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CONTRATTO PRELIMINARE - RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE o CULPA IN CONTRAHENDO

giurisprudenza



CONTRATTO PRELIMINARE


- RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE o CULPA IN CONTRAHENDO -




IL PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE OGGETTIVA O CORRETTEZZA RAPPRESENTA UNA CLAUSOLA GENERALE DEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO RISPONDENTE ALLE SOLLECITAZIONI SOCIALI E ALLA PARTICOLARITA' DEI CASI CONCRETI E CHE INFORMA L'INTERO SISTEMA DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI .



IL REQUISITO DELLA GENERALITA' E ASTRATTEZZA RENDE POSSIBILE UNA COSTANTE INTEGRAZIONE IN SENSO EVOLUTIVO DEL SISTEMA GUIRIDICO, AFFIDATA ALL'INTERPRETAZIONE GIUDIZIALE.




Art. 1337 Trattative e responsabilità precontrattuale

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede .



Art. 1362 Intenzione dei contraenti

Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.

Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.





LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE NEL CASO DI INTERRUZIONE DELLE TRATTATIVE CONTRATTUALI E' IDONEA A DETERMINARE RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE IN RELAZIONE ALLE MODALITA', ALLA DURATA E ALLO STATO DELLE TRATTATIVE MEDESIME.




NEL CORSO DELLE TRATTATIVE I GENERALI DOVERI DI CORRETTEZZA VENGONO COMUNEMENTE SPECIFICATI SOPRATTUTTO CON RIFERIMENTO :



a)  AL DOVERE DI INFORMAZIONE IMPOSTO ALLE PARTI NON SOLO A PROPOSITO DELLE CAUSE DI INVALIDITA' MA ANCHE DI OGNI ALTRA NOTIZIA RILEVANTE AI FINI DELLA PRESTAZIONE DEL CONSENSO O DELLA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO CONTRATTUALE


Art. 1338 Conoscenza delle cause d'invalidità


La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto , non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.



Art. 1440 Dolo incidente


Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni (2056).





b)  AL DIVIETO DI RECESSO INGIUSTIFICATO DALLE TRATTATIVE, QUANDO L'ATRA PARTE POTEVA LEGITTIMAMENTE FARE AFFIDAMENTO NELLA LORO POSITIVA CONCLUSIONE.




IN TALI CASI LA PARTE DANNEGGIATA HA DIRITTO AL RISARCIMENTO NEI LIMITI DEL C.D. INTERESSE NEGATIVO ( CIOÈ DEI DANNI CHE SAREBBERO STATI EVITATI ASTENENDOSI DALLA TRATTATIVA) E SOTTO FORMA DI DANNO EMERGENTE ( SPESE SOSTENUTE INUTILMENTE) E LUCRO CESSANTE ( MANCATO GUADAGNO RELATIVO ALL'UTILE SFRUTTAMENTO DI ALTRE OCCASIONI DI AFFARI, TRASCURATE A CAUSA DELLE TRATTATIVE) .




Art. 2056 Valutazione dei danni


Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223,1226 e 1227.

Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso[6].




Art. 1223 Risarcimento del danno


Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta .










NATURA DELLA CULPA IN CONTRAHENDO



IL DIBATTITO SCIENTIFICO HA VISTO PROFILARSI ESSENZIALMENTE DUE DIVERSE IPOTESI RICOSTRUTTIVE.


LA PRIMA COLLOCA LA RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE NELL'AREA DELLA COSIDETTA' RESPONSABILITA' AQUILIANA O DA FATTO ILLECITO ( 2043 e ss. C.C.), CON LE RELATIVE CONSEGUENZE DI DISCIPLINA,, IN SPECIAL MODO IN TEMA DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE, DI ONERE DELLA PROVA, DI DANNI RISARCIBILI.


DAL TRABUCCHI :

LA RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE SI SUOLE FAR RIENTRARE NELLA CATEGORIA DELLA RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE, PERCHE' ESSA TROVA IL SUO FONDAMENTO NELLA VIOLAZIONE DI UN GENERALE DOVERE DI CONDOTTA, INDIPENDENTEMENTE DALLA PREESISTENZA DI UNA SPECIFICA OBBLIGAZIONE DA ADEMPIERE NEI CONFRONTI DI UNA CONTROPARTE ( CON LA CONSEGUENTE APPLICAZIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DELL'ART 2947 Prescrizione del diritto al risarcimento del danno:

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il il fatto si è verificato).




LA SECONDA IPOTESI, INVECE, DA' DELLA FATTISPECIE UNA LETTURA IN CHIAVE DI RESPONSABILITA' CONTRATTUALE, RITENENDO CHE, PER EFFETTO DELLE TRATTATIVE, LE SFERE GIURDICHE DELLE PARTI NON POSSANO PIU' CONSIDERARSI DEL TUTTO ESTRANEE, MA SIANO ORMAI STRETTE DA UN RAPPORTO GIURIDICO, ANCHE SE NON ANCORA DA UNA OBBLIGAZIONE IN SENSO TECNICO.























SONO RICHIAMATI INFATTI NELLE DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI (Art. 1175 Comportamento secondo correttezza : Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza ;


NELLE NORME CHE REGOLANO LA FASE DELLE TRATTATIVE E QUELLA DELLA FORMAZIONE DEL CONTRATTO (Art. 1337 Trattative e responsabilità precontrattuale Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede . E L' Art. 1338 Conoscenza delle cause d'invalidità La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto) ;


NELLE NORME CHE REGOLANO LA FASE DELLA SUA ATTUAZIONE Art. 1375 Esecuzione di buona fede : Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede


NONCHE' LA INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO MEDESIMO (Art. 1366 Interpretazione di buona fede : Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede


INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA INTESA COME RAGIONEVOLE ARMONIZZAZIONE CON TUTTE LE ALTRE NORME CHE SONO STATE EMANATE NEL FRATTEMPO


RAPPRESENTAZIONE DELLE CONDIZIONI DELLE TRATTATIVE IN RELAZIONE AL POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI CONTRATTO PRELIMINARE ( E CIOÈ LA ACCERTATA ESISTENZA DI UN VINCOLO ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO AVENTE PER OGGETTO UN FUTURO CONTRAHERE : RILIEVO AUTONOMO DELLA ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE CHE E' RAPPRESENTATA DALLA NORMA CIRCA L'ESIGIBILITA' OPE IUDICIS DEFINITIVO (EFFICACIA COATTIVA DEL CONTRATTO PRELIMINARE ) DELL'OBBLIGO ASSUNTO DALLE PARTI IN CASO DI MANCATA E VOLONTARIA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO [ CIOÈ LA POSSIBILITA' DI OTTENERE GIA' DAL PRELIMINARE GLI STESSI EFFETTI PREVISTI PER IL DEFINITIVO] Art. 2932 Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto : Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso (2908).



TUTTA LA DINAMICA GURIDICA E' IN RELAZIONE CON LA NECESSITA' DI CONOSCERE I FATTI E LE CIRCOSTANZE CHE SIANO GIURIDICAMENTE RILEVANTI.

PUÒ VENIRE IN RILIEVO L'INTERESSE DEL SOGGETTO CONOSCENTE ( E IN QUESTO CASO E' UN ONERE) OPPURE QUANDO C'E' DI MEZZO L'INTERESSE ALTRUI ( QUI DIVIENE UN OBBLIGO)

RIMANGONO ESCLUSE DALLA VALUTAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE LE UTILITA' CHE AVREBBERO POTUTO DERIVARE DAL CONTRATTO NON STIPULATO ( C.D. INTERESSE CONTRATTUALE POSITIVO)

Art. 1226 Valutazione equitativa del danno

Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa .



Art. 1225 Prevedibilità del danno

Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.






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