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Oggetto - La Forma

giurisprudenza



Oggetto

È la cosa, o più in generale, il diritto (reale o di credito) che il contratto trasferisce da una parte all'altra oppure la prestazione che una parte si obbliga ad eseguire a favore dell'altra.

Requisiti:

Possibile:   - possibilità materiale (materialmente eseguibile)

- possibilità giuridica (l'oggetto è impossibile quando consiste in una cosa che non è un bene in senso giuridico, come ad esempio le cose non valutabili economicamente)

Lecito

a) non deve essere antigiuridico, ossia non conforme all'ordinamento giuridico;

b) non deve trasgredire un divieto posto dall'ordinamento giuridico a protezione di fondamentali valori etici;



Determinato:

il contratto deve contenere elementi che permettano una sicura identificazione della cosa dedotta in oggetto; in caso contrario il contratto è nullo;


Determinabile:

Anche se l'oggetto non sia determinato, bisogna poterlo determinare in base a criteri enunciati nel contratto o altrimenti ricavabili.


La Forma

Il moderno sistema dei contratti prevede il principio della libertà delle forme. I contratti possono risultare da


q   dichiarazioni espresse: 1) orali

2) scritte

q   accordi taciti

Richiedono la forma scritta:

In generale, per tutti i contratti che abbiano ad oggetto mediato o immediato beni immobili.

Contratti immobiliari:

che trasferiscono la proprietà o altri diritti reali su beni immobili, o che costituiscono - modificano - estinguono diritti reali su questi beni

Le locazioni di beni immobili stipulate per una durata superiore a nove anni a pena di nullità del contratto.

Determinate clausole, dette vessatorie (art. 1341 c.c.)

La pattuizione di interessi superiori al tasso legale, ecc.

Modalità di adempimento della forma scritta per la validità del contratto

Atto Pubblico

È un documento redatto dal notaio (o da altro P.U. autorizzato), il quale attesta, con le formalità richieste dalla legge notarile, le volontà dichiarate alla sua presenza dalle parti (art. 2699 c.c.)  

Si avrà la forma solenne quando l'atto pubblico è richiesto a pena di nullità.


Scrittura Privata

È il documento redatto e sottoscritto dalle parti, senza la presenza di un P.U. alla sua redazione; può essere autenticata da un notaio il quale in tale sede si limita ad attestare che le parti hanno sottoscritto il documento alla sua presenza, e perciò che le firme sono autentiche (art. 2703 c.c.)


N.B. L'atto pubblico e la scrittura privata autenticata sono solo speciali mezzi di prova: il primo fa prova fino a querela di falso, di quanto il notaio attesta essere stato detto e fatto dalle parti alla sua presenza; la seconda fa prova dell'autenticità delle firme apposte dalle parti in calce al contratto, per evitare che una delle parti disconosca successivamente la propria firma. Esse servono inoltre a formare il titolo per la trascrizione del contratto nei registri immobiliari.


Modalità di adempimento della forma scritta richiesta ad altri effetti

Per la prova del contratto (prova documentale): se non vi è forma scritta il contratto resta valido e produttivo d'effetti, ma la sua esistenza non potrà essere provata né per testimoni, né per presunzioni, ma solo con la confessione dell'altra parte o con il giuramento.

L'adempimento della forma scritta esige modalità diverse a seconda che si tratti di forma richiesta per la validità oppure per la prova del contratto

È indispensabile che:

per iscritto risulti la volontà contrattuale delle parti;

per iscritto risulti la volontà di entrambe o, nei contratti plurilaterali, di tutte le parti;

per iscritto risulti l'intero contenuto contrattuale, non soltanto quella parte di essa che reca la clausola traslativa o costitutiva di diritti. 

Arbitramento

È il caso di oggetto determinabile in cui il contratto deferisce ad un terzo arbitratore la determinazione dell'oggetto con equo apprezzamento (arbitrium boni viri); è chiaro che le parti possono impugnare innanzi al giudice la determinazione del terzo lamentando che essa è "manifestamente iniqua o erronea"

Poiché quanto sopra potrebbe intralciare l'esecuzione del contratto, le parti possono decidere di affidare la determinazione dell'oggetto al mero arbitrio del terzo la cui decisione può essere impugnata solo privando la sua malafede (art. 1349 c.c.) (intento di favorire una parte a danno dell'altra)


DIFFERENZA TRA 1) E 2)

Omissione dell'arbitratore o sua determinazione iniqua o erronea

Sopperita dal giudice che determina con equo apprezzamento

Omissione o malafede dell'arbitratore:

a)  nullità del contratto

b)  Sostituzione dell'arbitratore su comune accordo delle parti


La decisione dell'arbitratore assume forza di legge (vincolante) con l'exequatur del pretore.

Se manca l'exequatur il lodo diventa vincolante


Arbitrato libero (art. 1372 c.c.)

Clausola compromissoria delle parti del contratto in cui è stabilito che eventuali controversie circa

o   Interpretazione

o   Applicazione

o   Esecuzione

del contratto saranno decise da uno o più arbitri che sostituiscono il giudice nella definizione della controversia, intervengono su un contratto già formato: la decisione degli arbitri è detta LODO ed ha carattere vincolante.






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