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La composizione del territorio sotto il profilo giuridico comprende infatti

diritto



Nel linguaggio che usiamo spesso indifferentemente le parole Stato e Nazione, ma in realtà si tratta di concetti diversi. Mentre lo Stato è un ente politico e giuridico costituito da popolo, territorio e sovranità; la Nazione è un'entità storico-culturale, caratterizza 929e49j ta dalla presenza di un insieme di persone che si sentono unite fra loro da un patrimonio culturale (lingua, religione)

Il concetto cittadinanza indica l'appartenenza di una persona a uno Stato, la nazionalità riguarda invece il vincolo che lega un individuo a una Nazione.

A volte, può succedere che sullo stesso territorio convivono gruppi etnici diversi: in questo caso lo Stato è plurinazionale, come accade in Belgio e Svizzera.

Negli Stati Nazionali, esistono gruppi appartenenti a etnie differenti.

L'Italia è uno Stato nazionale; in Alto Adige, tuttavia, le indicazioni stradali sono segnalate sia in italiano che in tedesco, e nelle scuole, si studiano entrambe le lingue, al fine di rispettare la minoranza dei cittadini italiani di lingua tedesca.

L'articolo 6 della Costituzione prevede in effetti specifiche forme di tutela per le minoranze linguistiche presenti nel nostro Paese.

In Italia i principali gruppi etnici e linguistici, oltre ai tedeschi presenti in Trentino-Alto Adige, sono gli sloveni in Friuli-Venezia Giulia e i francesi in Valle d'Aosta.

Il secondo elemento essenziale di uno Stato è rappresentato dal suo territorio.

Il territorio costituisce l'elemento materiale dello Stato:  lo spazio sul quale esso esercita in modo esclusivo la propria sovranità.



La composizione del territorio sotto il profilo giuridico comprende infatti:

La terraferma, delimitata da confini prestabiliti;

Il sottosuolo, fino alla profondità massima raggiungibile dall'uomo;

Lo spazio aereo sino al limite dell'atmosfera; lo Stato può vietare a un aereo di sorvolare il proprio territorio, ma non può impedire ai satelliti artificiali, di navigare nello spazio, in quanto la sua sovranità non si estende oltre l'atmosfera;

Le acque territoriali, ossia la fascia di mare vicina alla costa

Il cosiddetto territorio flottante, cioè le navi e gli aerei militari ovunque essi siano e le navi mercantili e gli aerei civili quando si trovano in acque e spazi internazionali;

Le sedi diplomatiche, cioè le ambasciate e i consolati all'estero, al quale è riconosciuto il diritto di extraterritorialità, ossia la piena libertà di azione ai rappresentanti degli Stati esteri.

La sovranità consiste nel potere che lo Stato esercita su tutti coloro che ne fanno parte.

"Sovrano" significa <che sta al di sopra, che non riconosce alcun potere superiore al suo>.

La sovranità è il potere di comando che lo Stato esercita nei confronti dei cittadini e, in generale, di chi si trova all'interno del suo territorio.

Possiamo distinguere due caratteri della sovranità. Il potere dello Stato infatti è:

v  Esclusivo, perché all'interno del proprio territorio solo lo Stato può legittimamente costringere i consociati a rispettare le norme e a tenere determinati comportamenti;

v  Originario, perché la sua podestà d'impero non deriva da alcun potere a esso superiore.

La sovranità può peraltro assumere significati diversi, se riferita ai rapporti interni o alle relazioni con gli altri Stati.

Interna, quando la sovranità indica la supremazia dello Stato verso qualsiasi oggetto che esiste al suo interno, in particolare attraverso il potere esclusivo di usare la forza nei confronti dei cittadini.

Esterna, Quando si manifesta nella rivendicazione della più assoluta indipendenza.

La sovranità dello Stato si manifesta tramite l'esercizio:

Della funzione legislativa, cioè nel potere di emanare le norme giuridiche poste alla base dell'ordinamento giuridico;

Della funzione esecutiva, che consiste nel potere di realizzare concretamente i fini dello Stato secondo le norme vigenti;

Della funzione giurisdizionale, relativa al potere di applicare le norme giuridiche a casi particolari e concreti per risolvere eventuali controversie.

Secondo il principio della separazione dei poteri, formulato per la prima volta dal francese Montesquie nel 1748, ogni funzione dello Stato deve essere affidata a un organismo diverso, per evitare l'accentramento dei poteri in una sola persona, come accadeva nello Stato assoluto.

Nello Stato moderno, il potere legislativo spetta principalmente al Parlamento, il potere esecutivo al Governo e il potere giurisdizionale alla Magistratura.









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