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La società semplice

diritto



La società semplice=è semplice la società che non presenta elementi di identificazione ulteriori rispetto a quelli previsti per la società in genere. I criteri per la qualificazione hanno contenuto negativo:la società è regolata dalle disposizioni sulla società semplice quando non ha per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale. Il codice civile rivolge alla società semplice norme che sono destinate a regolare anche la società in nome collettivo. Il contratto di società semplice non è soggetto a forme speciali:per esso vale il principio generale della libertà di forme (salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti, il quale richiede la forma scritta sotto pena di nullità per i contratti ultranovennali). Fuori da queste ipotesi il contratto di società può formarsi anche oralmente e può altresì formarsi tacitamente ossia desumersi dal comportamento concludente delle parti. Società di fatto:2 o più persone si comportano come soci senza che tra esse sia intervenuto alcun esplicito contratto di società. Il contratto di società occulta viene di solito stipulato per iscritto;l'esistenza del contratto non viene esteriorizzata: una persona agisce,nei rapporti con i terzi,quale imprenditore individuale;e,tuttavia,egli ha uno o più soci,che restano occulti ai terzi. I debiti assunti in nome proprio dall'imprenditore apparentemente individuale sono in realtà debiti di una società. La società apparente:questa ricorre quando 2 o più persone fra loro non legate da alcun contratto di società,si comportano in modo da ingenerare nei terzi l'opinione che esse agiscano come soci, e da indurli a fare affidamento sull'esistenza della società e sulla responsabilità solidale dell'una per le obbligazioni assunte dall'altra. Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente. Le modificazioni possono avere carattere soggettivo e consistere nella immissione di nuovi soci nella società oppure possono avere carattere oggettivo e riguardare il regolamento contrattuale. L'amministrazione è l'attività di esecuzione del contratto sociale; è l'attività di gestione dell'impresa sociale. L'amministrazione spetta a ciascun socio, ma occorre precisare che il principio vale solo per i soci illimitatamente responsabili. L'amministrazione spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. Il socio può intraprendere e concludere da solo ogni operazione che rientri nell'oggetto della società. A ciascuno degli altri soci è co 959j99j ncesso di opporsi alla operazione che egli voglia compiere prima che sia compiuta. L'opposizione assolve la funzione di arrestare l'iniziativa e di sottoporla al giudizio del gruppo: la maggioranza dei soci decide sull'opposizione. Nell'amministrazione congiuntiva invece è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. Il principio secondo il quale tutti i soci concorrono nell'amministrazione delle società è derogabile da parte dell'atto costitutivo. Questo può riservare l'amministrazione ad uno o più soci. Se gli amministratori nominati sono più di 1e non è determinato il sistema della loro amministrazione essi amministrano disgiuntamente. A ciascun socio non amministratore è riconosciuto un duplice diritto:un diritto di informazione,cioè ottenere notizie sullo svolgimento degli affari;un diritto al rendiconto, cioè sapere al termine di ogni anno l'esito dell'esercizio sociale trascorso. Salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto. In linea di principio, le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono uguali. È fatto divieto del patto leonino: è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. La società acquista diritti ed assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza. Questa spetta a ciascun socio amministratore:ciascun socio(illimitatamente responsabile)ha il potere di decidere le operazioni sociali;in titolo di rappresentante ha il potere di concludere le operazioni sociali con i terzi. La rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore,disgiuntamente o congiuntamente a seconda del contratto sociale. Delle obbligazioni sociali risponde la società:i creditori possono agire sul patrimonio sociale formato dai conferimenti dei soci e dai loro successivi incrementi; e sempre che un patrimonio sociale ci sia dato che non è obbligatorio. C'è inoltre la responsabilità illimitata e solidale dei soci, caratteristica delle società di persone,la quale si articola,secondo queste regole: 1sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali tutti i soci 2è ammesso il patto sociale di limitazione della responsabilità o di esclusione dalla solidarietà 3il patto di limitazione della responsabilità o di esclusione della solidarietà non vale per i soci che hanno agito in nome e per conto della società. Il creditore particolare del socio non può agire sul patrimonio sociale. Egli può: 1far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore 2chiedere,se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, la liquidazione della quota,che la società deve attuare entro tre mesi dalla domanda. Lo scioglimento del rapporto sociale può essere: 1scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio 2scioglimento dell'intero rapporto sociale. La morte del socio non determina lo scioglimento della società, prosegue con i soci superstiti. In caso di morte di uno dei soci,gli altri devono liquidare la quota agli eredi o continuare la società con gli eredi stessi se questi vi acconsentano. A ciascun socio è riconosciuta la facoltà di recedere dalla società cioè sciogliere il vincolo che lo unisce agli altri soci. Questa facoltà è a proprio arbitrio quando il contratto è a tempo indeterminato, mentre quando è a tempo determinato deve sussistere una giusta causa. La legge subordina l'esclusione del socio alla ricorrenza di determinate cause di esclusione: essa impedisce l'esclusione del socio immotivata;riconosce a ciascun socio un diritto alla permanenza nella società. Sono cause di esclusione del socio: 1le gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale 2l'interdizione,l'inabilitazione del socio o la sua condanna ad una pena che importi l'interdizione dai pubblici uffici 3la sopravvenuta inidoneità del socio a svolgere l'opera conferita. L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci(la maggioranza è qui calcolata per capi e non per quote di interesse). In tutti i casi nei quali il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio,questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. Il socio uscente o i suoi eredi non hanno diritto alla restituzione in natura dei beni conferiti. Sono cause di scioglimento della società: 1il decorso del termine:sempre che i soci non abbiano deliberato la proroga della società. Questa può essere una proroga espressa(esplicite dichiarazioni) o tacita(comportamento concludente dei soci) 2il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo:eventi esterni alla società,insanabile discordia fra i soci 3la volontà di tutti i soci 4il venire a mancare della pluralità dei soci se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita 5altre cause previste dal contratto sociale:esempio la clausola seconda la quale la società si scioglie per morte del singolo socio. Il verificarsi di una causa di scioglimento produce l'effetto di porre la società in liquidazione. I soci restano ancora legati fra loro dal contratto di società. Il patrimonio sociale non è più un patrimonio destinato all'esercizio di una impresa:gli amministratori possono compiere solo gli atti necessari alla conservazione del patrimonio sociale. Sorge un preciso diritto del socio:il diritto al rimborso dei conferimenti e alla ripartizione del residuo attivo. Solo quando tutti i creditori sociali siano stati soddisfetti la società potrà dirsi estinta\\la società in nome collettivo=sono società commerciali quei tipi di società fra i quali le parti possono scegliere quando intendono esercitare in comune una attività commerciale. La società in nome collettivo occupa nel sistema delle società la posizione di tipo generico di società commerciale:quando 2 o più persone esercitano in comune,allo scopo di divederne gli utili, una attività commerciale. Il codice civile definisce la società in nome collettivo come la società nella quale tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Come tutte le società commerciali, la società in nome collettivo è soggetta a quella particolare forma di pubblicità le gale che è data dall'iscrizione nel registro delle imprese. Società in nome collettivo regolare, o iscritta al registro delle imprese, e società in nome collettivo irregolare,ossia non iscritta,sono sottoposte ad una medesima disciplina per ciò che attiene ai rapporti interni fra i soci. La specie delle società in nome collettivo irregolari è molto diffusa; il loro numero è di gran lunga superiore a quello delle società in nome collettivo regolari:vi rientrano tutte le società di fatto che abbiano oggetto commerciale;tutte le società occulte. Il contratto di società in nome collettivo irregolare può essere per iscritto,solo che esso non viene depositatola registro delle imprese. La società in nome collettivo regolare offre un triplice ordine di vantaggi: 1c'è una accentuazione del vincolo di destinazione impresso sui beni sociali o una più intensa autonomia patrimoniale 2la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali non è una responsabilità diretta ma sussidiaria 3i poteri di rappresentanza dei soci amministratori sono regolati da una norma che comincia con il dire che l'amministrazione che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultino dall'atto costitutivo o dalla procura. L'atto costitutivo della società in nome collettivo destinata alla registrazione deve contenere: 1generalità dei soci 2la ragione sociale:è il nome della società costituito dal nome di uno o più soci 3la sede della società e le eventuali sedi secondarie  4l'oggetto sociale ossia la specie di attività 5i conferimenti di ciascun socio 6le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite 7la durata della società\\la società in accomandita semplice= la società in accomandita semplice si distingue dalla società in nome collettivo per la presenza,accanto ad uno o più soci(gli accomandatari), di uno o più accomandanti i quali: 1non partecipano all'amministrazione della società 2godono del beneficio della responsabilità limitata 3sono necessariamente soci capitalisti. La coesistenza di soci accomandanti e di soci accomandatari deve permanere per tutto il corso della società: se rimangono solo soci accomandanti o solo soci accomandataria società si scioglie. La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari. L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari,mentre viene vietata agli accomandanti, i quali non possono nemmeno compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società. La società in accomandita semplice,che non sia iscritta nel registro delle imprese si dice irregolare. Dal contratto di società va distinto il contratto di associazione in partecipazione o contratto di scambio:con esso un imprenditore (associante) riceve da un altro soggetto (associato) un determinato apporto e gli attribuisce,in cambio,una partecipazione agli utili dell'impresa. L'associato in partecipazione è un finanziatore esterno dell'impresa,un investitore di capitali nell'impresa altrui;ma è investitore che espone il proprio apporto al rischio dell'impresa o dell'affare altrui\\la società per azioni=la società per azioni è un tipo di società contraddistinto da 2 caratteri: 1limitazione della responsabilità dei soci 2le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni. Assumere responsabilità limitata significa non correre altro rischio se non di perdere la somma o il bene conferito in società. La resp.limitata comporta che il socio non è obbligato ad eseguire il conferimento determinato nel contratto sociale e che è a ciò obbligato solo nei confronti della società. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Il patrimonio della società è formato inizialmente dall'insieme dei conferimenti eseguiti dai soci;successivamente esso subisce variazioni:può aumentare e può diminuire. Diversa dalla nozione di patrimonio sociale è la nozione di capitale sociale:la prima indica un complesso di beni(danaro o immobili);la seconda designa una entità numerica la quale esprime in termini monetari il valore complessivo dei conferimenti. Il capitale sociale è una entità rigida:occorre per modificarlo una deliberazione assembleare che riformi l'atto costitutivo. La legge stabilisce che il capitale sociale deve tendere a coincidere con il valore del patrimonio sociale. Per costituire validamente una società per azioni occorre che sia stato sottoscritto per intero il capitale sociale,ma è sufficiente che siano stati versati 3 decimi dei conferimenti in danaro. Una volta che la società sia stata costituita,gli amministratori dovranno effettuare il cosiddetto richiamo dei decimi mancanti ossia ingiungere ai soci di eseguire la restante parte del conferimento. Se il socio non adempie gli amministratori faranno vendere le sue azioni;e se per mancanza di compratori la vendita non può aver luogo,essi dichiareranno decaduto il socio e le sue azioni estinte con la riduzione del capitale. Il valore del patrimonio sociale non deve scendere sotto di un terzo del capitale sociale altrimenti l'assemblea dovrà modificare l'atto costitutivo deliberando una riduzione del capitale sociale. Il capitale sociale è il necessario punto di riferimento della partecipazione dei soci alla società. La partecipazione dei soci alla società è una partecipazione per quote di capitale:si è soci in ragione del fatto di avere sottoscritto o acquistato almeno una quota di capitale;ed è il numero delle quote che dà la misura della partecipazione di ciascun socio alla società. Le quote di partecipazione dei soci sono a loro volta rappresentate da azioni. L'azione è un bene mobile a sé stante,che rappresenta una frazione del capitale sociale. La responsabilità limitata è un incentivo ad assumere iniziative economiche che possono comportare enormi rischi;la divisione del capitale sociale in azioni permette di raccogliere l'apporto di ricchezza di grandi masse di piccoli risparmiatori. Il fenomeno dei gruppi è quello per il quale a ciascuna società per azioni non sempre corrisponde una distinta impresa, ma corrisponde,assai spesso,solo un frammento d'impresa. La responsabilità limitata produce un effetto sociale che va ora messo in rilievo: essa rende possibile una parziale traslazione del rischio connesso alle attività economiche dalla classe imprenditoriale ad altre classi sociali. Regola base dell'interno ordinamento della società per azioni è il principio maggioritario:i soci deliberano,riuniti in assemblea,a maggioranza di voti,e le deliberazioni prese dalla maggioranza vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. È una maggioranza di capitale non di numero dei soci:formano maggioranza i soci che detengono una maggior frazione di capitale. La distinzione fra maggioranza e minoranza non è nella società per azioni una distinzione solo quantitativa,ossia basata sul fatto in sé della maggiore o minore quantità di azioni possedute;essa è anche una distinzione qualitativa:una distinzione che si fonda sulla diversa funzione cui è preordinata la detenzione di azioni di maggioranza o di azioni di minoranza. Il linguaggio economico sottolinea questa diversa funzione con l'uso di una diversa terminologia per indicare gli azionisti di maggioranza e quelli di minoranza:si parla dei primi come del capitale di comando o di controllo della società oppure come del capitale dirigente;si parla degli altri come del capitale di risparmio. Questa distinzione fra capitale dirigente e capitale monetario,o fra azionisti di comando e azionisti risparmiatori,non ha fondamento nella legge. La regola è che le azioni sono di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti: ogni azione, in particolare,attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione;ogni azione attribuisce il diritto di voto\\il contratto di società per azioni=la società per azioni si costituisce,come ogni altro tipo di società,per contratto. Occorre anche l'iscrizione nel registro delle imprese. Il contratto dovrà contenere: 1le generalità dei soci,il loro domicilio e la loro cittadinanza,il numero delle azioni di ciascuno 2la denominazione,la sede della società e le sedi secondarie(la sede è importante per sapere in quale registro delle imprese iscriversi e per determinare il tribunale competente) 3l'oggetto sociale,ossia la specie di attività economica che le parti si propongono di esercitare in comune. L'assemblea non può deliberare una singola operazione estranea all'oggetto sociale:essa può modificare l'atto costitutivo,ossia sostituire clausole originarie con altre clausole di contenuto diverso e può, in particolare,modificare o cambiare l'oggetto sociale 4l'ammontare del capitale sottoscritto e versato. Per costituire validamente una società per azioni occorre che sia stato sottoscritto per intero il capitale sociale, mentre è sufficiente che siano stati versati almeno 3 decimi dei conferimenti in danaro:di qui la distinzione fra capitale sottoscritto e capitale versato. Una volta che la società sia stata costituita, gli amministratori dovranno ingiungere ai soci di eseguire la restante parte del conferimento 5il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore. Le azioni non possono emettersi per somme inferiori al loro valore nominale; possono,invece,essere emesse per una somma superiore 6il valore dei crediti e dei beni eventualmente conferiti in natura. La regola è che il conferimento deve farsi in danaro:gli eventuali conferimenti in natura debbono essere espressamente consentiti dall'atto costitutivo ed accompagnati da una stima giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale 7le norme secondo le quali gli utili debbono essere ripartiti. Norme necessarie soltanto se si intende imporre che una data percentuale degli utili risultanti dai bilanci annuali sia destinata alla distribuzione fra i soci oppure che una data percentuale sia trattenuta nelle casse della società 8il numero degli amministratori e i loro poteri,indicando quali fra essi hanno la rappresentanza della società 9il numero dei componenti il collegio sindacale 10la durata della società. Norma dalla quale si desume che il contratto di società per azioni è un contratto a tempo determinato. La società per azioni deve costituirsi per atto pubblico, e la forma solenne è qui richiesta a pena di nullità. Una volta formato l'atto costitutivo nei modi sopra descritti, il notaio che ha ricevuto l'atto lo deposita presso l'ufficio del registro delle imprese. Con l'iscrizione si conclude il procedimento costitutivo della società per azioni;se entro 1 anno dal versamento dei decimi non ha avuto luogo l'iscrizione, le somme versate debbono essere restituite ai sottoscrittori. Per la società per azioni l'iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva della società:la società per azioni esiste solo se iscritta nel registro delle imprese;in mancanza dell'iscrizione essa non esiste neppure come società irregolare. La possibilità di pronunciare la nullità della società è limitata ai seguenti casi: 1mancanza dell'atto costitutivo 2mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico 3illiceità o contrarietà all'ordine pubblico dell'oggetto sociale 4mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di qualche indicazione 5inosservanza della disposizione dell'art.2329 6incapacità di tutti i soci fondatori 7mancanza della pluralità dei fondatori. Si ha modificazione dell'atto costitutivo ogni qualvolta i patti intercorsi fra i soci vengono sostituiti con altre pattuizioni,di contenuto diverso,nel corso dell'attività sociale. La partecipazione sociale è concepita,in questo tipo di società,come valore di scambio,destinato ad una rapida circolazione. La sostituzione della persona del socio,per trasferimento volontario della quota o per successione a causa di morte,non richiede alcuna modificazione del contratto di società. L'atto costitutivo è modificabile con deliberazione a maggioranza,e sia pure con le più rigorose maggioranze di assemblea straordinaria. I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, o il trasferimento della sede sociale all'estero hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni. Fra le modificazioni dell'atto costitutivo occupano una posizione particolare quelle che consistono nella variazione del capitale sociale. L'aumento di tale capitale può essere gratuito oppure a pagamento. Il primo è quello che si attua senza un corrispondente aumento del patrimonio sociale e il suo scopo è di accrescere il prestigio ed il credito della società, per molti aspetti legati all'ammontare del capitale. Per l'aumento gratuito di capitale il codice civile prevede 2 possibili modalità:o l'emissione di nuove azioni da assegnare gratuitamente agli azionisti, oppure l'aumento del valore nominale delle azioni in circolazione. L'aumento a pagamento è invece strumento di finanziamento della società:ad esso si fa ricorso per ottenere nuovi conferimenti in società e,quindi,per aumentare il patrimonio sociale;lo si attua mediante emissione di nuove azioni ordinarie o privilegiate. Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina la cessazione del rapporto sociale:esso dà luogo ad una ulteriore fase di esecuzione del contratto di società(diretta alla liquidazione del patrimonio sociale);solo al termine della quale la società potrà dirsi estinta. Le cause di scioglimento previste sono: 1il decorso del termine(sempre che non sia stato prorogato con una delibera) 2il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo 3l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea 4la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo che l'assemblea non ne abbia deliberato la riduzione 5la delibazione dell'assemblea di scioglimento 6altre cause previste dall'atto costitutivo. Non è causa di scioglimento della società il venir meno della pluralità dei soci;questo determina solo l'effetto di rendere l'unico azionista illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali. La trasformazione della società è la modificazione del tipo di società:una vicenda che non incide sulla identità della società ma sulla disciplina normativa del rapporto sociale,la quale è,dopo la trasformazione,quella propria del nuovo tipo di società.






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