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IL DIRITTO ROMANO CLASSICO

giurisprudenza



Test

U.d.

Titolo


2

IL DIRITTO ROMANO CLASSICO




Tale periodo coincide con la res publica romano-universale o cd. Principatus.

La repubblica romana è ora intesa come la consociazione politica di tutti i popol 646c25g i sottoposti a Roma (da cui la qualifica di universale) avente un governo democratico ma fortemente accentrato ed autoritario. Sommo moderatore della cosa pubblica fu il princeps civitatis, il più eminente tra i cittadini della res publica e il capo dell'imperium romanum.




Nel periodo classico i vecchi sistemi repubblicani rimasero formalmente in vita, ma  furono gradualmente svuotati di significato e finirono per essere considerati ius vetus. Solo il senatus conservò la sua vitalità nei confronti del princeps. Fu per questo che i senatus consulta acquistarono valore sostitutivo delle leges publicae, diventando fonti di produzione del diritto. Ma in seguito il princeps influì anche su quest'organo. Infatti si instaurò la prassi che i CONSULTA li chiedesse il princeps con una oratio. E il senato si limitava ad approvare l'oratio del princeps, che divenne il corpo del senatoconsulto.


Siccome la produzione normativa si accentrava sempre più nelle mani del princeps, si formò, accanto al ius vetus, un complesso di nuovi regolamenti cui si dette il nome di ius novum.

Questo era formato da:

-edicta: indicavano la condotta cui i magistrati provinciali dovevano attenersi;

-mandata: contenenti disposizioni per i funzionari amministrativi;

-epistulae: pareri imperiali su questioni controverse espresse in seguito alla richiesta di giudici o funzionari;

-rescripta: pareri imperiali espressi su richiesta di privati che se ne volevano servire in giudizio;

-decreta: sentenze emesse, su richiesta di privati e non, senza il rispetto delle normali procedure giurisdizionali.


Non si può concludere l'esame del periodo classico senza aver dato brevi cenni sulla giurisprudenza dell'epoca.

I giuristi che la rappresentarono svolsero un imponente lavoro di rielaborazione scientifica allo scopo di ridurre ad unità le molteplici norme privatistiche provenienti dalle più disparate fonti (riordino di IUS CIVILE e IUS HONORARIUM e coordinamento con IUS NOVUM).

In epoca augustea due giuristi, C.A. CAPITONE e M.A. LABEONE, fondarono due scuole di diritto, la Sabiniana e la Proculiana, che, malgrado gli sforzi compiuti dai romanisti, non avevano alcuna differenza sostanziale né formale.

Le divergenze tra le due scuole furono sopite dalla personalità di Salvio Giuliano, forse il massimo giurista romano.












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