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DIRITTO PUBBLICO - L'ORDINAMENTO GIURIDICO

diritto



DIRITTO PUBBLICO


CAP. 1 - L'ORDINAMENTO GIURIDICO


Il diritto è il prodotto di comunità organizzate secondo regole a loro preesistenti. L'ordinamento giuridico è l'insieme delle regole giuridiche prodotte da un gruppo sociale organizzato; possiamo anche qualificare ordinamento giuridico l'istituzione o corpo sociale organizzato che esprime, da significato e validità alle norme da esso poste e che consta della compresenza di tre elementi essenziali:


preesistenza di una comunità sociale (plurisoggettività)

una struttura organizzatoria, dove risiede il potere di governo e di guida della stessa comunità (autorità governante)



la produzione da parte di tale autorità di norme regolanti i rapporti individuali, gli apparati pubblici e i rapporti tra questi e gli individui


Vi sono tanti ordinamenti giuridici quanti sono i corpi sociali organizzati (ordinamento statale, canonico, sportivo, ecc.): si parla di pluralità degli ordinamenti giuridici. Il diritto oggettivo è il sistema di norme giuridiche di un dato ordinamento, mentre il diritto soggettivo è il potere che le norme giuridiche attribuiscono ad un soggetto per la realizzazione dei propri interessi, ritenuti meritevoli di tutela. Il rapporto giuridico è la relazione intercorrente tra due o più soggetti regolata dal diritto; i suoi elementi essenziali sono:


  • un soggetto attivo, che vanta un diritto soggettivo
  • un soggetto passivo, su cui grava l'obbligo di rispettare la pretesa del soggetto attivo
  • l'oggetto, i beni presi in considerazione
  • il fatto, che fa sorgere, modificare o estinguere il rapporto giuridico

Dal rapporto nasce il negozio giuridico, che consiste in una manifestazione di volontà da parte di un soggetto giuridico diretta a produrre effetti giuridici. La norma giuridica è una prescrizione, o regola di condotta, o di comportamento, che attribuisce diritti od obblighi ai consociati in funzione del soddisfacimento degli interessi dei singoli e dei gruppi sociali; il testo normativo si chiama disposizione, mentre norma è la disposizione interpretata. I caratteri della norma giuridica sono:


  • Generalità: la norma contiene previsioni generali e si rivolge a soggetti indeterminati
  • Astrattezza: la norma dispone in via preventiva ed ipotetica
  • Novità: la norma deve introdurre nuove prescrizioni rispetto a quelle esistenti, regolando nuove fattispecie
  • Bilateralità: consiste nel collegamento simmetrico tra situazioni soggettive di vantaggio (diritti, poteri, facoltà) e di svantaggio (doveri, obblighi, oneri)
  • Coattività: in caso di inosservanza la norma viene eseguita anche contro la volontà del destinatario

Lo Stato

Tra gli ordinamenti giuridici un posto particolare occupa lo Stato: esso è una comunità, stanziata in un determinato territorio, organizzata in modo da provvedere alla cura e al perseguimento dei propri interessi attraverso istituzioni da essa liberamente costituite. Per Stato-ordinamento s'intende l'ordinamento nel suo complesso e nella sua totalità, comprensivo dei vari ordinamenti particolari ivi previsti. Per Stato-apparato s'indica il complesso dell'organizzazione e dell'attività che fa capo al potere supremo del comando, con la funzione di assicurare le esigenze unitarie dell'ordinamento.


Il popolo viene a costituire l'elemento personale dello Stato e consiste in un complesso di persone fisiche legate allo Stato dal rapporto di cittadinanza; è un concetto diverso dalla nazione, con cui si indica una collettività di uomini tra loro legati da idee, lingua, costumi, credenze, ecc; popolo va anche distinto da popolazione, che indica tutti i soggetti che risiedono nel territorio dello Stato. La cittadinanza crea in capo all'individuo una situazione giuridica soggettiva consistente in un complesso di diritti e doveri; essa si acquista, normalmente, con la discendenza da genitori che siano cittadini dello Stato, ed in via eccezionale con la nascita nel territorio dello Stato. Il territorio rappresenta l'ambito spaziale in cui è insediato stabilmente il popolo ed entro cui lo Stato esercita la sua autorità; esso è costituito da diverse parti: la terraferma (lo spazio terrestre compreso entro i confini), lo spazio aereo, il mare territoriale (fino a 12 miglia dalla costa), la piattaforma continentale (sottofondo marino), il sottosuolo, le sedi diplomatiche e consolari all'estero, le navi e gli aeromobili militari, le colonie (qualora vi siano). La sovranità dello Stato significa originarietà ed indipendenza del suo ordinamento nei confronti degli altri ordinamenti: in questo caso significa che l'ordinamento statale si autolegittima, cioè trova in sé la legittimazione e giustificazione giuridica della sua esistenza e del suo potere. Negli ordinamenti democratici e di diritto la sovranità è intestata al popolo, che ne è titolare (principio della sovranità popolare), anche se il suo esercizio è delegato agli organi scelti dal popolo stesso (principio della democrazia rappresentativa).



































CAP. 2 - FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO


Per forma di Stato s'intende il modo di atteggiarsi degli elementi di uno Stato ed i loro reciproci rapporti, mentre per forma di governo i rapporti che vengono ad instaurarsi tra gli organi fondamentali di uno Stato. Lo Stato patrimoniale si afferma in epoca feudale: il sovrano considera come parti del proprio patrimonio sia il popolo che il territorio. Nello Stato assoluto, delle monarchie europee prima della rivoluzione francese, il potere spetta esclusivamente al sovrano; con il XVI secolo si ha l'assolutismo illuminato, dove il potere del re è soggetto anch'esso alla legge ed è finalizzato al provvedere benessere per i sudditi: esso sfocia nello Stato di polizia, dove si afferma come dovere del sovrano quello di garantire benessere alla collettività. Lo Stato moderno si afferma alla fine dell'800 sotto varie forme:


  • Stato di diritto: fondato sul principio di legalità e sul riconoscimento e la tutela delle libertà civili e politiche
  • Stato costituzionale: retto da una Costituzione che riconosce e tutela i diritti fondamentali e attua la divisione dei poteri
  • Stato rappresentativo: in cui i governanti sono rappresentanti del popolo in quanto da questo direttamente eletti
  • Stato sociale: in cui si allarga progressivamente la base della rappresentanza attraverso la graduale estensione del suffragio fino alla sua universalità

Lo Stato democratico costituzionale e di diritto si fonda sul principio della separazione delle funzioni fondamentali (legislativa, esecutiva e giudiziaria) e sulle altre individuate dalla Costituzione e attribuite agli organi costituzionali, nonché sul principio pluralista, in quanto riconosce e tutela le autonomie personali, sociali e territoriali, e si muove nel rispetto e nella pratica dei principi di sussidiarietà e solidarietà.

In base alla distribuzione della sovranità nel territorio, le forme di Stato si dividono in:


  • Stato unitario: dove la sovranità è indivisibile ed è propria dello Stato centrale
  • Stato federale: in cui gli Stati membri conservano il proprio ordinamento a cui è attribuita la competenza nelle materie non riservate alla competenza federale
  • Stato regionale: in cui vi è la devoluzione di alcune specifiche materie alla potestà legislativa e amministrativa delle regioni, mentre la sovranità appartiene allo Stato centrale

Riguardo ai rapporti tra autorità e cittadini, si hanno:


  • Stato autoritario: che si presenta nel primo dopoguerra, in cui si afferma un partito unico il cui capo si fa solo interprete della volontà del popolo, con conseguente restrizione di alcune libertà fondamentali
  • Stato democratico: si presenta nel secondo dopoguerra, ed ha come caratteristiche la rappresentatività, l'autogoverno, la tutela delle minoranze e la previsione di istituti di partecipazione popolare diretta
  • Stato socialista: affermatosi dopo la rivoluzione sovietica, si caratterizza con il superamento della divisione dei poteri con l'attribuzione di tutto il potere al popolo, il condizionamento dei diritti e delle libertà dei cittadini agli interessi della società e dello Stato, la posizione del partito comunista come partito unico





Le principali forme di governo sono:


Monarchia costituzionale pura: il potere legislativo è affidato al Parlamento, mentre quello esecutivo al Re, che lo esercita formando un governo di ministri da lui nominati e responsabili innanzi ad esso; la variante del cancellierato prevede che il solo capo del governo (il cancelliere) sia responsabile di fronte al Re, mentre gli altri ministri sono responsabili al cancelliere stesso

Governo assembleare: previsto in Francia nel 1800 ma mai attuato, concentra tutti i poteri in capo all'Assemblea

Governo direttoriale: realizzato nella Confederazione elvetica, prevede che l'esecutivo, una volta nominato dal Parlamento, è privo di responsabilità politiche nei suo confronti (assenza di rapporto fiduciario)

Governo parlamentare: in cui vi è l'investitura del capo dell'esecutivo da parte del Parlamento, con il conseguente instaurarsi di un rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo

Governo presidenziale: Americano, in cui il Presidente riceve investitura dal corpo elettorale, è unico responsabile della funzione esecutiva, è capo delle forze armate e nei confronti del potere legislativo (Congresso) ha facoltà di veto sospensivo sui progetti di legge

Governo semipresidenziale: Francese, che è una via di mezzo tra il governo parlamentare e quello presidenziale (vi è elezione diretta del Presidente da parte del popolo, che non è responsabile innanzi al Parlamento a differenza del Primo ministro)






























CAP. 3 - CARATTERI DEGLI ORDINAMENTI DEMOCRATICI


Democrazia significa governo del popolo. Per democrazia formale s'intende la forma e le regole di governo (governo del popolo), mentre per democrazia sostanziale s'intendono gli ideali del pensiero democratico (governo per il popolo). I regimi autoritari, dittatoriali o totalitari si fondano su principi opposti a quelli democratici: disconoscono le libertà fondamentali degli individui in nome di una concezione mistica dello Stato, il potere è accentrato ad una sola persona che regola con violenza e arbitrio, vi è l'esasperazione del nazionalismo. Nelle Costituzioni Europee la democrazia si presenta sotto diversi aspetti:


Democrazia personalista: che riconosce e tutela le libertà fondamentali della persona umana, elemento vitale e centrale della comunità politica, ed i suoi diritti civili, politici e sociali

Democrazia comunitaria: protesa alla realizzazione del bene comune ed alla partecipazione popolare alla vita della comunità

Democrazia pluralista: che ammette l'esistenza delle formazioni sociali autonome, libere di organizzarsi e di perseguire i propri obiettivi


Caratteristico di un ordinamento democratico è il principio della divisione dei poteri, consistente nell'articolazione dell'autorità dello Stato in tre funzioni:


  • Funzione legislativa: che pone le norme giuridiche
  • Funzione giurisdizionale: diretta a rendere concrete e operanti le norme giuridiche
  • Funzione esecutiva: consistente nella cura degli interessi pubblici nel rispetto della legge

Esso è solo un mero principio organizzatorio, in quanto più volte si affermano le interferenze funzionali consistenti in spostamenti di competenza dall'uno all'altro potere: alla ripartizione dei poteri e delle competenze attribuiti agli organi costituzionali consegue che questi ultimi, nell'ipotesi in cui vengano in contatto e ad interferire tra di loro, debbano ispirarsi al principio di leale cooperazione.

Il principio di legalità significa primato della legge quale fondamento e guida dei pubblici poteri, nella realizzazione e nel perseguimento dei valori fondamentali sanciti dalla Costituzione. Tale principio è strettamente legato alla legittimità (titolo del potere), come limitazione dell'esercizio del potere attraverso una disciplina legale. La riserva di legge è un istituto di diritto costituzionale secondo cui una determinata materia non può che essere disciplinata dalla legge; essa risponde ad una duplice esigenza: garantire le libertà fondamentali e garantire la democraticità dell'ordinamento. Vi sono diverse tipologie di riserva di legge:


Riserva di legge assoluta: la disciplina della materia coperta da tale riserva deve essere compiutamente fatta dalla legge (Parlamento)

Riserva di legge relativa: dove basta che la legge disciplini in modo sufficiente e concreto la materia, ammettendo altre fonti

Riserva di legge rinforzata: aggiunge l'obbligo di conferire alla legge un certo contenuto

Riserva di legge costituzionale: disposizioni dettate per evitare l'arbitrio della maggioranza


Il principio di eguaglianza, nelle carte rivoluzionare del '700, indicava eguaglianza davanti alla legge. L'art. 3 della Costituzione prevede sia l'uguaglianza formale (pari uguaglianza davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali), sia l'uguaglianza sostanziale (impone allo Stato l'impegno di intervenire promuovendo una politica di sostegno ed aiuto che consenta la piena e libera affermazione della persona).

Il principio di maggioranza significa la prevalenza della volontà dei più sulla volontà dei pochi, che vale sia come principio di rappresentanza per l'elezione degli organi supremi legittimati a decidere per la collettività, sia come principio funzionale di formazione delle decisioni. Come principio di rappresentanza presuppone sia il suffragio universale attivo e passivo, sia l'uguaglianza e la libertà del voto. In base ai sistemi elettorali si ha distinzione in:


  • Democrazia maggioritaria: caratterizzata dall'esistenza di due partiti o poli, dove il polo vincente ha il diritto di governare, mentre la minoranza assume ruolo di opposizione, con funzione di controllo politico e di critica della maggioranza
  • Democrazia consociativa: tenta di allargare al massimo le dimensioni della maggioranza che governa, in modo che tutti i maggiori partiti possano dividersi il potere esecutivo (governi svizzeri e belgi)

Come principio funzionale, si prevedono le maggioranze semplici (metà più uno dei presenti all'assemblea) e le maggioranze qualificate, come la maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti un collegio) o maggioranze più consistenti (2/3). Ma alla regola della maggioranza fa seguito il riconoscimento e la tutela di alcune minoranze, come le minoranze linguistiche (art. 6 Cost.) e le minoranze religiose, come l'art. 8 Cost. che in base al principio di laicità dello Stato, ne riconosce la libertà di culto e di autonomia organizzativa purchè non in contrasto con l'ordinamento.

Il principio del decentramento consiste nella dislocazione del potere politico-amministrativo dal centro alla periferia, in modo da realizzare una gestione della cosa pubblica quanto più possibile vicina ai cittadini amministrati: il decentramento diventa un modulo organizzatorio quando si tratta di attribuire funzioni amministrative su determinate materie dal centro alla periferia, diventa strumento politico di articolazione quando comunità costituiscono gli enti politici minori (art. 5 Cost. che parla di autonomie locali e di decentramento nell'ambito di una Repubblica una e indivisibile). Al principio di decentramento si accompagna il principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.), intesa sia come sussidiarietà verticale (dispone che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo caso in cui siano conferite a Provincie, Città metropolitane, Regioni e Stato per assicurarne l'esercizio unitario), sia come sussidiarietà orizzontale (dove Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale).

Il principio di laicità dello Stato non va inteso come indifferenza dello stesso nei confronti delle confessioni religiose, ma come neutralità, equidistanza e imparzialità nei confronti di queste.

Il principio di solidarietà è sancito dall'art. 2 Cost.: mentre afferma il riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, esso richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica (partecipazione alla vita democratica del Paese per la realizzazione del bene comune), economica (dovere di svolgere una funzione o un'attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società) e sociale (la persona è chiamata ad agire per libera e spontanea espressione della socialità che caratterizza la persona stessa).









CAP. 4 - CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA


Lo Stato italiano nasce, come Regno, a seguito delle annessioni dei territori metropolitani al Regno di Sardegna: il re Vittorio Emanuele II proclama il Regno d'Italia nel 1861, dopo l'armistizio di Villafranca e a seguito delle annessioni delle province dell'Italia centrale e del Regno delle due Sicilie. Il nuovo ordinamento fu retto dallo Statuto albertino, concesso da re Carlo Alberto nel 1848, che si presentò con i caratteri di una costituzione:


Ottriata: non deliberata da un'assemblea rappresentativa, ma concessa da un sovrano

Flessibile: modificata attraverso il processo legislativo ordinario

Corta: in quanto costituita da soli 84 articoli


Si ha così la monarchia costituzionale pura: al Parlamento (Camera dei deputati elettiva e Senato del Regno di nomina regia) spettava il potere di legiferare, mentre l'esecutivo era intestato al sovrano che lo esercitava a mezzo di Ministri da lui nominati e che dovevano godere della sua fiducia.


Il fascismo

Il ventennio fascista si ha dal 1922 dopo la "marcia su Roma", cui seguì l'incarico del re Vittorio Emanuele III a Mussolini di formare il nuovo governo. Nello stesso anno viene istituito il Gran Consiglio del fascismo e nel 1923 la milizia volontaria per la sicurezza nazionale; nel 1926 cade il regime parlamentare, così che il potere esecutivo ottiene la facoltà di emanare norme giuridiche: vengono fortemente limitati i diritti di libertà individuali, di riunione, di associazione e di manifestazione del pensiero, si istituisce il tribunale speciale per la difesa dello Stato, si prevede la pena di morte e la discriminazione razziale (1938). Viene soppressa la libertà di organizzazione sindacale, sostituita con le corporazioni (1934). Si procede alla revisione dell'ordinamento locale all'insegna dell'accentramento, con l'imposizione a capo di tutti i comuni del podestà, in sostituzione del Sindaco. Nel 1929 si ha la firma dei Patti lateranensi, voluti da Mussolini al fine di consolidare le basi del suo potere col favore della chiesa. Nel 1939 viene soppressa la Camera dei deputati in favore della Camera dei fasci e delle corporazioni, organo non rappresentativo a durata illimitata, composto da soggetti che rivestivano nel partito e nelle corporazioni cariche importanti. La scelta di Mussolini del 1940, che portò al patto di acciaio siglato con Hitler, portò dissenso dalla gran parte della popolazione nei confronti del fascismo: la crisi viene provocata nel 1943 dal Gran consiglio del Fascismo, che approva la sfiducia a Mussolini, arrestato e sostituito da Badoglio.


Il quinquennio rivoluzionario

Ha così inizio il quinquennio rivoluzionario che va dal 1943 al 1948 e di cui vengono distinte tre fasi. La prima fase ha inizio nel 1943 dopo la richiesta d'armistizio del governo italiano, in cui si ha il vano tentativo del Re di ripristinare la monarchia: si ha la "defascistizzazione", con cui si sopprimono i nuovi organi creati dal fascismo e, successivamente, si perseguitano i membri del governo colpevoli di aver annullato le garanzie costituzionali, le libertà popolari, creato il regime fascista e tradito le sorti del Paese.

La seconda fase va dalla fine del 1943 a metà 1944 (data di liberazione di Roma), in cui si registra lo scontro tra la dinastia sabauda e le forze antifasciste, riunite nel CNL (Comitato di Liberazione Nazionale) e che riunisce i partiti antifascisti, che accusano il Re di non aver tutelato il sistema parlamentare e di non aver fermato l'avvento del fascismo. L'Italia si ritrova divisa in due: il Regno del sud, sorto a seguito dell'abbandono di Roma da parte del sovrano, e la Repubblica sociale italiana (chiamata anche Repubblica di Salò) sorta sotto la presidenza di Mussolini. La situazione si sblocca nei primi mesi del 1944 con il patto di Salerno, che prevedeva la convocazione, dopo la fine della guerra, di un'Assemblea costituente, il rinvio a quella data del problema istituzionale, l'allontanamento del Re Vittorio Emanuele III con attribuzione di luogotenenza al figlio Umberto, l'ingresso nel governo Badoglio del CNL, che registra il primo tentativo di governo democratico dopo la caduta del fascismo.

La terza fase parte da metà 1944, a seguito della liberazione di Roma. Viene emanato un decreto che stabilisce l'elezione di un'assemblea costituente, a suffragio universale del popolo italiano, al fine di deliberare una nuova carta costituzionale, che i nuovi ministri ed il luogotenente non avrebbero dovuto compiere atti che potessero pregiudicare la soluzione del quesito istituzionale (cosiddetta "tregua istituzionale"), che il Consiglio dei ministri eserciti il potere legislativo a mezzo di decreti legislativi in attesa dell'entrata in vigore del nuovo Parlamento. Nel 1945 viene istituita provvisoriamente la Consulta nazionale, con il compito di dare pareri su problemi generali 454e47e e sui provvedimenti legislativi. Il 2 giugno 1946 si celebra il referendum istituzionale, che da la vittoria alla Repubblica, così come l'elezione dei 556 membri dell'Assemblea costituente. L'Assemblea si organizzò in commissioni e sottocommissioni per la stesura della nuova carta costituzionale, che fu discussa dai primi mesi del 1947 fino al dicembre dello stesso anno, dove viene approvata, con larga maggioranza, ed entrata in vigore il 1 gennaio 1948.


La Costituzione

Essa consta di 139 articoli e di XVIII disposizioni transitorie e finali, così suddivisi:


  • Principi fondamentali (artt. 1-12)
  • Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54): suddivisa in rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici e rapporti politici
  • Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139): suddivisa in Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Magistratura, Regioni-Province-Comuni e Garanzie costituzionali

Si possono individuare i principi e i valori posti a fondamento della Costituzione. Il principio della sovranità popolare (art. 1), della centralità della persona umana (art. 2), di uguaglianza e pari dignità sociale di tutti gli uomini (art. 3), sul valore della solidarietà e del lavoro (art. 1 e 2), sulla tutela delle minoranze (art. 6), sulla laicità dello Stato, sul riconoscimento dell'indipendenza e della sovranità della Chiesa cattolica e della libertà di tutte le altre confessioni religiose (art. 7 e 8). La Costituzione disegna una Repubblica una e indivisibile ma che riconosce le autonomie locali (art. 5), aperta alla comunità internazionale (art. 10 e 117), che si ispira a principi pacifisti e che accetta le limitazioni di sovranità necessari per realizzare la pace e la giustizia tra le nazioni.

Il nostro ordinamento ha quindi subito diversi cambiamenti: da autoritario e centrale è diventato via via democratico e ispirato al principio del decentramento. Recentemente si è trasformato in un ordinamento parafederale, dove viene riconosciuta la pariordinazione tra Stato e regioni, che si manifesta anche nella subordinazione delle potestà legislative agli stessi vincoli del rispetto della Costituzione, dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali; il che comporta la perdita di centralità dello Stato e della legge statale e la trasformazione e il conseguente allargamento del parametro di costituzionalità della legge statale e di quella regionale.












CAP. 5 - LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO


I soggetti pubblici deputati ad emanare nel nostro ordinamento norme giuridiche sono, oltre il Parlamento, Governo, Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane. Per la produzione di queste norme esistono delle regole procedurali che sono poste dalle fonti sulla produzione, contenute nella Costituzione (articoli 70, 71, 72, 73, 76 e 77), nelle leggi ordinarie e nei regolamenti parlamentari. Dalle fonti sulla produzione derivano le fonti di produzione, cioè le fonti che producono diritto e norme giuridiche: al loro interno si suddividono le fonti-atto (se la norma è racchiusa in un documento scritto) e fonti-fatto (regole consuetudinarie non scritte); un terzo tipo sono le fonti di cognizione, regole che prevedono le forme di attività pubblicitaria delle fonti di produzione. Sono fonti del diritto:


  • Le leggi
  • I regolamenti
  • Le norme corporative
  • Gli usi

Tra le fonti-atto vanno distinte:


  • Le fonti supreme: principi alla base della Costituzione, e quindi non modificabili nemmeno col procedimento di revisione costituzionale (art. 139)
  • Le fonti costituzionali: Costituzione, leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale
  • Le fonti primarie: che si dividono in fonti di provenienza statale (leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti, atti normativi aventi forza di legge), fonti di provenienza regionale (le leggi regionali e quelle delle province di Trento e Bolzano) e fonti di provenienza della comunità europea (regolamenti e direttive comunitarie)
  • Le fonti secondarie: regolamenti governativi, ministeriali e interministeriali, regionali e locali

Nelle fonti-fatto si fanno rientrare le consuetudini, fonte di produzione di diritto dove vi è la coesistenza di un elemento materiale (comportamento costante e uniforme nel tempo) e di uno psicologico (convinzione di osservare una regola di condotta obbligatoria e doverosa): essa è però subordinata alle leggi ed ai regolamenti, in quanto ha efficacia soltanto se espressamente richiamata da una disposizione legislativa o regolamentare. Tra queste possiamo citare:


  • Le consuetudini costituzionali: regole di condotta prodotte dagli organi costituzionali nelle loro reciproche relazioni
  • Le convenzioni costituzionali: che sono il frutto di accordi taciti che intervengono tra gli organi costituzionali
  • Le consuetudini internazionali: che nascono dal comportamento che gli Stati abitualmente tengono nei loro rapporti (art. 10)

Le fonti di cognizione, cioè gli strumenti usati per rendere noto il diritto, vanno distinte in:


  • Mezzi privilegiati di conoscenza: es. la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
  • Meri mezzi di conoscenz: es. Raccolte degli usi generali del commercio, di competenza del Ministero dell'industria

La delegificazione, che consiste nel trasferimento da parte del legislatore di una materia a una sede diversa da quella parlamentare, è una riposta alla crescente inflazione normativa, alla declassazione della legge statale e ai difetti di chiarezza e comprensibilità delle fonti normative; tramite i regolamenti in delegificazione, così, una fonte primaria può essere abrogata da una fonte secondaria.


La Costituzione

La Costituzione è la fonte delle fonti, che sta al di sopra di tutte le altre fonti normative e ne condiziona la validità: è l'insieme di norme, dei principi e dei valori condivisi che regolano i rapporti fondamentali di una data comunità politica, ponendo le norme giuridiche fondamentali come inderogabili e obbligatorie. Possiamo quindi vedere la Costituzione in senso sostanziale, come quella data dal complessivo assetto della società statale, in senso formale, come assetto composto in norme scritte, in senso materiale, come dato dall'assetto fondamentale e dalle norme. Ma è possibile anche distinguere le Costituzioni in:


  • Corte: si limitano a dettare norme essenziali sull'organizzazione di governo e sui diritti fondamentali
  • Lunghe: che ampliano il catalogo dei diritti, in linea con l'evoluzione dello stato di diritto in stato sociale
  • Flessibili: che possono essere modificate mediante un procedimento legislativo ordinario
  • Rigide: che prevedono per la loro modifica procedimenti particolarmente aggravati
  • Precetto: contengono norme prescrittive
  • Programma: per l'attuazione delle norme contenute richiedono l'intervento del legislatore


Fonti esterne

Vi sono fonti che, pur appartenendo ad ordinamenti giuridici diversi ed esterni all'ordinamento statale, tuttavia producono effetti giuridici diretti sull'ordinamento statale: si tratta delle fonti normative comunitarie per l'appartenenza del nostro Stato all'Unione Europea. La Comunità Europea interviene attraverso i regolamenti, che sono obbligatori e direttamente applicabili (senza bisogno di un atto legislativo di recepimento) e le direttive, che vincolano lo Stato circa il risultato da raggiungere; entrambe hanno efficacia diretta negli ordinamenti ed efficacia immediata (le disposizioni sono prevalenti su quelle interne, sia anteriori o posteriori, siano in contrasto o incompatibili). Si ha così una sostanziale subordinazione del diritto interno al diritto comunitario.

Altre fonti normative specifiche vengono a far parte del nostro ordinamento in conseguenza dei rapporti che lo Stato intrattiene con gli altri ordinamenti statali; l'ingresso di trattati o accordi nel nostro ordinamento avviene tramite la ratifica, attribuita per competenza al Presidente della Repubblica (art 87) previa legge di autorizzazione delle Camere.


Altre fonti

Particolari fonti-atto sono le leggi rinforzate, per le quali la Costituzione prevede un particolare procedimento di formazione; esse sarebbero:


  • La legge costituzionale
  • La legge ordinaria: se tratta di province - comuni - regioni, che regola i rapporti dello Stato con le confessioni religiose, la legge di amnistia e indulto

Sono fonti atipiche le leggi a competenza limitata (es. quelle di autorizzazione o approvazione), mentre è fonte anomala la legge di delegazione con la quale le Camere conferiscono al Governo i poteri per far fronte allo stato di guerra.




Criteri

Le relazioni tra le fonti sono rette da due criteri: il criterio gerarchico e il criterio della competenza; si tratta di criteri legali, disciplinati dalle norme sulle fonti, diretti a risolvere conflitti tra le norme. Per il criterio gerarchico, la fonte gerarchicamente superiore prevale su quella inferiore con essa in contrasto. Per il criterio della competenza quando la Costituzione o una norma sulla produzione attribuisce a fonti diverse una materia esclusiva di competenza, in caso di conflitto tra fonti prevale quella a competenza riservata. Tra fonti dello stesso rango, si utilizza anche il criterio cronologico (prevalenza della fonte emanata per ultima in ordine di tempo): il suo effetto è l'abrogazione, che può essere espressa (se sotto disposizione della fonte abrogante), tacita (se la fonte successiva è incompatibile con la precedente). Un altro criterio è quello della specialità, secondo cui la fonte speciale deroga sempre a quella generale.

La legge produce i suoi effetti giuridici tutte le volte in cui si verifica la fattispecie che regola (ripetibilità delle norme giuridiche). Nel nostro ordinamento vi è la regola della irretroattività: una legge non ha effetti su fattispecie avvenute prima della sua promulgazione (che può essere derogata in via eccezionale dal giudice): l'irretroattività della legge penale è disciplinata dall'art. 25 (nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso - principio costituzionale e quindi inderogabile).

Per la legge vige il principio della sua territorialità: ha efficacia nell'ambito del territorio dello Stato. Vi è però l'eccezione costituita dall'extraterritorialità della legge e riguarda:i cittadini italiani all'estero (principio della nazionalità della legge).


L'interpretazione

L'interpretazione giuridica consiste in una operazione volta a stabilire il senso ed il significato di un documento giuridico; per evitare arbitri, la legge stabilisce alcune regole legali:


  • Interpretazione letterale: alle parole usate dal legislatore bisogna attribuire il significato che hanno nel linguaggio comune o in quello tecnico-giuridico
  • Intenzione del legislatore
  • Analogia: per casi simili (analogia legis) o per principi generali dell'ordinamento giuridico (analogia iuris)

In base ai soggetti che interpretano la legge, si hanno i seguenti tipi di interpretazione:

  • Interpretazione dottrinale: compiuta dai giuristi
  • Interpretazione giudiziale: compiuta dai giudici
  • Interpretazione autentica: compiuta dal legislatore stesso

In base ai risultati dell'attività interpretativa si ha:

  • Interpretazione dichiarativa: va a confermare l'interpretazione letterale di un testo normativo
  • Interpretazione restrittiva: restringe il campo di applicazione
  • Interpretazione estensiva: estende il significato di una disposizione oltre l'interpretazione letterale
  • Interpretazione sistematica: consiste nel ricavare il significato di una disposizione dalla sua collocazione nel "sistema" del diritto
  • Interpretazione adeguatrice: consiste nell'adeguare il significato di una disposizione al significato di un'altra disposizione gerarchicamente superiore
  • Interpretazione storica: attribuisce uno dei significati che la disposizione vennero attribuiti all'epoca della sua emanazione
  • Interpretazione evolutiva: attribuisce un significato nuovo rispetto a quello storico in base alle mutate condizioni in campo sociale ed istituzionale

CAP. 6 - I RAPPORTI DELLO STATO CON LA COMUNITA' INTERNAZIONALE E CON L'UNIONE EUROPEA


Con la fine della prima guerra mondiale viene istituita la Società delle Nazioni, con l'obiettivo di realizzare un dialogo tra le nazioni a fini umanitari e pacifici; alla fine della seconda guerra mondiale, essa viene sostituita con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) istituita nel 1945: ha come fini il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, lo sviluppo delle relazioni amichevole tra gli Stati, la cooperazione internazionale in campo politico, economico, sociale ed educativo (tramite propri istituti come l'UNESCO, la FAO, l'Organizzazione mondiale della Sanità). La Costituzione italiana contiene una serie di disposizioni riguardanti le relazioni e gli organismi internazionali:


  • Art. 10: Tratta delle consuetudini internazionali a cui l'ordinamento giuridico italiano è tenuto a conformarsi, sia della condizione giuridica dello straniero ed il diritto di asilo
  • Art. 11: Caratterizza il ostro ordinamento come pacifista, per il ripudio alla guerra; autorizza inoltre le limitazioni di sovranità necessarie per assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni
  • Art. 26: Disciplina l'estradizione del cittadino
  • Art. 35: Indica la Repubblica come promotrice di accordi internazionali con il fine di affermare e regolare i diritti del lavoro
  • Art. 78: Attribuisce alle Camere il potere di deliberare lo stato di guerra e di conferire al Governo i poteri necessari al riguardo
  • Art. 80: Attribuisce alle Camere il potere di autorizzare con legge la ratifica di trattati internazionali che sono di natura politica

Tra le unioni politiche a carattere regionale vanno ricordate:


  • Il Consiglio d'Europa: ha sede a Strasburgo e ha come scopo quello di studiare e promuovere una unità politica generale degli stati aderenti
  • L'Unione Europea Occidentale (UEO): ha come scopo l'integrazione degli stati europei partecipanti
  • La Comunità Europea

Il nostro Stato è membro della Comunità Europea, costituita dalle tre Comunità:


  • Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA)
  • Comunità Economica Europea (CEE)
  • Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom)

Queste unità sono operanti e distinte, ed hanno organi unici: insieme, a seguito del Trattato di Maastricht (1992), vengono a formare l'Unione Europea (UE), il cui obiettivo finale è nel senso di una federazione europea. Gli organi fondamentali di tale ordinamento sono: il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti. Il Parlamento europeo è l'unico organo elettivo della Comunità: esso, oltre all'adozione finale del bilancio della Comunità, può costituire Commissioni temporanee d'inchiesta; per i cittadini europei è previsto il diritto di petizione verso quest'organo. Il centro decisionale della Comunità è il Consiglio dei ministri: esso esercita funzioni di coordinamento delle politiche economiche, oltre ad avere funzioni decisionali tramite l'emanazione di atti normativi, quali i regolamenti, le direttive, le decisioni, i pareri e le raccomandazioni, con lo scopo di ottenere che i destinatari tengano un determinato comportamento ritenuto più rispondente agli interessi comuni. L'organo esecutivo della Comunità è la Commissione, a cui è attribuita in via esclusiva la competenza a dare esecuzione alle norme comunitarie e ad esercitare poteri normativi su delega del Consiglio; ha anche il ruolo di custode dei trattati e della legalità comunitaria, in quanto è chiamata a vigilare sull'applicazione delle disposizioni dei trattati. L'organo che assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati è la Corte di giustizia, affiancata da un Tribunale di primo grado; ha come compiti:


  • Il controllo nei confronti degli Stati membri per la violazione degli obblighi comunitari (ricorso per inadempimento)
  • Controllo di legittimità nei confronti degli atti emessi dagli organi comunitari (ricorso per annullamento)
  • Competenza sulla interpretazione e sulla validità dei trattati compiuti dalle istituzioni comunitarie e dalla Banca Centrale Europea (rinvio pregiudiziale)

Al controllo dei conti comunitari è preposta la Corte dei conti.




CAP. 7 - I RAPPORTI DELLO STATO CON LA CHIESA CATTOLICA E CON LE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE


Vi sono organizzazioni religiose che per la loro particolare rilevanza sociale hanno portato ad una disciplina pubblica delle loro relazioni con lo Stato, questo soprattutto per la Chiesa Cattolica, i cui rapporti con lo Stato hanno nel tempo trovato diversi assetti. In epoca antica si ha il cesaro-papismo: il cristianesimo è considerato come una religione ufficiale dello Stato e il Capo dello Stato è il Capo supremo della chiesa; fino al XVIII° secolo si afferma il giurisdizionalismo, dove lo Stato si attribuisce una serie di poteri sull'organizzazione ecclesiastica a difesa della Chiesa ma anche a difesa dello Stato dalla Chiesa; in epoca moderna si afferma il sistema della separazione tra Stato e Chiesa: i relativi rapporti sono regolati secondo il diritto comune.

Dapprima, all'epoca dello Statuto albertino del 1848, la religione cattolica è dichiarata religione di stato. Dopo la presa di Roma si adotta il sistema giurisdizionalista con la legge delle guarantigie, dove vengono disciplinati in via unilaterale i rapporti tra Stato e Chiesa. Durante il fascismo, a seguito dei Patti lateranensi, la religione cattolica viene valutata come la sola religione dello Stato, e si riconosce la sovranità e la giurisdizione esclusiva della Santa Sede sulla Città del Vaticano.

La Costituzione, nell'art. 8, stabilisce che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge, e nell'art. 19 proclama la libertà di religione, intesa come libertà di professare la propria fede in qualsiasi forma, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume. Il riferimento ai Patti lateranensi effettuato dall'art. 7, quale fonte di disciplina dei rapporti tra Stato e Chiesa, non ha inteso costituzionalizzare tali Patti, ma soltanto il principio concordatario, nel senso che il carattere originario dei due ordinamenti consiste nella loro indipendenza reciproca e nella loro sovranità.













CAP. 8 - LE LIBERTA' E I DOVERI COSTITUZIONALI


Storia

Nei rapporti tra l'individuo e lo Stato il tema delle libertà e dei diritti individuali acquista significato politico e giuridico soprattutto in epoca liberale, tra il diciottesimo ed il diciannovesimo secolo, ad opera della borghesia rivoluzionaria prima, e poi della classe operaia. E' l'America del nord che apre la stagione dei diritti con la Dichiarazione dei diritti della Virginia (1776) dove per la prima volta viene proclamata nel diritto l'esistenza di diritti umani fondamentali, naturali, inalienabili e imprescrittibili. Analoghi diritti vengono affermati nella Dichiarazione dei diritti contenuta nella Costituzione federale degli Stati Uniti d'America del 1787: tali dichiarazioni si differenziano dai testi classici delle libertà inglesi (Magna Charta del 1215, Bill of Righs del 1689) in quanto affermano diritti spettanti ad ogni uomo in quanto tale, e non come suddito. Dapprima, quindi, si affermano le cosiddette libertà negative, che secondo la dottrina liberale stanno ad indicare uno stato di non impedimento; successivamente si passa alla libertà positiva, cioè alla libertà nello Stato, attraverso soprattutto i diritti di partecipazione politica e alla libertà a mezzo dello stato (Welfare State o stato del benessere).

Le Costituzioni considerano particolarmente rilevanti alcune libertà, quelle fondamentali, cui corrispondono alcuni diritti inviolabili. L'art. 2 chiama in causa la Repubblica intesa come stato-ordinamento: il riferimento alle formazioni sociali da un lato attribuisce alle stesse la garanzia dei diritti individuali all'interno, e dall'altro le eleva a soggetti di diritto costituzionale, con il conseguente riconoscimento ad esse della titolarità. I diritti della prima generazione corrispondono alle libertà individuali a carattere negativo, configurati come diritti di difesa delle libertà individuali dalla ingerenza dello Stato, seguiti dai diritti della seconda generazione, corrispondenti ai diritti sociali, economici e culturali propri dello Stato sociale. Di recente acquisizione sono i diritti della terza generazione, dove si fanno rientrare il diritto alla pace, i diritti dei consumatori, i diritti al qualità della vita e il diritto alla libertà informatica. Un'ultima categoria di diritti, qualificati come diritti della quarta generazione, include tutti i diritti inerenti alla bioetica, dal diritto alla vita al diritto all'integrità della persona.


Le libertà individuali

L'art. 13 tratta la libertà personale, intesa sia come diritto all'integrità fisico-psichica della persona, sia come libertà morale e della dignità della persona: secondo il criterio della degradazione giuridica si fanno rientrare nel disposto tutte quelle misure che, pur non risolvendosi in una coercizione fisica, tuttavia vengono ad incidere negativamente sulla dignità della persona. A tutela della libertà personale sono previste degli strumenti:


  • La riserva di legge assoluta: riserva di legge statale, nel senso che il provvedimento restrittivo deve essere previsto da una legge generale e astratta
  • La riserva di giurisdizione: riferimento all'autorità giudiziaria
  • La motivazione obbligatoria dell'atto: l'atto deve contenere la dimostrazione che nel caso concreto ricorrano le circostanze previste dalla legge

Tra le restrizioni alla libertà personale, l'art. 13 fa menzione, oltre che della detenzione, della ispezione e della perquisizione personale, anche di qualsiasi altra restrizione della libertà personale: le misure di sicurezza detentive, le misure di prevenzione (che a prescindere dalla commissione di un reato, hanno la funzione di evitare che soggetti ritenuti socialmente pericolosi possano delinquere); le misure antimafia e la custodia cautelare. La Costituzione si occupa del trattamento del detenuto, prevedendo una duplice garanzia: la prima prevista dall'art. 13 riguarda le persone sottoposte a restrizione della libertà personale e consiste nel divieto di ogni violenza fisica e morale, mentre la seconda, prevista dall'art. 27, indica che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

La libertà di domicilio viene a costituire un diritto soggettivo inviolabile previsto dall'art. 14. Il domicilio è il luogo in cui l'individuo localizza gli elementi essenziali della propria persona, inteso in via ampia non solo dell'abitazione, ma anche dell'ufficio, dell'azienda, della camera d'albergo, della roulotte, del cabinato e anche dell'autovettura. Titolari di tale diritto di libertà sono, oltre i cittadini,anche gli stranieri, nonché le associazioni. Quanto ai limiti della inviolabilità, lo stesso articolo ammette accertamenti ed ispezioni soltanto per motivi di sanità e di incolumità pubblica, o a fini economici e fiscali.

L'art. 15 dichiara inviolabile la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, ed aggiunge che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge; la garanzia comprende qualsiasi forma espressiva, sia attuale che futura, in relazione ai progressi della tecnica al riguardo.

L'art. 21 garantisce sia la manifestazione che la divulgazione del proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione: limitazioni sostanziali di tale libertà non possono essere poste se non per legge (riserva assoluta di legge) e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali; titolari di tale diritto sono i cittadini, gli stranieri e le formazioni sociali. La Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto di critica nei confronti delle pubbliche istituzioni, purchè di queste non resti pregiudicato l'espletamento dei compiti loro affidati. La tutela costituzionale copre non soltanto a libertà di manifestare il proprio pensiero (libertà positiva) ma anche la libertà di astenersi da tale manifestazione: il cosiddetto diritto al silenzio.

Per quanto riguarda la libertà d'informazione, questa va distinta in tre posizioni: diritto di informarsi, diritto ad essere informati, diritto di informare; solo quest'ultimo diritto rientra nella libertà di manifestazione del proprio pensiero, mentre per gli altri si fa riferimento alle altre disposizioni costituzionali (art. 1 - 2 - 3). Nella libertà di informare si fa rientrare il diritto di cronaca, che incontrerebbe un limite nei diritti della personalità, cioè nei diritti alla riservatezza, all'onore, alla reputazione, alla dignità sociale. Il diritto di essere informati è un interesse generale all'informazione, ed è assicurato attraverso una pluralità di voci concorrenti, ritenendo che lo stesso implichi libero accesso alle fonti di informazione e assenza di ostacoli legali. Il diritto di informarsi, cioè il diritto di ricercare e acquisire notizie, si ritiene che esso costituisca soltanto un valore costituzionale e non un diritto inviolabile. Per quanto riguarda i mezzi di diffusione del pensiero, l'art. 21 stabilisce che sono vietate le manifestazioni contrarie al buon costume; questo articolo considera espressamente lo strumento della stampa, che così disciplina:


  • La stampa non può essere soggetta a controlli preventivi: autorizzazioni o censure tali da poter impedire la produzione, la pubblicazione o la diffusione dello stampato
  • L'ammissione del sequestro cautelare o preventivo di giornali  periodici: ma solo con atto motivato dall'autorità giudiziaria

Ad assicurare la libertà della stampa e per evitare che si intacchi il principio del pluralismo dell'informazione provvede la legge sull'editoria, che prevede controlli da esercitarsi da parte del Parlamento tramite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Fa parte del nucleo essenziale dei valori di personalità il diritto dell'individuo alla riservatezza della propria sfera privata: a questo diritto va riconosciuto il carattere dell'inviolabilità e la sa eventuale limitazione non può che avvenire per legge e solo per il soddisfacimento di un interesse pubblico primario.

L'art. 16 riconosce ad ogni cittadino il diritto di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, fatte salve le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. La libertà di soggiorno si concretizza nel diritto di fissare o anche trasferire la propria residenza o il proprio domicilio in qualsiasi parte del territorio nazionale. Lo stesso articolo contempla la libertà di espatrio, disponendo che ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Considerata come particolare specificazione della libertà di manifestazione del pensiero, la libertà religiosa è espressamente riconosciuta dall'art. 19: il diritto in parola, rientrante tra i diritti inviolabili dell'uomo, comprende oltre il diritto di professare la propria fede e le proprie convinzioni religiose, anche la libertà di aderire o meno a determinate confessioni religiose, nonché il diritto di non professare alcuna fede, e quindi di essere atei; si ricava quindi il riconoscimento della libertà di religione quale diritto inviolabile dell'uomo. L'art. 19 garantisce anche la libertà di coscienza dei non credenti, che è violata quando sia imposto al soggetto il compimento di atti con significato religioso.

L'art. 33 proclama la libertà dell'arte e della scienza, garantendone l'esercizio anche attraverso l'insegnamento, che a sua volta è libero: le due locuzioni arte e scienza sono usate dalla Costituzione in senso lato, e quindi comprensivi nella prima di qualsiasi forma di espressione artistica, sia letteraria che materiale, e nella seconda di qualsiasi attività in cui rilevante è il metodo scientifico. Connessa con la libertà della scienza e dell'arte è la libertà di insegnamento, in quanto rappresenta quasi una prosecuzione ed espansione della prima.


Le libertà collettive

L'art. 17 riconosce ai cittadini il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi, senza obbligo di preavviso all'autorità se non per le riunioni in luogo pubblico, che possono essere vietate soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Si tratta di una libertà a carattere collettivo riconosciuta a tutti coloro che volontariamente di ritrovano in uno stesso luogo per qualsiasi scopo. In base al luogo in cui esse si svolgono, la Costituzione distingue le riunioni in private, aperte al pubblico e pubbliche, richiedendo preavviso all'autorità di pubblica sicurezza soltanto per queste ultime per motivi di ordine pubblico: esclusi da tale obbligo sono i comizi elettorali, in quanto strumenti necessari di attuazione di fondamentali principi costituzionali. Sono sottratti al preavviso le riunioni in luogo privato e quelle in luogo aperto al pubblico (soggette a limitazioni relativamente all'ingresso, tipo teatro, chiesa, ecc.); a queste ultime sono assimilati gli assembramenti, consistenti in riunioni occasionai di più persone in un luogo pubblico, per i quali valgono le stesse limitazioni.

Diversa dalla libertà di riunione, dove mancherebbe una organizzazione e uno scopo comune consacrato in uno statuto, è la libertà di associazione: la Costituzione all'art. 18 garantisce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale; rientra nella tutela costituzionale non solo il diritto di costituire liberamente associazioni, o di aderire a quelle esistenti, ma anche di recedere da quelle a cui si è aderito e di non associarsi.


I rapporti economico-sociali

Sotto la denominazione di rapporti economici la Costituzione elenca una serie di diritti riconosciuti ai lavoratori (art 35 - 38, 40, 46), occupandosi anche dell'organizzazione sindacale (art. 39), dell'iniziativa economica privata (art 41), alla proprietà pubblica e privata (art. 42) alla riserva o trasferimento di attività e di beni di interesse generale (art. 43), alla proprietà terriera (art. 44), alla cooperazione (art. 45) ed al risparmio (art. 47), che vengono a costituire la costituzione economica. I principi costituzionali dettati a tutela del lavoro e dei lavoratori sono:


  • Diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art 36): sono due principi, il primo all'adeguatezza di una retribuzione che valga ad impedire un antisociale sfruttamento del lavoratore (retribuzione proporzionata), il secondo ad una retribuzione non limitata a garantire il minimo vitale ma ad assicurare il minimo tenore di vita socialmente adeguato (retribuzione sufficiente)
  • Dritto del lavoratore al riposo giornaliero, al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite (art. 36): allo scopo di proteggerne le energie psico-fisiche e consentirne il recupero
  • Parità tra uomo e donna in materia di lavoro (art. 37): attribuisce alla donna gli stessi diritti dell'uomo, ma anche il diritto che le siano assicurate condizioni di lavoro tali da consentirle l'adempimento della sua funzione familiare ed una adeguata protezione affinché posa svolgere anche il compito di madre.
  • Tutela del lavoro minorile (art. 37): a garanzia dei minori, a parità di lavoro, del diritto alla parità di retribuzione
  • Diritto al mantenimento e all'assistenza sociale dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere (art. 38): gli inabili e i minorati hanno, altresì, diritto all'educazione e all'avviamento professionale
  • Diritto dei lavoratori alla previdenza e alla assistenza sociale (art. 38): che fanno capo all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale per le malattie (INAM) e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL)
  • Diritto dei lavoratori alla collaborazione e alla gestione delle aziende (art. 46): al fine dell'elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione

Il sindacato nasce a tutela dei diritti dei lavoratori allo scopo di migliorarne le condizioni di vita e di lavoro. La Costituzione proclama all'art. 39 la libertà di organizzazione sindacale e cioè la libertà dei lavoratori di organizzarsi liberamente in sindacati, e dall'altro garantisce ai sindacati la libertà di agire nell'interesse dei lavoratori; da esso si trae anche il principio della pluralità sindacale, ossia della libertà di costituire più organizzazioni sindacali nell'ambito di una stessa categoria e settore economico. La funzione fondamentale dei sindacati è quella di stipulare nell'interesse dei lavoratori contratti collettivi di lavoro: questi rientrano nella categoria delle associazioni non riconosciute, con la conseguenza che possono stipulare contratti collettivi di diritto privato che hanno efficacia soltanto per i propri iscritti, anche se di fatto oggi i contenuti minimi inderogabili dei contratti stessi vengono estesi a tutti i contratti stipulati per quel settore.

L'altro strumento di pressione in mano ai lavoratori nei confronti dei datori di lavoro è costituito dallo sciopero, riconosciuto espressamente come diritto dall'art. 40: esso è caratterizzato dalla sospensione collettiva dall'attività lavorativa, strumentale per il conseguimento dei beni economico-sociali che il sistema costituzionale collega alle esigenze di tutela e di sviluppo della persona umana quale lavoratore. Lo sciopero si concretizza in forme particolari, come lo sciopero a singhiozzo (dove a periodi brevi di astensione seguono altrettanti periodi brevi di lavoro), gli scioperi a scacchiera (dove l'astensione è proclamato da un reparto e non da tutti, in modo che in ogni caso il lavoro è bloccato per l'intero settore) o gli scioperi bianchi (dove non vi è una vera astensione dal lavoro ma un rallentamento dello stesso). Allo sciopero si può far legittimamente ricorso non solo per il conseguimento di fini di carattere economico e retributivo, ma anche per tutte le rivendicazioni riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori: si tratta degli scioperi politici dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale a condizione che non siano diretti a sovvertire l'ordinamento costituzionale. Anche gli imprenditori possono utilizzare uno strumento di protesta e di lotta collettiva costituito dalla serrata, e cioè dalla sospensione dell'attività produttiva diretta a indurre i lavoratori ad accettare o la modifica dei preesisteni contratti collettivi (serrata offensiva) o soluzioni di compromesso rispetto alle pretese avanzate (serrata difensiva).


Gli altri diritti sociali

La Costituzione si preoccupa di garantire altri diritti sociale collegati all'appartenenza dell'individuo a determinate formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. La prima di queste formazioni sociali è la famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio, di cui la Repubblica riconosce i diritti (art. 29): la famiglia è qui intesa come realtà sociale e giuridica, che presuppone che tra i soggetti che ne costituiscono il nucleo essenziale, i coniugi, esista e permanga la comunione spirituale e materiale, oltre che un'assoluta parità morale e giuridica.

L'altra formazione sociale presa in considerazione è la scuola: l'art. 34 stabilisce che la scuola è aperta a tutti, riconoscendo così in via generale il diritto all'istruzione di tutti i cittadini. Il diritto all'istruzione, quale diritto sociale, comprende dal lato attivo il diritto di istruire e dal lato passivo il diritto di ricevere una istruzione; il diritto di istruire a sua volta si articola nella libertà di insegnamento e nella libertà di istituire e gestire scuole ed istituti di educazione (libertà della scuola); mentre il diritto alla istruzione si presenta come libertà di scelta della scuola e come diritto a ricevere un insegnamento, inteso come diritto sociale soltanto per l'istruzione obbligatoria: l'art. 34 riconosce soltanto ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

E' l'art. 6 che fa carico alla Repubblica, intesa come stato-ordinamento, di tutelare con apposite norme le minoranze linguistiche, fatto in particolare per gli abitanti di lingua tedesca del Trentino-Alto Adige e ai cittadini di lingua francese residenti nella Valle d'Aosta.

In attuazione e in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 è stata emanata la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, considerati le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, con l'obiettivo di assicurare alle persone e alle famiglie interventi diretti a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza

Il bene della salute è tutelato dall'art. 32 sia come fondamentale diritto dell'individuo, sia come interesse della collettività: sotto il primo profilo va considerato come un diritto primario e fondamentale, come interesse della collettività il diritto alla salute si traduce nel diritto ad un ambiente salubre (art. 9). Nell'ambito dell'art. 32 si fa rientrare il cosiddetto diritto a trattamenti sanitari, comprensivo di ogni attività terapeutica e diagnostica diretta a prevenire e curare malattie: lo stesso articolo riconosce agli indigenti il diritto a cure gratuite, e dispone anche che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, da cui si desume il diritto del singolo alla scelta dei trattamenti sanitari cui sottoporsi. Sul piano organizzativo, la tutela della salute è garantita attraverso il Servizio sanitario nazionale, mentre alla Regione compete di definire l'articolazione del proprio territorio in Unità sanitarie locali, per assicurare i livelli essenziali di assistenza: queste si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato.


La costituzione economica

Il complesso delle disposizioni costituzionali contenute negli articoli dal 41 al 47 costituiscono la cosiddetta costituzione economica. Si inizia con il riconoscimento della libertà di iniziativa economica privata, quale libertà dei privati di scelta e di svolgimento delle attività economiche senza interventi pubblici che la restringano in modo arbitrario; l'iniziativa economica, comunque essa si manifesti, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana. La legge ha dettato specifiche norme anti-trust dirette a contrastare intese restrittive della libertà di concorrenza ed a vietare l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato, istituendo un apposito organo di garanzia, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'articolo 42 si dedica alla proprietà, distinguendo la stessa in pubblica e privata in relazione ai titolari di tale diritto; esso si occupa anche dell'espropriazione della proprietà privata, consistente non soltanto nel trasferimento coattivo, ma anche in tutti i casi in cui il godimento del bene sia in tutto o in parte sottratto, per finalità di pubblico interesse e nei casi previsti dalla legge al titolare del diritto. L'espropriazione della proprietà privata comporta la corresponsione di un indennizzo, che non significa in ogni caso integrale ristoro del sacrificio subito per effetto della espropriazione stessa, ma deve corrispondere al massimo di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi di generale interesse, la pubblica amministrazione può garantire all'interesse privato.

L'art. 44 si occupa della proprietà terriera privata e delle zone montane. Quanto alla proprietà terriera privata, il disposto costituzionale ammette che a carico della medesima la legge imponga obblighi e vincoli, fissi limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuova e imponga la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive.

L'art. 45 si occupa di due specifiche forme di esercizio di attività economiche, costituite dalla cooperativa e dall'artigianato. Per quanto riguarda la cooperazione, il disposto assegna alla Repubblica (intesa come stato-comunità) il compito di riconoscere la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. Quanto all'artigianato, l'articolo assegna alla legge il compito di provvedere alla sua tutela e al suo sviluppo.

L'articolo 47 assegna la Repubblica il compito di: incoraggiare e tutelare il risparmio in tutte le sue forme, di disciplinare coordinare e controllare l'esercizio del credito e di favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.


I doveri costituzionali

La Costituzione alla elencazione dei diritti costituzionalmente garantiti fa seguire alcuni doveri che gravano sui cittadini e alcuni di essi anche sugli stranieri; si tratta dei doveri: al lavoro, di difesa, di fedeltà alla Repubblica e tributario. Il dovere al lavoro è accennato dall'affermazione che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro - e non quindi sul privilegio o sulla fatica altrui.

L'altro dovere sancito è il dovere di difesa della Patria, considerato come sacro dall'art. 52, da cui discende l'obbligatorietà del servizio militare.

Altro dovere è quello di concorrere alle spese pubbliche e quindi di adempiere alle prestazioni tributarie, in ragione della propria capacità contributiva (art. 53). All'obbligo tributario di recente ha fatto seguito l'approvazione dello Statuto dei diritti del contribuente: chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie, irretroattività delle disposizioni tributarie, divieto di disporre con decreto legge la istituzione di nuovi tributi.

L'ultimo dovere è sancito dall'art. 54, che incombe su tutti i cittadini, ed è quello di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.























CAP. 9 - LA PARTECIPAZIONE POLITICA


La rappresentanza politica

Il diritto di voto è una delle più alte espressioni della sovranità popolare: in questo modo viene a realizzarsi la democrazia rappresentativa (o indiretta), che si distingue dalla democrazia diretta, in quanto in quest'ultima al popolo viene conferito il potere di esprimere direttamente quella volontà suprema. La rappresentanza politica va distinta dalla rappresentanza di volontà: nella rappresentanza politica l'eletto rappresenta la Nazione, e non l'elettore, ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato (art. 67) e quindi senza che gli elettori abbiano il potere di revocarle.

L'elezione giuridicamente è da qualificare come un atto (giuridico) a mezzo del quale il popolo, in sede collegiale (corpo elettorale), esercita il suo potere di investitura a cariche supreme, per un periodo temporale limitato, dell'organizzazione dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune e delle Città metropolitane, di enti, cioè, esponenziali di comunità umane insediate stabilmente in un determinato territorio. Le elezioni, quindi, non sono altro che atti deliberativi collegiali con funzione di investitura: essi sono costituiti dalla somma dei voti espressi dai singoli cittadini elettori, i quali godono di un diritto, il diritto di voto, riconosciuto e garantito dall'art. 48 a tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età. L'universalità del voto, oltre che rappresentare una delle più significative espressioni del principio di eguaglianza (art. 3) è una delle forme più rilevanti di estrinsecazione della sovranità popolare; ma non tutti i cittadini sono elettori: lo sono quelli che godono della capacità elettorale attiva, cioè i cittadini italiani che hanno raggiunto la maggiore età. Il diritto di voto è escluso per:


  • Incapacità civile: interdetti e inabilitati
  • Effetto di sentenza penale irrevocabile: non sono elettori i condannati a pena che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici
  • Casi di indegnità morale: coloro che sono sottoposti a detenzione o libertà vigilata, i commercianti falliti e coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione

La capacità elettorale passiva è l'idoneità a ricoprire cariche elettive ed è disciplinata dall'art. 51. Tra i requisiti positivi per l'elezione a deputato vi è l'avere compiuto i venticinque anni di età (art. 56), mentre per essere eletto a senatore è necessario il compimento del quarantesimo ano di età (art. 58). Sono ineleggibili coloro che ricoprono determinati uffici, che potrebbero, a causa della loro natura, rendere possibile pressioni sugli elettori (es. sindaci). La incompatibilità presuppone nell'eletto il possesso di tutti i requisiti necessari per far ritener valida l'elezione, ma vuole impedire solo il cumulo della carica elettiva con un'altra: alcune incompatibilità sono previste dalla Costituzione, ad esempio non si può essere al contempo senatore e deputato (art. 65). Per coloro che sono stati condannati per alcuni gravi reati la legge prevede la incandidabilità, il divieto di esser inseriti nelle liste di candidati, anche qui a garanzia della libertà di voto.

I cittadini elettori costituiscono il corpo elettorale: si tratta di una parte qualificata del popolo stesso e non distinta da esso. Quanto ai caratteri del voto, essi sono precisati dall'art. 48, secondo cui il voto è:


  • Personale: questo va espresso personalmente dall'elettore, il quale quindi non può farsi rappresentare, né può inviare il voto per iscritto, ad eccezione dei cittadini italiani residenti all'estero
  • Eguale: costituisce l'applicazione del principio di eguaglianza, ed esclude l'adozione di sistemi di votazione che diano un peso diverso al voto di alcuni elettori per la loro particolare situazione - sono vietati così sia il voto plurimo (l'attribuzione all'elettore di più voti), sia il voto multiplo (la possibilità data all'elettore di votare in più circoscrizioni)
  • Libero e segreto: assicurato sia dall'obbligo di esprimere il voto in apposita cabina sulla scheda di stato, sia dalle disposizioni di carattere penale che puniscono corruzione, costrizione o coartazione, materiale o morale, della volontà degli elettori

Sistemi elettorali

Nulla dispone la Costituzione in ordine al sistema elettorale da adottare per le due Camere. I sistemi elettorali consentono di realizzare la diretta investitura dei governanti da parte dei governati: si tratta di regole che stabiliscono i criteri di distribuzione di quote di rappresentanza tra i soggetti politici (es. partiti) e i conseguenti metodi diretti a tradurre in seggi i voti conseguiti dalle varie forze politiche concorrenti. Nelle democrazie occidentali i sistemi elettorali più utilizzati sono essenzialmente tre: i sistemi maggioritari, i sistemi proporzionali e i sistemi misti.

Ai sistemi maggioritari accedono generalmente i collegi uninominali (dove il numero dei collegi è eguale al numero dei seggi da assegnare e quindi ogni collegio elegge un solo rappresentante); i seggi in palio vengono assegnati al partito che ottiene, all'interno del collegio uninominale, la maggioranza semplice dei voti (modello plurality, maggior numero di voti), oppure la maggioranza assoluta (modello majority, maggioranza dei voti validi). Nei sistemi proporzionali i seggi vengono ripartiti tra tutti i partiti che partecipano alla competizione elettorale in proporzione al numero dei voti da ciascuno di essi ottenuto, assicurando la rappresentanza anche alle minoranze: tali sistemi determinano normalmente una frammentazione politica, generando governi meno stabili ma più rappresentativi. Nei sistemi misti si combinano, in uno stesso sistema elettorale, sia elementi proporzionalistici che elementi maggioritari.


L'esercizio diretto della sovranità popolare

La sovranità popolare, oltre che esprimersi attraverso la elezione dei propri rappresentanti, ha modo di manifestarsi in via diretta attraverso alcuni istituti: la petizione, l'iniziativa legislativa e i referendum.

L'art. 50 della Costituzione prevede il diritto di petizione, disponendo che tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. La richiesta deve provenire da coloro che abbiano la cittadinanza italiana, può riguardare anche materie riservate all'iniziativa del Governo o sottratte all'abrogazione referendaria, può essere diretta a sollecitare provvedimenti legislativi sia ordinari che costituzionali, e deve in ogni caso prospettare interessi generali. Nonostante l'uso limitato, esso è stato ripreso dagli statuti regionali e comunali.

Ai sensi dell'art. 71, il popolo ha la facoltà di esercitare l'iniziativa legislativa mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

La nostra Costituzione prevede i seguenti tipi di referendum: il referendum abrogativo (art. 75), il referendum costituzionale (art. 138) e i referendum consultivi per gli interessi regionali (es. fusione tra regioni, art. 132); i primi due sono facoltativi ed eventuali, gli altri sono obbligatori e necessari in quanto fasi determinanti dei procedimenti legislativi.

Il referendum abrogativo è previsto dall'art. 75, che stabilisce che 500.000 elettori o 5 consigli regionali possono richiedere l'indizione di un referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, salvo quelle tributarie, di bilancio, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, Costituzione e leggi costituzionali. Hanno diritto a parteciparvi i maggiorenni, e la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto (quorum strutturale) e se è raggiunta la maggioranza dei voti (quorum funzionale). La legge stabilisce il procedimento referendario, articolandolo in 3 fasi:


  • Fase della iniziativa: la raccolta delle 500.000 firme è effettuata dai promotori i quali debbono presentarsi alla Cancelleria della Corte di Cassazione, che ne da atto verbale
  • Giudizio di legittimità: spetta all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione constatare la regolarità formale
  • Giudizio di ammissibilità: da parte della Corte Costituzionale

Nell'ipotesi in cui la sentenza della Corte Costituzionale dichiari l'ammissibilità del referendum, l'indizione avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, dove viene fissata la data di convocazione degli elettori. In caso il referendum sia contrario all'abrogazione, non può proporsi un altro sulla stessa legge prima che siano trascorsi 5 anni.


I partiti politici

L'art. 49 riconosce il diritto di tutti i cittadini di associarsi liberamene in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale: esso è una specificazione della libertà di associazione, con i suoi stessi limiti, oltre che a divieto della ricostituzione del partito fascista (XII disposizione transitoria). L'art. fa riferimento al limite del metodo democratico: ciò significa rispettare quelle regole che in democrazia disciplinano la lotta politica (divieto della violenza, rispetto dei meccanismi elettorali, ecc.). Per la loro delicata funzione nel 1974 venne emanata una legge che prevedeva il finanziamento pubblico dei partiti, per contribuire alle loro spese elettorali e di funzionamento; la legge stabiliva una serie i divieti, in particolare quello di ricevere contributi e finanziamenti non iscritti nei bilanci): le continue violazioni hanno dato via alle vicende di "tangentopoli", che nel 1993 portarono all'abrogazione del finanziamento pubblico. Ora è solo previsto un rimborso per le spese elettorali sostenute.

































CAP. 10 - L'ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE


Premessa

Lo Stato-soggetto e gli altri enti pubblici territoriali, quando agiscono per il perseguimento dei fini e degli interessi pubblici stabiliti dalla legge, si avvalgono dell'opera di persone fisiche; lo Stato viene considerato una persona giuridica pienamente capace, per cui va esclusa la esistenza di una duplicità di soggetti, ma tra la persona giuridica Stato e gli individui che agiscono in esso e per esso si instaura un rapporto di compenetrazione (rapporto organico). L'organo è la persona fisica o il complesso di persone fisiche esercitanti pubbliche potestà; esso non si estingue con il venir meno della persona fisica che lo fa agire: la funzione dell'organo è identica e continua nonostante l'avvicendamento delle persone fisiche che ne sono nel tempo titolari (principio della continuità dell'organo) e nonostante che le stesse possano essere temporaneamente suppliti o sostituiti (principio della fungibilità della persona fisica titolare dell'organo). Degli organi si fanno diverse classificazioni, e possono essere:


  • Monocratici: composti da una singola persona
  • Collegiali: i cui titolari sono più di uno
  • Rappresentativi: i cui titolari sono eletti da gruppi sociali
  • Burocratici: i cui titolari sono nominati a seguito di pubblico concorso
  • Esterni: chiamati a manifestare all'esterno la volontà dell'ente
  • Interni: la cui manifestazione di volontà esaurisce i suoi effetti all'interno dell'organizzazione
  • Centrali: la cui competenza abbraccia l'intero territorio dello Stato
  • Periferici: la cui competenza è limitata a single parti del territorio
  • Permanenti
  • Temporanei
  • Ordinari
  • Straordinari
  • Costituzionali: previsti dalla Costituzione, ma tra loro indipendenti e giuridicamente pari
  • A rilevanza costituzionale: quelli non essenziali nella caratterizzazione della forma di Stato o di governo, ma ugualmente previsti dalla Costituzione

Tra gli organi vi è il rapporto di gerarchia tra organi appartenenti allo stesso ramo di amministrazione (relazione interorganica) e che comporta l'attribuzione all'organo superiore di una serie di poteri nei riguardi di quello inferiore, che vanno da quello di indirizzo, al controllo, al potere sostitutivo.


Il Parlamento

Il Parlamento, unica sede della rappresentanza politica nazionale, è costituito dalle due Camere, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, e sono previste quattro assemblee, costituite dalle due Camere, dal Parlamento in seduta comune e dal Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali; le Camere sono espressione diretta della sovranità popolare in quanto i loro membri sono eletti a suffragio universale e diretto, realizzando la democrazia rappresentativa. Il Parlamento nella sua normale composizione è di tipo bicamerale perfetto, nel senso che ambedue le Camere esercitano gli stessi poteri e che la funzione legislativa l'esercitano collettivamente. Esse si differenziano per il numero dei componenti (630 deputati, 315 senatori, a cui vanno aggiunti gli ex Presidenti della Repubblica e i senatori a vita).

Possono votare i candidati deputati i maggiorenni, mentre possono essere votati gli elettori che abbiano compiuto 25 anni (art. 56). Il sistema elettorale, ad un unico turno, è maggioritario uninominale per il 75% e proporzionale per il 25% dei seggi: l'elettore (in due schede diverse) designa il candidato da eleggere con il sistema maggioritario uninominale e il partito politico che concorre alla quota proporzionale, salvo scorporo parziale e che raggiunga il 4% dei voti (soglia di sbarramento).

L'elezione del Senato avviene su base regionale, da parte di elettori che abbiano superato il 25° anno di età per l'eleggibilità a senatori di elettori che abbiano compiuto il 40° anno di età (art. 58); Il sistema elettorale è maggioritario per il 75% e proporzionale per il 25% su base regionale. In una sola scheda l'elettore vota sia il candidato, sia il partito scelto per il recupero proporzionale con scorporo totale.

Al Parlamento in seduta comune la Costituzione assegna delle specifiche competenze:


  • Elezione del Presidente della Repubblica (art. 83): l'organo è integrato dai rappresentanti delle regioni
  • Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica (art. 90): per alto tradimento o attentato alla Costituzione
  • Elezione di cinque dei giudici della Corte costituzionale (art. 135)
  • Elezione di cinque dei componenti il Consiglio superiore della magistratura (art. 104)
  • Formazione di un elenco di 45 persone tra cui sorteggiare 16 giudici che integrano i giudici costituzionali quando la Corte costituzionale è chiamata a giudicare sulle accuse nei confronti del Presidente della Repubblica

La Costituzione dedica all'organizzazione delle Camere delle disposizioni contenute negli articoli 64 e 72. E' affermato il principio della pubblicità delle sedute delle Camere, con la facoltà per ciascuna Camera di deliberare di adunarsi in seduta segreta: il principio è espressione della democraticità del nostro ordinamento.

L'autonomia regolamentare è una prerogativa intesa ad affermare una netta indipendenza del Parlamento da ogni altro organo: essa trova in una fonte apposita, il regolamento, la sua disciplina e il suo limite. I regolamenti parlamentari non possono essere difformi dalle norme costituzionali che pongono i principi organizzativi relativi al Parlamento stesso; essi disciplinano l'organizzazione interna delle Camere, i rapporti tra i vari organi interni, i rapporti tra Governo e Camere, l'ordine delle sedute, le modalità di votazione e le procedure di indirizzo, controllo e informazione.

Gli organi interni delle Camere si distinguono in organi a carattere ordinario e permanente e in organi temporanei e straordinari. Gli organi ordinari sono:


  • L'Ufficio di Presidenza: è composto dal Presidente, 4 vicepresidenti (collaborano con il Presidente e lo sostituiscono), 8 segretari (sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute), 3 questori (curano il buon andamento dell'amministrazione della Camera). Ogni Presidente rappresenta la propria Camera, garantisce l'osservanza del regolamento e ne è l'interprete, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, dà la parola, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati - esercita un potere disciplinare nei confronti dei parlamentari, così quando sorge tumulto in Aula e riescano vani i suoi richiami, questi abbandona il seggio e ogni discussione si intende sospesa.
  • I Gruppi parlamentari: sono proiezione dei partiti in Parlamento, anche se vi sono gruppi parlamentari che raggruppano parlamentari eletti da diversi partiti (gruppo misto). Nascono come libere associazioni di parlamentari, anche se essi sono organi delle Camere. Per la loro costituzione è stabilito un numero minimo di parlamentari, 20 per la Camera e 10 per il Senato. Godono di autonomia regolamentare, e sono chiamati a partecipare alla formazione delle Commissioni permanenti e speciali e alla composizione delle Commissioni d'inchiesta.
  • Le Commissioni parlamentari permanenti: hanno come principale compito quello di esaminare in via preliminare i progetti e i disegni di legge presentati alle Camere dai soggetti legittimati e di riferirne in Assemblea (Commissioni in sede referente). Alle Commissioni possono essere richiesti dei pareri sulle materie di cui sono competenti, così come possono agire in sede redigente (formulando, esaminando e deliberando dei singoli articoli di un progetto di legge) o in sede deliberante (quando la Commissione è chiamata non solo ad esaminare un progetto di legge, ma anche ad approvarlo in via definitiva).
  • Giunta per il regolamento: a cui spetta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione dei regolamenti, nonché di esprimere parere sulle questioni di interpretazione
  • Giunta delle elezioni: ha il compito di riferire sulle regolarità delle operazioni elettorali, e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità
  • La Commissione per la biblioteca del Senato: vigila sulla Biblioteca del senato

Sono organi straordinari e temporanei:


  • Le Commissioni speciali: istituite per compiti e finalità diverse (es. Commissione per il riordino del sistema radiotelevisivo del 1995)
  • Le Commissioni d'inchiesta: sono espressione del potere di inchiesta che la Costituzione riconosce a ciascuna Camera e perciò legittimata a procedere ad indagini su materie di pubblico interesse (art. 82) nei confronti soprattutto del Governo e della pubblica amministrazione
  • Le Commissioni bicamerali: in genere istituite con legge per l'esercizio di funzioni di vigilanza e controllo su determinate attività dell'amministrazione pubblica, come la Commissione bicamerale per le questioni regionali, chiamata ad esprimere parere sullo scioglimento del consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta regionale, sui progetti di legge statale nelle materie di competenza regionale e sui documenti di programmazione economico-finanziaria.

Le Camere godono inoltre di autonomia finanziaria e contabile, nel senso che autonomamente stabiliscono l'ammontare delle risorse finanziarie di cui hanno bisogno, deliberano il proprio bilancio e stabiliscono i modi di gestione delle risorse stesse. Alle Camere compete, sempre a garanzia della loro indipendenza, il potere di autodichia, la cosiddetta giustizia domestica sugli atti riguardanti il proprio personale. E' anche riconosciuta alle Camere l'ulteriore prerogativa della immunità penale, essendo considerati reati tutti quegli atti diretti ad impedire alle Camere stesse l'esercizio delle loro funzioni, o che importino offesa alle medesime. La inviolabilità delle sedi parlamentari (immunità della sede) rientra tra le prerogative delle Camere nel divieto agli ufficiali e agli agenti della forza pubblica d accesso nelle sedi parlamentari, se non per ordine dei rispettivi presidenti e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

La durata delle due Camere è fissata in 5 anni e il periodo che intercorre tra lo svolgimento di due elezioni si chiama legislatura. La Costituzione fa espresso divieto di prorogare la durata delle Camere: un prolungamento di tale durata può essere deliberato dalle stesse Camere con legge (riserva di legge assoluta) e soltanto in caso di guerra (art. 78). Al termine della legislatura il Presidente della Repubblica indice le elezioni delle nuove Camere (art. 87), che debbono avere luogo entro il termine di 70 giorni dalla fine delle precedenti (art. 61) e contestualmente fissa la data della prima riunione non oltre 20 giorni dalle elezioni. La fine della legislatura segna la decadenza dell'attività legislativa svolta dalle Camere. Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti: è questo l'istituto della prorogatio, che garantisce la continuità delle Camere stesse, nel limite dell'ordinaria amministrazione.

La convocazione delle Camere può essere: di diritto (previste dalla Costituzione, disposta dal Presidente della Repubblica in base all'art. 61, e dall'art. 62 che fissa due riunioni annuali), ordinarie (disposte dai rispettivi presidenti) e in via straordinaria (demandata dall'art. 62 all'iniziativa dei presidente delle Camere, al Presidente della Repubblica o da un terzo dei componenti delle Camere).

L'art. 64 dispone sui requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni delle Camere, stabilendo il numero legale e il quorum di maggioranza; per la validità delle sedute, la Costituzione prescrive la presenza della maggioranza dei componenti l'assemblea, mentre per la validità delle deliberazioni richiede la maggioranza dei presenti, a meno che la Costituzione stessa non prescriva maggioranze speciali.

Quanto alla programmazione dei lavori delle Camere, l'approvazione del programma e del calendario dei lavori è di competenza della Conferenza dei capigruppo, con il consenso dei presidenti dei gruppi parlamentari: qualora tale maggioranza non si raggiunga, essi vengono predisposti dal Presidente della Repubblica.

Nel regolamento della Camera si rinviene la disciplina dei tempi dei dibattiti parlamentari, attraverso l'istituto del contingentamento dei tempi stessi, e cioè attraverso l'assegnazione ad ogni gruppo di un tempo massimo entro cui svolgere i propri interventi in aula.

Le votazioni alle Camere hanno luogo a scrutinio palese, a meno che non sia richiesto il voto segreto da 30 deputati, o 20 senatori, per una serie di materie che incidono sui principi fondamentali, sui diritti di libertà e sui diritti della famiglia, nonché per le modifiche ai regolamenti parlamentari, per la istituzione di Commissioni d'inchiesta, per le leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato e agli organi delle regioni, e per le leggi elettorali. Il voto palese è obbligatorio per le leggi finanziarie, di approvazione del bilancio e del consuntivo, per quelle in materia tributaria e  contributive e in genere per tutte le deliberazioni che abbiano conseguenze finanziarie. Per quanto riguarda le modalità di votazione, i regolamenti prevedono che nello scrutinio palese i voti vengano espressi per alzata di mano oppure mediante procedimenti elettronici, mentre nello scrutinio segreto con la deposizione nelle urne di una pallina bianca o nera, o con apposita scheda o mediante procedimenti elettronici.

L'art. 88 attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di sciogliere le Camere o anche una sola di esse, dopo aver sentito i loro Presidenti, ponendo solo come limite l'impossibilità dell'esercizio di tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato (semestre bianco). Quando il Governo viene sfiduciato si parla di scioglimento funzionale; in esso si rivengono dei sottotipi:


  • Scioglimento funzionale in senso stretto: nell'ipotesi di contrasto insanabile tra le due Camere
  • Scioglimento tecnico: conseguente alla modifica di alcune disposizioni costituzionali fondamentali che incidono sul rapporto di rappresentazione
  • Scioglimento di adeguamento: quando non vi è più corrispondenza tra le Camere e l'orientamento espresso dall'elettorato a seguito di elezioni amministrative o di più referendum abrogativi di leggi particolarmente importanti approvate dal Parlamento
  • Autoscioglimento: determinato e voluto dalla maggioranza dei gruppi parlamentari o per rafforzare la propria posizione presso l'elettorato o per risolvere con l'appello al popolo i propri contrasti interni
  • Scioglimento di garanzia: quando il Parlamento ostacoli l'attuazione della Costituzione, o nell'ipotesi in cui le Camere tentino di sovvertire in modo legale i principi o le regole fondamentali della Costituzione

E' regola propria di ogni assemblea rappresentativa quella di consentire la libera espressione dei propri componenti sulle questioni all'ordine del giorno: può accadere, però, che l'opposizione abusi di questo diritto di parola al fine di impedire o ritardare eventuali decisioni della maggioranza, e che utilizzi tutti i mezzi previsti dai regolamenti; si parla in questo caso di ostruzionismo delle minoranze. Per garantire il regolare svolgimento delle attività parlamentari, i regolamenti parlamentari prevedono una serie di misure antiostruzionistiche, che va dalla chiusura della discussione e il passaggio alle votazioni, all'innalzamento del quorum per le richieste di deliberazioni su oggetti non all'ordine del giorno, alla riduzione del numero degli interventi.

A garanzia dell'indipendenza del parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, la Costituzione detta alcune guarentigie che prendono il nome di immunità parlamentari. La prima di queste è la insindacabilità, secondo cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (art. 68). L'altra prerogativa riguarda la cosiddetta immunità penale: nessun membro del Parlamento, senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza, poteva essere sottoposto a procedimento penale (guarentigia della improcedibilità, ora non più prevista), o arrestato o privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizioni personali o domiciliari (guarentigia dell'inviolabilità), con la sola eccezione della flagranza di reato.

L'art. 69 attribuisce ai parlamentari una indennità, la cui misura è stabilita dalla legge.

La più importante funzione del Parlamento è quel legislativa, che si esercita attraverso l'approvazione di leggi ordinari e di leggi costituzionali o di revisione costituzionale: tale funzione, in base all'art. 70, è esercitata collettivamente dalle due Camere. Il nuovo disposto costituzionale riserva alla legislazione esclusiva dello Stato una serie di materie che attengono a interessi essenziali della comunità statale, rinvenibili nella soggettività internazionale dello Stato, nell'esigenza di assicurare in tutto il territorio dello Stato livelli essenziali di prestazione riguardanti i diritti civili e sociali, la necessità di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza, l'esigenza di disciplinare in maniera uniforme per tutto il territorio dello Stato la moneta, la tutela del risparmio e i mercati finanziari; i limiti consistono nel rispetto della Costituzione e dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Sulle materie riservate alla potestà legislativa esclusiva statale, allo Stato compete la relativa potestà regolamentare, che può però delegarla alle regioni.

I procedimenti per la formazione della legge statale sono: il procedimento normale, quello abbreviato e quello in commissione deliberante o in sede legislativa (art. 72, che prevede l'iter normale e lascia ai regolamenti parlamentari l'iter abbreviato). Il procedimento legislativo normale consta delle seguenti fasi:


  • Fase preparatoria: comprende gli atti di iniziativa legislativa (che appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ai Consigli delle regioni, al popolo stesso), e istruttori (consistente nell'esame del progetto o del disegno di legge da parte di una Commissione permanente delle due Camere).
  • Fase dispositiva: nella quale viene emanata la legge; ambedue le Camere sono chiamate a votare il progetto o il disegno di legge nell'identico testo, nella sua identica consistenza grammaticale; finchè non viene approvato da entrambe le Camere, esso dovrà passare da una all'altra (navetta)
  • Fase integrativa dell'efficacia: dove intervengono due atti, e cioè la promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; una volta pubblicata la legge entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione, salvo che la legge non stabilisca un termine diverso

Il procedimento legislativo abbreviato non è altro che un procedimento più rapido, e consiste nella riduzione a metà de tempi massimi previsti dai regolamenti parlamentari per la presentazione delle relazioni delle Commissioni permanenti all'assemblea nel procedimento normale. Il procedimento legislativo in sede deliberante o legislativa si svolge tutto nell'ambito della Commissione permanente.

Per acquisire notizie ed informazioni è prevista l'utilizzazione da parte delle Camere degli strumenti della interrogazione e della interpellanza, mentre per indirizzare e dare direttive politiche al governo è utilizzata la mozione. L'interrogazione consiste nella richiesta, rivolta per iscritto al ministro competente o al Governo, per avere informazioni su un fatto determinato e per sapere quali provvedimenti siano stati adottati o si vogliano adottare. L'interpellanza consiste nella richiesta, rivolta per iscritto al governo, circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo.

Tra gli strumenti di indirizzo politico sono da considerare la mozione (strumento collettivo diretta a promuovere una deliberazione dell'assemblea su un determinato argomento, e una volta accettata dal Governo o approvata dall'assemblea, è vincolate per il Governo stesso), la risoluzione (votata da ciascuna Commissione e diretta a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti) e l'ordine del giorno (costituisce un atto di direttiva politica presentato da ciascun parlamentare, nel corso della discussione in assemblea degli articoli di un progetto di legge).


Il Presidente della Repubblica

All'elezione del Presidente della Repubblica provvede il Parlamento in seduta comune, integrato da 3 delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale, ad eccezione della Valle d'Aosta con un solo delegato (art. 83): l'elezione avviene per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi, e dopo il terzo scrutinio a maggioranza assoluta, questo per garantire l'indipendenza del Presidente da qualsiasi parte politica. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino italiano con un'età minima di 50 anni e che abbia il godimento di diritti civili e politi, senza limite di rieleggibilità.

L'art. 84 dispone espressamente che l'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica: l'incompatibilità comprende non soltanto qualsiasi ufficio pubblico, ma anche le cariche private che entrano in contraddizione con la carica di Capo dello Stato.

Prima di assumere le sue funzioni il Presidente deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione di fronte al Parlamento in seduta comune (art. 91): è prassi che dopo il giuramento il Presidente neo-eletto rivolga alle Camere riunite un suo messaggio, qualificato come messaggio di insediamento.

Al fine di garantire la necessaria autonomia e indipendenza de Presidente della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni, la Costituzione (art. 84) prevede che la legge ordinaria (riserva assoluta di legge) provvede alla determinazione dell'assegno e della dotazione dello stesso Presidente: l'assegno costituisce il corrispettivo attribuito al Presidente per le prestazioni a lui richieste e consiste in una somma di 200 milioni di lire annui esente da ogni imposta e tributo, mentre la dotazione è costituita dal complesso dei beni immobili (Quirinale, tenuta di Castelporziano, ecc.) e dai beni mobili in essi contenuti, oltre alla somma annua di 2500 milioni necessaria per la manutenzione di tali beni. E' attribuita alla Presidenza della Repubblica una posizione di autonomia da qualsiasi altro organo esterno sia giurisdizionale che di controllo: si tratta di un'autonomia normativa, organizzativa e contabile, che comporta l'esercizio di un potere regolamentare riservato, consistente nell'emanazione di norme relative principalmente all'ordinamento degli uffici e dei servizi, allo stato giuridico ed economico del personale e alla relativa pianta organica e alla relativa pianta organica e alla gestione patrimoniale e contabile; tutti gli uffici e servizi della Presidenza sono inquadrati nel Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

La durata del mandato di Presidente della Repubblica è fissato dalla Costituzione (art. 85) in 7 anni: per evitare soluzioni di continuità nella successione lo stesso articolo fa ricorso alla elezione anticipata del nuovo Presidente della Repubblica, prescrivendo che 30 giorni prima della scadenza del settennio il Presidente della Camera dei deputati è tenuto a convocare in seduta comune il Paramento e i delegati regionali per l'elezione del nuovo Presidente; però, se le Camere sono sciolte, oppure manca meno di 3 mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle nuove Camere: nell'attesa della riunione delle nuove Camere sono prorogati i poteri del Presidente in carica. Al prorogatio si potrebbe fari ricorso nell'ipotesi in cui il Parlamento non riesca ad eleggere il nuovo Presidente prima che venga a scadere il mandato del predecessore.

Il Presidente della Repubblica può cessare la sua carica per diverse cause: scadenza del mandato, morte, dimissioni, perdita dei requisiti necessari per l'elezione (perdita dei diritti civili e politici), per impedimento permanente o per condanna da parte della Corte costituzionale per uno dei reati presidenziali (attentato alla Costituzione e alto tradimento); l'art. 86 per tutte queste ipotesi si preoccupa delle conseguenze derivanti dal loro avverarsi, prevedendo l'organo chiamato ad esercitare le funzioni medesime: il Presidente del Senato; sempre dallo stesso articolo si è tratta l'ulteriore ipotesi dell'impedimento temporaneo (o sede plena). A seguito dell'accertamento dell'impedimento, le funzioni presidenziali vengono esercitate ope Constitutionis senza obbligo di prestare giuramento da parte del Presidente del Senato: si ha così la supplenza, ed il supplente gode delle prerogative proprie del Presidente della Repubblica, ma non assume la qualifica i Capo dello Stato né rappresentante dell'unità nazionale.

Una delle prerogative del Presidente della Repubblica è quella della irresponsabilità per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni (art. 90) per i quali si assumono la responsabilità in via generale i ministri proponenti e anche il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo della controfirma. Non tutti gli atti del Presidente della Repubblica sono soggetti a controfirma ministeriale: ne rimangono esclusi i cosiddetti atti propri del Presidente, mentre vi rientrano i cosiddetti atti governativi e gli atti a partecipazione paritaria di governo e Presidente della Repubblica (atti duumvirali); quando la controfirma è necessaria, essa interviene o in funzione di controllo o in funzione di certificazione della collaborazione personale del Ministro con il Capo dello Stato.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente gode di una sorta di immunità funzionale parziale, nel senso che per tutto il periodo del suo mandato esso non è perseguibile penalmente, tranne che per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione. L'alto tradimento comprende tutti i casi in cui si attenterebbe all'indipendenza, all'unità e all'integrità dello Stato con l'intento di favorire una potenza straniera, sia con atti concludenti, sia con omessa vigilanza nella difesa delle istituzioni; l'attentato alla Costituzione comprende qualsiasi atto intenzionalmente diretto a sovvertire le istituzioni, mutando, alterando e impedendo il funzionamento del sistema costituzionale. Il procedimento d'accusa si articola in due procedimenti autonomi. La messa in stato di accusa va espressamente votata e approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento in seduta comune; dopo la deliberazione, lo stesso Parlamento elegge uno o più commissari per l'accusa, con il compito di sostenerla dinanzi alla Corte costituzionale: è quest'ultima che è chiamata a giudicare sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica.

L'art. 59 dà la possibilità agli ex Presidenti della Repubblica di diventare senatori di diritto e a vita, a meno che non vi rinunzino espressamente o non si dimettano.

Nell'art. 87 si rinviene l'elencazione delle attribuzioni del Presidente della Repubblica; esse vanno raggruppate in 2 grandi categorie: atti formalmente presidenziali, ma sostanzialmente governativi, e atti sostanzialmente e formalmente presidenziali; la distinzione tiene conto dei rapporti che nei vari tipi di atti presidenziali vengono a instaurarsi tra Governo e Presidente della Repubblica. Negli atti formalmente presidenziali possono farsi rientrare gli atti ministeriali, al cui procedimento di formazione di formazione partecipa il Presidente della Repubblica attraverso l'emanazione, nella forma del decreto presidenziale, dell'atto finale; appartengono a tale categoria atti connessi alla funzione legislativa (autorizzazione alla presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa), connessi alla potestà normativa primaria (decreti-legge e decreti legislativi) e secondaria del governo o dei ministri (emanazione dei decreti aventi valore di legge e dei regolamenti), relativi alla composizione del governo (nomina dei ministri), di scioglimento dei consigli regionali e di rimozione del Presidente della Giunta regionale, di scioglimento del Consiglio superiore della magistratura. Negli atti sostanzialmente presidenziali si possono far rientrare quelli riguardanti gli organi del potere legislativo (indizione delle elezioni delle nuove Camere e la potestà di convocarle), relativi alla funzione legislativa (promulgazione di leggi rinviate alle Camere e riapprovate dalle stesse), sottratti alla controfirma in quanto personali del Presidente (dimissioni, dichiarazioni di impedimento, messaggi orali), relativi alla copertura parziale di organi costituzionali (nomina di 5 senatori a vita e nomina di 5 giudici della Corte costituzionale). Tra gli atti presidenziali "complessi" si fanno rientrare gli atti formali e di nomina del nuovo Governo, l'atto di scioglimento delle Camere, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, la dichiarazione dello stato di guerra (anche se condizionato dalla deliberazione delle Camere) e l'indizione dei referendum (anche se considerati atti vincolanti sia nei contenuti che nella emanazione); vi sono dei poteri attribuiti dalla Costituzione al Presidente nella sua qualità di rappresentante della Nazione italiana nei confronti degli altri Stati e nel compimento di atti riguardanti le relazioni internazionali, che si estrinsecano nell'accreditamento e ricevimento dei rappresentanti diplomatici e nella ratifica dei trattati internazionali (previa autorizzazione delle Camere secondo gli articoli 80 e 87).

In due casi la Costituzione attribuisce espressamente al Presidente della Repubblica il potere di messaggio: nel procedimento legislativo (art. 74) e nei suoi rapporti con le Camere (art. 87). Nel primo caso il Presidente, prima di promulgare una legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione (veto sospensivo): il rinvio non può avvenire successivamente se le Camere riapprovano la legge, nella sua integrità. L'altro tipo di messaggio è quello che il Presidente può indirizzare alle Camere nell'esercizio della sua funzione di impulso politico, di monito, di garante attivo dell'attuazione della Costituzione, che si concretizzano generalmente in raccomandazioni, indirizzi, sollecitazioni a favore del Governo o del Parlamento o delle forze politiche.


Il Governo

Il potere esecutivo è affidato nel nostro ordinamento al Governo, il quale, secondo l'art. 92, è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri: si tratta di un organo complesso, in quanto formato da più organi; questo attribuisce al Consiglio dei ministri la determinazione della politica generale del Governo e, ai fini della sua attuazione, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa. La nostra Costituzione si limita a deferire al Presidente della Repubblica il compito di nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri (art. 92), stabilisce che, prima di assumere le funzioni, Presidente del Consiglio e Ministri debbono prestare giuramento nelle mani del Presidente (art. 93), infine prescrive che il Governo, una volta nominato, entro 10 giorni deve presentarsi alle Camere per ottenerne la fiducia (art. 94).

Per la formazione del Governo sono previsti due procedimenti: il primo relativo alla nomina del Governo e il secondo riguardante l'instaurazione del rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento. Il primo procedimento si articola in queste fasi:


Fase delle consultazioni: il Presidente della Repubblica procede alla consultazione degli ex Presidenti, dei Presidenti delle due Camere, dei rappresentanti delle forze politiche e dei gruppi parlamentari; qualora vi siano difficoltà, il Presidente potrà far ricorso al mandato esplorativo, generalmente affidato al Presidente della Camera o del Senato, con il compito di procedere a consultazioni dirette ad acquisire maggiori elementi di giudizio circa la posizione dei partiti e le loro intenzioni.

Fase dell'incarico: a conclusione delle consultazioni il Presidente di norma procede a conferire verbalmente l'incarico alla personalità politica su cui convergono i maggiori consensi delle forze politiche presenti in Parlamento; l'incaricato accetta con riserva l'incarico, dando inizio a consultazioni più ristrette tra i partiti che entreranno a far parte della coalizione

Fase conclusiva: dove, sciolta la riserva, il Presidente del Consiglio dei ministri e i singoli ministri vengono nominati con distinti decreti del Presidente della Repubblica, che vengono controfirmati dal nuovo presidente; in questa fase si colloca anche il giuramento del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri stessi.


Si apre quindi la procedura diretta all'instaurazione del rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo: l'art. 94 dispone che il Governo deve avere la fiducia delle due Camere sul programma di Governo presentato dal Presidente del Consiglio, e che, per ottenerla, esso deve presentarsi alle due Camere entro 10 giorni dalla sua formazione; l'indirizzo politico governativo contenuto nel documento programmatico terrà conto del cosiddetto accordo di coalizione, cioè dell'accordo raggiunto dai partiti che accettano di far parte della compagine ministeriale. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata, votata per appello nominale e con voto palese: con la mozione di fiducia l'indirizzo politico del governo si trasforma in indirizzo politico di maggioranza, impegnando Governo e Parlamento a darvi attuazione; la mozione di sfiducia segna il dissolvimento di tale rapporto obbligando il Governo a dimettersi. E' riconosciuto al Governo il potere di porre, in occasione di votazioni su leggi particolarmente significative ai fini di attuazione dell'indirizzo politico, la questione di fiducia: la pronuncia favorevole della Camera comporta la decadenza degli emendamenti delle opposizioni, mentre il voto negativo porta alle dimissioni del Governo.

L'art. 95, nell'assegnare al Presidente del Consiglio il compito di dirigere la politica generale del governo, pone lo stesso in una posizione di preminenza rispetto alla compagine ministeriale, nel senso che a lui spetta la funzione di direzione politica e di rappresentanza del Governo. Le sue funzioni si dividono in attribuzioni presidenziali esercitate a nome del Governo (quali la richiesta di fiducia, la controfirma degli atti di promulgazione, la sottoposizione al Presidente della Repubblica delle leggi per la promulgazione, i rapporti con le istituzioni europee, con il sistema delle autonomie e con le confessioni religiose), e attribuzioni presidenziali in quanto organo di indirizzo della politica generale (facoltà di porre la questione di fiducia, indirizzo dei Ministri, coordinamento dell'attività amministrativa, monitoraggio dello stato di attuazione del programma di governo).

Al Consiglio dei ministri spetta il compito di determinare la politica generale del governo.

Gli altri organi sono:


I Ministri: preposti ai vari ministeri, dei cui atti sono individualmente responsabili, mentre sono responsabili collegialmente, assieme al Presidente del Consiglio, degli atti del Consiglio dei ministri; ai ministri possono essere conferiti, da parte del Presidente del Consiglio, incarichi speciali di governo per un tempo determinato, e con decreto del Presidente della Repubblica (sempre su proposta del Presidente del Consiglio) l'incarico di reggere ad interim (in via temporanea) un dicastero (o ministero).

Il Consiglio di gabinetto: il Presidente del Consiglio, nello svolgimento delle sue funzioni, può farsi coadiuvare da un Comitato composto dai ministri e dai delegati dei partiti della coalizione; si tratta di un organo cui il Presidente sottoporrà problemi e questioni di una certa importanza, incidenti sul patto della coalizione, ma è un organo eventuale rimesso per la sua costituzione alla discrezionalità del Presidente del Consiglio

I Vicepresidenti del Consiglio dei ministri: anch'essi organi eventuali, che lo sostituiscono nel caso di sua assenza o impedimento temporaneo (supplenza)

I Ministri senza portafoglio: rientra nella discrezionalità del Presidente del Consiglio la nomina presso la Presidenza del Consiglio di Ministri senza portafoglio, per lo svolgimento di funzioni loro delegate dallo stesso Presidente del Consiglio

I Sottosegretari di Stato: organi di collaborazione del Presidente o dei singoli ministri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica

I vice ministri: titolo attribuito a non più di 10 sottosegretari

I Comitati dei ministri: organi collegiali eventuali composti da ministri con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza

I Comitati interministeriali: organi collegiali composti da Ministri con compiti di coordinamento in settori chiave dell'azione di governo, come il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio).


La crisi parlamentare si apre con l'approvazione di una mozione di sfiducia (votata per appello nominale, motivata, e firmata da almeno 1/10 dei componenti della Camera) che obbliga il Governo a dimettersi. Le crisi determinate da dimissioni del Governo si qualificano come crisi extra-parlamentari, a seguito in gran parte del venir meno dell'appoggio di un partito alla compagine governativa. Non provocano una crisi di governo le eventuali dimissioni di singoli ministri, che di regola si risolvono o nella nomina di un nuovo ministro o nell'attribuzione ad interim del ministero ad uno dei ministri in carica; altre volte per la necessità di cambiare la struttura del governo si procede al rimpasto ministeriale, il quale non incide sul rapporto di fiducia.

In casi ben determinati la Costituzione attribuisce al Governo la potestà di legiferare: si tratta dei decreti legislativi e dei decreti legge. I decreti legislativi sono previsti dall'art. 76 il quale stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, e l'art. 77 che dispone che il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Il limite dei principi e dei criteri direttivi consiste nell'indicazione nella legge di delegazione delle linee generali che devono guidare il governo nell'attività normativa delegata: esso, assieme all'indicazione del tempo entro cui va esercitata la delega e della materia oggetto della delega, tende a circoscrivere il campo della delegazione; se tali indicazioni mancano del tutto o in parte, la legge di delegazione è denunciabile alla Corte costituzionale per contrasto con l'art. 76, così com'è sottoponibile il decreto delegato non conforme alle finalità che hanno determinato la delega o che abbia ecceduto dai limiti della delegazione (eccesso di delega); ulteriori limiti possono essere previsti dalla legge di delegazione soprattutto sotto l'aspetto procedurale. Sono inoltre previste: la delega legislativa plurima riferita ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, che può essere esercitata dal Governo a mezzo di più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti, e la delega legislativa ultrabiennale (e cioè quella in cui il termine previsto per l'esercizio della delega eccede i 2 anni), per la quale è prescritto il parere obbligatorio delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. E' considerata come una legge di delegazione anomala quella che conferisce al Governo, ai sensi dell'art. 78, i poteri necessari per far fronte alo stato di guerra deliberato con legge delle Camere; altra forma anomala sono i decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali, previsti e disciplinati da norme di rango costituzionale, quali sono gli statuti delle regioni ad autonomia differenziata, considerati fonti a competenza riservata. I decreti legge sono previsti dall'art. 77: si tratta di provvedimenti provvisori con forza di legge, la cui adozione da parte del Governo, e sotto la sua responsabilità, è consentita in casi straordinari di necessità ed urgenza, ed il Governo deve lo stesso giorno presentarli per la conversione alle Camere appositamente convocate, e perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni; per contrastare l'uso frequente di tali decreti, è necessario che essi indicano i casi di necessità che ne giustificano l'adozione. I casi in cui è inibito al Governo l'utilizzazione del decreto legge si ha nel caso di conferimento di deleghe legislative in proprio favore, di materie per le quali l'art. 72 prescrive la procedura normale da parte delle Camere (riserve di Assemblea, in materia costituzionale, elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e di approvazione di bilanci e consuntivi), di rinnovo di decreti legge dei quali sia stata negata la conversione con voto di una delle Camere o non convertiti, del ripristino di efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

Gli atti normativi secondari dell'esecutivo sono i regolamenti governativi: il loro procedimento richiede la deliberazione del Consiglio dei Ministri e la forma del decreto del Presidente della Repubblica; essi possono essere:


  • Regolamenti di esecuzione delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti comunitari
  • Regolamenti attuativi ed integrativi di leggi e di decreti legislativi
  • Regolamenti su materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi, sempre se privi di riserva

La delegificazione, con l'obiettivo di alleggerire il lavoro del Parlamento, si attua attraverso i regolamenti governativi delegati: in materie non coperte da riserva assoluta di legge, la legge ordinaria può autorizzare l'esercizio della potestà regolamentare del Governo stabilendo le norme generali regolatrici della materia e disponendo l'abrogazione delle norme vigenti. Tra questi regolamenti vanno ricordati i regolamenti governativi autorizzati al Governo dalla legge comunitaria, per assicurare il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario: essi devono riguardare materie già disciplinate con la legge, ma non riservate alla legge, ed autorizzati previo parere del Consiglio di Stato. I regolamenti ministeriali (adottati con decreto ministeriale nelle materie del ministro) e i regolamenti interministeriali (adottati con decreti interministeriali nelle materie di competenza di più Ministri) sono subordinati ai regolamenti governativi, vanno comunicati al Presidente del Consiglio prima di essere emanati, devono recare la denominazione di regolamento, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, vanno previsti ed autorizzati dalla legge e sono sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e vanno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Altri poteri regolamentari sono attribuiti al Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il regolamento interno del Consiglio dei ministri e i regolamenti in materia di organizzazione e gestione del personale, di contabilità e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con la sostituzione dell'art. 96 viene disposta la sostituzione alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera di appartenenza, del Presidente del Consiglio e dei Ministri, anche se cessati dalla carica, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni (reati ministeriali). I rapporti, referti e denuncie vanno presentati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello competente per territorio, il procuratore trasmette gli atti relativi ad uno speciale collegio istituito presso il tribunale, che, entro 90 giorni può disporre l'archiviazione del caso o trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica per la loro rimessione al Presidente della Camera competente. Esso li invia alla giunta competente, che riferirà al Camera con relazione scritta, che una volta riunita può concedere o negare l'autorizzazione a procedere.


Gli organi ausiliari

Nell'ambito della disciplina del governo la Costituzione colloca gli organi ausiliari che vengono individuati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (art. 99), nel Consiglio di Stato (art. 100) e nella Corte dei conti (art. 101); la loro è una funzione servente e strumentale a quella svolta da Governo e Parlamento, consistente nell'esercizio di una funzione d'iniziativa legislativa nei confronti del Parlamento, così come funzione consultiva nei confronti del Governo e una funzione di controllo. Nell'ambito degli organi ausiliari si fanno rientrare altri due organi che comunque svolgono una funzione ausiliaria: l'Avvocatura di Stato e il Consiglio supremo di difesa.


CNEL

Il Consiglio è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e rappresentanti delle categorie produttive, con un Presidente e 111 membri. L'art. 99 qualifica il Cnel organo di consulenza delle Camere  del governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge attraverso l'attribuzione dell'iniziativa legislativa e della possibilità di contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Su richiesta del governo esprime valutazioni, pareri (facoltativi e non vincolanti) e proposte sui più importanti documenti ed atti di politica e di programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie, e approva rapporti predisposti da apposito comitato o dalla Commissione d'informazione sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro e sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva.


Consiglio di Stato

Esso è un organo di consulenza giuridico-amministrativa non soltanto del Governo, ma anche della pubblica amministrazione; inoltre, assieme agli altri organi di giustizia amministrativa (come i TAR), è organo avente giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e anche dei diritti soggettivi. Quando la richiesta del parere è espressione di una scolta discrezionale del governo o della pubblica amministrazione o delle regioni, allora il parere è da qualificare come facoltativo; il parere è obbligatorio quando la legge espressamente prevede che debba essere richiesto ai fini della validità del procedimento amministrativo indetto dall'autorità competente, in particolare per l'emanazione di regolamenti governativi e ministeriali, per l'emanazione di testi unici, sugli accordi e convenzioni predisposti dai ministri. Il parere, oltre che obbligatorio, può essere vincolante, nel senso che il contenuto del provvedimento da emanare deve essere del tutto conforme al parere ricevuto.


Corte dei conti

Anche la Corte dei conti, oltre ad esercitare funzioni giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge, in quanto organo ausiliario esercita, ai sensi dell'art. 100, il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Le principali funzioni di controllo della Corte dei conti possono così riassumersi:


  • Controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo: l'esercizio del controllo preventivo è soggetto a brevi termini perentori, che sono di trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti.
  • Controlli successivi: sono esercitati sugli atti delle aziende pubbliche secondo le disposizioni delle leggi che le disciplinano
  • Controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche: il controllo è diretto ad accertare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'amministrazione; sull'esito del controllo la Corte riferisce almeno annualmente al Parlamento ed ai Consigli regionali
  • Controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

L'Avvocatura di Stato

L'Avvocatura di Stato non è un organo a rilevanza costituzionale, ma è un organo ausiliario dello Stato e delle regioni, chiamata a provvedere alla rappresentanza, al patrocinio e all'assistenza in giudizio di queste amministrazioni. E' articolata in una Avvocatura generale, con sede a Roma, e in Avvocature distrettuali con circoscrizioni corrispondenti alle Corti d'Appello. Oltre a provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi delle amministrazioni, è anche organo di consulenza giuridica di queste amministrazioni.


Il Consiglio supremo di difesa

Previsto dall'art. 87 nell'ambito delle funzioni del Presidente della Repubblica, il Consiglio supremo di difesa è un organo collegiale composto, oltre che dal Presidente che lo presiede, dal Presidente del Consiglio (vicepresidente), dai ministri degli affari esteri, degli interni, dell'economia e delle finanze, della difesa e delle attività produttive, e dal Capo di stato maggiore della difesa. Esso ha il compito di esaminare i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale, e di determinare i criteri e fissare le direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attività che riguardano la difesa.








CAP. 11 - LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'AZIONE AMMINISTRATIVA


I principi indicati dalla Costituzione sulla Pubblica Amministrazione le danno una connotazione democratica, espressione del principio democratico (art. 1), fondata sui principi della partecipazione popolare (art. 3), di legalità, di imparzialità, di efficienza e di trasparenza (art. 97 e 98). L'art. 97 stabilisce una riserva di legge relativa sulla sua organizzazione, in quanto è sufficiente che nell'istituire gli uffici stabilisca le linee fondamentali dell'organizzazione: sfera di competenza (l'ambito materiale e territoriale entro cui l'ufficio è chiamato ad operare), attribuzioni (compiti demandati) e responsabilità dei funzionari (civili, penali o amministrative, a seconda dell'infrazione commessa e del bene giuridico leso). Il buon andamento e l'imparzialità amministrativa sono garantite dalla legge, e retti da criteri di economicità (rapporto tra fini da raggiungere e mezzi impiegati), di efficacia (rapporto tra obiettivi prestabiliti e risultati raggiunti) e pubblicità (trasparenza dell'amministrazione e della sua attività diretta a consentirne un controllo democratico), il che dovrebbe portare all'imparzialità, intesa come divieto di atti discriminatori, ma anche come obiettività e divieto di favoritismi.

Dall'art. 95 si rileva come nel nostro ordinamento coesistono diverse pubbliche amministrazioni, che ammette l'esistenza di più enti pubblici funzionalizzate alla cura e al soddisfacimento di interessi pubblici: pertanto, accanto all'amministrazione statale (Stato-soggetto), costituita dai ministeri e dagli uffici ed organi da questi dipendenti, vi sono le amministrazioni delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane, così come quelle di enti pubblici non territoriali, come i consorzi e le Camere di commercio.

L'amministrazione pubblica centrale è configurata come un insieme di ministeri retti da ministri, la cui attività è promossa e coordinata dal Presidente del Consiglio dei ministri; i ministri, in quanto capi dei ministeri, sono responsabili individualmente degli atti dei loro dicasteri di fronte al Presidente del Consiglio e alle Camere (responsabilità politica). Il numero di ministeri è fissato in 14: affari esterni, interno, giustizia, difesa, economia e finanze, attività produttive, per le politiche agricole e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, ambiente e tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dell'istruzione, università e ricerca, beni e attività culturali). I ministeri si articolano in dipartimenti (assicurano l'esercizio organico delle funzioni), direzioni generali e uffici (di diretta collaborazione con il ministro).

Le Agenzie sono chiamate a svolgere attività di carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, esercitate da ministeri ed enti pubblici, operanti al servizio delle amministrazioni pubbliche.

Per provvedere con maggiore tempestività e snellezza alla realizzazione di fini pubblici si è fatto ricorso all'istituzione di enti pubblici, normalmente istituiti con legge dello Stato. Gli enti strumentali sono in posizione di particolare dipendenza con lo Stato con il potere di dirigerne e controllarne l'attività; tra gli enti parastatali vi sono gli enti previdenziali (INPS, INPDAP), enti assistenziali (ASL), enti sportivi (CONI), enti scientifici (CNR) ed enti culturali (Accademia nazionale dei licei). Gli enti pubblici associativi costituiscono espressione di particolari gruppi sociali, quali le categorie professionali (ordini e collegi professionali) o le comunità religiose (confraternite). Gli enti pubblici economici svolgono attività imprenditoriale nell'interesse dello Stato in concorrenza con le altre imprese private. Rientrano tra le amministrazioni indipendenti i cosiddetti "garanti" o autorità indipendenti, utilizzate in funzione di garanzia e di vigilanza soprattutto in materia di diritti e libertà (Garante per la protezione dei dati personali, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione nazionale per la società e la borsa - CONSOB).

Per l'espletamento dei propri compiti lo Stato e gli enti pubblici si avvalgono, oltre che del personale, di risorse finanziarie derivanti in gran parte dai tributi. Le risorse finanziarie trovano la loro sistemazione in uno strumento contabile denominato bilancio, approvato annualmente entro il 31 dicembre con legge del Parlamento con una legge di controllo nei riguardi del Governo: esso è predisposto dal Ministro del tesoro. Dopo l'approvazione del bilancio si possono di regola mettere in moto i procedimenti di spesa, i quali constano delle seguenti fasi:


  • Impegno: con cui si stabilisce la spesa da effettuale
  • Liquidazione: con cui vengono compiuti gli accertamenti circa la spesa da erogare e il creditore
  • Ordinazione: i soggetti amministrativi responsabili della spesa ordinano al tesoriere di provvedere all'erogazione della somma
  • Pagamento: con cui viene effettuato il pagamento

Strumentali all'esercizio dell'attività pubbliche sono anche i beni pubblici, che appartengono agli enti pubblici e vengono a costituirne il patrimonio: questi beni patrimoniali non assolvono servizi, ma hanno un loro valore economico poiché producono reddito. I ben demaniali sono costituiti da quei beni che appartengono allo Stato o ad altro ente pubblico territoriale, che a loro volta si dividono in:


  • Demanio necessario: beni che non possono che appartenere allo Stato (demanio marittimo e idrico)
  • Demanio accidentale: beni che sono demaniali solo se appartenenti allo Stato, potendo quindi appartenere a privati (demanio stradale, ferroviario)
  • Demanio militare: costituiti dalle opere destinate alla difesa nazionale

Questi beni possono essere goduti dai cittadini o in via generale (transito di pedoni su una strada), in via speciale (seguito da un'apposita autorizzazione amministrativa), in via particolare (pagamento di un pedaggio), o in via eccezionale (a mezzo di un atto di concessione, come per l'affissione di cartelloni pubblicitari). Sono beni patrimoniali indisponibili quei beni che realizzano immediatamente un fine pubblico (foreste, miniere).

La distinzione che si fa tra organi e uffici sta nel fatto che soltanto i primi sono definiti e regolati da norme di legge (riserva di legge), mentre i secondi trovano la loro disciplina in norme secondarie (regolamenti). In relazione alle funzioni espletate, vi sono organi deliberativi (costituiscono, modificano o estinguono situazioni giuridiche soggettive), organi consultivi (che espletano funzioni istruttorie) e organi di controllo (di verifica). In relazione ai soggetti: organi monocratici (composti da una sola persona fisica, come il Prefetto), organi collegiali (composti da più persone, come il Consiglio di Stato).

Il campo dell'azione pubblica si è notevolmente ampliato sotto la spinta delle pressanti esigenze del corpo sociale che ha portato allo Stato sociale: dai compiti ristretti all'ordine e alla difesa, si è passati ad azioni sempre più incisive, fino ad arrivare ad una crisi del Welfare State conseguente alla crisi fiscale dello Stato. Le principali funzioni che svolgono le amministrazioni pubbliche si classificano nel seguente modo:


  • Funzioni di ordine: riguardano i compiti relativi ai rapporti internazionali e a quelli di difesa in tempo di guerra; vi rientrano anche le funzioni relative all'ordine pubblico, comprensive di attività che vanno dalla prevenzione alla repressione dei reati
  • Funzioni di azienda: attraverso la gestione dei beni pubblici e la finanza pubblica
  • Funzioni di carattere sociale: in cui rientrano tutte le attività relative alla protezione del lavoro, nonché ai servii sociali in senso stretto, i servizi pubblici, le funzioni culturali e gestione di grandi infrastrutture
  • Funzioni di carattere economico: in via diretta, attraverso le imprese pubbliche, e in via indiretta attraverso una serie di interventi come la programmazione economica, pianificazioni settoriali, indirizzo e coordinamento



Il provvedimento amministrativo

Negli stati a diritto amministrativo l'autorità della pubblica amministrazione trova la sua espressione nel provvedimento amministrativo, il quale si caratterizza per la sua imperatività (forza del provvedimento di produrre modificazioni nel mondo giuridico) e la sua sottoposizione alla legge (principio di legalità). Dall'imperatività discende la esecutorietà (immediata efficacia del provvedimento senza l'intervento dell'autorità giudiziaria) e la coercibilità (attitudine degli atti ad essere eseguiti coattivamente anche a mezzo della forza pubblica). Dal principio di legalità discende l'inoppugnabilità (scaduti i termini di impugnativa, i provvedimenti continuano a produrre i loro effetti) e la tipicità del provvedimento amministrativo (è la legge a stabilirne la tipologia e le caratteristiche, come i contenuti e gli effetti). Il provvedimento amministrativo realizza in via immediata e diretta un interesse pubblico, rimesso alla cura di una autorità amministrativa (competenza) e diretto a destinatari determinati (concretezza). Elementi essenziali sono: soggetto, volontà (diretta alla realizzazione del tipo di atto previsto dalla legge), l'oggetto (contenuto del provvedimento), motivi, destinatario e la forma (scritta).

L'attività amministrativa trova nella legge la sua regolamentazione, nel senso che è la legge a stabilirne gli ambiti e i limiti: a volte fissa in maniera rigida tutte le parti del provvedimento (ed in questo caso di parla di attività vincolata della pubblica amministrazione), ma più spesso la legge lascia libertà di scelta circa i comportamenti da assumere (in questo caso si parla di discrezionalità).

La funzione amministrativa si manifesta attraverso i provvedimenti amministrativi; il procedimento amministrativo si presenta come una sequenza di atti, provenienti da diversi soggetti o organi pubblici, in funzione dell'emanazione del provvedimento finale, espressione della volontà dell'amministrazione. Esso risponde a 3 esigenze: assicurare la ponderazione degli interessi, garantire la partecipazione democratica alla formazione degli atti amministrativi e consentire il sindacato giurisdizionale degli atti; tali esigenze trovano fondamento costituzionale nel principio di eguaglianza e imparzialità dell'azione amministrativa (art. 3 e 97), nel principio democratico (art. 1, 3 e 123) e nel principio della giustiziabilità degli atti della pubblica amministrazione (art. 113).

Le fasi del procedimento amministrativo sono le seguenti:


  • Fase preparatoria: consta degli atti di iniziativa (con cui si mette in moto il procedimento da parte degli uffici o dei privati, attraverso istanza o ricorso), e degli atti istruttori (atti strumentali all'acquisizione degli interessi pubblici da valutare, come esami di documenti o ispezioni)
  • Fase dispositiva: in cui l'autorità amministrativa pone in essere il provvedimento finale, sui cui incombono gli obblighi di un termine finale entro cui concludere il procedimento e la motivazione del provvedimento
  • Fase integrativa dell'efficacia: in cui il provvedimento produce gli effetti desiderati, previo controllo sull'atto da parte degli organi (controlli sia di legittimità dell'atto per verificarne la conformità alla legge, sia controlli di merito per valutare l'opportunità dell'atto rispetto ai risultati cui deve tendere) e comunicazione (obbligatorio negli atti ricettivi, cioè quelli che pongono al destinatario obblighi positivi o negativi, o che restringono facoltà giuridiche)

Dei procedimenti amministrativi si fanno diverse classificazioni. In base agli effetti prodotti si hanno:


  • Procedimenti autorizzatori: che rendono possibile lo svolgimento di certi poteri privati
  • Procedimenti concessori: in cui i soggetti pubblici o privati vengono a godere di determinati vantaggi in materie, oggetti o beni riservati ai pubblici poteri
  • Procedimenti ablatori: che incidono su beni o interessi di un soggetto, pubblico o privato, per ragioni di pubblico interesse, privandolo di tali beni o interessi


In base alla natura del provvedimento finale, si hanno:


  • Procedimenti non contenziosi: che riguardano l'esercizio di amministrazione attiva
  • Procedimenti contenziosi: dove l'amministrazione decide una controversia (come nel caso dei ricorsi amministrativi)

In base agli effetti che produce il provvedimento, si hanno:


  • Provvedimenti restrittivi delle sfere giuridiche soggettive: es. l'espropriazione
  • Provvedimenti ampliativi delle sfere giuridiche soggettive: concessioni, autorizzazioni, ammissioni, sovvenzioni

Il provvedimento amministrativo emanato da un'autorità amministrativa carente di potere, in quanto ha esercitato un potere a lei non attribuito dalla legge, è nullo. Il provvedimento amministrativo è invalido quando la pubblica amministrazione che lo ha emanato ha violato la norma che le ha attribuito quel potere; i vizi di legittimità che si hanno in questo caso sono: violazione della legge (nei casi in cui non venga applicata o venga applicata falsamente), l'incompetenza (nell'ipotesi in cui l'autorità amministrativa esercita una competenza di un altro organo) e l'eccesso di potere (raggruppa tutte le violazioni dei limiti interni della discrezionalità amministrativa come la disparità di trattamento, l'ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, illogicità manifesta); il provvedimento che incorre in uno dei vizi di legittimità è annullabile, ma finchè non viene annullato è pienamente efficace, anche se suscettibile di sanatoria. Sugli atti delle amministrazioni dello Stato, il controllo esterno è affidato alla Corte dei conti (controllo di legittimità), mentre i controlli interni alle amministrazioni accertano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità amministrativa.

A volte il contenuto dell'atto amministrativo è frutto di accordi tra pubbliche amministrazioni portatori di interessi diversi (intese) e tra la pubblica amministrazione e i privati interessati (accordi, che possono essere endoprocedimentali se diretti a determinare il contenuto del provvedimento, o sostitutivi se viene stipulato in sostituzione del provvedimento).

Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la legge prevede il diritto di accesso ai documenti amministrativi nei confronti dei cittadini che vantano un interesse giuridico rilevante, salvo i casi in cui i documenti siano coperti dal segreto di Stato per ragioni di sicurezza, o per la tutela delle relazioni internazionali o la repressione della criminalità.

La pubblica amministrazione può perseguire gli interessi pubblici utilizzando gli strumenti di diritto privato, come i contratti, che possono dividersi in: contratti ad evidenza pubblica (la cui formazione è preceduta e completata da procedimenti amministrativi), contratti di diritto pubblico (il cui oggetto è pubblico) e i contratti di diritto privato (stipulati dalla pubblica amministrazione utilizzando i tipi previsti dal codice civile, attraverso prima la programmazione dell'attività, poi l'indizione di una gara tramite asta pubblica o appalto-concorso, e l'approvazione del contratto da parte dell'autorità competente).

Contro i provvedimenti amministrativi illegittimi sono previsti rimedi diretti a riportare a legalità l'azione della pubblica amministrazioni; i rimedi sono di due tipi: in via amministrativa (attivati dalla stessa amministrazione attivando i poteri di autotutela, o dal soggetto privato interessato), o in via giurisdizionale (coperti da garanzia costituzionale dell'art. 113). Il potere di autotutela consiste nel potere discrezionale attribuito alla pubblica amministrazione di disporre il ritiro dei propri atti illegittimi o inopportuni in via autonoma (potere di riesame). Gli atti di ritiro si distinguono in due categorie: quelli diretti ad eliminare dal mondo giuridico i provvedimenti illegittimi e quelli diretti a eliminare i provvedimenti inopportuni. Nella prima categoria rientra l'annullamento (che opera con effetti retroattivi), nella seconda rientrano la revoca (agisce su un atto originariamente inopportuno, ma non ha effetto retroattivo) e l'abrogazione (che agisce su un atto originariamente opportuno, ma diventato inopportuno). L'autorità amministrativa, anziché eliminare l'atto illegittimo, può procedere depurando l'atto dei suoi vizi con nuove manifestazioni di volontà come: la convalida (atto che rimuove i vizi di forma e procedurali eliminabili), la ratifica (con cui l'organo competente fa proprio l'atto dell'autorità competente) e la sanatoria. I ricorsi che possono impugnare i soggetti privati sono di tre tipi:


  • Ricorso in opposizione: ammesso nei soli casi previsti dal legge, è presentato allo stesso organo che ha emanato il provvedimento
  • Ricorso gerarchico: ammesso contro gli atti amministrativi non definitivi e va proposto all'organo gerarchicamente superiore a quello che li ha emanati; il termine per proporre ricorso è di 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato
  • Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: esperibile nei confronti di qualsiasi provvedimento, a condizione che sia definitivo, cioè che sia stato emanato da un organo al vertice della scala gerarchica

Ai sensi della legge, per quanto riguarda i rimedi in via giurisdizionale, è deferito al giudice ordinario la competenza su tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico; in ogni caso è inibito al giudice ordinario il potere di revocare o modificare l'atto amministrativo, ma può soltanto disapplicarlo giudicando l'illecito della pubblica amministrazione. Questa giurisdizione è esercitata dai seguenti organi:


  • Tribunali amministrativi regionali (TAR): che hanno competenza generale di legittimità
  • Consiglio di Stato
  • Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
  • Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige e sezione autonoma di Bolzano

Ai sensi dell'art. 103 hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie, anche dei diritti soggettivi. Il processo amministrativo, che si svolge sia di fronte ai Tar che di fronte al Consiglio di Stato, è un processo di parti al pari di quello civile, per cui vige il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nel senso che il giudice di norma decide su quanto richiesto dalle parti e secondo il materiale probatorio da esse fornito. Sono previsti dal nostro ordinamento altri giudici amministrativi a competenza limitata, tra cui:


  • La Corte dei conti: esercita la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, e da giudizi di conto, giudizio di responsabilità amministrativa, giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei rendiconti annessi e giudizi pensionistici
  • Tribunali regionali delle acque pubbliche: esercitanti in materia di acque pubbliche, con un Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sede a Roma, che agisce come giudice di secondo grado












CAP. 12 - L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE


L'insieme degli organi deputati ad amministrare la giustizia, sia civile che penale ed amministrativa, viene a costituire il potere giudiziario, legittimato ad esercitare la funzione giurisdizionale. Tali organi vengono qualificati dalla Costituzione con il nome di giudici (art. 101) e di magistrati (art. 102): essi sono soggetti soltanto alla legge e amministrano la giustizia in nome del popolo, e ciò per rimarcare al contempo la loro indipendenza assoluta da qualsiasi altro potere e la provenienza della funzione giurisdizionale da essi esercitata dalla sovranità popolare; dalla soggezione dei giudici soltanto alla legge discende la loro individuale autonomia o indipendenza funzionale. L'indipendenza e l'autonomia della magistratura da ogni altro potere sono ribadite dall'art. 104, ed a garanzia di tale indipendenza l'art. 108 stabilisce una riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario e su ogni magistratura. L'art. 102 attribuisce l'esercizio della funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, i quali sono reclutati per concorso (art. 106), anche se la Costituzione stessa ammette la nomina di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli.

L'autonomia e l'indipendenza dei giudici sono assicurate dalla Costituzione da una serie di garanzie, formali e sostanziali. La garanzia della inamovibilità, prevista dall'art. 107, stabilisce che i magistrati sono inamovibili e non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura (Csm), adottata o per i motivi e le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario, o con il loro consenso; sono quindi previste: la competenza esclusiva del Csm, la riserva assoluta di legge e la previsione del giusto processo da osservarsi da parte del Csm. L'ineleggibilità dei magistrati a cariche politiche pubbliche e l'obbligo di mettersi in aspettativa nel momento in cui accettano la candidatura per un partito politico e, quando sono eletti, per tutta la durata del mandato parlamentare: l'art. 98, in deroga alla libertà di associazione, faculta il legislatore a stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati.


Il Csm

Accanto a queste garanzie dettate a presidio dell'indipendenza funzionale dei giudici, vi è quella che fa capo al Consiglio superiore della magistratura, che assicura l'indipendenza organizzativa della magistratura. La sua composizione è stabilita dall'art. 104; membri di diritto sono il Presidente della Repubblica, che lo presiede, il primo presidente della Corte suprema di Cassazione e il procuratore generale della Repubblica presso la stessa corte, mentre vi sono membri elettivi: 16 dai magistrati ordinari e 8 dal Parlamento in seduta comune. I membri elettivi durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili e, finchè sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. I componenti del Consiglio godono della prerogativa dell'insindacabilità: essi non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni. Le attribuzioni del Consiglio sono stabilite dall'art. 105, e riguardano le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei confronti di magistrati; il Consiglio ha anche la facoltà di fare proposte al Ministro della giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, e può dare parere sui disegni di legge che riguardano l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto attinente. Particolare importanza assume la sezione disciplinare del Consiglio, competente ai procedimenti disciplinari a carico dei magistrati, che possono essere iniziati su richiesta del Ministro della giustizia (art. 107) o del Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione: tutti i provvedimenti deliberati dal Consiglio sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro di grazia e giustizia.

L'art. 108 demanda alla legge assicurare l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, così essa ha istituito il Consiglio di presidenza, con il compito di deliberare sullo stato giuridico dei magistrati del Consiglio di Stato e del Tar, quali le assunzioni, le assegnazioni di sedi e funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimenti di uffici direttivi, nonché sui provvedimenti disciplinari; organo analogo è stato istituito per i magistrati della Corte dei conti, per la magistratura militare e per i giudici tributari.


La funzione giurisdizionale

La funzione giurisdizionale consiste in quell'attività, espletata dai magistrati ordinari, diretta ad applicare la norma giuridica al caso concreto dedotto in giudizio: un organo terzo e neutrale (il giudice) è chiamato dal soggetto interessato (l'attore), che lamenta la violazione di una norma giuridica da parte di un altro soggetto (il convenuto), con la conseguente lesione di una sua posizione giuridica (di diritto soggettivo o di interesse legittimo), a risolvere la controversia e a ripristinare l'ordine giuridico violato; al giudice, quindi, si chiede la corretta applicazione della disposizione normativa (fattispecie astratta) al caso concreto (fattispecie concreta). Tale funzione si traduce in un procedimento di un atto che decide la controversia, e ai sensi dell'art. 10, è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario: è questo il principio dell'unicità della giurisdizione, cui fa seguito l'espresso divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali. La stessa Costituzione però prevede che per determinate materie possono istituirsi, presso gli organi giudiziari ordinari, sezioni specializzate, fatti salvi dalla Costituzione alcuni giudici speciali, cioè il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e i Tribunali militari (art. 102).

Ai sensi del vigente ordinamento giudiziario, i magistrati giudicanti in sede civile sono: il giudice di pace, il tribunale in composizione collegiale, il tribunale in composizione monocratica, la Corte d'appello e la Corte di cassazione; i primi 3 sono giudici di primo grado in relazione ai criteri di competenza. Le sentenze dei giudici di primo grado possono essere impugnate con appello: così avverso l sentenze può proporsi appello rispettivamente al tribunale e alla Corte d'appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza; le sentenze in grado di appello possono essere impugnate con ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, qualificato come organo supremo della giustizia, chiamato ad assicurare l'esatta e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale e il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni (funzione nomofilattica). In sede penale sono organi di primo grado il giudice di pace, il tribunale in seduta monocratica, il tribunale in seduta collegiale, il tribunale per i minorenni e la Corte d'assise. L'appello contro le sentenze del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale, contro le sentenze del tribunale alla Corte d'appello, contro le sentenze della Corte d'assise alla Corte d'assise d'appello: anche qui si può ricorrere in Cassazione per motivi di diritto. Contro i provvedimenti riguardanti la libertà personale è istituito il Tribunale della libertà, con il compito di riesaminare i provvedimenti che limitano detta libertà che si traducono in misure detentive. Tutti questi organi fanno parte della magistratura giudicante.

La magistratura requirente è formata dal pubblico ministero, organo a cui fanno riferimento tre disposizioni costituzionali: la 107 (a proposito delle garanzie), la 108 (che attribuisce al legislatore il compito di assicurare l'indipendenza del pubblico ministero presso le giurisdizioni speciali) e la 112 (che stabilisce a carico del pubblico ministero l'obbligo di esercitare l'azione penale). Il vigente ordinamento giudiziario assegna al pubblico ministero la funzione di vigilare sull'osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, nonché di promuovere la repressione dei reati. In materia penale ha l'obbligo di iniziare ed esercitare l'azione penale e di intervenire a tutte le udienze penali delle corti e dei tribunali ordinari. In sede civile egli esercita l'azione civile e interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge. Il pubblico ministero non esercita funzioni giudicanti, ma soltanto funzioni requirenti, finalizzate all'interesse generale e all'osservanza della legge.

Diverse disposizioni costituzionali sono dettate a garanzia di un processo obiettivo e imparziale. L'art. 25 stabilisce che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, disposizione che si collega con quella che vieta la costituzione di magistrature speciali. Il principio del giudice naturale esige che il giudice sia istituito in base a criteri generali di competenza fissati in anticipo, con riferimento, cioè, a fattispecie astratte; tuttavia ciò non vieta che la legge preveda la possibilità di spostamenti di competenza da un giudice ad un altro, purchè anch'esso precostituito. L'altro principio afferma l'irretroattività della legge penale, per cui nessuno può essere punito se non per un reato previsto da una legge che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto. Altri principi sono contenuti nell'art. 111. Il primo è quello del contraddittorio e della parità delle parti nel processo di fronte ad un giudice terzo e imparziale; il secondo principio attiene alla durata del processo, che secondo la Costituzione dev'essere ragionevole. Lo stesso disposto si preoccupa di fissare alcuni principi relativi al processo penale, demandando alla legge (riserva assoluta di legge) il compito di assicurare a che la persona accusata di un reato: sia informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa, abbia facoltà davanti al giudice di interrogare o far interrogare persone che rendono dichiarazioni a suo carico o in sua difesa, e che sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Sempre per il processo penale si afferma il principio del contraddittorio anche nella formazione della prova, e stabilisce che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. Vi è anche il diritto alla difesa, che si traduce nel diritto di essere assistito da un difensore (diritto alla difesa tecnica) così come nel diritto a difendere se stesso (diritto all'autodifesa); l'art. 24 obbliga lo Stato ad assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e per difendersi di fronte ad ogni giurisdizione, e lo stesso articolo demanda alla legge la determinazione delle condizioni e dei modi per la riparazione degli errori giudiziari. L'ultimo principio costituzionale è quello dell'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, e quindi sia delle sentenze che delle ordinanze, affermato dall'art. 111.






























CAP. 13 - LE AUTONOMIE TERRITORIALI


Il dato più rilevante degli ultimi tempi consiste nella pariordinazione degli ordinamenti territoriali tra di loro, con la riserva allo Stato di garante dell'unità e della indivisibilità della Repubblica e dell'eguaglianza di tutti i cittadini: esso trova svolgimento, per quanto riguarda i rapporti tra lo Stato e le regioni, nell'eliminazione di gran parte dei controlli preventivi statali sulle leggi regionali e sugli atti amministrativi regionali. Per quanto riguarda gli altri enti territoriali, ai Comuni e alla Province si sono aggiunte le Città metropolitane, e tutte e 3 sono qualificati, insieme alle regioni, enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondi i principi fissati dalla Costituzione (art. 114); il tutto costituisce espressione dell'art. 5, in cui nella prima parte si proclama la Repubblica una e indivisibile, ma al contempo si dispone che la stessa è obbligata a riconoscere gli enti locali, e nella seconda si afferma il principio del decentramento attraverso atti di normazione (autonomia normativa e statutaria) da parte di enti che godono di autonomia organizzativa, e cioè di potere di autorganizzazione, e di una autonomia finanziaria, cioè autonoma possibilità di imposizione tributaria. La distribuzione delle funzioni tra tali enti, oltre che sul criterio della competenza, si fonda su due principi: quello di sussidiarietà e quello della leale cooperazione. Al primo si riferisce l'art. 118, che parla di sussidiarietà orizzontale quando stabilisce che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni sono tenuti a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale. Il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni lo si trova affermato nell'art. 120 a proposito dei poteri sostitutivi del governo nei confronti di organi di questi enti territoriali nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica.


Le Regioni

Gran parte delle modifiche apportate alla Costituzione riguardano le regioni ordinarie o regioni di diritto comune. Le modifiche riguardano l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni (1999), così come nell'art. 116 in cui si introduce la clausola evolutiva, dove per alcune materie di competenza esclusiva statale (giustizia, istruzione, tutela dell'ambiente, beni culturali) le regioni possono chiedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

Gli organi della Regione sono il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Giunta.

Il Consiglio regionale è eletto per 5 anni a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto. Le norme per il funzionamento del Consiglio sono contenute negli statuti e nei regolamenti consiliari. La principale funzione del Consiglio è quella legislativa: lo stesso può fare proposte di legge alle Camere. Il Presidente del Consiglio e l'ufficio di presidenza sono eletti dal Consiglio stesso tra i suoi componenti. Il Consiglio è articolato in Commissioni permanenti, che svolgono funzioni istruttorie, e in gruppi consiliari. I Consiglieri regionali godono della prerogativa della insindacabilità: essi, ai sensi dell'art. 122, non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni; tale esonero di responsabilità è posto a salvaguardia dell'autonomia riservata al Consiglio regionale, ma ciò non vale per l'immunità penale (di cui invece godono i parlamentari). L'art. 126 prevede le ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale:


  • Quando abbia compiuto atti contrari alla Costituzione (inteso come qualsiasi atto che mini l'unità della Repubblica o il mancato rispetto dei limiti costituzionali all'autonomia regionale) o gravi violazioni di legge (la violazione di una norma obbligatoria di legge di una certa rilevanza)
  • Per ragioni di sicurezza nazionale (agitazioni contro gli organi della Regione o loro atteggiamenti secessionistici)
  • A seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale,o sua rimozione, impedimento, morte o dimissioni
  • A seguito delle dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione; i suoi componenti sono nominati e revocati dal Presidente della stessa Giunta ed esercita funzioni analoghe  quelle svolte dal Consiglio dei ministri

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto non preveda diversamente, è eletto a suffragio universale diretto; egli rappresenta la regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, promulga le leggi, emana i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione. Può essere rimosso dalla carica negli stessi casi previsti per lo scioglimento del Consiglio regionale.

E' riconosciuta alle regione la potestà statutaria, cioè il potere di darsi un proprio Statuto: l'art. 123 ha fatto di questo una fonte esclusivamente regionale La revisione costituzionale ha eliminato il limite dell'armonia dello Statuto con le leggi della Repubblica (previsto dal testo originario), conservando soltanto l'armonia con la Costituzione: è questo il contenuto necessario dello Statuto regionale, al quale il nuovo articolo 123 ha aggiunto la previsione e la disciplina del Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. Particolare è il procedimento di formazione dello Statuto. Esso è approvato (e modificato) dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza qualificata; tale legge, una volta concluso il suo iter, viene pubblicata per dar modo al Governo della Repubblica di promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale; entro 3 mesi dalla pubblicazione, lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora ne faccia richiesta 1/50 degli elettori o 1/5 dei consiglieri regionali.

La Costituzione all'art. 117 prevede la enumerazione statale delle materie, e cioè una competenza statale in materie espressamente elencate dalla Costituzione, rimettendo alla potestà legislativa regionale le materie residue. Quanto ai limiti dettati per l'esercizio da parte della Regione della propria potestà legislativa, l'art. 117 individua un limite di carattere generale, comune allo Stato e alle regioni, costituito dal rispetto alla Costituzione e alle leggi costituzionali, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Il limite delle materie riguarda soltanto la competenza concorrente, nelle materie che attengono il versante internazionale, i servizi sociali, l'assetto del territorio e le infrastrutture, lo sviluppo economico, le attività culturali e il credito. Altri limiti riguardano la materia penale e la materia giurisdizionale. In ambito comunitario e internazionali, alle Regioni è lasciata la competenza sullo svolgimento di attività promozionali riguardanti le materie di propria competenza, così come l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea. Riguardo alla potestà legislativa concorrente regionale, essa incontra il limite specifico dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (le cosiddette leggi-quadro), in cui esiste una separazione tra la fonte statale e quella regionale in base al tipo di disciplina, in quanto entrambe sono chiamate a regolare le stesse materie, solo che la prima contiene norme di principio e la seconda disposizioni di dettaglio. Invariato è rimasto il limite dell'art. 120 consistente nel divieto alla regione di istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni e di limitare l'esercizio dl diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Altra precisa prescrizione rivolta al legislatore regionale è quella dell'art. 117, secondo cui le leggi regionali debbono rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica, e debbono promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Sono inammissibili atti con forza di legge regionali. Altri atti normativi regionali primari sono rinvenibili nel referendum abrogativo regionale e nei regolamenti consiliari: ai sensi dell'art. 123 tra i contenuti necessari dello Statuto vi è la disciplina del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione; quanto ai regolamenti consiliari, sono previsti da tutti gli statuti regionali come atti normativi diretti a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dei Consigli regionali.

Le materie su cui la Giunta può esercitare la potestà regolamentare sono quelle non attribuite alla potestà esclusiva dello Stato, su cui però lo Stato può delegare la potestà regolamentare alle regione (regolamenti delegati). Oltre tali regolamenti, la Giunta regionale può adottare regolamenti di esecuzione, regolamenti di organizzazione, regolamenti di attuazione-integrazione di leggi regionali e regolamenti in delegificazione disciplinati con legge regionale. I regolamenti vengono emanati dal Presidente della Giunta regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione: entrano in vigore non prima del 15° giorno successivo alla loro pubblicazione.

Il nuovo testo dell'art. 118 stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (sussidiarietà verticale); è previsto inoltre che forme di coordinamento tra Stato e Regione vengano disciplinate, nelle materie della immigrazione e dell'ordine pubblico e sicurezza, con legge statale. Per il migliore esercizio delle proprie funzioni è previsto, infine, che una Regione ratifichi con propria legge intese con altre Regioni (art. 117).

I controlli si distinguono in controlli sugli atti e i controlli sugli organi. Il controllo sugli atti, a seguito dell'art. 127, è circoscritto alle leggi regionali, ed è di tipo successivo, cioè si esercita su leggi regionali promulgate e pubblicate e riguarda soltanto la legittimità costituzionale, dietro impugnativa diretta del Governo. I controlli sugli atti amministrativi regionali sono stati soppressi. Per quanto riguarda i poteri sostitutivi statali sugli organi della Regione, l'art. 120 prevede che il Governo possa esercitare tale potere nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

Il nostro ordinamento nel disciplinare i rapporti tra lo Stato e le regioni si è ispirato a criteri di coordinazione e di collaborazione, pur precisando e stabilendo ben precise sfere di competenza dei due enti:da ciò la previsione di forme e strumenti di raccordo che vanno dalla partecipazione dei presidenti delle regioni a Statuto speciale alle sedute del Consiglio dei ministri, alla partecipazione di 3 delegati per ogni regione all'elezione del Presidente della Repubblica. Una sede istituzionale diretta ad attuare la cooperazione tra Stato e Regioni è rappresentata dalla Conferenza Stato-Regioni, a cui la legge attribuisce compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata con la Conferenza Stato-regioni (Conferenza unificta) per le materie e i compiti di interesse comune, delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, e comunque in tutti i casi in cui gli enti suddetti o le Conferenze debbano esprimersi su un medesimo oggetto.

Previsto da alcuni Statuti regionale e da diverse leggi regionali, il difensore civico è istituito a tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome ed è chiamato ad esercitare funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione nei confronti non solo delle amministrazioni regionali e locali, ma anche di quelle periferiche statali.

Il Commissario di governo, originariamente previsto dall'art. 124 è ora soppresso: al suo posto la legge ha previsto l'istituzione presso ogni regione ordinaria di un Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, le cui funzioni sono svolte dal Prefetto preposto all'Ufficio territoriale del governo con sede nel capoluogo regionale; si tratta di una serie di attività dirette al raccordo di tipo informativo e collaborativi tra Stato e Regione.

Il nuovo art. 119 riconosce alle regioni (così come ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane) autonomia finanziaria di entrata e di spesa; lo stesso disposto costituzionale stabilisce che le Regioni e gli altri enti territoriali hanno risorse autonome provenienti da una autonoma potestà tributaria, in quanto stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri; essi, inoltre, dispongono di compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibile al territorio. Per i territori con minore capacità fiscale per abitante è previsto l'istituzione con legge di un fondo perequativo: tali risorse consentono agli enti stessi di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite; è previsto che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi speciali.


Regioni a Statuto speciale

Il nuovo art. 116, nel prevedere le 5 regioni a Statuto speciale, ripete il disposto originario, aggiungendo soltanto per il Trentino-Alto Adige e per la Valle d'Aosta la denominazione austriaca per la prima (Sudtirol) e per la seconda la denominazione francese (Vallèe d'Aoste) ma specificando che esse dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispetti statuti speciali adottati con legge costituzionale; il secondo comma precisa che la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol è costituita dalle Province di Trento e Bolzano. Ragioni di carattere socio-economico per le due Isole e di tutela delle minoranze linguistiche per le altre regioni consigliarono la previsione di una speciale autonomia per queste regioni. La prima regione ad ottenere lo Statuto speciale è stata la Sicilia: il suo Statuto venne approvato nel 1946 e convertito nel 1948. Degli altri statuti speciali, 3 vennero approvati dalla stessa Assemblea costituente con leggi costituzionali (gli Statuti della Sardegna, della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige, seguiti da quello del Friuli-Venezia Giulia approvato nel 1963. Dall'adozione di tali statuti con legge costituzionale discende che le loro disposizioni hanno natura costituzionale, con la conseguenza che esse seguono il regime giuridico proprio delle norme costituzionali, e quindi non possono essere modificate o integrate se non con lo speciale procedimento previsto per la revisione costituzionale dall'art. 138, a meno che lo Statuto non disponga diversamente. Altra peculiarità delle Regioni speciali sta nella previsione nei propri statuti, oltre che della potestà legislativa concorrente, anche di una potestà legislativa esclusiva, potestà questa che incontra meno limiti rispetto alle prime. Diverse disposizioni si applicano direttamente anche alle Regioni speciali e alle due Province autonome, e precisamente quelle che prevedono la delega alle Regioni della potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva statale (art. 117), la possibilità di ratificare con legge regionale le intese della Regione con altre Regioni e la possibilità che il Governo si sostituisca a organi delle Regioni, e ciò previa definizione con legge statale (riserva di legge). Tra le peculiarità delle autonomie differenziate rientra la previsione in tutti gli statuti speciali della partecipazione dei Presidenti delle regioni alle sedute del Consiglio dei ministri in cui si trattino questioni che riguardino particolarmente la regione, con la peculiarità della Sicilia, il cui Presidente ha rango di Ministro e il diritto di voto deliberativo.


Comuni, Province e Città metropolitane

L'art. 114, nell'esplicitare la sostanziale pariordinaione dei livelli territoriali di governo, non fa più riferimento ai principi fissati dalle leggi generali della Repubblica come ambito entro cui contenere l'autonomia di questi enti territoriali, ma soltanto ai principi fissati dalla Costituzione: gli interventi legislativi statali non possono debordare da esso, né violare la sfera di autonomia riservata a tali enti, pena la loro incostituzionalità.

Sempre secondo lo stesso articolo, Comuni e Province sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione: il disposto non fa altro che rafforzare l'autonomia di tali enti già presente nell'ordinamento (art. 128), configurandoli come rappresentanti delle proprie comunità, di cui sono chiamati a curare gli interessi e a promuoverne lo sviluppo, e ciò non solo attraverso un processo di programmazione socio-economico e territoriale, ma soprattutto attraverso la posizione di un proprio indirizzo politico-amministrativo, distinto dallo Stato. All'autonomia statutaria si accompagna il riconoscimento dell'autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, nonché dell'autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Nel sistema delle fonti lo Statuto si presenta come una fonte a carattere riservato, a contenuto vincolato e limitato: il limite di tale potestà statutaria è costituito dai principi fissati dalla Costituzione e dal t.u. Quanto ai contenuti dello statuto, si distingue tra contenuti necessari (le norme che fondamentali dell'organizzazione dell'ente) e contenuti eventuali (es. la previsione del difensore civico). Il procedimento di formazione e di revisione dello Statuto è regolato dallo stesso, che demanda al consiglio (comunale o provinciale) la relativa adozione. Segue la pubblicazione dello Statuto nel Bollettino ufficiale della Regione: esso entra in vigor decorsi 30 giorni dall'affissione dell'albo pretorio dell'ente.

Quanto alla potestà regolamentare, questa gode ormai di una copertura costituzionale, in quanto l'art. 117 attribuisce ai Comuni e alle Province (così come alle Città metropolitane) tale potestà in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Specificazione della potestà regolamentare si trova nel t.u., secondo cui Comuni e Province adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. Nell'ambito dei regolamenti di organizzazione si possono far rientrare: i regolamenti del Consiglio, della Giunta, delle istituzioni, delle circoscrizioni di decentramento, degli uffici e dei servizi. Tra i regolamenti riguardanti l'attività degli enti rientrano quelli di: contabilità, contratti e appalti, tributari o di autonomia finanziaria. Tra i regolamenti relativi a servizi vanno ricordati quelli sulla: gestione dell'acquedotto e dell'acqua potabile, sulle farmacie, sugli autoveicoli in servizio pubblico, di piazza e da noleggio, di polizia urbana, di igiene e di sanità.

Particolare attenzione è dedicata dal t.u. agli istituti di partecipazione popolare alla vita e all'attività delle amministrazioni locali. Vengono in considerazione dapprima le strutture collettive di partecipazione, sia che si tratti di organismi già esistenti che di quelli da promuovere. Segue la partecipazione dei diretti interessati ai procedimenti amministrativi riguardanti l'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive. E ancora lo Statuto deve prevedere forme di consultazione della popolazione, nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associali dirette a promuovere gli interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. E' sempre lo Statuto che può prevedere referendum; sia le consultazioni che i referendum sono soggetti a 2 limiti: devono riguardare materie di esclusiva competenza statale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Gli organi di governo del Comune e della Provincia sono rispettivamente il consiglio comunale, la giunta e il sindaco, e il consiglio provinciale, la giunta e il presidente della provincia. Il sistema elettorale per l'elezione del sindaco e del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali si ispira sia al sistema proporzionale che a quello maggioritario. Per quanto riguarda l'elezione del sindaco e dei consigli comunali è previsto che ogni candidato a sindaco si colleghi ad una lista di candidati a consigliere comunale, per cui l'elettore è chiamato a votare in contemporanea sia il sindaco che la lista cui esso e collegato: nel caso di parità di voti, si procede al ballottaggio; al lista collegata al Sindaco vittorioso vengono attribuiti i 2/3 dei seggi assegnati al Consiglio, mentre i seggi restanti vengono ripartiti tra le altre liste secondo un sistema proporzionale puro. I consigli provinciali e i consigli dei comuni sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio, con poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del consiglio stesso. Il Consiglio (comunale o provinciale) è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, con competenza limitata agli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i programmi, i piani finanziari, i bilanci annuali e pluriannuali, ecc. A garanzie delle minoranze politiche, lo Statuto è tenuto a prevedere forme di garanzia e di partecipazione delle stesse.

I componenti della giunta sono nominati dal Sindaco e dal Presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo dl comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali; sindaco e presidente sono gli organi responsabili dell'amministrazione comunale o provinciale: rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio. Entrambi, unitamente ai consigli, durano in carica per un periodo di 5 anni. Non è immediatamente rieleggibile chi ha ricoperto per 2 mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia. Il voto contrario del consiglio ad una proposta del sindaco, del presidente o delle rispettive giunte, non comporta obbligo di dimissioni degli stessi. Sindaco, presidente della provincia e giunte rispettive cessano dalla carica a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri: se essa viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.

L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è disciplinato dagli stessi enti locali con propri regolamenti in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione. Sia il Comune che la Provincia hanno un segretario generale dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali: esso svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, ed è nominato dal sindaco e dal presidente della provincia e la sua nomina corrisponde a quella dei loro mandati. La direzione degli uffici e dei servizi dell'ente spetta ai dirigenti secondi i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai regolamenti, i quali debbono uniformarsi al principio secondo cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono di spettanza degli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita alla dirigenza: ciò comporta anche l'attribuzione ai dirigenti di poteri autonomi di spesa e di organizzazione delle risorse.

Per la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, gli enti locali provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla gestione dei servizi pubblici diretti a tali scopi.

Ai sensi dell'art. 118 tutte le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. Pertanto sono titolari di funzioni amministrative proprie relativamente a materie deferite normalmente alla propria competenza, mentre sono titolari di funzioni amministrative delegate per le materie conferite loro con legge statale o regionale.

Anche la materia dei controlli sugli enti locali ha subito negli ultimi anni una notevole trasformazione. Per quanto riguarda il controllo sugli organi, questi vengono sciolti nei casi previsti dal t.u. e precisamente: quanto compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge, per motivi di ordine pubblico, quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, quando non sia approvato nei termini il bilancio e quando vi siano infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso. Per quanto riguarda i controlli interni, sono previsti strumenti e metodologie di controllo, da individuarsi da parte degli enti locali, come espressione della loro autonomia normativa e organizzativa, consistenti nei controlli di regolarità amministrativa e contabile, nei controlli di gestione, nella valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, nella valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. Il controllo esterno sulla gestione è esercitato dalla Corte dei conti.


Gli altri enti locali

Il t.u. considera enti locali le Comunità montale, le Comunità isolane e le unioni di Comuni, ed estende le sue disposizioni ai consorzi cui partecipano enti locali.

Per la valorizzazione delle zone montane è costituita, con provvedimento del presidente della giunta regionale, la comunità montana: si tratta di un ente locale nato dall'unione di comuni montani (anche appartenenti a province diverse) individuati dalla Regione, in modo da conseguire interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali.

Le Comunità isolane sono enti locali che possono essere istituiti in ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna.

Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni di noma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. Possono con legge regionale istituirsi nuovi comuni mediante fusione di due o più comuni contigui: nei comuni così costituiti, la legge regionale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle stesse comunità di origine o di alcune di esse. Inoltre, i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono obbligati ad articolare il loro territorio per l'istituzione delle circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

Oltre all'unioni di comuni, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, con la previsione anche di uffici comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi.

E' anche facoltà di tali enti costituire un consorzio per la gestione associata di uno o più servizi.

Infine, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento, è previsto un accordo di programma tra gli enti interessati promosso dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, a seconda della competenza prevalente sull'opera o sugli interventi.



































CAP. 14 - LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE


Ai sensi dell'art. 135 la Corte costituzionale è composta di 15 giudici: 5 nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento in seduta comune e 5 dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; come giudice penale in ordine ai reati del Presidente della Repubblica, ha una composizione più ampia, integrando i 15 con 16 membri estratti a sorte da un elenco di 45 cittadini aventi i requisiti per l'elezione a senatore, elenco compilato ogni 9 anni dal Parlamento. I giudici della composizione ordinaria durano in carica 9 anni e non sono rieleggibili. Prima di assumere le funzioni, debbono prestare giuramento, nelle mani del Presidente della Repubblica e alla presenza dei Presidenti delle due Camere, di osservare la Costituzione e le leggi. Gli stessi giudici eleggono a scrutinio segreto il Presidente della Corte, che dura in carica 3 anni (con la possibilità di essere rieletto), che a sua volta designa un giudice destinato a sostituirlo come vice Presidente; egli rappresenta la Corte, ha poteri di esternazione con conferenza stampa annuali, nonché di direzione amministrativa, di polizia e relativi all'organizzazione e allo svolgimento dei lavori della Corte: presiede il collegio, designa i giudici relatori, riceve gli atti introduttivi dei procedimenti e ne accerta la regolarità formale, fissa le udienze e le riunioni.

A garanzia della sua indipendenza e autonomia la Corte gode di alcune prerogative, consistenti nel potere di accertare i titoli di ammissione dei giudici (verifica dei poteri), di decidere sulle questioni relativi alle incompatibilità di questi ultimi, di deliberare sulla rimozione o sospensione dal loro ufficio, di decidere sulla concessione dell'autorizzazione a procedere nei loro confronti. La Corte gode dell'autonomia finanziaria, dell'autonomia amministrativa e dell'autonomia regolamentare, nonché del potere di autodichia, cioè del potere di giudicare in via esclusiva dei ricorsi dei propri dipendenti. Quanto alle garanzie relative allo status di giudice costituzionale, vi è la inamovibilità (non possono essere rimossi né sospesi dall'ufficio), dell'insindacabilità (non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni) e dell'immunità dell'art. 68, per cui senza autorizzazione nessun giudice costituzionale può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né sottoposto ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni.

Le funzioni della Corte costituzionale si trovano elencate nell'art. 134: esse si riconducono tutte ad un principio fondamentale unitario, garantir e rendere praticamente operante il principio di legalità; si tratta di competenze esclusive della Corte, discendenti dal principio dell'unità della giurisdizione costituzionale. La prima funzione della Corte riguarda i giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; si tratta di un controllo di costituzionalità a carattere accentrato ed esclusivo, potendo solo la Corte esercitare tale sindacato e pronunziarsi sulla costituzionalità o meno della norma. Tale controllo si articola nelle due forme procedimentali del sindacato in via incidentale e del sindacato in via principale. Il parametro di giudizio, e cioè il testo normativo di riferimento, è costituito dalle disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violare, e ai sensi dell'art. 117, dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; sono considerate dalla Corte costituzionali norme parametro, altre norme costituite dalle norme interposte, consistenti in quelle norme non costituzionali che concorrono ad integrare il parametro dei giudizi di legittimità costituzionale, in forza del rinvio ad esse da parte di alcune disposizioni della Carta fondamentale, e in queste si fanno rientrare: le leggi di delegazione, le norme dei Patti lateranensi e quelle di modifica delle stesse, le intese dello Stato con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, le norme e trattati internazionali e i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Un criterio più volte utilizzato dalla Corte per valutare la conformità a Costituzione delle norme denunciate è quello della ragionevolezza. Si ritiene che permanga la riserva di giudizio da parte della Corte costituzionale sulla normativa comunitaria in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento e con i diritti inalienabili della persona umana, anche se attraverso un sindacato di costituzionalità indiretto, per il tramite, cioè, del controllo sulla legge di esecuzione nella parte in cui immette nell'ordinamento interno il Trattato.

La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto con forza di legge della Repubblica può essere sollevata nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale, o da una delle parti, o dal Pubblico Ministero, o dalla stessa autorità giurisdizionale davanti alla quale si celebra il processo; lo stesso giudice, una volta appurata la rilevanza della questione e la sua non manifesta infondatezza, con propria ordinanza sospende il giudizio rimettendo la questione al giudizio della Corte (ordinanza di remissione). Quanto all'oggetto del giudizio, sono sottoposti al controllo di costituzionalità le leggi e gli atti, aventi forza di legge (decreti legislativi e decreti legge, provvedimenti adottati dal Governo nell'esercizio dei poteri necessari conferiti dalle Camere a seguito della deliberazione dello stato di guerra, i decreti legislativi previsti dagli statuti speciali, le delibere abrogative di leggi, le leggi costituzionali e di revisione costituzionale), dello Stato e delle Regioni. Rientrano nell'ambito delle leggi impugnabili dinanzi alla Corte anche le leggi anteriori alla Costituzione, relativamente a quelle norme in contrasto con i precetti costituzionali; non sono invece sindacabili i regolamenti parlamentari, in quanto non menzionati dall'art. 134 ed espressione di autonomia e indipendenza delle Camere.

I vizi denunciabili in sede di sindacato di costituzionalità delle leggi sono soltanto quelli di legittimità; nell'ipotesi di sconfinamento di tale limite potrebbe ipotizzarsi un conflitto di attribuzione sollevabile dal Parlamento nei confronti della Corte, giudizio che però rientrerebbe sempre nelle competenze della Corte. Quanto ai vizi di legittimità, per esse si opera l'ulteriore distinzione tra vizi formali e vizi materiali della legge. I vizi formali attengono alla violazione di norme sul procedimento e sulla esternazione delle leggi; sono altresì sindacabili l'attività procedimentale svolta nell'ambito del Parlamento, per controllare l'osservanza delle norme della Costituzione relative al procedimento di formazione delle leggi. Per quanto riguarda i vizi materiali, questi vengono articolati nei vizi della violazione di legge (può riguardare la violazione di norme implicite, ricavabili in via interpretativa, della Costituzione o di leggi costituzionali o di revisione costituzionale), incompetenza (in sede di ripartizione delle competenze normative tra Stato e Regioni) ed eccesso di potere (nell'ipotesi in cui la Costituzione subordini l'intervento legislativo al perseguimenti di specifici scopi).


Sindacato in via incidentale

Passando al procedimento, legittimati a sollevare la questione di legittimità costituzionale sono: o una delle parti o il Pm nel corso di un giudizio dinanzi ad un'autorità giurisdizionale, nonché la stessa Corte costituzionale, nel senso che essa può sollevare di fronte a sé stessa e rimettere alla propria decisione questioni di costituzionalità. Condizioni oggettive necessarie perché la questione di costituzionalità possa essere portata dal giudice alla cognizione della Corte, sono la rilevanza (nel senso che la questione deve riguardare una o più norme applicabili al giudizio) e la non manifesta infondatezza (fa da filtro all'accesso alla Corte, in quanto non dà ingresso a questioni risultanti infondate). Il giudice emette ordinanza di remissione alla Corte della questione dinanzi a lui sollevata quando ritenga che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa: con l'ordinanza si dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. Entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di remissione, i soggetti legittimati a partecipare al giudizio possono costituirsi nel giudizio stesso presentando deduzioni scritte: il contraddittorio è possibile ma non necessario, in quanto il giudizio di fronte alla Corte procede, fino alla conclusione, anche senza di esso, per l'impulso d'ufficio, in quanto procede anche nell'ipotesi in cui sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso davanti all'autorità giurisdizionale che ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale. Il giudizio si conclude con una sentenza della Corte: se essa ritiene la questione fondata emette sentenza di accoglimento, che comporta la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge, i cui effetti sono contemplati dall'art. 136, che parla di cessazione di efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Nel caso in cui la questione viene giudicata infondata dalla Corte, questa emette sentenza di rigetto, con la sola preclusione della riproposizione della stessa questione nello stesso grado del processo in riferimento ad identici parametri: la Corte, infatti, si pronuncia nei limiti dell'impugnazione. La Corte ha il potere di estendere la dichiarazione di incostituzionalità a quelle disposizioni legislative, non denunciate dal giudice, la cui legittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata (illegittimità consequenziale) o perché strettamente collegate alla disposizione dichiarata illegittima.

La Corte può emettere anche sentenze interpretative che possono essere:


Sentenze interpretative di accoglimento: quando dal testo interpretato si ricava dalla Corte una norma in contrasto con la Costituzione

Sentenze di accoglimento parziale: quando la Corte scompone la portata normativa di un testo e ne dichiara l'incostituzionalità nella parte in cui significa alcune cose e non altre

Sentenze interpretative di rigetto: quando dal testo interpretato la Corte ricava una norma che ritiene conforme alla Costituzione

Sentenze additive: che dichiarano incostituzionali le omissioni del legislatore, statuendo l'incostituzionalità della legge nella parte in cui non prevede qualcosa che invece avrebbe dovuto prevedere

Sentenze sostitutive: che dichiarano l'incostituzionalità della legge nella parte in cui si prevede qualcosa anziché un'altra

Sentenze interpretative correttive: dirette a trarre dal testo una norma diversa erroneamente supposta

Sentenze interpretative adeguatrici: con le quali la Corte trae dalla disposizione legislativa, combinandola con le norme costituzionali, un senso compatibile con la Costituzione

Sentenze additive di principio: con le quali viene dichiarata l'incostituzionalità di una norma nella parte in cui non prevede qualcosa che dovrebbe prevedere, ma la Corte, invece che integrare la legge con la norma "mancante", si limita ad aggiungere il principio al quale il legislatore dovrà ispirare la sua azione

Sentenze manipolative: con le quali la Corte modifica, integra, sostituisce il disposto della legge o di un atto aggiungendone qualcosa o un principio

Sentenze auspicio: con le quali la Corte, pur denunciando la inadeguatezza della normativa impugnata rispetto alle prescrizioni costituzionali, si limita a manifestare il desiderio di una revisione legislativa

Sentenze-monito: con le quali la Corte pone principi e da indicazioni al legislatore, non soltanto sul piano della legittimità costituzionale, ma a volte avvertendo che l'inerzia del legislatore porterà ad una successiva pronuncia di incostituzionalità della disposizione impugnata

Sentenze di incostituzionalità provvisoria: con le quali la Corte dichiara espressamente costituzionalmente legittime norme transitorie in ragione della loro provvisorietà e al contempo invita il legislatore a riordinare la materia pena una successiva sentenza di accoglimento

Sentenze di incostituzionalità accertata ma non dichiarata: con le quali la Corte, pur dichiarando espressamente l'incostituzionalità della legge impugnata, non conclude per l'accoglimento della questione, ma decide per non annullare la legge stessa, ma al contempo esorta il legislatore a provvedere in tempi brevi a ridisciplinare la materia


Per evitare contrasti con l'autorità giudiziaria, limitata nella sua autonomia interpretativa dalle sentenze interpretative della Corte, quest'ultima ha avuto cura di porre alla propria potestà interpretativa riconoscendo prevalente, in moltissimi casi, l'interpretazione giudiziaria consolidata e ormai divenuta "diritto vivente".

L'art. 136 si occupa degli effetti delle sentenze di accoglimento, statuendo che la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Delle sentenze che dichiarano la illegittimità di una legge o di un atto avente forza di legge viene data la più ampia pubblicità attraverso la pubblicazione dei relativi dispositivi nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica e del testo integrale di tutte le sentenze della Corte nella prima parte della Gazzetta ufficiale della Repubblica. Alle Camere e ai Consigli regionali vanno comunicate le decisioni di incostituzionalità della Corte affinché provvedano nelle forme costituzionali: si tratta del seguito legislativo delle sentenze eliminatorie della Corte, che chiama in causa sia il Parlamento che i Consigli regionali per un loro eventuale intervento diretto a colmare i conseguenti vuoti legislativi.


Sindacato in via diretta

Il sindacato in via diretta è attivabile quando lo Stato ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, o quando la Regione ritenga che una legge dello Stato o di un'altra Regione ecceda la sua sfera di competenza. Caratteristica è la sua astrattezza, in quanto ha riguardo alla disposizione impugnata in termini obiettivi e non alla sua concreta applicazione; inoltre, tale tipo di controllo può essere attivato soltanto da determinati soggetti ed è circoscritto nel tempo, in quanto è attivabile entro termini perentori (termini di decadenza). Si tratta poi di un giudizio di parti, in quanto è nella disponibilità di queste ultime determinare la materia del contendere e addirittura porre fine alla controversia o attraverso un accordo o con la rinuncia al ricorso.

L'originario art. 127 faceva precedere l'eventuale impugnativa da parte dello Stato delle leggi regionali da un particolare procedimento di controllo statale sulle stesse leggi, che si innestava nel procedimento di formazione della legge regionale. Ora tutto questo è stato eliminato dalla legge costituzionale del 2001, che ha sostituito l'art. 127, prevedendo che il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione: in questo modo al controllo preventivo di costituzionalità delle leggi regionali si è sostituito un controllo di costituzionalità successivo sulle stesse leggi. Legittimato ad impugnare le leggi regionali è il Governo, identificato, ai sensi dell'art. 92, con il Consiglio dei ministri; la preclusione per lo Stato di impugnare in via principale le leggi regionali, una volta decorso il termine, non implica che non ne possa eccepire l'illegittimità costituzionale in via incidentale in qualunque giudizio, né che qualunque giudice possa sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale ove debba fare applicazione di una legge regionale. Da parte sua la Regione può costituirsi in giudizio a mezzo del suo legale rappresentante. Il giudizio dinanzi alla Corte costituzionale si estingue: o per cessazione della materia del contendere (quando vengono meno le ragioni di contrasto, o in caso di revoca da parte della Regione della legge impugnata) o per rinuncia al ricorso (accettata dall'altra parte). Nello Statuto siciliano è il Commissario dello Stato (o il Vice-Commissario) quale organo imparziale, ad essere legittimato ad impugnare le leggi regionali entro 5 giorni dal loro ricevimento dinanzi alla Corte costituzionale.

Nei confronti di leggi o atti aventi valore di legge dello Stato, ritenute lesive della sfera di competenza assegnata alle regioni, le stesse sono legittimate a promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge; le Regioni, quindi possono proporre validamente ricorso solo se questo è sorretto dall'esistenza di un interesse a ricorrere delle regioni stesse, che si ha quando gli statuti speciali ammettono l'impugnativa di leggi statali per la violazione dello Statuto e possa assumersi che siano state violate appunto disposizioni statutarie. E' il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, legittimato a sollevare la questione di legittimità costituzionale, mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri entro 30 giorni. Lo stesso dicasi se una Regione promuove la questione di legittimità di una legge di un'altra Regione: in questo caso, la notifica del ricorso verrà comunicato anche al Presidente della Giunta della regione di cui si impugna la legge.

Un'altra funzione della Corte è quella di giudicare, ai sensi dell'art. 134, sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e cioè sui conflitti interorganici, oltre che sui conflitti tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni (conflitti intersoggettivi). I poteri dello Stato, legittimati a sollevare conflitti di attribuzione ai sensi del disposto costituzionale, sono i poteri dello Stato-apparato, ma anche altri poteri esterni ai primi ma comunque esercitanti funzioni di rilevanza costituzionale. Il conflitto di attribuzione interorganico può insorgere in seguito a meri comportamenti, anche omissivi (conflitti negativi), che postulino la necessità di una delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionale; nessun termine è previsto per sollevare tale conflitto. Il procedimento consta in 2 fasi:


Fase preliminare: è diretta alla deliberazione dell'ammissibilità in astratto del ricorso, dove la Corte accerta senza contraddittorio la concorrenza dei requisiti soggettivi (cioè se il conflitto sorga tra organi competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono) e oggettivi. Se la Corte ritiene che esista la materia di un conflitto, dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati

Seconda fase: è destinata all'esame del merito e si apre con la notifica del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità agli organi interessati. Il giudizio si conclude con una sentenza della Corte che dichiara il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione, e ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla


In caso di conflitto intersoggettivo, il ricorso va prodotto entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla notificazione o dalla pubblicazione o dell'avvenuta conoscenza dell'atto (o comportamento ritenuto invasivo), ed è proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio (o da un Ministro delegato previa deliberazione del Consiglio) e per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della stessa; nel ricorso vanno indicati i comportamenti che hanno dato luogo al sorgere del conflitto e l'atto invasivo, nonché le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate. Il processo si estingue o per rinuncia al ricorso (accettata da tutte le parti), o per cessazione della materia del contendere (quando con successivo atto sia annullato l'atto denunciato), o per revoca del provvedimento impugnato, o quando viene meno l'interesse a ricorrere. Gli effetti della pronuncia non sono estensibili alle altre Regione, ma sono limitati alla controversia oggetto della decisione.



















CAP. 15 - LA REVISIONE COSTITUZIONALE


Ribadito il carattere della superlegalità delle Costituzioni, alcune di queste, qualificate come rigide, prevedono strumenti di garanzia diretti a regolare i processi riformatori, stabilendo a volte anche dei limiti espliciti a tali procedure; le costituzioni rigide permettono soltanto delle revisioni parziali, cioè delle modifiche formali a talune parti a salvaguardia dei principi di struttura dell'ordinamento e dei diritti fondamentali, ma a volte anche a tutela della stessa forma di governo.

Nella nostra Costituzione è l'art. 138 che detta norme sul procedimento di revisione costituzionale, prescrivendo che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi e approvate a maggioranza assoluta nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro 3 mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano richiesta 1/5 dei membri di una Camera, o 500.000 elettori, o 5 Consigli regionali, stabilendo come limite che non si ha luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Il successivo art. 139 detta un limite esplicito, stabilendo che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Il procedimento di revisione si compone delle stesse fasi in cui si articola il normale procedimento legislativo:


Fase dell'iniziativa: vale al riguardo l'art. 71 che attribuisce il potere di iniziativa legislativa sia al governo che ai singoli membri delle Camere, oltre che al popolo e agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale

Fase deliberativa: la prima proceduta consiste nell'adozione delle leggi costituzionali da parte di ciascuna Camera con 2 successive deliberazioni ad intervello non minore di 3 mesi, e nella loro approvazione nella seconda votazione a maggioranza assoluta; la seconda procedura è analoga alla prima, solo che se nella seconda deliberazione si raggiunge la maggioranza dei 2/3 non si può dar luogo al referendum

Eventuale procedimento referendario: diretto a permettere l'eventuale celebrazione del referendum approvativi (o costituzionale): in questo caso la pubblicazione non determina l'entrata in vigore della legge ma assolve ad una mera funzione di conoscibilità (pubblicazione anomala). La votazione, indetta con decreto del Presidente della Repubblica, avviene a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, e per tale referendum non è previsto alcun quorum. Se alla riporta la maggioranza dei voti validi, esso si intende approvato e il Presidente della Repubblica procede alla sua promulgazione; se trascorrono i 3 mesi senza che sia stata presentata richiesta di referendum, il progetto si consolida come legge  tutti gli effetti

Fase integrativa dell'efficacia: in essa rientrano la promulgazione presidenziale della legge costituzionale e la pubblicazione della stessa


Il solo limite esplicito alla revisione costituzionale è quello contenuto nell'art. 139, secondo cui la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale, così come quello dell'art. 2 che qualifica inviolabili i diritti dell'uomo. Ma la formula della 139 viene interpretata in senso riassuntivo di ciò che evoca l'idea di Repubblica (eguaglianza formale e sostanziale, diritto di voto, possibilità di accedere ai pubblici uffici, libertà di manifestazione del pensiero, di riunione, di associazione civile e politica, ecc.). Dallo stesso disposto costituzionale vengono tratti, dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale, alcuni principi ritenuti supremi quali limiti impliciti della revisione e quindi immodificabili (rappresentatività degli organi fondamentali, unità e indivisibilità della Repubblica,  ecc.); infine è considerato principio supremo dell'ordinamento quello relativo all'aggravamento del procedimento di revisione costituzionale rispetto all'ordinario procedimento legislativo.




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