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La società in nome collettivo - L'atto costitutivo e il regime di pubblicità

giurisprudenza



La società in nome collettivo.


Nozione. La responsabilità patrimoniale della società e dei soci.


La società in nome collettivo è il tipo standard di società per imprese

commerciali, infatti qualora vi fosse una società commerciale non meglio

precisata, questa si intenderebbe in nome collettivo, ed anche per facta

concludentia tra operatori econ 242h79c omici si avrà una società di fatto in nome

collettivo.

LA società in nome collettivo è regolata del 2291 al 2312.

Si applicano per disposizione del 2293 le norme dettate per le società semplici.

Peculiare è la più rigorosa autonomia patrimoniale sia in ordine ai rapporti

creditori societari che a quelli particolari.

Per i debiti della società, primo aspetto, l'illimitatezza dei singoli soci è

sussidiaria al patrimonio sociale 2291, diversamente dalle società semplice in



questo caso c'è il beneficium execussionis del patrimonio sociale, i soci cioè

dovranno indicare su quale parte del capitale sociale dovranno accanirsi , e di

conseguenza possono attaccare il capitale personale dei soci solo

dall'infruttuosità della società (2304).

Inoltre in queste società non può esserci nessun patto limitativo della

responsabilità e della solidarietà avente funzione verso i terzi, ma solo

interno alla società, per cui qualora vi sai questo patto è il socio aderente a

questo paghi il debito sociale, potrà rifarsi verso i consociati, 2291.

Al 2291 non si menziona nessuna distinzione tra i soci amministratori e non

amministratori e dalla lettera potrebbe sembrare che i patti limitativi interni

potrebbero anche essere degli amministratori, ma visto il tipo di rapporto

intuite personae non si può concepire tale configurazione pattizia.

Per quanto riguarda i creditori personali, l'autonomia patrimoniale si nota in

quanto non possono chiedere anticipatamente la liquidazione della quota

spettante al socio (2305), meno che :

in caso di proroga della società dopo la scadenza

quando la società è stata costituita a tempo indeterminato

secondo il 2270.

L'atto costitutivo e il regime di pubblicità.

L'atto costitutivo della società in nome collettivo deve essere in forma

scritta, non per la validità della costituzione che può aversi in diverse

maniere, ma per essere iscritto al registro delle imprese e dunque essere

assoggettato a pubblicità.

La partecipazione in società è atto di straordinaria amministrazione, dunque

equiparabile all'esercizio dell'impresa individuale, di conseguenza sono

inabilitati i minori, gli interdetti gli inabilitati, anche se possono con

autorizzazione entrare nei rapporti ereditari.

La ragione sociale, 2292 si compone del nome di uno o più soci e del rapporto

societario, ed essendo mezzo per convogliare clienti, è di tipo derivativo, nel

senso che in caso di socio receduto o morto si può conservare il suo nome alla

ragione sociale con autorizzazione degli interessati.

Nell'atto costitutivo deve rientrare la sede della società , intesa per sede

quella amministrativa che prevale sulla legale, nonché eventuali sede secondarie

cioè quelle stabili muniti di poteri institori. Deve anche negli uffici dei

registri competenti essere iscritta la sede secondaria e rinviare all'ufficio

del registro competente alla sede amministrativa principale.

Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono entro 15 gg. dalla

notizia della nomina depositare la loro firma autografa all'ufficio del

registro.

Costituita la società è compito degli amministratori depositare presso il

registro delle imprese non oltre il trentesimo giorno l'atto costitutivo. Se è

avvenuto per atto pubblico lo stesso deve essere fatto dal notaio.

Qualora trascorressero i trenta giorni senza nessun deposito secondo il 2296

ciascun socio a spese delle società può obbligare gli amministrati a

provvedervi.


La società in nome collettivo irregolare.

La società in nome collettivo irregolare si configura allorquando si costituisca

regolarmente una società di persone in nome collettivo ma non si depositi poi

l'atto costitutivo all'ufficio del registro. Tuttavia la fase della

registrazione può in qualsiasi momento essere attuata dagli amministratori.

La disciplina per quanto riguarda la responsabilità dei soci per fatti sociali è

quella della società in nome collettivo registrata. In quanto in ogni patto

limitativo di responsabilità o solidarietà è nullo verso l'esterno della

società, mentre per la responsabilità patrimoniale la disciplina è quella delle

società semplici in quanto il creditore sociale può accanirsi sul patrimonio dei

soci salvo il beneficium execussionis.

Si presumo, inoltre, che ogni socio abbia la rappresentanza sia gestionale che

in giudizio, altrimenti deve con giusta prova rendersi noto alle terze persone

il contrario.


Il capitale sociale

Il capitale sociale nel suo ammontare è desunto dall'atto costitutivo in ordine

ai conferimenti ed al loro valore di avviamento, ed è entità fissa, contrapposta

al patrimonio sociale che è invece suscettibile di variazioni dovute alla

gestione.

La disciplina del capitale sociale mira a:

garantire mezzi economici idonei ad effettuare il piano economi statutario.

tutelare i creditori sociali

Infatti a l 2303 è stabilito che i non può effettuarsi la ripartizione degli

utili se non realmente conseguiti, dunque si sarà ripartizione solo nel caso di

eccedenza del patrimonio sul capitale sociale, infatti qualora vi sia una

perdita del capitale si dovrà sanare oppure ridurre il patrimonio , se vuole

esserci una distribuzione degli utili.

Ancora e fatto divieto il rimborso dei conferimenti la liberazione del

versamento di questi residuo se non concepiti in un piano che comporti la

preventiva iscrizione per tre mesi nel registro delle imprese per tutelare i

terzi, che entro questo termine possono adire la giustizia, tuttavia il giudice,

con apposite garanzie sociali può autorizzare la diminuzione del capitale

sociale. 2306.


Il divieto di concorrenza

E' il principio di fedeltà proprio dell'intuitus personae e mira a non fare

configurare entro la normalità della concorrenza fisiologica quella c.d.

differenziata, per cui al 2301 si sancisce che è fatto divieto al socio di

esercitare per conto proprio o altrui, o in società illimitatamente la funzione

di socio qualora sai configurabile la concorrenza.

Questa norma con consenso dei soci è derogabile, ed il consenso alla deroga si

presume quando alla costituzione o all'ingresso del nuovo del socio questo era

già potenziale concorrente ed gli altri socio erano a conoscenza del fatto.

Quando il divieto ricorre possono i soci escluderlo facendo rientrare questo

atteggiamento tra le gravi inadempienze del 2286.

La norma non si applica la socio receduto ed escluso secondo la Cassazione, ma

una corrente per analogia al 2557 pensa il contrario.


Lo scioglimento e la liquidazione.

Alle cause di scioglimento societario del ex 2272 per le società in nome

collettivo si aggiungono la liquidazione coatta 197 l. fallimentare e la

dichiarazione di fallimento.

Una volta sciolta la società questa cambia obiettivo entrando in fase

liquidatoria.

Da qui in poi i liquidatori incaricati dai soci o in mancanza dall'autorità

giudiziaria possono iniziare il riparto e l'estinzione dei debiti societari.

I liquidatori incaricati, ed a d ogni loro successiva modifica, devono entro

quindici giorni fare notizia al registro e qui depositarvi la firma autografa


Un motivo del fallimento potrebbe essere l'accanimento del socio particolare

sulla quota di liquidazione che può avvenire per tacita proroga o per consenso

espresso dei soci, ed in questo caso il diritto leso deve essere difeso dal

giudice.


A liquidazione compiuta i liquidatori devono redigere il bilancio finale ed il

piano di riparto che si ritengono accettai qualora da tre mesi dalla

comunicazione via raccomandata ai soci, non l'impugnino.

Con l'approvazione c'è l'estinzione della società, e da questo momento i

creditori insoddisfatti possono avvalersi sul patrimonio personale dei soci.

Inoltre l'estinzione è presunta, infatti i creditori nel caso di collusioni tra

liquidatori e soci, possono far rivivere la società e provocarne eventualmente

il fallimento.








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