Caricare documenti e articoli online 
INFtub.com è un sito progettato per cercare i documenti in vari tipi di file e il caricamento di articoli online.


 
Non ricordi la password?  ››  Iscriviti gratis
 

L'immigrazione nella Comunità europea

diritto




L'immigrazione nella Comunità europea

L' articolo 62 del trattato che istituisce la Comunità europea dice che: " Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'art 67, entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:

1) misure volte a garantire, in conformità dell'art 14, che non vi siano controlli sulle persone, sia cittadini dell'Unione sia cittadini di paesi terzi, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;

2) misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli stati membri, che definiscono:

a) norme e procedure cui gli Stati membri devono attenersi per l'effettuazione di controlli sulle persone alle suddette frontiere;

b)regole in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi [.]

3)misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli stati membri per un periodo non superiore a tre mesi.




A concorrere alla  definizione di un corpus legislativo sull'attraversamento delle frontiere negli Stati membri della Comunità europea, oltre all'art 62 del TCE c'è la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell' Unione economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese, a seguito della quale il controllo delle frontiere esterne è regolato da norme che armonizzano la legislazione degli Stati membri e che al tempo stesso sopprimono i controlli alle tradizionali frontiere interne tra gli stessi.

Firmata il 19 giugno 1990 dagli stessi cinque Stati membri, è entrata in vigore solo nel 1995. L'accordo e la convenzione di Schengen, le regole adottate sulla base dei due testi e gli accordi connessi formano "l'acquis di Schengen". Dal 1999, l'acquis di Schengen è integrato nel quadro istituzionale e giuridico dell'Unione europea in virtù di un protocollo allegato al trattato di Amsterdam.

Sempre nel senso di armonizzare e rafforzare la cooperazione tra gli stati nel campo della libera circolazione delle persone, è stato adottato il Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il 15 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2006, entrato in vigore il 13 ottobre 2006.

Il Regolamento, definito "Codice", rappresenta nell' insieme, uno sviluppo delle norme comuni della Convenzione di Schengen, garantendo la massima armonizzazione delle norme sulla libera circolazione delle persone, pertanto la sua entrata in vigore ha portato all'abrogazione delle norme derivanti dalla Convenzione di Schengen o dalle decisioni adottate in sua attuazione e degli atti normativi adottati successivamente all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam. La Convenzione di Schengen invece, non potendo essere abrogata da un regolamento, passa in secondo piano a favore del suddetto regolamento e dell'art 62 TCE sopra citato.

Il mio lavoro all'interno del gruppo è consistito nell'analizzare gli articoli dal 12 al 40 (Titolo II, III e IV) del Regolamento. La parte finale del Capo II del Titolo II (sulle frontiere esterne) tratta della sorveglianza di frontiera e del respingimento: le guardie di frontiera possono cioè effettuare controlli e sorveglianza nei valichi di frontiera, per impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera o per pervenire la criminalità. Pertanto è possibile respingere cittadini di stati terzi non dotati dei requisiti di ingresso previsti dall'art 5 di questo regolamento, previa però adozione di un provvedimento motivato da parte dell'autorità competente a livello nazionale e fatta salva la possibilità per il cittadino respinto di presentare ricorso.

Gli articoli del Capo III, consentono invece agli Stai membri di predisporre personale e risorse appropriati e sufficienti per il controllo di frontiera, stabilendone limiti e modalità e salvaguardando la cooperazione tra gli stati ai fini dell'efficacia di questa attività, con l'ausilio dell'"Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri".

Il Capo IV rimanda da una parte all'allegato VI al regolamento e riguarda le verifiche effettuate nei vari tipi di frontiera e i vari mezzi di trasporto usati per attraversarle, dall'altro all'allegato VII sul trattamento speciale di determinate categorie di persone.

Il Titolo III si occupa invece delle frontiere interne e nel Capo I all'art 20 è sancita la norma più importante di tutto il regolamento: "Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque punto senza che sia effettuata una verifica di frontiera sulle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità", supportata dall'art 22 con cui si sancisce l'obbligo dell'eliminazione di ostacoli al traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne.

Il resto degli articoli di questo titolo si occupano di situazioni derogatorie all'art 20: il fatto che la polizia possa comunque eseguire controlli purché non abbiano come obiettivo il controllo di frontiera e la possibilità di ripristinare temporaneamente il controllo delle frontiere interne (Capo II). Più specificamente uno Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo interno di frontiera in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna; tale possibilità ha durata limitata a 30 giorni, periodo che può essere prorogato per altri ulteriori 30 giorni.

Nel caso del ripristino delle frontiere interne lo Stato deve industriarsi per darne comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione specificando la motivazione del ripristino e il numero maggiore di informazioni possibili.

Infine, le disposizioni finali riguardanti questioni "tecniche" e le modalità di applicazione del regolamento sono descritte nel Titolo V che si conclude con l'art 40: "Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2006. Tuttavia l'art 34 (relativo alle comunicazioni di dati nazionali in materia di immigrazione degli Stati membri alla Commissione) entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.".




Privacy




Articolo informazione


Hits: 1827
Apprezzato: scheda appunto

Commentare questo articolo:

Non sei registrato
Devi essere registrato per commentare

ISCRIVITI



Copiare il codice

nella pagina web del tuo sito.


Copyright InfTub.com 2024