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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

diritto



PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Materia disciplinata dagli articoli 83-91 della Costituzione. Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato  e rappresenta l'unità nazionale, è eletto per sette anni dal Parlamento integrato dai rappresentanti delle Regioni. Può essere eletto Presidente della Repubblica un qualsiasi cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni, e che sia in possesso dei diritti politici e civili. La carica di Presidente  è incompatibile con qualsiasi altra carica, ciò non vuol dire che il soggetto con altre cariche sia in eleggibile, egli dovrà però nel caso venga aletto scegliere quale carica rifiutare e quale accettare. Per l'elezione è richiesta nelle prime tre votazioni la maggioranza dei due terzi, per le successive è sufficiente quella assoluta.

Lo Stato Italiano si concentra tutto nella figura del presidente della Repubblica il quale lo rappresenta ovunque, tanto nei rapporti internazionali, quanto in quelli interni.

Il Presidente è eletto dal Parlamento, come prevede la forma di governo della Repubblica parlamentare. Il Parlamento è riunito in seduta comune ma l'integrazione dei rappresentanti regionali sta ad indicare quanto il Presidente sia espressione dell'intera comunità nazionale, considerata nelle sue articolazioni territoriali.

La carica di Presidente dura 7 anni, e compre quindi due legislature, questo per creare un organo più stabile e di collegamento tra una legislatura e l'altra, è una garanzia che il Presidente non sia di parte. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi ed eventualmente con quella assoluta per evidenziare come egli sia il Presidente di tutti. Le votazioni avvengono con voto segreto perché in questo modo il  Parlamento è più libero di scegliere secondo coscienza, cos' veramente si esprime la volontà comune..



Prima di assumere le funzioni, il Presidente è tenuto a prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione. Da quel momento sarà responsabile solo di reati penali come "alto tradimento" e "attentato alla Costituzione" e non per gli altri atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Il Presidente si ricordi che è politicamente responsabile nel momento in cui firma l'atto si assume la responsabilità dello stesso.

In caso di impedimento temporaneo il P 848d34i residente della Repubblica è sostituito dal Presidente del Senato , la sua sarà però una supplenza parziale. Nel caso di impedimento permanente, invece, rimarrà provvisoriamente alla carica il Presidente del Senato ma intento saranno indette nuove elezioni per eleggere un nuovo Presidente della Repubblica.

Trenta giorni prima della scadenza del suo mandato, il Presidente della Camera dei deputati indice le elezioni per il nuovo Presidente, quello uscente rimane rieleggibile senza limiti. Ogni ex Presidente può godere della carica di senatore a vita.

I poteri del Presidente nella funzione normativa: egli promulga le leggi, emana i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti, indice referendum, autorizza il Governo alla presentazione dei disegni di legge, nomina cinque senatori a vita, indice le elezioni per le nuove camere e fissa la loro prima riunione, può convocarle straordinariamente e scioglierle quando ritiene opportuno.

I poteri del Presidente nella funzione di Governo: nomina il Presidente del Consiglio e i Ministri, riceve il giuramento e accetta dimissioni - Nei rapporti internazionali: ratifica i trattati, accredita i rappresentanti diplomatici dell'Italia all'estero, accoglie i rappresentati degli Stati esteri in Italia - Ha il comando delle forze armate, preside il consiglio supremo di difesa e dichiara lo stato di guerra - Sul piano amministrativo provvede con proprio decreto a: nomina i più alti funzionari civili e militari, annullamento atti amministrativi illegittimi di qualunque autorità, riconoscimento persone giuridiche, scioglimento Consigli Regionali.

I poteri del Presidente nella giustizia: egli presiede il Consiglio superiore della Magistratura, nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale, concede grazia o commuta le pene.

Gran parte di questi poteri sono tuttavia "atti dovuti"in quanto la funzione legislativa spetta alle due camere, la funzione esecutiva al Governo, la giustizia è esercitata dai magistrati. Il presidente emana gli Atti che in realtà sono frutto del lavoro del Governo, è capo delle forze armate ma il potere effettivo spetta al Governo, non può impedire se non in particolari situazioni il disegno di legge del Governo, non può sottrarsi alla promulgazione delle leggi (salvo richiedere una sola volta il rinvio), all'indire le elezioni e i referendum, alla dichiarazione dello stato di guerra già deliberato dalle Camere.

Secondo l'art. 88 della Costituzione il Presidente può, dopo aver consultato i Presidenti delle Camere, sciogliere le camere, con data anticipata rispetto alla normale scadenza. Tale scioglimento non  può avvenire nel semestre bianco, ovvero negli ultimi sei mesi del suo mandato, per evitare che egli voglia facilitare la sua rielezione, puntando su camere nuove, eventualmente a lui più favorevoli. Per avanzare lo scioglimento anticipato deve comunque presentare le dovute giustificazione, prima tra tutte il caso in cui venga a mancare la maggioranza di Governo, o nel caso in cui il procedimento legislativo risulti paralizzato a causa del contrasto tra le due camere (situazione che sempre si riconduce alla mancanza di una maggioranza). Sebbene questo compito sia esclusivamente presidenziale egli è comunque tenuto a consultare il Governo per agire.

Per quanto riguarda la promulgazione delle leggi, è un atto dovuto ma egli dispone tuttavia di uno strumento denominato veto sospensivo, per mezzo del quale il Presidente può rinviare una legge alle Camere per una seconda approvazione nel caso ritenga la stessa legge incostituzionale. Se il testo viene approvato nella stessa forma dalle Camere, egli è tenuto a promulgare l'atto, a meno che avanzi le sue dimissioni per attentato alla Costituzione. Nel suo agire si ricordi sempre che il Presidente non ha funzione di indirizzo politico, egli è al di sopra delle parti politiche.

Al Presidente spetta il compito di nominare senatori a vita 5 cittadini che abbiano illuminato la patria per altissimi meriti, così come gli compete la nomina di 5 giudici della Corte Costituzionale.

Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Superiore della Magistratura con una presidenza effettiva e non solo nominale.

Il Presidente della Repubblica agisce con i suoi poteri nominali o effettivi come garante del funzionamento delle istituzioni alla guida dello Stato e della tutela dei cittadini.



GOVERNO

Secondo l'art. 95 della Costituzione, il Governo è un organo che comprende: il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministro. Presidente e Ministri formano insieme il Consiglio dei Ministri. Esistono poi altri organi secondari, sempre facenti parte del Governo ma che non sono figure necessarie per la sua esistenza (ministri senza portafoglio, sottosegretari, vice-Presidenti.). Il Governo è composto solo da uomini della coalizione di maggioranza, i membri non devono essere necessariamente parlamentari, ma devono essere uomini di partito (vedi ministri tecnici, nominati perché esperti anche se non parlamentari).Al Presidente della Repubblica spetta la nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e poi, su consiglio di questo, dei Ministri. Il Presidente è tenuto a scegliere un Governo che per la sua composizione, e per il suo programma possa riscuotere la fiducia della maggioranza parlamentare. Il Presidente prima di nominare procede dunque a consultazioni dei Segretari dei partiti e dei Presidenti dei gruppi parlamentari.

Una volta nominati, i membri del Governo giurano nelle mani del Presidente della Repubblica di essere fedeli alla Repubblica e di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le loro funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Da questo momento entra in carica il nuovo Governo.

La materia del Governo è disciplinata dalla legge n. 400 del 1988, essa gli dà una disciplina organica, ne disciplina infatti gli organi che prima esistevano solo nella prassi o erano regolati da vecchie leggi. 

Il compito essenziale del Presidente del Consiglio è quello di garantire l'unita dell'azione di governo, egli è responsabile della politica di Governo davanti al Parlamento. Egli dirige la politica generale di  Governo, i suoi poteri sono infatti essenzialmente di direzione e coordinamento, egli gode però del potere di indurre i ministri a seguire la sua linea, in caso contrario può minacciare di dimettersi aprendo cos' una crisi di governo. Se invece è un Ministro a dimettersi, egli viene semplicemente sostituito (si ha il cosiddetto rimpasto del Governo). Il Presidente comunica alle Camere la composizione del governo ed ogni eventuale modifica, pone la questione di fiducia, presenta alle camere i disegni di legge governativi, emana il regolamento interno del Consiglio, assegna incarichi ai Ministri con e senza portafoglio. Il Presidente dl Consiglio nomina anche i ministri che partecipano al Consiglio di Gabinetto, il quale svolge prevalentemwente un'attività preparatoria delle riunioni del Consiglio, è privo dunque di poteri formali.

Al Consiglio dei Ministri spetta il compito fondamentale di deliberare decreti-legge nelle situazioni di necessità e urgenza, e decreti legislativi su delega del Parlamento; deliberare i disegni di legge, deliberare il proprio regolamento interno, assegnare l'incarico di vicepresidente, la nomina di commissari straordinari, la deliberazione degli incarichi da assegnare ai ministri, controllare le leggi regionali...

Il consiglio dei ministri è il massimo organo del potere esecutivo e perciò dell'intera Pubblica Amministrazione. Le singole amministrazioni statali sono organizzate per ministeri, che trovano il loro vertice nei singoli Ministri. Essi sono elemento di collegamento tra politica e amministrazione devono assicurare che l'attività della Pubblica amministrazione sia conforme all'indirizzo politico del Governo. Con la legge n. 400 si è affermata anche la figura del Ministro senza portafoglio, nominato dal Presidente della Repubblica, che non è a capo di nessun ministero ma che fa comunque parte del Consiglio,m a lui sono affidate questioni politiche e non amministrative. La figura dei Ministri senza portafoglio indirettamente serve a dare posizione a tutte le componenti partitiche di Governo.   

Quando decisioni di Governo coinvolgono più ministri, competenti in materie affini, ma non tutto il Consiglio dei Ministri, si possono istituire con legge dei comitati interministeriali e attribuire ad essi tali decisioni. Tra i più importanti il CIPE, cui spettano decisioni importantissime di politica economica, il CICR, il CIS.

Dopo le elezioni politiche, formato il nuovo Parlamento, il Governo è tenuto in ogni caso a presentare le proprie dimissioni, a prescindere da ciò il Governo entra in crisi ogni volta che non ha più la fiducia delle Camere.

Entro dieci giorni dalla nomina il Governo deve presentarsi alle camere per esporre il proprio programma ed ottenere la fiducia. Il Governo è politicamente responsabile di fronte al Parlamento. Dopo il giuramento e prima della fiducia i poteri sono limitati alla "ordinaria amministrazione", con la fiducia il Governo entra nella pienezza dei suoi poteri politici e può iniziare ad operare per realizzare il suo programma. Nel caso in cui non ottenga la fiducia, il Governo dovrà presentare le sue dimissioni al Presidente della Repubblica. Le camere concedono la fiducia approvando una "mozione" motivata, ma la fiducia non è solo un atto istantaneo ma un rapporto permanente che può essere verificato nel corso della vita di Governo e può essere revocata. 

I mezzi di verifica sono due: uno nelle mani delle Camere, uno nelle mani del Governo.

La mozione di sfiducia, consiste in un documento firmato da almeno un decimo dei componenti di una Camera nel quale si espongono i motivi per i quali il Governo è venuto a perdere il consenso politico che aveva. E' uno strumento di norma usato dalle opposizioni, se tale mozione viene approvata, il Governo è tenuto a dimettersi.

La questione di fiducia è nelle mani del Governo per rinsaldare le file della sua maggioranza. Quando il Presidente del Consiglio dichiara che l'approvazione di un certo provvedimento oppure il rigetto di una proposta sono essenziali per la realizzazione del proprio programma, pone la "questione di fiducia" su quel provvedimento. La bocciatura equivale al ritiro della fiducia, con conseguenti dimissioni del Governo stesso.

Il rigetto della mozione iniziale, l'approvazione di una mozione di sfiducia, il rigetto di una proposta si cui il Governo aveva posto questione di fiducia, provocano la crisi di Governo. Il Governo è tenuto a presentare le dimissioni al Presidente della Repubblica il quale avvierà la procedura per la formazione di un nuovo Governo. Le crisi parlamentari sono dunque quelle che derivano dal rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo, quelle extraparlamentari, invece, riguardano sono dovute a contrasti tra i partiti della coalizione e non sono previste dalla Costituzione.

Atti legislativi statali

La funzione legislativa del Governo si esercita attraverso due atti aventi forza di legge: i decreti legislativi e i decreti-legge, nei primi la potestà legislativa è data dal Parlamento al Governo, nei secondi il Governo se la prende direttamente. Rimane comunque stabile la supremazia politica del Parlamento.

Il decreto legislativo p un atto del Governo approvato sulla base di una delega che gli è conferita dal Parlamento tramite un'apposita legge, detta legge di delegazione. I Parlamenti concedono tale potere per l'impossibilità delle Camere di lavorare a testi legislativi importantissimi e tecnicamente molto complessi come sono ad esempio i codici. Il Governo nel procedere deve rimanere nei limiti che il delegante ha voluto stabilire nella sua legge.

La prima fase del decreto legislativo avviene in Parlamento con l'approvazione della legge di delegazione che è una normale legge che viene però approvata in assemblea e non dalle Commissioni parlamentari. Essa ha tuttavia un contenuto necessario: la materia oggetto della delega, il termine di tempo, i principi e criteri direttivi.

Il Governo non può legiferare si quello che vuole, deve fare uso della potestà legislativa entro i termini stabiliti dalla legge delega e nell'improntare il decreto deve ispirarsi ai principi in essa stabiliti. La fase governativa del decreto legislativo riguarda invece la deliberazione da parte del Consiglio dei Ministro del testo legislativo e l'emanazione da parte del Presidente della Repubblica nella forma di decreto legislativo, segue la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è invece l'atto che il Governo delibera direttamente sotto la sua responsabilità in casi straordinari di necessità e urgenza. Esso entra in vigore immediatamente con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ma perde efficacia fin dall'inizio (come se non fosse mai esistito) se non viene convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni. La conversione avviene attraverso l'approvazione della legge di conversione il cui disegno di legge da prete del Governo deve essere presentato lo stesso giorno dell'emanazione del decreto.

Il Parlamento mentre converte può anche modificare il testo  attraverso degli emendamenti. In caso di mancata conversione per anni il governo ha ribattuto il decreto-legge non convertito in uno nuovo (reiterazione). Con la sentenza della corte costituzionale del 1996 questa prassi si è arrestata.

I regolamenti

Al Governo spetta anche il potere regolamentare, cioè il potere di adottare atti normativi secondari privi di forza di legge. I regolamenti sono disposizioni emanate dal potere esecutivo e servono a completare le leggi, il termine secondari indica la loro collocazione gerarchica subordinata alla legge. Con la parola regolamento si intendono atti molto diversi: vi sono norme generali  e astratte per l'esecuzione o l'integrazione delle leggi, le norme degli enti autonomi  per la disciplina di attività di interesse locale, norme che integrano leggi generiche, regolamenti dettati da necessità e urgenze.I regolamenti governativi possono essere:  esecutivi o organizzativi, possono sempre essere adottati dal Governo; i primi sono quelli che vengono adottati per regolare le modalità di esecuzione di una legge, senza introdurne novità giuridiche sostanziali e senza creare nuovi diritti, obblighi, doveri a carico dei cittadini. I regolamenti di organizzazione, invece, sono utilizzati dal Governo per adottare tutte le regole che ritiene opportune per assicurare il buon andamento  e l'imparzialità degli uffici pubblici, essendo tale organo al vertice dell'organizzazione amministrativa.

I regolamenti autorizzati (o delegati) sono usati dal Governo per dettare norme nei più svariati settori di interesse pubblico, al di là di quanto già previsto dalla legge, questi determinano spesso nuovi diritti e doveri dei cittadini.

Questo genere di norme del potere esecutivo p una deroga alla normale funzione legislativa del Parlamento. Esistono limiti all'uso dei regolamenti, in particolare dei regolamenti autorizzati, derivanti cioè dalle riserve di legge, cioè dall'esistenza di materie che devono essere disciplinateselo da norme di legge e non da altre fonti. In caso di riserva assoluta, l'suo dei regolamento è del tutto vietato poiché la materia deve essere regolate solo dal legge o atto avente forza di legge. In caso di riserva relativa, l'autorizzazione del Governo è ammessa purché la legge stabilisca le linee generali della disciplina.

Con la legge n. 400 del 1988 si è pensato di conferire al Presidente del Consiglio dei Ministri un'autorizzazione generale ad adottare regolamenti in tutte le materie in cui non vi siano riserve di legge e manchi la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge. In questo modo si è fondata una funzione regolamentare propria del Governo, da esercitare tramite regolamenti indipendenti. Ma è molto dubbio che questa autorizzazione "in bianco"  sia compatibile col principio di legalità, il quale vuole che ogni potere del Governo abbia uno specifico fondamento legislativo.

Nell'ambito del potere regolamentare, devono essere distinti i regolamenti del Governo in senso stretto (deliberati dal Consiglio dei Ministri ed emanati dal Presidente della Repubblica) e i regolamenti ministeriali (provenienti dai singoli Ministri ed emanati col decreto ministeriale). Entrambi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale con il riferimento alla legge a cui si riferiscono o da cui sono autorizzati. naturalmente i regolamenti del Consiglio dei Ministri hanno efficacia maggiore di quelli ministeriali e dunque prevalgono su di essi.



IL PARLAMENTO

Il Parlamento è un organo bicamerale, cioè composto di due camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Esse sono distinte e lavorano ciascuna per conto proprio salvo casi in cui sono riunite in seduta comune, quali sono: elezione e giuramento del Presidente della Repubblica, messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica (per alto tradimento e attentato alla Costituzione), elezione 5 giudici costituzionali, elezione 8 componenti del Consiglio superiore della Magistratura. In Italia le due camere sono molto simili perché i criteri della loro elezione sono analoghi: i sistemi elettorali sono bastai su una combinazione di maggioritario e proporzionale.

Il primo premia coloro cha hanno ricevuto il maggior numero dei voti, il secondo ripartisce i seggi tra i diversi partiti in proporzione ai voti ricevuti. Per entrambe le camere i ¾ dei seggi vengono assegnati con il sistema del collegio nominale  a turno unico, il rimante ¼ con il criterio proporzionale sulla base delle liste presentate dai partiti. Con la legge Costituzionale n. 1 del 2000 si introduce nell'art. 48 della Costituzione un comma per favorire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini residenti all'estero, la Costituzione istituisce così una Circoscrizione Estero alla quale sono assegnati 12 seggi per la Camera e 6 peri il Senato.

Sebbene le due camere siano simili, esistono sostanziali differenze: i componenti della Camera sono 630, mentre quelli del Senato 315; per eleggere i deputati occorre avere compito 18 anni, per i senatori 25 e per essere eletti deputati, occorre aver compiuto 25 anni, sentori 40 anni; del Sento fanno parte alcuni membri none elettivi nominati dal Presidente della Repubblica: cinque senatori a vita e gli ex Presidenti della Repubblica.

Le due camere hanno identici poteri (far cadere il Governo, approvare le leggi.), a questa parità si allude con l'espressione bicameralismo perfetto.

Le camere sono elette per cinque anni, il periodo di tempo compreso tra un'elezione e l'altra si chiama legislatura e dura di regola 5 anni. La Costituzione vuole evitare i vuoti che potrebbero verificarsi al momento del rinnovo delle camere: tra lo scioglimento delle Camere e la prima riunione delle nuove, i poteri continuano a essere esercitati dalle camere precedenti, si parla di continuità delle camere. A questa si oppone il la discontinuità dei lavori parlamentari: tutti i procedimenti legislativi non conclusi al momento dello scioglimento devono ricominciare da capo.

Le riunioni delle Camere sono disciplinate dalla Costituzione all'art. 62.

Il Presidente della Repubblica, in veste di garante della Costituzione, può procedere allo scioglimento anticipato delle camere quando ritiene che il sistema politico-rappresentativo si sia inceppata e occorre rimetterlo in funzione, ovvero quando viene meno un maggioranza che possa reggere solidamente il Governo. Questo potere però è sospeso nel semestre bianco, ovvero negli ultimi sei mesi del suo mandato, per evitare che gli possa puntare su camere nuove per una rielezione ed anche perché un ruolo così importante non può essere svolto da un soggetto la cui autorità è ormai ridotta essendo vicino alla scadenza.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzione senza vincolo di mandato, è libero cioè di operare in nome degli interessi generali della Nazione come meglio crede, sebbene sia comunque legato da un vincolo politico , quale è il suo partito. Per svolgere le proprie funzioni, i parlamentare godono di particolari garanzie , denominate immunità parlamentari: l'insidacabilità e l'inviolabilità. Il primo significa la non perseguibilità del parlamentare per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni, il secondo riguarda i reati compiuti al di fuori dell'esercizio delle funzioni. Egli infatti non può essere privato della propria libertà personale con l'arresto, non può subire perquisizione né personale né domiciliare, non può essere controllato nelle sue comunicazioni, senza la particolare autorizzazione a procedere data dai parlamentari membri della sua camera di appartenenza. Questa vuole essere solo un garanzia per il parlamentare e non una sorta di privilegio, infatti la camera è tenuta a dare tale autorizzazione se non per motivi seri.

Le camere hanno una complessa organizzazione interna prevista nei rispettivi regolamenti interni, votati a maggioranza assoluto dei componenti stessi. Ciascuna camera ha un proprio presidente eletto dalla stessa, egli non è un organo di indirizzo politico ma da direzione dei lavori, è dunque imparziale ed è figura di garanzia per le minoranze. I partiti politici influenzano i lavori del Parlamento, i deputati e senatori si raggruppano all'interno della Camera e del Senato per tendenza politica, dando vita a raggruppamenti interni alle camere, cosiddetti gruppo parlamentari che  altro non sono che la proiezione dei partiti in Parlamento.

Le Commissioni Parlamentari sono organi minori delle Camere, sono composte da parlamentari di tutti i gruppo, in proporzione al numero dei loro membri, esse sono 13 in entrambe le camere, competenti ciascuna su argomenti speciali e servono a decongestionare il lavoro parlamentare nell'attività legislativa. Esse svolgono tuttavia anche funzione di controllo sul Governo. Vi sono poi commissioni bicamerali istituite con il compito si formulare al Parlamento proposte di riforma della costituzione.

Per deliberare il Parlamento deve disporre del quorum di validità, ovvero della maggioranza dei rispettivi componenti delle camere (316 per la camera, 158 per il senato). Esistono tuttavia diversi tipi di maggioranza:; semplice (metà più uno dei presenti), assoluta (metà più uno dei componenti), qualificate (sono percentuali superiori richieste per coinvolgere le minoranze.

La legge ordinaria del Parlamento

Le legge è la fonte del diritto più importante, la funzione legislativa è esercitata collettivamente delle camere, cioè per l'approvazione di una legge occorre il voto favorevole, sullo stesso testo, sia della camera dei deputati che del Senato.

L'iniziativa legislativa si esercita presentando al presidente di una delle due camere una proposta di legge, cioè un testo legislativo già redatto in articoli. Possono presentare proposte di legge:

-Il Governo, le su proposte si chiamano disegni di legge, è lo strumento per attuare il suo programma politico. Il governo è sostenuto dalla maggioranza parlamentare che gli ha conseguito la fiducia  e in generale le sue proposte sono destinate ad essere approvate più di tutte le altre.

-I parlamentari, le loro posposte sono numerosissime, talvolta più parlamentari operano insieme con proposte a più firme, la gran parte di queste iniziative non giunge neanche ad essere discussa dalla Camere ma resta comunque u modo peri parlamentari per esprimere il loro interesse verso un certo problema.

-il CNEL composto dai rappresentanti delle categorie economiche, esso può formulare proposte si materie economiche e sociali, ha in sostanza pochissima importanza.

-50mila elettori

-le Regioni in genere per esprimere richieste delle comunità territoriali.

L'esame e l'approvazione. Per l'approvazione sono previsti un procedimento ordinario e due procedimenti abbreviati, a seconda del ruolo delle commissioni parlamentari.

Il procedimento ordinario è il seguente: il progetto di legge viene attribuito all'esame di una o più commissioni permanenti, la commissione unifica le diverse proposte di legge ricevute riguardo lo stesso argomento, riscrive la legge in modo da farla corrispondere alla volontà maggioranza e predispone una relazione per l'assemblea. In questo caso si dice che le commissioni parlamentari operano come Commissioni referenti.

Il testo della Commissione viene inviato all'assemblea per una nuova discussione e per la votazione. La votazione avviene articolo per articolo e alla fine, sulla legge nel suo complesso. Sugli articoli i parlamentari e il Governo possono proporre emendamenti soppressivi, modificativi,aggiuntivi. Attraverso gli emendamenti il testo di legge viene stravolto e così si ritiene opportuno una votazione finale.

Nel procedimento legislativo decentrato l'esame e l'approvazione sono compito delle in commissione, che sarà detta deliberante. Il numero limitato dei componenti della commissione rende i lavori scarsamente pubblici, per questo la costituzione esclude l'approvazione i commissione delle leggi di maggiore importanza quali quelle in materia costituzionale ed elettorale, le leggi di delegazione legislativa, approvazione dei bilanci, autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

Quando l'assemblea parlamentare vuole garantirsi almeno il voto finale,alla commissione viene affidato un compito redigente che consiste nella discussione e approvazione dei singoli articoli ma non nell'approvazione della legge nel suo complesso. Il procedimento legislativo deve ripetersi di fronte e a ciascuna camera fino a che non sia ha un doppio voto conforme. Se una o l'altra apporterà modifiche si avrà la necessità di andare e venire da una camera all'altra (navetta) fino al consenso comune, in conseguenza del bicameralismo perfetto.

La promulgazione. La legge viene inviata la Presidente della Repubblica per la promulgazione che è l'atto con cui il Presidente dichiara che la legge è stata regolarmente approvata e che deve essere rispettata da tutti. Il presidente si può rifiutare di promulgare la legga quando la ritiene gravemente incostituzionale, chiedendo una nuova deliberazione alle camere: veto sospensivo.

La pubblicazione. La legge promulgata viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo. L'intervallo tra la pubblicazione e l'entrata in vigore si denomina vactio legis, avviene affinché i destinatari possano prenderne conoscenza. Quando il testo è particolarmente complicatotele periodo si può allungare, in casi di necessità anche eliminare.

La legislazione costituzionale

Nel potere legislativo del Parlamento rientrano anche le leggi si revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali di cui si parla all'art. 138 della costituzione, le prime sono quelle attraversale quali è possibile modificare la costituzione vigente, le seconde hanno rango costituzionale ma non modificano il testo ella costituzione, sono integrazioni alle sue disposizioni.

Il procedimento. È analogo a quello ordinario ma aggravato, cioè reso più difficile per questo si dice che la nostra costituzione è rigida. Le particolarità si hanno dal momento della deliberazione. In questo caso sono due da parte di ciascuna camera, devono avvenire a intervallo non inferiore a tre mesi l'una dall'altra. Per le due seconde deliberazioni è possibile che sia abbia un maggioranza dei due terzi dei componenti, in questo caso la legge si dà per approvata. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza assoluta il procedimento si interrompe e le legge viene eliminata. Nel caso in cui si raggiunge la maggioranza assoluta ma non dei due terzi la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale per consentire di richiedere su di essa un referendum popolare detto sospensivo perché non permette di promulgare la legge ai fini dell'esito stesso del Referendum e oppositivo perchè classico strumento di garanzia per le minoranze, in quanto si ha perché la votazione non includeva anche il loro consenso (non era appunto dei 2/3). Tale referendum può essere richiesto da: 500mila elettori, 5 consiglieri regionali,1/5 dei componenti di ciascuna camera.

I limiti alla revisione costituzionale. La Costituzione si può modificare ma non i tute le sue parti, ci sono infatti limiti per salvaguardare i suoi principi essenziali oltre i quali non si può modificare altrimenti la legge si revisione sarebbe invalida e la Corte costituzionale potrebbe annullarla.

L'unico limite esplicito si trova nell'art. 139 della Costituzione e prevede che la forma repubblicana non si può modificare questo genere di limite fa parte dei limiti assoluti i quali affermano che le scelte politiche fondamentali presenti nella Costituzione non si possono cambiare con nessun procedimento legale. Esistono poi dei limiti logici che si possono individuare sulla base delle disposizioni stese: non si può ad esempio modificare la figura del Presidente della Repubblica. Tra i limiti impliciti risono dunque i principi cardinali ispiratori della Costituzione quali il "carattere democratico" e il "principio dell'eguaglianza".


Il referendum abrogativo

Nella costituzione con la democrazia rappresentativa convive la democrazia diretta il suo strumento è quello del referendum, a parte il referendum costituzionale,c'è quello abrogativo col quale si può eliminare,totalmente o parzialmente una legge o un atto avente forza di legge.

L'art. 75 esclude dal referendum le leggi tributarie, le leggi di bilancio, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

Per la richiesta di referendum abrogativo sono necessarie almeno 500mila firme di elettori o almeno 5 consigli regionali. I cittadini che assumono l'iniziativa di raccogliere le firme devono essere almeno 10, spetta alla Corte si cassazione stabilire l'autenticità delle firme e alla Corte costituzionale l'ammissibilità  a referendum della materia oggetto. Spetta al Presidente della Repubblica indire, con atto dovuto, il Referendum. Per essere valido deve partecipare al Referendum la maggioranza degli elettori (50%+1), uno volta stabilito l'esito spetta sempre la Presidente della Repubblica comunicarlo e dal giorno dopo la pubblicazione entra in vigore.

I poteri parlamentari di indirizzo e controllo sul Governo

Il Governo dipende politicamente dal Parlamento e tale dipendenze si realizza attraverso i poteri di indirizzo e controllo a disposizioni delle Camere.

Controllo dei singoli parlamentari. Le interrogazioni:sono domande che i parlamentari rivolgono per iscritto al Governo o a un Ministro per conoscere se determinato fatti siano veri o per sollecitare il Governo a dire quanto sa su tali avvenimenti. Le interpellanze: non riguardano fatti o avvenimenti ma il comportamento del Governo in particolari circostanze, servono per discutere sulla responsabilità del Governo per le sue azioni.

Controllo e indirizzo delle assemblee parlamentari. Mozioni: i parlamentari esprimono una valutazioni su un comportamento particolare del Governo. Risoluzioni:manifestazioni di un orientamento al fine di vincolare l'azione del Governo.

Lo strumento di controllo più importante delle camere sono le mozioni di fiducia e sfiducia.


DIRITTO DELLE REGIONI

Prima della riforma del titolo V era più semplici individuare le fonti. Da quando le regioni sono state poste un gradino più alto, la situazione si è complicata. Tra la legge regionale e la legge ordinaria non c'è più una distinzione gerarchica ma solo a livello di competenze. Nelle regioni ormai si trovano organi paragonabili agli organi statali tra i quali esiste una sorta di gerarchia. Gli statuti regionali permettono di distinguere regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario. A statuto speciale esistono 5 regioni e a queste è stata data maggiore autonomia non come privilegio ma come garanzia per le minoranze, tali statuti sono approvati da leggi costituzionali sono dunque atti dello stato, gli altri sono atti delle regioni.

Lo statuto è fondamentale nell'autonomia delle regioni proprio perché ne è il fondamento, è una legge fondamentale della loro autonomia.

Le regioni a statuto ordinario hanno le loro garanzie già scritte nella Costituzione però anch'esse hanno il loro statuto nel quale è presente l'elenco degli strumenti utilizzabili.

L'art. 123 della Costituzione stabilisce che lo Statuto delle regioni ordinarie deve essere approvato dal Consiglio regionale con legge approvata dalla maggioranza assoluta e con due delibere con intervallo non  minore a due mesi. Entro 30giorni dalla pubblicazione della legge statuaria il Governo può richiedere la legittimità di questa davanti alla Corte Costituzionale. Entro 3mesi può essere richiestoli referendum popolare da un 1/50 degli elettori o da 1/5 dei componenti del Consiglio Regionale. Lo statuto una volta approvato in tutte le sue parti viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Lo statuto è una sorta di piccola Costituzione delle regioni, è un contenitore di tutte le leggi regionali. Hanno iniziativa legislativa l'esecutivo, cioè la giunta, i consiglieri e altri soggetti individuati dallo Statuto. L'approvazione avviene a maggioranza relativa anche se per determinati casi può essere richiesta diversa maggioranza.

La promulgazione viene fatta dal Presidente della Regione e viene poi pubblicata. Il Presidente non può esercitare funzione garantista e rimandare indietro la legge alla giunta. Solo il governo dopo la pubblicazione può farlo. Solo una volta pubblicata la legge essa può essere impugnata dal Governo per verificarne la legittimità costituzionale.

Per quanto riguarda le materie e le competenze, l'art. 117 elenca tutte le materie di potestà legislative dello Stato (legislazione esclusiva): rapporti dell'ordinamento italiano con altri ordinamenti, ordine e sicurezza esterna e interna, governo dell'economia, organizzazione dello Stato, sistema della Giustizia, metodi delle misurazioni, cittadinanza e diritti fondamentali, tutela dell'ambiente dell'ecosistema, dei beni culturali. Sempre l'art. 117 elenca le materie di competenza delle regioni, meglio, enuncia che nelle materie non attribuite alla legislazione statale, né alla legislazione concorrente la potestà legislativa è regionale. . Esiste poi un elenco di materie detto legislazione concorrente dove Stato e regione sono in concorrenza e vedono la determinazione dei principi generali da parte dello Stato e le leggi per l'attuazione nelle mani della Regione.

La potestà legislativa dello Stato e delle Regioni deve rispettare dei limiti generali comuni: la Costituzione, i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e dagli obblighi internazionali. Nei limiti generali della legislazione regionale, vi è primo tra tutti quello del territorio. Le leggi regionali devono valere entro i limiti territoriali della Regioni ma questa può avere rapporti esterni con le altre regioni stipulando intese con queste ai fini di migliorare l'esercizio delle proprie funzioni anche con l'individuazione di organi comuni.

Poi come sopra citato c'è il limite delle materie e competenze. se nelle materie di potestà legislativa concorrente le Regione deve impegnarsi a rispettare i principi stabiliti, nelle materie residuali essa non ha alcun limite al di fuori di quelli comuni alla potestà legislativa ordinaria.

Nelle materie di potestà esclusiva statale , il Parlamento può delegare le Regioni a completarle con regolamenti propri, nelle materie concorrenti sono le Regioni stesse che ne hanno il compito "d'ufficio", nelle materie residuali pure. Ciò significa che in dionea generale non saranno più possibili regolamento statali nelle materie regionali e l'esecuzione delle leggi statali può essere adattata sempre nelle Regioni con il rispetto delle loro esigenze particolari le quali meglio possono disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative di loro competenza.



CONSUETUDINI

Mediante la consuetudine norme giuridiche vengono ad esistenza attraverso il comportamento dei membri della comunità e non attraverso deliberazioni di appositi organi. Si tratta dunque di una fonte fatto e  non una fonte atto. E' necessario che il comportamento venga tenuto in modo costante e uniforme dai componenti del gruppo sociale e che sia tenuto con la convinzione che questo sia obbligatorio. La norma consuetudinaria sorge nel momento in cui si diffonde la convinzione che il comportamento è giuridicamente dovuto.

Nel nostro ordinamento vengono privilegiate le fonti scritte e non è ammessa una consuetudine che sia contraria alla legge (contro legem) ma comunque in questo caso si induce il legislatore a modificare quella legge scritta perché vuol dire che c'è qualcosa che non funziona.

Quando la norma consuetudinaria viene meno si parla di desuetudine e si ha a seguito di diffuse e accettate trasgressioni.

RINVIO A NORME STRANIERE

In una certa controversia sorta dinanzi a ad un giudice italiano, esempio relativo alla proprietà di un territorio non in Italia, Può essere necessario rinviare ad una specifica norma che disegna una specifica fattispecie. Il rinvio mobile invece non è un rinvio ad una norma specifica ma ad una fonte specifica di diritti la quale nel corso del tempo produce tutta una sere di norme "nuove".



FONTI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

In America l'Unione degli Stati è legata da forti leggi che saldamente tengono uniti e collegati tra loro gli Stati. La Costituzione federale Americana è prima al mondo.

La costituzione federale fa in modo che il diritto degli stati sia uguale. In Europa esistono già normative comunitarie e sono poste a pari livello delle leggi ordinarie. All'interno dell'ordinamento comunitario esistono trattati istitutivi, l'esistenza delle fonti comunitarie è scritta nei trattati e questi sono la normazione primaria, hanno natura giuridica internazionale, e hanno creato un ordinamento giuridico sopranazionale.  I trattati sono trattati quadro perchè i principi che contengono vengono mandati alla parte secondaria per essere eseguiti, non possono essere modificati o eliminati con norme derivate. Il processori revisione è affidato a tutti gli stati membri riuniti. Il trattato costitutivo oltre ad essere firmato dagli Stati membri, dovrà poi essere ratificato con i metodi previsti dal loro ordinamento nazionale.

Il regolamento ha portata generale, cioè è applicabile a uno o più categorie di destinatari determinati astrattamente nel loro complesso, è obbligatorio in tutti i suoi elementi senza concedere deroghe non previste e deve essere direttamente applicabile in ogni stato membro.

Esistono caratteristiche diverse tra le fonti che investono  in modo differente il legislatore nazionale. All'interno dei regolamento comunitari esiste una sottocategoria , si può parlare quindi di una forma di deregolarizzazione. Il regolamento non può non essere obbligatoriamente applicabile perché verrebbe a mancare il nesso fondamentale tra legislazione e giurisdizione. Può però essere utile armonizzare il diritto cioè stabilire la cornice entro la quale gli Stati membri devono muoversi.

Il margine di libertà degli stati sta nello scegliere il mezzo che al meglio realizza gli scopi.

Ci sono fonti che anche se non prodotte dall'ordinamento italiano producono disposizioni o norme d'immediata e dovuta applicazione, direttamente operanti in esso, questi sono gli atti normativi della Comunità europea e le regole di diritto internazionale generalmente riconosciute.

I regolamenti comunitari acquistano direttamente vigore in Italia senza bisogno di una specifica legge che li richiami, non possono.

Le direttive comunitarie sono vincolanti ma non direttamente operative all'interno degli ordinamenti nazionali degli stati membri, riguardano le stesse materie dei regolamenti o quelle che non possono essere toccati da queste. Le direttive contengono prescrizioni dirette agli stati membri che le dovranno tradurre in norme statali entro i termini stabiliti .

La legge n. 86 del 1989 stabilisce che ogni anno il Parlamento approvi una legge comunitaria, a quale provvedi direttamente all'introduzione delle disposizioni necessaire.

Le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute sono quelle derivanti da Consuetudini internazionali, a tali norme l'ordinamento italiano si adatta automaticamente.



LA COSTITUZIONE COME MASSIMA FONTE DEL DIRITTO

La costituzione p la vera fonte di diritto le sue disposizioni non hanno solo natura programmatica ma anche vincolante: costituiscono un vincolo per l'interprete, il quale deve capire e interpretare nel rispetto della Costituzione stessa; un vincolo per il legislatore futuro; un vincolo per le altre fonti in quanto determina l'invalidità delle disposizioni anteriori di grado inferiori alla disposizione stessa. La Costituzione è dunque un vero atto normativo e le sue disposizioni valgono per ciò che dicono, è rigida in quanto non può essere modificata con procedimento ordinario e non è ripetibile in quanto atto storicamente individuato.

Vedi art. 139 modifica con leggi costituzionali.


Il prof. Mortati distingue due concetti di Costituzione, l'uno deve accompagnare l'altro: La Costituzione in senso formale si intende l'insieme delle regole giuridiche scritte che possono essere integrate e modificate solo attraverso un particolare procedimento. Per Costituzione in senso materiale si intende non solo l'insieme di regole scritte ma dei fini e dei valori che costituiscono l'effettivo principio di unità e permanenza di un ordinamento e l'insieme delle forze politiche e sociali che esprimono quei fini e quei valori.

I caratteri formali della Costituzione Italiana. Rigidità: le norme della costituzione hanno la capacità di resistere particolarmente alla deroga o all'abrogazione: resistenza maggiore rispetto a quella delle leggi ordinarie. Il patto sociale è quindi fondamento in cui stanno scritte le garanzie dei diritti e le divisioni dei poteri, Se scrivo qualcosa in costituzione è perché intendo garantire una precisa libertà in quanto se in seguito vorrò modificarla devo attenermi ad una lunga procedura aggravata.

lunghezza: contiene 139 articoli, disposizioni transitorie e finali, la sua lunghezza fa si che la garanzia dei diritti che essa riporta possa essere più estesa e precisa.

Programmatica: se le norme costituzionali vogliono durare nel tempo devono poter porre degli obblighi di trasformazione, devono essere lungimiranti cioè darsi fini e scopi futuri in vista de programmi da realizzare in un domani. Non devono essere regole strettamente precise ma adattabili a esigenze mutevoli, sui parla quindi di una costituzione aperta.




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