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Diritto privato
Introduzione
L'ordinamento giuridico è composto dal complesso di norme e istituzioni, mediante le quali viene regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale e del rapporto tra i singoli. Il diritto che vige oggi si definisce positivo. Il diritto privato è la regolamentazione dei rapporti tra i privati e, in minima parte, tra i privati e il pubblico. Le disposizioni del diritto privato sono disposizioni in cui il singolo non si viene a trovare in situazioni di soggezione di fronte a un potere pubblico, dotato d 323g62d i strumenti di supremazia, bensì opera su un piano di eguaglianza con gli altri individui. La linea di demarcazione tra diritto pubblico e diritto privato è decisa dallo stato: esso può decidere di riprendersi funzioni un tempo destinate ai privati e viceversa di passare ai privati funzioni storicamente statali. La ripartizione è però solo di massima e in via orientativa ( p17- 18)
Le regole che disciplinano tali rapporti sono scritte nel codice civile. Il codice civile vigente
ancora oggi è quello emesso nel
Il nuovo codice fu costruito dai migliori giusti italiani ( max esponente Filippo Vassalli). Il nostro codice civile odierno è il risultato di una fusione unica e originale del codice civile francese e del codice civile tedesco, che però non era un vero e proprio codice, ma era il codice di diritto romano adattato alla vita tedesca.
Struttura:
Il codice civile ha al suo interno delle scansioni, dette libri.
I libri sono sei:
Delle persone e della famiglia
Successione a causa di morte e delle donazioni
Proprietà
Obbligazioni
Lavoro
Tutela dei diritti
Nel 5° libro è presente l'originalità italiana: infatti, al contrario degli altri stati, al suo interno vi è anche il diritto commerciale.
I libri sono ulteriormente divisi al loro interno:
I libri sono divisi in titoli.
I titoli sono divisi in capi.
I capi sono divisi in sezioni.
Le sezioni sono divise negli articoli.
Gli articoli recano la formulazione linguistica.
Essi sono preceduti da un titolo, detto Rubrica, e sono numerati in ordine numerico.
Il titolo dell'articolo non fa parte di esso. Gli articoli sono scritti in lingua italiana e costruiti secondo regole grammaticali a noi note.
Per il lessico si hanno invece due problemi:
Termini sconosciuti alla lingua comune
Termini noti alla lingua comune, ma che nella lingua del diritto assumono significati diversi.
Nel loro interno gli articoli sono formati da periodi, semplici o complessi.
Quando all'interno di un articolo vi è il punto e a capo si parla di comma.
Il punto e a capo pone fine al primo comma.
Il secondo comma è detto primo capoverso
Il terzo comma è detto secondo capoverso e così via.
La norma giuridica.
La norma è una regola che concorre a disciplinare la vita organizzata della comunità.
Occorre non operare confusione tra la norma morale e quella giuridica: quella morale è assoluta, cioè trova solo nel proprio contenuto la sua validità, la regola giuridica deriva la propria forza vincolante dal fatto dal fatto di essere prevista da un atto dotato di autorità nell'ambito dell'organizzazione di una collettività. Inoltre non si deve confondere il concetto di legge con quello di norma giuridica. La legge infatti è un atto normativo che contiene norme giuridiche, e che quindi sta con queste in rapporto da contenente a contenuto.
Non vi è sempre corrispondenza tra l'articolo e la norma.
A ogni norma corrisponde una struttura logica:
proposizione condizionale + proposizione principale
se a . allora b .
La proposizione condizionale riporta la fattispecie, cioè la descrizione di un fatto.
La proposizione principale riporta la conseguenza, o effetto,della proposizione condizionale
Esempio:
fattispecie conseguenza o effetto
se un pescatore pesca un pesce, allora ne diviene proprietario
Se una fattispecie è composta da più fatti si dice complessa.
Come si può definire giuridica una norma? Una risposta condivisa non c'è.
Si può però affermare che una norma si può definire giuridica in quanto prodotta da una fonte idonea a produrre norme.
È possibile ipotizzare che le norme si contraddicano? Purtroppo si.
Emergono due problemi: l'antinomia e la completezza.
L'antinomia è il contrasto tra norme.
La completezza verifica che un determinato fatto sia presente nell'ordinamento giuridico.
I metodi per le soluzioni sono molteplici.
Contrasto tra 2 norme:
verificare se esiste una gerarchia tra le fonti che hanno prodotto quelle norme
se le fonti sono di pari livello, ma di temporalità diversa, prevarrà la norma più recente
se le fonti sono di pari livello e la regola è stata prodotta nello stesso momento prevarrà la norma speciale.
Completezza: ciò che costituisce reato deve essere individuato preventivamente come tale, non è possibile condannare una persona senza che vi sia scritto il reato.
L'ordinamento ammette in se stesso la sua incompletezza
disposizioni sulla legge in generale Art 12:
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Questo articolo ammette l'incompletezza del codice civile, ma afferma che è autocompletabile. A fronte della lacuna individua come debba essere superata. Il giudice può completare il diritto privato ma non quello penale.
Oggi inoltre assistiamo a un altro fenomeno: quello dell'internazionalizzazione del diritto privato.
Infatti organismi internazionali hanno effetti normativi sul nostro ordinamento e le nuove leggi nascono sempre più spesso in un contesto internazionale. È nata anche la figura giuridica del consumatore. Assieme a questa nasce l'esigenza di una tutela verso chi ha esigenze familiari e anche professionali.
Diritti
Categorie concettuali di sintesi:
Soggetto del diritto: chi può essere titolare di diritti, la titolarità individua la spettanza
Oggetto del diritto: se a taluno spettano diritti devono essere relativi a qualche cosa.
Rapporto giuridico: si studia il modo in cui sono fatti i diritti, come si acquistano, come si perdono e si modificano.
Il concetto di soggetto del diritto è un concetto meno ovvio di quanto si possa pensare: infatti nel passato sono esistiti soggetti che pur essendo esseri umani non erano titolari di diritti. Si pensi agli schiavi, che per il diritto romano non erano soggetti di titolarità, oppure alle leggi razziali, con le quali alcuni soggetti venivano privati di taluni diritti, venivano subordinati ad altri soggetti.
L'unità dell'entità umana è stata pienamente raggiunta da poco tempo prevalentemente nei paesi occidentali. Oggi ancora esistono in diverse zone del mondo soggetti a cui non sono concessi diritti.
Inoltre il concetto di soggetto del diritto è un concetto chiave non solo per gli essere umani nati, ma anche per gli esseri umani nel loro stato prenatale: gli embrioni
L'articolo 1 del codice civile afferma:
la capacità giuridica si acquista al momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'effetto della nascita.
Leggendo questo articolo è facile capire come per il codice civile l'embrione sia soltanto un semplice oggetto. La nuova legge introdotta nel 2004 afferma però che l'embrione deve essere tutelato. Nel nostro ordinamento è presente però un'altra legge, quella sull'aborto, che non tutela affatto l'embrione.
Si può affermare che il nostro ordinamento è ambiguo e che non sono esclusi ulteriori interventi del legislatore in questo campo.
Quest'ultimo caso è molto più complesso di quanto sembra, ma in questo momento serve per capire come il concetto di soggetto del diritto non è così ovvio come sembra.
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