LE FONTI IN GENERALE
1. FONTI DI PRODUZIONE E FONTI DI COGNIZIONE
L'ordinamento giuridico è formato da più fonti di produzione, cioè da un
complesso di atti e fatti che l'ordinamento sceglie come costitutivo del
diritto oggettivo tra quelli astrattamente idonei.
Fonti di cognizione sono invece documenti che contengono il testo legale
delle fonti di produzione o comunque ne favoriscono la conoscenza (Gazzetta
ufficiale, Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica, bollettini
ufficiali delle regioni, raccolte ufficiali degli usi); queste si identificano
con le fonti di produzione quando la pubblicazione è necessaria integrazione
dell'efficacia dell'atto normativo. Negli altri casi la pubblicazione ha
compiti di mera conoscenza sia se obbligatoria (leggi regionali, decreti-legge,
e altri atti normativi sulla Gazzetta Ufficiale) sia se facoltativa (testi
aggiornati di legge, decreti-legge, altri atti normativi sulla gazzette
ufficiale); l'obbligatorietà influenza il valore della fonte perché questa si
presume conforme al testo della fonte di produzione fino a prova legale
dell'erroneità, altrimenti è ammessa prova contraria con qualunque mezzo.
Un problema può nascere nei riguardi dei testi unici compilativi, cioè
le raccolte in un unico testo di più testi normativi sullo stesso oggetto
compiuto dal governo dietro "approvazione" del parlamento; ma il problema si è
risolta considerandoli mere fonti i cognizione, in quanto l'interpretazione e
la riscrittura di norme prodotte da fonti preesistenti non muta ne la fonte ne il significato. Altro
discorso vale per i testi unici normativi che invece innovano il diritto
oggettivo.
2.l'IDENTIFICAZIONE DELLE FONTI DI PRODUZIONE NEL DIRITTO OGGETTIVO
L'ordinamento giuridico italiano risulta dalla produzione di più fonti:
-
atti
giuridici: manifestazioni di
volontà imputabili a soggetti o organi determinati e destinati a porre norme di
diritto oggettivo;
-
fonti-fatto: sia che si tratti di comportamenti sociali
conformi a norme in tal modo prodotte (consuetudini) sia che si tratti di
fonti-fatto di ordinamenti esterni assunte dall'ordinamento italiano come
presupposti per la produzione di norme interne a loro conformi (p.e. trattati
internazionali)
Secondo il modello
di "civil law" non costituisce fonte di produzione la giurisprudenza, perché
cognitiva di un significato normativo esistente; lo stesso discorso vale per la
giurisprudenza costituzionale, manipolatrice di testi di legge; infatti anche
le sue interpretazioni danno efficacia generale ad un significato normativo non
direttamente disposto, quel significato è attuazione di un principio
costituzionale efficace di per sé e vincolante per il legislatore.
I. Le fonti-atto
L'identificazione delle fonti di produzione di diritto oggettivo (utile
alla determinazione della antigiuridicità di un atto o fatto, di principi o
regole dell'interpretazione, della presunzione di conoscenza del diritto
oggettivo del giudice, .).
-
criterio
formale: avviene attraverso
le norme sulla produzione, le quali stabiliscono il nomen juris, gli elementi
costitutivi della forma (soggetti e procedimento di formazione) e l'efficacia
(il regime giuridico);
-
criterio
sostanziale: ci si riferisce
ai caratteri che identificano l'effetto giuridico consistente nella produzione
di norme; infatti ciò che distingue la fonte dagli altri atti e fatti giuridici
è l'effetto normativo.
Dal punto di vista
logico, norma giuridica è una qualsiasi regola coercitiva della condotta umana
sia in senso generale e astratto, dove si struttura come modello di azione
doverosa cui ragguagliare gli atti normativi, sia in senso concreto, dove
invece fa corpo con l'atto e riveste natura regolativi e applicativa
Dal punto di vista storico-formale del moderno Stato di diritto, che
sottomette alle sue regole tutti i poteri pubblici e privati, la norma
giuridica tende ad assumere la sola configurazione generale e astratta
esprimente la relazione tra un presupposto condizionato e una conseguenza
condizionata e come tale designa la condizione di validità delle conseguenze e
degli atti e fatti produttivi di effetti giuridici ad essa assoggettati.
L'esistenza di norme "singolari" per casi concerti o soggetti determinati
(leggi provvedimento, leggi singole,.) riduce ma non esclude l'atrattezza
perché comunque la norma astrae dall'atto medesimo ma soprattutto perché questa
deve soddisfare il requisito della ragionevolezza, che si inscrive
nell'eguaglianza, che è un paradigma dell'astrattezza; se non soddisfa queste
condizioni non si ha davanti il contenuto di un atto-fonte ma di un atto che ne
possiede solamente la forma (p.e. leggi di approvazione dei rendiconti
consuntivi dello stato, 81 c.1 C). Esistono pertanto leggi meramente formali
che per questo non costituiscono fonti del diritto oggettivo.
II. Le fonti-fatto
-
Atti
fonte di ordinamenti esterni:
l'identificazione si risolve nella ricerca delle norme interne sulla
produzione, le quali dispongono qualificazione, risultato, livello di efficacia
in cui le norme così prodotte si inseriranno nel sistema costituzionale delle fonti;
-
Consuetudini: sono identificate dalla stessa struttura
del fatto (=realtà sociale autonormata che si svolge conformemente alle norme
giuridiche da essa poste), a prescindere dalle norme sulla produzione.
L'autoidentificazione della consuetudine come fonte non ne risolve però il
problema dell'efficacia; questa è stabilita implicitamente dal rango delle
norme che alla consuetudine rinvia (p.e. rinvio alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute, 10 c.1 C), a volte è la norma scritta
di rinvio che ne stabilisce collocazione ed efficacia (p.e. il rinvio agli usi
operato da leggi e regolamenti, 8 dlg). Un problema sulla loro collocazione ed
efficacia quando non vi è nessuna norma scritta che ad esse si rinvii; questo
si risolve da un lato considerando il principio per cui le norme di diritto
scritto non sono abrogabili da alcuna consuetudine, dall'altro inserendo
quest'ultime nella fascia di normazione scritta alla quale effettualmente
ineriscono.
3. LA DISTRIBUZIONE TRA LE FONTI DEL POTERE DI PRODUZIONE NORMATIVA
Le norme sulla produzione si ritrovano soprattutto nella costituzione,
che è l'atto normativo fondamentale dell'ordinamento che condiziona tutti gli
altri atti e fatti giuridici cui il potere costituente ha dato il potere costituito
di produzione normativa.
Nella distribuzione di questo potere la Costituzione segue diversi
principi.
I. Le fonti tipiche
Un primo principio riguarda la concezione della fonte come atto o fatto
in cui forma ed efficacia sono collegate in modo tipico. Il tipo normativo è il
luogo della corrispondenza stabile e simmetrica tra la forma (nome, soggetto e
procedimento formativo) e l'efficacia (capacità attiva di innovare
l'ordinamento giuridico e passiva di resistere all'innovazione di altre fonti) della
fonte.
A. La Gerarchia
Tutte le fonti sono condizionate nella loro validità, la fonte
condizionante instaura con la fonte condizionata un rapporto gerarchico, in
quanto ne statuisce le condizioni di validità, con la tendenza a rispecchiare i
rapporti tra i poteri politici.
Il maggiore o minore condizionamento della fonte dipende dalla maggiore
o minore distanza di questa dal potere sovrano. Alla superiorità gerarchica di
una fonte si accompagna una doppia vicinanza: al potere sovrano, più che ad
altri poteri, e al parlamento, più che ad altri organi costituzionali.
B. La concorrenza
E' un criterio di
distribuzione mediante cui lo stesso campo materiale è attribuito dalle norme
sulla produzione alla disciplina di più fonti (p.e. legge costituzionale e
legge statale ordinaria), o ad una sola fonte che però può disporre
direttamente o conferire il potere legislativo ad un'altra fonte (p.e. legge
statle ordinaria e regolamento governativo).
Tra fonti di diverso grado si instaura una competenza gerarchica (verticale)
per cui in caso di conflitto tra le norme prodotte si ha preferenza per quelle
derivanti da fonti di grado superiore; tra fonti dello stesso grado c'è invece
una concorrenza orizzontale, per cui in caso di conflitto vige il principio
della "lex posterior".
C. La riserva
Altro modo di condizionamento della validità di una fonte è quello di
attribuire il potere di disciplinare un determinato oggetto alla competenza di
una sola fonte, sottraendolo alle altre.
-
riserva
della fonte ( dell'atto e
dei relativi oggetti di disciplina): se avviene attraverso la predisposizione
di una fonte apposita (p.e. regolamenti parlamentari);
-
riserva
alla fonte: se l'oggetto di
disciplina è assegnato ad una fonte normalmente operante nell'ambito della
concorrenza. A seconda delle disposizioni costituzionali può essere: 1)
costituzionale: in quelle materie possono disporre solo leggi costituzionali
(137 C); 2) assoluta: per quelle materie la legge o atti ad essa equiparati non
possono delegarne la disciplina ai regolamenti dell'esecutivo (13 C); 3)
relativa: la materi può essere disciplinata dai regolamenti dell'esecutivo
previa determinazione legislativa dei principi;
Nell'ipotesi di
riserva della fonte solo la fonte dedicata può disciplinare le materie a lei
riservate; ma anche in caso di riserva alla fonte si ravvisa un fenomeno di
competenza. Si noti comunque che la sottrazione della fonte alla concorrenza fa
operare da subito il principio di preferenza per la fonte di più alto grado; si
tratta di una "preferenza obbligata", operante anche quando non vi è conflitto
tra fonti gerarchicamente concorrenti (p.e. un regolamento emanato in materia
di riserva di legge assoluta è illegittimo anche senza che entri in contrasto
con la legge).
La riserva di legge è un'ulteriore garanzia al principio di legalità;
questo richiede solo che gli atti della pubblica autorità si fondino su previe
norme di legge, mentre la riserva di legge impone che la materia sia
direttamente regolata dalla legge o che, in caso di possibilità di disciplina
per atti dell'amministrazione, questi si debbano contenere in limiti 949h71j fissati
dalla legge.
II. Le fonti atipiche
Un altro modo di distribuire il potere normativo è quello di porre alle
fonti esistenti dei vincoli di forma e/o di contenuto. Questo avviene
solitamente a causa delle esigenze connesse al pluralismo istituzionale, cioè
al fenomeno per cui il potere normativo tende a riprodurre l'articolazione del
potere politico, in società caratterizzate da una poliarchia di soggetti
coordinati dallo stato e da una pluralità multiforme di fonti normative.
L'atipicità delle fonti consiste nella scissione tra la forme e
l'efficacia della fonte tipica che può conseguire ad una riserva di parte del
procedimento a soggetti del pluralismo (referendum, pareri,.), come accade per
le leggi rinforzate, o alla riserva alla fonte atipica dell'esercizio di una
specifica competenza.
4. LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE TRA FONTI
Si cerca sempre di evitare o comunque sciogliere le antinomie tra norme
derivanti da diverse fonti, e a questo scopo vigono vari criteri.
I. Il criterio gerarchico
Questo criterio ordina le fonti secondo fasce o gradi di efficacia, per
cui la fonte di grado superiore provoca l'abrogazione (perdita di efficacia) di
quella di grado inferiore e resiste all'abrogazione da parte loro; si ha
invalidità della fonte inferiore quando questa è preceduta dalla fonte
superiore nella disciplina della materia.
Il criterio gerarchico è dettato dalla costituzione:
-
combinato
degli articoli 138 e 139 e 2, in materia di procedimento di revisione
costituzionale e di divieto di revisione di alcune norme e principi
costituzionali per cui si sottomettono le leggi costituzionali alla
costituzione;
-
disposto dell'art 134 in tema di controllo di
costituzionalità delle leggi da cui si evince la sottomissione di leggi statali
ordinarie e atti ad esse equiparati alla costituzione e alle leggi
costituzionali;
-
implicitamente
dall'art 70 ss in tema di attività di governo si evince la sottomissione dei
regolamenti dell'esecutivo alle leggi, oltre che dall'art 4 dell dlg, aventi
valore di legge statale ordinaria;
-
dalle
stesse c.s. si ricava la sottomissione delle consuetudini a leggi e
regolamenti.
Le fasce di gerarchia sono quindi:
- costituzione
- leggi costituzionali
- leggi statali ordinarie e atti con forza di legge
- regolamenti dell'esecutivo
- consuetudini richiamate da leggi e regolamenti
II. Il criterio cronologico
Opera tra fonti di uguale grado; la fonte successiva nel tempo abroga le
norme della fonte precedente, cessandone l'efficacia normalmente "ex nunc",
mentre è eccezionale la retroattività della legge abrogatrice. L'abrogazione è:
-
espressa
o tacita: nel secondo caso è determinata dalla fonte ma esplicitata dal giudice
in via interpretativa (p.e. 15 dlg);
-
totale o
parziale: a seconda che incida su tutte o solo su alcune delle norme poste
dalla fonte (75 c.1 C).
A questo criterio eccedono leggi "speciali" ed "eccezionali", per i
quali si prevede solo la prevalenza di una legge posteriore dello stesso tipo;
in questi casi la norma sulla produzione fa cessare la concorrenza orizzontale
istituendo una preferenza per la fonte avente carattere speciale ed
eccezionale.
III. Il criterio della competenza
Nessuna materia
può disporre in una materia determinata se non quella indicata dalla norma
sulla produzione. Questo criterio inibisce il criterio gerarchico mentre
permane quello cronologico(p.e. legge regionale successiva abroga la
precedente). La fonte competente resiste all'abrogazione e invalida tutte le
altre, ad eccezione della fonte di grado superiore attributiva della
competenza, che può restiituire la materia alla competenza, attribuirla ad
altra fonte, istituire una nuova fonte cui affidarla.
Effetti del
criterio di competenza: resistenza all'abrogazione della fonte incompetente e
invalidità di questa.
Questo criterio
si potrebbe ricondurre a quello gerarchico in quanto la norma sulla produzione
istitutiva di una competenza normativa determina nei confronti delle fonti
incompetenti un effetto simile a quello prodotto dalla gerarchia nei riguardi
delle fonti inferiori.
Capitolo II
LE FONTI INTERNAZIONALI E STRANIERE
1. INTRODUZIONE
L'ordinamento
italiano è un ordinamento "originario", cioè trae de se stesso la propria
validità; è quindi impenetrabile dalle norme posti dalle fonti di altri
ordinamenti originari a meno che non operi un'autolimitazione della propria
sovranità, permettendo quindi che norme di altri ordinamenti assumano giuridico
rilievo nel suo ambito.
-
L'autolimite
deve essere costituzionalmente espresso quando opera automaticamente, senza
l'interporsi di una fonte interna (p.e. per l'adattamento delle norme di
diritto internazionale consuetudinario, 10 c.1 C);
-
La
posizione di una fonte interna (p.e. per adattamento di norme di diritto internazionale
patrizio) evidenzia che l'ordinamento può tradurre nelle sue forme un vincolo
extraordinamentale; la fonte stessa si costituisce come autolimite e fonte di
produzione.
-
Non sono
accette le tesi per cui anche per le norme internazionali patrizie si dovrebbe
avere adattamento automatico (art 10 c.1 C diverrebbe autolimite, norma sulla
produzione e fonte di produzione; o per cui dall'art 11 C si desumerebbe il
principio generale per il quale l'Italia consente a limitazioni di sovranità
nella misura minima necessaria per volgere in norme interne gli obblighi
discendenti da norme di diritto internazionale; dall'art 11 C deriverebbero
l'autolimite e la norma sulla produzione e la legge di esecuzione avrebbe
natura di fonte di produzione
2. L'ADATTAMENTO DELL'ORDINAMENTO
INTERNO ALL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE
L'adattamento
avviene con modalità ed efficacia differenti a seconda che si tratti di norme
di fonte patrizia o consuetudinaria.
I. L'adattamento
alle norme pattizie
Segue ad una
legge statale ordinaria:
-
legge
di esecuzione se ne
riproduce puntualmente le norme (ricezione-trascrizione del contenuto della
fonte patrizia);
-
ordine
di esecuzione se si
pone una norma contenente la "clausola di esecuzione" a cui viene allegato il
testo della fonte (rinvio fisso, o materiale, o recettizio, alle norme poste da
quella fonte).
Il trattato è
quindi il presupposto in presenza del quale viene attivato un atto-fonte
interno.
La legge di
esecuzione è comunque una legge statale ordinaria e quindi si colloca nella fascia
di efficacia spettante a queste, e la sua abrogazione per legge posteriore avrà
molteplici conseguenze ma nessuno a livello giuridico; questo a meno che non si
affermi che ricevano una sorta di copertura dagli articoli 11 e 10 C (principi
dell'accettazione dell'autolimitazione della sovranità e del "pacta sunt
servanda"). Allora si avrebbe l'obbligo di non dar vita ad una legislazione
contrastante con la legge di esecuzione.
Secondo una
interpretazione estensiva dell'art 75 c.2, le leggi di esecuzione non sono
invece abrogabili per vie referendarie in conseguenza del divieto di utilizzo
di questo strumento per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati
internazionali.
II. In
particolare: l'adattamento alle norme dei patti lateranensi
Discorso a parte
vale per le leggi d'esecuzione dei Patti Lateranensi e successive
modificazioni. Tali leggi non possono essere modificate da qualunque legge
statale ordinaria, secondo un'espressa disposizione della norma sulla
produzione (7 c.2 C), ma solo da quella preceduta da accordi bilaterali e che a
questi si attenga.
-
le norme
"concordatarie", in quanto dotate di copertura costituzionale, possono derogare
alle norme della costituzione che non contengono principi supremi
dell'ordinamento costituzionale (eguaglianza, tutela dell'ordine pubblico,.);
-
hanno
efficacia maggiore rispetto alle leggi statali ordinarie: resistono
all'abrogazione/invalidità da parte di norme costituzionali che non contengono
principi supremi; per la loro modificazione è necessaria una legge statale
"atipica", perché necessita del preventivo accordo tra le parti; non è
possibile sottoporle a referendum; hanno efficacia comparabile a quella di
leggi costituzionali;
-
non sono
leggi rinforzate perché l'aggravio procedimentale appartiene ad un ordinamento
esterno a quello italiano.
III.
L'adattamento alle norme consuetudinarie
Consuetudine=
fatto-fonte consistente nella ripetizione costante di un comportamento uniforme
tenuto da una generalità di soggetti (=elemento oggettivo o usus o diurnitas)
nella convinzione della sua giuridica obbligatorietà (=elemento soggettivo o
opinio juris ac necessitas).
Art 10 c.1 C:
"L'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute"; significa che le norme internazionali
consuetudinarie entrano secondo un adattamento automatico nell'ordinamento
italiano. Sempre l'art 10 quindi fonda l'autolimite della sovranità e opera
come norma sulla produzione giuridica.
Le norme interne
di adattamento alle norme derivanti da consuetudini internazionali generali si
collocano tra le norme poste da fonti atipiche, in quanto la fonte è costituita
dal fatto della produzione nell'ordinamento esterno delle norme alle cui fonti
viene effettuato il rinvio. Tali norme:
-
provocano
l'abrogazione delle leggi contrastanti loro precedenti;
-
provocano
l'invalidità delle leggi contrastanti loro posteriori.
Rapporto tra
norme internazionali consuetudinarie e norme costituzionali:
-
consuetudini
preesistenti alla costituzione: opera il principio di specialità;
-
" sopravvenute " : possibilità di derogare alla
Costituzione (senza violare i principi fondamentali dell'ordinamento
costituzionale)
L'efficacia delle
norme internazionali consuetudinarie è simile a quella delle leggi
costituzionali, con conseguenze simili a quelle prospettate nel caso delle
leggi esecutive dei patti lateranensi.
Art 10 c.2 C: "la
condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità alle
norme e ai trattati internazionali":
-
no: adattamento ne rinvio
-
si: condizione di validità per la legge statale
italiana
3. IL RINVIO AGLI
ORDINAMENTI STRANIERI
L'ordinamento
giuridico italiano in determinate situazioni elencate dagli artt. 17 ss. delle
dlg entra in contatto con gli ordinamenti stranieri (= diritto internazionale
privato); qui l'ordinamento non si spoglia di regolare quelle determinate
fattispecie ma rinvia per la concreta disciplina alle norme poste da fonti di
ordinamenti stranieri. Le norme sulla produzione contemplano delle norme
"strumentali" all'ingresso nell'ordinamento italiano delle norme materiali
derivanti dalle fonti rispetto alle quali opera il rinvio.
I rapporti con le
norme poste dall'ordinamento interno nelle stesse materie sono regolati dal
criterio di competenza.
Capitolo III
LE FONTI EUROPEE
1.
LE LEGGI
DI ESECUZIONE DEI TRATTATI ISTITUTIVI DELLE COMUNITA' EUROPEE E DELL'UNIONE
EUROPEA
Anche queste eccettuano il regime di efficacia dei
trattati internazionali; istituiscono infatti l'ordinamento europeo come
derivato da quelli degli stati membri dell'unione ma preminente su di essi,
autorizzato quindi a derogare a norme costituzionali, fatti salvi i principi
supremi. Non possono essere abrogate da leggi statali ordinarie e contengono
anche norme sulla produzione giuridica.
-
Per
l'esecuzione dei trattati non è necessaria una legge costituzionale perché
comunque queste ricevono coperture costituzionali dall'art 11 C ("L'Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come strumento di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad u ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo").
-
Proprio in vista dell'art 11 il legislatore
statale deve rispettate tali norme, che quindi posseggono efficacia maggiore
rispetto alle leggi statali ordinarie.
-
Le leggi
di esecuzione hanno forza attiva e passiva equiparabile a quella delle leggi
costituzionali, con conseguenze di atipicità della fonte e sottrazione al
referendum abrogativo
2.
L'INCIDENZA
DELLE FONTI EUROPEE SULL'ORDINAMENTO ITALIANO
Le leggi di esecuzione dei trattati istitutivi delle
Comunità Europee e dell'Unione Europea pongono norme sulla produzione
direttamente incidenti sul sistema delle fonti dell'ordinamento interno; sono
le norme interne di adeguamento.
Gli atti normativi disciplinanti materie di
competenza europea sono:
-
decisioni
generali
-
regolamenti:
ha portata generale; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno stato membro (efficacia diretta)
-
direttive:
vincola lo stato membro riguardo al risultato da raggiungere; rimane la competenza
di questi sulla forma e sui mezze (efficacia mediata)
I. I regolamenti
E' una fonte
direttamente applicabile alla stato membro e quindi rilevante per l'ordinamento
italiano per il disposto dell'art 11.
-
Si è
realizzato un automatismo normativo grazie a cui la fonte di competenza europea
inaridisce la simmetrica fonte interna.
-
Il
regolamento vige in regime di applicazione del principio di
specialità-separazione, per cui determina giuridica irrilevanza delle norme di
legge emanate precedentemente e inibisce a disporre in tali materie, a pena di
invalidità
-
Le norme
del regolamento vigono nella sfera personale e territoriale europea, quindi
anche dell'ordinamento italiano, ma non appartengono a tale ordinamento, le cui
fonti quindi produrrebbero norme costituzionalmente illegittime se
riproducessero quelle regolamentari
-
Le norme
del regolamento comunque incidono sulla sfera di efficacia dell'ordinamento
interno; sono infatti norme che bloccano la produzione normativa interna in
tali materie; le fonti paralizzate o che cessano di rilevanza o contraggono
invalidità sono le leggi statali ordinarie
-
L'invalidità
della legge statale successiva al regolamento non è più considerata
illegittimità costituzionale ma violazione diretta della normativa europea;
anche il regolamento, nel suo ambito, può derogare norme costituzionali per cui
è lui che sta a monte dell'invalidità
-
Se il
regolamento tocca i principi supremi dell'ordinamento costituzionale, la Corte
costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della norma sulla
produzione (disposta dalla legge di esecuzione).
II. Le direttive
E' l'atto-fonte
che pone norme di scopo vincolanti gli stati membri, costituendo inoltre il
presupposto per la produzione nell'ordinamento interno di norme strumentali per
la sua attuazione.
La norma sulla
produzione alla direttiva prevede anche una norma sulla produzione di una fonte
interna di competenza, la legge di esecuzione delle direttive; questa,
prevalendo il diritto europeo su quello interno, ha efficacia maggiore rispetto
alla legge statale ordinaria, in quanto abroga leggi precedenti e determina
l'invalidità delle successive. E' una fonte atipica sottratta a referendum
Alcune norme
delle direttive però sono immediatamente applicabili a rapporti riguardanti
soggetti privati; per cui la direttiva può operare, al di la del nomen juris,
come un regolamento.
Ad una
distinzione formale è meglio sostituirne una di tipo sostanziale tra:
-
fonti
direttamente costitutive dell'ordinamento europeo;
-
fonti
modificative degli ordinamenti interni in senso conforme a quello europeo
3.
LA
"LEGGE COMUNITARIA ANNUALE"
Pone norme modificative o abrogative delle norme
interne contrastanti con regolamenti, decisioni, direttive, raccomandazioni che
vincolino l'Italia ad adottare provvedimenti di attuazione e applicazione di
questi (anche attraverso delega legislativa a favore del governo).
-
può
disporre che l'attuazione di direttive o raccomandazioni venga effettuata con
regolamento governativo se la materia, non riservata alla legge, è già regolata
legislativamente
-
prevede
il potere ed i limiti di attuazioni da parte delle regioni e delle prov
autonome nelle materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente
-
partecipa
al regime delle singole leggi di esecuzione delle direttive
Capitolo IV
LE FONTI COSTITUZIONALI
1. INTRODUZIONE
Le fonti di grado
costituzionale sono adottate dagli organi costituzionali dello stato:
-
quello
straordinario del potere costituente;
-
quello
ordinario del potere costituito.
Sono quindi fonti
statali, emananti cioè dallo stato, inteso come soggetto governante attraverso
organi costituzionali deputati alla produzione normativa.
Ma lo
stato-soggetto produce:
-
norme
supreme che condizionano e legittimano le altre;
-
norme di
fonti condizionate;
quindi si
preferisce distinguere tra fonti interne secondo:
-
grado di
efficacia gerarchica;
-
soggetti
da cui emenano.
2. LA COSTITUZIONE
E' la prima
fondamentale fonte dell'ordinamento interno :
-
condiziona
tutte le altre;
-
è
sovraordinata a tutte;
-
è la
massima espressione della originarietà-esclusività dell'ordinamento normativo;
-
è la
fonte suprema dei poteri interni di produzione normativa e fonte e limite dei
poteri esterni.
Ha efficacia:
-
attiva:
pone norme valide fino all'abrogazione da parte di fonti cui lei stessa demanda
questo potere;
-
passiva:
resiste all'abrogazione da parte di fonti non da essa autorizzate e nei limiti
di forma e di sostanza in cui ciò sia consentito.
La sua
superiorità si manifesta proprio nello stabilire le condizioni di validità del
procedimento e dei contenuti della propria revisione.
E' una
costituzione rigida, cioè modificabile con procedimento aggravato rispetto a
quello previsto per la legislazione ordinaria (138 C). Ma non tutte le sue
norme sono revisionabili; l'art 139 vieta la revisione della f.ma repubblicana,
che si concreta nella:
-
elettività
del capo dello stato (83, 85 C);
-
sovranità
popolare (1 C);
-
autonomia
degli enti territoriali (5 C);
-
elezione
delle rappresentanze politiche (56, 57 C);
-
libertà
di associazione, pensiero, voto (18, 21, 48 C);
-
.
La rigidità è
garantita dal controllo di legittimità delle leggi nei confronti del
legislatore sia ordinario che costituzionale; questa rigidità "garantita"
rappresenta un limite implicito alla revisione costituzionale, altrimenti
potrebbe venire meno la stessa forma repubblicana.
Altri limiti al
processo di revisione sono dati da:
-
diritti
inviolabili della persona (2 C);
-
principi
supremi.
Il nucleo della
costituzione, come fonte gerarchicamente superiore alle altre, si può
identificare dalle norme sul procedimento di revisione e quelle che statuiscono
i limiti espliciti o impliciti all'operare del procedimento stesso.
3. LE LEGGI COSTITUZIONALI
Leggi
costituzionali di revisione: atti normativi conclusivi del procedimento
aggravato che porta all'abrogazione o modificazione di norme costituzionali.
La costituzione
considera le leggi costituzionali:
-
a volte,
solo come leggi di revisione;
-
altre
volte, come leggi che aumentano la materia costituzionale senza incidere
direttamente sul testo della costituzione (137 c.1 C)
Ma oltre a quelli
della revisione non si rinvengono altri limiti a che la materia costituzionale
si estenda oltre le espresse riserve di legge costituzionale; per cui è
possibile ricorrerne anche per oggetti già disciplinati dasl legislatore
ordinario.
Per cui i
rapporti tra leggi costituzionali e leggi ordinarie si sviluppa:
-
no: sul
piano di riserva/competitività;
-
si: sul
piano concorrenza/gerarchia
L'efficacia è
massima:
-
innovano
qualunque fonte di grado costituzionale;
-
resistono
all'abrogazione di qualunque fonte inferiore (impossibile referendum
abrogativo).
I. Le leggi
costituzionali di variazione territoriale delle regioni
Istituiscono
nuove regioni per fusione a frazionamento delle esistenti.
Il procedimento è
leggermente differente:
-
iniziativa
legislativa: riservata ad organi rappresentativi delle comunità locali;
-
contenuto:
costituzionalmente vincolato dal referendum effettuato tra le popolazioni
interessate
-
non c'è
possibilità di ricorrere al referendum, almeno nei termini indicati all'art.
138 c.2 C.
La fase
essenziale del procedimento costitutivo di uno dei soggetti del pluralismo è
affidata al soggetto stesso che decide senza interferenze la propria
autoidentificazione come comunità regionale; infatti l'unica mediazione possibile
è nei confronti dell'interesse nazionale. Il fatto che gli venga affidato il
rango di legge costituzionale significa che la volontà di un soggetto del
pluralismo vale come volontà generale.
Gli usuali
criteri di classificazioni delle font non servono più; si ha una nuova forma di
"gerarchia di efficacia" tra:
-
fonti
dello stato-comunità;
-
fonti
dello stato-soggetto.
Alcuni momenti
comunitari (la costituzione di un soggetto del pluralismo, la loro
conservazione nell'ordinamento, la loro produzione normativa) non sono affidati
al principio di maggioranza ma alla compatibilità tra interesse comunitario e
principio di maggioranza; l'atto dei rappresentanti degli eguali assume a
proprio contenuto la volontà dei differenti.
Le leggi statali
"comunitarie" sono:
-
gerarchicamente
superiori a quelle del tipo.
-
costituiscono
un "tipo" a sé, caratterizzato da:
- dualità dei soggetti decidenti
- modalità di decisione sul contenuto della
legge.
Per cui le leggi
costituzionali di variazione territoriale sono leggi costituzionali
comunitarie:
-
non
toccano i valori della costituzione intangibili;
-
ne
realizzano discipline gerarchicamente tutelate rispetto al divenire delle
maggioranze.
II. Le leggi
costituzionali di adozione degli statuti delle regioni differenziate
Caratteristiche
sono la particolarità di:
-
oggetto;
-
fine;
-
nomen
juris;
-
sfera di
efficacia territoriale.
Sono leggi
costituzionali "altre", anche se comunque l'autorizzazione a derogare a norme
costituzionali per realizzare particolari forme e condizioni di autonomia (116
C) le trattiene nel genus delle leggi di revisione; comunque non possono
innovare la Costituzione ovunque questo sia consentito, ma solo dove la materia
è di loro specifica competenza. Hanno quindi una limitata forza attiva.
Forza passiva:
alcune norme degli statuti speciali sulla finanza regionale possono essere
modificati con legge statale ordinaria se interviene l'accordo tra stato e
regione. Questo è possibile per la loro natura dispositiva, per cui liberamente
derogabili dai destinatari. Comunque l'autotutela contrattuale della regione
surroga la garanzia data dalla forma legislativa costituzionale.
Questa
equipollenza da fondamento costituzionale ad una legge ordinaria comunitaria e
alla connessa gerarchia di efficacia rispetto ad altre leggi statali ordinarie.
Un simile
ragionamento si può fare con riferimenti agli statuti di Sardegna e Val
d'Aosta, che prevedono modificazioni delle norme statutarie regolatrici su
organizzazione
interna
iniziativa
legislativa
referendum
pubblicazioni di
leggi e regolamenti
attraverso il
procedimento dell'art 123 C riguardo le regioni di diritto comune; l'autotutela
regionale non ha la natura dell'accordo con lo stato ma impersona un elemento
della dialettica autonomia-controllo.
Un aggravamento
della procedura di revisione costituzionale è previsto dallo statuto della
Sardegna:
-
il
progetto di modificazione dello statuto è rimesso al parere del consiglio
regionale
-
la 1°
deliberazione delle camere, in caso di parere negativo, è sottoponibile a
referendum consuntivo.
La norma non
dispone l'intervento del soggetto comunitario nella costituzione del contenuto
della legge di revisione, però confina nell'ambito della competenza questo
segno di apprezzamento costituzionale per la soggettività regionale.
4. CONSUETUDINI COSTITUZIONALI
Per le
consuetudini costituzionali non esistono norme di rinvio:
sono ammissibili?
Con quali limiti?
Con quale
efficacia?
-
assenza
di norme sulla produzione non ne esclude l'esistenza; le consuetudini sono
concettualmente prive della forma e dell'efficacia delineate dalla forma sulla
produzione. Non si possono confondere struttura ed effettività della
consuetudine con forma ed efficacia delle fonti formali.
-
Assenza
di norme di rinvio non è sufficiente a far venir meno rilievo ed efficacia
giuridica; quando manca la norma di rinvio la consuetudine opera nella fascia
di normazione cui effettualmente inerisce l'integraziopne da essa prodotta,
attenendosi alle norme poste dagli atti normativi integrati: la legalità delle
norme consuetudinarie supplisce al difetto della norma di rinvio.
-
Le
consuetudini costituzionali si formano negli spazi lasciati dalla costituzione,
quando e fino a quando la lacuna non è colmata dal legislatore (p.e. consultazioni
del pres. Repubblica e affidamento incarico cui non parla art 92C)
-
Consuetudini
costituzionali sono del tipo praeter legem. Non è infatti ammissibile la
desuetudine (consuetudo contra legem) di norme costituzionali, al massimo si
accetta la deroga ad opera delle consuetudini internazionali di norme
costituzionali non contenenenti principi supremi. La consuetudine secundum
legem rimane invece assorbita nella norma costituzionale, trattandosi della
sola interpretazione di questa.
-
Consuetudini
costituzionali hanno un efficacia passiva uguale a quella delle fonti di grado
costituzionale, per cui:
- resistono all'abrogazione da parte di
leggi statali ordinarie
- è accettabile la loro applicazione
per la risoluzione di conflitti di attribuzione tra poteri dello stato
- integrano il parametro nel giudizio
di legittimità costituzionale delle leggi.
-
Rientrano
nel modello della consuetudine anche le convenzioni costituzionali, il
complesso delle regole che, per tacito accordo tra organi costituzionali, ne
disciplinano l'esercizio delle competenze, le prassi costituzionali,
cioè il complesso di atti o comportamenti degli organi costituzionali che
rivelano il modo di interpretare l'esercizio delle proprie competenze, e il precedente,
cioè il singolo atto o comportamento cui l'organo costituzionale si informa
dovendo operare nelle medesime circostanze. Tutti questi devono comunque
rispettare le norme di diritto scritto, ma registrano una diminuzione di
quantità degli elementi oggettivo e soggettivo da cui dipende la loro
effettività ed efficacia giuridica.
Capitolo V
LE FONTI STATALI
1.INTRODUZIONE
Le fonti
costituzionali comprendono le fonti subcostituzionali, emananti dagli organi
dello stato-soggetto cui è affidata la funzione legislativa. Si distinguono in
primarie e secondarie, a seconda della loro collocazione gerarchica
-
fonti
statali primarie: leggi del parlamento, atti normativi del governo con forza o
valore di legge, atti risultanti dai referendum abrogativi; vi si fanno
rientrare anche le fonti di competenza deliberate dagli organi costituzionali,
i cui oggetti di disciplina vengono sottratti dalla norma sulla produzione alla
legge statale ordinaria implicitamente o espressamente: sono i regolamenti parlamentari
e della corte costituzionale, con cuui questi due organi si organizzano;
-
fonti
statali secondarie: regolamenti dell'esecutivo e consuetudini.
Questa
bipartizione vale a meno che non si distingua ulteriormente tra:
-
regolamenti
governativi, qualificabili come fonte secondaria;
-
regolamenti
ministeriali e interministeriali, come fonti di terzo grado;
-
consuetudini,
da considerarsi fonti di terzo o quarto grado a seconda chesiano soggette ai
soli regolamenti governativi o a tutti i regolamenti dell'esecutivo.
2. LE LEGGI
ORDINARIE
I. Le leggi formali e meramente formali
a) Leggi formali: previste dagli artt. 70 ss;
disegnano il modello tipico di connessione tra forma ed efficacia della fonte e
costituiscono lo strumento ordinario e primario di produzione normativa, in cui
poi si realizza la sovranità del popolo attraverso la deliberazione delle
camere e la promulgazione del pres. Repubblica (artt. 56,57,70,71,73,87 C).
Entro i limiti dovuti alla presenza delle leggi costituzionali, dagli atti del
governo con forza o valore di legge, dalle leggi regionali, dal referendum
abrogativo e dalle riserve di regolamento degli organi costituzionali, il
legislatore ha un potere generale e libero di legiferare direttamente o
indirettamente attraverso il conferimento di tale potere a fonti secondarie a
meno che la materia non sia sottoposta a riserva di legge. Anche in caso di
riserva vi sono limiti da rispettare:
-
a volte
viene eccettuata la possibilità che nella materia coperta da riserva possa
disporre un atto equiparato (p.e. leggi approvazione bilanci; art 81 C);
-
in altri
casi la riserva va intesa nel senso di riserva "del procedimento legislativo di
assemblea", escludendo quindi i procedimenti in commissione (p.e. leggi
approvazione bilanci e per autorizzazione alla ratifica dei trattati
internazionali, art 72 c.4 C);
b) leggi meramente formali: hanno forma e
trattamento della legge ma sono prive del suo normale contenuto; sono
leggi-provvedimento, singolari, con destinatari particolari, etc. Si discute
sul loro minimo livello di generalità e astrattezza, ma le leggi meramente
formali propongono un modello d'azione da replicarsi nell'ordinamento quando è
richiesto dall'eguaglianza, intesa come ragionevolezza della differenza sottesa
al provvedimento assunto in forma di legge. In ciò la legge meramente formale
si distingue dall'atto amministrativo; infatti la legge meramente formale pone
la norma del provvedimento che la sostanzia, mentre l'atto amministrativo
presuppone ma non pone la norma che lo concerne.
II. Le leggi di
amnistia e di indulto
1) Amnistia e
indulto sono atti di clemenza con cui si estinguono i reati o si condonano o
riducono le pene; sono concesse con legge deliberata a maggioranza dei 2/3 dei
componenti di ciascuna camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale
(prima avveniva attraverso decreto del pres. Repubblica su legge di delegazione
del parlamento).
Si qualifica come
legge rinforzata, per l'accrescimento della maggioranza necessaria a deliberare
l'atto. Tale aumento è un elemento fondante le basi su cui si fondano la
costituzione e le varianti di un tipo normativo; è necessaria per una maggiore
serietà e ponderatezza ma soprattutto per limitare la maggioranza di governo
che così deve necessariamente trovare l'accordo con l'opposizione. Per il fatto
che la deliberazione necessita anche della presenza del soggetto istituzionale
del pluralismo politico intrastatale, sono dette leggi "comunitarie interne",
da distinguere dalle esterne, in cui il contenuto è determinato da un soggetto
comunitario o dal suo accordo con lo stato (p.e. artt 132 c.1 e 8 c.3 C).
Per cui la
legislazione si può dividere in 2 aree:
a)
tradizionale,
appartenente alla maggioranza ed in cui vige il principio di maggioranza;
b)
quella
in cui sono tutelati i soggetti del pluralismo politico e normativo, in cui
opera la regola della maggioranza qualificata, l'arbitraggio eventuale del
corpo elettorale (138 c.2), la determinazione del contenuto della legge statale
da parte di un soggetto del pluralismo o l'accordo tra questo e lo stato; è
l'area dove domina il principio di eguaglianza
2) Hanno capacità
innovativa superiore alla natura dell'effetto da essa prodotto, cioè la
sospensione temporanea dell'efficacia di norme penali sostanziali, che quindi
in base al criterio cronologico si potrebbe determinare anche con legge
ordinaria
3) resiste
all'abrogazione da parte di leggi statali ordinarie, configurandosi in tal caso
una violazione diretta della norma costituzionale
4) E' sottratta
al referendum abrogativo (75 c2)
III. Le leggi
atipiche e rinforzate
Atipicità:
dissociazione tra forma ed efficacia
Rinforzo:
variante procedurale che permette tale fenomeno
Alcune leggi
atipiche già esaminate:
-
leggi di
esecuzione dei patti lateranensi
-
leggi
regolatrici della condizione giuridica dello straniero
-
le leggi
di esecuzione dei trattati comunitari
-
leggi
statali che decostituzionalizzano alcune norme degli statuti di regioni
differenziate
-
leggi di
variazione territoriale delle regioni
-
leggi di
recezione delle intese tra lo stato e le confessioni religiose acattoliche
queste sono leggi
che resistono all'abrogazione da parte di referendum.
Vi sono poi altee
leggi in cui l'atipicità si presenta come riduzione dell'efficacia rispetto a
quella della legge ordinaria:
-
leggi di
approvazione dei bilanci e dei rendiconti consuntivi dello stato nonché degli
statuti delle regioni ad autonomia ordinaria; queste sono a "competenza
limitata", perché devono venire in essere come leggi solamente formali
-
leggi
approvate in commissione, che non possono disciplinare la totalità degli ambiti
materiali regolabili con leggi d'assemblea, ma solo quelli che non sono loro
costituzionalmente sottratti.
3. GLI ATTI
NORMATIVI DEL GOVERNO CON FORZA O VALORE DI LEGGE
Sono gli atti che
eccettuano il monopolio parlamentare della produzione legislativa.
La costituzione
parla di atti "vanti valore di legge" e "con forza di legge" (art 77 c.1-2 C)
senza che se ne facciano precise distinzioni (ad esempio di trattamento nella
prima e di efficacia nella seconda).
Ragioni per cui
si è assegnato il potere legislativo primario al governo:
-
decreti-legge
(art 77 c.2-3 C): casi straordinari di necessità e di urgenza, non compatibili
con i tempi del normale procedimento
-
decreti
legislativi: il possesso da parte del governo delle informazioni e delle
tecniche idonee a normare in materie particolarmente complesse.
A monte di tutto
ciò si ritrova comunque il fatto che ormai si ritrova nel governo l'organo
meglio attrezzato (come informazioni, tecniche e tempestività d'azione) a
regolare la complessità dei legami e dei problemi sociali che caratterizzano le
società aperte, in cui l'agire sincronico dei principi di eguaglianza e
differenza rende quasi ordinaria la necessità e l'urgenza degli interventi
normativi. In Italia in particolare il decreto-legge è lo strumento adatto a
superare le lungaggini delle procedure parlamentari, raccogliendo poi attorno
ad un testo condiviso una maggioranza spesso discordante.
Gli atti aventi
forza di legge sono disciplinati da dalla costituzione (artt 76,77 C) e dalla
legge 400/88 sull'attività del governo
I. I decreti legge
Art 77: i
decreti-legge sono "provvedimenti provvisori con forza di legge" immediatamente
efficaci, adottati dal governo "in casi straordinari di necessità ed urgenza",
soggetti alla conversione in legge da parte del parlamento entro 60gg dalla
loro pubblicazione, pena la perdita di efficacia dall'inizio. In caso di negata
conversione le camere possono "regolare con legge i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti noi convertiti. "
E' emanato dal
pres. Repubblica su deliberazione del consiglio dei ministri ed è sottratto al
preventivo controllo di legittimità da parte della corte dei conti
A. Il
provvedimento provvisorio con forza di legge
La norma sulla
produzione non sottrae loro alcun oggetto di disciplina; per cui si possono
avere decreti-legge in tutti gli ambiti consentiti alla legge ordinaria.
I limiti ricavati
direttamente dalle disposizioni costituzionali:
-
non è
adottabile per casi ed oggetti dove vige un rapporto di alterità tra governo e
parlamento, in cui quindi non si ha semplice riserva di legge ma una riserva
"di parlamento" (p.e. delegazione legislativa, approvazione bilanci e
consuntivi, autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
-
Non si
possono emanare decreti-leggi che vanno a regolare rapporti giuridici sorti
sulla base di decreti non convertiti, con contenuto identico ad altri cui è
stata negata la conversione, o con contenuto diverso da quello risultante dal
titolo
Limiti espressamente posti dalla 400/88:
-
non
possono ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla
corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento
-
non se
ne possono avere in materia elettorale; ma la costituzionalità di questa
disposizione è dubbia vista la mancanza di coincidenza o di collegamento tra la
riserva di parlamento, che non permette il ricorso al decreto-legge, e la
riserva di assemblea dell'art 72 c4 che sancisce l'esclusione dei procedimenti
in commissione
Presupposti legittimanti la loro adozione sono
la necessità ed urgenza; la complessità sociale e le difficoltà di coesione
della maggioranza di governo hanno trasformato questi presupposti che al tempo
della costituente venivano intese nel senso di calamità naturali, esigenze di
tempestività della manovra tributaria, etc.
Comunque un
decreto emanato senza i detti presupposti è incostituzionale, anzi, secondo i
regolamenti parlamentari è necessario un preventivo accertamento dei
presupposti, prima dell'esame del disegno di legge di conversione..
Recentemente la corte costituzionale si è dichiarata competente a dichiarare
l'illegittimità dei decreti-legge e relative leggi di conversione che non
soddisfano i requisiti di necessità ed urgenza;
efficacia: è un atto valido ad efficacia
limitata nel tempo e condizionata nella validità e nell'efficacia alla
conversione in legge.
la legge di conversione dispone solo per il
futuro, anche perché eventuali modifiche apportate al decreto-legge hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di
conversione, ameno che questa non disponga diversamente
l'impugnabilità del decreto dinanzi alla corte
costituzionale prima della conversione riduce l'incidenza del controllo
apportato dalla legge di conversione e in caso di illegittimità delle norme,
sottrae contenuti alla legge di conversione
L'efficacia
limitata dei decreti-legge causa la brevità dei tempi ha favorito la prassi
della loro reiterazione: ripresentazione alle camere di un testo
sostanzialmente identico, integrato dagli emendamenti deliberati durante il
procedimento di conversione e da una clausola di saldatura degli effetti
prodotti dal decreto non convertito con quelli del decreto reiterato; è una
prassi legittima solo se persistono i requisiti di necessità ed urgenza. Dubbi
nascono sulla legittimità della reiterazione facente salvi gli effetti prodotti
dal decreto-legge non convertito, in quanto questa disciplina dovrebbe spettare
al parlamento; comunque il più delle volte tali effetti costituiscono l'espressione
normativa della necessità e dell'urgenza, per cui se perdurano, possono essere
riprodotti nel decreto come ad esse risalenti
B. La legge di
conversione
Legge di
conversione: legge statale ordinaria riservata al parlamento, il cui
procedimento è attivato da una iniziativa governativa di conversione
dell'allegato decreto-legge.
-
prima
decisione è presa dalle commissioni competenti e riguarda la sussistenza dei
requisiti di necessità ed urgenza
-
l'assemblea
esprime un voto su tali pareri; voto negativo equivale a reiezione del disegno
di legge di conversione
-
c'è la
possibilità di conversione parziale del decreto-legge, nonché l'emendabilità
delle sue disposizioni
-
produce
2 ordini di effetti sul piano formale:
a)
provvedere
a novare la fonte delle norme poste dal decreto, le quali, dall'entrata in
vigore della legge, in essa rinvengono la loro fonte e non nel decreto
b)
essendo
legge anche materiale, può sanare i vizi formali del decreto; non può
convalidare i vizi sostanziali che anzi le si tramandano dal decreto
Risulta comunque difficile negare la convalida di
norme del decreto che siano illegittime solo perché in materia non poteva
provvedersi se non per legge, ove non si tratti dei requisiti di necessità ed
urgenza
- gli emendamenti
hanno efficacia dal giorno seguente a quello della pubblicazione della legge,
secondo il principio d'irretroattività delle leggi; le camere comunque possono
anche disporre in modo tale da conferire loro efficacia retroattiva
II. I decreti
legislativi.
L'attività
normativa del governo avente l'efficacia della legge formale si sviluppa anche
al di fuori dei casi di necessità ed urgenza, ai sensi degli artt. 76 e 77
della costituzione, a condizione che le camere deleghino per un tempo limitato
l'esercizio della funzione legislativa previa definizione della materia, dei
principi e dei criteri direttivi. Il decreto legislativo non comporta un
trasferimento del potere legislativo dal parlamento al governo in quanto il
parlamento può revocare la delega, disciplinare gli oggetti delegati
(modificando la legge di delega se ciò avvenga prima dell'emanazione del
decreto legislativo o modificando il decreto legislativo stesso se esso sia già
stato emanato), dettare con la legge di delegazione dei limiti più o meno
penetranti a seconda delle circostanze (oltre a quelli di tempo e di oggetto).
Il decreto legislativo è perciò una fonte autorizzata dalla costituzione,
destinata a concorrere con la legge statale ordinaria, con preferenza in
ipotesi di conflitto per la legge posteriore.
A. La legge di
delegazione
La legge di
delegazione è una legge statale ordinaria riservata al parlamento e
all'assemblea, contenenti i limiti (di materia, di tempo, di principio e di
criteri direttivi) al successivo decreto legislativo del governo.
La legge di delega
ha per oggetto qualsiasi materia (se coperta da riserva di legge relativa la
disciplina di principio sarà quella della legge di delega mentre al governo
sarà concessa la possibilità di adempiere al suo compito attraverso la forma
dei regolamenti governativi) a parte le materie per le quali parlamento e
governo stiano in rapporto di alterità (approvazione dei bilanci preventivi e
consuntivi, autorizzazioni a ratificare trattati internazionali, conversione in
legge dei decreti-legge). Non valgono al contrario le limitazioni dell'articolo
72 che parla di riserva di assemblea: questa limitazione per talune materie non
impedisce la delegazione legislativa.
Per quanto
concerne il fattore tempo bisogna rilevare nella prassi la presenza di deleghe
continue: per alcune materie come quella della modificazione dell'ordinamento
italiano in coerenza con l'ordinamento europeo il limite temporale è venuto
meno. A riguardo dei limiti di principio e dei criteri direttivi bisogna
rilevare nella prassi che essi non sono distinti e che spesso sono alternate
disposizioni di massima a norme di dettaglio già di per se' atte ad innovare il
diritto oggettivo. Si comprenda a questo punto come la legge di delegazione sia
una legge formale (perché è una norma sulla produzione prevista dalla
costituzione) e materiale allo stesso tempo (perché dettando le norme di
principio del decreto si integra con esso ed innova il diritto oggettivo).
B. Il decreto
legislativo.
Il decreto
legislativo è un atto normativo deliberato dal governo nella sua composizione
collegiale (Consiglio dei Ministri) ed emanato dal presidente della Repubblica
senza il preventivo controllo di legittimità della corte dei conti. La sua
validità dipende dal rispetto dei limiti stabiliti dalla legge di delegazione, se
essi non fossero rispettati si determinerebbe l'illegittimità costituzionale
del decreto legislativo.
La legge n. 400
del 1988 ha integrato la disciplina costituzionale dei decreti legislativi:
1-E' consentito
derogare alla corrispondenza tra la delega e il decreto quando la legge di
delegazione riguardi una pluralità di oggetti. È possibile cioè che il governo
adotti ripetutamente decreti legislativi dipendenti dallo stesso atto di
delega.
2-Nel caso di
decreti legislativi plurimi il governo ha l'obbligo di informare periodicamente
le camere.
3-Nel caso di
delega di durata superiore ai due anni il governo deve trasmettere alle camere
gli schemi dei decreti legislativi per ottenere il parere delle commissioni
permanenti.
A differenza
delle norme costituzionali la legge sull'attività del governo n. 400 pone delle
norme dispositive che possono essere derogate dalla legge di delegazione ed una
eventuale violazione della legge 400 non è in alcun modo riconducibile ad
illegittimità costituzionale.
III. Le delegazioni
legislative atipiche.
Il governo ha il
potere di emanare altri atti normativi aventi l'efficacia della legge formale
che sono riconducibili in qualche modo al paradigma del decreto legislativo: ne
rispettano infatti il nocciolo duro cioè sono emanati dal governo a seguito di
una delega operata da una legge del parlamento pur senza il rispetto degli
altri tipici limiti del decreto legislativo.
A. I decreti
legislativi in caso di guerra.
La costituzione
prevede che, a seguito della deliberazione parlamentare dello Stato di guerra,
dichiarato dal capo dello Stato, le camere conferiscano al governo i poteri
necessari (articolo 78 e 87). Il conferimento al governo dei poteri necessari
può essere effettuato solo tramite una legge del parlamento per cui si può dire
che ricorre il paradigma della delegazione legislativa seppure manchino tutti i
suoi consueti limiti di tempo, di oggetto, di principio e di scopo. Il
riferimento allo stato di guerra è infatti un limite temporale alla delegazione
legislativa ma si riferisce ad una situazione extranormativa, configurando
piuttosto una delegazione legislativa di tipo continuo.
Vediamo i
risultati di tale delegazione legislativa:
1-l'articolo 78
libera il governo dall'osservanza dei limiti della delega ordinaria consentendo
addirittura agli atti di esercizio della delega di sospendere le norme
costituzionali.
2-nascerebbe la
preferenza per la legislazione governativa (pur non sottraendo alle camere la
loro potestà legislativa).
3-consentirebbe
la subdelega del potere normativo già delegato al governo, a nuove fonti: i
bandi militari.
B. I decreti
legislativi di attuazione degli statuti speciali.
Si è negato di
trovarsi in presenza di una delega atipica perché 1) tali " decreti
legislativi " sono previsti da norme di rango costituzionale che fanno
pensare piuttosto all'attribuzione governativa di una competenza normativa
riservata e perché
2) tale "
delega " elude vistosamente ogni limite temporale concretandosi in più
atti di esercizio.
Tuttavia non si
può negare che ricorra in senso largo il paradigma di una legge del parlamento
(di grado costituzionale per escludere nell'ambito materiale delegato la
concorrenza della legge statale ordinaria) che conferisce poteri normativi al
governo.
Tali decreti
legislativi, oltre ad essere atipici, sono " rinforzati " in quanto
prevedono l'obbligatorio parere delle commissioni dei rappresentanti dello
Stato e delle regioni.
C. I decreti
legislativi deliberativi dei testi unici normativi.
L'operazione di
raccogliere diversi atti normativi e formare, armonizzandoli, un testo unico, è
solitamente demandata al governo per le particolari competenze da essa
richieste. Ciò non toglie che questa operazione abbia un significato normativo
nuovo (si tratta infatti di da un'interpretazione unitaria a norme diacroniche)
per cui essa deve essere delegata con legge del parlamento, o, in altri
termini, i testi unici devono essere autorizzati dal parlamento con apposita
legge di delegazione.
4. L'ATTO
RISULTANTE DAL REFERENDUM ABROGATIVO
A concorrere con
la legge statale ordinaria è l'atto del referendum abrogativo il cui esito
positivo sia stato dichiarato con d.p.r.
I. L'atto
risultante dal referendum abrogativo come fonte del diritto.
1-l'abrogazione
di una norma induce mutamenti di significati normativi in tutto il sistema
ordinamentale e si può quindi considerare innovativa specie quando si abbia una
abrogazione parziale.
2-la prassi
costituzionale consente l'espulsione di singole parole o frasi in modo tale per
cui, in loro assenza, si determina la creazione di una norma affatto nuova. Questa tecnica appare diversa
dall'abrogazione parziale di alcune disposizioni normative ma è stata ritenuta
legittima dalla corte costituzionale. Infatti la corte ha preteso sempre che,
se la legge estintiva del referendum prima della sua celebrazione possa
ottenere tale scopo manifestando un'intenzione diversa rispetto a quella
dell'antico legislatore, ciò debba valere anche per la richiesta dei promotori,
che potrebbe dunque non essere semplicemente di intenzione contraria alla legge
ma anche di intenzione diversa e innovativa. La corte in effetti si è
dimostrata assai più sensibile al problema di eventuali lacune provocate
dall'abrogazione di una legge per cui ha sempre preteso che dall'atto abrogativo
rimanesse un materiale normativo coerente.
II. Concorrenza e
riserva nei rapporti fra l'atto risultante del referendum abrogativo e le altre
fonti.
Il linea generale
il referendum esplica la sua attitudine abrogativa nei confronti di tutte le
leggi e atti aventi valore di legge secondo l'articolo 75. Tuttavia sono
numerose limitazioni al ricorso referendario generate dai rapporti di
concorrenza e riserva con le altre fonti. Non rientrano nell'ambito di
incidenza del referendum:
1-la costituzione
e le leggi costituzionali dato che il procedimento per la revisione è statuito
dall'articolo 138. Analogamente le leggi di copertura costituzionale a
contenuto costituzionalmente vincolato.
2-leggi ordinarie
atipiche (leggi di variazione territoriale delle regioni in seguito al
passaggio di una provincia o di un comune da una regione ad un'altra, leggi di
ricezione delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla
cattolica, leggi la cui abrogazione è riservata alle leggi quali le leggi di
bilancio, la legge finanziaria, la legge di amnistia di indulto, la legge di
autorizzazione a ratificare i trattati internazionali, le leggi di esecuzione
dei trattati internazionali) che hanno una resistenza all'abrogazione superiore
a quella del tipo.
3 -leggi regionali
(per le quali è costituzionalmente previsto un distinto referendum abrogativo a
livello regionale).
4-i regolamenti
parlamentari dato che non concorrono con la legge per ragioni di competenza.
III. I limiti del
referendum abrogativo.
La corte ha
sancito i seguenti limiti:
1-coerenza della
normativa residua (vedi III)
2-omogeneità del
quesito (il carattere dicotomico del quesito non può permettere che alla
medesima intenzione abrogativa siano sottese più domande referendarie per cui
il quesito deve essere di matrice razionalmente unitaria. Da questo limite
costituzionalmente fondato è stato generato anche il limite della cosiddetta
intelligibilità del quesito).
5. I REGOLAMENTI
PARLAMENTARI E DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
Tali regolamenti
sono, al di là delle nomen juris, da considerare come atti con forza di legge,
subordinati solamente a fonti di grado costituzionale. Nel rapporto con la
legge e gli atti con forza di legge i regolamenti sottraggono loro in parte la
potestà normativa.
I. I regolamenti
parlamentari.
I regolamenti
parlamentari (artt. 64 e 72) sono approvati da ciascuna camera a maggioranza
assoluta dei suoi componenti e riguardano le modalità dell'esame di disegni di
legge, la definizione dei procedimenti legislativi abbreviato i e delle forme
di pubblicità dei lavori delle commissioni parlamentari.
Il regolamento
parlamentare è dunque una atto normativo espressivo dell'autonomia
organizzativa di tali organi costituzionali. La costituzione ha determinato non
solo la necessaria esistenza di tali regolamenti, ma anche il tipo di
deliberazione e i principali contenuti inerenti all'esercizio della funzione
legislativa per i quali vige una riserva assoluta di regolamento (ogni altra
fonte è esclusa purché non sia di grado costituzionale).
La natura di
fonte dei regolamenti parlamentari:
1) come fonte di
autonomia i regolamenti sono comunque interni all'ordinamento
2) alcune norme
regolamentari possono valere anche nei confronti di terzi
3) l'indicazione
costituzionale della maggioranza per l'approvazione, la pubblicazione
necessaria sulla gazzetta ufficiale e la vacatio di sessanta giorni sono
elementi formali idonei a qualificare regolamenti parlamentari come atti-fonte.
Legittimità
costituzionale dei regolamenti parlamentari:
1-da un lato gli
interna corporis solo insindacabili (in quanto espressione dell'autonomia
costituzionale), dall'altro devono comunque rispondere sotto il profilo delle
legittimità costituzionale presso la corte (in quanto sempre e comunque
subordinati alle disposizioni costituzionali in merito).
2-la corte, per
rispettare l'autonomia regolamentare, ma lo stesso tempo per adempiere alla
propria funzione, si limita a prendere in esame il requisito della maggioranza
assoluta per la deliberazione, il contenuto costituzionalmente esplicitato del
regolamento, la coerenza delle norme regolamentari con le norme costituzionali.
3-nel caso di
contrasto tra norme regolamentari e norme costituzionali la corte dunque potrà
dichiarare l'illegittimità di tali norme regolamentari o, nel caso in cui da
tali norme regolamentari incostituzionali sia sorta una legge, la corte potrà
dichiarare l'illegittimità delle norme regolamentari e conseguentemente della
legge.
4-d'altra parte,
bisogna considerare come il regolamento goda in parte di copertura
costituzionale (quando pone norme riguardanti contenuti costituzionalmente
prescritti come procedimenti legislativi abbreviati) per cui si può senz'altro
ammettere che in tali punti non solo il regolamento non può essere dichiarato
incostituzionale ma integra addirittura i parametri del giudizio di
costituzionalità delle leggi.
II. I regolamenti
della corte costituzionale.
I regolamenti
della corte costituzionale sono previsti dalla legge ordinaria per la prima
attuazione delle norme costituzionali concernenti la costituzione e il
funzionamento della corte costituzionale. I regolamenti della corte
costituzionale hanno progetto da disciplina dell'esercizio delle sue funzioni
(possono dettare norme integrative per i giudizi avanti alla corte), sono
approvati a maggioranza dei componenti e pubblicati nella gazzetta ufficiale.
La natura di
fonte dei regolamenti della corte costituzionale:
a) la norma sulla
produzione di tale regolamento è di rango ordinario per cui si potrebbe
qualificarlo come una fonte secondaria, similmente ai regolamenti
dell'esecutivo. L'autonomia organizzativa e funzionale della corte sarebbe così
esaurita dalle norme della costituzione, dalla riserva di legge costituzionale
attinente ai giudizi di legittimità e alle garanzie di indipendenza dei
giudici, e dalla riserva di legge ordinaria diretta a stabilire le altre norme
necessarie per la costituzione e il funzionamento della corte. Il regolamento
sarebbe dunque dipendente per tutte queste fonti, incapace di derogarle.
b) nel ragionamento
appena fatto è tuttavia implicita l'assunzione che la legge n. 87 sia
istitutiva della potestà regolamentare quando invece si può sostenere che tale
potestà normativa sia già stata conferita alla corte dalla costituzione stessa
come espressione della necessaria autonomia organizzativa dell'organo
costituzionale e dell'indipendenza dei giudici. Il regolamento, nel rispetto
delle norme costituzionali e della riserva di legge costituzionale, sarebbe
dunque idoneo a concorrere con la legge statale come regolazione autonoma nei
confronti di regolazione eteronoma (seppure con preferenza per la legge perché
le norme regolamentari non esauriscono la loro efficacia nell'ambito
dell'autonomia ma anzi sono fondamentali per il giudizio sulle stesse leggi statali).
6.I REGOLAMENTI
DELL'ESECUTIVO.
I regolamenti
dell'esecutivo rappresentano la seconda normazione rispetto a quella dettata
dalla legge e dagli atti equiparati. Mentre il sistema delle fonti primarie è
chiuso (limitato alle fonti risultanti dalla costituzione) il sistema delle
fonti secondarie è aperto a tutte quelle fonti che le fonti primarie vogliano
istituire nel rispetto del principio di legalità.
I. Il fondamento
della potestà regolamentare.
1-il potere
regolamentare sarebbe derivante dalla costituzione nella quale sono menzionati
i regolamenti governativi come emanati
dal presidente della Repubblica e sono contenute le norme sulla produzione che
permettono lo svolgimento del potere esecutivo quale costituzionalmente
autonomo e responsabile.
Critica: il cenno
all'emanazione del presidente della Repubblica non vuole esaurire la categoria
dei regolamenti dell'esecutivo ne' disciplinare completamente il potere
regolamentare (del quale non è scritto se abbia vera e propria potestà
normativa tale per cui debba essere inserito tra i poteri normativi
dell'ordinamento).
2-l'autonomia
governativa come organo costituzionale farebbe presupporre la sua capacità di
auto-regolamentarsi. Questa osservazione, se non per tutti regolamenti, sono
comunque valide per i regolamenti esecutivi delle leggi e i regolamenti
organizzativi degli uffici amministrativi che, in grazia delle funzioni
costituzionali da essi disciplinate, potrebbero configurare un potere
regolamentare indipendente.
Critica: i limiti
all'esercizio del potere legislativo imposti al governo sono di tale grado che
difficilmente si potrebbe considerare tale organo come dotato del potere di
emanare norme a prescindere dal conferimento legislativo. Ed in effetti esiste
sempre una legge che confina l'ambito materiale dei regolamenti esecutivi e
organizzativi, se non per intero, almeno nei principi, trattandosi di una
riserva di legge relativa.
3-la legge n. 400
del 1988 prevede che le materie inquinanti da disciplina da parte di legge
odiati aventi forza di legge possono essere oggetto dei cosiddetti regolamenti,
così che in assenza di norme sarebbe configurabile un potere regolamentare
indipendente dalla legge.
Critica: anche in
assenza della legge (cioè nei rari luoghi nei quali non sia possibile nemmeno
un'interpretazione analogica) vige la presunzione di auto-integrazione
dell'ordinamento per cui devono essere applicati i cosiddetti principi
costituzionali e legislativi. Ciò non toglie che il governo si trovi spesso
investito di competenze materiali senza avere strumenti normativi per cui può
attingere al potere regolamentare nel rispetto del principio di legalità
formale (quando cioè la legge glielo attribuisca, senza che necessariamente ne
disciplini anche i contenuti come vorrebbe il principio di legalità
sostanziale).
II. Tipologia e
forma dei regolamenti governativi.
La tipologia dei
regolamenti governativi risulta dalla legge n. 400 del 1988 senza tuttavia
essere un elenco tassativo.
A. I
regolamenti esecutivi.
I regolamenti
esecutivi disciplinano
-l'esecuzione
delle leggi e dei decreti legislativi,
-l'attuazione e
l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di
principio,
-esclusi quelli
relativi a materie riservate alla competenza regionale.
I regolamenti
sono dunque deputati all'esecuzione in senso stretto e
all'attuazione-integrazione di norme di principio, funzione che fa del
regolamento non una semplice specificazione delle norme legislative ma anche
una vera e propria fonte di norme secondarie.
Per quanto
concerne invece l'esclusione della materia regolamentare di quella riservata
alla competenza regionale si può dire che:
1-è
un'esplicitazione superflua nel caso in cui si intende impedire che il
regolamento disciplini nel dettaglio materie di competenza regionale dal
momento che la disciplina del dettaglio è preclusa anche la legge statale (che
si limita ad una normazione regionale di principio). D'altra parte la
competenza regionale si esplica sia in leggi che in regolamenti il quali
escludono ogni altra fonte.
2-tale esclusione
sembra dunque riferirsi alle materie nelle quali le regioni hanno una
competenza normativa di attuazione di integrazione delle leggi statali.
Tuttavia sia nelle regioni differenziate tale competenza (attribuita in via
generale anche su materie determinate), è sempre esercitata in forma
legislativa, sia nelle regioni di diritto comune tale competenza (attribuita da
leggi statali di volta in volta), è prevalentemente esercitata in forma
legislativa. Non resta che concludere che la legge 400 abbia voluto escludere
dalla potestà regolamentare quella potestà normativa regionale di
attuazione-integrazione che la regione eserciti non nella forma legislativa ma
in quella regolamentare.
B. I
regolamenti indipendenti.
I regolamenti
indipendenti disciplinano le materie in cui manchi la disciplina da parte di
legge o di atti aventi forza di legge. Sia chiaro tuttavia che la mancanza
della legge esplicita attributiva del potere regolamentare (presente invece nei
regolamenti attuativi-integrativi) non toglie la presenza logicamente
indispensabile di una norma implicita di conferimento di tale potere. I
C. I
regolamenti organizzativi.
I regolamenti
organizzativi disciplinano localizzazione funzionamento dell'amministrazione
pubblica secondo le disposizioni dettata dalla legge.
Sono dei
regolamenti emanati materie pensava di legge relativa: devono infatti
svilupparsi all'interno della norma costituzionale sull'organizzazione dei
pubblici uffici (articolo 97) e rinforzati dal principio del buon andamento e dell'imparzialità
dell'amministrazione. Solo nella sostanza molto simili ai regolamenti esecutivi
di attuazione e di integrazione di norme legislative di principio.
D. I
regolamenti sindacali.
Dopo la
privatizzazione del pubblico impiego i regolamenti sindacali non sono più atti
fonte seppure conserva un valore di integrazione della disciplina del rapporto
di lavoro a livello di consuetudini. (Sono stati citati in sede di fonti
secondarie solo perché la legge 400 li aveva contemplati).
E. I
regolamenti autorizzati.
I regolamenti
" autorizzati " sono cioè autorizzati dalla legge a derogare a norme
legislative sostituendosi ad esse. Tale abrogazione deve essere disposta dalla
legge attributiva del potere regolamentare attraverso norme generali di
principio che avranno la loro efficacia solo quando il regolamento ad esse
sotteso avrà disciplinato anche il dettaglio. Non avviene che la legge
istituisca illegittimamente una fonte concorrenziale con se stessa in quanto la
legge dispone il passaggio di una certa materia (non coperta da riserva di
legge assoluta) da una disciplina legislativa del principio e del dettaglio ad
una disciplina sempre legislativa del principio ma regolamentare del dettaglio.
F. I
regolamenti governativi di attuazione delle direttive europee.
I regolamenti
governativi di attuazione delle direttive europee sono nella sostanza dei
regolamenti autorizzati con le seguenti varianti:
1-non possono
prevedere nuove spese o minori entrate poiché queste competono alla legge
comunitaria annuale.
2-non possono
regolare materie coperte da riserva di legge relativa (oltre che assoluta come
in tutti regolamenti autorizzati).
3-mancano le
norme generali regolatrici della materia (in quanto presenti nelle direttive
europee).
G. La forma
dei regolamenti governativi.
I regolamenti
governativi sono deliberati dal Consiglio dei Ministri previa audizione del
Consiglio di Stato, emanati con d.p.r., sottoposti al visto della corte dei
conti e pubblicati sulla gazzetta ufficiale. La forma regolamentare, in quanto
posta da una norma legislativa (legge 400), è perciò derogabile da una legge
ordinaria successiva.
III. I
regolamenti ministeriali e interministeriali.
La legge può
attribuire a uno o più ministeri il potere di emanare norme regolamentari nelle
materie di competenza ministeriale. Dovendosi attenere non soltanto alla legge
ma anche ai regolamenti governativi, i regolamenti ministeriali sono delle
fonti di grado III.
Tali regolamenti
sono adottati dal ministro o dai ministri competenti nella forma del decreto
ministeriale o interministeriale.
Capitolo VI
LE FONTI AUTONOME
1.INTRODUZIONE
Lo Stato è
caratterizzato da una poliarchia di soggetti politici coordinati ed unificati
dallo Stato soggetto. Sì che ha in questo modo il cosiddetto pluralismo
politico istituzionale che estingue concetto della sovranità esercitata in un
unico centro politico e istituisce quello di sovranità in senso largo come
rapporto dialettico dallo Stato soggetto e i poteri autonomi. Questo rapporto
dialettico ha preciso fondamento della costituzione italiana (articolo V),
anzi, si può dire che nella costituzione sia evidenziata una preferenza per
l'autonomia per la quale lo Stato deve cedere le aree di potere nelle quali si
possa manifestare un potere autonomo. L'autonomia si manifesta innanzitutto
nell'autonomia normativa: le norme emanate dai cosiddetti poteri autonomi
concorrono ad innovare l'ordinamento generale non in grazia della assunzione di
tali norme atipiche di per se prive di efficacia nelle norme tipiche del potere
sovrano ma a causa della vera e propria titolarità del potere normativo
esplicabile nei limiti previsti dalla costituzione e dalle leggi dello Stato.
Anzi, per le fonti autonome, si configura il principio di riserva della fonte,
che relativamente agli oggetti di disciplina loro attribuiti, sono le uniche
fonti competenti. Ciò, in linea di principio, esclude la concorrenza tra fonti
e la preferenza della fonte gerarchicamente superiore, mentre continuano a
valere i criteri gerarchici e cronologici per risolvere i conflitti tra fonti
inerenti alla medesima competenza (prevale lo statuto sulla legge regionale e
la legge regionale posteriore su quella anteriore). Le fonti autonome si
dividono in due gruppi: quelle territoriali (regionali e locali) e quelle
contrattuali (il contratti collettivi di lavoro con efficacia generale).
2. LE FONTI
REGIONALI.
L'autonomia
normativa regionale si esprime a tre livelli: statutario, legislativo e
regolamentare (il referendum può collocarsi a seconda dell'oggetto al livello
legislativo o regolamentare).
I. Gli statuti
delle regioni ad autonomia (differenziata e) ordinaria.
Lo statuto è
l'atto normativo fondamentale con il quale la regione disciplina la propria
organizzazione interna.
Le regioni ad
autonomia differenziata hanno statuti adottati con legge costituzionale,
materialmente decisi dallo Stato, al di fuori di ogni influenza giuridicamente
rilevante da parte dei rappresentanti delle regioni. Perciò lo statuto di tali
regioni è regionale solo per l'oggetto, mentre la volontà normativa è statale.
Sono infatti previsti procedimenti di revisione degli statuti (come quello che
prevede, nel caso di sostanziale accordo tra Stato e regione, la modifica dello
statuto con semplice legge ordinaria o in caso di disaccordo, per lo statuto
della Sardegna, il referendum consultivo regionale) e l'interposizione del
parere obbligatorio della regione ma nella sostanza lo statuto è sacrificato
alla valutazione formulata dallo Stato, unico in grado di poter decidere su un
argomento interesse nazionale. Tali
statuti possono derogare alle norme costituzionali sulle regioni di diritto
comune e a quelle sull'autonomia statutaria.
Le regioni ad
autonomia ordinaria hanno statuti attivati dagli organi regionali con
deliberazione da parte del consiglio a maggioranza assoluta e successiva
approvazione statale con legge ordinaria (articolo 123).
A. Lo statuto
come fonte regionale.
Lo statuto è un
atto normativo regionale approvato con deliberazione consiliare ed efficace
subordinatamente alla sua approvazione con legge statale meramente formale (che
può cioè a cogliere o respingere senza modificare contenuto). Conforme alla
disposizione costituzionale è anche il regolamento della camera dei deputati
che fa divieto di presentare emendamenti al testo dello statuto.
Lo statuto come
legge statale:
1) Nella prassi
o, per meglio dire, in occasione della prima attuazione dell'ordinamento
regionale (nell'unico precedente cioè), il parlamento ha tuttavia adottato gli
statuti ordinari imponendo in modo informale delle modificazioni. Inoltre, in
tal occasione, gli statuti non furono promulgati dai presidenti della regione.
Critica: non si
può definire lo statuto come legge statale per una prassi corriva e
discutibile. Inoltre, in caso di modificazione dello statuto, lo statuto stesso
prevede la promulgazione da parte del presidente della regione. Considerando
però che la legge regionale di revisione statutaria non si discosta realtà come
procedimento dalla formazione dello statuto (una revisione integrale dello
statuto sarebbe uguale alla creazione di uno originale) si deve ammettere che
lo statuto sia una fonte regionale seppure sottoposta ad un controllo da parte
della legge statale.
2) lo statuto
sarebbe una fonte statale in quanto, per una ragione di principio,
l'ordinamento generale di recepire ogni manifestazione di autonomia: ciò
avverrebbe con la legge statale di adozione secondo il modello della legge
comunitaria (legge statale che regola in tutto o in parte l'ambito di incidenza
della legge regionale).
Critica: il
modello di legge comunitaria non si adatta allo statuto in quanto secondo tale
modello del legge statale lo realizza solo un semplice controllo ma, a
copiandosi della volontà normativa da soggetto autonomo, le da la forma di fonte
innovativa del diritto oggettivo. Le regioni, con i loro statuti, sono invece
titolari di un proprio potere normativo per cui la legge statale non opera
assolutamente la trasformazione normativa della volontà regionale ma si limita
a confrontare le manifestazioni del potere normativo regionale con il principio
di unità ed indivisibilità dello Stato.
3) la
giurisprudenza costituzionale asserisce che i principi fondamentali limitativi
della competenza legislativa bipartita delle regioni sono rilevabili dalle
leggi statali e dal complesso di statuti regionali. Da tra la comune funzione
di limiti di principio parte della letteratura ha concluso che gli statuti sono
leggi statali.
Critica:
l'interpretazione dottrinale andrebbe semmai invertita in quanto i limiti
suddetti alla competenza bipartita delle regioni risultano in primo luogo da
gli statuti che fissa di principio organizzato il in materia di competenza
regionale. Il fatto che le leggi statali abbiano dato approvazione alle statuti
conferisce legittimità ai limiti statuari.
In conclusione lo
statuto è una fonte regionale (seppure atipica in quanto sottoponibile al
sindacato di costituzionalità oltre che alla legge statale di approvazione).
B. I rapporti
fra lo statuto e le fonti statali e regionali.
Caratteristiche
dello statuto:
Fonte riservata:
il cui contenuto è cioè sottratto alla legislazione statale ordinaria.
Fonte primaria o
sub-primaria: è nella stessa fascia di normazione della legge statale furono
con un carico di limiti maggiore in quanto deve rispettare la costituzione ma
anche le leggi statali.
Fonte vincolata
materialmente: deve contenere l'enorme di organizzazione interna della regione,
per referendum regionale, l'enorme disciplinati da pubblicazione dei veleni chi
e dei regolamenti regionali.
Fonte limitata:
1) dalla costituzione, 2) dalle leggi della Repubblica e 3) dall'interesse
delle altre regioni.
1) il rispetto
della costituzione non riguarda solo le norme generali ma in particolare quelle
che si riferiscono alle regioni e incidono sull'autonomia organizzativa
interna.
2) il limite
delle leggi della Repubblica non può certo essere interpretato nel senso che
tutte le leggi dello Stato possano abrogare lo statuto, degradando l'autonomia
statutaria a potestà normativa secondaria. Si è pensato poi di interpretare
tale limite a riguardo delle leggi cui la costituzione rinvia per una
disciplina in materia regionale. La corte costituzionale ha scelto una
posizione intermedia per cui il limite lo riguarderebbe solo le leggi
costituzionalmente coperte ma anche quelle che fissano principi in materie
connesse con l' organizzazione interna della regione. Tale limite è tuttavia
alquanto problematico, specie riguardo alla competenza bipartita in materia di
uffici ed enti amministrativi dipendenti della regione: tale materia appare
connesse all'organizzazione interna della regione ma è affidata alla
legislazione bipartita e cioè alla legislazione statale di principio in modo
tale per cui appare evidente la sua interferenza rispetto alla potestà statuaria.
Nella concorrenza tra statuto e legge statale la dottrina prevalente sostiene
la preferenza della legge statale; non così Maurizio Pedrazza Gorlero che vede
proprio nella preferenza per lo statuto l'unico modo con il quale si possa
rendere conto dei vincoli contraddittori ai quali legislatore regionale è
legato: il rispetto per lo statuto e per la legge statale di principio. Se il
principio della legge statale prevalesse su una norma statutaria si
verificherebbe un limite variabile alla competenza regionale e una procedura di
variazione dello statuto diversa rispetto a quella stabilita dalla
costituzione. D'altra parte, l'iniziativa di modificazione dello statuto non
può espandere eccessivamente la materia di competenza regionale a causa della
legge statale di approvazione che riporta nel pieno controllo della
legislazione statale l'autonomia statutaria.
3) in aggiunta a
tali limiti la legge ordinaria sul funzionamento delle organi regionali prevede
per gli statuti i limiti dell'interesse nazionale e delle altre regioni. Da un
lato possono parere dei limiti di merito di dubbia costituzionalità, dall'altro
avvicinano al procedimento statutario a quello legislativo regionale per il
quale vige una riserva di parlamento (solo le camere possono decidere sul contrasto
leggi statali\ regionali).
Fonte rinforzata
superiore: rispetto alle leggi regionali (nella materia comune).
II. La legge
regionale.
La legge
regionale è l'atto normativo risultante dall'esercizio di differenti potestà
legislative (piena, bipartita, integrativa-attuativa). A ogni modo la legge
regionale può essere considerata come un unico tipo normativo in relazione al
nome, al soggetto deliberante, al procedimento, alla pubblicità e al controllo
(caratteri formali) ma anche in relazione alle limitazioni orizzontali e
verticali a cui è sottoposta (caratteri materiali: le materie di competenza
legislativa regionale sono indicate tassativamente dalla costituzione e
limitate dalle leggi statali).
Caratteristiche:
1)Fonte
riservata: le cui materie sono attribuiti ragione della sua competenza.
2)Fonte
subprimaria: pur essendo nella fascia di normazione primaria è sottoposta allo
statuto.
3)Fonte limitata:
incontro una serie di vincoli mobili da parte delle leggi statali.
Le leggi
regionali sono sottoposte a due tipi di limiti: il limiti esterni e i limiti
interni. Questa distinzione deriva dal modo con cui il limite verticale (di
validità ed efficacia o di gerarchia) interseca il piano orizzontale (nelle
materie o competenze). Se tale intersezione avviene in modo che il limite
verticale delimita la materia delle leggi regionali (appropriandosi di qualche
materia) senza direttamente regolarla si tratta di un limite esterno; se il
limite verticale entra in una materia di legge regionale costituendone una
parte della specifica disciplina si tratta invece di un limite interno.
A. I limiti
esterni delle leggi regionali.
Limiti di
legittimità:
1) costituzione:
nel senso generale come per qualsiasi fonte ma soprattutto per le norme che
estendono alla legge regionale dei limiti disposti per la legge statale come
quello della legge per il bilancio, per le norme di limite territoriale
(articolo 114 131) e di limite materiale (articolo 117).
2) i principi
generali dell'ordinamento giuridico dello Stato: si tratta dei principi
dell'ordinamento statale che non hanno veste costituzionale. Certamente tali
principi non sono tutte le leggi statali e proprio per questo sono di difficile
identificazione. La potestà piena della legislazione regionale che dovrebbe
avere nei principi della legislazione statale un limite esterno viene spesso
degradata a potestà legislativa bipartita che considera i principi della
legislazione statale (in mancanza di una legislazione di cornice) come principi
fondamentali della materia e quindi un limite interno.
3) le norme
fondamentali in materia di riforme economico-sociali: si tratta di settori
materiali di così grande rilievo per l'ordinamento statale che che sono
disciplinati persino nel dettaglio. Per conseguenza anche qui registriamo la
metamorfosi della potestà legislativa piena della regione (quando vi sia) in
potestà legislativa bipartita.
4) gli obblighi
internazionali dello Stato: lo Stato soggetto esercita oltre ad una sovranità
interna anche una sovranità esterna a se stesso, che non può evidentemente
cedere ai poteri autonomi. Solo lo Stato centrale può assumere impegni di
carattere nazionale anche se questi, con ogni probabilità, avranno effetto
anche a livello regionale. Si tratta tuttavia di verificare la portata di tali
limiti.
Nel caso in cui
le norme internazionali o le norme di fonti europee direttamente applicabili
(regolamenti, direttive self-executing) entrino in vigore nell'ordinamento
interno con un semplice ordine di esecuzione (con un rinvio fisso o materiale)
si registra la giuridica irrilevanza e la cessazione di efficacia delle norme
regionali (non l'abrogazione che sarebbe conseguente ad un meccanismo
gerarchico di risoluzione dell'antinomia mentre qui si è in presenza della
semplice attuazione di un presupposto negativo all'esercizio di una competenza
regionale).
Nel caso in cui
le norme internazionali o le direttive europee richiedano la mediazione del
legislatore questi (in caso di competenza regionale) dovrà stabilire con legge
statale il principio e lasciare alla ragione la determinazione del dettaglio
(con uno schema di competenza bipartita).
Limiti di merito:
interesse nazionale e delle altre regioni:
tale limite non ha mai trovato applicazione come limite di merito in quanto la
legislazione statale e la giurisprudenza costituzionale lo hanno convertito in
un limite di legittimità.Da tale limite scaturisce il potere statale di
indirizzo e di coordinamento che si sostanzia nella maggior parte dei casi in
attività di carattere legislativo (per parte del governo). La risultante
attività legislativa, in effetti, non fa altro che da attuazione ai limiti
esterni di legittimità anzidetti (come gli obblighi internazionali e le norme
fondamentali in campo economico e sociale). Al potere di indirizzo e
coordinamento sono sottesi anche gli atti amministrativi che costituiscono un
prolungamento delle corrispondenti leggi in osservanza del principio di
legalità sostanziale.
B. I limiti
interni delle leggi regionali.
Quando la legge
statale occupa parzialmente un'area di competenza regionale si possono
configurare in relazione al ruolo della regione due potestà legislative:
1) potestà
legislativa bipartita: tale potestà legislativa lascia allo Stato il compito di
fissare i principi fondamentali della materia, mentre lascia la regione alla
normazione del dettaglio. Vediamo ora gli strumenti legislativi con i quali la
potestà legislativa bipartita può realizzarsi. La legge sul funzionamento degli
organi regionali (n. 62 del 1953) prevedeva l'emanazione di leggi statali di cornice
in materia di competenza bipartita, alle quali poi potessero succedere le leggi
regionali. Ciò non è avvenuto a causa dell'inerzia del legislatore statale per
cui lo stesso legislatore statale ha disposto che la legislazione regionale in
materia di competenza bipartita (nella quale fino a quel momento era proibito
alle regioni di legiferare) potesse procedere considerando come leggi cornice i
principi fondamentali dell'ordinamento. Un' eventuale violazione avrebbe
portato all'illegittimità costituzionale della norma regionale per norma
interposta.
Il problema della
modificazione dei principi fondamentali: Nel caso i principi fondamentali
stessi subissero una modificazione, la regione avrebbe comunque novanta giorni
di tempo per modificare le corrispondenti leggi regionali. Al termine di tale
intervallo di tempo non ricorre il fenomeno della abrogazione (in quanto non si
tratta di concorrenza orizzontale o verticale) ma comunque della cessazione di
efficacia (per il venir meno, attraverso l'abrogazione della legge di
principio, del presupposto per l'esercizio della competenza regionale
bipartita).
Il problema di
una nuova disciplina statale cedevole di dettaglio: in tal caso si registra la
sospensione dell'operatività della competenza bipartita in quanto ad una
disciplina di principio statale e al dettaglio regionale si sostituiscono
principio e dettaglio statali. A seguito della sospensione la legge regionale
potrà tornare ad operare nei nuovi limiti previsti dalla nuova legge cornice
occupandosi dell'area di dettaglio che momentaneamente era stata occupata dalle
norme statali. Appare evidente che non è altrimenti spiegabile come, dopo una
legge statale di principio e di dettaglio, la parte statale di dettaglio debba
cedere per concorrenza alle fonti regionali determinando così la rottura della
competenza bipartita e un meccanismo anomalo di concorrenza orizzontale di sola
" andata " per cui la legge regionale posteriore abroga la legge
statale precedente ma non viceversa.
2) potestà
legislativa integrativa e attuativa: tale potestà è espressamente conferita nel
caso delle regioni differenziate mentre lo Stato ha facoltà di attribuirla
volta per volta alle regioni di diritto comune. Questa potestà prevede che le
regioni disciplino il dettaglio (attraverso l'integrazione e attuazione) delle
norme di principio statali secondo un meccanismo simile a quello della
normazione di scopo (come quella delle direttive europee). A differenza della
precedente potestà legislativa bipartita si potrebbe anche definire l'ambito
integrativo attuativo della regione come sub-dettaglio in riferimento al fatto
che la legislazione statale è in questo caso comprensiva sia del principio che
del dettaglio.
La differenza tra
la potestà legislativa delle regioni differenziate con quelle ordinarie (le
prime possono integrare oltre che attuare e le materie che riguardano tali
integrazione sono a loro assegnate in modo necessario e non facoltativo) si
attenua se si considera che entrambe non possono disporre contra legem e che
l'integrazione può essere compiuta anche dalle regioni ordinarie quando rientri
nel concetto più ampio di esecuzione.
Il problema del
rapporto tra legge regionale e regolamento regionale: iI dettaglio disciplinato
nell'ambito regionale ha natura sostanzialmente regolamentare ma viene trattato
con legge regionale perché spesso è prescritto così, perché in ogni caso il
regolamento sarebbe emesso dall'organo legislativo consiliare (almeno nelle
regioni ordinarie), perché nella gerarchia delle fonti appare più logico e agevole
un rapporto di controllo tra legge statale e legge regionale piuttosto che tra
legge statale e regolamento regionale. Per tutte queste ragioni, anche quando
non esistano vincoli formali, tale potestà non può essere svolta nella forma
regolamentare specie a causa del più agevole controllo sulle leggi regionali
operato dalle leggi statali.
C. Le leggi
regionali atipiche.
Si parla di leggi
regionali atipiche quando siano introdotte variazioni nell'ordinario
procedimento legislativo o una particolare esistenza l'abrogazione per alcune
leggi regionali.
1) lo statuto:
sia esso sia le leggi di revisione statutaria sono formate con deliberazione
della maggioranza assoluta del consiglio regionale e controllate non dal
governo ma dal parlamento che le approva con una legge meramente formale. Se
controllo avrà dato esito positivo lo statuto si perfezionerà con la
promulgazione da parte del presidente della regione e la pubblicazione nel
bollettino ufficiale. Dato la tassatività del procedimento lo statuto e le leggi
di modificazione statutaria non sono sottoponibili a referendum abrogativo
regionale (anche perché il referendum può agire solo sulle leggi regionali, le
leggi regionali non possono agire sullo statuto, quindi il referendum non può
agire sullo statuto).
2) leggi di
variazione territoriale dei comuni : l'istituzione di nuovi comuni o la
modificazione dei loro confini (circoscrizioni) sono deliberate dal consiglio
regionale previo referendum delle popolazioni interessate. La delibera del
consiglio regionale può anche rigettare un referendum con esito positivo o
sovrapporre una propria differente valutazione seppure in concreto tale
comportamento del corpo rappresentativo non abbia avuto ragione di esistere.
3) le leggi
tributarie e di bilancio: sono escluse dal referendum regionale abrogativo.
4) le leggi
urbanistiche: in alcune regioni sono deliberate con maggioranza dei due terzi
dei consiglieri regionali ed escluse dal referendum.
D. I rapporti
fra legge regionale e legge statale.
Parte della
dottrina sostiene la subordinazione formale della legislazione regionale a
quella statale per le seguenti ragioni:
1) la conversione
dei limiti esterni in limiti interni che schiaccia la competenza regionale
piena nell'ambito della competenza bipartita.
2) la trasformazione
del limite di merito dell'interesse nazionale in limite di legittimità
configurato come potere statale di indirizzo e coordinamento.
3) il ricorso
alle leggi statali di dettaglio in luogo dei principi fondamentali (che a loro
volta sono dei sostituti rispetto alla deficienza di leggi cornice) nella
competenza bipartita.
Tutte queste
ragioni portano in pratica all'appiattimento delle potestà legislative
regionali su uno schema duale nel quale lo Stato svolge l'attività legislativa
di principio e di dettaglio (quando sia ravvisabile anche un minimo spazio per
la soddisfazione dell'esigenza unitaria) e la regione si limita ad integrare e
attuare le norme statali.
La compressione
dell'area di competenza della regione non deve tuttavia far pensare ad un
rapporto di gerarchia tra fonte statale e fonte regionale perché il rispetto
per la legge statale da parte della legge regionale non ha fondamento alcuno se
non nel fatto che la normazione statale è la mediatrice dei limiti
costituzionali imposti alla potestà legislativa regionale.
III. Gli atti con
forza di legge regionali.
È escluso che le
regioni possano emanare decreti legge o decreti legislativi perché di tale
competenza non vi è traccia nella costituzione che al contrario scrive
espressamente dell'eccezionale competenza legislativa del governo.
Un atto con forza
di legge è sicuramente il referendum abrogativo di leggi regionali, escluso
solamente per le leggi regionali atipiche.
Forse si possono
considerare atti con forza di legge i cosiddetti atti improrogabili che possono
essere compiuti da una commissione di tre cittadini quando il consiglio
regionale sia sciolto. Tra questi atti possono essere compiuti solo quelli di
competenza del consiglio che poi dal nuovo consiglio regionale saranno ratificati.
IV. I regolamenti
regionali.
Le fonti
secondarie regionali hanno un'area di competenza estremamente limitata in
quanto:
1) la classica
materia integrativa e attuattiva delle leggi è svolta dalla regione in forma
legislativa
2) tali
regolamenti sono solamente esecutivi, operando in materia di legge relativa.
3.LE FONTI
LOCALI.
Le province e i
comuni godono di autonomia normativa a loro assegnata dalla costituzione con
l'articolo 128. Tuttavia la costituzione non disciplina direttamente il potere
degli enti locali ma rimanda per questo alle leggi della Repubblica che ne
devono delimitare i limiti egli ambiti di competenza. La legge dunque, nel
rispetto dell'autonomia costituzionale, si configura come un limite variabile
dell'autonomia locale. Il legislatore statale ha attuato con la legge n. 142
del 1990 la prescrizione costituzionale attribuendo autonomia normativa alle
province e i comuni e individuandone gli atti d'esercizio negli statuti e nei
regolamenti.
I. Gli statuti
comunali provinciali.
Caratteristiche:
1) fonti
riservate: gli oggetti della disciplina degli statuti sono dettati dalla legge,
per cui tale riserva è " debole ". Nell'area riservata lo statuto
esclude le fonti sia primarie che secondarie: i rapporti fra statuto e leggi
statali-regionali sono ordinati sulla base della competenza, mentre tra lo
statuto e le altre fonti locali vige la gerarchia.
2) fonti a
contenuto vincolato: lo statuto deve obbligatoriamente disporre delle materie
indicate dalla legge, per altre, invece, ha facoltà di intervenire
(l'elencazione di queste materie non è tassativa).
3) fonti
limitate: nonostante lo statuto appartenga alla fascia di normazione primaria è
sottoposto alle leggi della Repubblica (inerenti, s'intende, le autonomie
locali e la loro organizzazione) secondo la norma costituzionale. Oltre a
questo limite dei principi della legislazione statale bisogna ammettere anche
quello delle leggi regionali: queste ultime infatti pongono norme di dettaglio
in relazione alle leggi statali ma sono idonee a costituire normazione di
principio per l'organizzazione degli enti locali. L'attuazione dei principi
statali e regionali è di competenza dello statuto. Una volta che tale
competenza è espletata, quando cioè le norme statutarie di dettaglio sono in
vigore, le corrispondenti norme legislative perdono di efficacia.
4) fonti
atipiche: la loro deliberazione avviene a maggioranza qualificata dei due terzi
dei consiglieri e, se questa non è raggiunta, con due successive deliberazioni
a maggioranza assoluta.
II. I regolamenti
comunali provinciali.
Sono le tipiche
fonti secondarie che, nel rispetto delle fonti primarie (leggi statali -leggi
regionali -statuto di autonomia), danno:
1) esecuzione
alle disposizioni statutarie in materia organizzativa (regolamento
organizzativo). Sono soggette al principio di gerarchia.
2) esecuzione
alle leggi statali regionali concernenti esercizi di funzioni locali. Sono
soggette principi di gerarchia ma escludono per competenza la normazione
regolamentare statale e regionale.
4. I CONTRATTI
COLLETTIVI DI LAVORO
Tra le fonti
contemplate dalla costituzione c'è l'autonomia contrattuale per la disciplina
dei rapporti di lavoro. In tale materia non è certo precluso l'intervento del
legislatore ma la costituzione ha stabilito la valenza erga omnes dei contratti
di lavoro collettivi.
I. I contratti
collettivi con efficacia generale.
Le condizioni per
la stipulazione di un contratto collettivo di lavoro sono due:
1) i sindacati
contraenti debbono essere registrati ed aver ottenuto la personalità giuridica
(per ottenerela basta che abbiano una base democratica nel loro d'ordinamento).
2) la
stipulazione del contratto deve essere affidata ad una rappresentanza unitaria
dei sindacati composta in ragione proporzionale del numero degli iscritti.
Tuttavia la
disposizione costituzionale non è stata attuata perché:
1) i sindacati
non gradiscono alcuna attestazione formale (come la personalità giuridica) ne'
il controllo sulla loro consistenza numerica e organizzazione interna.
2) bisogna stabilire
una categoria di riferimento per la rappresentanza.
3) la
stipulazione del contratto avviene per maggioranza qualificata, escludendo così
i rappresentanti sindacali minoritari così che l'efficacia generale del
contratto collettivo sembra in qualche modo pregiudicare il principio
costituzionale di libertà sindacale.
Il rapporto tra
legge e contratto collettivo:
Il contratto
collettivo è una fonte di competenza per cui, in presenza di una legislazione
uniforme sul rapporto di lavoro, prevale sicuramente la competenza del
contratto. Nel caso in cui la legge intervenga nell'area del contratto, può
senza dubbio sottrarre materia al contratto collettivo specie alla luce dei
principi costituzionali o in base al principio della ragionevolezza. Nell'area
del contratto si determina dunque una concorrenza della competenza tra il
contratto collettivo e la legge con preferenza per quest'ultima.
II. I contratti
collettivi di diritto comune.
I rapporti di
lavoro sono oggi disciplinati, oltre che da norme costituzionali e legislative,
anche dei contratti collettivi di diritto comune che valgono soltanto per
coloro che hanno stipulato il contratto. In linea di fatto tuttavia tali
contratti hanno esteso la loro efficacia erga omnes in grazia del rinvio
operato nei loro confronti dalle norme di diritto oggettivo. Tali fonti non
possono essere configurate come al di fuori dell'ordinamento in quanto
l'efficacia di fonte del contratto deriva dal rinvio legislativo. Il rapporto
tra legge e contratto è il medesimo rispetto a quello del contratto collettivo
con efficacia generale avendo riguardo tuttavia alla maggior penetrazione della
legge nell'area del contratto in quanto i contratti collettivi di diritto
comune non sono fonti del diritto in senso proprio per cui l'ordinamento ha
interesse a intervenire su di essi per rapportarli all'interesse generale.
Capitolo VII
LA CONSUETUDINE.
1. LA
CONSUETUDINE COME FATTO FONTE
La consuetudine è
una fonte che non deriva dalla volontà di un soggetto deputato alla produzione
normativa sotto forma di disposizioni scritte ma da un fatto ripetuto
costantemente da una generalità di soggetti (usus) con la convinzione della sua
giuridica doverosità (opinio juris). Il fatto che la consuetudine sia una fonte
di diritto non scritto e perciò di difficile identificazione non significa che
sia
"diritto
spontaneo " in quanto tale fonte deriva dall'autorità sociale costituita
dal comportamento generale.
Come fonte del
diritto la consuetudine ha un'importanza residuale rispetto alle altre fonti e
si pone perciò all'ultimo gradino. Cospicue eccezioni sono tuttavia 1) le
consuetudini internazionali (grazie
all'adattamento automatico pongono nell'ordinamento norme di rango
costituzionale), 2) consuetudini costituzionali (che interpretano o integrano
le norme costituzionali).
Contrariamente
alla consuetudine in senso stretto le consuetudini costituzionali operano senza
una norma scritta di rinvio che possa risolvere il problema della qualità di
fonte e dell'efficacia delle consuetudini: l'effettività definisce la qualità
della fonte e il livello di integrazione delle norme scritte, operata da
consuetudine, misura il suo grado di efficacia. Si era detto inoltre che la
legalità delle norme consuetudinarie supplisce al difetto della norma di rinvio
in quanto l'ordinamento accetta sempre le cosiddette consuetudini secundum
legem (interpretative) e praeter legem (integrative).
2.GLI USI
RICHIAMATI DA LEGGI E REGOLAMENTI
Le uniche
consuetudini previste direttamente dall'ordinamento sono denominate usi
(articolo 8 delle preleggi) e hanno efficacia nelle materie regolate da legge
regolamenti solo in quanto siano espressamente richiamate. Sono fonti di grado
quarto qualora si tenga conto che devono rispettare anche i regolamenti
ministeriali (subordinati a loro volta a quelli governativi). Si noti come
l'integrazione delle lacune legislative da parte della consuetudine possa
avvenire solo in presenza di una norma da integrare per cui,in sua assenza, si
può pensare di ricorrere al criterio dell'analogia. L'integrazione, dunque, non
può essere prevista solo con il ricorso all'analogia e ai principi generali del
diritto escludendo in tal modo da consuetudine.
Pur essendo norme
senza disposizioni le consuetudini sono periodicamente registrate nelle apposite
raccolte ufficiali. Tale pubblicazione non garantisce l'esistenza della
consuetudine ne' la corrispondenza della disposizione all'effettivo uso ma
permette di ritenere le consuetudini elencate nella raccolte come esistenti
fino a prova contraria.