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BILANCIO CONSOLIDATO
Il bilancio consolidato è stato introdotto in Italia col il recepimento della VII direttiva CEE. Sono tente al consolidamento le società per azioni,in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che controllano un'altra impresa. Il concetto di controllo è illustrato nell'art 2359 del Codice civile.
Il controllo è:
di diritto:quando una società dispone della maggioranza assoluti dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di un'altra società
di fatto quando si configura nella disponibilità di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante sulle decisioni dell'assemblea ordinaria di un'altra società
contrattuale:quando pur in assenza di una partecipazione azionatoria una società ha un influenza dominante su un'altra società a causa di vincoli contrattuali.
Il bilancio consolidato esprime ciò che il gruppo,come entità economica unitaria produce rispetto all'ambiente esterno. In Italia è possibile derogare ossia essere esclusi dal consolidamento per gli IAS no.
Il bilancio consolidato si redige nello stesso modo in cui si redige il bilancio ordinario,con gli stessi criteri e ha gli stessi documenti, l'unica differenza è che sono eliminati:
le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto di queste
i debiti e i crediti tra le imprese che partecipano al consolidamento
i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate tra le imprese medesime
gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio
Gli importi ai numeri 3,4 e 5 se ne vengono indicate le motivazioni in nota integrativa inoltre in nota integrativa deve essere specificato se sono stati utilizzati criteri di valutazione diversi rispetto a quelli utilizzati dalle imprese facenti parte del consolidato(deroga non concessa dagli IAS)
La differenza che emerge dalla compensazione fra valore delle partecipazione detenuta dalla impresa che redige il consolidato e valori contabili di carico delle imprese incluse nel consolidamento può essere:
BILANCIO DI LIQUIDAZIONE
Bilancio di liquidazione:l'azienda è un organizzazione destinata a perdurare nel tempo,ma destinata anche ad avere una fine. La fine di una impresa è sancita dalla liquidazione. Non rientrando nel ciclo di vita dell'impresa la liquidazione è un fatto straordinario dell'azienda diverso però dagli altri eventi straordinari azienda(scissione fusione)perché ne sancisce la morte. La liquidazione può essere:
coattiva,ossia voluta dalla legge,i liquidatori sono nominati dal tribunale.
volontaria che si attua attraverso la delibera dell'assemblea dei soci che:
dichiara l'impresa in liquidazione
nomina i liquidatori e ne stabilisce il numero dei liquidatori(gli stessi amministratori possono essere nominati liquidatori)
indica i criteri di liquidazione che devono essere seguiti
Il fine ultimo della liquidazione è la dismissione del patrimonio dell'impresa,realizzando l'attivo ossia monetizzandolo,ed estinguere i debiti e l'eventuale residuo:se positivo va diviso per i soci,se negativo ogni socio dovrà pagare una parte dei debiti ancora insoluti.(monetizzazione dell'attivo ed estinzione del passivo).
N.B. Le aziende in liquidazione pagano comunque le imposte.
I liquidatori hanno l'obbligo di gestire la fase di dismissione del patrimonio,non gestiscono l'azienda.
Prima che subentrino i liquidatori gli amministratori,per legge,sono tenuti a redigere un documento che indichi la situazione patrimoniale dell'impresa. Gli amministratori con questo documento definiscono anche le loro responsabilità nei confronti dei terzi. La situazione presentata dagli amministratori è redatta con gli stessi criteri di redazione del bilancio d'esercizio ossia con CRITERI DI FUNZIONAMENTO. A tale documento devono essere allegate anche le relazioni degli organi di controllo dell'impresa. Tali organi sono:
Es. situazione patrimoniale dell'impresa alfa redatta dagli amministratori prema di essere sostituiti dai liquidatori.
S.P. alfa spa
Costi d'imp.4000 Fornitori 14000
Imp. 22000 Db trib. 14000
Merci 8000 Db. Tfr. 12000
Cr.v/clienti 16000 Db. Div 5000
Cap.soc. 5000
I liquidatori sulla base della situazione presentata dagli amministratori a loro volta redigono un documento che presenta una situazione patrimoniale dell'impresa diversa. Il documento redatto dai liquidatori è il bilancio di liquidazione dal quale si ricava il c.d. capitale di liquidazione. Attraverso tale bilancio si riesce a capire quanta parte dell'attivo verrà realizzata e quanta parte del passivo verrà estinta e stabilisce anche le responsabilità dei liquidatori. Il bilancio di liquidazione è diverso da quello degli amministratori perché i liquidatori nel redigere tale documento usano non criteri di funzionamento,ma CRITERI DI REALIZZO, per l'attivo e di PRESUMIBILE ESTINZIONE per il passivo che coincide con il valore nominale. Tali criteri si basano sul mercato e quindi non presentano quel carattere di soggettività sempre presente nei criteri di funzionamento; teli criteri tengono conto anche della natura delle voci dell'attivo e del tipo di impresa. Per quanto riguarda l'attivo tali criteri possono portare:
ad eliminare alcune voci(es.i costi d'impianto,infatti criterio di realizzo consiste nel valutare le immobilizzazioni non più in riferimento al loro costo storico, ma iscrivo il suo valore in base ad una stima più o meno precisa del valore di mercato che quel bene ha in quel momento).
a ridurre(es.crediti) o aumentare(es.immobili)il valore di alcune voci
Per quanto concerne il passivo tali criteri portano alla stessa situazione presentata dai soci.Il passivo può aumentare però per le spese che riguardano la fase di liquidazione e per il pagamento dei compensi spettanti ai liquidatori stessi.
Es. bilancio di liquidazione redatto sulla scorta di quello degli amministratori.
S.P. alfa spa
Imp. 22000 Forn 14000
Merci 8000 Db.trib 14000
Cr.v/clienti 13000 Db.tfr 12000
Saldo liqu. 2000 Db.div. 5000
Le liquidazioni possono durare anche anni (si prendano ad esempio le liquidazioni che sono in piedi dal 1962 delle ex-società elettriche).In questo caso è necessario e opportuno(per ragioni fiscali) che il liquidatore rediga anche bilanci di liquidazione intermedi anche se comunque può redigere solo un bilancio iniziale ed uno finale.
I bilanci intermedi di liquidazione danno il senso del processo di liquidazione "raccontando" ciò che è stato estinto, venduto, e a che punto si trova il processo liquidatorio sino a quel mometo, momento in cui si evince quanto è possibile ripartire ai soci.
Terminata la liquidazione il bilancio finale (molto semplice dove nell'attivo si iscrivono le attività monetizzate e quindi avrò la banca al netto delle passività pagate e nel passivo il saldo di liquidazione o viceversa)viene sottoscritto dai liquidatori e in seguito approvato con delibera dell'assemblea dei soci. Una volta approvato viene depositato dai liquidatori presso il registro delle imprese,l'impresa alfa viene cancellata dallo stesso e termina la sua esistenza.
N.B. I criteri di valutazione dei liquidatori non possono essere quelli del bilancio ordinario perchè esso si fonda sul presupposto della continuità aziendale e quindi laddove non si ha continuità (infatti si parla di bilancio straordinario) non si possono ponderare giudizi di competenza con rinvii dei costi all'esercizio successivo (ammortamenti).
Nel capitale di liquidazione il reddito è visto come un capitale monetario,mentre gli altri capitali hanno un reddito associato distinto da essi.
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