Caricare documenti e articoli online 
INFtub.com è un sito progettato per cercare i documenti in vari tipi di file e il caricamento di articoli online.


 
Non ricordi la password?  ››  Iscriviti gratis
 

IL MANDATO DI CREDITO

giurisprudenza



IL MANDATO DI CREDITO


Il mandato, come garanzia del mutuo è un'idea tardo repubblicana, rifiutata da Servio Sulpicio Rufo, si affermò poco più tardi con Sabino.


STRUTTURA

Colui che intende richiedere un mutuo cerca un garante, la persona che accetta (garante) assume il ruolo di mandante e dà ordine al mandatario ( cioè il futuro creditore del contratto di mutuo) di dare una certa quantità di denaro a titolo di mutuo al mutuatario che l'ha richiesta.

Si contrae in questo modo un MANDATUM CREDENDAE PECUNIAE.


Al mutuante-mandatario (colui che dava i soldi) spetta:

  1. Actio certae creditae pecuniae contro il debitore
  2. Actio mandati contraria contro il mandante-garante, da esperire nel caso il mutuatario non avesse adempiuto l'obbligazione. Se questi avesse adempiuto non ci sarebbe stato bisogno dell'ac. mandati contraria.

Poteva esperirle entrambi contro il debitore e garante le azioni si cumulavano.


In caso contrario dovendo risarcire (ossia pagamento da parte del mandate che liberi il debitore. Non si può tuttavia non pensare che se il creditore, dopo aver esatto il credito dal mandate , senza avergli ceduto l'azione, avesse agito contro il debitore, questi l'avrebbe respinto in virtù di exceptio doli) il mandate godeva del  beneficium cedendarum actionum : si faceva cedere l'azione che spettava al mutuante per potersi rivalere sul garantito.



Se non gli veniva ceduta si dava quale azione di regresso un' actio mandati contraria, che nel rapporto tra garante, creditore e debitore garantito si scorse un DOPPIO MANDATO:




Mandato credito mandato del debitore

(tra garante e creditore) garantito al garante per-

chè prestasse garanzia.


Potevano naturalmente esserci più mandanti dello stesso credito , erano tenuti in solidum, e la solutio di uno li avrebbe liberati tutti.


DIFFERENZE CON LE STIPULAZIONI DI GARNZIA

Il mandato di credito doveva precedere l'atto costitutivo dell'obbligazione garantita

Era limitato al mutuo

Aveva dei vantaggi sia per il creditore , che disponeva di due azioni diverse, che per il garante, che fruiva del  beneficium cedendarum actionum.

Era un contratto consensuale e come tale poteva sorgere per epistulam e/o per nuntiaum, ossia non richiedeva la presenza delle parti.


Giustiniano uniformò il mandato di credito alla fideiussione : cosicché anche al mandato di credito era concesso il beneficium divisionis e il beneficium excussionis sarà per la fideiussione e per il mandato di credito congiuntamente.


ALTRE GARANZIE


Ulteriori garanzie per il creditore furono :

  • Il  COSTITUTUM DEBITI ALIENI
  • Il RECEPTUM ARGENTARII entrambi analizzati fra i patti pretori.






Privacy




Articolo informazione


Hits: 1775
Apprezzato: scheda appunto

Commentare questo articolo:

Non sei registrato
Devi essere registrato per commentare

ISCRIVITI



Copiare il codice

nella pagina web del tuo sito.


Copyright InfTub.com 2024