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LA CAPACITA' CONTRIBUTIVA (lezioni assistente)

diritto



LA CAPACITA' CONTRIBUTIVA

(lezioni assistente)


Articolo 53 costituzione

In materia di imposizione abbiamo da una parte come presupposto il principio del beneficio (tassa), che giustifica il pagamento del tributo in ragione di una controprestazione, di un diretto godimento di un servizio pubblico da parte di un soggetto contribuente; d'altra parte il principio di capacità contributiva (imposta) che esclude una diretta relazione tra il godimento del servizio pubblico e il concorso alla spesa pubblica, giustificando invece diversamente il pagamento del tributo. Questa giustificazione si rinviene nella manifestazione di capacità contributiva non dell'ottenimento di un servizio da parte della pubblica amministrazione. Ciò per scelta espressa del legislatore.

Si suol dire che il principio di capacità contributiva esprima due esigenze del legislatore costituente (una funzione solidaristica ed una garantista), sostenute da una dottrina maggioritaria e da una minoritaria:

1 - il concorso alla spesa pubblica da parte di tutti i soggetti che manifestino capacità contributiva sarebbe un dovere solidaristico, il cui espletamento costituisce uno dei doveri elencati all'articolo 2 della costituzione. Il dovere solidaristico del soggetto, che fa parte di una collettività, deve essere in relazione alla capacità contributiva (art.53), quest'ultima serve a stabilire quindi i criteri di riparto di questo obbligo. Secondo la dottrina maggioritaria ci sarebbe, nell'interpretazione delle parole "capacità contributiva" una funzione garantista, il principio di capacità contributiva non servirebbe solo come criterio di riparto ma porrebbe un limite al legislatore ordinario nel legiferare (garanzia per il contribuente). Sostanzialmente il legislatore ordinario non sarebbe libero di emanare norme, non avrebbe ampia discrezionalità, i limiti si rinverrebbero nella costituzione, il grado più elevato nella gerarchia delle fonti.



2 - viceversa, una diversa interpretazione minoritaria, svaluta questo limite della capacità contributiva per il legislatore ordinario giungendo a sovrapporre l'art 53 all'art 3 della costituzione, il legislatore ordinario avrebbe la facoltà di scegliere i criteri di riparto con l'unico limite del mero arbitrio (svilendo il garantismo), viene meno cioè la possibilità per il contribuente di poter sindacare la scelta del legislatore ordinario, tranne che nel  solo caso essa manchi di ragionevolezza.


L'articolo 53 assieme al 23 costituiscono i due pilastri su cui si regge tutto l'ordinamento tributario, costituiscono dei principi di rango primario cui la legge ordinaria deve adeguarsi. Quando il legislatore costituente decise di introdurre il principio di capacità contributiva esso non aveva un risvolto giuridico, non era stato studi 454j95e ato dai giuristi, veniva contrapposto al principio del beneficio. Inizialmente si riteneva che l'articolo 53 fosse una norma meramente programmatica, una norma cioè che stabiliva delle direttive per il legislatore ordinario, non una norma precettiva. Si riteneva che il principio fosse una scatola vuota, non ancora definito.

La corte costituzionale stabilì che tutte le norme fossero suscetibili del sindacato di costituzionalità delle leggi (il vaglio, l'esame cui è deputata la corte costituzionale che considera le leggi ordinarie, e gli altri atti aventi forza di legge, al fine di appurare se siano o meno conformi alla costituzione). La corte emana quindi sentenza di rigetto o di accoglimento, dichiarando omeno incostituzionale una norma; in caso di rigetto, la norma diviene inefficace dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. Tutte le leggi, in materia di tributi, sono quindi soggette al vaglio costituzionale dell'articolo 53. Questa possibilità di interessare la coste costituzionale ha fatto si che la medesima potesse elaborare nel tempo il principio di capacità contributiva, la scatola vuota si è riempita di nozioni ed è divenuta il concetto di "capacità contributiva" che oggi noi conosciamo. Essa è, in primis, un criterio di riparto ma dal punto di vista del legislatore ordinario rappresenta quindi dei limiti precisi.

Capacità contributiva significa effettiva idoneità di concorrere alla spesa pubblica, capacità di spogliarsi delle proprie sostane per devolverle agli altri soggetti della collettività, effettiva forza economica. Il problema si pone quando si voglia concretizzare questa effettiva capacità: la dottrina maggioritaria la individua nell'effettiva capacità di pagare, possibilità cioè di disporre di mezzi e di beni scambiabili sul mercato. Per la dottrina minoritaria, quella che esalta la funzione solidaristica, si svilisce un pò la funzione garantista (dando molta più libertà al legislatore di legiferare in materia tributaria, senza particolari limiti), la capacità contributiva, in questo caso, non si deve quindi individuare in una capacita monetaria, ma dovrebbe individuarsi più genericamente come forza economica che un soggetto può manifestare, attraverso la ricchezza, ma anche attraverso altre manifestazione come ad esempio una particolare posizione sociale (è questo il caso dell'irap dove si tassa chi può gestire il proprio tempo, chi comanda).


L'elaborazione delle sentenze della corte ha permesso di costruire il concetto di capacità contributiva, oggi diciamo che una norma tributaria, per essere legittima, deve avere tre requisiti, la carenza dei quali comporta l'incostituzionalità, quindi l'illegittimità

1 - Personalità: tutti sono chiamati a concorrere in funzione della loro capacità contributiva. Il soggetto passivo, inciso dal tributo, deve corrispondere una somma in relazione alla sua capacità contributiva, non in ragione a quella di un altro (era il caso del cumulo dei redditi dei coniugi che, fino al 76 erano in capo al solo marito). Il legislatore quando individua i presupposti del tributo e quando sceglie il soggetto passivo, deve fare in modo che esista una relazione tra soggetto passivo e presupposto. Il presupposto deve essere realizzato dal soggetto passivo, solo così egli pagherà in ragione della sua capacità contributiva personale.

2 - Effettività: non deve essere presunta, ma deve essere concretamente manifestata dal soggetto passivo, in tal modo il legislatore non può scegliere presupposti che non siano manifestazione di effettiva forza economica di quel soggetto, non può scegliere presupposti che lascino solo presumere la capacità contributiva, essa deve essere effettiva. Questo principio altre volte ha subito delle menomazioni, non è stato fino in fondo affermato e garantito, è i caso ad esempio dei redditi fondiari per quanto riguarda i terreni, vengono definiti come medi ordinari, in base alle risultanze catastali; nello stabilire questo tipo di redditi si utilizza una media dei redditi nell'ambito dell'intero ciclo produttivo tenendo conto della ordinaria (non effettiva) capacità produttiva, vale a dire che il catasto non stabilisce il reddito di quel terreno specifico (effettività) ma stabilisce un reddito che un terreno simile può ritenersi produrre (tanto che la corte è stata più volte interessata sulla legittimità di tale imposizione), quello specifico terreno potrebbe avere un reddito diverso. Nonostante ciò più volte la corte ha stabilito che il sistema fosse conforme ad esigenze di semplicità, perchè ha ritenuto che una simile determinazione del reddito fondiario (forfettaria) sia incentivante per la produzione agricola (se produco 300 ed è prevista, per il fondo, una produzione di 100 pagherò tributi solamente su 100).

Il principio di effettività è sostanzialmente volto a togliere dai presupposti di imposizione le presunzioni assolute, argomentazioni che portano a dedurre da un fatto noto un fatto ignoto, sulla base di ciò che comunemente accade, partendo da un fatto noto cioè si presume un fatto ignoto.

Le presunzioni legali sono: assolute (se si verifica il fatto noto, automaticamente si ritiene sussistente il fatto ignoto, senza possibilità di prova contraria) e relative (come le precedenti ma ammettono prova contraria). La corte ha stabilito che le presunzioni assolute non siano presupposti concordanti con l'effettiva capacità contributiva. Un caso tipico era l'imposizione che aveva come presupposto la superficie di un'attività commerciale, il presupposto assoluto prevedeva il pieno utilizzo della superficie, cosa che nella pratica non era sempre vero. La corte ha ritenuto fondata la questione ed ha quindi ritenuta infondata l'imposizione. In caso di imposizioni di questo tipo è quindi necessario venga consentita la possibilità di prova contraria.

3 - Attualità: la capacità contributiva deve sussistere nel momento in cui il soggetto passivo è chiamato a concorrere alle spese pubbliche, il soggetto passivo non può essere chiamato a concorrere per un fatto verificatosi nel passato.

Contraddittorie rimangono, per certi versi, le sentenze. Soprattutto nelle prime sentenze la corte si è soffermata ad analizzare se la capacità contributiva si potesse definire: effettiva capacità del soggetto di sopportare il prelievo (interpretazione che la dottrina dominante continua a propugnare), secondo quindi questa prima corrente, la capacità contributiva non sussiste per quella parte di mezzi che necessito al soggetto per il soddisfacimento dei bisogni primari. Concetto che si suole riassumere nella definizione di minimo vitale, il legislatore non può sottoporre ad impositore quella parte del reddito che serve per il soddisfacimento dei suoi bisogni primari, il possesso dei mezzi economici non è un requisito sufficiente, per applicare tributi essi devono essere superiori a quelli necessari al soddisfacimento dei bisogni primari. Incidendo sul minimo vitale si ricadrebbe quindi nell'incostituzionalità. Ed ecco quindi l'esenzione per i redditi minimi, lo stato non può chiedere un sacrificio ad un soggetto imponendogli di devolvere una parte delle sue sostanze se questo non è in grado di badare alle sue esigenze, (nell'ambito del minimo vitale quindi non sussiste capacità contributiva). La sentenza ammette un limite per il legislatore ordinario, che non è libero di scegliere al di fuori di quegli indici che siano effettiva manifestazione di effettiva capacità contributiva. Non sempre comunque la corte costituzionale ha avuto il coraggio di contrastare le esigenze politiche del momento, evitando di contrastare diverse norme palesemente incostituzionali.


Casi di sentenze di incostituzionalità di norme in materia di tributi

Una sentenza importante è la 42 del 1980, si riferiva all'ILOR (imposta locale sui redditi), un'imposta che andava a colpire i redditi da capitale, che non fossero cioè di lavoro. Il problema era che l'imposta colpiva sia i redditi di impresa che quelli da reddito da lavoro autonomo, presentava quindi una incoerenza interna andando a ricomprendere, nell'ambito dei soggetti passivi, anche i lavoratori autonomi che non producono redditi da capitale ma di mero lavoro. Sulla base di queste argomentazioni, la corte costituzionale, ha dichiarato la illegittimità incostituzionale dell'ILOR, nella parte in cui non esclude i redditi da lavoro autonomo quando questi redditi siano effettivamente di solo lavoro, esistono peraltro lavoratori autonomi che fanno uso di capitali e mezzi e quindi assoggettabili. Il legislatore quindi deve quindi essere coerente nell'assoggettare a imposizione. Questa sentenza ha sanato una incoerenza, la corte ha utilizzato il combinato disposto degli articoli 3 e 53 della costituzione (trattare in maniera uguale le uguali manifestazioni di capacità contributiva).

Nelle ipotesi di agevolazioni fiscali non si verifica l'ipotesi della stessa tassazione per la stessa manifestazione. Le agevolazioni fiscali sono fattispecie normative che derogano alla fattispecie generale, considerando in maniera particolare determinate situazioni che, sempre a giudizio del legislatore, meritano un trattamento fiscale privilegiato. La scelta non è comunque arbitraria, il legislatore non può in via astratta sottoporre a trattamento fiscale privilegiato solo determinate ipotesi, comporterebbe violazione degli articoli 3 e 53. La corte costituzionale ha ritenuto che la deroga sia legittima solo ed esclusivamente nei casi in cui le situazioni agevolate possano ricondursi a dei principi costituzionali di pari rango agli art 53 e 3. Un interesse è quello ad esempio del riparto delle spese per l'interesse comune dei contribuenti, ecco perche sono ammissibili agevolazioni solo in determinate materie: famiglia, università, cooperative, salute, ecc.

In tema di personalità della capacità contributiva abbiamo la sentenza 179 del 1976, cumulo dei redditi dei coniugi. Prima della sentenza l'imposizione dei redditi era disciplinata in modo che il marito dovesse dichiarare nella propria dichiarazione, oltre ai propri redditi quelli prodotti dalla moglie, sommare i due redditi, calcolare l'irpef sulla sommatoria ed essere altresì responsabile per l'imposta così calcolata. Da un punto di vista fiscale la norma viene censurata davanti la corte costituzionale sostenendo due profili di incostituzionalità, entrambe accolti:

- disparità di trattamento tra le famiglie di fatto (conviventi) e quelle di diritto (matrimonio). A parità di redditi la famiglia fondata sul matrimonio vedeva calcolarsi l'imposta su un reddito cumulato, quindi con aliquote elevate per la parte che entrava in scaglioni d'imposta più alti, mentre i conviventi, avendo redditi separati, usufruivano di un'aliquota marginale più bassa. Violazione quindi dell'articolo 3, due famiglie uguali tassate diversamente.

- altro problema era l'articolo 53, il marito doveva dichiarare un reddito che non necessariamente possedeva; il reddito era prodotto dalla moglie, il marito era addirittura chiamato ad essere responsabile per l'imposta. Non veniva rispettato il principio della "propria capacità contributiva"


Sentenze ed interpretazioni che riguardano la retroattività

Per quanto riguardo il connotato di attualità, non si può applicare tributi per una capacità contributiva che si è manifestata in passato o che si manifesterà in futuro. Tuttavia il legislatore non si è astenuto dall'emanare norme retroattive. Il principio di irretroattività non è costituzionalmente previsto come invece per la norma penale (art 25 costituzione, quindi mai derogabile). Per la norma tributaria, come per tutte le altre  norme, esiste solo un principio generale di irretroattività, indicato all'articolo 11 delle preleggi, una legge ordinaria quindi. Si stabilisce la irretroattività ma essendo, come detto, una legge ordinaria nulla vieta che una successiva legge ordinaria possa derogare, per il principio della gerarchia delle fonti. La irretroattività richiamata anche nello statuto dei diritti del contribuente, legge ordinaria. Per evitare abusi l'articolo 53 della costituzione, su interpretazione della corte costituzionale, stabilisce la qualità della capacità contributiva che deve essere attuale. Tutto sta a capire quando la capacità contributiva sia attuale, se la legge dispone per il futuro il problema non si pone, considera dei presupposti che si formano dopo la sua entrata in vigore; ma se una legge è retroattiva è anche incostituzionale solo nei limiti in cui la capacità contributiva non sia attuale, si può parlare di attualità quando sussiste che la legge tributaria sia di poco retroattiva e quindi, l'indice colpito, sia comunque presente nel momento in cui entra in vigore. Più in generale, può esserci retroattività, quando l'indice colpito del passato, mantenga dei collegamenti con il momento in cui entra in vigore la legge. La corte costituzionale ha previsto poi un'altro criterio per definire legittima la retroattività, questo è la prevedibilità: la legge retroattiva può incidere sulla capacità contributiva attuale quando l'imposizione su quell'indice, manifestatosi nel passato, fosse prevedibile. Si tratta di un criterio talmente astratto che non è facile trovarne un'interpretazione oggettiva, la corte ha così salvato esigenze politiche: se il contribuente potesse prevedere l'imposizione si adeguerebbe in tempo.


Sentenze in materia d'IRAP

L'IRAP nasce come imposta che ha visto in disaccordo i due schieramenti, analizzati in precedenza, che interpretano il concetto di capacità contributiva:

- la dottrina maggioritaria che richiama la necessaria manifestazione di idoneità economica: il legislatore può tassare solo a determinate condizioni (schieramento in disaccordo sull'imposta).

- quella minoritaria richiama il concetto del mero criterio di riparto: il legislatore è libero di creare tributi a piacimento, a condizione di non cadere nel mero arbitrio (schieramento che sostiene l'imposta).

L'imposta scontenta la dottrina maggioritaria perchè colpisce un indice nuovo (non diretto e non indiretto), cioè l'esercizio di un'attività autonomamente organizzata: imprese e lavoratori autonomi. Questi non vengono tassati per il loro reddito, ma per esercitare autonomamente un'attività, i fautori della dottrina maggioritaria obiettavano che ciò non è manifestazione di ricchezza, può addirittura accadere che un'impresa in perdita sia chiamata a versare l'imposta.

La tesi minoritaria, a cui appartengono anche quelli che hanno formalizzato l'IRAP (decreto legislativo 446 del 1997), considera diversi quelli che possono autonomamente organizzare il proprio lavoro (imprenditori), più liberi di chi invece non ha questo privilegio (dirigenti d'azienda, operai). Il legislatore viene quindi considerato di scegliere un tale indice, non sarebbe quindi irragionevole scegliere il requisito dell'organizzazione (intesa come attività che dispone di molti mezzi) come indicativa di una posizione sociale privilegiata, di comando, e quindi tassabile, a prescindere che ci sia o no reddito che quindi non è il presupposto.

La corte costituzionale ha sempre salvato l'IRAP, a più riprese, dando ragione a questa seconda interpretazione. Le recenti sentenze della corte CEE hanno ritenuta illegittima l'imposta per ragioni diverse, non entrando nelle varie interpretazioni ma obiettando che si tratti di un'imposta che replica l'IVA.



Imposta di registro


Fa parte delle imposte sugli affari. La teoria più tradizionale considera come presupposto la registrazione dell'atto. Il tributo si presenta in forma di tassa quando è legata alla mera registrazione dell'atto. Quando il tributo è legato al valore dell'atto è espresso in percentuale dello stesso valore e quindi si presenta sotto la forma di imposta (non correlata al servizio).

DPR 181 del 1986 si compone di una serie di articoli e di una tabella con tariffe:

- I parte. In termine fisso: la registrazione deve avvenire entro 20 giorni dalla stipula. Atti pubblici e scritture private autenticate, alcuni contratti verbali come locazioni o affitti d'azienda, atti riguardanti operazioni societarie di enti esteri con collegamento al territorio italiano, atti compiuti all'estero)

- II parte. In caso d'uso: art. 6, si ha quando l'atto debba essere usato davanti la Pubblica Amministrazione o scritture private non autenticate.

- III parte. Atto di cui non è obbligatoria registrazione


Correlata all'imposta di registro c'è l'istituto della solidarietà dal lato passivo volta a tutelare il creditore fisco.

- Solidarietà passiva paritetica: tutti obbligati in via solidate per l'intero, salvo poi il diritto di rivalsa. I contraenti sono entrambe obbligati nel monento della registrazione. La normativa tributaria presenta qualche differenza rispetto a quella civilistica dove, ad esempio nelle compravendite, si considera obbligato al pagamento delle spese l'acquirente, in questo caso eventuali controversie riguarderebbero solamente l'ambito civilistico (giudice ordinario).

- Solidarietà passiva dipendente: in questo caso un soggetto, pur non realizzando il presupposto si vede obbligato al pagamento del tributo. E' il caso del notaio che, oltre ad avere l'obbligo della registrazione, ha anche l'obbligo di versare il tributo, cio è in conflitto con quanto previsto dall'articolo 53 della costituzione. La finalita è garantire il pagamento del tributo. Ciò si giustifica solo nel caso ci siano soggetti che agevolmente possono esercitare la rivalsa, è questo il caso appunto dei notai che hanno la possibilità di ricevere il pagamento in via antcipata.

Caso particolare sono i cancellieri del tribunale, essi sono obbligati a registrare gli atti ma il pagamento del tributo spetta esclusivamente a che ha realizzato il presupposto.


Alternatività tra IVA ed imposta di registro:

Gli atti soggetti ad IVA non scontano l'imposta di registro, in questo caso si parla di tassa di registro, dovuta in forma fissa, se si tratta di atti pubblici o scritture private autenticate poste in essere da soggetti IVA, è il caso ad esempio delle compravendite.

L'alternatività crea spesso contenziosi in tema di cessione d'azienda o di singoli beni.


Diversi momenti di richiesta dell'imposta di registro:

- Imposta principale: viene liquidata  nel momento della richiesta, il contribuente è obbligato al pagamento nel momento della registrazione.

- Imposta supplettiva: successiva alla principale, emerge nei casi in cui l'ufficio abbia commesso degli errori nella liquidazione dell'imposta.

- Imposta complementare: qualsiasi altra imposta richiesta, esempio registrazione omessa dal comtribuenta ed effettuata d'ufficio


Per esigenze di riservatezza non è stato concesso potere all'ufficio del registro di cercare atti da sottoporre a tariffa, non ha quindi poteri istruttori in materia d'imposta. Se però l'ufficio viene a conoscenza di un atto che doveva essere sottoposto a registrazione si occupa di effettuarla d'ufficio calcolando l'imposta complementare che obbliga il consumatore. Ciò puo accadere ad esempio effettuando una ricerca nelle conservatorie.


La base imponibile dell'imposta di registro è il valore dell'atto, in via generale quello dichiarato dalle parti. Solo nel caso di immobili o aziende il valore è dato dal valore venale, è in questo caso facoltà dell'ufficio verificare mediante un accertamento. Una modalità per evitare contenziosi sul valore legale è dichiarare un importo almeno pari alla rendita catastale dell'immobile moltiplicata per un coefficiente, al di sopra di tale valore non c'è accertamento.


In tema di atti, per l'imposta, non si fa riferimento al nome dato all'atto ma alla sua funzione giuridica, quello che le parti volevano effettivamente realizzare (è il caso ad esempio di donazioni nascoste sotto il nome di atti di compravendita). Ciò e regolato dall'articolo 20 che fa riferimento all'intrinseca natura e agli effetti giuridici. Le aliquote aplicate saranno quelle del contratto effettivo.


Imposta sul valore aggiunto: IVA


Fu istituita da una direttiva dell'allora Cee con il fine di realizzare una uniformità di imposta sugli affari. Non è un'imposta cumulativa, come lo era invece l'IGE che la precedeva, si applica soltanto sul maggior valore che il Bene/servizio ha nel successivo scambio. se il bene compie tanti passaggi l'IVA si applica solo sulla differenza tra l'originario prezzo e il prezzo finale di consumo. I meccanismi che regolano questo sistema sono la rivalsa e la detrazione che rendono l'imposta neutrale fino al consumatore finale.

E' un'imposta sul consumo perchè grava soltanto sul consumatore finale a prescindere dal numero di passaggi, i soggetti intermedi sono soggetti passivi ma non scontano l'imposta, sono soggetti passivi di diritto, i soggetti passivi di fatto sono i consumatori finali i quali realizzano il presupposto dell'imposizione, il consumo come manifestazione di capacità contributiva.

Il legislatore individua le operazioni imponibili (art. 1): L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato nell'esecizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

- Cessione di beni e prestazione di servizi (art 2): presupposto oggettivo

- Nel territorio: presupposto territoriale

- Nell'esercizio di imprese arti e professioni (artt. 4,5,6): presupposto soggettivo

- Le importazioni: tributo disciplinato sempre dal decreto ma autonomo, demandato alle agenzie doganali, sottogruppo a se stante.

(Art. 2) cessione di beni: nell'esercizio di impresa arte o professione i soggetti sono chiamati ad applicare l'IVA; a titolo di rivalsa nei confronti del cessionario del bene (il cliente) o del committente del servizio (sempre cliente). L'IVA applicata a titolo di rivalsa deve poi essere versata allerario con cdenza periodica. Naturalmente le tre categorie hanno in precedenza a loro volta pagato l'imposta ai loro fornitori di materie prime, hanno quindi diritto a portarla in detrazione all'iva sulle vendite. E' un meccanismo che si trova esclusivamente nell'IVA (compensazione credito-debito) è altrsì l'unica imposta che ammette che il soggetto passivo possa essere a credito nei confronti dell'erario, il soggetto ha solo obblighi strumentali ma non è necessariamente debitore, l'iva per gli intermediari è neutra.

Il consumatore finale acquisisce il bene/servizio per il proprio consumo e fa si che si interrompa la catena degli scambi come anche nel caso dell'imprenditore che consuma uno dei beni da lui prodotti per il proprio consumo, essi non possono esercitare ne rivalsa ne detrazione.


Gli acquisti non vengono considerati singolarmente ma in quanto afferenti all'attività del soggetto passivo. Concetto di inerenza: è la possibilità di ritenere che una determinata spesa sia servente all'esercizio dell'attivita da parte del professionista. Non è necessario che il costo abbia determinato un ricavo per consideralo inerente: si pensi al caso dell'imprenditore che acqista un maccinario i cui prodotti non si vendono sul mercato, quindi non hanno generato ricavi, il maccinario è comunque considerato costo inerente. Caso diverso invece quello di un quadro acquistato per arredare un ufficio. La valutazione è comunque soggettiva, l'importante è che non si tratti di costo sostenuto a fine personale. Il concetto di imprenditore (2195) ai fini IVA è lo stesso delle imposte dirette (374), con un requisito in meno rispetto alla nozione civilistica, per quanto riguarda l'organizzazione. Rientra anche l'impresa agricola.


Operazioni nel campo IVA:   - imponibili (art 2 e 3)

- non imponibili (art 8, 8bis, 9) esportazioni, assimilate a esportazioni, internazionali)

- operazioni esenti (art 10)


Operazioni fuori campo IVA: tutte quelle non previste dagli articoli precedenti


Le operazioni in campo IVA danno obbligo di: fatturazione, registrazione fatture, versamenti periodici, dichiarazione annuale


Operazioni nel campo IVA:

- Operazioni imponibili: obbligo e diritto di rivalsa

- Operazioni non imponibili: (in genere esportazioni) non comportano l'obbligo di addebitare l'IVA ma consentono la sua detrazione di quella assolta sugli acquisti, in sostanza non addebito al cliente estero l'IVA, è un meccanismo che agevola le esportazioni consentendo di vendere ad un prezzo inferiore. Il soggetto che esporta è quindi perennemente a credito.

- Operazioni esenti: hanno logica propria, non c'è applicazione di IVA a titolo di rivalsa, esclusione del diritto alla detrazione dell'iva sugli acquisti, l'iva rimane a carico del soggetto passivo. Il meccanismo risponde a logiche proprie, in genere per finalità sociali.


Le operazioni nel campo IVA danno suogo ad obblighi strumentali: la fattura, il soggetto passivo la deve rilasciare al cessionario del bene o committente del servizio nel momento in cui effettua l'operazione. La fattura indica il prezzo (base imponibile) stabilito tra le parti. Nel momento in cui si effettua l'operazione imponibile sorge l'obbligo di versamento all'erario e il conseguente diritto alla detrazione. L'obbligo di rilascio fattura (art 6) prevede criteri per stabilire il sorgere, distinguendo tra beni e servizi:

- beni immobili: l'obbligo sorge nel momento della stipula del contratto

- beni mobili: nel momento della consegna, della spedizione del bene o in caso di pagamento di acconti.

Sia nel caso di immobili che immobili se il trasperimento è differito l'operazione si considera effettuata la momento del trasferimento della proprietà, per i beni immobili rimane comunque il limite di un anno dalla consegna/spedizione

- Prestazione di servizi: il momento è dato dal pagamento

La fatturazione segnado il momento di effettuazione dell'operazione obbliga al versamento dell'imposta a presindere se pio avvenga o meno il pagamento da parte del cliente, nel caso di professionisti è norma emettere prima una Notula per evitare di fatturare e poi non ricevere il pagamento.


Le importazioni: comportano applicazione IVA da chiunque effettuate al contrario delle esportazioni che sono agevolate. E la dogana che si occupa di applicare l'iva per quanto riguarda gli acquisti da paesi extracomunitari. Per quanto riguarda gli acquisti intacomunitari è previsto un regime transitorio, per il momento si applica IVA sul paese di destinazione, che acquista dovrà applicare l'imposta sulla fattura estera e annotarla sia come attiva che come passiva (l'iva si azzera) c'è autoapplicazione. Se invece chi acquista non è soggetto passivo l'iva addebitata sarà quella del paese di origine del bene.




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