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OBLIGATIONES QUASI EX DELICTO - L'ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

giurisprudenza



OBLIGATIONES QUASI EX DELICTO


In precedenza quelle che Gaio aveva escluso dal novero dei delicta e incluso tra le variae causarum figurae.Nelle istituzioni di Giustiniano erano le obbligazioni derivanti dagli illeciti pretori non dolosi, così divise:


IUDEX QUI LITEM SUAM FECERIT: caso del giudice che avrebbe giudicato malamente, più che altro per imperizia. Al danneggiato il pretore dava un' ACTIO IN FACTUM POENALIS, la pena pecuniaria veniva stabilita con equità nei casi più gravi una somma corrispondente al pregiudizio patito dall'attore.



EFFESUM VEL DEIECTUM: caso delle cose cadute o lasciate cadere da una casa a più piani. Al duplum contro l'habitator se il danno era alle cose; pena di 50 aurei se ne era derivata la morte di un uomo libero, nel qual caso l'azione penale sarebbe stata popularis; condanna secondo equità per il ferimento di un uomo libero.

POSITUM ET SUSPENSUM era data azione contro l'habitator o in difetto contro il dominus, che tenesse una cosa sul tetto che cadendo avrebbe fatto danni, era in factum e popularis, diretta alla persecuzione di una pena fissa; con una condanna fissa anche per il solo pericolo (ante factum) quindi a prescindere dall'evento dannoso.

ACTIONES ADVERSUS NAUTAS, CAUPONES, STABULARIOS: erano azioni concesse contro questi soggetti per i furti sulle loro navi , nei loro alberghi, nelle loro stazioni di cambio cavalli.


I casi 1,3,4 costituiscono ipotesi di RESPONSABILITà OGGETTVA



L'ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI


I fatti estintivi delle obbligazioni si decidono in :



IPSO IURE  OPE EXCEPTIONI OPE IUDICIS(compensazione)


L'ADEMPIMENTO

Con l'adempimento del debitore la vicenda si chiude nel modo più naturale: obbligazione estinta e debitore liberato. A noi pare del tutto ovvio.

A Roma invece prima dell'età preclassica, l'effetto del pagamento era riconosciuto come liberatorio solo per le pene da delitto.

Per gli altri rapporti obbligatori dapprima non si ritenne sufficiente il pagamento, ma si richiese un adempimento dalle forme particolari:


Acceptilatio: per le obbligazioni verbis contractae ( soprattutto stipulatio)


Solutio per aes et libram: per le altre, per i vincoli da nexum e iudicatum, e per le obbligazioni pecuniarie da legato per damnationem.

Solo verso la fine dell'età arcaica si accettò l'adempimento come estintivo 939b19j di ogni obbligazone comunque contratta.


I.  Il termine tecnico per definire l'adempimento è SOLUTIO con essa si aveva estinzione

ipso iure.


II.    Di solito ad adempiere era il debitore, ma tranne che per le obbligazioni di facere poteva

adempiere il terzo, persino contro la volontà del debitore.


III.   Solitamente si adempiva al creditore , ma era valido pure l'adempimento a un procuratore

o a persona da lui nominata. Nelle obbligazioni da stipulatio, quando l'atto costitutivo lo

prevedeva si poteva adempiere all'ADIECTUS SOLUTIONIS CAUSA, legittimato a

ricevere la prestazione in alternativa allo stipulante.


IV.   Il contenuto dell'obbligazione poteva essere il più vario: un comportamento, un'omissione,

un atto giuridico o un mero comportamento materiale.


V.    La prestazione andava eseguita per intero, salvo diversa volontà del creditore, grazie al

quale il debitore non avrebbe potuto subire condanna oltre il limite delle proprie possibilità

economiche. Avrebbe evitato così l'esecuzione per debiti e l'infamia.


VI.   Se intercorrevano più debiti, ma dovevano essere prestazioni pecuniarie o comunque di

genere , omogenei e sempre che all'atto del pagamento non si imputava , diceva quale si

estingueva, fra due persone un adempimento si imputava secondo il seguente ordine:

Al debito scaduto

Al debito più gravoso

Al debito più antico


VII.  La prestazione andava eseguita nei tempi che risultavano dall'atto da cui era sorta: potevano

infatti essere stati inseriti termini o condizioni; se non c'era stato un accordo sui tempi

l'adempimento doveva avvenire secondo le circostanze o immediatamente.


VIII.    Il luogo dell'adempimento era stabilito nell'atto o era il domicilio del debitore, cioè dove

dove poteva essere convenuto in giudizio per i crediti di certa pecunia (sanzionati da

iudicia stricta con intentio certa) il creditore aveva un'actio de eo quod certo loco,

con cui chiedere che venisse adempiuto in un luogo diverso da quello previsto dall'obbligatio

Il giudice in questo caso doveva valutare l'interesse del debitore a pagare dove dovuto, da

cui sarebbe discesa una riduzione del debito. Lo stesso risultato era ottenibile anche nei

iudicia ex fide bona, nell'ambito delle azioni con intentio certa.


IX.   La prova scritta del pagamento era detta APOCHA Giustiniano richiese lo scritto , un

documento detto SECURITAS, Giustiniano stabilì inoltre che l'atto scritto di quietanza

relativa ad ogni tipo di credito facesse fede all'avvenuto pagamento, salvo che non venisse

formalmente impugnato dal creditore, o 5 testimoni. Il loro valore probatorio sarebbe stato

il libero apprezzamento del giudice.




X.    Alla solutio è vicino il deposito della cosa da consegnare al creditore in mora.


XI.   Il debitore doveva eseguire esattamente la prestazione dovuta. Avrebbe potuto compierne

diversa con il consenso creditore DATIO IN SOLUTUM. Per i Proculiani l'obbliga-

zione non si sarebbe estinta ipso iure, ma il debitore avrebbe opposto all'accorrenza


EXCEPTIO DOLI. I Sabiniani , la cui teoria prevalse affermarono che estingueva

l'obbligazione ipso iure.


NB: Giustiniano introdusse una sorta di DATIO IN SOLUTUM NECESSARIA, in favore del debitore che, avendo preso a mutuo una somma non fosse poi in grado di restituirla e che , proprietario di immobili, non trovasse per essi compratori. Il creditore non avrebbe qui potuto rifiutare ( e quindi effetti liberatori per il debitore) l'immobile o gli immobili valutati al giusto prezzo.


LA REMISSIONE DEL DEBITO


Si indica oggi l'atto col quale il creditore rinuncia ad esigere il proprio credito.


La remissione del debito poteva avvenire in 3 modi:


1) SOLUTIO PER AES ET LIBRAM E' uno dei gesta per aes et libram insieme a mancipatio e nexum.

il debitore davanti a 5 testimoni (cives puberi), e un libripens, gettava il metallo sulla bilancia e dichiarava di liberarsi dal potere del creditore, era l'atto simmetrico e contrario al nexum

In età più risalente era necessaria pure per il iudicatum ed il legato per damnationem, ossia per l'estinzione delle obbligazioni pecuniarie da essi derivanti.

Al termine dell'età arcaica sparisce il nexum e per gli altri negozi sarà sufficiente la solutio, ossia il pagamento in sé.

La solutio per aes et libram rimase fornita dell'effetto estintivo e divenne imaginaria solutio, astratta, valida iposo iure per la remissione del debito (la cui applicazione rimase però circoscritta alle obbligazioni pecuniarie da iudicatum e legato per damnationem ).

Sparirà in epoca postclassica.


2) ACCEPTILATIO consisteva nella domanda rivolta al creditore dal debitore:" Hai ricevuto quanto ti promisi?" e la conseguente risposta "Habeo"(si). Era l'atto simmetrico e contrario alla stipulatio.

Era il modo di estinzione delle obbligazione contratte verbis tramite la stipulatio, la dotis dictio, la promissivo iurata liberti.

In età arcaica doveva essere necessaria con l'adempimento a fini estintivi.

In prosieguo divenne un'imaginaria solutio, astratta, utile per estinguere obbligazioni a prescindere da effettivo adempimento , quindi adoperata per la remissione del debito.

Era un actus legitimus quindi NON si potevano opporre condizioni e termini.

Era nulla per vizi di forma, e nulla se riferita ad obbligazioni diverse da quelle contratte verbis, furono trattate alla stregua del PACTUM DE NON POTENDO ed assoggettate pertanto al regime proprio dei PACTA.

Largamente usata nel principato ne fu ridotta la rigidità, fu svincolata da formalismi ed in effetti venne utilizzata per estinguere obbligazioni di qualunque natura.


3) PACTUM DE NON PETENDO Il creditore poteva rimettere il debito con un nudo patto con cui si impegnava a non richiedere la prestazione. Era un patto, quindi tutelato tramite EXCEPTIO PACTA CONVENTI, che il debitore convenuto in giudizio per l'adempimento avrebbe opposto al creditore, a meno che non si trattasse di iudicium bonae fidei , per cui non era necessaria l'eccezione per farlo valere. Inoltre estingueva ipso iure le obbligazioni perseguibili con le azioni penali FURTI E INIURIARUM.


LA TRANSAZIONE

La transazione in epoca classica fu una causa negoziale ed anche una particolare applicazione del pactum de non petendo.

Presupponeva una lite in corso o una situazione di incertezza: la fine della controversia o dell'incertezza sarebbe seguita a reciproche concessioni e rinunce effettuate dalle parti.

Per le attribuzioni reciproche si utilizzavano mancipatio, traditio o stipulatio ( di cui la transazione ne era la causa) a seconda che si trattasse di attribuzioni di carattere reale o obbligatorio.

Per le rinunzie era sufficiente il pactum transactionis

Nel diritto postclassico è una figura negoziale a sé, dotata di tutela tramite actio praescriptis verbis e perciò inserita fra i contratti innominati.


ALTRI FATTI ESTINTIVI


CONTRARIUS CONSENSUS Era il mutuo dissenso.

Scioglieva i contratti consensuali ( e quindi le relative obbligazioni) prima dell'adempimento. Similmente società e mandato cessavano pure di esistere per recesso unilaterale.

Le obbligazioni in questi casi si scioglievano al contempo ipso iure. Per mutuo dissenso tra i soci; per recesso unilaterale di un socio, revoca del mandante, società e mandato cessavano pure a prestazione già iniziata.


MORTE: OBBLIGAZIONI DA ATTO LECITO o quelle sanzionate da azione reipersecutoria.

Crediti e debiti si trasmettevano agli eredi. Il principio originario però , quanto ai debiti non è ereditario: non riguardava i nexi e gli addicti con manus iniectio ( all'avversario in seguito ad esercizio di L:A) pertanto è da ritenersi che gli eredi non rischiassero l'assoggettamento personale per i debiti ereditati. Nelle XII tav. però entrarono i concetti di trasmissione dei debiti per evitare fenomeni di arricchimento senza causa. Già perché una volta morto gli eredi del debitore avrebbero avuto vantaggio dato dall'inadempimento del loro dante causa.

Questo nuovo principio si rafforzò con il prevalere dell'esecuzione patrimoniale per ogni debito, infatti in età preclassica , introdotta la bonorum venditio si cominciò a pensare all'obligatio come ad un vincolo di carattere patrimoniale.

Costituisce un relitto dell'intrasmissibilità dei debiti il fatto che l'obbligazione di sponsores e fideiussores in epoca classica si estingue con la loro morte.(morte del garante)


MORTE: OBBLIGAZIONI DA ATTO ILLECITO le obbligazioni da atto illecito sorte da azioni penali , non si trasmettevano dal lato passivo (quello del condannato), ma solo dal lato attivo.Si tratta degli eredi del creditore eccezione l'actio iniuriarum non passava agli eredi dell'offeso.

Quindi si estingueva il debito salvo da una certa epoca la responsabilità eredi proprio nomine nei limiti dell'arricchimento. Si trattava di un'estinzione ipso iure.




ADROGATIO E CONVENTIO IN MANUM ipso iure si estinguevano i debiti contratti in precedenza dall'adrogato o dalla donna convenuta in manum, cioè da soggetto sui iuris a soggetto sotto potestà.

Ai creditori il pretore concedeva un'ACTIO UTILIS FICTICIA, ossia come se la capitis deminutio minima non fosse avvenuta. Per le obbligazioni penali la via d'uscita era rappresentata dalla dazione a nossa.


CONFUSIO l'obbligazione si estingue ipso iure se debitore e creditore diventano la stessa persona.


IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA NON IMPUTABILE AL DEBITORE L'obbligazione si estingue, sempre che il debitore non avesse assunto ogni responsabilità ossia espressamente anche per caso fortuito o forza maggiore, o non fosse in mora.


DECORSO DEL TEMPO Le azioni penali in factum erano annuali, non potevano essere esercitate dopo 1 anno dalla commissione dell'illecito: dopo l'anno alcune decadevano ipso iure, altre avevano una pena diminuita, ossia se prima venivano promosse per il quadruplo , dopo l'anno al simplum.

La lex Furia de sponsu del II sec. a.C. liberava sponsores e fideipromissores dopo 2 anni dall'assunzione della garanzia.

A parte ciò per le azioni in personam c'era perpetuità ( i crediti potevano essere fatti valere senza limite di tempo), almeno fino al 424 d.C. quando Teodosio introdusse per qualunque azione in rem o in personam, la PRAESCRIPTIO TRIGINTA ANNORUM.

Era un mezzo estintivo ope exceptionis , era respinto l'attore il quale avesse promosso un giudizio oltre 30 anni dopo che era sorto in suo favore il diritto di proporre l'azione. Quindi l'estinzione aveva luogo per effetto di praescriptis e considerata la sostanziale equivalenza di exceptio e praescriptis (non intesa in senso tecnico formulare, ma quale mezzo di difesa nella cognitio extra ordinem e proc. Postclassico) e volendo applicare una qualificazione che ha senso nel processo formulare si dice allora che qui l'obbligazione si estingueva ope exceptionis.


CONCURSUS CAUSARUM l'ipotesi è quella del creditore di una cosa determinata che dopo il sorgere dell'obbligazione acquista il bene ad altro titolo. L'obbligazione in epoca classica era estinta ipso iure.

Da Giuliano in poi si richiese che le due cause (non enerose) fossero lucrative per il creditore: si parlò a proposito di CONCURSUS CAUSARUM LUCRATIVARUM.


Es se Tizio, legatario per damnationem di una certa res( non appartenente

al testatore né propria dell'erede) acquistava la stessa cosa per donazione

l'obbligazione da legato si estingue le due cause sono lucrative.

L'obbligazione non si sarebbe estinta e l'erede avrebbe pagato l'aestimatio,

se Tizio legatario l'avesse acquistato per compravendita. Delle altre cause la

1° (legato) era lucrativa, l'altra 2° (compravendita) onerosa.


Inoltre per un caso particolare, quale fatto estintivo dell'obbligazione, viene in considerazione la SENTENZA sponsores, fide promissores, fideiussores, erano liberati dal vincolo obbligatorio una volta che, in esito ad apposito PRAEIUDICIUM ( da istituire entro 30 dì dall'assunzione della garanzia) fosse stato giudicato che il creditore, all'atto dell'assunzione della garanzia stessa, non avesse fatto la PRAEDICTIO prevista dalla Lex Cicereia.


IN IURE CESSIO HEREDITATIS si estinguevano così talvolta i crediti ereditati.



LA NOVAZIONE






Si novava soprattutto tramite stipulatio e richiedeva:

  1. RIFERIMENTO CHIARO AL PRECEDENTE RAPPORTO OBBLIGATORIO e medesima prestazione ( idem debitum) che con essa si voleva estinguere.
  2. ALIQUID NOVI nella nuova prestazione , ossia che presentasse qualcosa di nuovo
  3. ANIMUS NOVANDI ossia l'intenzione comune di procedere a novazione , altrimenti gli effetti sarebbero stati cumulativi e non novitivi)

Giustiniano richiederà il 3. ossia che venga espresso nel contesto della stipulatio novatoria e derogherà al dovere di prevedere la stessa prestazione.

Con la novazione si estinguono ipso iure la vecchia obbligazione, eventuali garanzie personali e reali non rinnovate e si interrompe il decorso degli interessi.












Un caso particolare di negozio novatorio fu la STIPULATIO AQUILIANA in cui venivano genericamente dedotti tutti i debiti del promettente verso lo stipulante: la promessa avrebbe creato una nuova, unica obbligazione, subito estinguibile tramite acceptilatio; era molto utilizzata da tutori e curatori verso il pupillo, fu fondamentale per dare realizzazione alla causa transattiva.

Era espediente proposto da Aquilio Gallo per consentire più comode transazioni ogni volta che si volessero configurare possibili controversie tra le parti.


La novazione soggettiva era in genEre il seguito di una DELEGATIO, autorizzazione unilaterale e informale.

Quest'ultima aveva vasta applicazione pratica, ma qui interessano solo la :


DELEGAZIONE ATTIVA ( o DELEGATIO NOMINIS)

Il creditore (delegante) invitava il debitore (delegato) a promet-



tere quanto gli doveva ad un terzo (delegatario). Una volta

effettuata la stipulatio si estingueva l'obbligazione fra

Erano DELEGATIO  delegante e delegato e ne sorgeva una tra delegato e delegatario

PROMITTENDI Cambiava la persona del creditore.

(che a sua volta era att/pass)

DELEGAZIONE PASSIVA (o DELEGATIO DEBITI)

Il delegante in questo caso è il debitore che invita un terzo

(delegato) a promettere al creditore (delegatario) ciò che deve al

delegante. Era comunque necessaria una causa (donandi o altra)

Qui cambiava la persona del debitore.


Anche i NOMINIA TRANSSCRIPTICIA avevano effetto novativo.


NB La delegatio poteva anche essere una delegatio solvendi. Il creditore invitava il proprio debitore non tanto a promettere quanto a pagare ad un terzo . Una volta effettuata la solutio, si estingueva così l'obbligazione del debitore delegato.

Altra ipotesi: un debitore (delegante) invitava un terzo (delegato ) a pagare al creditore delegatario: effettuato il pagamento si estingueva il debito del delegante . La delegatio solvendi evitava il doppio pagamento, questa come la delegatio promittendi non poteva non avere ogni volta una propria causa, a che la delegazione avrebbe potuto essere configurata come mandato.


LITIS CONTESTATIO e SENTENZA


Sin dalle legis actiones, l'azione esclude la ripetizione della lite ( ne bis de aedem re sit actio) ossia divieto di agire 2 volte per lo stesso rapporto. Donde l'osservazione che la litis contestatio estingue l'obbligazione, ma il convenuto avrebbe dovuto sottostare all'eventuale condanna condemnari oportere.

Estinta l'obbligazione dedotta in giudizio, espressa nell'intentio della formula in ius, con un dare (facere) oportere, al suo posto sarebbe subentrato a carico del convenuto un vincolo di natura processuale ( lo stesso vincolo obbligatorio per cui si era agito, sostanzialmente riassorbito nel processo) un vincolo per cui si parlò di condemnari oportere . Con la sentenza di condanna si sarebbe estinto anche il condemnari oportere, sostituito dall'OBLIGATIO IUDICATI.


C'erano così due novazioni nel processo formulare : una per effetto della litis, l'altra per effetto della condanna. Naturalmente si tratta di osservazioni di scuola il cui valore è assolutamente limitato all'ordo iudiciorum privatorum.


LA COMPENSAZIONE






Si distingue normalmente tra compensazione  LEGALE (avviene automaticamente )

1243 cod. civ.

GIUDIZIALE (per effetto sentenza

giudice)

La prima (legale ) NON esisteva a Roma ed inizialmente nemmeno la seconda (giudiziale) poiché ad ogni obbligazione corrispondeva un'azione tipica.

Ragioni di equità ed ordine pratico suggerirono nell'ultima età repubblicana alcune deroghe a questo principio.

Fu così introdotta la  COMPOSIZIONE GIUDIZIALE COMPENSAZIONE.


La deroga più importante era quella per le obbligazioni tutelate con iudicia bonae fidei. Non fu infatti ritenuto conforme alla buona fede chiedere l'adempimento se prima non si era adempiuto alla propria. Si diede al giudice il potere di tenere conto dei controcrediti ed eventualmente condannare il convenuto alla differenza. In questo modo il credito minore si estingueva OPE IUDICIS (per effetto sentenza del giudice), occorreva però che i due crediti pervenissero dalla medesima causa, ossia venissero dallo stesso rapporto (es l'uno e l'altro da deposito, mandato ecc..). Non occorreva invece che fossero omogenei ( prevedessero una dazione di res della stessa natura) tanto nel processo formulare la condanna era sempre pecuniaria.


Vi fu una deroga a favore degli argentarii: essendo i banchieri dotati di sicuri mezzi contabili, ricorrendone i presupposti era lecito agire CUM COMPENSATIONE.(se erano creditore/debitori dei propri clienti). Anche in questo caso il credito minore si estingueva OPE IUDICIS, avrebbero dovuto calcolare preliminarmente il saldo per cui restavano creditori, sì che nell'intentio formulare relativa all'azione riguardante il loro credito, venisse indicato quel saldo (con il rischi se indicato un importo maggiore di perdere la lite); però i crediti dovevano essere omogenei, non occorreva invece che derivassero dalla medesima causa.


Si derogò nel caso del bonorum emptor cui si fece obbligo di agire CUM DEDUCTIONE contro i debitori del fallito, che fossero pure creditori del fallito (qui al credito del convenuto era fatto riferimento nella condemnatio). In questo caso era il giudice a calcolare la differenza in modo da condannare il convenuto a pagarla. In tal modo l'attore non avrebbe potuto chiedere più del dovuto ed i crediti non avrebbero dovuto essere omogenei. Tutto questo per ragioni di equità = il bonorum emptor infatti secondo l'impegno assunto al momento della bonorum venditio, avrebbe potuto pagare i debiti del fallito non per intero ma in %; ond'è che se per i rapporti che facevano capo allo stesso fallito il bonorum emptor non avesse agito cum deductione contro i debitori a loro volta creditori, avrebbe nei confronti di costoro riscosso l'intero e pagato in %


Marco Aurelio con un rescritto permise di opporre i propri controcrediti di fronte ad una pretesa tutelata mediante un'actio di strictum ius, utilizzando L'EXCEPTIO DOLI ( i propri controcrediti alle pretese creditorie dell'attore). La portata del rescritto è discussa perché l'exceptio era atta non a ridurre la condanna ma ad eliminarla.


Giustiniano generalizzerà la compensazione che avrà luogo comunque solo qualora i crediti siano di facile accertabilità; avrà luogo ipso iure ( che ormai significa d'ufficio). La dottrina ha affermato che con Giustiniano la compensazione sorge come fatto al di fuori del processo (diventerebbe compensazione legale) con effetti estintivi dal momento in cui ci siano crediti e controcrediti: la sentenza, in casi simili, avrebbe avuto mero valore di accertamento ossia si afferma una natura dichiarativa della sentenza di compensazione ( non più costitutiva come in età classica). E' un'esagerazione, ma rende conto del cammino intrapreso dalla compensazione.







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