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AZIONI A DIFESA DEI DIRITTI DI GODIMENTO

giurisprudenza



AZIONI A DIFESA DEI DIRITTI DI GODIMENTO





Nell'ambito delle azioni a tutela dei diritti di godimento vanno distinte le azioni concesse al solo proprietario (c.d. petitorie) da quelle esperibili anche da chi è titolare di un diritto di godimento su cosa altrui (l'azione confessoria e le c.d. azioni di nunciazione) e da quelle previste per chi è soltanto possessore (c.d. azioni possessorie).



Le azioni petitorie sono costituite da:

azione di rivendicazione

azione negatoria

azioni di regolamento di confini e di apposizione di termini


1) L'azione di rivendicazione presuppone la mancanza di possesso da parte di chi reputa di essere proprietario e tende ad ottenere, a seguito del riconoscimento del proprio diritto, la restituzione della cosa da parte di chi la possegga o la detenga.

L'azione di rivendicazione - imprescrittibile, salvo l'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione (Art. 9483) può essere esercitata da chi pretende di essere proprietario nei confronti di chiunque possieda o detenga la cosa.

E' insufficiente provare che chi possiede la cosa non ne è il proprietario: E' necessario, invece, dimostrare il proprio diritto, ciò che è possibile soltanto dando prova dell'acquisto della proprietà a titolo derivativo risalendo, mediante i precedenti danti causa, ad un acquisto a titolo originario: l'acquisto del rivendicante potrebbe essere avvenuto così validamente ma il suo dante causa, o uno dei precedenti, potrebbe non essere il proprietario o esserlo diventato sulla base di un titolo non valido e così aver reso viziato anche il diritto vantato dal rivendicante.

Affinché l'azione di rivendicazione abbia successo, chi pretende di essere proprietario dovrebbe provare non soltanto di aver acquistato il diritto da un precedente titolare, ma anche che il diritto di questo trova un valido titolo in un precedente acquisto e così fino al primo originario proprietario (probatio diabolica).


2) Azione negatoria: con tale azione si tende a far negare l'esistenza sulla propria situazione di diritti altrui quando da questi si teme di subire un pregiudizio. Il   pregiudizio può derivare sia da situazioni di fatto che di diritto : nella prima ipotesi un terzo manifesta con comportamenti concreti la sua pretesa ;nella seconda, invece, un terzo vanta contro il proprietario l'esistenza di un suo diritto.

Affinchè l'azione negatoria abbia buon esito, il proprietario non deve dimostrare il proprio diritto, come nell'azione di rivendicazione; è sufficiente che provi con ogni mezzo, anche in via presuntiva, l'esistenza di un titolo dal quale risulti il suo acquisto.

Una volta offerta questa prova da parte del proprietario, spetta al convenuto dimostrare l'esistenza di un valido titolo a fondamento della sua pretesa.





Con l'azione di rivendicazione non va confusa l'azione di regolamento di confini.

Con la prima la controversia si verte sui rispettivi titoli di proprietà, con l'azione di regolamento di confini il conflitto concerne la demarcazione dei limiti di confine tra due fondi confinanti quando manchino segni distintivi che li contrassegni.

La prova del confine può essere data in qualsiasi modo e, in mancanza di prove, il giudice può procedere all'accertamento anche mediante l'esame delle mappe catastati (Art. 9502e3)








4) L'azione di apposizione di termini presuppone la semplice irriconoscibilità o la mancanza di segni che individuino i  confini. Con essa, pertanto, si chiede che vengano apposti, a spese di entrambi i proprietari, i segni di confine


5)con l'azione confessoria si tende a far riconoscere l'esistenza del proprio diritto contro  chi ne contesti l'esercizio e/o a far cessare gli atti impeditivi e le turbative allo stesso. Come per l'azione negatoria le molestie possono essere sia di diritto che di fatto , ma deve essere l'attore che deve dimostrare l'esistenza della situazione di godimento.


Concludendo: la semplice proprietà ha a disposizione le azioni petitorie ; il possessore può utilizzare le azioni possessorie (azioni di reintegrazione o di spoglio e azioni di manutenzione) (queste azioni sono valide anche per il detentore qualificato) e le azioni di nunciazione (denuncia di nuova opera e denuncia di danno temuto ).

A difesa dei soli diritti reali di godimento su cosa altrui esistono unicamente le azioni di nunciazione.

Nel caso in cui il proprietario sia anche possessore, a sua difesa può utilizzare le azioni di nunciazione, quelle possessorie e quelle di nunciazione.







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