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La società in nome collettivo.
Nozione. La responsabilità patrimoniale della società e dei soci.
La società in nome collettivo è il tipo standard di società per imprese
commerciali, infatti qualora vi fosse una società commerciale non meglio
precisata, questa si intenderebbe in nome collettivo, ed anche per facta
concludentia tra operatori econ 242h79c omici si avrà una società di fatto in nome
collettivo.
LA società in nome collettivo è regolata del 2291 al 2312.
Si applicano per disposizione del 2293 le norme dettate per le società semplici.
Peculiare è la più rigorosa autonomia patrimoniale sia in ordine ai rapporti
creditori societari che a quelli particolari.
Per i debiti della società, primo aspetto, l'illimitatezza dei singoli soci è
sussidiaria al patrimonio sociale 2291, diversamente dalle società semplice in
questo caso c'è il beneficium execussionis del patrimonio sociale, i soci cioè
dovranno indicare su quale parte del capitale sociale dovranno accanirsi , e di
conseguenza possono attaccare il capitale personale dei soci solo
dall'infruttuosità della società (2304).
Inoltre in queste società non può esserci nessun patto limitativo della
responsabilità e della solidarietà avente funzione verso i terzi, ma solo
interno alla società, per cui qualora vi sai questo patto è il socio aderente a
questo paghi il debito sociale, potrà rifarsi verso i consociati, 2291.
Al 2291 non si menziona nessuna distinzione tra i soci amministratori e non
amministratori e dalla lettera potrebbe sembrare che i patti limitativi interni
potrebbero anche essere degli amministratori, ma visto il tipo di rapporto
intuite personae non si può concepire tale configurazione pattizia.
Per quanto riguarda i creditori personali, l'autonomia patrimoniale si nota in
quanto non possono chiedere anticipatamente la liquidazione della quota
spettante al socio (2305), meno che :
in caso di proroga della società dopo la scadenza
quando la società è stata costituita a tempo indeterminato
secondo il 2270.
L'atto costitutivo e il regime di pubblicità.
L'atto costitutivo della società in nome collettivo deve essere in forma
scritta, non per la validità della costituzione che può aversi in diverse
maniere, ma per essere iscritto al registro delle imprese e dunque essere
assoggettato a pubblicità.
La partecipazione in società è atto di straordinaria amministrazione, dunque
equiparabile all'esercizio dell'impresa individuale, di conseguenza sono
inabilitati i minori, gli interdetti gli inabilitati, anche se possono con
autorizzazione entrare nei rapporti ereditari.
La ragione sociale, 2292 si compone del nome di uno o più soci e del rapporto
societario, ed essendo mezzo per convogliare clienti, è di tipo derivativo, nel
senso che in caso di socio receduto o morto si può conservare il suo nome alla
ragione sociale con autorizzazione degli interessati.
Nell'atto costitutivo deve rientrare la sede della società , intesa per sede
quella amministrativa che prevale sulla legale, nonché eventuali sede secondarie
cioè quelle stabili muniti di poteri institori. Deve anche negli uffici dei
registri competenti essere iscritta la sede secondaria e rinviare all'ufficio
del registro competente alla sede amministrativa principale.
Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono entro 15 gg. dalla
notizia della nomina depositare la loro firma autografa all'ufficio del
registro.
Costituita la società è compito degli amministratori depositare presso il
registro delle imprese non oltre il trentesimo giorno l'atto costitutivo. Se è
avvenuto per atto pubblico lo stesso deve essere fatto dal notaio.
Qualora trascorressero i trenta giorni senza nessun deposito secondo il 2296
ciascun socio a spese delle società può obbligare gli amministrati a
provvedervi.
La società in nome collettivo irregolare.
La società in nome collettivo irregolare si configura allorquando si costituisca
regolarmente una società di persone in nome collettivo ma non si depositi poi
l'atto costitutivo all'ufficio del registro. Tuttavia la fase della
registrazione può in qualsiasi momento essere attuata dagli amministratori.
La disciplina per quanto riguarda la responsabilità dei soci per fatti sociali è
quella della società in nome collettivo registrata. In quanto in ogni patto
limitativo di responsabilità o solidarietà è nullo verso l'esterno della
società, mentre per la responsabilità patrimoniale la disciplina è quella delle
società semplici in quanto il creditore sociale può accanirsi sul patrimonio dei
soci salvo il beneficium execussionis.
in giudizio, altrimenti deve con giusta prova rendersi noto alle terze persone
il contrario.
Il capitale sociale
Il capitale sociale nel suo ammontare è desunto dall'atto costitutivo in ordine
ai conferimenti ed al loro valore di avviamento, ed è entità fissa, contrapposta
al patrimonio sociale che è invece suscettibile di variazioni dovute alla
gestione.
La disciplina del capitale sociale mira a:
garantire mezzi economici idonei ad effettuare il piano economi statutario.
tutelare i creditori sociali
Infatti a l 2303 è stabilito che i non può effettuarsi la ripartizione degli
utili se non realmente conseguiti, dunque si sarà ripartizione solo nel caso di
eccedenza del patrimonio sul capitale sociale, infatti qualora vi sia una
perdita del capitale si dovrà sanare oppure ridurre il patrimonio , se vuole
esserci una distribuzione degli utili.
Ancora e fatto divieto il rimborso dei conferimenti la liberazione del
versamento di questi residuo se non concepiti in un piano che comporti la
preventiva iscrizione per tre mesi nel registro delle imprese per tutelare i
terzi, che entro questo termine possono adire la giustizia, tuttavia il giudice,
con apposite garanzie sociali può autorizzare la diminuzione del capitale
sociale. 2306.
Il divieto di concorrenza
E' il principio di fedeltà proprio dell'intuitus personae e mira a non fare
configurare entro la normalità della concorrenza fisiologica quella c.d.
differenziata, per cui al 2301 si sancisce che è fatto divieto al socio di
esercitare per conto proprio o altrui, o in società illimitatamente la funzione
di socio qualora sai configurabile la concorrenza.
Questa norma con consenso dei soci è derogabile, ed il consenso alla deroga si
presume quando alla costituzione o all'ingresso del nuovo del socio questo era
già potenziale concorrente ed gli altri socio erano a conoscenza del fatto.
Quando il divieto ricorre possono i soci escluderlo facendo rientrare questo
atteggiamento tra le gravi inadempienze del 2286.
La norma non si applica la socio receduto ed escluso secondo la Cassazione, ma
una corrente per analogia al 2557 pensa il contrario.
Lo scioglimento e la liquidazione.
Alle cause di scioglimento societario del ex 2272 per le società in nome
collettivo si aggiungono la liquidazione coatta 197 l. fallimentare e la
dichiarazione di fallimento.
Una volta sciolta la società questa cambia obiettivo entrando in fase
liquidatoria.
Da qui in poi i liquidatori incaricati dai soci o in mancanza dall'autorità
giudiziaria possono iniziare il riparto e l'estinzione dei debiti societari.
I liquidatori incaricati, ed a d ogni loro successiva modifica, devono entro
quindici giorni fare notizia al registro e qui depositarvi la firma autografa
Un motivo del fallimento potrebbe essere l'accanimento del socio particolare
sulla quota di liquidazione che può avvenire per tacita proroga o per consenso
espresso dei soci, ed in questo caso il diritto leso deve essere difeso dal
giudice.
A liquidazione compiuta i liquidatori devono redigere il bilancio finale ed il
piano di riparto che si ritengono accettai qualora da tre mesi dalla
comunicazione via raccomandata ai soci, non l'impugnino.
Con l'approvazione c'è l'estinzione della società, e da questo momento i
creditori insoddisfatti possono avvalersi sul patrimonio personale dei soci.
Inoltre l'estinzione è presunta, infatti i creditori nel caso di collusioni tra
liquidatori e soci, possono far rivivere la società e provocarne eventualmente
il fallimento.
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