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L'ESPROPRIAZIONE
w Generalità.
Diritto di proprietà: "Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l 616g65g 'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico" (art. 832).
Da questo articolo si può evidenziare che la proprietà non è un diritto assoluto e quindi pone dei limiti e degli obblighi al godimento del proprietario.
Infatti all'articolo 42 la Costituzione italiana dice che: "La proprietà è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi d'acquisto, di godimento ed i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e renderla accessibile a tutti".
Da questi articoli si trae una semplice conclusione: un bene può rimanere sotto il dominio privato fino a che non occorre per il soddisfacimento di un interesse collettivo, da questa affermazione nasce il concetto di espropriazione.
L'espropriazione si ha quando uno o più soggetti vengono privati coattivamente del diritto di proprietà, o di un altro diritto reale, per soddisfare un pubblico interesse, salvo indennizzo e in casi stabiliti espressamente dalla legge. Può essere oggetto di esproprio qualunque bene mobile o immobile, materiale o immateriale che è necessario al soddisfacimento di un pubblico interesse. L'espropriazione non riguarda solo il diritto di proprietà ma anche gli altri diritti reali (servitù, usufrutto, uso, abitazione).
I soggetti interessati sono: espropriante, espropriato e autorità amministrativa.
w La legislazione.
L'espropriazione per pubblico interesse è espressa in una serie di leggi speciali, che disciplinano peculiarmente i vari procedimenti da seguire per la determinazione dell'indennità d'esproprio.
Le normative possono essere riassunte in tre gruppi omogenei:
Legge fondamentale e norme che fanno ad essa riferimento;
Legge di Napoli e altre leggi che si sono ad essa richiamate;
Legge per la casa e relative modificazioni e integrazioni.
La legge fondamentale (L.25/6/1985, n.2359) stabilisce le procedure da seguire per le espropriazioni permanenti e le occupazioni temporanee dei beni necessari all'esecuzione di opere di pubblica utilità e prevede i criteri estimativi per la valutazione delle indennità nei diversi casi. Considera l'espropriazione come un sacrificio imposto al singolo, il quale deve essere compensato con un giusto prezzo, come se si realizzasse una libera contrattazione di compravendita.
Legge di Napoli (L. 15/1/1885, n.2892) dava la possibilità all'amministrazione comunale di espropriare i fabbricati dei quartieri malsani pagando un indennizzo sensibilmente ridotto rispetto ai criteri stabiliti dalla legge fondamentale. Sostituiva il criterio del valore venale dell'immobile quello del valore legale determinato con procedura approssimativamente ideata per ridurre la dimensione dell'indennizzo.
Con la legge 7/1/1892, n.2, venne data la facoltà al governo di estendere tali disposizioni anche ad altri comuni. Così iniziarono una serie di provvedimenti che richiamavano i principi stabiliti dalla legge di Napoli. Primo fra questi è la legge ferroviaria (L.7/7/1907, n.429) che estende a tutto il territorio nazionale l'applicazione delle norme relative al calcolo dell'indennizzo secondo la legge di Napoli per le espropriazioni occorrenti sia per i lavori sulle linee ferroviarie esistenti, sia per le nuove costruzioni ferroviarie. Successivamente i criteri di calcolo dell'indennità vennero applicati anche ad altre espropriazioni: aeroporti, all'edilizia scolastica, all'edilizia economica e popolare.
Legge per la casa (L.22/10/1971, n.865) dà facoltà ai comuni di espropriare immobili urbani ed extraurbani nell'ambito dell'attuazione dei piani regolatori previsti dalla normativa urbanistica.
La L.27/6/1974, n.247, estende le disposizioni della legge sulla casa a tutte le espropriazioni messe in atto da enti di diritto pubblico, anche se non connesse al settore dell'edilizia abitativa.
La legge per l'edificabilità dei suoli (L.28/1/1977, n.10), nota come "legge Bucalossi", apporta modifiche e integrazioni alla legge per la casa, della quale mantiene il criterio di determinare l'indennità di esproprio sulla base del valore agricolo medio (VAM).
La Corte Costituzionale dichiarò illegittime le norme per la determinazione delle indennità previste dalla legge sulla casa e successive modificazioni.
La legge tampone considerando il relativo indennizzo come un acconto da corrispondere al proprietario espropriato in attesa di norme definitive, ma una successiva sentenza, ribadendo l'illegittimità di alcune procedure della normativa in atto, apriva un nuovo vuoto legislativo.
La legge 8/8/1992, n.359, individua un doppio regime giuridico: per le aree a destinazione agricola continua a valere la legge sulla casa, mentre per i suoli a destinazione edilizia si applica la legge di Napoli.
Questa legge, detta fondamentale, fu emanata in pieno periodo liberale e mira a garantire che chi viene sacrificato nel più ampio dei suoi diritti debba essere compensato in modo che nulla abbia a perdere e il suo patrimonio venga reintegrato totalmente.
I quesiti estimativi che possono essere richiesti ai periti riguardando l'indennità dell'esproprio nei casi di:
Occupazione totale permanente,
Occupazione parziale permanente;
Retrocessione dei beni;
Occupazione temporanea.
Art.39 "Nei casi di occupazione totale, l'indennità dovuta all'espropriazione consisterà nel giusto prezzo che, a giudizio dei periti, avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita".
Art.43 "Non possono essere calcolate nel computo dell'indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, quando, avendo avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risulti essersi eseguite allo scopo di conseguire una indennità maggiore."
Art. 46 "È dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto."
Le indicazioni della legge prevedono:
Che la stima sia fatta in base al valore di mercato e sia riferita alle condizioni e allo stato dei beni esistenti al momento della data del decreto di esproprio;
Che vengano risarciti tutti i danni di carattere permanente intermittente che l'espropriato subisce a seguito dell'esecuzione dell'opera e dell'espropriazione.
Art.40 "Nei casi di occupazione parziale, l'indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione ed il giusto prezzo che potrà avere la parte residua di esso dopo l'occupazione".
Art.41 "Qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale ed immediato alla parte del fondo non espropriata, questo vantaggio sarà stimato e detratto dall'indennità quale sarebbe se fosse calcolata a norma dell'articolo precedente. Se il vantaggio di cui è detto qui sopra è stimato a più di un quarto dell'indennità che, secondo l'art.40, sarebbe dovuto al proprietario, questi potrà abbandonare all'espropriante l'intero immobile per il giusto prezzo estimato a termine dell'art.39, sempreché il giusto prezzo della parte del fondo espropriata superi il quarto del giusto prezzo dell'intero immobile. L'espropriante può esimersi dall'accettare questo abbandono, pagando una somma non minore dell'indennità stimata a norma dell'art.40. In ogni caso però l'indennità dovuta al proprietario non potrà essere minore di quella che gli spetterebbe ai termini dell'atr.40".
La valutazione dell'indennità viene fatta quindi a valore complementare (differenza fra il valore del bene prima e dopo l'esproprio) mediante una duplice stima considerando l'immobile in condizioni di ordinarietà.
Il vantaggio va calcolato e detratto dall'indennizzo solo quando esso sia speciale e immediato.
L'espropriazione, se risulta temporanea, è detta occupazione e come la permanente può riguardare tutto un bene o parte di esso. In base all'art.68 della legge l'indennità deve essere determinata, avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata dell'occupazione e tenendo conto di tutte le altre valutabili circostanze.
L'indennità di occupazione deve essere determinata e pagata all'inizio dell'occupazione stessa.
Gli art. 60 e 63 stabiliscono le modalità per la restituzione dei beni al proprietario, qualora l'opera pubblica non abbia avuto la prevista destinazione o non sia stata eseguita.
Il proprietario, in caso di restituzione, dovrà corrispondere in indennizzo all'espropriante.
A completamento e parziale modifica della legge n.865 del 22/10/1971, questa legge stabilisce che ogni comune deve formulare un programma di attuazione riguardante la delimitazione delle aree nelle quali devono realizzarsi interventi costruttivi ed urbanistici.
L'indennità di espropriazione è commisurata al valore agricolo corrispondente al tipo di coltura in atto.
Una commissione provinciale con sede presso l'U.T.E. determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie, il valore agricolo medio nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i vari tipi di coltura.
Il proprietario espropriando, entro 30 giorni dalla notifica dell'ammontare dell'indennità provvisoria, ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore al 50% dell'indennità provvisoria.
Terreni con vincolo di contratto agrario.
Nel caso che l'espropriazione attenga a terreno coltivato, almeno da un anno, da fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennità precisata per i terreni liberi in favore del proprietario, uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante.
Terreni coltivati da proprietario coltivatore diretto.
L'indennità, precisata per i terreni liberi da vincolo di contratto agrario, nell'ipotesi di cessione volontaria, viene moltiplicata per 3, senza l'aumento del 50%.
Rifiuto indennità.
Qualora l'indennità non sia accettata entro 30 giorni, il Presidente della giunta regionale richiede alla Commissione competente la determinazione dell'indennità sulla base di quanto previsto dalla legge.
La Commissione entro 30 giorni dalla richiesta del Presidente determina l'indennità sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola e la comunica all'espropriante.
L'espropriante comunica mediante avviso notificato ai proprietari degli immobili le indennità; deposita la relazione della Commissione presso la segreteria comunale e dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito mediante avviso da affiggere nell'albo del comune e da inserire nel foglio degli annunzi legali della provincia.
w Aree interne al perimetro urbanistico.
Anche per le aree interne al perimetro urbanistico la legge 10/1977 stabiliva l'indennizzo di esproprio sulla base del valore agricolo. Dette disposizioni sono state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale creandosi una disparità di trattamento tra proprietari di superfici edilizie e proprietari di terreni agricoli.
Dopo varie sentenze, la Corte Costituzionale ha deciso che le aree edificabili espropriate vengano indennizzate in base al valore di mercato cioè in base alla legge del 1865.
Allo scopo di ridurre l'indennizzo è stata emanata la legge n.359 dell'8 agosto 1992 che precisa quanto segue: "A decorrere dall'agosto del 1992 e sino all'emanazione di un'organica disciplinata, tutte le espropriazioni per causa di pubblico interesse, riguardanti aree edificabili, da parte dello Stato e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, l'indennizzo verrà quantificato sulla media del valore venale e del reddito dominicale. Per chi non accetta e ricorre al contenzioso indennizzo risulterà sempre uguale alla stessa media, ma con una diminuzione complessiva del 40%".
w Occupazione d'urgenza.
L'occupazione d'urgenza delle aree sa occupare temporaneamente viene decretata dal prefetto della provincia dove si trova il terreno.
Tale decreto non ha più efficacia qualora l'occupazione non venga eseguita entro 3 mesi dalla emanazione.
L'occupazione potrà essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissione nel possesso.
La commissione provinciale provvede, su richiesta dello stesso prefetto, alla determinazione dell'indennizzo di occupazione di una cifra pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennizzo che sarebbe dovuto per l'espropriazione della superficie da occupare, determinata in base alle disposizioni precedenti, ovvero per ciascun mese o frazione di mese di occupazione ad un dodicesimo dell'indennità annua.
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