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La persona giuridica - Autonomia, capacità e volontà delle associazioni e delle fondazioni

diritto



La persona giuridica


Gli enti si distinguono in:

- Pubblici, quando perseguono fini di interesse generale, quando sono stati istituiti dallo Stato o perché sono sottoposti a controlli pubblici (per esempio, Comuni e Provincie;

- Privati, i quali possono svolgere o non svolgere attività economiche. Fra questi vi sono le società.


Società Ente composto di più persone (soci) che mediante un contratto si accordano per lo svolgimento di un'attività avente scopo di lucro. I soci conferiscono beni (per esempio, denaro) 646g65g o servizi (per esempio la propria attività lavorativa), che diventano patri­monio della società.


L'ente che ha chiesto e ottenuto il riconoscimento dello Stato diventa persona giuridica; in caso contrario, rimane ente di fatto.




All'interno degli enti privati dotati di personalità giuridica che non svolgono attività economica si distinguono:

- le associazioni, in cui prevale l'elemento personale; perché l'ente nasce, per volontà di più persone aventi uno scopo comune ed è costantemente Sottoposto alle decisioni degli associati;

- le fondazioni, in cui prevale l'elemento patrimoniale perché l'ente nasce grazie a un complesso di beni che un fondatore ha messo a disposizione dell'ente, al fine di raggiungere uno scopo determinato.


La vita e l'attività della persona giuridica sono regolate da un atto che prende il nome di statuto, il quale può essere incorporato nell'atto costitutivo o nel negozio di fondazione.


Negozio giuridico

È un atto mediante il quale un soggetto comunica ad altri la propria volontà, che l'ordinamento giuridico ricono­sce e garantisce. In esso ciò che conta è la dichia­razione del sog­getto diretta a far si che gli altri rico­noscano la sua volontà.


Autonomia, capacità e volontà delle associazioni e delle fondazioni


La persona giuridica è dotata di autonomia patrimoniale perfetta.


Per autonomia patrimoniale perfetta si intende che il patrimonio dell'ente è nettamente distinto da quello dei soggetti che lo compongono.


La persona giuridica non è, per sua natura, in condizioni di formare una propria volontà e di esprimerla e per operare necessita di organi, cioè, di persone fisiche (che sono parte della persona giuridica stessa), fornite di poteri di rappresentanza ed esprimenti la volontà collettiva dell'ente: nelle associazioni troviamo l'assemblea degli associati, che è l'organo deliberante, e gli amministratori, che formano l'organo esecutivo; nelle fondazioni vi è un unico organo e, cioè, gli amministratori

Inoltre, come si è parlato di residenza e di dimora per la persona fisica, cosi per la persona giuridica si parla di sede, che è il luogo in cui essa svolge la sua principale attività e che deve risultare dall'atto costitutivo.

Si è detto altresì che la persona fisica cessa con la morte; la persona giuridica, si estingue per le cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto, in quanto gli stessi associati o il fondatore possono avere preventivamente stabilito la durata della persona giuridica o la causa della sua estinzione.


Le associazioni non riconosciute e il comitato.

Tra gli enti privati che non svolgono attività economiche troviamo le associazioni non riconosciute.


Le associazioni non riconosciute sono quelle associazioni che secondo il dire civile, non hanno personalità giuridica, cioè non sono state riconosciute come organismi autonomi, e con il privilegio dell'autonomia patrimoniale: sono pertanto, associazioni di fatto.

Possono perseguire molteplici scopi, per esempio, di natura culturale, artistica o ricreativa. Come associazioni non riconosciute si configurano, per esempio, i partiti politici e i sindacati.


I contributi degli associati e i beni acquistati con essi costituiscono il fondo comune dell'associazione, di cui tutti gli associati sono comproprietari.

Per le associazioni non riconosciute vige l'autonomia patrimoniale imperfetta: per le obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, le quali devono pagare i debiti di quest'ultima di tasca propria, come se fossero essi stessi debitori. Inoltre ogni debitore deve eseguire la prestazione per l'intero, cosicché l'adempi­mento di uno libera tutti.


Il comitato è costituito da un gruppo di persone che mirano alla formazione di un patrimonio destinato ad uno scopo lecito. È, quindi, simile a una fondazione a cui manca il riconoscimento.

Il comitato si costituisce senza formalità, anche verbalmente. Essi organizzano, per esempio, spettacoli teatrali o musicali, al fine, appunto, di raccogliere fondi da destinare allo scopo prefissato.





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