà perciò annullabile se egli versava in errore, o è stato costretto alla sua conclusione da violenza.

Si fa eccezione nel caso in cui l'anomalia della volontà o lo stato soggettivo influente si riferiscano ad un elemento predeterminato dal rappresentato.

Comunque, la malafede del rappresentato incide negativamente sul negozio: la malafede non riceve mai protezione dall'ordinamento. Il rappresentante non può giovarsi dell'ignoranza del rappresentante, sapendo che per il tramite di esso lede un altrui diritto.


Il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato

L'ordinamento non esclude che il potere di rappresentanza sia conferito consapevolmente dall'interessato anche nell'interesse del rappresentante.

Se il rappresentante è portatore di interessi propri o di terzi in contrasto con il rappresentato si ha conflitto di interessi tra rappresentate e rappresentato. Può darsi che il rappresentante sia stato diligentissimo, ma vi è comunque il sospetto che anziché curare gli interessi del dominus abbia avuto di mira il proprio vantaggio o quello di un terzo.

L'atto risulta essere quindi viziato, indipendentemente dal danno o dal favore che ne derivino per il rappresentato.

Se il rappresentante agisce in conflitto di interessi con il rappresentato, il negozio è annullabile su domanda del rappresentato.

Anche qui gioca il principio della protezione del terzo contraente in buona fede: il negozio è annullabile soltanto se il conflitto medesimo era conosciuto o poteva essere conosciuto con l'ordinaria diligenza del terzo.


Rappresentanza senza potere

Un altro caso che si può verificare è quello dello svolgimento di normale attività negoziale in nome altrui senza avere il potere di rappresentanza.

Se il negozio compiuto da chi ha agito come rappresentante senza averne il potere ( difetto di potere) o eccedendo nei limiti delle facoltà conferitegli non produce alcun effetto nella sfera giuridica dell'interessato.

Il negozio è perciò inefficace. Non è nullo, perché la nullità postula un vizio intrinseco al negozio, e nemmeno annullabile, perché prima di una eventuale ratifica il negozio non produce effetti.

L'interessato però può, con una dichiarazione, approvare ciò che è stato fatto da altri senza rappresentanza. Questa  dichiarazione si chiama ratifica.

La ratifica non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi. Inoltre un terzo contraente può fissare un termine per cui il dominus deve obbligatoriamente dire se intende ratificare quanto fatto da altri per lui. Passato questo termine la ratifica si intende rifiutata.

Se l'interessato non ratifica un negozio non si hanno effetti verso nessuno.

Se il negozio non produce effetti il terzo in buona fede danneggiato dalla mancata ratifica può chiedere un risarcimento danni. Tale risarcimento non potrà essere totale, ma solo delle spese, delle occasioni perse per firmare un altro contratto e dell'attività sprecata nella trattativa.




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