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LA COSTITUZIONE - IL CONTENUTO DELLA COSTITUZIONE

diritto



LA COSTITUZIONE




La Costituzione è l'insieme dei principi fondamentali che stanno alla base dell'ordinamento giuridico di uno Stato, ovvero, è la legge fondamentale dello Stato.


Stabilisce le norme di base a cui tutte le leggi dello stesso Stato devono ispirarsi, fissa i principi a cui l'apparato statale deve attenersi nell'esercizio del potere politico.

Negli Stati contemporanei la Costituzione si presenta sotto forma di un documento scritto in cui tali principi fondamentali sono enunciati in modo solenne e sintetico.

È un testo breve, contiene soltanto disposizioni di carattere generale e lascia alle leggi ordinarie il compito di fissare norme più particolareggiate.


IL CONTENUTO DELLA COSTITUZIONE


I rapporti tra lo Stato della società civile: le libertà dei cittadini e dei poteri di intervento dello Stato della società

L'organizzazione interna dello Stato: gli organi dello Stato che i loro rapporti reciproci


La Costituzione può assumere una posizione diversa all'interno dell'ordinamento giuridico.

Ogni Costituzione, in quanto legge fondamentale dello Stato, è collocata in una posizione di superiorità rispetto alle altre leggi.

Tuttavia le costruzioni liberali dell'800 non prevedevano particolari meccanismi giuridici per garantire che tali superiorità fosse effettivamente mantenuta; erano cioè costituzioni flessibili: ciò significa che le loro norme potevano essere modificate dal Parlamento con legge ordinaria. Tale era anche lo statuto Albertino.

Le costruzioni del 900, compresa quella della Repubblica italiana, sono invece generalmente costituzioni rigide: e si sono poste, anche formalmente, al di sopra di tutte le altre norme dell'ordinamento giuridico.


COME NASCONO LE COSTITUZIONI


le costituzioni concesse dall'alto: appartengono a questo tipo numerose costituzioni liberali dell'800 che furono emanate dagli stessi sovrani per rispondere a pressioni popolari: con questo atto, formalmente unilaterale, e si dichiaravano di voler rinunciare al potere assoluto e di riconoscere i diritti dei cittadini e la sovranità del Parlamento. Furono di questo tipo le costituzioni concesse dai sovrani italiani nel 1848 e, tra di esse, quella terra di Sardegna Carlo Alberto (lo statuto Albertino) che doveva in seguito diventare la Costituzione del regno d'Italia.

Le costituzioni deliberate dal basso: più spesso, queste costituzioni nascevano in seguito a un mutamento pacifico violento del regime politico oppure seguito alla conquista dell'indipendenza. In questi casi è generalmente accaduto che le forze politiche che avevano conquistato il potere decidessero di convocare un'Assemblea Costituente, formata da rappresentanti eletti dal popolo, con il compito di redigere il resto della nuova Costituzione. Così avvenne per la Costituzione americana del 1787 e per le Costituzione del 1791 e nel 1793 emanate nel corso della rivoluzione francese. Anche l'attuale Costituzione italiana fu elaborata da un'Assemblea Costituente eletta nel 1946 su decisione dei partiti politici che avevano condotto la lotta antifascista.


IL PATTO COSTITUZIONALE


La Costituzione non è puramente e semplicemente un pezzo di carta.

I principi che essa enuncia riflettono i concreti rapporti di forza che si sono storicamente stabiliti tra quelle classi sociali, quelle correnti politiche culturali che rappresentano le forze portanti del nuovo regime politico che si è formato.

La Costituzione è il risultato di un patto concluso tra le forze politiche dominanti.

Qui sta in definitiva la forza di ogni Costituzione: i gruppi politici che hanno aderito al patto costituzionale hanno uno specifico interesse a rispettarlo e a pretendere che gli altri facciano lo stesso perché altrimenti l'equilibrio politico sociale potrebbe rompersi con conseguenze gravi per tutti.

Perché la costruzione sia effettivamente rispettata occorre quindi che quel patto iniziale sia mantenuto e continuamente rinnovato; e che, malgrado l'esistenza di divergenze anche aspre, rimane in vita, da parte di tutte le forze più importanti, la volontà di accettare alcune regole comuni.


LE VICENDE COSTITUZIONALI

DELLO STATO ITALIANO


LO STATUTO ALBERTINO


Il processo di unificazione dell'Italia si realizzò attraverso l'espansione del regno di Sardegna, tra il 1859 e il 1860.

Lo statuto Albertino, emanato il 4 marzo 1848 828b13i dal re Carlo Alberto per il piccolo regno di Sardegna, divenne la legge fondamentale per il regno d'Italia.

La carta costituzionale che il regno d'Italia ereditò dallo Stato piemontese era stata emanata "per i nostri amatissimi sudditi", per far fronte ai moti insurrezionali che si stavano diffondendo in tutta Europa.

Lo stesso termine "statuto" fu preferito a quello di "Costituzione", che ricordava le idee radicali della rivoluzione francese.

Lo statuto Albertino contiene un'apertura molto limitata ai principi liberali: il ruolo centrale all'interno dello Stato è ancora assegnato al re.

E gli detiene il potere esecutivo e lo esercita attraverso i "suoi" ministri che ha il potere di nominare e di revocare.

I ministri sono responsabili del loro operato solo di fronte a lui e non di fronte al Parlamento.

Il re conserva, inoltre, una notevole influenza nel potere legislativo.

Esso è affidato a un Parlamento bicamerale: ma soltanto la camera dei deputati è elettiva, sia pure a suffragio limitato per censo, mentre il senato è formato da membri nominati a vita da parte del re.

Lo statuto prefigura uno Stato confessionale: "La religione cattolica, apostolica e romana" dice l'art. 1 "è la sola religione dello Stato", mentre gli altri culti sono semplicemente " tollerati conformemente alla legge".

Lo statuto non prevede nessuna particolare procedura per modificare le proprie norme e lascia, implicitamente, questa funzione al Parlamento mediante l'adozione di leggi ordinarie.

È dunque una Costituzione flessibile.


IL PERIODO LIBERALE


Malgrado le enunciazioni conservatrici dello statuto Albertino, il regime che si instaurò concretamente nel regno d'Italia fu, fin dall'inizio, dei tipo liberale parlamentare.

Già nei primi anni di applicazione dello statuto si affermò un maggiore potere del Parlamento e soprattutto della camera dei deputati che, essendo elettiva e quindi rappresentativa, finì per assumere un ruolo politico più importante del senato che era di nomina regia.

La conseguenza più significativa di questo spostamento di potere riguardò la posizione del governo: esso venne infatti ritenuto responsabile di fronte al Parlamento che poteva pertanto provocarne le dimissioni con il voto di sfiducia.

Rimase in vigore la norma secondo cui il presidente del consiglio e i ministri venivano nominati dal re, ma essì dovevano successivamente ottenere la fiducia delle camere.

: vengono eliminati i limiti di ricchezza, ma erano ancora esclusi dal diritto di voto gli analfabeti (il che equivaleva, in quel periodo, a escludere la maggior parte degli operai e dei contadini).

: il diritto di voto venne esteso agli analfabeti che avessero compiuto i trent'anni.

: venne tolto anche questo limite, il diritto di voto fu riconosciuto a tutti i maschi con almeno 21 anni di età (suffragio universale maschile).


LA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBLICA E L'ASSEMBLEA COSTITUENTE


Dopo la liberazione, il 25 aprile 1945, il governo decise, con decreto del 16 marzo 1946, di affidare la scelta tra la monarchia e la repubblica direttamente al popolo attraverso un referendum, invece che all'Assemblea Costituente.

Il 2 giugno 1946 i cittadini furono chiamati a votare contemporaneamente per il referendum tra monarchia e repubblica, e per l'Assemblea Costituente.

Queste furono le prime elezioni della storia d'Italia svolte a suffragio effettivamente universale.

Il decreto del 1 febbraio 1945 aveva infatti esteso finalmente il diritto di voto anche alle donne.

Nelle elezioni per l'Assemblea Costituente, svolte con il sistema proporzionale, prevalsero i 3 partiti di massa che, già prima del fascismo, aveva un peso determinante in Parlamento: la democrazia cristiana (che sostituiva il partito popolare), il partito socialista e il partito comunista; mentre i liberali, che avevano dominato la vita politica italiana fino alla prima guerra mondiale, furono ridotti a una posizione marginale.

Appena insediata, l'Assemblea Costituente elesse il capo provvisorio dello Stato nella persona di Enrico de Nicola e si mise al lavoro per l'elaborazione del testo della Costituzione.

Il compito di redigere una prima stesura fu affidato a una commissione di 75 deputati eletti in seno all'Assemblea Costituente.

Tale commissione lavoro per 6 mesi e il 31 gennaio 1947 presentò un progetto di Costituzione all'Assemblea.

Nei mesi successivi l'Assemblea Costituente discusse, corresse e integrò tale proposta, articolo per articolo, e il 22 dicembre 1947 approvò il testo definitivo della Costituzione.

Essa fu poi promulgata dal capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1 gennaio 1948.


LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA


La Costituzione della Repubblica italiana è un documento composto da 139 articoli (più 18 articoli delle "disposizioni transitorie e finali").

Reca in calce:

la data della promulgazione (27 dicembre 1947)

la firma del capo provvisorio dello Stato (Enrico de Nicola)

le controfirme

o    del presidente dell'assemblea costituente Umberto Terracini

o    del presidente del consiglio dei ministri Alcide de Gasperi

il visto del guardasigilli (ministro della giustizia) Grassi.


La Costituzione è composta da:

Principi Fondamentali (art. 1-12).

Prima Parte - Diritti e Doveri dei Cittadini (art. 13-54), tratta del rapporto tra lo Stato e cittadini e quindi tra stato-apparato e società civile.

o    Titolo I - Rapporti Civili (art. 18-28)

o    Titolo II - Rapporti Etico-Sociali (art. 29-34)

o    Titolo III - Rapporti Economici (art. 35-47)

o    Titolo IV - Rapporti Politici (art. 48-54)

Seconda Parte - Ordinamento della Repubblica (art. 55-139), tratta dell'organizzazione dei pubblici poteri.

o    Titolo I - Il Parlamento (art. 55-82)

Sezione 1 - Le Camere (art. 55-69)

Sezione 2 - La formazione delle leggi (art. 70-82)

o    Titolo II - Il Presidente della Repubblica (art. 83-91)

o    Titolo III - Il Governo (art. 92-100)

Sezione I - Il Consiglio dei Ministri (art. 92-96)

Sezione II - La Pubblica Amministrazione (art. 97-98)

Sezione III - Gli Organi Ausiliari (art. 99-100)

o    Titolo IV - La Magistratura (art.101-113)

Sezione I - Ordinamento giurisdizionale (art. 101-110)

Sezione II - Norme sulla giurisdizione (art. 111-113)

o    Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni (art. 114-133)

o    Titolo VI - Garanzie costituzionali (art. 134-139)

Sezione I - La Corte costituzionale (art. 134-137)

Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali (art. 138-139)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (18 ARTICOLI), contenenti in prevalenza norme transitorie per il passaggio al nuovo ordinamento.


Due principali caratteristiche contraddistinguono la Costituzione italiana:

una forte tensione innovativa e riformatrice rispetto alla situazione in cui si trovava l'Italia di allora, soprattutto sul piano dei diritti civili e su quello delle politiche sociali;

la costante ricerca di un compromesso tra i valori delle principali correnti politiche presenti nel assemblea costituente. Tale compromesso è particolarmente evidente nella prima parte della Costituzione, che si basa su un equilibrio tra i valori propri della tradizione cattolica, quelli della tradizione socialista e comunista, e quelli della tradizione liberale. Tale molteplicità di motivi ispiratori da alla Costituzione un carattere aperto, pluralistico e tollerante. Ma comporta anche notevoli difficoltà di interpretazione: molti articoli si prestano infatti a essere eletti in modo diverso, a seconda dei principi che si assumono come fondamentali.


I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI


LIBERTA' E UGUAGLIANZA


Libertè ed egalitè, libertà e uguaglianza sono, dai tempi della rivoluzione francese, i due principi fondamentali su cui vengono basati, nelle moderne costituzioni, i rapporti tra stato e società civile.

Anche la Costituzione italiana prende le mosse da questi due principi: nell'art. 2 essa "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo", nell'art.3 stabilisce il principio di uguaglianza.


IL CONFLITTO TRA LIBERTA' E UGUAGLIANZA

Il primo problema nasce dal fatto che principi di libertà e uguaglianza, benché vengano sempre denunciati assieme, sono in realtà tra di loro contraddittori: una completa libertà degli individui favorirebbe al massimo la diseguaglianza, mentre un'uguaglianza completa degli individui non potrebbe essere ottenuta se non riducendo al minimo la libertà di tutti.


Maggiore è la libertà, minore è l'uguaglianza e viceversa


È facile riconoscere a questo proposito le due posizioni estreme: quella liberale che assegna un ruolo di primo piano alla libertà accettando di sacrificare l'uguaglianza, e quella socialista che, puntando sulla realizzazione dell'uguaglianza economica e sociale di tutti gli uomini, finisce per ammettere forti restrizioni alla libertà.

La Costituzione italiana non sposa integralmente né la concezione liberale né la concezione socialista, ma tenta piuttosto di raggiungere un difficile equilibrio tra il principio della libertà e quello dell'uguaglianza: riconosce tutte le principali libertà della tradizione liberale, ma nello stesso tempo ammettere di limitarne alcune (soprattutto in campo economico) per impedire una diseguaglianza troppo accentuata tra i cittadini.


LIBERTA' FORMALE E LIBERTA' SOSTANZIALE

Il secondo problema nasce dal fatto che la libertà può essere concepita in due modi diversi: come libertà formale o come libertà sostanziale.

Per libertà formale si intende l'assenza di impedimenti da parte dello Stato o "libertà dallo Stato": in questo senso un cittadino è considerato libero di compiere certi comportamenti quando essi non sono vietati dallo Stato.

Alla libertà formale è stata contrapposta a un'altra concezione della libertà, quella della libertà sostanziale: lo Stato non deve limitarsi a "non vietare" certi comportamenti, a "non porre ostacoli", a "lasciar fare", ma deve intervenire per renderli accessibili a tutti, per esempio mettendo a disposizione dei gruppi più deboli mezzi economici e materiali.

Non basta la "libertà dallo Stato": è necessario ottenere la "libertà attraverso lo Stato".

Solo in questo modo alla libertà cessa di essere una possibilità astrattamente prevista per tutti, per diventare una possibilità reale per tutti.


GLI INDIVIDUI E I GRUPPI

Il terzo problema nasce dal fatto che una società civile può essere considerata come un insieme di individui singoli che agiscono indipendentemente gli uni dagli altri oppure come un insieme di gruppi o di associazioni di individui.


I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO


Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.


Si tratta di un'affermazione generalissima: essa assume i diritti di libertà come un dato costitutivo ed essenziale dello Stato italiano, senza però indicare ancora quali sono le libertà che la Repubblica si impegna a riconoscere e garantire.

L'uso dei termini "riconosce e garantisce" indica che la Costituzione ritiene che tali diritti appartengano alla persona umana in quanto tale e non derivino dallo Stato, e che il compito dello Stato sia quello di garantirne il rispetto.

I diritti della persona umana vengono definiti "inviolabili": questa formula solenne non significa che essi non possano mai essere limitati, ma vuole indicare che essi fanno parte integrante e costitutiva dello Stato italiano e che pertanto non possono essere aboliti nemmeno attraverso la modificazione della Costituzione.

I diritti di libertà sono infine considerati sia come diritti dei singoli di fronte allo Stato, sia come diritti nelle formazioni sociali ove l'uomo svolge la sua personalità.


IL PRINCIPI DI UGUAGLIANZA


Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.


L'UGUAGLIANZA FORMALE

Il primo comma ha due significati:

Innanzitutto vuol dire che tutti i cittadini sono sottoposti, allo stesso modo, alla legge, il che equivale a dire che la legge è uguale per tutti. Questa rappresenta una delle fondamentali conquiste della rivoluzione francese. Dire che la legge è uguale per tutti significa affermare che anche i governanti, i politici, coloro che detengono il potere e fanno le leggi devono rispettare le leggi come qualsiasi altro cittadino e possono essere portati in giudizio davanti ai tribunali quando le violano.

Il secondo significato consiste nel fatto che la legge deve trattare tutti i cittadini allo stesso modo, non deve cioè operare discriminazioni. L'art. 3 vieta in particolare alcuni tipi di discriminazioni: quelle basate sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche e sulle condizioni personali e sociali.

In questo modo l'art. 3 formula un criterio di carattere generale al quale tutte le leggi italiane si devono attenere e ha di conseguenza una portata pratica importantissima: le leggi che operano qualche forma di discriminazione tra cittadini possono essere annullate dalla corte costituzionale.


L'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE

Ma l'uguaglianza di fronte alla legge non può essere considerata sufficiente.

Un conto è avere gli stessi diritti, un altro conto è avere i mezzi concreti per esercitarli.

L'uguaglianza giuridica può essere ridotta a un fatto puramente formale di fronte alle differenze economiche e sociali.

Il secondo comma della Costituzione non promette l'effettiva uguaglianza di tutti i cittadini sul piano economico e sociale, ma impegna la Repubblica a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale", in altre parole a intervenire attivamente per fornire ai soggetti più deboli i mezzi per esercitare effettivamente i propri diritti.


IL CONFLITTO TRA UGUAGLIANZA FORMALE E UGUAGLIANZA SOSTANZIALE. LA RAGIONEVOLEZZA DELLE LEGGI

E' importante notare che i due principi di uguaglianza formale e di uguaglianza sostanziale tendono a produrre conseguenze opposte.

Il primo impone infatti di trattare tutte le persone umane allo stesso modo vietando qualsiasi discriminazione.

Il secondo impone viceversa di trattare in modo diverso le persone più deboli o più povere o più bisognose di protezione.

In linea di principio non è difficile risolvere questa contraddizione: non tutti i trattamenti differenziati vanno considerati incostituzionali, ma soltanto quelli in cui la differenza di trattamento non è ragionevolmente giustificata dalla differenza delle situazioni.

Una distinzione di trattamento è legittima se è fondata su situazioni effettivamente diverse; è invece illegittima se tale differenza non può essere giustificata.

Non tutte le differenziazioni sono vietate, ma solo quelle irragionevoli.


LA TUTELA DELLE LIBERTA'


LA RISERVA DI LEGGE

innanzitutto la Costituzione stabilisce, per i diritti di libertà, una riserva di legge.

Ciò significa che tali diritti possono essere limitati soltanto nei casi e nei modi stabiliti, in via generale e preventiva, da una legge approvata dal Parlamento.

Ciò costituisce una garanzia per i cittadini in due sensi:

I cittadini possono contare sull'esistenza di norme generali che essi hanno la possibilità di conoscere e quindi possono regolarsi in proposito senza temere che provvedimenti limitative delle proprie libertà possano essere assunti dalle autorità pubbliche caso per caso, in modo arbitrario.

Il potere di stabilire i casi in cui le libertà possono essere limitate viene affidato soltanto al Parlamento, cioè all'unico organo dello Stato eletto direttamente dal popolo, nel quale è garantito il contraddittorio tra i partiti di maggioranza e quelli di opposizione. Con questo si vuole evitare che norme limitative delle libertà possono essere emanate dal governo (che è formato soltanto dei partiti di maggioranza) o da altre autorità amministrative dello Stato (prefetti, autorità di polizia, .).


LA RISERVA DI GIURISDIZIONE

In numerosi casi, i provvedimenti con cui vengono concretamente limitate le libertà degli individui nei singoli casi (un arresto o una perquisizione domiciliare) possono essere decisi soltanto da un giudice.

La garanzia per i cittadini consiste nel fatto che i giudici sono configurati nel nostro ordinamento come organo indipendente dal potere politico e devono prendere le loro decisioni soltanto in base alla legge.

Con questo si vuole evitare che provvedimenti che limitano le libertà possano essere presi autonomamente dalle autorità di polizia che dipendono direttamente dal governo e quindi da una specifica parte politica.

I provvedimenti dei giudici che limitano le libertà devono essere sempre motivati, cioè devono indicare i motivi per cui sono stati decisi in modo che il cittadino abbia la possibilità di conoscere le ragioni per cui la sua libertà è stata limitata e possono quindi difendersi.


LA LIBERTA' PERSONALE


Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore al autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale e sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.


LE LIMITAZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE

Dopo aver affermato che la libertà personale è inviolabile, l'art. 13 fissa modo rigoroso le garanzie che circondano questa libertà: essa può essere limitata soltanto "nei casi e nei modi previsti dalla legge" (riserva di legge) e soltanto "per atto motivato dall'autorità giudiziaria" (riserva di giurisdizione).

Di conseguenza l'autorità di polizia non può arrestare una persona se non in seguito a un provvedimento del giudice, emesso sotto forma di ordinanza, che deve indicare in modo esauriente i motivi della decisione.

Questa è la regola generale.

Ma la stessa Costituzione prevede un'eccezione: "in casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge" (ulteriore riserva di legge) l'autorità di polizia può limitare la libertà di una persona senza precedenti ordine del giudice; ma in questo caso deve informare entro 48 h l'autorità giudiziaria che, entro le successive 48 h deve provvedere a convalidare la decisione dell'autorità di polizia.

Se questo non avviene, il provvedimento si intende revocato e resta privo di ogni effetto.

Con questa norma così circostanziata la Costituzione si era ripromessa di ridurre al minimo i casi di possibile abuso da parte degli organi di polizia.

Attualmente la legge ammette solo due casi in cui l'autorità di polizia è autorizzata a procedere all'arresto senza l'ordine di un giudice:

in caso della flagranza, quando una persona è colta nell'atto di compiere un reato;

nel caso del fermo di indiziati, quando vi è fondato sospetto di fuga da parte di una possono rispetto cui ricorrono sufficienti indizi di reato.

In entrambi i casi deve successivamente intervenire il giudice secondo le modalità stabilite dall'art. 13 c. 2 della Costituzione.


Art. 27

La responsabilità penale e personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere all'anno di educazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.


LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA E LE MISURE CAUTELARI

la restrizione della libertà personale assunto carattere diverso se viene disposta dopo che l'imputato sia stato riconosciuto colpevole al termine di un processo e condannato a una pena detentiva, oppure se viene disposta prima del giudizio.

Il nuovo Codice di Procedura Penale, entrato in vigore nel 1989, stabilisce che la restrizione della libertà contro una persona in attesa di giudizio può avvenire solo se c'è un concreto pericolo che essa possa darsi alla fuga, inquinare le prove o commettere altri reati.

In questi casi il giudice non deve necessariamente provvedere all'arresto dell'imputato, ma può utilizzare, a seconda della necessità, le seguenti misure restrittive della libertà, definite misure cautelari:

divieto di espatrio;

obbligo di presentazione alla polizia;

divieto o obbligo di dimora in un determinato luogo;

arresti domiciliari;

custodia cautelare in carcere. Quest'ultima e più grave misura può essere disposta a soltanto quando le altre risultino inadeguate.

Poiché la restrizione della libertà in attesa di giudizio può protrarsi anche molto a lungo a causa della lentezza dei processi, la Costituzione affida alla legge il compito di fissare "i limiti massimi della carcerazione preventiva".

Una volta trascorsi questi limiti e senza che il processo si sia concluso, l'imputato viene automaticamente scarcerato e il processo prosegue con l'imputato a piede libero.

In caso di condanna il periodo di tempo già trascorso in carcere viene detratto dalla pena da scontare.

I termini massimi della custodia cautelare sono attualmente stabiliti dal nuovo codice di procedura penale.

Essi variano a seconda della gravità del reato, ma non possono comunque superare i quattro anni.


I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA'

E' innanzitutto vietata qualsiasi forma di tortura, ossia "ogni violenza fisica e morale e sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà".

Inoltre "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

Ai medesimi principi di civiltà giuridica si ispira la norma contenuta nell'art. 27 c. 4 della Costituzione secondo cui "non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra".


LE LIBERTA' DI DOMICILIO, DI CORRISPONDENZA E DI CIRCOLAZIONE


Art. 14

Il domicilio e inviolabile.

Non vi possono eseguire ispezioni o perquisizione o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.


L'inviolabilità del domicilio è garantita con le stesse modalità previste per la libertà personale.

Anche qui, in caso di urgenza, le forze di polizia possono effettuare perquisizione senza l'ordine del giudice, ma devono tenere successivamente la convalida.


Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.


Sono tutelate da questa norma: la corrispondenza postale, le comunicazioni telefoniche, telegrafiche, ecc.

si tratta di un aspetto particolarmente delicato e importante perché tocca, come la libertà di domicilio, una questione essenziale qual è il diritto alla riservatezza o alla privacy di qualsiasi cittadino.

Per questo motivo la Costituzione detta una disciplina particolarmente restrittiva: le intercettazioni postali e telefoniche possono essere effettuate soltanto su ordine di un giudice nei casi previsti dalla legge.

Senza che un tale ordine sia stato emesso, le autorità di polizia non possono effettuare intercettazioni neanche in caso di urgenza.


Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni della legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.


In questo caso, dato il carattere fondamentale di questo diritto, non sono ammesse limitazioni.

La legge può stabilire delle eccezioni soltanto in via generale e per motivi di sanità o di sicurezza.

La libertà di movimento dei cittadini non è riconosciuta soltanto l'interno del territorio nazionale: essi se infatti liberi di recarsi all'estero e di rimpatriare, salvo gli obblighi di legge.

Tra tali obblighi figurano: l'adempimento del servizio militare, l'assistenza dei membri della famiglia, l'esistenza di imputazioni penali.

Per assicurare che queste condizioni siano soddisfatte, la possibilità di espatrio è subordinata al possesso del passaporto che, tuttavia rappresenta un diritto per il cittadino.


LE LIBERTA' DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE


Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi.

Per le riunioni, anche luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.


LA LIBERTA' DI RIUNIONE

Per la libertà di riunione, la Costituzione stabilisce un unico limite: che le riunioni si svolgano "pacificamente e senza armi".

Per il resto i cittadini possano riunirsi in piena libertà.

Se le riunioni si svolgano in luogo aperto al pubblico, gli organizzatori non devono chiedere nessun permesso né dare alcun preavviso.

Per le riunioni in luogo pubblico, gli organizzatori devono semplicemente da non preavviso alla polizia che può vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica.


Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazioni, per fini che non sono vietati i singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.


LA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE

mentre le riunioni sono incontri momentanei e occasionali, le associazioni sono forme organizzative stabili.

La Costituzione prevede la più ampia libertà associativa qualsiasi siano gli scopi e la natura dell'associazione.

Soltanto tre tipi di associazioni sono vietati dalla Costituzione:

le associazioni che perseguono fini che "sono vietati i singoli dalla legge penale", cioè le associazioni per delinquere;

le associazioni segrete. La ragione di questo divieto sta nel fatto che la segretezza è considerato in contrasto con i valori democratici, che sono quelli della trasparenza e della libera circolazione delle informazioni. Tale disposizione è rimasta a lungo e inattuata, finché la questione è esplosa con la scoperta della loggia massonica Propaganda 2, in cui erano segretamente associati alti esponenti della politica, della finanza e della pubblica amministrazione con intenti poco chiari, ma probabilmente di tipo cospirativo. La legge 171982 definisce come "segrete" quelle associazioni che "occultano la loro esistenza" o "tenendo segrete. finalità e attività sociali" o "rendendo sconosciuti. i soci", "svolgano attività dirette ad interferire sull'esercizio delle funzioni degli organi costituzionali" o "di amministrazioni pubbliche";

le "associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare". La ragione di questo divieto è intuitiva: in una democrazia non si può ammettere che gruppi privati svolgano attività politica con mezzi di tipo militare.


LA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO


Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere al sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre 24 ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni.


I LIMITI

La libertà di manifestazione del pensiero non è illimitata.

Per "buon costume" si intende la sensibilità diffusa nella società in relazione alla sfera sessuale.

Si tratta di un criterio molto vago e soprattutto assai variabile nel tempo e in rapporto alla mentalità degli individui: in definitiva toccherà al giudice il difficile compito di valutare se una pubblicazione o un film sono da considerarsi contrari al buon costume.

Inoltre, anche se la Costituzione non lo dice espressamente, la libertà di manifestazione del pensiero non può spingersi fino al punto di ledere i diritti fondamentali della persona e altri interessi protetti dalla stessa Costituzione.

Il Codice Penale configura alcuni reati d'opinione, ossia reati che possono essere commessi attraverso l'espressione di opinioni.

Tra di essi: l'uso di espressioni offensive, calunniose o diffamatorie rivolte a singole persone (reati di ingiuria, diffamazione, calunnia) o nei confronti di istituzioni come il Parlamento, le forze armate, la religione Cattolica (reati di vilipendio); la rivelazione di notizie che debbono restare segrete per la sicurezza dello Stato (segreto di Stato) o per il corretto svolgimento delle indagini giudiziarie (segreto istruttorio); l'incitamento a commettere reati (istigazione a delinquere).


I MEZZI DI COMUNICAZIONE


L'art. 21 della Costituzione garantisce la libertà di espressione attraverso qualsiasi mezzo, ma poi prevede una specifica regolamentazione soltanto per il mezzo di diffusione più tradizionale, cioè la stampa, che ottiene così maggiori garanzie rispetto agli altri mezzi di comunicazione, che pure nella nostra società hanno un'importanza crescente.


STAMPA

L'art. 21 c. 2 vieta ogni forma di controllo preventivo (autorizzazioni e censure) da parte dello Stato sul contenuto di libri e giornali, che possono quindi essere diffusi liberamente.

Sia l'autorizzazione sia la censura sono controlli effettuati dallo Stato in via preventiva, cioè prima che la pubblicazione venga messa in circolazione.

Si tratta degli strumenti tipici dei regimi autoritari: essi in genere pretendono di esaminare qualsiasi pubblicazione prima di concedere il permesso per la sua diffusione e si riservano il diritto di imporre tagli o modifiche.

Con questa norma, invece, la Costituzione ha stabilito che in Italia chiunque è libero di mettere in circolazione libri, giornali o altro materiale stampato senza sottoporsi ad alcun controllo preventivo da parte dello Stato.


CINEMA E TEATRO

Poiché la Costituzione vieta la censura soltanto a proposito della stampa, essa non esclude che i film e gli spettacoli teatrali possano essere sottoposti a censura.

In Italia la censura sul teatro è stata abolita nel 1962, mentre rimane quella sul cinema anche se soltanto con riferimenti al buon costume.

Tutti i film, prima di essere messi in distribuzione nelle sale cinematografiche, devono essere esaminati da un'apposita commissione ministeriale che ha il potere di impedire la diffusione di un film, di imporre dei tagli o di vietarne la visione ai minori.


RADIO E TELEVISIONE

Fin dalla nascita della radio il potere di effettuare trasmissioni radio-televisive venne riservato, per legge, allo Stato che lo affidò in concessione esclusiva alla RAI.

In un primo tempo la Corte Costituzionale sostenne che il monopolio pubblico era costituzionalmente legittimo in quanto il numero limitato dei canali utilizzabili per le trasmissioni avrebbe comunque consentito a poche emittenti private la possibilità di effettuare le trasmissioni.

Ma nel 1976 mutò parere e affermò che il monopolio statale era legittimo soltanto sul piano nazionale, mentre a livello locale dovevano essere ammesse emittenti private.

In questa situazione le emittenti private si svilupparono senza alcuna regola, dando luogo a un rapido processo di concentrazione: da una situazione di monopolio pubblico si passò a una situazione dominata da 2 grandi emittenti: una pubblica, la RAI e una privata, Mediaset.

Soltanto nel 1990, dopo faticose trattative tra le forze politiche il Parlamento riuscì a varare una legge che regola il settore radio-televisivo (legge Mammì), ammettendo la compresenza di soggetti pubblici e privati.


LA LIBERTA' RELIGIOSA


Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda ed esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume.


Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un'associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua Costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.


La libertà religiosa può essere considerata come una particolare applicazione del principio della libertà di manifestazione del pensiero; essa riceve, però, dalla Costituzione una speciale attenzione sia per l'importanza che riveste il fenomeno religioso all'interno della Società, sia per motivi storici.

L'art. 19 non garantisce soltanto la libertà di coscienza e di fede, ma il diritto dei fedeli di organizzarsi e di praticare apertamente la propria fede, purchè non in modo contrario al buon costume.

L'art. 20 aggiunge che sono vietate le discriminazioni ai danni delle associazioni e delle istituzioni a carattere religioso.

La libertà religiosa implica anche la libertà di non aderire ad alcuna religione: gli atei, i non credenti hanno uguale diritto di professare apertamente le loro convinzioni.


I RAPPORTI TRA LO STATO E LE CONFESSIONI RELIGIOSE


La fede religiosa è quasi sempre un fato collettivo, in quanto i fedeli fanno parte di comunità che si sono formate autonomamente e indipendentemente dallo Stato e che hanno quindi loro ordinamenti e regole.

Il problema, quindi, sussiste nel rapporto tra queste e lo Stato.

E' riconducibile al rapporto tra il potere politico (Stato) e potere spirituale (Chiesa).


LO STATO CONFESSIONALE E LO STATO LAICO

I due principali modelli adottati nel corso della storia europea sono:

modello confessionale: è tipico degli stati assoluti. Nello stato confessionale vi è un'unica religione
"ufficiale" dello Stato; le altre sono combattute o appena tollerate. Lo Stato e la Chiesa sono entità separate che si appoggiano a vicenda: lo Stato si impegna a proteggere la Chiesa tenendosi il diritto di controllarla; la Chiesa sostiene lo Stato e pretende di indirizzarne la politica.

lo stato laico: è la tipica soluzione proposta dai liberali. Nello stato laico c'è una completa separazione tra lo Stato e la Chiesa: lo Stato è pienamente sovrano nel proprio ambito (potere politico), come lo è la Chiesa nelle questioni di fede. La Chiesa non riceve protezioni dallo Stato e non ne subisce il controllo.


Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.


Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose, diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri Statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.


STATO E CONFESSIONI RELIGIOSE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Per sapere quale modello è stato adottato dalla Costituzione italiana bisogna leggere gli artt. 7 e 8 che trattano dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose.

La scelta è a favore di uno Stato d9i tipo laico e non confessionale, ma il fatto che tratti separatamente la Chiesa cattolica dalle altre confessioni religiose mostra che qualche residuo di confessionalesimo viene mantenuto.


I RAPPORTI CON LA CHIESA CATTOLICA

L'Art. 7 si apre con il principio della separazione fra Stato e Chiesa, poi aggiunge che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.

I Patti Lateranensi sono stati firmati l'11 febbraio 1929 tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica per sanare la rottura consumata nel 1870 quando lo Stato italiano aveva conquistato Roma ponendo fine al potere temprale dei papi.

La conciliazione rappresentò un indubbio successo per Mussolini che potè contare su un atteggiamento benevolo da parte della Chiesa.

I Patti Lateranensi sono formati da due documenti principali:

con il trattato non Stato italiano rinunciava la propria sovranità sul territorio della città del Vaticano che si costituiva in uno Stato autonomo;

il concordato, era il documento più importante, regolava invece il trattamento riservato alla Chiesa cattolica all'interno dello Stato italiano. Esso conteneva rilevanti concessioni alla chiesa tra le quali l'introduzione dell'insegnamento della religione cattolica in tutte le scuole, ampie esenzioni fiscali per gli enti ecclesiastici, il riconoscimento da parte dello Stato del matrimonio celebrato con rito cattolico e delle sentenze di annullamento del matrimonio emanate dai tribunali ecclesiastici.

L'impronta confessionalista dei patti lateranensi era evidente.

L'art. 7 della Costituzione fa dunque propri i contenuti dei patti lateranensi, ma aggiunge che "le modifiche dei Patti, accettate dalle parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale".

Questo significa che i patti lateranensi non fanno parte integrante della Costituzione, infatti è possibile modificarli con legge ordinaria purché vi sia il consenso della Chiesa cattolica.

Ciò che la Costituzione vieta è la modifica unilaterale dei patti lateranensi da parte dello Stato italiano.


IL CONCORDATO DEL 1984

Negli anni successivi all'entrata in vigore della Costituzione si svolse un lungo dibattito sull'opportunità di mantenere il patti lateranensi.

Mentre il trattato non fu mai messo in discussione, il concordato fu oggetto di crescenti critiche: conteneva numerose norme sicuramente in contrasto con la Costituzione e dava allo Stato italiano una fisionomia di tipo confessionale che appariva ormai inaccettabile.

Il Parlamento italiano, fin dal 1967, decise di aprire le trattative con la Santa sede per la revisione del concordato.

Alcune forze politiche, rimaste minoritarie in Parlamento, chiesero addirittura la soppressione del concordato per escludere qualsiasi condizione di favore per la Chiesa.

Le trattative per la modifica del concordato furono particolarmente lunghe e faticose; soltanto il 18 febbraio 1984 si potè giungere alla firma del nuovo concordato che sostituiva il concordato lateranense.

Il nuovo accordo mantiene, anche se con qualche attenuazione, alcuni fondamentali privilegi a favore della Chiesa cattolica:

lo Stato della Chiesa si impegnano a riconoscere la rispettiva sovranità e indipendenza e a basare i loro rapporti sulla "reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e per il bene del Paese".

Sono stabilite esenzioni fiscali per gli enti ecclesiastici che operano nel territorio italiano purchè essi abbiano finalità di religione, di culto, di beneficenza o di istruzione.

I matrimoni celebrati secondo il rito cattolico continuano ad avere effetti civili per lo Stato; le sentenze di annullamento dei matrimoni pronunciate dai tribunali ecclesiastici hanno efficacia anche nell'ordinamento italiano, previa verifica del giudice italiano sul rispetto delle norme previste dal diritto italiano.

L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole è mantenuto, ma mentre prima era obbligatorio ora è facoltativo: all'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori devono dichiarare se intendano o meno avvalersi di detto insegnamento.

È stabilito un contributo finanziario dello Stato al sostentamento del clero. Una quota delle imposte dirette viene ripartita tra lo Stato e la Chiesa cattolica secondo le indicazioni fornite dai cittadini nelle loro dichiarazioni dei redditi.

Il protocollo addizionale che fa parte integrante del nuovo concordato, dichiara non più in vigore il principio secondo cui la religione cattolica è la sola religione di Stato.


I RAPPORTI ETICO-SOCIALI: LA FAMIGLIA, LA SALUTE, L'ISTRUZIONE


Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.


Art. 30

E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.


Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.


Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.


Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.


Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.


LA FAMIGLIA

La Costituzione definisce la famiglia come una società naturale.

Questo significa che la famiglia in quanto tale è titolare di diritti e di una propria sfera di autonomia nel decidere i propri fini e i mezzi per raggiungerli e non può essere indirizzata in modo autoritario dallo Stato.

La regola fondamentale che riguarda le relazioni all'interno della famiglia e quella dell'uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, che ha come unico limite quello di garantire l'unità familiare.

La Costituzione considera in modo particolare la famiglia fondata sul matrimonio, ma impone alla legge di assicurare l'uguaglianza tra i figli legittimi e i figli nati al di fuori del matrimonio, tanto sul piano educativo quanto sul piano patrimoniale ed ereditario, con l'unico limite di non violare i diritti dei membri della famiglia legittima.

Soltanto nel 1975, con la riforma del diritto di famiglia, i principi costituzionali hanno trovato attuazione nella legislazione vigente.


LA SALUTE

Per la Costituzione la tutela della salute rappresenta un diritto fondamentale dell'individuo e un interesse della collettività.

Agli indigenti vanno garantite cure sanitarie gratuite.

Un importante passo avanti nel riconoscimento di un effettivo diritto alla salute è stato realizzato con la riforma sanitaria (l. 181/1978).

Mentre in precedenza le prestazioni sanitarie erano erogate attraverso il sistema della previdenza sociale: i cittadini ricevevano l'assistenza sanitaria da parte di diversi enti pubblici in relazione ai contributi che avevano versato loro; la riforma ha introdotto il sistema della sicurezza sociale, in base al quale l'assistenza sanitaria gratuita spetta indifferentemente a qualsiasi cittadino ed è fornita da un unico servizio a cui fanno capo tutte le strutture sanitarie pubbliche esistenti.


L'ISTRUZIONE

La Costituzione garantisce la libertà di insegnamento così come garantisce la libertà della scienza e dell'arte.

Lo Stato non può dunque imporre un determinato indirizzo politico o ideologico agli scienziati, agli artisti e agli insegnanti.

Lo Stato si impegna ad istituire scuole pubbliche per tutti gli ordini e gradi, ma garantisce ai privati il diritto di istituire scuole e istituti di educazione privati, purchè senza oneri per lo Stato.

La Costituzione quindi favorisce il pluralismo nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

La Costituzione afferma che la scuola è aperta tutti, ma non si accontenta di offrire questo diritto formale.

L'effettiva possibilità di ricevere l'istruzione dipende direttamente dalle condizioni economiche e sociali delle famiglie.

Per questo la Costituzione si preoccupa di garantire il diritto allo studio per i capaci e i meritevoli su un piano sostanziale: aggiunge che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Infine per garantire tutti i cittadini un minimo di istruzione uguale per tutti, la Costituzione stabilisce che l'istruzione è obbligatoria e gratuita per almeno 8 anni.

Questo principio è stato attuato nel 1962; una ulteriore estensione dell'obbligo scolastico fino ai 18 anni è stata disposta del 2003.


I DOVERI DEI CITTADINI


Art. 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.


Art. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.


Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.


Tutte le moderne costituzioni mettono l'accento sui diritti dei cittadini, piuttosto che sui loro doveri.

Questo atteggiamento è dato dalle enormi disparità di forze esistenti tra cittadino e Stato.

Ciò non significa che le costituzioni ignorino i doveri dei cittadini.

Essi sono affermati anche dalla Costituzione italiana, anche se essa si pone costantemente il problema di stabilire, accanto ai doveri che cittadini hanno verso lo Stato, anche i limiti nelle pretese dello Stato verso di loro.

Una prima formulazione generale è contenuta nell'art. 2, dove si richiede ad ogni persona l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

In particolare la Costituzione prevede i seguenti obblighi verso lo Stato:

il dovere di fedeltà alla Repubblica e il dovere di osservare la Costituzione e le leggi.

la difesa della patria. A partire dal 1972 è stato riconosciuto agli obiettori di coscienza il diritto di effettuare un servizio civile in sostituzione a servizio militare. Molti Paesi democratici hanno mai abbandonato l'aveva obbligatoria e sono passati a eserciti informati da soldati volontari stipendiati. Anche l'Italia si sta incamminando verso l'abolizione del servizio militare obbligatorio e la Costituzione di un esercito professionale. I comuni cittadini potranno essere chiamati a difesa della patria soltanto di fronte a eventi del tutto eccezionali.

il dovere di pagare i tributi in ragione della capacità contributiva di ciascuno.

La Costituzione si preoccupa di impedire possibili abusi da parte della pubblica amministrazione nel imporre tali obblighi ai cittadini e fissa perciò una riserva di legge affermando che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.


LE ELEZIONI

E LE ALTRE FORME

DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA


LA DEMOCRAZIA


Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.


Il principio democratico viene dunque posto fondamento dall'intero assetto costituzionale.

La parola democrazia (dal greco demos = popolo e kratos = potere) significa letteralmente "potere al popolo", ossia "sovranità popolare".

Uno Stato è democratico quando il popolo ha il diritto e la concreta possibilità di determinare l'orientamento politico dello Stato stesso e quando i governanti sono, di conseguenza, sottoposti alla volontà popolare


DEMOCRAZIA DIRETTA

Si ha democrazia diretta quando il popolo ha il potere di decidere direttamente sulle questioni politiche che lo riguardano.

In questo caso i governanti devono limitarsi a eseguire le decisioni espresse di volta in volta dalla volontà popolare.

Essa però può essere forse messa in pratica all'interno di piccole comunità dove i cittadini possono facilmente riunirsi per discutere e decidere su ogni questione di interesse comune, ma è scarsamente applicabile in grandi Stati con milioni di abitanti.

Anche ammettendo di poter consultare tutti cittadini prima di ogni decisione, rimangono numerose difficoltà: non è detto infatti che si posseggano sempre tutte le informazioni necessarie per poter prendere una decisione, che siano in grado di valutare gli interessi generali della loro collettività, né che abbiano effettivamente il tempo e la volontà di occuparsi in modo permanente di questioni pubbliche.

La democrazia diretta può addirittura rivelarsi controproducente in quanto può favorire forme di consenso di tipo plebiscitario alle proposte di leader carismatici che usano il loro ascendente sul popolo per gestire un potere di tipo essenzialmente autoritario.


DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA

Secondo il modello della democrazia rappresentativa, la sovranità del popolo non consiste nel decidere, ma nello scegliere il proprio rappresentante, ai quali spetta in via esclusiva il potere di formulare la politica dello Stato.

Il popolo non governa direttamente, ma indirettamente attraverso i rappresentanti che esso stesso ha scelto; non può influire sulle loro decisioni, ma può decidere periodicamente se mantenerli o sostituirli.

I momenti in cui si esprime la sovranità popolare è dunque, nelle democrazie rappresentative, quella delle elezioni.

Nelle democrazie contemporanee esistono due soluzioni principali per scelta degli organi da eleggere:

nelle forme di governo presidenziale il popolo elegge direttamente sia il Parlamento che il capo del governo (sistemi dualistici)

nelle forme di governo parlamentare il popolo elegge direttamente soltanto il Parlamento: gli altri organi dello Stato (governo, presidente della Repubblica) derivano a loro volta dal parlamento e sono quindi espressione in diretta della sovranità popolare (sistemi monistici).


LA DEMOCRAZIA NEL SISTEMA COSTITUZIONALE ITALIANO


Il modello di democrazia adottato dalla Costituzione italiana è di tipo rappresentativo: il popolo esercita la sua sovranità eleggendo i propri rappresentanti.

La Costituzione ammette però, entro limiti rigorosi, alcuni istituti di democrazia diretta, il più importante dei quali è il referendum popolare abrogativo.

Il modello di democrazia rappresentativa adottato dalla Costituzione italiana è inoltre dei tipo parlamentare: il popolo elegge esclusivamente i propri rappresentanti del Parlamento.

Tutti gli altri organi dello Stato derivano direttamente dal parlamento e quindi, indirettamente, dal popolo: il presidente della Repubblica è eletto dalle due camere in seduta comune; il governo è espressione della maggioranza che si costituisce in seno al Parlamento e risponde al suo operato di fronte a esso.

In Italia esistono tre tipi di elezioni:

le elezioni per la camera dei deputati e per il senato (il Parlamento) a cui partecipa tutto il corpo elettorale italiano (elezioni politiche);

le elezioni regionali, provinciali e comunali a cui partecipano rispettivamente i corpi elettorali di ciascuna regione, provincia e comune; esse vengono comunemente chiamate elezioni amministrative per distinguerle dalle prime. Nei comuni maggiori vengono eletti direttamente dal popolo anche i consigli di circoscrizione;

le elezioni per il deputati italiani al Parlamento europeo (elezioni europee) a cui partecipa tutto il corpo elettorale italiano contemporaneamente ai corpi elettorali degli altri paesi della Ue.

Tutti diversi tipi di elezioni si svolgono ogni 5 anni, salvo possibilità di elezioni anticipate.

Poiché tali elezioni si tengono in tempi sfasati, il corpo elettorale viene chiamata alle urne con notevole frequenza.


IL CORPO ELETTORALE, IL VOTO


Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.


Art. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.


IL DIRITTO DI VOTO

In Italia il suffragio è universale.

Hanno infatti diritto di voto "tutti cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età".

Nel 1975 la maggiore età è stata fissata al compimento del diciottesimo anno.

Soltanto per l'elezione del senato il diritto di voto è limitato ai cittadini che hanno compiuto 25 anni.

La Costituzione stabilisce che un cittadino può essere privato per legge del diritto di voto, soltanto se ricorre una delle seguenti cause:

incapacità civile

sentenza penale irrevocabile

indegnità morale

Tra tali casi di esclusione del diritto di voto previsto attualmente dalla legge ricordiamo:

gli imprenditori dichiarati falliti, ma solo per la durata di cinque anni,

i condannati a pene detentive per reati di particolare gravità, ma non per i detenuti sottoposti a custodia cautelare, che conservano il diritto di voto,

coloro che sono stati condannati all'interdizione dai pubblici uffici


IL DIRITTO D VOTO AGLI STRANIERI

La Costituzione riserva il diritto di voto ai soli cittadini italiani.

Ma ormai si discute da tempo sull'opportunità di attribuire il diritto di voto, almeno per le elezioni comunali, anche agli stranieri residenti stabilmente in Italia: il principio democratico esigerebbe infatti che chi vive e lavora legalmente nel nostro Paese dovrebbe avere la possibilità di contribuire alla scelta dei governanti.

Per i cittadini europei residenti in un Paese della comunità diverso dal loro, il diritto di voto nelle elezioni comunali è già stato riconosciuto dal trattato di Mastricht.


IL CORPO ELETTORALE

Il corpo elettorale è costituito dall'insieme dei cittadini che hanno diritto di voto.

L'appartenenza al corpo elettorale risulta da appositi elenchi (liste elettorali) che ogni comune provvede a compilare e ad aggiornare d'ufficio (cioè senza che occorra l'intervento dell'interessato), relativamente ai cittadini residenti sul proprio territorio.


IL VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Fino a un recente passato i cittadini italiani residenti all'estero, per poter esercitare il diritto di voto, dovevano venire in Italia e recarsi nel proprio comune di origine.

Ora essi possono votare nello Stato estero in cui vivono ed eleggere propri rappresentanti al Parlamento italiano.

A partire dalla prossima legislatura, 12 deputati e 6 senatori saranno eletti in una "circoscrizione estero" e rappresenteranno in Parlamento gli italiani che risiedono al di fuori dei confini del nostro Paese.


IL VOTO

La Costituzione stabilisce che:

il voto è personale: ogni elettore deve esercitare personalmente il diritto di voto; non può incaricare o delegare altri a votare per lui;

il voto è uguale: i voti di tutti gli elettori hanno lo stesso peso, contano allo stesso modo;

il voto è libero e segreto: questi 2 principi sono strettamente collegati tra di loro; la segretezza del voto ha infatti lo scopo di assicurare che tutti gli elettori possono votare in piena libertà senza sottostare ad alcun controllo e ad alcun condizionamento da parte degli altri.


I SISTEMI ELETTORALI

I numerosi sistemi elettorali possono essere ricondotti a 2 tipi fondamentali:

i sistemi maggioritari attribuiscono i seggi solo a chi vince le elezioni (a chi ottiene più voti) all'interno di ogni singola area geografica (collegio); si basano quindi sul principio "chi arriva primo prende tutto"

i sistemi proporzionali attribuiscono i seggi in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno; si basano quindi sul principio "tutti prendono qualcosa in proporzione alla loro forza elettorale".


I SISTEMI MAGGIORITARI

Il sistema più antico è quello maggioritario a collegio uninominale, introdotto fin dal Seicento in Inghilterra e ancora vigente in quel paese.

In base a questo sistema il territorio del paese viene suddiviso in tante aree geografiche, dette collegi, quanti sono i deputati da eleggere.

A ogni collegio spetta l'elezione di un solo deputato e per questo viene chiamato collegio uninominale.

Ogni partito presenta, in ciascun collegio, un solo candidato e gli elettori hanno la possibilità di scegliere tra i candidati designati da ciascun partito.

Viene eletto deputato il candidato che ottiene il maggior numero di voti all'interno di ogni collegio.

I voti che sono andati ai candidati rimasti in minoranza vengono perduti: il Parlamento è infatti formato dai candidati usciti vincenti in ciascuno dei collegi uninominali in cui suddiviso il territorio nazionale.

Questo sistema penalizza i partiti di piccole dimensioni.

Se infatti un partito, pur ricevendo una consistente minoranza di voti in ciascun collegio, non ottiene il primo posto in nessuno di essi, non avrà nemmeno un rappresentante in Parlamento.


IL SISTEMA MAGGIORITARIO A DOPPIO TURNO

Al primo turno tutti i partiti che lo desiderano presentano i loro candidati in ogni collegio uninominale.

Se uno di essi riceve più del 50% dei voti viene direttamente eletto.

In tutti gli altri casi si svolge un secondo turno (ballottaggio), ma soltanto tra quei candidati che al primo turno hanno ottenuto una percentuale di voti superiore al 12,5%.

In questo modo soltanto i partiti maggiori riescono ad essere rappresentati in Parlamento, mentre i partiti minori hanno la possibilità, a ogni elezione, di presentarsi al primo turno e di tentare di superare la prova, ma se non ci riescono faranno confluire i loro voti, al secondo turno, sui partiti maggiori a loro più affini.


I SISTEMI PROPORZIONALI

I sistemi proporzionali sono i più diffusi nei paesi dell'Europa continentale dove esistono storicamente sistemi multipartitici.

Normalmente, anche se non sempre, questi sistemi sono applicati dividendo il territorio nazionale in collegi plurinominali, a ciascuno dei quali compete l'elezione di un certo numero di deputati.

In ogni collegio i partiti non presentano un solo candidato, ma una lista di candidati che può comprenderne tanti quanti sono i seggi in palio in quel collegio.

Gli elettori esprimono le loro preferenze per una lista, cioè per un partito, e i seggi in palio in quel collegio vengono distribuiti tra i partiti in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno.

Un sistema proporzionale si dice puro quando la percentuale di seggi assegnati a ogni partito corrisponde esattamente alla percentuale di voti ottenuti sul piano nazionale.

I sistemi proporzionali possono essere adottati in forma corretta per impedire l'accesso al Parlamento di formazioni politiche troppo piccole e quindi un'eccessiva frammentazione dei partiti o per favorire la formazione di maggioranze stabili

Si può, per esempio, stabilire uno sbarramento: i seggi in palio non vengono distribuiti tra tutti partiti che hanno partecipato alle elezioni, ma soltanto tra quelli che hanno superato, a livello nazionale, una certa percentuale di voti.

Un'altra possibile correzione dei sistemi proporzionali consiste nell'attribuire un premio di maggioranza: il partito o i partiti maggiori ricevono un numero di seggi più alto di quello che spetterebbe loro in base a una distribuzione proporzionale.


GLI EFFETTI DEL MAGGIORITARIO E DEL PROPORZIONALE

I due sistemi presentano vantaggi e svantaggi diametralmente opposti:

i sistema maggioritario favorisce la governabilità a scapito della rappresentatività del Parlamento; tende a semplificare il sistema dei partiti e a garantire una maggiore stabilità governativa, ma lascia numerosi cittadini senza propri rappresentanti al Parlamento;

i sistema proporzionale favorisce viceversa la rappresentatività del Parlamento a scapito della governabilità; offre una piena rappresentanza delle diverse correnti politiche della società civile, ma permette la frammentazione dei partiti, non determina automaticamente la composizione del governo e non ne garantisce la stabilità.

Nei sistemi maggioritari basati sul collegio uninominale l'elettore è chiamato a scegliere una persona, mentre nei sistemi proporzionali l'elettore vota per un partito.


I SISTEMI ELETTORALI IN ITALIA


La Costituzione italiana non contiene alcuna disposizione sulla natura del sistema elettorale.

Essa si limita stabilire che entrambe le camere siano elette a suffragio universale e diretto, aggiungendo che le elezioni per il senato si svolgono su base regionale.

Per quanto riguarda le regioni essa affida alla legge il compito di stabilire i relativi sistemi elettorali e lo stesso accade per i comuni e le province.

Ciò significa che la fisionomia dei sistemi elettorali è lasciata alla legge ordinaria, e quindi al Parlamento.

Dal 1946 al 1993 l'Italia ha adottato, per tutti tipi di elezioni, un sistema proporzionale di tipo puro, in grado di garantire una stretta corrispondenza tra voti ricevuti in seggi assegnati.

Ma in tempi recenti tale sistema è stato messo sempre più spesso sott'accusa perché è stato visto come una delle cause fondamentali delle disfunzioni del sistema politico italiano.

Gli si è rimproverato di alimentare la frammentazione dei partiti, di ostacolare la governabilità del paese e di impedire all'elettore di eleggere il governo.

Tra il 1993 e il 1999, per effetto diretto o indiretto dei referendum elettorali, sono state varate 4 riforme elettorali basate, sia pure con alcune correzioni, sul principio maggioritario:

  1. la riforma delle elezioni dei comuni e delle province, approvata dal Parlamento con la legge 25 marzo 1993 n. 81, sotto la pressione di un referendum già indetto;
  2. la riforma delle elezioni dei senato, realizzata mediante l'abrogazione di alcune norme della precedente legge elettorale, sancita dal referendum del 18 aprile 1993 e poi perfezionata dal Parlamento con la legge 4 agosto 1993 n. 276;
  3. la riforma delle elezioni della camera dei deputati, approvata dal Parlamento con legge 4 agosto 1993 n. 277, allo scopo di applicare anche alla camera i principi introdotti dal referendum per il senato;
  4. la riforma delle elezioni dei consigli regionali, approvata dal Parlamento con la legge 23 febbraio 1995 n. 43 e l'elezione diretta del presidente della regione introdotta con la legge costituzionale 22 novembre 1999 numero uno.

Non sono stati invece cambiate le norme per l'elezione dei deputati italiani al Parlamento europeo, che continuano pertanto a basarsi su sistema proporzionale.


IL SISTEMA ELETTORALE PER LA CAMERA DEI DEPUTATI


La legge 277/ 1993 ha introdotto, per la camera dei deputati, un sistema elettorale maggioritario con correzione proporzionale.

I 630 seggi della camera sono divisi in 2 quote:

il 75% dei seggi viene assegnato con un sistema elettorale maggioritario in collegi uninominali; si vota una persona, collegata a uno o più partiti; è eletto deputato chI ottiene più voti nell'ambito di ogni singolo collegio;

il 25% dei seggi viene assegnato con un sistema elettorale proporzionale con sbarramento sulla base di liste di partito; si vota una lista; i seggi sono ripartiti sul piano nazionale tra le liste che superano il 4% dei voti, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi.

A partire dal 2006, verranno eletti anche 12 deputati che rappresenteranno gli italiani all'estero sulla base di 4 circoscrizioni:

  1. Europa;
  2. America meridionale;
  3. America settentrionale e centrale;
  4. Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Di conseguenza il numero dei seggi da attribuire con metodo proporzionale sarà diminuito di 12.

Ciascun elettore riceve 2 schede da compilare contemporaneamente:

la prima per eleggere la quota del 75% dei seggi con il sistema maggioritario;

la seconda per eleggere la quota del 25% dei seggi con il sistema proporzionale.


IL SISTEMA ELETTORALE PER IL SENATO


Il sistema elettorale per il senato, introdotto dal referendum del 18 aprile 1993 che ha abrogato numerose norme della legge precedente, è molto simile a quello della camera.

Si tratta anche in questo caso di un sistema maggioritario con correzione proporzionale.

I 315 seggi dei senato sono divisi in 2 quote:

il 75% dei seggi viene assegnato con un sistema elettorale maggioritario in collegi uninominali; si vota una persona, collegata a uno o più partiti; è eletto senatore chi ottiene più voti nell'ambito di ogni singolo collegio;

il 25% dei seggi viene assegnato con metodo proporzionale sulla base dei voti riportati dai partiti nei collegi uninominali di ciascuna regione; sono eletti senatori i candidati non risultati eletti nei collegi uninominali che hanno riportato le percentuali di voto più alte.

A partire dal 2006, verranno eletti anche 6 senatori che rappresenteranno gli italiani all'estero.

Di conseguenza il numero dei seggi da attribuire con metodo proporzionale sarà diminuito di 6.

La principale differenza rispetto alla camera è che l'elettore ha a disposizione una sola scheda: quella per scegliere il candidato nell'ambito del proprio collegio uninominale.

La ripartizione proporzionale del 25% dei seggi avviene infatti sulla base dei risultati di quell'unica elezione, sommati a livello regionale.

Le circoscrizioni elettorali per le elezioni dei senato sono costituite dalle regioni, come prescrive la stessa Costituzione.

I 315 seggi dei senatori vengono assegnati alle regioni in proporzione alla popolazione residente in ciascuna di esse.

Nessuna regione può avere un numero dei senatore inferiore a 7, tranne il Molise che ne ha 2 e la Valle d'Aosta che ne ha 1.


IL REFERENDUM ABROGATIVO


Art. 75

E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.


Il referendum è una votazione in cui il popolo è chiamato a pronunciarsi su una singola questione con un o con un no.

È, dunque, un istituto di democrazia diretta perché consente al popolo di prendere una decisione direttamente, sia pure scegliendo esclusivamente all'interno di una secca alternativa.


SCOPO ED EFFETTO GIURIDICO

La Costituzione italiana ha voluto ammettere la possibilità di ricorrere al referendum popolare soltanto per l'abrogazione di leggi già esistenti.

Il popolo può togliere efficacia a una legge, ma non può né modificarla, nell'introdurre una nuova.

E' quindi un potere di tipo negativo: la Costituzione ha voluto, con questo, riservare esclusivamente al Parlamento il potere di introdurre nuove norme o di modificare quelle esistenti.


OGGETTO

Secondo la Costituzione possono essere sottoposte a referendum le leggi e gli atti aventi forza di legge, cioè i decreti legge e decreti legislativi emanati dal governo.

La richiesta di abrogazione può essere totale o parziale: può quindi essere richiesta l'abrogazione di singole disposizioni all'interno di una legge.

Non tutte le leggi, però, possono essere oggetto di referendum.


SVOLGIMENTO

La richiesta di referendum può essere effettuata:

da 5 consigli regionali;

da 500.000 elettori.

In questo secondo caso, i promotori del referendum devono presentare la richiesta presso la corte di cassazione e hanno 3 mesi di tempo per raccogliere 500.000 firme, che devono essere autenticate e poste su speciali moduli vidimati.

Se questa fase viene conclusa con successo, subentrano 2 tipi di controllo:

  1. la corte di cassazione controlla il numero e la regolarità delle firme;
  2. nel caso che tale controllo di esito positivo la richiesta di referendum passa la corte costituzionale che deve valutarne l'ammissibilità alla luce della costituzione.

Mentre il controllo esercitato dalla cassazione ha natura tecnica e non ha mai sollevato particolari problemi, il giudizio di ammissibilità dato dalla corte costituzionale comporta un'ampia discrezionalità.

La corte costituzionale finora non si è infatti limitata a dichiarare inammissibile i referendum espressamente vietati dall'art. 75 della costituzione, ma ha stabilito altre cause di inammissibilità ricavabili dall'interpretazione dei principi generali dell'ordinamento costituzionale.

La principale di queste ulteriori cause di inammissibilità ricorre quando la proposta di referendum sottopone al corpo elettorale "una pluralità di domande e eterogenee".

In questo caso infatti l'elettore non avrebbe la possibilità di esprimere la sua volontà in modo chiaro avendo a disposizione solo un "sì" o un "no".

Una volta superato positivamente il controllo della corte costituzionale, il presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice il referendum fissandone la data.

La raccolta delle firme deve svolgersi tra il 1 gennaio e il 30 settembre; il controllo della cassazione deve avvenire entro il 15 dicembre; la sentenza di ammissibilità della corte costituzionale deve essere pronunciata entro il 10 febbraio.

Infine le elezioni referendarie devono essere tenute in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Per evitare che la votazione del referendum interferisca con le elezioni politiche, la legge ha stabilito che la richiesta del referendum non può essere presentata nell'anno che precede la scadenza delle camere, né nei 6 mesi successivi alla loro elezione.

In caso di elezioni anticipate il referendum, anche se già indetto, viene rinviato di un anno.

Alla votazione partecipano tutti i cittadini che sono e lettori per la camera dei deputati; sulla scheda elettorale è riportato il quesito del referendum e compaiono due caselle, in cui sta scritto rispettivamente "si" e "no": il voto per il "si" equivale a pronunciarsi a favore dell'abrogazione, cioè contro la legge.

Perché alla votazione referendaria sia valida bisogna che partecipi alla votazione almeno la maggioranza degli aventi diritto.

La legge è abrogata se i "si" raggiungono la maggioranza dei voti validi.

In questo caso il presidente della Repubblica può sospendere per 60 giorni l'effetto abrogativo del referendum per dar modo al Parlamento di colmare con una nuova legge il "vuoto legislativo" determinato dalla vittoria dei "sì".


ALTRE FORME DI DEMOCRAZIA DIRETTA E DI PARTECIPAZIONE


Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti


IL REFERENDUM SULLE LEGGI COSTITUZIONALI

E' possibile ricorrere al referendum popolare nel quadro della speciale procedura prevista per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre legge costituzionali: se esse vengono approvate dalle due camere con la maggioranza assoluta, possono essere sottoposte a referendum, entro 3 mesi, se esso viene richiesto da 1/5 dei membri di una camera, da 500.000 elettori o da 5 consigli regionali.

Il referendum non può aver luogo se tali leggi vengono approvate con la maggioranza dei due terzi.


Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.


I REFERENDUM LOCALI E REGIONALI

L'istituto del referendum trova un'applicazione più ampia nell'ambito dell'ordinamento regionale.

E' possibile infatti sottoporre a referendum popolare questione che riguarda una singola regione o un singolo comune secondo le norme stabilite da ogni regione del proprio statuto.

I referendum regionali e locali possono essere oltre che abrogativi, anche consuntivi: in quest'ultimo caso i cittadini non sono chiamati a decidere se mantenere in vita un provvedimento, ma ad esprimere il proprio orientamento sulla questione che viene loro sottoposta.


L'INIZIATIVA POPOLARE DELLE LEGGI E LE PETIZIONI

Tra i poteri di democrazia diretta va inclusa l'iniziativa popolare delle leggi: il popolo può intervenire nella fase iniziale del procedimento legislativo inviando al Parlamento un progetto di legge, redatto in articoli, sottoscritto da 50.000 elettori.

Tale potere è previsto anche per l'iniziativa delle leggi regionali.

Meno rilevante è il potere riconosciuto da tutti cittadini di rivolger petizioni alle camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.




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