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LA CLAUSOLA PENALE

giurisprudenza



LA CLAUSOLA PENALE

L'autonomia contrattuale privata (art. 1322 cod. civ.) si spinge al punto tale da potere pattuire una somma di denaro da pagare o una prestazione obbligatoria da eseguire in caso di inadempimento del contratto stesso a norma dell'art. 1382 cod. civ..

Questa prende il nome di clausola penale perché rappresenta una pena accessoria, che si porta all'obbligato dal contratto stipulato di comune accordo con la parte attiva, nel caso in cui non vengano rispettati i patti.

È una sorta di preventiva cauzione che la parte attiva si pone sull'ipotetica inadempienza della parte passiva del rapporto.

La clausola penale è considerata, anche, come un preventivo risarcimento dei danni solitamente stabilita con un importo superiore, e di molto anche, a quanto sarebbe un normale procedimento di risarcimento dei danni dopo l'avvenuta contrattazione.

In questo modo il debitore sarà maggiormente attento e dedito al rispetto delle obbligazioni contratte conoscendo a priori l'eventuale conseguenza a cui si va in contro.

Con l'apposizione della clausola penale, il creditore, nel caso di inadempimento del contratto da parte del relativo debitore, non sarà onerato a dimostrare il danno subito ma l'onere della prova sarà inverso al debitore che deve dimostrarne, eventualmente, l'estraneità.




L'art. 1382 cod. civ. distingue, inoltre, una clausola penale per:


inadempimento delle obbligazioni assunte;

ritardo di pagamento della prestazione assunta.


In tema di autonomia contrattuale privata dettata dall'art. 1322, il Codice Civile apporta un'altra deroga a tale principio liberatorio dettando che il giudice, in casi di particolare onerosità della clausola penale, può abbassare l'ammontare della cifra della penale pattuita per motivi di equità.


Oltre che alla clausola penale il Codice Civile, all'art, 1373, prevede anche una clausola di recesso dalle obbligazioni contrattuali tramite il pagamento di una somma di denaro preventivamente stabilita e molto simile alla penale ma con principio e significato totalmente diverso.

Mentre la penale è il preventivo risarcimento di un danno che normalmente non dovrebbe accadere, il diritto di recesso è il prezzo che una parte deve pagare e che preventivamente viene stabilito per un obbligazione che normalmente non è necessariamente fattibile.



LA CAPARRA

A differenza della clausola penale che le parti possono inserire all'interno di un qualsiasi contratto come accessoria obbligazione a pagare in caso di inadempimento o di ritardo di pagamento della prestazione obbligatoria, le parti possono anche prestabilire un trasferimento di denaro, all'interno di un contratto esclusivamente con rapporti corrispettivi (Es. compravendita, ecc.) a differenza della clausola penale, al fine di garantire una parte nel caso di un'eventuale recesso della controparte dal contratto (art. 1385 cod. civ.).


La caparra viene sempre pagata dal debitore al creditore quando si stipula un contratto e può essere di due tipologie diverse:


CONFIRMATORIA se viene data anticipatamente alla stessa prestazione e di questa rappresenta un inizio, nel senso che nel caso di recesso questa resterà nelle mani della parte attiva del contratto e nel caso di adempimento, rappresenterà invece un anticipo al pagamento della prestazione che dovrà essere completato nella parte rimanente;


PENITENZIALE se è il creditore, invece, a non voler più eseguire la prestazione pattuita ed allora il debitore può chiedere la doppia caparra, cioè la restituzione della caparra precedentemente data e una somma di denaro in più pari alla stessa caparra ed in più può anche chiedere gli eventuali danni recati.







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