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RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

diritto ed economia



Rapporti giurisdizionali con autorità straniere


L'estradizione

L'estradizione è la consegna di un individuo da parte di uno Stato ad altro Stato, al fine della sottoposizione di esso alla giurisdizione penale dello Stato richiedente. E' prevista esclusivamente da norme convenzionali, quali la Convenzione europea di Parigi del 13 dicembre 1957 e disciplinata nell'ambito dei singoli ordinamenti interni. Lo Stato italiano la distingue in attiva (quando esso è il richiedente) e passiva (quando il richiedente è uno Stato estero), ponendo la condizione per quest'ultima che il fatto che forma oggetto della domanda sia previsto come reato sia dalla legge straniera che da quella italiana.

Per quanto concerne la disciplina codicistica dell'estradizione passiva (verso l'estero) si può affermare che essa contempla le ipotesi della condanna irrevocabile o del provvedimento cautelare comportanti limitazioni o privazioni della libertà personale: in base a ciò appare evidente la non applicabilità delle garanzie per procedimenti o provvedimenti non incidenti sulla libertà personale, adottati da autorità estere nei riguardi di persone, cittadini o stranieri che siano, presenti in Italia. In dottrina si registra comunemente l'affermazione secondo cui la procedura di estradizione passiva avrebbe carattere misto: amministrativo e giurisdizionale. La fase di carattere più strettamente amministrativo è di competenza del Ministro di giustizia: è a questo soggetto, infatti, che spetta l'iniziale potere di impulso, costituito dalla presentazione della domanda estera di estradizione al procuratore generale presso la Corte di appello, individuato in base alla residenza, dimora o domicilio del condannato da sottoporre a estradizione. Il procuratore generale, compiuti i necessari accertamenti preliminari sulla base del fascicolo pervenuto dall'estero, presenta la sua requisitoria alla corte (art. 703 c.p.p.). Da questo momento in avanti ha inizio la fase giurisdizionale nella quale saranno pienamente tutelati i diritti della difesa (art. 701 c.p.p.). Infatti, compito della corte è in primo luogo verificare se all'attività di estradizione sono di ostacolo principi fondamentali in materia di reati politici o lesioni di diritti fondamentali della persona. A questo scopo si procederà ad un'apposita udienza, in camera di consiglio, con la presenza necessaria di un difensore (eventualmente d'ufficio) e del p.m., dello stesso estradando e del rappresentante dello Stato richiedente (la presenza di questi ultimi due soggetti non è però obbligatoria). La corte emetterà sentenza favorevole o contraria all'estradizione e contro di essa potrà presentarsi ricorso per Cassazione (art. 706 c.p.p.). C'è da rilevare come la decisione favorevole possa comportare anche l'immediata riduzione in vinculis dell'estradando. Per quanto concerne il procedimento di estradizione passiva è necessario sottolineare che la sentenza favorevole del giudice ha valore di condizione necessaria ma non sufficiente per l'estradizione, costituendo in pratica una semplice autorizzazione per il Ministro: infatti spetterà poi a costui adottare la decisione finale entro un limite temporale prefissato, ed eventualmente curare la consegna dell'interessato allo Stato estero. C'è da notare infine che la estradizione concessa risulta vincolata al c.d. principio di specialità: essa infatti vale solo per il fatto per cui è stata concessa ed è ostativa a restrizioni di libertà (cautelari o definitive) per altra causa.



Passando ora ad analizzare l 929c28j a c.d. estradizione attiva o dall'estero, si può ribadire che essa mira a conseguire la disponibilità fisica dell'estradato su richiesta del nostro Stato, tramite un procedimento di tipo amministrativo: in Italia non è infatti previsto un procedimento preventivo di garanzia giurisdizionale a favore dell'estradando, dal momento che questi potrà eventualmente valersi di un simile beneficio tramite le apposite garanzie estere. Trattandosi di scelte che possono basarsi su valutazioni politiche attinenti a rapporti internazionali spetterà al Ministro per la giustizia formulare la richiesta di estradizione o differirne la presentazione, anche se richiesto dall'autorità giudiziaria, e accettare o meno le condizioni eventualmente apposte dallo Stato estero. Anche per l'estradizione in Italia dall'estero vige il limite dell'esperibilità in correlazione all'espiazione di pena detentiva in forza di sentenza irrevocabile o all'esecuzione di una misura di custodia cautelare detentiva. Infine c'è da rilevare che anche per l'estradizione attiva vige il c.d. principio di specialità con il conseguente divieto di riduzione in vinculis per ipotesi di reato differenti da quelle previste nella estradizione conseguita.

Le rogatorie internazionali

La rogatoria è quel procedimento tramite il quale l'autorità giudiziaria nazionale richiede alla corrispondente autorità straniera, o viceversa, comunicazione, notificazioni, o acquisizioni probatorie (artt. 723 e 727 c.p.p.).

Le rogatorie dall'estero

Fuori dei casi previsti dall'articolo 726 (citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera[1]), non si può dare esecuzione alla rogatoria dell'autorità straniera senza previa decisione favorevole della corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal ministro di giustizia, presenta la propria requisitoria alla corte di appello. Il presidente della corte fissa la data dell'udienza e ne dà comunicazione al procuratore generale. La corte dà esecuzione alla rogatoria con ordinanza.

L'esecuzione della rogatoria è negata:

se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;

se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

L'esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato.

Nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria la corte delega uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi[2].

Le rogatorie all'estero

Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero dirette, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle autorità straniere per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, sono trasmesse al ministro di giustizia il quale provvede all'inoltro per via diplomatica. Il ministro dispone con decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della rogatoria, che non si dia corso alla stessa, qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. Il ministro comunica all'autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della richiesta e l'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il decreto di diniego. Quando la rogatoria non è stata inoltrata dal ministro entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto di diniego, l'autorità giudiziaria può provvedere all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il ministro di giustizia. Nei casi urgenti, l'autorità giudiziaria trasmette la rogatoria dopo che copia di essa è stata ricevuta dal ministro di giustizia.

Effetti delle sentenze penali straniere

Il riconoscimento in Italia delle sentenze penali straniere può avvenire per taluni effetti penali (recidiva, pene accessorie, misure di sicurezza, delinquenza abituale, professionale o per tendenza), per l'esecuzione della pena principale (detentiva o pecuniaria), o anche soltanto agli effetti civili (risarcimento del danno).

La legittimazione a promuovere il riconoscimento spetta al Procuratore Generale presso la Corte di Appello. La competenza a decidere spetta a detta Corte.

Il procedimento assicura la garanzia giurisdizionale essendo la riconoscibilità sottoposta a precise verifiche di ordine giuridico, in tema di rispetto dei diritti fondamentali della persona e di giusto processo. I diritti della difesa sono salvaguardati dal rito camerale seguito dalla Corte, con designazione del difensore di ufficio, ove occorra. La Corte specifica gli effetti cui è preordinato il riconoscimento e, in caso di pena, opera le necessarie operazioni di ragguaglio e conversione, necessitati dalla diversità dei sistemi punitivi penali. In ogni caso, valorizza la pena già espiata all'estero, per evitare una duplice espiazione. Il doppio grado di giudizio è assicurato dalla esperibilità del ricorso per Cassazione.

Esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane

Nell'ottica statuale italiana, il riconoscimento all'estero della sentenza di condanna nazionale è perseguito per la sola finalità, di interesse proprio, attinente all'esecuzione all'estero della pena restrittiva della libertà personale. L'esecuzione di pena limitativa della libertà personale è, peraltro, attuabile anche in Italia in ipotesi di estradizione nel nostro paese del condannato che si trovi all'estero; ed è questa la soluzione preferita. Pertanto, la espiazione detentiva all'estero, per una condanna italiana, è ricercata solo se non si ottiene o non è possibile la esecuzione in Italia, tramite estradizione.

Trattandosi di materia che incide sulla libertà personale, è previsto un procedimento, sempre innanzi alla Corte di Appello, promosso dal procuratore generale. Tale procedimento realizza la consueta salvaguardia giurisdizionale e si conclude con una sentenza, favorevole o contraria. L'interessato può ovviamente rinunciare a tale salvaguardia prestando il consenso per la espiazione all'estero. A seguito della deliberazione favorevole della corte o del consenso del condannato, il Ministro per la giustizia provoca all'estero l'esecuzione della nostra sentenza penale (artt. 742-746).

gli effetti del giudicato penale

Terminologia

Per irrevocabilità riferita ad un provvedimento emesso dal giudice si intende la non impugnabilità dello stesso (non ammessa dalla legge, determinata dal superamento dei termini per proporla o dall'esaurimento di tutti i rimedi concessi dall'ordinamento). Come detto, l'irrevocabilità è intesa comunemente nel suo significato più ampio come non impugnabilità del provvedimento del giudice. Tale caratteristica comporta la tendenziale non modificabilità del provvedimento stesso; e cioè l'impossibilità di ripetere nelle medesime forme il giudizio che ha condotto all'accertamento in esso contenuto. Il codice nell'art. 648 ha voluto utilizzare il predetto termine in un significato specifico, perché lo ha voluto riferire alla sentenza resa in giudizio. Pertanto, dovrebbe avere la caratteristica della irrevocabilità soltanto tale sentenza, e non gli altri tipi di sentenza o di provvedimenti emessi dal giudice.

Ciò premesso, l'art. 648 pone le seguenti condizioni al realizzarsi della situazione di irrevocabilità della sentenza.

La decisione deve consistere in una sentenza pronunciata in giudizio (dibattimento - abbreviato - patteggiamento).

La sentenza deve essere non impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Il decreto penale di condanna viene assimilato alla sentenza resa in giudizio.

L'esecutività è la caratteristica di quel provvedimento che è idoneo a essere attuato coattivamente e quindi anche contro la volontà della persona interessata. Di regola ogni provvedimento ha la caratteristica della esecutività. Ciò deriva dall'art. 131 del codice, secondo cui il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario della forza pubblica, prescrivendo in tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede. Alla regola della immediata esecutività il codice pone un'importante deroga. Ai sensi dell'art. 650, comma 1, non sono immediatamente esecutive le sentenze rese in giudizio, quando sono ancora soggette ad impugnazione. Sono esecutive soltanto le sentenze irrevocabili. Merita ricordare che, in concreto, la sentenza è eseguita su iniziativa del p.m. (art. 655). Infatti ai sensi dell'art. 73 dell'ordinamento giudiziario tra le funzioni di tale soggetto p ricompresa quella di far eseguire i giudicati, con ciò intendendosi nel significato tradizionale la sentenza irrevocabile. Alla sentenza l'art. 650, comma 1, parifica il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. Il codice precisa poi che le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette ad impugnazione (art. 650, comma 2).

Il termine giudicato è riferito a quell'effetto che deriva da una sentenza irrevocabile resa in giudizio. L'effetto del giudicato può essere di tipo positivo o negativo. Quello positivo è comunemente denominato effetto vincolante del giudicato: una sentenza irrevocabile fa stato nel senso che impone ad un altro giudice di ritenere vero l'accertamento di un fatto. L'effetto negativo è denominato effetto preclusivo del giudicato: un giudice non può nuovamente decidere sull'esistenza di un fatto che è stato già accertato in una sentenza irrevocabile. L'art. 649 sancisce che l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o con decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69, comma 2, e 345. La giurisprudenza e parte della dottrina hanno cambiato orientamento in tempi più recenti. Infatti ritengono che il medesimo fatto sussista solo se sono identici la condotta, l'evento ed il rapporto di causalità. Pertanto quando almeno uno di questi profili risulti diverso, il fatto potrebbe essere diversamente considerato di un nuovo procedimento penale, con possibilità di una ulteriore decisione. La garanzia originaria si è affievolita. L'art. 649 è stato inteso non come un principio regolare, quale esso è, bensì come un principio eccezionale: di conseguenza, esso è stato interpretato in modo restrittivo.

Il giudice penale in relazione ad altri processi penali

La sentenza irrevocabile ha una efficacia preclusiva nei confronti del medesimo imputato per quel medesimo fatto: non potrà esservi un nuovo processo penale (art. 649) e se dovesse essere pronunciata erroneamente una ulteriore sentenza irrevocabile, in sede esecutiva si deve porre un rimedio. Tuttavia le medesime prove potranno essere utilizzate sia contro altri imputati per il medesimo fatto, sia contro il medesimo imputato per fatti storici diversi: ad esempio, perché ha commesso un ulteriore omicidio. L'art. 238 bis, introdotto dalla legge n. 356 del 1992, disciplina un ulteriore effetto derivante dalla sentenza irrevocabile. Tale effetto consiste nella possibilità di utilizzare la sentenza irrevocabile, sia di proscioglimento, sia di condanna come prova in un diverso procedimento penale. L'art. 238 bis è una norma recente e di difficile interpretazione sul piano sistematico. La sentenza è utilizzata come prova di un fatto, salvo comunque il diritto delle parti ad ottenere l'ammissione di prove contrarie. L'espressione ai fini della prova di fatto in esse accertato è fonte di ambiguità. Le esigenze sistematiche richiedono che sia utilizzabile soltanto il fatto che risulta accertato nel dispositivo, perché soltanto quest'ultimo costituisce espressione della votazione del giudice.

La sentenza penale irrevocabile ed il processo civile o amministrativo per il risarcimento del danno cagionato dal reato. Il codice del 1988 accoglie una soluzione di tipo misto. Da un lato pone come regola la separazione delle giurisdizioni; da un lato, prevede casi eccezionali nei quali il giudicato penale ha efficacia su determinati oggetti accertati o soltanto contro determinato soggetti. Il sistema che ne deriva è composito.

Poiché il danneggiato dal reato in alcuni casi può subire l'efficacia del giudicato penale in relazione alla sua azione risarcitoria, il codice gli permette di esercitare il diritto di difesa già nel processo penale mediante la costituzione di parte civile. Non è tutelato soltanto il diritto di difesa del danneggiato. Il codice anche riguardo ad altri soggetti permette che essi possano subire l'efficaciadel giudicato penale soltanto se sono stati parti nel processo penale. Il loro diritto al contraddittorio deve essere rispettato (art. 24, comma 2 Cost.). In definitiva, il codice del 1988 accoglie la soluzione mista sotto due profili. Accetta come regola il principio della separazione, ma non in modo assoluto come avviene nel sistema accusatorio. Al tempo stesso, permette al danneggiato di costituirsi parte civile come avviene nel sistema inquisitorio. La scelta può essere accettabile soltanto se le sue modalità di attuazione risultano ragionevoli.

L'esercizio tempestivo dell'azione di danno e la separazione delle giurisdizioni. Il danneggiato può esercitare l'azione risarcitoria in sede civile senza subire l'efficacia del giudicato penale di assoluzione, soltanto se si rivolge al giudice civile in modo tempestivo, e cioè prima della pronuncia della sentenza penale di primo grado (artt. 75, comma 2 e 652, comma 1). Il processo civile, che sia iniziato prima di tale momento, può proseguire in pendenza del processo penale senza essere sospeso (art. 75, comma 3). Lo stesso accade quando il processo penale sia stato sospeso per incapacità mentale dell'imputato (art. 71, comma 6), se la parte civile sia stata esclusa dal processo penale (art. 88, comma 3), se la parte civile non ha accettato il rito abbreviato (art. 41, comma 3), o se vi è stata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, comma 2).

Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno. L'art. 651, comma 1, una delle ipotesi di efficacia della sentenza penale irrevocabile di condanna, e cioè della sentenza che sia stata pronunciata in seguito a dibattimento e che sia non impugnabile con mezzi ordinari. L'efficacia del giudicato opera nei confronti del processo civile o amministrativo che abbia per oggetto le restituzioni ed il risarcimento del danno e che sia stato promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. In primo luogo, il giudicato copre l'accertamento della sussistenza del fatto da intendersi in senso naturalistico, come fatto materiale nella sua riferibilità all'imputato. In secondo luogo, il giudicato ha per oggetto la illiceità penale del fatto, e cioè non il tema della liceità civile, che non può essere esaminato nel processo penale. Infatti nel processo penale non può essere esercitata l'azione civile riconvenzionale. Né si può valutare l'esistenza di esimenti civilistiche quale è quella prevista nell'art. 1227, comma 2 c.c. (danno evitabile con la ordinaria diligenza del creditore). In terzo luogo, il giudicato copre l'accertamento che l'imputato ha commesso il fatto, da intendersi come condotta materiale, rapporto di causalità ed evento. Resta pertanto escludo il tema del concorso di colpa della persona offesa.

Il codice del 1988 limita il giudicato all'accertamento del solo fatto naturalistico di reato limitatamente ai suoi profili normativi di illiceità penale. Inoltre, occorre che il giudice penale abbia effettivamente accertato il fatto.

Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha, rispetto ai giudizi di danno, una efficacia vincolante con vari limiti. L'efficacia vincolante comporta che il giudice nel processo di danno debba ritenere vero il fatto accertato dal giudice penale. I limiti sono di tipo oggettivo e soggettivo. Un primo limite di tipo oggettivo riguarda le formule terminative: hanno efficacia di giudicato soltanto quelle che assolvono l'imputato in modo ampio, e cioè perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso o il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima. Un secondo limite di tipo oggettivo richiede che il giudice penale abbia accertato un fatto. Occorre cioè che l'innocenza risulti provata; non è sufficiente che il giudice dichiari l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla reità dell'imputato. Un terzo limite di tipo soggettivo esclude l'efficacia del giudicato sia quando il danneggiato abbia iniziato l'azione risarcitoria in modo tempestivo davanti al giudice civile, sia quando il danneggiato medesimo non sia stato posto, in concreto, in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale. In definitiva, l'efficacia del giudicato è condizionata al rispetto del diritto al contraddittorio spettante al danneggiato. Tale diritto risulta tutelato quando quest'ultimo, nella sua qualità di offeso, abbia avuto la possibilità giuridica, sia di fatto di costituirsi parte civile; ciò avviene quando l'offeso sia stato regolarmente citato per partecipare all'udienza preliminare (art. 419, comma 1).

Pur con i limiti precisati l'art. 652 comporta che il danneggiato, messo in grado di costituirsi parte civile, risulti svantaggiato dalla pronuncia di una sentenza irrevocabile di assoluzione con formula ampia.

Assoluzione perché il fatto non sussiste. La formula è utilizzata quando è assente l'elemento oggettivo del reato, perché manca la condotta, il rapporto di causalità o l'evento. Se il giudice penale avesse errato nell'adottare questa o altre formule terminative, il giudice civile potrà esaminare la motivazione per indagare quale è la vera ragione dell'assoluzione. Ad esempio potrà accertare che l'imputato doveva essere assolto perché il fatto non costituisce reato per carenza dell'elemento soggettivo. In tal caso non vi è nessuna efficacia di giudicato.

Assoluzione perché il fatto non è stato commesso dall'imputato. L'efficacia del giudicato opera soltanto nei confronti di quel determinato imputato; resta la possibilità di agire in sede civile contro altri soggetti che vengano ritenuti responsabili del fatto (art. 2043 c.c.).

Assoluzione per adempimento del dovere o per esercizio di una facoltà legittima. La formula terminativa si riferisce alle cause di giustificazione previste nel codice o in leggi speciali, purché di esse sia accertata l'esistenza. Le scriminanti eliminano la illiceità del fatto; esse hanno rilevanza in tutti i rami dell'ordinamento, perché in loro presenza l'atto è lecito, e non soltanto tollerato. Per tale motivo il loro accertamento esplica l'efficacia vincolante del giudicato penale. Diversamente accade se il giudice penale si sia limitato ad accertare l'esistenza dell'errore sul fatto, che si limita ad eludere il dolo (art. 47 c.p.). Infatti il giudicato di assoluzione non ha effetto vincolante quanto all'esistenza dell'elemento soggettivo, poiché nell'art. 652 non è citata la formula terminativa il fatto non costituisce reato. alcuni studiosi sostengono che nell'art. 652 non sia ricompreso lo stato di necessità. Tuttavia la formula appare abbastanza ampia per farvi rientrare anche tale causa di giustificazione.

Sempre in relazione alla parte civile è prevista una ulteriore esclusione dell'efficacia del giudicato di assoluzione. Costei non è vincolata dalla sentenza irrevocabile pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio al quale non sia stata posta in grado di partecipare, sempre che la stessa non abbia fatto accettazione anche soltanto tacita (art. 404).

Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità. Nel codice vigente la regola è la separazione delle giurisdizioni; pertanto i casi di efficacia del giudicato penale, in quanto eccezionali, devono essere previsti espressamente. Si spiega così l'art. 653. esso dispone che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio sulla responsabilità disciplinare. Operano tuttavia i seguenti limiti. L'efficacia ha per oggetto soltanto l'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. La responsabilità disciplinare da accertare deve essere fondata sul medesimo fatto che è stato escluso dal punto di vista oggettivo e non su fatti diversi che possono essere accertati liberamente dal giudice disciplinare. Il procedimento disciplinare toccato dal giudicato è soltanto quello che si svolge davanti ad una pubblica autorità, e non davanti ai privati.

Da quanto sopra detto appare chiaro che il giudice disciplinare è vincolato dalla sentenza irrevocabile di assoluzione soltanto quando l'innocenza dell'imputato è stata accertata in modo oggettivo, a prescindere da problemi attinenti all'elemento soggettivo o alla illiceità penale.

La pubblica autorità resta vincolata anche se non è stata messa in grado di partecipare al processo penale; probabilmente il legislatore ritiene che i suoi interessi siano rappresentati dal p.m..

D'altra parte, quest'ultimo è obbligato ad informare la pubblica autorità quando egli abbia esercitato l'azione penale contro un impiegato dello stato o di altro ente pubblico o quando quest'ultimo sia stato arrestato o si trovi in custodia cautelare (art. 129 disp. att.). La medesima informazione permette alla pubblica autorità di valutare se occorra iniziare il procedimento disciplinare contro l'imputato o l'indagato. Il procedimento disciplinare può svolgersi nonostante la pendenza del processo penale; ma varie leggi speciali lasciano alla pubblica autorità la facoltà di sospenderlo.

Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi. L'art. 654 prevede, con molte condizioni, l'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile in altri giudizi civili e amministrativi. L'ambito di applicazione è doppiamente limitato. La disposizione, in primo luogo, si pone come eccezione alla regola della separazione delle giurisdizioni; in secondo luogo, concerne altri giudizi civili o amministrativi, da intendersi diversi da quelli previsti dai precedenti articoli del codice. Ne deriva che l'art. 654 non riguarda né i procedimenti civili o amministrativi concernenti il risarcimento del danno cagionato dal reato (artt. 651 e 652), né il procedimento per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità (art. 653).

Occorre anche precisare che al di fuori delle ipotesi tassative di giudicato penale ai sensi degli artt. 651-653, resta comunque la possibilità che il giudice civile o amministrativo rivaluti autonomamente e liberamente, la sentenza penale quando un fatto in essa accertato sia pregiudiziale ad una questione da risolvere. Fatte tali premesse sull'ambito di applicazione dell'art. 654, occorre sottolineare i limiti che in tale disposizione sono posti rispetto all'esplicazione dell'efficacia del giudicato penale. In primo luogo, la sentenza, che viene considerata nell'art. 654, è soltanto quella irrevocabile di condanna o di assoluzione che sia stata pronunciata in dibattimento. In secondo luogo, l'efficacia del giudicato concerne soltanto l'accertamento dei fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale e che siano stati ritenuti rilevanti ai fini di quella decisione. In terzo luogo, è necessaria l'esistenza di un vincolo di pregiudizialità tra l'accertamento penale ed il giudizio civile o amministrativo: il riconoscimento di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo deve dipendere dall'accertamento degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale. In quarto luogo, non vi è efficacia di giudicato quando la legge civile pone limitazioni alla prova della posizione giuridica controversa. Ciò avviene, ad esempio, quando il codice civile non permette che il fatto sia accertato mediante prove testimoniale o presunzioni.

Per quanto concerne l'ambito soggettivo, l'art. 654 estende l'efficacia del giudicato nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale; si tratta delle sole parti effettive. Il giudicato può essere fatto valere nei loro confronti anche da persone che non siano state parti in quel processo penale.




La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'articolo 167.

Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di procedura, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.




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