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ART 37 C.P.C. DIFETTO DI GIURISDIZIONE

giurisprudenza



ART 37 C.P.C. DIFETTO DI GIURISDIZIONE


" il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della p.a. o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo".


L'articolo quindi prevede le segue 828e45i nti ipotesi:

difetto nei confronti della p.a.;

difetto nei confronti dei giudici speciali.


La questione di giurisdizione è la prima tra le questioni pregiudiziali di rito. La decisione sul difetto può essere oggetto d'impugnazione: appello e poi ricorso in Cassazione.




Per risolvere le questioni all'art.37 c.p.c. il nostro legislatore prevede il regolamento di giurisdizione: art 41 c.p.c..

Questo strumento consente di far decidere immediatamente dalle sez unite della cassazione una questione di giurisdizione, per evitare che si proceda in un processo innanzi ad un giudice privo di giurisdizione. Le parti quindi possono rivolgersi direttamente alla cassazione alla quale comunque spetterebbe l'ultima parola sulla sussistenza della giurisdizione.


La legittimazione a proporre il regolamento spetta a tutte le parti del giudizio di 1 grado.

I presupposti sono:

deve essere pendente un processo (anche innanzi ai giudici speciali, inammissibile però nel corso di un procedimento di volontaria giurisdizione);

non deve essere ancora intervenuta una decisione del giudice nel merito (questo xkè qualsiasi decisione del giudice presso il quale il processo è radicato ha efficacia preclusiva del regolamento. Di conseguenza il regolamento non è proponibile dopo che sia stata emessa sentenza).


Il regolamento si propone alle sez unite della cassazione e nelle forme del ricorso in cassazione.

Il giudice adito può sospendere il processo se ritiene la questione ammissibile (es non sono scaduti i termini) e non manifestamente infondata ( es quando è chiara la giurisdizione).


Al secondo comma dell'art 41 si prevede uno speciale regolamento di giurisdizione che regola il potere della p.a.( quando non è parte in causa) di denunciare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei casi in cui il giudizio ha ad oggetto materie riservate al potere amministrativo ( conflitto di attribuzione).


A tal proposito conviene fare un passo in dietro.

Abbiamo visto che l'art.37 L. 87/53, che al primo comma si occupa della soluzione dei  conflitti tra poteri dello stato quando si tratta di organi che possono dichiarare definitivamente la volontà del potere a cui appartengono, al secondo comma dice "restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione".

Esiste una netta differenza tra i conflitti di attribuzione e le questioni di giurisdizione, in quanto in questi ultimi si attesta il difetto indicando chi rientra nella giurisdizione, quindi cmq sia decisa la questione il merito non viene deciso, c'è qualcuno che indica il giudice giusto e poi sarà quello a giudicare nel merito; mentre nel conflitti di attribuzione c'è anche il merito, se si nega il giudice la causa è finita. Il rinvio che fa il secondo comma dell'art 37 della legge si riferisce all'art 37 c.p.c. nel quale troviamo qualcosa che non c'entra: i rapporti tra giudici e p.a., cioè troviamo una questione di merito perché negare il giudice significa negare il merito. È per questo che possiamo dire che il difetto di giurisdizione dell'art 37 c.p.c. nei confronti della p.a. non è un difetto di giurisdizione in senso tecnico.


La questione dei conflitti tra p.a. e potere giudiziario è una questione antica. Basta dire che vi sono ancora delle leggi sull'avocazione reale ( riguardo il potere del potere amministrativo di sottrarre le cause ai giudici) che non sono mai state abrogate in quanto per 100 anni non sono state applicate.


Non sono state applicate perché negli anni dal 1890 al 1940 i giudici avevano timore della p.a. quindi si spogliavano delle cause prima ancora che arrivasse la p.a. a togliergli i fascicoli. E poi dal 1942 al 1995 perché è intervenuto il regolamento di giurisdizione.

Regolamento novellato nel '90 con la previsione della sospensione del processo solo nel caso in cui il giudice originariamente adito ritenesse la questione ammissibile e non manifestamente in fondata.

A tal proposito va affrontato un problema che riguarda i casi in cui il processo non viene sospeso.

Se si sospende il processo si ferma e la cassazione deciderà: c'è la giurisdizione: si va avanti, non c'è: il processo si ferma.

Ma quando non si sospende?

Il processo va avanti e nel frattempo la cassazione decide.

1 ipotesi la cassazione decide prima che il processo sia finito: il giudice si adegua.

2 ipotesi il processo finisce prima che la cassazione abbia deciso.


In questa seconda ipotesi non c'è una legge da applicare è una questione da risolvere sul piano interpretativo.

Se le parti vogliono che la decisione della cassazione abbia valore e non venga schiacciata dalla decisione del giudice l'unica soluzione è tener in vita il processo. Sarà quindi onere della parte che ha perduto fare appello affinché la decisione della cassazione possa valere.


GIUDICI SPECIALI


Art 102 cost: Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.


All'art 103 sono elencati i giudici speciali rimasti dopo la riforma che ha eliminato tutte le giurisdizioni speciali nate numerosissime durante il periodo fascista.

consiglio di stato e gli altri Organi di Giustizia amministrativa che hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della p.a. degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.  Questi organi si occupano delle questioni inerenti gli interessi legittimi, e i diritti soggettivi solo nei casi di giurisdizione esclusiva (in questo caso la suddivisione avviene ratio materiae).

La corte dei conti che ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge ( materie pensionistiche, tributarie, il danno erariale etc.).

I tribunali militari in tempo di guerra che hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.


GIUDICI STRANIERI - GIUDICI ITALIANI


Il rapporto tra giudici stranieri e giudici italiani è oggi disciplinato dalla L.218/95. in passato era applicabile l'art. 37 c.p.c. e le varie convenzioni internazionali: di Lugano e di Bruxel che è stata modificata approdando a quella di San Sebastian.

Il legislatore del 1995 ha reso legge dello stato il testo delle convenzioni.


L.218/95


art 3: ambito di giurisdizione: la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio


art 4: deroga della giurisdizione: la giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili


art 5: azioni relative ad immobili siti all'estero: la giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero


art 11: rilevabilità del difetto di giurisdizione: il difetto di giurisdizione può essere rilevato:

in qualunque stato e grado del processo soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana;

dal giudice d'ufficio sempre in qualunque stato e grado del processo se il convenuto è contumace, se ricorre l'ipotesi dell'art 5 se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.


Inoltre la legge stabilisce che per le controversie matrimoniali, fermo l'elemento del domicilio, è sufficiente la cittadinanza italiana di uno dei coniugi, o che il matrimonio sia stato celebrato in italia;


in materia di filiazione, la giurisdizione italiana sussiste quando uno dei genitori sia italiano;


in materia di adozione, i giudici italiani hanno giurisdizione quando gli adottanti o uno di essi o l'adottando siano cittadini italiani o stranieri residenti in italia.





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