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STATO - NAZIONE

diritto




STATO


La più alta forma di società organizzata,

entità giuridica con confini certi e ben definiti


NAZIONE


Entità storico culturale (derivante da razza, convivenza storica, lingua, cultura, religione) senza personalità e volontà. I confini sono difficili da stabilire




NAZIONALITA': appartenenza di una persona ad una vasta collettività.



COMUNITA'

Comunità di persone stanziata su un territorio con un ordinamento giuridico originario



APPARATO

Complesso degli organi che esercitano funzioni statali

ELEMENTI COSTITUTIVI



Organizzazione


Territorio: sede stabile di un popolo sulla quale lo Stato esercita la sua sovranità.

Comprende:

Terraferma - delimitata da contini

Acque territoriali - 12 miglia marine dalla costa

Spazio aereo e sottosuolo

Navi - aerei

Sedi diplomatiche


Popolo: costituito dalle persone che fanno parte dello Stato, ovvero i cittadini che appartengono allo Stato attraverso la cittadinanza, ovvero l'appartenenza di una persona ad uno Stato definita da precise norme

di tipo etnico, sulla base della discendenza (es.: Germania)

di tipo territoriale, sulla base della residenza (es.: Argentina)


La cittadinanza italiana si acquista:

a) per nascita - è sufficiente che un solo genitore abbia la cittadinanza italiana

b) per matrimonio - straniero che sposa un cittadino italiano, purché risieda in Italia da almeno 6 mesi, altrimenti si acquista in 3 anni

c) per concessione - naturalizzazione con decreto del Presidente della Repubblica a chi è in possesso di determinati requisiti


La cittadinanza italiana si perde per:

a) rinuncia

b) acquisto di altra cittadinanza


CARATTERISTICHE



È indipendente

È politico

È giuridico

È originario

È sovrano

ORGANI DELLO STATO


ORGANI MONOCRATICI formati da una sola persona fisica.

( Presidente della Repubblica; Questore; individui che possono agire in nome dello Stato)

ORGANI COLLEGIALI: formati da più persone fisiche che devono esprimere la loro volontà all'organo collegialmente.

( parlamento; corte costituzionale; camera dei deputati; consiglio dei ministri)

ORGANI COMPLESSI: formati da più organi sia da organi monocratici che complessi.

( governo e consiglio dei ministri quando si trovano in riunione)


Essi sono chiamati in base alla funzione da svolgere, gli organi si possono suddividere:

funzione costituente (detta le regole primarie)

Organi Legislativi

funzione legislativa (stabilisce regole da seguire)


Organi Giudiziari funzione giurisdizionale (applicare le leggi per la tutela dello stato)


Organi Esecutivi funzione amministrativa (tutte le persone fisiche che lavorano nello stato o Amministrativi per attuare le leggi)


Cura in concreto la realizzazione dei fini pubblici individuati dal potere politico e assegnati dal potere legislativo alla pubblica amministrazione.


Dal punto di vista delle persone fisiche che ricoprono incarichi pubblici possiamo fare un'ulteriore distinzione tra:


Organi politici

Organi burocratici

Hanno il compito di prendere le decisioni che riguardano l'intera collettività

Hanno il compito di attuare le decisioni prese dagli organi politici

I loro membri sono eletti direttamente o indirettamente dai cittadini e hanno mandato temporaneo











SOVRANITÀ


Potere d'imperio, ossia di emanare ed imporre l'osservanza di norme giuridiche a tutte le persone fisiche che si trovano sul territorio statale.


Caratteristiche

Potere esclusivo: perché in un medesimo ambito territoriale compete solo allo Stato

Potere Originario: in quanto non deriva dal potere di nessuna autorità territoriale

Potere indipendente; autonomo ed indipendente rispetto a tutte le altre persone giuridiche territoriali


Manifestazioni

  • Funzione Giudiziaria
  • Funzione Esecutiva
  • Funzione legislativa

Tipologia

Sovranità interna

Sovranità esterna = consiste nel dar vita a rapporti economici e commerciali con altri stati.



Dal punto di vista delle funzioni che sono chiamate a svolgere abbiamo:

v  Organi Legislativi - con funzione costituente e legislativa

v  Organi Giudiziari - svolgono la funzione giurisdizionale della Stato, avendo per scopo latutela dell'ordinamento giuridico.



LA COSTITUZIONE

Così chiamata perché costituisce l'ordinamento giuridico.


Insieme di principi fondamentali che stanno alla base dell'ordinamento giuridico di uno Stato; è la legge fondamentale dello Stato


Scopo della Costituzione:

proclamare solennemente i diritti inviolabili dei cittadini 

porre un limite invalicabile ai poteri dello Stato


Caratteristiche: (C. = costituzione)

C. brevi  = tipiche dell''800 elencano le libertà dei cittadini

C. lunghe = tipiche del '900 elencano anche maggiori garanzie per la  

libertà dei cittadini, prevedono l'intervento dello Stato

nell'economia e nella società.

C. flessibili = tipiche dell''800 prevedono particolari meccanismi giuridici

per garantire la posizione di superiorità rispetto alle altre

leggi. possono essere modificate dal Parlamento con


leggi ordinarie

C. rigide = tipiche del '900 sono poste al di sopra di tutte le altre norme

dell'ordinamento giuridico. Una modifica al testo della

Costituzione può essere effettuata soltanto attraverso una

procedura particolare lunga e complessa

C. concesse dall'alto = Costituzione liberali tipiche dell''800 brevi e  

flessibili, furono emanate dai sovrani con un atto unilaterale

C. concesse dal basso = Costituzione deliberata dal basso in seguito ad

un mutamento del regime politico, oppure in seguito alla

conquista dell'indipendenza, tipiche del '900, lunghe e rigide

(patto fra le forze politiche)



























IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Quirinale



LA STRUTTURA

Capo dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale, il presidente della Repubblica si colloca, nel nostro ordinamento, al vertice formale dell'organizzazione statale, fornito di limitati ma significativi poteri.

Al di sopra delle parti, il capo dello Stato è garante della costituzionalità dell'ordinamento, la Costituzione gli garantisce efficienti poteri per assolvere a questa delicata funzione: egli è un organo tendenzialmente al di sopra delle parti, capace di intervenire in forza di tali poteri costituzionalmente assegnatigli, per consentire al sistema di funzionare nei momenti di crisi o di pericolo.

Elezione e procedure per l'elezione: il presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri, alla quale partecipano tre delegati per ogni regione, con eccezione della Valle d'Aosta che ne ha uno, eletti dal Consiglio regionale.

La convocazione di tale Parlamento spetta al presidente della Camera dei deputati, che deve provvedervi trenta giorni prima che scada il termine di durata del mandato del presidente in carica. Nel frattempo vengono prorogati i poteri del presidente in carica.

In caso di inadempimento permanente o di morte o di dimissioni del presidente della Repubblica, e se le Camere sono sciolte o manchi meno di tre mesi alla loro cessazione in questi casi, ai sensi dell'art. 86 Cost., le funzioni presidenziali sono svolte in qualità di supplente dal presidente del Senato.

L'elezione del presidente della repubblica ha luogo a scrutinio segreto; è dichiarato eletto chi consegua il voto dei due terzi dei componenti dell'Assemblea. Qualora nessuno ottenga un tale risultato, si procede a una seconda ed eventualmente a una terza votazione; solo a partire dal quarto scrutinio è dichiarato eletto chi consegua la maggioranza assoluta.

Proclamato l'esito positivo della votazione il presidente della camera consegna il neoeletto Presidente della Repubblica  il verbale dell'avvenuta elezione

Requisiti di eleggibilità e incompatibilità può essere eletto presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquant'anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di presidente della Repubblica è inoltre incompatibile con qualsiasi carica o ufficio pubblico o privato e con l'esercizio di qualsiasi

Professione Assunzione della carica: il presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, secondo l'art. 91 Cost. deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Il giuramento è l'atto con il quale l'eletto capo dello Stato manifesta la sua volontà di accettare la carica e viene immesso nell'esercizio delle sue funzioni. Il presidente della Repubblica dura in carica sette anni dal giorno del giuramento: il termine presidenziale è stato fissato più lungo rispetto alla durata delle Camere (5 anni), per garantire maggior indipendenza al presidente nei confronti delle Assemblee, entrambe rinnovate nel corso del mandato presidenziale.

Cessazione della carica la cessazione del mandato può essere determinata da diverse cause:

scadenza del mandato

dimissioni

perdita dei requisiti per ricoprire la carica

condanna da parte della Corte Costituzionale

morte

impedimento permanente all'esercizio delle funzioni

Alla cessazione della carica il presidente della Repubblica diventa senatore di diritti, a vita. La carica si acquista automaticamente, senza bisogno di accettazione, ma è rinunciabile per espressa disposizione costituzionale.


L'istituto della supplenza del presidente del Senato è lasciato dalla Costituzione a regole di correttezza.

Se l'impedimento è permanente devono sussistere ragioni di salute, e il presidente del Senato eserciterà le funzioni di capo dello Stato fino all'entrata in carica del nuovo presidente della Repubblica.

Se l'impedimento è temporaneo, dovrà risultare da una situazione obiettiva (ad esempio viaggi all'estero) e non da decisione personale del capo dello Stato, la cui valutazione è peraltro rilevante e può risultare determinante;

è escluso l'istituto della delega delle funzioni.

Accertato l'impedimento, il presidente del Senato acquista immediatamente l'esercizio delle funzioni presidenziali, con tutte le prerogative della carica, senza necessità di alcuna particolare procedura e senza l'obbligo di prestare giuramento. In astratto, il supplente può esercitare tutte le funzioni del presidente impedito; tuttavia si è ritenuto che la correttezza costituzionale gli impedisca di adottare decisioni di particolare rilievo politico, quale lo scioglimento delle Camere, o non particolarmente urgenti, come la nomina di sentori a vita.


I POTERI DI GARANZIA:

I poteri di garanzia de P.R. sono numerosi. La classificazione più chiara è quella del della doppia figura del capo dello stato -quale garante della Costituzione e quale rappresentante dell'unità nazionale-

Si tratta di distinguere i poteri del P.R. a seconda che riguardino :

-la garanzia del buon funzionamento degli organi costituzionali o

-la rappresentanza unitaria della nazione


I poteri di garanzia:

i poteri del buon funzionamento delle istituzioni costituzionali operano in varie direzioni


NEI RIGUARDI DELLE CAMERE

Sciogliere, alla scadenza ordinaria o anticipata, una o entrambe le camere.

Indicare le nuove elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere.

Inviare messaggi. Se ci sono dei problemi di rilievo per la vita nazionale il P.R. ne deve attirare l'attenzione sulle camere le quali devono risolvere il problema senza l'aiuto del P.R.


NEI RIGUADI DELL GOVERNO

1) Nominare il presidente del consiglio.

2) Autorizzare la presentazione dei disegni di legge del Governo

3) Emanare i decreti aventi valore legge

4) Nominare gli alti funzionari dello stato

5) Presiedere il Consiglio supremo di difesa

6) Comandare le Forze Armate


NEI RIGUARDI DELLA MAGISTRATURA

Concedere provvedimenti di clemenza

a) l'amnistia

b) l'indulto

c) la grazia

Presiedere il Consiglio superiore della Magistratura

Nominare cinque giudici della corte costituzionale


I poteri di rappresentanza

Come rappresentante dell'unità nazionale al P.R. spettano i poteri che competono alla nazione intera.


POTERI ONORIFICI

Che consistono nel:

-conferire le onorificenza della repubblica

-nominare i cinque senatori a vita


POTERI NEI RAPPORTI CON ALTRI STAT0I

1) Scredita e riceve gli ambasciatori degli altri stati

2) Ratifica i trattati internazionali, previa autorizzazione delle camere

3) Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere




LA RESPONSABILITA

La tutela del capo dello Stato è disciplinata dal Codice Penale, che protegge il presidente della Repubblica contro particolari reati quali l'attentato contro la sua vita, la sua incolumità e la sua libertà personale (art. 276); l'offesa alla sua libertà (art. 277); l'offesa al suo onore e prestigio (art.278). Secondo l'art. 279 il presidente non ha responsabilità e non può essere biasimato per gli atti del Governo da lui emanati, tuttavia per lo stesso criterio si ritiene che sia responsabile per gli atti di indirizzo presidenziale.

Responsabilità politica secondo l'art. 89 Cost., nessun atto di indirizzo governativo è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che se ne assumono la responsabilità.

Responsabilità penale ai sensi di Costituzione (art. 90 Cost.), il presidente non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, con l'eccezione nel caso di alto tradimento o di attentato alla Costituzione. A mettere il presidente in stato di accusa è il Parlamento in seduta comune, a giudicarlo la Corte Costituzionale in composizione integrata.






















IL GOVERNO

Senato


IL GOVERNO NEL SISTEMA POLITICO E COSTITUZIONALE

Il governo è il più "forte" degli organi costituzionali.

Dispone direttamente del comando sulla pubblica amministrazione e quindi dell'uso della forza pubblica e delle risorse finanziarie dello Stato.

Tiene i rapporti con gli altri Stati.

È in grado di prendere decisioni rapide perché è un organo ristretto e politicamente omogeneo ed è in grado di metterle in pratica.

Rappresenta quindi il motore dell'intera macchina statale.

Proprio perché nel governo si realizza la massima concentrazione di potere all'interno dello Stato, nel corso dell'evoluzione storica dei regimi costituzionali dell'Occidente ci si è preoccupati di limitare i poteri del governo, in modo da evitare l'esercizio di un potere incontrollato, e di garantire che il governo usasse il suo potere in modo democratico, ossia in modo corrispondente alla volontà della maggioranza della popolazione.



GOVERNI "ELETTI" E GOVERNI "CONTRATTATI"

Nei paesi in cui esiste un sistema bipartitico o comunque di tipo bipolare, i risultati delle elezioni per il Parlamento determinano automaticamente la formazione del governo.

Infatti il partito che vince le elezioni va al governo e il suo leader diventa il presidente.

Si può dire che in questi casi il governo è eletto dagli elettori.

E' inoltre assai probabile che il governo, così formato, resta in carica fino alle elezioni successive perché può contare su una maggioranza parlamentare stabile.

Nei paesi in cui esistono numerosi partiti in cui nessuno di essi è in grado di conquistare da solo la maggioranza dei seggi in Parlamento, per formare un governo è necessario un accordo tra più partiti, che insieme dispongano almeno della maggioranza dei seggi in Parlamento.

In tale situazione e governi sono sempre governi di coalizione.

Il risultato delle elezioni non determinano direttamente quale coalizione di maggioranza formerà il governo: infatti in seno al Parlamento è quasi sempre possibile formare più coalizioni di maggioranza, risultanti da diversi raggruppamenti di partiti.


LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO

Il governo è composto dal presidente del consiglio e dai ministri che insieme formano il consiglio dei ministri (art. 92 c. 1 Cost.).

Nel 1988 è stata approvata la legge 400/1988 intitolata "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della presidenza del consiglio dei ministri" che regola in modo completo la composizione del governo e le attribuzioni dei suoi organi.

I membri del governo non devono essere necessariamente membri del Parlamento; in tempi recenti, in seguito alla crisi dei partiti, è accaduto più di una volta che fossero chiamate a far parte dei governo persone estranee alla politica: professionisti, esperti, professori universitari (ministri tecnici).


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il presidente del consiglio ha una posizione di preminenza sugli altri membri del governo.

Innanzitutto egli ha il compito di formare il governo, una volta ricevuto l'incarico da parte del capo dello Stato, e di scegliere i ministri (art. 92 c. 2 Cost.).

Le sue dimissioni provocano la caduta dell'impero governo.

Inoltre egli "dirige la politica generale del governo", "mantiene l'unità dell'indirizzo politico, amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri" (art. 95 c. 1 Cost.).

Convoca le riunioni del consiglio dei ministri, ne stabilisce l'ordine del giorno e lo presiede

Per svolgere i suoi compiti di indirizzo e coordinamento il presidente del consiglio dispone di una serie di uffici che sono stati organizzati dalla legge 400/1988.

Tale apparato è diretto da un segretario generale scelto discrezionalmente dal presidente del consiglio, e provvede a raccogliere e a elaborare le informazioni necessarie per mettere in pratica il programma di governo e per aggiornarlo.

All'interno del governo, uno o più ministri possono ricoprire l'incarico di vicepresidente del consiglio su designazione del consiglio dei ministri, con il compito di sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di questi.


I MINISTRI

Ciascun ministro è a capo di un particolare ramo della pubblica amministrazione che viene chiamato ministero.

Il numero e le competenze dei ministeri sono stabiliti per legge (art. 95 c. 3 Cost).

Può capitare che un ministro o lo stesso presidente del consiglio assuma la titolarità di più ministeri.



I ministri hanno una doppia funzione:

  • come capi dei rispettivi ministeri sono collocati al vertice di un ramo della pubblica amministrazione e sono quindi organi amministrativi;
  • come membri del consiglio dei ministri essi contribuiscono a definire l'indirizzo politico e sono quindi organi costituzionali.

Accanto ai ministri responsabili di un ministero, possono esservene altri, chiamati ministri senza portafoglio, che non hanno alle loro dipendenze un ministero, ma svolgono un incarico particolare e spesso sono chiamati dirigere speciali dipartimenti organizzati in seno alla presidenza del consiglio.

Essi fanno comunque parte a pieno titolo del consiglio dei ministri.


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il consiglio dei ministri è un organo collegiale composto dal presidente del consiglio e dai ministri.

Le sue riunioni non sono pubbliche, non sono ammessi giornalisti, non ne vengono pubblicati i resoconti.

Il consiglio dei ministri è la sede in cui viene definita la politica generale del governo

Tutte le decisioni più importanti del governo devono essere discusse approvata nel consiglio dei ministri.

Tra di esse:

  • il programma da presentare al Parlamento al momento della formazione del governo;
  • i disegni di legge da sottoporre all'approvazione del Parlamento;
  • i decreti-legge;
  • i decreti legislativi;
  • i regolamenti governativi;
  • le nomine dei più alti funzionari dello Stato.

I SOTTOSEGRETARI

Del governo fanno anche parte, ma in modo subordinato, i sottosegretari.

Essi vengono designati dal consiglio dei ministri e decadono con le dimissioni del governo.

Il loro compito è quello di coadiuvare il ministro a cui fanno capo nelle funzioni che egli delega loro e di rappresentarlo nelle sedute del Parlamento.


LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO

Si procede alla formazione del nuovo governo quando il presidente ha rassegnato le dimissioni, quando cioè si è aperta una crisi di governo.

Si ha comunque la formazione di un nuovo governo all'inizio di ogni legislatura: infatti quando si insediano le nuove camere, subito dopo le elezioni, il governo in carica ha l'obbligo di rassegnare le dimissioni.

La costituzione affida la nomina del nuovo governo al presidente della Repubblica, per garantire la presenza di una figura istituzionalmente al di sopra delle parti in un momento così delicato della vita politica del paese, e ha previsto l'intervento del Parlamento in un momento successivo, mediante il voto di fiducia.

Per la formazione del governo ha costituzione si limita a stabilire che "il presidente della Repubblica nomina il presidente del consiglio e, su proposta di questo, i ministri" (art. 92 c. 2), ma non indica attraverso quale procedimento.


LE CONSULTAZIONI E L'INCARICO

Appena il presidente del consiglio uscente comunica le sue dimissioni al presidente della Repubblica (aprendo formalmente la crisi di governo), quest'ultimo da inizio alle consultazioni.

Terminate le consultazioni, egli sceglie un esponente politico a cui affida l'incarico di formare il governo.

In tale scelta il presidente della Repubblica non ha una discrezionalità assoluta.

Se dalle elezioni è emersa con chiarezza una coalizione vincente e se la coalizione ha un proprio leader riconosciuto, il presidente della Repubblica non ha scelta: deve designarlo come presidente del consiglio.

In caso contrario il presidente della Repubblica ha una maggiore libertà, ma deve comunque individuare una persona che possa raccogliere attorno al suo nome una maggioranza parlamentare.

Una volta ricevuto l'incarico di formare il governo, il presidente del consiglio incaricato dovrebbe procedere alla scelta dei ministri.

Può anche accadere che il presidente incaricato non riesca a raggiungere l'accordo per formare il governo e rinunci all'incarico.

In questo caso il presidente della Repubblica procede a nuove consultazioni e all'assegnazione di un nuovo incarico.

Si è anche questo tentativo fallisce, il presidente della Repubblica può compiere altri, a sua discrezione, ma se la formazione del nuovo governo dovesse risultare impossibile il presidente della Repubblica può sciogliere le camere e indire elezioni anticipate.


LE NOMINE

Se il presidente incaricato ritiene di essere in grado di formare un governo che possa godere della fiducia del Parlamento, egli dichiara di accettare l'incarico che gli è stato conferito e viene nominato "presidente del consiglio" con decreto del capo dello Stato.

Subito dopo il presidente del consiglio sceglie i ministri che vengono a loro volta nominati dal capo dello Stato con proprio decreto.

Una volta nominati, tutti i membri del governo prestano giuramento nelle mani del capo dello Stato (art. 93 Cost.).

Da questo momento il nuovo governo entra in carica e sostituisce il governo precedente che.


IL VOTO DI FIDUCIA

Per ottenere la pienezza dei suoi poteri il governo deve però compiere un passo ulteriore e cioè ottenere la fiducia del Parlamento.

A questo fine, entro 10 giorni dalla sua formazione, il governo deve presentarsi davanti a ognuna delle due camere (art. 94 c. 3 Cost.).

In queste sedi il presidente del consiglio espone il programma del suo governo; sulle sue dichiarazioni si svolge una discussione che si conclude con una votazione della mozione di fiducia, che avviene con voto palese (art. 94 c. 2 Cost.).

La mozione di fiducia è un documento, presentato dai parlamentari della maggioranza, in cui si afferma che la camera approva le dichiarazioni programmatiche del presidente del consiglio e accorda la fiducia al governo.

Può accadere che il Parlamento neghi fiducia al governo.

In questo caso il governo è costretto a dimettersi e si riapre una crisi di governo; con una conseguenza paradossale però: poiché il governo era già entrato in carica al momento del giuramento, esso continua ad esercitare le sue funzioni sino all'insediamento del governo successivo.

Il governo è obbligato a dimettersi quando il Parlamento gli da la sfiducia.

La costituzione, nel tentativo di evitare crisi di governo troppo frequenti, ha stabilito due regole:

  • "il voto contrario di una o di entrambe le camere su una proposta del governo non importa obbligo di dimissioni" (art. 94 c. 4 Cost.): se dunque il Parlamento respinge un disegno di legge con decreto-legge voluto dal governo, ciò non va inteso automaticamente come espressione di sfiducia e il governo può pertanto restare in carica;
  • viceversa il governo è giuridicamente obbligato a dimettersi soltanto in un caso: quando il Parlamento approva una mozione di sfiducia, ossia un documento che esplicitamente esprime il disaccordo del Parlamento sulla linea politica seguita dal governo

IL CARATTERE EXTRAPARLAMENTARE DELLE CRISI DI GOVERNO

In genere, quando il governo si rende conto che non esiste più una maggioranza parlamentare che lo sostiene, preferisce dimettersi prima che le camere abbiano discusso e approvato la mozione di sfiducia.

Queste crisi di governo vengono chiamate crisi extraparlamentari perché non nascono da una discussione complessiva del Parlamento sull'operato del governo nè da una mozione di sfiducia, ma da valutazioni politiche compiute all'esterno del Parlamento stesso.


LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Il governo può provocare un voto di fiducia da parte del Parlamento.

Quando presso le camere e in discussione un provvedimento che il governo considera di grande importanza per la realizzazione del suo programma politico, esso può porre, su quel provvedimento, la questione di fiducia: ossia annunciare che considererà una prova di sfiducia la mancata approvazione di quel provvedimento in quel caso si dimetterà.

Una volta posto la questione di fiducia, il provvedimento viene messo i voti con le stesse modalità del voto di fiducia, cioè con voto palese, e decadono automaticamente tutti gli emendamenti presentati.

Lo scopo del governo, nel porre la questione di fiducia, è quello di mettere in Parlamento di fronte a una secca alternativa: o accettare la volontà del governo o provocare la crisi.

Si tratta di una prova di debolezza: se un governo pone spesso una questione di fiducia, vuol dire che dispone di una maggioranza poco sicura e poco unita e che è costretto a minacciare la crisi per riuscire a far aderire il Parlamento alle sue proposte.


LA RESPONSABILITA' POLITICA E PENALE

Il governo è responsabile di fronte al Parlamento e si tratta in questo caso di responsabilità politica, cioè legata all'indirizzo politico per seguita dal governo.

In caso di disaccordo politico tra Parlamento e governo, il secondo è costretto a dimettersi.


I REATI MINISTERIALI

Altra cosa è la responsabilità penale, ossia la responsabilità dei membri del governo per i reati da loro eventualmente commessi.

l'art. 96 della costituzione prevede che per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, sono sottoposti alla giustizia ordinaria previa autorizzazione della camera cui appartengono, o del senato se non sono membri del Parlamento.

Se l'autorizzazione viene concessa, il processo contro il ministro ha luogo davanti al giudice ordinario.

Il sistema precedente che affidava i ministri a una speciale giustizia politica, aveva finito per attribuire un ingiustificato privilegio ai membri del governo.

La spinta decisiva per il cambiamento è venuta da un referendum che, nel 1988, si è espresso contro alcuni aspetti del vecchio sistema, inducendo il Parlamento a modificare il testo della costituzione.


LA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO

Tocca il governo stabilire fini, obiettivi e strumenti della politica dello Stato.

Esso li definisce, una prima volta in via generale, presentando il proprio programma al Parlamento e poi concretamente, di volta in volta, nell'azione di governo.

L'orientamento politico del governo riguarda sia la politica interna si era politica estera.

I modi con cui il governo manifesta e realizza il proprio indirizzo politico possono essere diversi.

Può agire attraverso decisioni rilevanti sul piano giuridico: le più importanti sono la presentazione dei disegni di legge al Parlamento e l'approvazione di decreti-legge o di provvedimenti amministrativi; o anche agire attraverso dichiarazioni in Parlamento o, in modo meno formale, attraverso i discorsi pubblici, dichiarazioni alla stampa, messaggi televisivi.

Il limite fondamentale che il governo incontra nella formulazione e nell'attuazione del proprio programma politico è costituito dalla responsabilità politica che ha di fronte al Parlamento.


LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA (O ESECUTIVA)

Il governo è posto al vertice della pubblica amministrazione.

Poiché l'amministrazione statale è organizzata in modo gerarchico, il governo e i singoli ministri possono impartire ordini ai loro sottoposti.

Nell'ambito di tale funzione il governo può emanare norme giuridiche secondarie sotto forma di regolamenti.

Il limite generale che governo incontra nell'esercizio di questa funzione è costituito dalla necessità di rispettare la legge.


LA FUNZIONE LEGISLATIVA

Benché la funzione legislativa spetti al Parlamento, il governo, nei casi tassativamente indicati dalla costituzione (artt. 76 e 77), può emanare norme aventi forza di legge, capaci quindi di abrogare leggi preesistenti.

I provvedimenti in questione prendono il nome di decreti-legge e di decreti legislativi: si tratta di vere e proprie leggi dal punto di vista della loro efficacia, anche se formalmente non possono assumere il nome di legge.



I DECRETI-LEGGE

Possono presentarsi nei casi in cui è necessario emanare nuove norme di legge con particolare urgenza.

Poiché il normale procedimento legislativo richiede tempo, la costituzione, all'art. 77, da al governo in via eccezionale il potere di adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti che hanno forza di legge e che vengono immediatamente in vigore.

Tali provvedimenti vengono chiamati decreti-legge perché in essi si riuniscono l'elemento formale del decreto (sono infatti decisi dal governo) e l'efficacia sostanziale della legge.

Tali decreti-legge devono però essere approvati dal Parlamento e quindi convertiti in legge entro il termine di 60 giorni.

I PRESUPPOSTI

La costituzione sottolinea la particolare eccezionalità di tale potere legislativo affidato al governo: i decreti legge possono infatti essere adottati "solo in casi straordinari di necessità e urgenza".

Il decreto legge viene deliberato dal consiglio dei ministri e viene emanato, subito dopo, dal presidente della Repubblica.

Viene quindi immediatamente pubblicato sulla gazzetta ufficiale, ed entra in vigore il giorno stesso della comunicazione.


LA CONVERSIONE

Nello stesso giorno il governo deve presentare il decreto legge alle camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni.

Entrambe le camere, separatamente, devono convertirlo in legge entro 60 giorni, ossia approvare una legge che faccia proprio il contenuto del decreto.

Se il decreto legge viene respinto ossia trascorrono i 60 giorni senza che sia stato approvato, il decreto stesso perde efficacia fin dall'inizio, vengono cioè annullati tutti gli effetti che nel frattempo ha prodotto, come se non fosse mai esistito.





I DECRETI-LEGISLATIVI

La costituzione prevede un secondo caso in cui il governo può emanare norme aventi forza di legge: ciò si verifica quando la funzione legislativa gli viene delegata dal Parlamento.

L'atto del governo prende, in questo caso, il nome di decreto legislativo.

Lo scopo di questo istituto è quello di facilitare l'emanazione di leggi che contengono una disciplina particolarmente complessa sul piano tecnico o molto dettagliata.

Il Parlamento è infatti poco adatto per l'elaborazione di leggi di questo genere, a causa dei tempi lunghi richiesti dal normale procedimento legislativo e della difficoltà di coordinare testi di legge notevolmente lunghi e complessi.

Può quindi delegare questo compito al governo che è in grado di agire in tempi più rapidi e che dispone di uffici che hanno la competenza tecnica necessaria.

Il Parlamento conferisce la delega al governo mediante una legge chiamata legge di delegazione una legge delega.

Essa viene approvata secondo il normale procedimento legislativo ed è efficace solo nei confronti del governo.

Da legge delega deve indicare obbligatoriamente:

  • l'oggetto della delega in modo preciso e delimitato (è quindi vietata la delega in bianco);
  • i principi e criteri direttivi a cui governo deve attenersi;
  • il termine entro cui governo deve emanare il decreto legislativo.

Una volta approvata la legge delega, il governo predispone il testo del decreto legislativo

Il decreto legislativo viene quindi emanato dal presidente della Repubblica e pubblicato sulla gazzetta ufficiale; entra in vigore, come le leggi, il 15° giorno successivo alla pubblicazione.

I decreti legislativi hanno forza di legge.

Essi possono quindi abrogare leggi preesistenti e sono vincolanti per tutti i cittadini.





I REGOLAMENTI

Il governo può adottare anche altri atti normativi, chiamati regolamenti, che però non hanno forza di legge.

Essi sono fonti secondarie del diritto.

Il procedimento per l'emanazione di regolamenti è attualmente disciplinato dalla legge generale sul governo (l. 400/1988).

Nell'ambito del governo possono essere emanati due tipi di regolamenti:

  • i regolamenti governativi sono deliberati dal consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato e vengono emanati dal presidente della Repubblica;
  • i regolamenti del presidente del consiglio e i regolamenti ministeriali sono adottati, sempre previo parere del Consiglio di Stato, rispettivamente dal presidente del consiglio o da un singolo ministro nell'ambito della propria competenza.

Il potere di emanare regolamenti è una competenza tipica del governo, a differenza del potere legislativo che spetta al governo solo in casi particolari.

In questo caso infatti il governo è subordinato alla legge del Parlamento: i regolamenti illegittimi sono egualmente efficaci ma, come tutti gli atti amministrativi illegittimi.

I regolamenti sono testi normativi molto più particolareggiati delle leggi.

Possono essere usati per:

  • specificare le modalità di attuazione di una legge (regolamenti esecutivi);
  • completare la disciplina di leggi recanti norme di principio (regolamenti integrativi);
  • trattare argomenti che non sono regolati per legge e su cui quindi il governo ha ampia libertà (regolamenti indipendenti)
  • disporre l'organizzazione degli uffici pubblici secondo le disposizioni dettate dalla legge (regolamenti di organizzazione).

Allo scopo di promuovere il processo di delegificazione, da legge 400/1988 ha introdotto un ulteriore tipo di regolamenti: i regolamenti delegati.

Essi sono emanati dal governo sulla base di una specifica delega operata da una legge del Parlamento, la quale autorizza il governo a disciplinare una certa materia con un proprio regolamento e stabilisce che al momento dell'entrata in vigore di tale regolamento saranno abrogate le leggi preesistenti che si occupano di quella materia.

Pertanto, una volta emanato il regolamento delegato, tale materia non è più regolata per legge, ma per regolamento: da quel momento in poi le relative norme possono essere modificate dal governo con un nuovo regolamento, senza dover ricorrere al procedimento legislativo.























IL PARLAMENTO


P. Motecitorio(Camera dei deputati)   P. Madama(Senato della Repubblica)


Il Parlamento si presenta in posizione di primato tra gli organi costituzionali dello Stato, espressione istituzionalizzata e sistematica della sovranità del popolo.

Bicameralismo perfetto: nel nostro ordinamento si assiste al cosiddetto bicameralismo perfetto, in cui le due Camere hanno assoluta identità di funzioni e di poteri, si è assistito a numerose critiche per le inutili duplicazioni di questo sistema, che d'altra parte garantisce una maggiore ponderazione delle scelte legislative.

Composizione delle due Camere e legislatura: il Parlamento si compone nel nostro vigente ordinamento della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Entrambe le Camere sono elette, oggi, per cinque anni e il periodo intercorrente tra l'elezione di una Camera e il suo scioglimento viene denominato legislatura.

La durata della legislatura può essere prorogata solo in caso di guerra e mediante legge formale, mentre la fine anticipata della legislatura può essere disposta dal Presidente della Repubblica mediante scioglimento delle Camere o di una sola di esse.


La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto e composta da 630 deputati. Sono eleggibili a deputati tutti i cittadini elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età nel giorno delle elezioni; sono elettori della Camera coloro che hanno il diritto di voto e quindi tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano raggiunto la maggiore età. Per le elezioni della Camera.

Il Senato della Repubblica: è eletto, come da Costituzione, "a base regionale", e composto da 315 senatori elettivi: ogni regione ha almeno sette senatori. Sono eleggibili a senatori tutti i cittadini elettori che abbiano compiuto nel giorno delle elezioni il 40° anno di età; sono elettori del Senato tutti i cittadini elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età. Accanto ai senatori elettivi si trovano i senatori di diritto, a vita, e senatori a vita.

Sono senatori di diritto, a vita, coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Repubblica, mentre il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Ineleggibilità: quando il candidato si trova in situazione, prevista dalla legge, per cui non può essere eletto, qualora vi sia egualmente candidatura, e il candidato venga eletto, l'elezione è invalida e priva di efficacia.

Incompatibilità: quando il candidato si trova in situazione per la quale , se vuole conservare la carica parlamentare, deve rinunziare ad altra carica, incompatibile.

I sistemi elettorali: la formazione e il funzionamento delle Camere sono ovviamente condizionati dal sistema elettorale adottato.

Sistemi uninominali: il territorio è diviso in collegi e in ogni collegio si presenta un solo candidato per simbolo o gruppo politico, e l'elettore può scegliere uno solo dei candidati.

Sistemi plurinominali: i candidati si presentano raggruppati in liste, e l'elettore sceglie non la persona ma la lista, pur potendo spesso esprimere una o più preferenze tra i candidati della lista.

Sistemi maggioritari: possono essere plurinominali o uninominali. I seggi vengono assegnati a chi ottiene nel collegio la maggioranza dei voti espressi; il sistema penalizza i partiti più deboli ma garantisce maggiore stabilità politica. Il sistema maggioritario majority attribuisce i seggi a chi ha ottenuto la maggioranza del 50% dei voti più uno, il sistema maggioritario plurality necessita soltanto la maggioranza relativa.

Sistemi proporzionali: sono necessariamente plurinominali. I seggi sono ripartiti tra le diverse liste in competizione in proporzione ai voti ottenuti; il sistema garantisce il rispetto totale dell'opinione del Paese, ma è causa di frammentazione e di instabilità.


Sistema elettorale del Senato in base alla l. 4 agosto 1993, l'elezione del Senato della Repubblica avviene a base regionale. I ¾ dei seggi vengono dunque attribuiti con sistema maggioritario, per l'assegnazione dei seggi residui (¼), il sistema è più complesso: l'ufficio elettorale "scorpora" , per ogni gruppo, i voti dei cittadini già proclamati eletti, determinando la cifra elettorale per gruppo e la cifra individuale dei singoli candidati data dalla percentuale dei voti validi ottenuti in rapporto ai voti validi espressi nel collegio. Successivamente assegna i seggi spettanti ad ogni gruppo dividendo la cifra elettorale di ogni.

Sistema elettorale della Camera: l'elezione della Camera dei Deputati è stata profondamente modificata dalla l. 4 agosto 1993, introducendo un sistema molto simile a quello adottato per l'elezione del Senato e quindi con combinazione del metodo uninominale maggioritario con quello proporzionale per l'assegnazione dei seggi residui.

Verifica dei poteri: gli Uffici centrali circoscrizionali o quelli regionali procedono, sulla base dei conteggi effettuati, a proclamare l'elezione tanto dei deputati quanto dei senatori. Tale proclamazione non ha però efficacia definitiva essendo subordinata al risultato della cosiddetta "verifica dei poteri" o anche, come dice l'art. 66 Cost., al giudizio dei titoli d'ammissione, attribuita alle stesse Assemblee.

Divieto di mandato imperativo: la libertà delle scelte del parlamentare non può essere limitata in alcun modo, né da parte degli elettori che lo hanno votato né da parte del partito di appartenenza, che potrebbero aspettarsi dal proprio rappresentante determinati comportamenti.

Prerogative e immunità dei parlamentari: i parlamentari sono insindacabili per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni ed è necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza per le perquisizioni personali o domiciliari, per gli arresti o altre privazioni della libertà personale, per mantenere in detenzione un parlamentare, per sottoporlo ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Indennità parlamentari: secondo l'art. 69 Cost. i membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge, diretta a garantire il libero svolgimento del mandato, che comprende il rimborso delle spese di segreteria e di rappresentanza.


SEZIONE :  L'ORGANIZZAZIONE

I regolamenti parlamentari l'organizzazione interna delle Camere e del Parlamento in seduta comune nonché le procedure per il loro funzionamento sono in parte disciplinate dalla stessa Costituzione. La Costituzione stabilisce (art.64) che ciascuna Camera adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I regolamenti delle Camere prescrivono la loro pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale", facendo tra l'altro decorrere da tale pubblicazione la vacatio per la loro entrata in vigore.

Organi delle Camere: la Costituzione si limita, all'art.63, a stabilire che ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'ufficio di Presidenza. Maggiori dettagli sono forniti necessariamente dai regolamenti parlamentari i quali indicano gli organi delle Assemblee e ne stabiliscono le modalità di costituzione. In sintesi, ogni Camera ha:

a) un presidente eletto dagli appartenenti alla singola Assemblea, che non ha più solo funzioni di direzioni dei lavori, ma anche funzioni di direzione politica.

b) quattro vice presidenti, tre questori ed otto segretari

c) un ufficio di presidenza del quale fanno parte i vice presidenti, i questori e i segretari.

d) gruppi parlamentari costituiti in base alle dichiarazioni rese dai singoli senatori o deputati. Per la costituzione di un gruppo parlamentare al senato sono necessari almeno dieci senatori.

e) le giunte, organi a carattere permanente le cui funzioni principali risultano dalla loro stessa denominazione

f)   le commissioni permanenti, costituite in ogni Camera con competenze legislative, di controllo politico e conoscitive, in numero di tredici tanto alla Camera quanto al Senato. La ripartizione di senatori e deputati nelle diverse commissioni deve ispirarsi all'esigenza di rispettare, in proporzione, la composizione delle Assemblee

Funzionamento delle Camere: sul funzionamento numerose disposizioni si ritrovano nella stessa Costituzione, tuttavia è molto ampia l'autonomia delle Camere stesse. Nell'ambito della legislatura non si parla più di "sessioni", periodi di effettivo lavoro delle Assemblee, con l'eccezione della

"sessione parlamentare di bilancio" ; esistono solo i periodi di seduta delle Camere, peraltro di notevole durata, cosicché può dirsi che le Camere sono di fatto in attività per tutto il corso della legislatura.

Le sedute delle Camere: le sedute delle Camere, convocate sempre dal presidente, possono essere pubbliche o segrete, ordinarie o straordinarie. In via ordinaria, ai sensi della Costituzione (art.62), le Camere si riuniscono il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre; in via straordinaria, ogni Camera si riunisce per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica. Secondo l'art. 64 Cost. le deliberazioni (e non le sedute!) di ciascuna Camera "non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti". Tanto alla Camera che al senato, le votazioni possono avvenire a scrutinio palese o a scrutinio segreto e la maggioranza normale prescritta dalla Costituzione per le deliberazioni parlamentari è la maggioranza semplice (50% più uno dei presenti).

Programmazione dei lavori parlamentari: i lavori delle Camere sono organizzati secondo programmi che si articolano su alcuni momenti essenziali tra i quali i contatti tra i presidenti delle Camere e con il Governo e la formazione del programma cui provvede la conferenza dei capigruppo. Se tale programma è adottato all'unanimità, diviene impegnativo dopo la comunicazione all'assemblea e alle commissioni permanenti;

Il Parlamento in seduta comune: l'art. 55 della Costituzione afferma che il Parlamento può riunirsi anche in seduta comune dei membri delle due Camere, deliberando autonomamente.


FUNZIONE DI CONTROLLO:

L'attività di controllo delle Camere sul Governo e sulla Pubblica Amministrazione in generale si attua attraverso i seguenti strumenti ispettivi:

interrogazione: consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, per sapere se un fatto sia vero;

interpellanza: consiste nella domanda, rivolta per iscritto, per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.











LA MAGISTRATURA

Costituisce il 3° potere; ha cioè la funzione giurisdizionale:

risolve le controversie fra i privati, fra i privati e la pubblica amministrazione e fra due pubbliche amministrazioni

ristabilisce l'ordine giuridico violato

è affidata ad un complesso di organi che prende il nome di MAGISTRATURA


Il termine magistratura ha un doppio significato:

senso oggettivo = è suddivisa in:

magistratura di tipo civile = regola le controversie che insorgono tra i privati, tra i privati e la pubblica amministrazione quando questa si pone su un piano di parità avente per oggetto un diritto soggettivo

magistratura di tipo penale = mira a ristabilire l'ordine giuridico violato e tende a realizzare e ripristinare i valori e interessi fondamentali della collettività organizzata (diritto alla vita....)

magistratura di tipo amministrativo = mira a tutelare gli interessi legittimi (diritti verso la pubblica amministrazione) di tutti i privati che siano stati lesi da un atto della pubblica amministrazione (bocciatura immeritata)

magistratura di tipo costituzionale = magistratura particolare che accetta la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello stato e delle regioni

senso soggettivo = complesso degli organi che svolgono la funzione giurisdizionale. Viene suddivisa in:

magistratura ordinaria = è data dal complesso dei giudici civili e penali e dalle sezioni specializzate di questi ultimi. E' divisa in:

magistratura giudicante = è il collegio dei giudici che giudicano

magistratura inquirente = che predispone tutti gli atti per le indagini preliminari e che fa le indagini.

giudice istruttore = per la magistratura civile

giudice per le indagini preliminari = magistratura penale

pubblica accusa = magistratura penale

magistratura speciale = è data dal complesso dei giudici che svolgono la funzione giurisdizionale su determinati soggetti e determinate materie


La magistratura non ha vertici di tipo gerarchico (l'unico vertice è la loro funzione)


MAGISTRATURA DI TIPO SPECIALE

E' esercitata da particolari giudici, che sono sia magistrati che tecnici del settore.

E' costituita da:

Tribunali militari, che giudicano dei soggetti particolari (militari) per un reato commesso in attività di servizio. Possono costituirsi in due sezioni:

in tempo di pace = giudica secondo il codice militare in tempo di pace

in tempo di guerra = giudica secondo il codice militare in tempo di guerra. Le pene sono più aspre e dure e si può arrivare alla fucilazione.

Commissioni tributarie = riforma di due o tre anni fa. Le commissioni vengono suddivise in:

provinciali = giudica in 1° grado

regionali = giudica in 2° grado

centrale = dovrebbe giudicare questioni di legittimità (corte di cassazione).Giudica in materie di imposte dirette e indirette e di tributi locali.

TAR = significa Tribunale Amministrativo Regionale

Giudica tutti gli atti che provocano una lesione di un interesse legittimo ed attuale posto in essere dalla pubblica amministrazione nei confronti dei privati cittadini (o di altre pubbliche amministrazioni).

Può emettere anche una sentenza che non soddisfa il soggetto (che si può rivolgere al Consiglio di Stato)

Consiglio di Stato = organo formato da alti giuristi

Fornisce dei consigli (pareri) alla pubblica amministrazione

Si riunisce in sede consultiva

Si può riunire anche in sede giurisdizionale

Può giudicare in I grado tutti gli atti

Giudica in II grado contro le sentenze appellabili emanate dal TAR in I grado.

Corte dei Conti

Giudica sia in I che in II grado

I grado in sezioni separate

II grado in sezioni unite


MAGISTRATURA DI TIPO ORDINARIA

I giudici del nostro sistema giudiziario sono:

Il Giudice di Pace = E' un magistrato onorario che sostituisce il giudice conciliatore.

Ha competenza in materia civile

Ha una competenza esclusiva per le cause di risarcimento del danno

Ha competenza per le cause relative a distanze di piantagioni e siepi, alle liti condominiali

In materia penale è competente per le contravvenzioni e altri semplici reati punibili con la multa

Pretore = Magistrato in carriera che:

In materia civile decide sulle cause di lavoro

In materia penale è competente sui reati punibili con la pena pecuniaria o con pena detentiva.

E' un giudice singolo.

Tribunale=E'un organo collegiale composto di tre magistrati in carriera

In materia civile

In materia penale

Corte d'appello = E' un organo collegiale composto di tre magistrati in carriera

In materia civile

In materia penale

Corte d'assise = formata da due magistrati in carriera e da 6 giudici popolari

competente in materia penale per i reati punibili con una pena detentiva non inferiore a 24 anni o con l'ergastolo.

Corte d'assise d'appello = Formata da due magistrati di carriera e da 6 giudici popolari

giudice in appello contro le sentenze pronunciate dalla Corte d'assise.

Corte di Cassazione = E' giudice di legittimità in quanto non interviene sui fatti accertati nel precedente giudizio, ma giudica soltanto la corretta interpretazione e applicazione della norma giuridica.



PROCESSI

CIVILE composto da

Processo di cognizione = tende ad accertare il diritto della parte attrice o le eccezioni che costituiscono il fondamento della parte convenuta.

Quando sono terminati i termini per l'impugnazione o il ricorso o quando la sentenza è passata in giudicato (finiti tutti i gradi di giudizio) si arriva a una sentenza:

di accertamento

costitutiva

condanna (risarcimento)

Processo di esecuzione si attiva quando non viene osservata la sentenza e la parte attrice non raggiunge il risultato voluto. Deve quindi fare ricorso al giudice per il soddisfacimento.

PENALE: esiste una difesa e una pubblica accusa (famiglia di una vittima che chiede un rimborso ecc.)

AMMINISTRATIVO : chi agisce è detto ricorrente e il resistente e la pubblica amministrazione che deve essere difesa da un avvocato dello stato.




IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA


Organo che serve a collegare il potere giudiziario con gli altri poteri

Non ha una struttura oligarchica



STRUTTURA

E' composto da 33 membri

membri di diritto che sono:

il presidente della repubblica

il 1° presidente della corte di cassazione

il procuratore generale della corte di cassazione

elettivi che sono eletti:

10 del Parlamento in seduta comune

20 dalla magistratura



REQUISITI PER ESSERE MEMBRI DEL C.S.M.

Il soggetto deve avere almeno uno di questi requisiti:

essere magistrato

essere avvocato con il patrocinio in cassazione con almeno 15 anni di carriera

essere docente

I membri durano in carica 4 anni


FUNZIONI

Il C.S.M. svolge:

funzione ispettiva o di controllo. Cura:

il reclutamento dei magistrati

l'assegnazione dei magistrati alle sedi

l'assegnazione dei magistrati alle funzioni

le promozioni

i trasferimenti di ufficio per incompatibilità ambientali

i trasferimenti a domanda

funzione di proposta. Può essere consultata, può dare pareri su problemi relativi alla giustizia

funzione di proposta. Propone i disegni di legge in materia di giustizia.


Inoltre il C.S.M. ha il potere disciplinare:

fa delle ispezioni

combina delle sanzioni






LA CORTE COSTITUZIONALE



preventivo


P. della R.



Corte Costituz.


successivamente





Legislativo



Esecutivo



Giurisdizionale



I rapporti tra i tre poteri sono consuetudinari

Gli attriti che si creano vengono chiariti da un rapporto politico. Se i problemi vengono risolti neanche dal P.d.R. interviene la Corte Costituzionale


è stata inventata dopo il 1945

ce l'hanno quasi tutti i paesi


In Italia il popolo non ha possibilità di ricorrere direttamente alla C.C., mentre in Spagna e in Germania si può. Per arrivare alla C.C. ci servono un sacco di soldi.



FUNZIONE PRINCIPALE

La C.C. è un organo posto a garanzia della Costituzione. Il suo compito principale è quello di eliminare le leggi in contrasto con la Costituzione. Nessuna legge può essere in contrasto con la Costituzione.

Lavora grazie a interventi che vengono fatti successivamente. Gli interventi possono essere fatti o su organo o su atto.

STRUTTURA


La C.C. ha una doppia composizione:

composizione ordinaria. La C.C. è formata da 15 giudici detti giudici TOGATI, perché con la Toga

composizione integrata. La C.C. è formata da 31 giudici. 15 Togati, 16 non Togati.


REQUISITI PER ESSERE GIUDICI DELLA C.C.

Bisogna:

essere magistrato anche pensionato appartenente alle giurisdizioni superiori, sia ordinarie che amministrative

essere avvocato con il patrocinio in cassazione e avere almeno 20 anni di carriera

essere docente ordinario di diritto in una delle università italiane



MODALITA' DI ELEZIONE E NOMINA DEI GIUDICI TOGATI

5 giudici sono nominati dal P.d.R tra i soggetti che hanno almeno uno dei requisiti

5 giudici vengono eletti dal Parlamento in seduta comune

5 giudici vengono eletti dalla Magistratura



DURATA IN CARICA DELLA C.C.

La C.C. dura in carica 9 anni

Una volta costituitasi deve eleggere un Presidente che dura in carica al massimo 3 anni. Il Presidente è rieleggibile, ma la sua elezione non può superare il suo mandato (9 anni).

Quando scade il mandato i giudici non sono direttamente rieleggibili



FUNZIONI SPECIFICHE DELLA CORTE

Artt 134,135,136,137,138 della Costituzione

1° legge costituzionale


Ha il controllo di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge emanati dallo Stato e dalle Regioni.

L'impugnativa di una legge considerata in contrasto con la Costituzione può avvenire in due modi:

impugnativa in via principale: una nuova legge regionale può essere direttamente impugnata dal Governo o da altre regioni. Anche una nuova legge dello Stato può essere impugnata dalle regioni

impugnativa in via incidentale: se nel corso di un processo le parti di causa, il Pubblico ministro o lo stesso giudice ritengono incostituzionale una legge, può essere sollevata la questione di legittimità. Il giudice sospende il processo e rimette gli atti alla C.C. Il processo viene ripreso dopo la decisione della C.C.


Giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le regioni e tra le regioni medesime

Possono sorgere conflitti di attribuzione:

positivi = quando due o più organi si dichiarano competenti ad emanare un certo atto

negativi = quando due o più organi si dichiarano incompetenti

In questi casi spetta alla C.C. stabilire quale organi sia competente


Si pronuncia sull'ammissibilità costituzionale del referendum abrogativo posto sui sensi dell'art. 75 della Costituzione

E' possibile proporre un referendum abrogativo, perché una volta che si è fatta la regolamentazione delle firme, l'Ufficio invia il tutto alla C.C. che controlla se il referendum è contro l'articolo 75.

Non è possibile proporre un referendum su leggi di bilancio

Non è possibile proporre un referendum per

l'indulto = estingue la pena che non figura più sul certificato penale del Casellario Giudiziario, ma resta il reato

l'amnistia = estingue il reato.

La sentenza della C.C. viene comunicata al P.d.R. che indice un referendum con suo decreto in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno.


I comportamenti antigiuridici sono detti illeciti:

A.   di tipo civile = infrangono le norme del codice civile

B.   di tipo penale = infrangono le norme del codice penale. Sono detti anche reati. I reati vengono divisi in:

delitto = dolo (delitto colposo = ho colpa quando ho una condotta che non osserva le regole della perizia, della cautela)

contravvenzione = mancanza di cautela. Non si vuole fare un danno

C.   di tipo amministrativo = infrangono le norme del codice amministrativo


Giudica il P.d.R. per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione.

l'accusa viene deliberata dal Parlamento in seduta comune

l'accusa viene esercitata da una commissione mista di senatori e deputati

il giudizio è espresso dalla C.C. in composizione integrata

si tratta di un giudizio politico, rimesso alla discrezionalità della C.C., senza che siano previste le sanzioni da applicare. La massima pena da infliggere al P.d.R è la massima stabilita dalle norme dell'ordinamento giuridico, cioè l'ergastolo










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